262ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 202, il relatore ZULLO (FdI) segnala in primo luogo l’articolo 1 comma 1, relativo alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
I successivi commi 5 e 6 dispongono alcune proroghe nell’ambito della normativa riguardante il nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, mentre il comma 9 proroga la durata della limitazione della responsabilità erariale dei soggetti cui è affidata la gestione di risorse pubbliche ai danni derivanti da condotte dolose.
I commi 2 e 3 dell’articolo 2 e l’articolo 20 recano varie misure temporanee relative agli sfollati dall’Ucraina.
Il comma 5, lettera b), dell’articolo 2 consente l’utilizzo fino al 30 aprile 2025 delle risorse stanziate per il contributo a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate deceduto a seguito delle azioni inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 6 dell’articolo 3 proroga il termine finale di vigenza del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il successivo comma 9 dispone in ordine ai bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all’anno 2022.
L’articolo 4 reca diverse disposizioni concernenti termini in materia di salute.
L’articolo 12 proroga la possibilità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di essere destinatarie del cinque per mille a prescindere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’articolo 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.
I commi 4 e 5 dell’articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l’annullamento delle sanzioni già irrogate.
Osservata la rilevanza del complesso delle disposizioni di interesse della Commissione, la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) chiede che sia consentito di disporre del tempo necessario a svolgere gli approfondimenti conseguenti.
Il relatore ZULLO (FdI) giudica fondata la proposta, nella prospettiva di una ponderazione adeguata del parere.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce di tenere conto dell’andamento della trattazione da parte della Commissione di merito ai fini della modulazione dei tempi dell’esame, tenuto conto anche dell’utilità di un eventuale ciclo di audizioni.
Preso atto dell’orientamento della Commissione, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241
In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione del testo 2 dell’emendamento 7.0.1, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 7
7.0.1 (testo 2)
Romeo, Murelli, Minasi, Silvestro, Ternullo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)
1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all’accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute è istituito un tavolo paritetico di confronto tra regioni e ministero per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale in coerenza con la normativa vigente in materia di concorrenza ed, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:
a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l’appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l’ospedalizzazione;
b) prevedere l’adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;
c) stabilire che l’esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;
d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell’andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;
e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l’anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;
f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa selezione meritocratica con criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa.
2. All’articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3, le parole: “La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie” sono sostituite con le seguenti: “Le disposizioni di cui all’articolo 8-ter valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l’applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies è limitata alle strutture sanitarie, nelle more dell’attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33.”».
Riunione n. 64
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZATTIVA, DELL’OSSERVATORIO SULLA MEDICINA DI GENERE, DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME FIBROMIALGICA (AISF ODV) E COMITATO FIBROMIALGICI UNITI – ITALIA ODV (CFU) E DELL’ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE (APMARR) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE).