MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
263ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
indi del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 gennaio.
In discussione generale ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale rileva che il provvedimento in esame interviene in materia sanitaria nel senso di prorogare misure emanate durante l’emergenza pandemica, mentre le criticità fondamentali del Servizio sanitario nazionale, quali carenza di personale, richiedono interventi di carattere strutturale, che il Governo ha finora evitato di proporre.
Risultano poi di particolare gravità le disposizioni volte all’estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva che il Governo ha inteso affrontare la questione, particolarmente sentita dai cittadini, delle liste di attesa, attraverso strumenti di mera propaganda. Nel concreto ha invece trascurato di mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie e ha attribuito le responsabilità dei fallimenti, in maniera del tutto generica, alle Regioni. È pertanto auspicabile che in via emendativa vengano effettivamente introdotte le misure in materia di liste di attesa annunciate dal Governo, ma non presenti nel provvedimento.
Inoltre, la questione delle sanzioni pecuniarie relative alla violazione degli obblighi vaccinali è preoccupante in considerazione dei conseguenti danni alla collettività, tenuto conto che gli studi compiuti in materia hanno dimostrato l’efficacia delle misure introdotte durante la pandemia in termini di riduzione della mortalità.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) nota preliminarmente che l’articolo 1, comma 1, introduce nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, attivabili da parte di università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al dottorato di ricerca ed enti pubblici di ricerca. È pertanto disposto l’inserimento degli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il nuovo articolo 22-bis prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, denominati “contratti post-doc”. Il comma 2 concerne la durata del rapporto contrattuale, mentre il comma 3 determina l’ambito dei soggetti che possono concorrere alle relative selezioni.
Il successivo comma 4 disciplina le procedure selettive, mentre il comma 5 concerne l’importo del contratto post-doc.
Il comma 6 specifica le incompatibilità del contratto post-doc. Come disposto dal comma 8, i contratti post-doc non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Il nuovo articolo 22-ter prevede la facoltà di conferire borse di assistente alla ricerca junior e borse di assistente alla ricerca senior.
Ai sensi del comma 2 la titolarità delle borse di assistenza alla ricerca è incompatibile con quella delle borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità di tali borse comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Inoltre, il comma 5 preclude a determinati soggetti la possibilità di partecipare alle procedure di selezione.
Riguardo all’ambito previdenziale, il comma 8 dispone per i titolari di borsa l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Il comma 9 riguarda la durata delle borse di assistente alla ricerca, che, in base al comma 10, non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Il nuovo articolo 22-quater, comma 1, abilita le università e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è equipollente al dottorato di ricerca a stipulare contratti da professore aggiunto in favore di esperti di alta qualificazione. Il comma 3 dispone in ordine alla durata di tali contratti, mentre il trattamento economico è oggetto del comma successivo.
L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell’università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.
Il comma 2 disciplina la composizione dell’Osservatorio e specifica che la partecipazione a tale organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede di non procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere, così da permettere un’adeguata ponderazione delle disposizioni in esame.
Il presidente ZAFFINI fa presente l’urgenza dell’espressione del parere, derivante dalla scadenza prossima del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Mazzella, rilevando che una diversa modulazione degli orari delle convocazioni avrebbe consentito alla Commissione di disporre di tempi più congrui per lo svolgimento dell’esame.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi la sospensione della seduta, facendo presente che l’esame del provvedimento in titolo proseguirà alla ripresa dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 17,35.
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere. Le misure in esame non possono infatti che estendere l’area della precarietà, con gravi conseguenze sul sistema universitario pubblico.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, mettendo in evidenza il rischio di un’ulteriore precarizzazione del personale addetto alla ricerca.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (n. 243)
(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame prevede, all’articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dal 2000. Rileva inoltre che la quota di risorse oggetto del riparto ammonta a circa 26,183 milioni. L’importo è stato ridotto al fine del rispetto dei valori complessivi stabiliti da alcune norme di rango legislativo che impongono riduzioni della spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dà conto dei criteri di riparto.
I commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello schema prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante l’inserimento, da parte dei comuni, dei dati nella banca dati progetti per l’infanzia e l’adolescenza.
Il successivo comma 3 richiede che l’erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull’avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio secondo cui le eventuali somme non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell’erogazione relativa all’anno ancora successivo.
Il comma 4 specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità.
Il comma 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia fornisca specifiche indicazioni operative ai comuni beneficiari, volte a migliorare l’utilizzo della summenzionata banca dati.
L’articolo 3 reca alcune disposizioni sulla programmazione dell’utilizzo delle risorse oggetto di riparto e sulla loro destinazione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) ritiene importante acquisire l’orientamento del vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Bellucci riguardo i temi oggetto del provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE si riserva di programmare la presenza del vice ministro in Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,50.
Riunione n. 65
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI INCA CGIL, DI INAS CISL, DI ITAL UIL E DI UGL SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE)
Riunione n. 8
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)
Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,10
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(Seguito dell’esame congiunto).