MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024
259ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti agli articoli 7 e 8 sono dati per illustrati.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene quindi sull’emendamento 9.3, recante disposizioni atte a potenziare le capacità operative dei laboratori del Servizio sanitario nazionale tramite l’apporto dei professionisti di area non medica in formazione specialistica.
I restanti emendamenti riferiti all’articolo 9 sono poi dati per illustrati.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 10.0.3, volto ad agevolare il riconoscimento della figura professionale dell’assistente infermiere, prevedendo la competenza in materia della Conferenza Stato-Regioni.
Sono quindi dati per illustrati gli altri emendamenti riferiti all’articolo 10.
L’emendamento 11.0.13 viene sottoscritto dal senatore MAZZELLA (M5S) e dalla senatrice GUIDOLIN (M5S).
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 11.1, con il quale si intende porre rimedio alle carenze nei servizi sanitari all’interno degli istituti penitenziari, con riguardo alla cura della salute mentale. La proposta prevede infatti l’attivazione di attività di carattere formativo per i medici specializzandi in psichiatria.
L’emendamento 11.0.10 è invece teso al potenziamento delle strutture di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche. Le misure proposte, sulle quali è auspicabile un’ampia convergenza, non comportano oneri finanziari e hanno carattere di emergenza, alla luce delle previsioni riguardanti la mortalità di tali patologie.
In conclusione, aggiunge la propria firma all’emendamento 11.0.14, concernente la questione dell’accesso precoce ai farmaci.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ha la parola per l’illustrazione dell’emendamento 11.2, il cui obiettivo consiste nell’incremento delle risorse umane impiegate nei servizi di salute mentale.
L’emendamento 11.2 è quindi sottoscritto dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale illustra successivamente l’emendamento 11.0.9, finalizzato alla previsione di un piano di screening del portatore sano per l’identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica, particolarmente utile in considerazione delle possibilità terapeutiche attualmente disponibili.
L’emendamento 11.0.22 risponde invece alla riconosciuta opportunità dell’estensione dell’età dello screening oncologico per il tumore al seno.
Sono quindi dati per illustrati tutti gli altri emendamenti all’articolo 11.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sull’emendamento 12.0.6, il quale reca previsioni per l’istituzione di una centrale di committenza regionale, individuata con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, allo scopo di superare le attuali disomogeneità nelle procedure di acquisto dei farmaci orfani, disciplinate dalle singole Regioni.
Le rimanenti proposte emendative riferite all’articolo 12, così come quelle riferite all’articolo 13 sono infine date per illustrate.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
258ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 dicembre.
Il presidente ZAFFINI comunica che il senatore Silvestro e la senatrice Ternullo hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 7.0.1 e 13.0.12 e che il senatore Russo ha sottoscritto l’emendamento 4.0.4, mentre l’emendamento 6.0.15 è stato ritirato.
Il senatore ZULLO (FdI) presenta una nuova formulazione dell’emendamento 6.0.5 (pubblicata in allegato).
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti, a partire dalle proposte riferite all’articolo 1.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sull’emendamento 1.14, con il quale si intende ottimizzare i percorsi di cura dei pazienti oncologici in un’ottica di appropriatezza e allo scopo di ridurre le liste di attesa. Tale impostazione, basata sull’adozione di requisiti minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali, risulta ampiamente condivisa, come dimostrato dagli emendamenti presentati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 1.1, teso a integrare la formulazione dell’articolo 1 con il necessario riferimento alla figura dell’odontoiatra.
Passa quindi all’emendamento 1.9, volto a far sì che la formulazione del disegno di legge contempli il carattere multidisciplinare e interdisciplinare dell’assistenza ai pazienti.
Intervenendo sull’emendamento 1.4, la senatrice GUIDOLIN (M5S) pone in evidenza la necessità di tenere conto, nella formulazione del testo normativo, dell’effettivo apporto delle professioni non mediche nell’ambito dell’assistenza ai pazienti.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l’emendamento 1.7, richiamando l’opportunità del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica nell’attività dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.
I rimanenti emendamenti all’articolo 1 sono dati per illustrati.
Sull’emendamento 2.4 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale specifica che la proposta estende le funzioni di indirizzo del SINGLA alle attività di acquisto di dispositivi medici.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra l’emendamento 2.0.1, recante disposizioni in materia di appropriatezza delle prescrizioni, articolate rispetto alle specificità della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie, nonché dei monitoraggi dei tempi di attesa.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per l’illustrazione dell’emendamento 2.5, volto a garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, così da rimediare all’insufficiente attenzione del Governo riguardo l’importanza del dialogo con le parti sociali.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sottoscrive l’emendamento 2.5.
I restanti emendamenti all’articolo 2 sono quindi dati per illustrati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ha la parola per l’illustrazione dell’emendamento 3.3, volto a garantire la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.
Tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 3 sono quindi dati per illustrati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 4.0.1, volto a consentire alle unità operative di pronto soccorso e alle unità di anestesia e rianimazione di avvalersi di prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico, così da rendere possibile l’operatività dei pronto soccorso.
I restanti emendamenti all’articolo 4 sono dati per illustrati.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, i quali sono finalizzati a correggere le previsioni recate dal disegno di legge in discussione riguardo il conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica, allo scopo di tutelare la qualità degli stessi percorsi formativi.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra l’emendamento 5.7, volto a favorire la formazione specialistica dei professionisti laureati di area non medica, quali biologi e chimici. La proposta agevola inoltre la partecipazione ai corsi di specializzazione dei soggetti con disabilità o caregiver familiari.
Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all’articolo 5.
Interviene sull’emendamento 6.0.3 il senatore MAZZELLA (M5S), il quale si sofferma sui vantaggi derivanti dall’aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi relativamente alla riduzione dell’impatto del tabagismo e alla possibilità di finanziamento dei servizi di emergenza urgenza.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra l’emendamento 6.0.4, teso a introdurre disposizioni di razionalizzazione dell’assunzione del personale sanitario, particolarmente nel senso di prevedere procedure maggiormente snelle, con valorizzazione della responsabilità regionale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene sull’emendamento 6.2, soppressivo dell’articolo 6, che in relazione alla dichiarata finalità di contrastare il fenomeno dei cosiddetti gettonisti, prevede tuttavia forme atipiche di reclutamento del personale medico.
Sono dati per illustrati gli altri emendamenti all’articolo 6.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Ha la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale presenta una proposta di parere favorevole.
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere, richiamandone il senso di responsabilità nei confronti della rilevanza del complesso delle misure recate dal disegno di legge in titolo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, osservando che l’esigenza condivisibile di disporre di una legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è scarsamente conciliabile con l’assetto dell’autonomia differenziata.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti, risultando approvata a maggioranza.
SULL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 647 E CONNESSI
Il presidente ZAFFINI comunica che, su richiesta del relatore, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 647, sull’inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico, già fissato alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre, è posticipato al 28 gennaio 2025, ore 12.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il presidente ZAFFINI, considerato l’andamento dei lavori, avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 18 dicembre, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 6
6.0.5 (testo 2)
Zullo, Satta, Berrino, Russo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario anche in stato di quiescenza)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d’attesa, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modifiche e integrazioni, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore:
a) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d’attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
b) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d’attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) in deroga alle disposizioni vigenti, verificata l’assenza di personale medico convenzionato collocabile, è consentita ai medici di medicina generale collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico. Per il predetto personale è prevista la riduzione del massimale degli assistiti in carico a 500 assistiti, nonché il vincolo di svolgimento dell’attività di tutoraggio di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».
257ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 9,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Intervenendo in qualità di relatore, il presidente ZAFFINI (FdI), con riferimento agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 160, rileva in primo luogo che i commi 1 e 2 dell’articolo 1 sostituiscono il riferimento alla soppressa ANPAL con il riferimento all’INAIL nelle norme relative alla Rete del lavoro agricolo di qualità e al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, mentre il comma 3 prevede la definizione di criteri di premialità per le imprese iscritte alla Rete.
Il comma 4 limita gli effetti dell’iscrizione nella lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I commi da 5 a 9 prevedono l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva, relativi a determinati settori economici, mentre il comma 10 provvede ai relativi aspetti finanziari.
Il successivo comma 11 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.
L’articolo 2 consente, per una frazione di periodo dell’anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento da parte dell’INPS di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori.
Il comma 2 dell’articolo 4 differisce il termine entro il quale ciascuna università può procedere alla chiamata, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato.
L’articolo 8 prevede misure relative agli ITS Academy, anche con riferimento alla promozione dell’internazionalizzazione degli stessi; l’articolo 8-bis dispone che l’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del made in Italy, oltre a recare disposizioni relative all’organico per i percorsi liceali del made in Italy.
L’articolo 9 modifica la disciplina transitoria del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici;
L’articolo 10 dispone un incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in relazione alle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
L’articolo 11 prevede un incremento dell’autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime la valutazione negativa del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, facendo presente i gravi ritardi nell’attuazione del PNRR, particolarmente riguardo alla Missione 4 e alla realizzazione di alloggi per gli studenti universitari.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva il carattere frammentario degli interventi contemplati dal decreto-legge in esame, che risulta pertanto complessivamente deludente, benché integrato da disposizioni volte al sostegno del lavoro nel settore della moda, proposte in sede emendativa dalla propria parte politica.
Il senatore ZULLO (FdI) giudica difficilmente comprensibili le critiche espresse sulla base dello stato di attuazione del PNRR, posto che il provvedimento in esame ha proprio lo scopo di velocizzare i relativi interventi, nonché di provvedere al loro monitoraggio.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore ZAFFINI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata a maggioranza.
(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.
Il relatore BERRINO (FdI) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.
A parere del senatore MAZZELLA (M5S) il provvedimento in titolo costituisce un’occasione perduta per un autentico miglioramento della giustizia, risultando piuttosto un insieme eterogeneo di disposizioni non risolutive. Sono inoltre prevedibili difficoltà applicative relativamente alle previsioni sull’impiego del cosiddetto braccialetto elettronico.
Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.
Accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.
(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SATTA (FdI) fa presente in primo luogo che l’articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio a cui partecipano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.
Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si può avvalere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in house e delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la possibilità, sia per il personale di cui si avvale il consorzio sia per il personale proprio di prestare un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario per persona, retribuito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali.
L’articolo 4, comma 2, specifica che la dotazione organica ha un limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali e che le modalità di reclutamento sono individuate dallo statuto. Il successivo comma 3 autorizza l’indizione di una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 funzionari.
L’articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell’assemblea degli enti consorziati, stabilendo che per la relativa partecipazione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, specificando che ai suoi membri non spettano indennità o altri compensi.
L’articolo 7, comma 3, dispone l’incompatibilità dell’incarico di amministratore unico con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti pubblici è inoltre subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il comma 4 stabilisce che il relativo trattamento economico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua nella misura stabilita dallo statuto. Il comma 5 dispone che ai componenti del collegio residenti in sede diversa da quella del consorzio è inoltre dovuto, quando si recano alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) auspica un esito positivo dell’iter del disegno di legge in titolo, che, già oggetto del sostegno unanime delle forze politiche presso l’altro ramo del Parlamento, costituisce un atto atteso ormai da molti anni, funzionale alla tutela di un’area di elevato valore naturalistico.
Richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il senatore MAZZELLA (M5S) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame.
Il relatore SATTA (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI (FdI) riferisce sui profili di competenza, segnalando in primo luogo l’articolo 3, riguardante la nomina, le funzioni, i poteri e il compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione.
Il comma 4 dispone in merito al personale della struttura di supporto del Commissario straordinario.
Ai sensi del comma 6, lettera d), numero 5), il Commissario straordinario può autorizzare l’assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell’emergenza.
L’articolo 7, comma 4, prevede che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
L’articolo 11 concerne le procedure per l’accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata. Il comma 8 dispone che i comuni utilizzino le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 13, comma 1, prescrive che con ordinanze commissariali è disciplinato il finanziamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per alcune categorie di beni danneggiati, fra i quali sono comprese le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica.
L’articolo 15 prevede l’istituzione della Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 19, recante disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, specifica al comma 7 che la loro gestione deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo.
Il successivo comma 12 prevede che la vigilanza sul rispetto della disciplina dettata dall’articolo spetti, fra gli altri, alle aziende sanitarie locali nell’ambito delle competenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In base al comma 13, nel caso in cui sia rilevata la presenza di amianto le imprese autorizzate allo smaltimento devono presentare un idoneo piano di lavoro al Dipartimento di sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale. Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuino un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
L’articolo 22, comma 1, prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati, deve essere effettuata dal Commissario straordinario.
Il comma 3 dispone gli obblighi, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le casse edili provinciali o regionali regolarmente operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 4 prescrive obblighi alle imprese in ordine sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti.
Il successivo comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti alloggiativi minimi.
A norma del comma 6, le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo vengano stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale protocolli di legalità volti a regolamentare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e all’istituzione di un tavolo permanente, ai cui componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
L’articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale.
L’articolo 25, comma 1, dispone che una quota degli stanziamenti disposti per i singoli eventi calamitosi possa essere destinata fra l’altro alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede di non concludere immediatamente l’esame, allo scopo di consentire gli opportuni approfondimenti.
Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta, disponendo il rinvio della trattazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sullo sciopero della fame a staffetta per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, oggetto di alcuni disegni di legge già in discussione congiunta presso la Commissione, organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.
Il presidente ZAFFINI condivide le preoccupazioni del senatore Mazzella e annuncia che alla ripresa dei lavori la Commissione effettuerà il previsto ciclo di audizioni, in modo da pervenire nei tempi più rapidi alla scelta di un testo base e favorire il completamento dell’iter parlamentare.
La seduta termina alle ore10,20.
Riunione n. 7
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle ore 11 alle ore 11,10
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto)
Riunione n. 6
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(Esame congiunto)