GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024
253ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 9,10
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente ZAFFINI comunica che la senatrice Camusso ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/1262/2/10.
Rende inoltre noto che la 5a Commissione ha trasmesso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.22, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.0.6, 10.4, 10.7, 10.10, 10.11, 10.16, 10.17, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.0.1, 14.1, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 15.2, 18.0.1, 19.10, 19.11, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 20.4, 21.0.1, 21.0.2, 22.0.1, 23.4, 23.0.1, 25.0.1, 28.3, 28.4, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.0.1, 31.3, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.5, 31.0.7, 31.0.11, 31.0.12, 31.0.13, 31.0.14, 31.0.15, 31.0.16, 32.0.1, 32.0.4, 32.0.5, 33.0.1, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3 e 34.0.4. Tali emendamenti sono di conseguenza inammissibili ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.
La Commissione bilancio ha espresso inoltre parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.2, 7.0.5, 9.0.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 14.0.2, 19.0.8, 19.0.9, 21.0.3, 31.1, 31.2, 31.0.4, 31.0.6, 31.0.8, 31.0.10, 32.2, 32.0.2 e 32.0.3, il cui esame è stato sospeso, e che vengono pertanto accantonate.
Avverte infine che allo stato verrà altresì pertanto accantonato l’emendamento 9.0.1, in ragione dell’analogia di contenuti rispetto all’emendamento 9.0.2.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 1.
Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.
Verificata la presenza del numero legale, è messo in votazione l’emendamento 1.1.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, mettendo in evidenza l’obiettivo di non affievolire i livelli di tutela in ordine alle verifiche sullo stato di salute dei lavoratori.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.1.
In esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.
Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) motiva la contrarietà riguardante l’emendamento 1.5 richiamandone la natura pleonastica rispetto alla legislazione vigente.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
Gli emendamenti identici 1.10 e 1.11 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
Posti congiuntamente in votazione, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.19.
È posto in votazione e respinto l’emendamento 1.16.
In risposta a una richiesta di chiarimento della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) specifica che il parere contrario sull’emendamento 1.17 è basato sulla mancanza di necessarietà della modifica proposta alla luce della normativa vigente e delle modifiche ad essa apportate.
Posto in votazione, l’emendamento 1.17 è respinto.
La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21.
In assenza della proponente, l’emendamento 1.23 è dichiarato decaduto.
La relatrice MANCINI (FdI) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell’emendamento 6.1, che è quindi ritirato dalla senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE).
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.1, 7.02, 7.0.3 e 7.0.4.
Sugli emendamenti all’articolo 8 il parere della relatrice MANCINI (FdI) è contrario.
Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.
Posto in votazione, l’emendamento 8.1 è respinto.
In risposta a una sollecitazione della senatrice CAMUSSO (PD-IDP) riguardo all’emendamento 8.2, la relatrice MANCINI (FdI) rileva che la modifica proposta non è necessaria, in quanto la questione della sostenibilità dei fondi settoriali è già disciplinata dalla legislazione vigente.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime timore rispetto alla possibilità di tenuta del sistema dei fondi di integrazione salariale, peraltro a fronte del moltiplicarsi delle situazioni di crisi aziendale, oltretutto in forza di un intervento del legislatore che non tiene conto del necessario apporto delle parti sociali. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 8.2.
L’emendamento 8.2 è quindi posto in votazione, risultando respinto.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.3, 8.0.1 e 8.0.2.
La relatrice MANCINI (FdI) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 9.
Gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 9.4.
Replicando alla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) motiva il parere contrario sull’emendamento 9.5 facendo presente la necessità di coerenza rispetto all’impostazione del disegno di legge in esame relativamente agli obiettivi di efficienza dell’impiego delle risorse.
Posto in votazione, l’emendamento 9.5 è respinto.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) chiede ragguagli in merito alla contrarietà espressa sull’emendamento 9.6.
La relatrice MANCINI (FdI) specifica che l’emendamento contrasta con la ratio complessiva del disegno di legge in titolo.
L’emendamento 9.6 è quindi messo ai voti e respinto.
Il parere della relatrice MANCINI (FdI) e del rappresentante del GOVERNO sugli emendamenti all’articolo 10 è contrario.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.5, 10.8, 10.9 e 10.12.
Su sollecitazione della senatrice FURLAN (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) rimarca la congruità della disposizione oggetto della proposta di modifica recata dall’emendamento 10.13.
Posto in votazione, l’emendamento 10.13 è respinto.
La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 10.14 e 10.15.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti all’articolo 11.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 sono posti in votazione congiunta e respinti.
In replica a una richiesta della senatrice FURLAN (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) fa presente che il parere contrario sull’emendamento 11.4 è dovuto all’incompatibilità con la ratio delle disposizioni di cui all’articolo 11.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, mentre l’emendamento 11.9 è dichiarato decaduto.
Il parere della relatrice MANCINI (FdI) e del sottosegretario DURIGON sugli emendamenti 12.1 e 12.2 è contrario.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono respinti.
La relatrice MANCINI (FdI) si esprime in senso contrario sugli emendamenti all’articolo 13.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.
Gli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.5 sono dichiarati decaduti.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 13.2.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita un chiarimento in merito alla contrarietà espressa sull’emendamento 13.4.
La relatrice MANCINI (FdI) rileva il carattere pleonastico della modifica proposta.
Gli emendamenti 13.6, 13.7 e 13.8, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
L’emendamento 15.1, sul quale è contrario il parere della relatrice MANCINI (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sull’emendamento 16.1.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Posto in votazione, l’emendamento 16.1 è respinto.
La relatrice MANCINI (FdI) e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, i quali, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti all’articolo 18.
Si esprime in senso conforme il sottosegretario DURIGON.
Gli identici emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Su sollecitazione della senatrice CAMUSSO (PD-IDP) riguardo all’emendamento 18.4, la relatrice MANCINI (FdI) fa presente che la modifica proposta risulta pleonastica rispetto alla formulazione recata dal disegno di legge.
L’emendamento 18.4 è quindi posto in votazione, risultando respinto.
La relatrice MANCINI (FdI) invita al ritiro dell’emendamento 19.5. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all’articolo 19.
Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 19.5.
Gli identici emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, posti in votazione congiunta, sono respinti.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 19.4.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) chiede ragguagli relativamente alla contrarietà espressa sugli emendamenti 19.6 e 19.7.
La relatrice MANCINI (FdI) osserva che l’integrazione recata dagli emendamenti non è necessaria in relazione alla formulazione del testo dell’articolo 19.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono respinti.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 19.8 e 19.9.
Sugli emendamenti all’articolo 20 il parere della relatrice MANCINI (FdI) è contrario.
Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.
In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.
In risposta alla senatrice FURLAN (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) motiva il parere contrario sull’emendamento 20.3 facendo presente che il decreto ministeriale di cui all’articolo 20 dovrà disciplinare aspetti di natura tecnica di stretta competenza delle amministrazioni coinvolte.
Posto in votazione, l’emendamento 20.3 è respinto, così come, successivamente, l’emendamento 20.0.1.
Il parere della relatrice MANCINI (FdI) e del GOVERNO sugli emendamenti all’articolo 23 è contrario.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 23.3.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1 e 28.2.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Replicando a una sollecitazione della senatrice FURLAN (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) fa presente l’incompatibilità delle proposte emendative con la ratio generale del provvedimento.
Gli emendamenti 28.1 e 28.2 sono posti in votazione congiuntamente.
La Commissione respinge.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,25.
Il presidente ZAFFINI comunica che la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.2, 7.0.5, 14.0.2, 19.0.8, 19.0.9, 21.0.3, 31.1, limitatamente al comma “1-ter“, 31.0.4. 31.0.6, 31.0.8, 31.0.10, 32.2, 32.0.2 e 32.0.3. Tali proposte emendative sono di conseguenza inammissibili. Il parere è non ostativo sugli altri emendamenti precedentemente accantonati.
La relatrice MANCINI (FdI) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso.
La relatrice MANCINI (FdI) rileva il contrasto con le previsioni già recate dal decreto-legge n. 48 del 2023.
L’emendamento 9.0.1, fino alla lettera b) del comma 1 e l’emendamento 9.0.2, limitatamente alla parte fino al capoverso “1.1”, sono, in quanto identici, posti congiuntamente in votazione e respinti.
In esito a successive e distinte votazioni risultano poi respinte le rimanenti parti degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.6.
Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sono respinti.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 10.6.
La relatrice MANCINI (FdI) e il sottosegretario DURIGON si esprimono in senso contrario sugli emendamenti all’articolo 31.
L’emendamento 31.1 è posto in votazione limitatamente al comma “1-bis”, congiuntamente all’identico 31.2.
La Commissione respinge.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sollecita un chiarimento sulla contrarietà relativa all’emendamento 31.0.9.
La relatrice MANCINI (FdI) rileva l’asistematicità dell’emendamento rispetto all’articolo 31 del disegno di legge in esame. Inoltre, la legislazione vigente in materia è congrua rispetto al bilanciamento degli interessi coinvolti.
Posto in votazione, l’emendamento 31.0.9 è respinto.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 31.0.17.
Con il parere contrario della relatrice MANCINI (FdI) e del GOVERNO, è messo ai voti l’emendamento 32.1, che risulta respinto.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti all’articolo 33.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
Gli emendamenti 33.1 e 33.2 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 33.3.
Su sollecitazione del senatore MAZZELLA (M5S), la relatrice MANCINI (FdI) fa presente l’incompatibilità dell’emendamento 33.4 con il contenuto dell’articolo 33.
Posto in votazione, l’emendamento 33.4 è respinto.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 34.1 e 34.2.
Il parere del GOVERNO è conforme.
L’emendamento 34.1 è posto in votazione, risultando respinto.
Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la firma all’emendamento 34.2, che, messo ai voti, è respinto.
Il presidente ZAFFINI dà quindi la parola al rappresentante del Governo, affinché si esprima sugli ordini del giorno.
Il sottosegretario DURIGON accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/1264/1/10, G/1264/2/10, G/1264/3/10, G/1264/4/10 e G/1264/5/10. Accoglie come raccomandazione, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l’ordine del giorno G/1264/6/10. Propone specifiche riformulazioni degli ordini del giorno G/1264/7/10 e G/1264/8/10 e accoglie, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, gli ordini del giorno G/1264/9/10 e G/1264/10/10.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) riformula di conseguenza gli ordini del giorno G/1264/7/10 e G/1264/8/10.
Gli ordini del giorno G/1264/7/10 (testo 2) e G/1264/8/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono quindi accolti dal GOVERNO.
Il presidente ZAFFINI pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice Mancini.
La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge esaminato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore10,40.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
G/1264/7/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l’efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
l’efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;
pur essendo ormai cessata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;
impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:
- a)prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- b)prevedere che il personale tecnico ed amministrativo che opera presso le istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possa svolgere, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- c) promuovere le iniziative di competenza al fine di sottoporre in sede di contrattazione collettiva la possibilità di adibire il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.
G/1264/8/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l’articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare iniziative finalizzate a precisare che per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre il termine relativo all’assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024
252ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Intervenendo sull’ordine dei lavori e richiamando l’ampia durata della trattazione presso la Camera dei deputati, il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene poco comprensibile, e pertanto meritevole di un’ulteriore riflessione, la scelta di calendarizzare la discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo per la prossima settimana. La conseguente contrazione dei tempi dell’esame in Commissione impedisce infatti i necessari approfondimenti ed eventuali convergenze sugli emendamenti.
Il presidente ZAFFINI fa osservare che le determinazioni della Conferenza dei capigruppo, peraltro assunte all’unanimità, sono basate su ragioni oggettive a sostegno della necessità di un’approvazione in tempi relativamente rapidi. Il prosieguo dell’esame in Commissione è comunque condizionato, ai fini della votazione degli emendamenti, alla trasmissione del relativo parere della 5a Commissione. Inoltre, l’andamento dei lavori ha finora reso evidente che è garantita la possibilità di procedere a un’ampia presentazione dei contenuti delle proposte di modifica.
Si procede dunque con l’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dare conto dell’emendamento 20.1, con il quale si intende prevedere la competenza del giudice del lavoro riguardo le liti in materia di prestazioni di lavoro autonomo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 20.4, sostenendo l’irragionevolezza di una previsione tesa ad escludere nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle misure recate dall’articolo 20 relativamente ai procedimenti di conciliazione.
I restanti emendamenti all’articolo 20 e quelli riferiti all’articolo 21 sono quindi dati per illustrati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 22.0.1, recante misure di decontribuzione del lavoro domestico, motivate dalla sua notevole rilevanza economica e sociale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) dà conto dell’emendamento 23.1, richiamando le misure di eccessivo favore nei confronti dei soggetti obbligati recate dall’articolo 23, in materia di dilazione del pagamento dei debiti contributivi, oltretutto in un contesto contraddistinto da politiche di decontribuzione.
L’emendamento 23.2 è volto a una rimodulazione dei termini di dilazione, riducendo il numero delle rate mensili previste.
Le restanti proposte emendative riferite all’articolo 23 sono date per illustrate, come pure l’emendamento 25.0.1.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) richiama l’attenzione sull’emendamento 28.1, finalizzato alla soppressione dell’articolo 28.
Intervenendo a proposito dell’emendamento 28.3, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 28, che, in assenza di ragioni espresse, postula una limitazione della libertà di organizzazione delle organizzazioni sindacali.
Tutti i restanti emendamenti all’articolo 28 sono quindi dati per illustrati, così come le proposte emendative riferite all’articolo 30.
Prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all’articolo 31, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) segnala in primo luogo la finalità di una maggiore equità riguardo le retribuzioni delle supplenze nel comparto della scuola. Risulta inoltre opportuno intervenire al fine dell’effettivo potenziamento della formazione continua, stante la sua importanza strategica, tuttora trascurata, come emerge dalle relative politiche di definanziamento. Sussiste poi l’obiettivo del rifinanziamento del contratto di espansione, mentre il sostegno al lavoro nelle strutture carcerarie è giustificato dalla sua importanza a scopo riabilitativo. Infine, è auspicabile il riconoscimento della giusta causa di dimissioni per le donne vittime di violenza.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) illustra l’emendamento 31.0.14, finalizzato al riconoscimento delle misure di protezione sociale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale.
Sono quindi dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 31.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) dà conto dell’emendamento 32.0.3, volto alla promozione del lavoro intramurario negli istituti di detenzione. L’emendamento 32.0.4, riguardante la misura “Opzione donna”, è funzionale a una maggiore tutela a fronte del crescente rischio di aumento delle situazioni di crisi.
Le rimanenti proposte emendative riferite all’articolo 32 sono quindi date per illustrate.
Nell’illustrare l’emendamento 33.2, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottolinea l’opportunità della soppressione dell’articolo 33, risultando prioritarie misure di potenziamento dei consultori familiari.
I restanti emendamenti all’articolo 33 sono quindi dati per illustrati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sull’emendamento 34.0.1, con il quale si intende ampliare la possibilità del ricorso al lavoro agile nel territorio di Roma capitale, a fini di tutela dei livelli di qualità della vita nell’ambito urbano in occasione dello svolgimento del Giubileo del 2025.
Tutti i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 34 sono quindi dati per illustrati.
Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,20
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024
251ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente ZAFFINI ricorda che nelle precedenti sedute sono stati illustrati gli emendamenti presentati, fino a quelli riferiti all’articolo 13.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore MAGNI (Misto-AVS) chiede ragguagli in ordine al coordinamento con i lavori della 5ª Commissione, attualmente impegnata nella valutazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.
Il presidente ZAFFINI rimarca il carattere distinto e autonomo dell’esame proprio della 5ª Commissione, il cui parere è peraltro propedeudico alla votazione degli emendamenti, in ragione della natura di collegato alla manovra di bilancio del disegno di legge in titolo.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che, pur avvenendo nel rispetto delle disposizioni regolamentari, l’esame del provvedimento risente delle forzature impresse dal Governo e dalla maggioranza, a scapito dell’effettività del confronto fra le diverse posizioni politiche. E’ particolarmente preoccupante la conferma della tendenza ad aggirare il vigente ordinamento, nel senso di limitare alla prima lettura la possibilità di procedere a una trattazione sufficientemente compiuta.
Il senatore ZULLO (FdI) chiede di proseguire con l’illustrazione degli emendamenti, ponendone in evidenza l’utilità per l’intera Commissione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva le distorsioni rispetto all’andamento ottimale dei lavori derivante dall’atteggiamento della maggioranza, teso a eludere il necessario confronto.
Il presidente ZAFFINI rileva che la Commissione sta dando ampio spazio alla fase di illustrazione delle proposte emendative. Resta comunque aperta la possibilità di dare per illustrati tutti gli emendamenti non ancora trattati, nell’attesa di disporre, ai fini della votazione, del parere della Commissione bilancio.
A nome del suo Gruppo, la senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime favore nei confronti della proposta.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) critica l’atteggiamento della maggioranza, volto a forzare l’andamento dei lavori, successivamente a una trattazione notevolmente prolungata presso l’altro ramo del Parlamento.
Constatata l’assenza di un generale consenso rispetto alla proposta precedentemente formulata, il PRESIDENTE fa presente che si proseguirà dunque nella illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 14.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Illustra quindi l’emendamento 14.1, richiamando la necessità di consentire ai lavoratori di fluire delle tutele nel periodo di attivazione del lavoro agile. Esprime inoltre riserve sulla scelta di procedere con un intervento legislativo sulla materia del lavoro agile, già oggetto di un protocollo frutto dell’intesa con le parti sociali, le quali si troverebbero quindi deprivate della possibilità di intervenire efficacemente sulla materia.
Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma all’emendamento 14.1. Procede quindi all’illustrazione degli emendamenti da 14.0.1 a 14.0.5, rimarcando l’esigenza di assicurare la tutela del diritto al lavoro e del diritto alla salute per i lavoratori fragili. Sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, tale gruppo di lavoratori è peraltro numericamente di ridotte proporzioni, per cui l’impatto finanziario delle misure proposte sarebbe del tutto marginale. In particolare, gli emendamenti tengono conto dell’urgenza della stabilizzazione del lavoro agile e della sua promozione a favore della categoria richiamata.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5.
In assenza dei proponenti, sono poi dati per illustrati gli emendamenti 15.1 e 15.2.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene sull’emendamento 16.1, soppressivo dell’articolo 16, che reca una misura limitata al sostegno alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, quando sarebbe auspicabile un intervento organico volto al riordino del settore.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) illustra l’emendamento 17.3, volto alla soppressione dell’articolo 17. Le disposizioni recate sono infatti mirate a incentivare i contratti misti, i quali comportano un quadro di garanzie inferiore rispetto a quello caratterizzante il lavoro dipendente. Gli incentivi proposti sono inoltre del tutto insufficienti in rapporto alla grave debolezza sul piano previdenziale cui sono esposti i giovani lavoratori.
Nell’illustrare l’emendamento 17.2, il senatore MAGNI (Misto-AVS) invita a una valutazione dell’articolo 17 riguardo agli effetti di lungo periodo, particolarmente in riferimento all’aspetto pensionistico, in ragione dell’evidente rischio di impoverimento dei soggetti interessati e di conseguenza della collettività.
L’emendamento 17.1 è dato per illustrato.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dà illustrazione dell’emendamento 18.1, teso alla soppressione dell’articolo riguardante il contratto di apprendistato duale. Le misure proposte, anziché apportare utili semplificazioni, avranno infatti la conseguenza di determinare un prolungamento immotivato della fase dell’apprendistato, a fronte di vantaggi riguardanti esclusivamente le imprese.
Intervenendo sull’emendamento 18.3, il senatore MAGNI (Misto-AVS) sostiene l’opportunità di un reale impegno volto alla promozione e al potenziamento dell’apprendistato, che tuttavia dovrebbe contemplare la dovuta attenzione all’interesse del lavoratore. L’articolo 18 reca invece misure di premialità a vantaggio esclusivo delle imprese.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 18.2, esprimendo una valutazione negativa sull’articolo 18 del disegno di legge in esame, il quale comporta vantaggi per il datore di lavoro e indebolisce nella sostanza la posizione del lavoratore.
Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 18.4 e 18.0.1.
Intervenendo in merito agli emendamenti riferiti all’articolo 19, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama l’opportunità della soppressione della disposizione. Gli emendamenti proposti contemplano tuttavia anche la finalità di migliorare la formulazione del testo, nel senso di prevedere un quadro adeguato di garanzie dei diritti del lavoratore a fronte del rischio di licenziamento. Risulta inoltre necessario rivalutare il ruolo della contrattazione collettiva, a fronte dell’intenzione manifesta di determinare un complessivo deterioramento delle condizioni di lavoro.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene sull’emendamento 19.2, soffermandosi sulla natura asimmetrica del rapporto fra lavoratore e impresa il quale deve essere di conseguenza corretto dall’ordinamento. L’articolo 19 tuttavia contraddice tale esigenza, coerentemente del resto con il disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 19.8, volto a prevedere un termine più ampio, e pertanto maggiormente congruo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nell’illustrare l’emendamento 19.6, la senatrice FURLAN (PD-IDP) si sofferma sulla finalità di garantire il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, così da evitare le distorsioni che sul piano delle relazioni industriali sono implicite nella possibilità di privilegiare l’apporto di sindacati non realmente rappresentativi degli interessi dei lavoratori.
I rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 19 sono quindi dati per illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore9,40.
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 235)
(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 novembre.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene in discussione generale rimarcando criticamente che il provvedimento in titolo non reca una revisione compiuta del Regolamento che disciplina l’indicatore di situazione economica equivalente, bensì si limita a trasfondere in norma regolamentare una disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio volta ad escludere dal computo del patrimonio ai fini ISEE i titoli di Stato, i libretti postali e affini, per un valore non superiore a 50.000 euro.
Tale orientamento meriterebbe, a giudizio dell’oratrice, una discussione ben più approfondita sul disegno complessivo dell’ISEE; tuttavia, al momento insiste sulla necessità di verificare e controllare gli effetti sulla platea dei beneficiari di tale misura ampliativa, e soprattutto, prevedere le risorse necessarie a finanziare il maggior costo derivante da tale ampliamento, essendo a tutti noto che gli enti locali, per precisa scelta della maggioranza, subiranno tagli delle risorse con riflessi molto pesanti sulla loro capacità di erogare i servizi sociali.
A giudizio del senatore TURCO (M5S), l’ampliamento della platea dei beneficiari, in conseguenza dell’esclusione dei titoli di stato e affini, rischia di comprimere le opportunità dei ceti meno abbienti: esprime quindi forte preoccupazione per gli effetti di tale misura. Pone poi problematicamente un quesito circa l’esclusione dall’ISEE a legislazione vigente delle somme percepite a titolo di indennità per invalidità.
Interviene la relatrice TUBETTI (FdI), d’intesa con la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), preannunciando la predisposizione di una proposta di parere incentrata sulle possibili modifiche del Regolamento anche per tener conto del tavolo di lavoro tecnico previsto dall’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni e Conferenza unificata, ai fini di migliorare il testo proposto dal Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.
Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024
Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle 10,55 alle 11,05
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
250ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti all’articolo 9, il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sull’emendamento 9.1, volto a contrastare l’orientamento a rendere strutturale la condizione di precarietà nel lavoro, in un quadro di incertezza e di aumentate possibilità di sfruttamento.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) sostiene a sua volta l’opportunità della soppressione dell’articolo 9, rilevando che questo sottrae alla contrattazione collettiva la possibilità di intervenire in merito alla gestione dei fondi bilaterali, peraltro in assenza di motivazioni.
Tutti i restanti emendamenti all’articolo 9 sono quindi dati per illustrati.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 10.3, soppressivo dell’articolo 10, facendo presente che l’estensione del lavoro in somministrazione determina in concreto l’ampliamento dell’area della precarietà, in ragione dell’instabilità delle condizioni di lavoro caratterizzanti tale forma contrattuale.
Intervenendo sull’emendamento 10.2, la senatrice FURLAN (PD-IDP) sottolinea a sua volta l’opportunità della soppressione dell’articolo 10, il quale non può che determinare un deterioramento di carattere sistemico delle garanzie, pure a fronte dell’assenza di reali vantaggi per il sistema imprenditoriale. Illustra quindi l’emendamento 10.5, volto a una migliore definizione dell’ambito di ricorso al contratto di somministrazione.
Si esprime a sua volta a favore della soppressione dell’articolo 10 il senatore MAGNI (Misto-AVS), che, illustrando l’emendamento 10.1, esprime preoccupazione in ordine alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
I rimanenti emendamenti all’articolo 10 sono quindi dati per illustrati.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per l’illustrazione degli emendamenti della propria parte politica all’articolo 11, rilevando che questo amplia in maniera del tutto irragionevole l’ambito delle attività stagionali, con il prevedibile risultato di destrutturare le relazioni di lavoro e di scoraggiare l’innovazione da parte delle imprese.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) individua nell’articolo 11 uno strumento atto a scardinare il sistema basato sulla centralità della contrattazione.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 11.2, ponendo in evidenza la finalità di prevenire una destrutturazione delle relazioni industriali che prevedibilmente determinerà un generale aumento della conflittualità.
Interviene sull’emendamento 11.3 il senatore MAZZELLA (M5S), il quale esprime dubbi riguardo la compatibilità dell’articolo 11 con l’articolo 39 della Costituzione. L’articolo 11 pone inoltre dubbi in ordine alla certezza del diritto in ragione della retroattività del contenuto normativo recato.
Tutti i rimanenti emendamenti all’articolo 11 sono quindi dati per illustrati.
Sull’emendamento 12.2, soppressivo dell’articolo 12, interviene la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), che critica il ricorrente ricorso a interventi settoriali, anche in relazione a questioni la cui definizione dovrebbe essere propriamente lasciata alla contrattazione collettiva.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 12.1, rilevando il depotenziamento della contrattazione insito nella formulazione dell’articolo 12.
L’emendamento 12.0.1 è quindi dato per illustrato.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) illustra il complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 13, osservando che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, oltre a interferire con la contrattazione collettiva, apporta elementi di complicazione del tutto immotivati e contraddittori relativamente alla determinazione del periodo di prova.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 13.8, esprimendo dubbi riguardo la legittimità costituzionale dell’articolo 13, in riferimento all’articolo 39 della Costituzione.
I restanti emendamenti all’articolo 13 sono quindi dati per illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
249ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 11,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MANCINI (FdI) rileva in primo luogo che l’articolo 1 del decreto-legge n. 145 reca modificazioni al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera e), modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La lettera d) dello stesso articolo 1, comma 1, concerne la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.
La successiva lettera f) interviene sulla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, mentre la lettera g) specifica che i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l’Agea.
Il comma 1 dell’articolo 2 prevede, per l’anno 2025, che i datori di lavoro o le relative organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presentino richiesta di nulla osta al lavoro, compatibilmente con le quote di ingresso previste, tramite precompilazione di moduli sul portale apposito.
I successivi commi 2 e 3 consentono che, per l’anno 2025, siano rilasciati, al di fuori delle quote predeterminate e nel limite di 10.000 unità, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno relativi a soggetti da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria in favore di determinati soggetti. Altre norme specifiche sulle quote relative all’anno 2025 sono poste dai commi 4 e da 5 a 8, mentre il comma 4-bis prevede che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione. Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2027 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l’ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.
L’articolo 2-bis estende al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri.
L’articolo 3 stabilisce che il nulla osta al lavoro per i cittadini provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge possa essere rilasciato solo previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’articolo 5 introduce la figura del permesso di soggiorno per gli stranieri che siano vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e che contribuiscano all’emersione dei relativi casi, mentre gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari del medesimo permesso di soggiorno, nonché ai parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza. L’articolo 8 estende l’applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’articolo 5.
L’articolo 10 eleva il limite massimo delle sanzioni pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni relative alla somministrazione di lavoro e alle forme di intermediazione o supporto ai lavoratori nell’ambito del mercato del lavoro.
L’articolo 12-bis ridefinisce l’elenco dei “Paesi di origine sicuri”, da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge e rilevante al fine dell’applicazione di modalità semplificate nell’esame delle domande di protezione internazionale, mentre l’articolo 12-ter interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero.
Il presidente ZAFFINI ringrazia la relatrice per l’ampia disamina e dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime anzitutto la valutazione del tutto negativa della propria parte politica sul provvedimento, che conferma la tendenza del Governo a ricorrere in maniera eccessiva alla decretazione, forzando spesso lo svolgimento dell’iter. Ne consegue, come in questo caso, lo svilimento del ruolo del Parlamento.
La scelta di integrare il testo originario del decreto-legge in conversione con le disposizioni recate da un precedente provvedimento d’urgenza lasciato decadere pone inoltre dubbi sul rispetto delle prerogative del capo dello Stato.
Il decreto in esame appare peraltro privo dei prescritti requisiti di necessità e urgenza e risente di motivazioni insufficienti. Nel merito, il Governo non ha inteso tenere conto delle constatazioni di ordine tecnico espresse dalla magistratura, né del fabbisogno di manodopera del settore industriale. Gli ingressi consentiti sono infatti limitati all’ambito dell’assistenza socio-sanitaria e si è pertanto rinunciato ad assecondare le esigenze reali del sistema produttivo.
Appare inoltre ingiustificato il raddoppio dei tempi necessari ai ricongiungimenti familiari, i quali pure costituiscono un fattore favorevole ai processi di integrazione dei soggetti immigrati.
Il senatore ZULLO (FdI) obietta che i tempi previsti per il ricongiungimento familiare sono maggiormente congrui rispetto alla finalità dell’integrazione. Conclude manifestando il favore del proprio Gruppo riguardo il provvedimento in esame.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta la volontà di conservare gli elementi fondamentali di una legislazione che di fatto impedisce l’ingresso legale dei lavoratori stranieri; da ciò deriva una situazione di fatto nella quale sussiste una presenza rilevante sul territorio di lavoratori stranieri privi della possibilità di esercitare un qualsiasi diritto. Eppure, il sistema imprenditoriale ha necessità di disporre di manodopera regolare e qualificata. Una maggiore capacità di inclusione del sistema nazionale sarebbe inoltre funzionale al diffuso bisogno di lavoratori per le attività di assistenza ai non autosufficienti e, nel complesso, allo spesso richiamato bisogno di sicurezza.
Replicando agli intervenuti, la relatrice MANCINI (FdI) fa innanzitutto presente che le forze attualmente all’opposizione hanno tuttavia omesso, in passato, di provvedere alla correzione dei richiamati difetti della legislazione in materia di immigrazione. Peraltro, la politica del Governo attuata per mezzo del decreto-legge in conversione è volta a una complessiva maggiore apertura, mirata in particolare alle esigenze dei diversi settori produttivi e dei servizi e all’obiettivo di conciliare gli aspetti economici con le questioni della sicurezza.
Propone pertanto, infine, l’espressione di un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è quindi posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024
(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.
Il relatore SATTA (FdI) presenta uno schema di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato).
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) apprezza l’osservazione relativa al lavoro mediante piattaforme digitali. Ritiene tuttavia poco comprensibile l’assenza di un analogo richiamo al recepimento della direttiva in materia di salario minimo e contrattazione collettiva.
Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
Il relatore SATTA (FdI) presenta una proposta di parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2, che, verificata la presenza del numero legale, è messa ai voti.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.
Il presidente ZAFFINI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 10 ordini del giorno e 218 emendamenti (pubblicati in allegato). Avverte altresì che si procederà all’illustrazione delle proposte emendative, richiamando quanto previsto sul punto dall’articolo 100, comma 9 del Regolamento.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede di aprire tale fase procedurale nell’odierna seduta pomeridiana, così da consentire una partecipazione più ampia.
Il presidente ZAFFINI ritiene di non accogliere la richiesta, anche tenuto conto della calendarizzazione della discussione in aula del disegno di legge.
Per l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale, richiamando il complesso delle proposte presentate dalla propria parte politica, pone in evidenza la finalità di conciliare le semplificazioni recate dal disegno di legge con l’esigenza della massima tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente in relazione alle visite di idoneità successivamente ai periodi di malattia prolungati e all’obbligo generalizzato di impiego di cartellini identificativi nei cantieri.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) sottolinea, in quanto qualificanti, le proposte concernenti l’introduzione del salario minimo legale e l’ampliamento del novero dei lavori usuranti, nonché l’istituzione di un fondo a favore delle vittime di mobbing.
I rimanenti emendamenti all’articolo 1, così come quelli riferiti all’articolo 2 sono dati per illustrati.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita la rapida disponibilità del fascicolo degli emendamenti in formato digitale, allo scopo di agevolare i lavori dei Gruppi.
Il presidente ZAFFINI fa presente che gli emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta e che i senatori di ogni Gruppo sono comunque nelle condizioni di poter illustrare gli emendamenti sottoscritti.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) lamenta l’impossibilità per i senatori non presenti in seduta di procedere all’illustrazione dei propri emendamenti.
A tale riguardo il presidente ZAFFINI fa presente l’adeguatezza della pubblicità delle convocazioni della Commissione.
Ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale si sofferma sugli emendamenti all’articolo 6 presentati dalla propria parte politica con la finalità di adeguare il livello della cassa integrazione nei casi di attività lavorative con compensi inferiori agli ammortizzatori sociali fruiti, nonché alle specificità del lavoro in distacco nel settore edile. Risulta inoltre urgente l’intervento in materia di ammortizzatori sociali, allo scopo di garantirne la complessiva sostenibilità.
Tutti i restanti emendamenti all’articolo 6 sono quindi dati per illustrati.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sull’emendamento 7.2, volto a colmare una lacuna del disegno di legge in esame, il quale non prevede a favore delle professioni non organizzate gli interventi di tutela disposti per le attività libero-professionali ordinistiche riguardo alle malattie e alla maternità.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 7.3, con il quale si intende garantire un quadro di tutele anche al lavoro autonomo non organizzato in albi od ordini professionali.
Tutti gli altri emendamenti all’articolo 7 sono quindi dati per illustrati.
Intervenendo sugli emendamenti 8.2 e 8.3, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottolinea l’esigenza di modificare un testo che interviene sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali senza tenere conto dell’opportunità di salvaguardare la contrattazione collettiva che ne è all’origine. Evitare la moltiplicazione incontrollata dei fondi di integrazione salariale è inoltre necessario allo scopo di assicurare la tenuta del sistema e, in generale, dell’assetto delle relazioni industriali.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) osserva che l’emendamento 8.1, soppressivo dell’articolo 8, è motivato dall’opportunità di evitare la costituzione di nuovi fondi bilaterali in assenza di garanzie circa la sostenibilità.
Sono quindi dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 8.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerati i criteri e i principi di delega di cui all’articolo 15, relativi all’adeguamento al regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento (UE) 2022/1646, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali riguardo l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui;
vista la previsione dell’attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, compresa nell’Allegato A, la quale aggiorna la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto;
preso atto della proposta di recepimento della direttiva (UE) 2024/505, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;
considerato che l’Allegato A comprende altresì la direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
valutata la prospettiva di recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262, volta a migliorare i livelli di tutela degli animali utilizzati a fini scientifici di cui alla direttiva 2010/63/UE,
esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con la seguente osservazione.
In relazione al recepimento della summenzionata direttiva delegata (UE) 2024/1262, si segnala l’opportunità di adeguamento della disciplina posta dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di recepimento della direttiva 2010/63/UE, nettamente più restrittiva della normativa unionale e penalizzante per la ricerca italiana. Tale disciplina è pertanto oggetto di una procedura d’infrazione, particolarmente riguardo i divieti di allevamento di alcune specie e di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso.
La Commissione richiama altresì l’opportunità di un recepimento in tempi rapidi anche della recente direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro per quanti operano mediante piattaforme digitali.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
- 1264
G/1264/1/10
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l’articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
in particolare, il comma 1, lettera e), apporta modificazioni all’articolo 65 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di lavoro all’interno di locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
impegna il Governo:
- a) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a chiarire che l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei deve essere consentito, nella misura in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro, di cui all’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima, solamente qualora le attività siano continuative e non temporanee;
- b) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il datore di lavoro debba comunicare alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per legge.
G/1264/2/10
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l’articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;
considerato che:
nell’ambito dell’anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;
ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);
considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l’esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;
evidenziato che:
in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l’uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo – di fatto – l’abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;
relativamente all’impiego di formaldeide nell’ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;
inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell’ottica di una diminuzione progressiva dell’utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: “I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l’Unione grazie alla facilità di manipolazione, l’elevato grado di precisione e l’estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile”;
il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;
sottolineato che:
la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l’uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;
il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l’obbligo di sostituzione o riduzione dell’uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;
esiste al momento in commercio un’alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l’assenza di cancerogenicità;
impegna il Governo:
a sostenere l’adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l’effettiva applicazione della normativa in vigore;
a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l’utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;
a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l’utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità.
G/1264/3/10
Trevisi, Ternullo, Silvestro
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”,
premesso che:
i dati dell’INAIL relativi al numero degli infortuni sul lavoro, le denunce di infortunio nei primi otto mesi del 2024 sono state 386.554 (+0,9 per cento rispetto al 2023), mentre quelle con esito mortale sono stati 680 (+3,5 per cento rispetto al 2023);
la materia della sicurezza sul lavoro è sempre stata una priorità per l’attuale Governo che ha adottato provvedimenti in tal senso, come ad esempio l’introduzione, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili del settore edile (obbligo che può essere esteso ad altri settori), rilasciata alle condizioni stabilite con una dotazione iniziale di 30 crediti e con la previsione di sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti e condizioni stabiliti;
alla luce dei dati sugli infortuni di cui sopra occorre, però, adottare ulteriori misure volte a ridurre ovvero ad azzerare il numero degli infortuni sul lavoro, concentrandosi prevalentemente nella prevenzione attraverso una adeguata formazione – di fondamentale importanza per la riduzione degli incidenti e la salvaguardia della salute dei lavoratori – anche mediante l’introduzione di misure tecnologiche avanzate per la tutela dei lavoratori;
ad esempio, i sistemi ottici basati sull’ intelligenza artificiale (AI) e interconnessi con piattaforme gestionali rappresenta una soluzione efficace per la riduzione del rischio di collisioni uomo/macchina e macchina/macchina. Tali sistemi includono dispositivi ottici AI capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale, riducendo le velocità operative delle macchine e generando allarmi visivi e acustici per prevenire incidenti anche in condizioni di scarsa visibilità. L’adozione di tali tecnologie, oltre a ridurre significativamente il numero di incidenti, incentiverebbe l’innovazione in linea con gli obiettivi dell’Industria 4.0, migliorando l’efficienza operativa e garantendo maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, impegna il Governo, a valutare la possibilità di:
adottare disposizioni volte ad incentivare ulteriormente la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
adottare disposizioni volte ad introdurre incentivi fiscali per l’impiego dei sistemi ottici di cui in premessa da parte delle aziende che operano con macchine mobili nei settori industriali, prevedendo in quelli esposti a rischi più elevati l’obbligo di utilizzo dei sistemi stessi.
G/1264/4/10
Zullo, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”, premesso che, il disegno di legge reca diversi interventi in materia di rapporti di lavoro, tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e ammortizzatori sociali, tra cui l’articolo 6, secondo cui il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
in proposito, preme evidenziare che la complessiva disciplina trattata dall’articolo 6 del disegno di legge deve essere integrata con la previsione dell’obbligo di contestuale comunicazione, da parte del lavoratore e/o dell’Inps, al datore di lavoro che ha attivato l’intervento di integrazione salariale, della circostanza che il lavoratore stesso svolga altra attività lavorativa, con il conseguente venir meno del diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
stante la vigente disciplina, qualora il lavoratore non avvertisse il proprio datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa, quest’ultimo dovrebbe poi recuperare dal lavoratore stesso il trattamento di integrazione salariale anticipato, con le difficoltà che ciò potrebbe comportare in concreto;
peraltro, durante la sospensione in cassa integrazione continua, comunque, a maturare il TFR, che il singolo lavoratore potrebbe aver conferito alla previdenza complementare, con conseguente versamento dello stesso al Fondo pensione da parte del datore di lavoro (o che comunque, anche in assenza di tale conferimento, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve versare mensilmente al Fondo di tesoreria presso l’Inps),
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di introdurre, in capo all’Inps, l’obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha attivato l’intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del proprio dipendente ricevuta dall’Istituto.
G/1264/5/10
Minasi, Murelli, Cantù
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l’articolo 6 del disegno di legge apporta modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di sospensione dell’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
in particolare, la novella disposta dall’articolo 6 del disegno di legge prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e che decada dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento delle predette attività lavorative;
la novella non prevede alcun obbligo in capo all’INPS di informare, a sua volta, il datore di lavoro della comunicazione ricevuta da parte del lavoratore, nonostante il datore di lavoro sia tenuto, salvo il caso di difficoltà finanziarie, ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale, impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che l’Istituto nazionale della previdenza sociale debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo da parte del lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
G/1264/6/10
Murelli
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
tra le caratteristiche distintive dell’attività turistica vi è l’andamento stagionale, che alterna periodi di più intensa attività lavorativa, spesso diversamente collocati nel corso dell’anno, anche in considerazione del crescente condizionamento della domanda di ospitalità e/o servizi proveniente da Paesi esteri che spesso sono caratterizzati da un diverso andamento stagionale e da differenziati calendari feriali;
in base a quanto stabilito dall’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la contrattazione collettiva può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità rispetto a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Sulla base di tale previsione, è stata inserita tra le ulteriori ipotesi di stagionalità l’intensificazione dell’attività lavorativa in alcuni periodi dell’anno determinata ad esempio da eventi o situazioni di mercato. In questo contesto, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9243/2023, operando una distinzione tra “attività stagionale” e “punte di stagionalità”, ha rischiato di compromettere l’impostazione storica relativa al concetto di stagionalità, come anche integrata dalla contrattazione collettiva;
l’articolo 11, che ha previsto una norma di interpretazione autentica del già citato articolo 21, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha salvaguardato le definizioni di attività stagionale adottate dalla contrattazione collettiva. La formulazione della norma presenta tuttavia alcuni profili di criticità che potrebbero limitare la definizione di attività stagionale a un’attività che si ripete sempre negli stessi periodi dell’anno, nonché di precludere la possibilità per le imprese di siglare contratti integrativi aggiuntivi che rispondano alle proprie necessità organizzative;
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che siano ricomprese tra le attività stagionali quelle attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o di servizio ricorrenti in delimitati periodi dell’anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, anche ulteriori rispetto a quelle individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.
G/1264/7/10
Cantù, Murelli, Minasi
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l’efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
l’efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;
pur essendo ormai cessata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;
impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:
- a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- b) prevedere che i lavoratori che operano presso le istituzioni scolastiche, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- c) prevedere che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile possa essere adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.
G/1264/8/10
Minasi, Murelli, Cantù
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l’articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a precisare che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre da quindici a cinque giorni il termine relativo all’assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
G/1264/9/10
Zullo, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”;
considerato che:
al fine di agevolare la transizione dall’istruzione e formazione al lavoro, appare necessario consentire alle istituzioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 abilitate all’erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali regionali (IeFP), secondo i sistemi regionali di accreditamento, la realizzazione della cosidetta “impresa formativa”, permettendo di utilizzare gli spazi e le attrezzature didattiche per l’esercizio di ordinarie attività economiche coerenti con l’attività formativa;
si ravvisa la necessità di disciplinare una procedura finalizzata a prevedere che le predette istituzioni possono predisporre uno specifico progetto nel piano dell’offerta formativa per l’espletamento delle predette finalità;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di consentire alle istituzioni formative di cui in premessa di utilizzare spazi e attrezzature impiegati a fini didattici per l’esercizio di attività economiche in coerenza con l’offerta formativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e prevedendo, altresì, che gli eventuali utili provenienti dall’alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell’attività didattica vengano registrati in contabilità separata e destinati all’incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.
G/1264/10/10
Bergesio, Murelli, Cantù, Minasi
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro ( AS 1264),
premesso che:
le aziende agricole condotte da giovani under 40 rappresentano una grande risorsa per l’attuazione di un modello di agricoltura multifunzionale, digitale ed innovativa, che guardi al futuro con resilienza e sostenibilità;
con riguardo all’apertura di nuove imprese, se pure il quadro appare molto dinamico per quanto concerne la componente giovanile, questa fatica a rimanere sul mercato per via di diversi fattori, non da ultimo il conflitto russo ucraino che ha contribuito ad un generalizzato aumento dei costi produttivi;
diverse sono le agevolazioni messe in campo dal Governo per favorire l’ingresso dei giovani nel lavoro agricolo;
l’articolo 1, comma 503 della legge n. 160 del 2019 ha riconosciuto a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, di età inferiore a quarant’anni, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’INPS, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola, impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare le necessarie misure, anche di carattere finanziario, affinché i benefici come da ultimo disciplinati all’articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano resi strutturali per consentire una continuità nell’ingresso dei giovani nel lavoro agricolo.
Art. 1
1.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
1.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “2” con il seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
1.4
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, lettera b), capoverso “Art. 14-bis“, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».
1.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), dopo la parola: “individuare”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all’organizzazione del lavoro,” e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell’ambito degli obblighi già previsti all’interno del presente articolo.”;
b-ter) all’articolo 26, comma 8-bis, dopo le parole: “che svolge la funzione di preposto”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all’organizzazione del lavoro”.».
1.6
Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 18, comma 1, lettera p), dopo le parole: “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletti o designati”;
b-ter) all’articolo 35, comma 1, lettera d), dopo le parole: “lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletto o designato”.».
1.7
Lorenzin, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 37, comma 7-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Fino all’emanazione dell’Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all’interno degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 07 luglio 2016.”».
1.8
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.9
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).
1.10
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.13
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.14
Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.15
Rosso, Ternullo, Silvestro
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso continuativo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
- Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2.”».
1.16
Franceschelli, Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall’allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili.».
1.17
Giorgis, Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l’emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotteraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell’adozione di misure specifiche basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto».
1.18
D’Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione.».
1.19
Damiani, Silvestro, Ternullo
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all’articolo 115, il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, parapetti e reti di sicurezza, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico quali i seguenti:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi:
d) sistemi di arresto caduta.”».
1.20
Nicita, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.21
Malpezzi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l’attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto.».
1.22
Sbrollini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato».
1.23
Sbrollini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: “13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.”».
1.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l’istituzione del salario minimo)
- In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b)e c)del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. - Per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
- Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
- In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
- Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.
- In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
- In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
- Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
- All’articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il corrispettivo per la prestazione d’opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.
- Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
- Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
- La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - b)un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;
- d)un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- La Commissione di cui al comma 13:
- a)con cadenza annuale, valuta e determina l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b)monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c)raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
- L’aggiornamento su base annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
- Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. - L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
- Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato “Fondo per il salario minimo”, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro di cui al comma 4.
- Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.2
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l’istituzione del salario minimo)
- In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b)e c)del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.
8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
11. All’articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il corrispettivo per la prestazione d’opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
- Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da: - a)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;
- d)un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- La Commissione di cui al comma 13:
- a)con cadenza annuale, valuta e determina l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b)monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c)raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
- L’aggiornamento su base annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
18. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
20. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».
1.0.3
Martella, Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Dopo l‘articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)
- Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il documento di regolarità lavorativa.
- Il possesso del documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l’accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all’interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.
- Il documento di regolarità lavorativa contiene:
- a)i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;
- b)la residenza e l’eventuale domicilio;
- c)i titoli di studio;
- d)gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;
- e)i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;
- f)i dati del datore di lavoro;
- g)la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;
- h)la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;
- i)l’attestazione della regolarità contributiva e l’anzianità lavorativa;
- l)l’attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
- L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i Centri per l’impiego, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un’apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall’INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l’impresa appaltatrice.
- L’INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.
- La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all’inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell’acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.
- Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all’INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)
- Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, di 2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
- Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall’INAIL d’ufficio.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:
- a)quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)
- All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:
“166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l’INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l’accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l’accesso a tirocini formativi. L’attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”».
1.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura)
- All’articolo 25-quaterdel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell’aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell’interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l’INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l’INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l’INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l’ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l’ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo”.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- All’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura farà seguito l’estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.
- Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1.».
1.0.7
Guidolin, Mazzella, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante).
- All’articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera d)è aggiunta la seguente: “d-bis) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.”;
- c)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)“;
- d)al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)“;
- e)al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)“.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Art. 2
2.0.1
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Direzione distrettuale del Lavoro)
- Dopo l’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` inserito il seguente:
“Art. 70-bis – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività` lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravita`, nonché al reato previsto dall’art. 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
- Il procuratore distrettuale o un suo delegato e` preposto all’attività` della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività` della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.
- Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedi- menti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
- Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.”;
Art. 2-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)
Dopo l’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiungere il seguente:
“Art. 76-bis. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituita la Direzione nazionale del lavoro.
- Alla Direzione e` preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalita`, scelto, anche in deroga all’ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacita` organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
- Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e puo` essere rinnovato una sola volta.
- Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalita`, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
- Per la nomina dei sostituti, l’anzianita` nel ruolo puo` essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
- Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-terdel codice di procedura penale.”;
Art. 2-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)
Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale e` inserito il seguente:
“Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attivita` lavorativa e per i reati connessi, ancorche? di maggiore gravita`. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell’ordine nonche? degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale puo` inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche? del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del la- voro, in relazione alle competenze in ma- teria di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.
- Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita` di indagine, di garantire la funzionalita` dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita` delle investigazioni.
- Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:
- a)d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magi- strati della Direzione nazionale del lavoro;
- b)cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilita` e mobilita` che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
- c)ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contra- sto dello sfruttamento del lavoro;
- d)impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita` secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attivita` di indagine;
- e)riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
- f)dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e` stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nell’attivita` di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.
- Il procuratore nazionale del lavoro provvede all’avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non puo` delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.”;
Art. 2-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d’appello)
- Dopo il comma 1-bisdell’articolo 372 del codice di procedura penale e` aggiunto il seguente:
“1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attivita` lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati.”;
Art. 2-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)
- Dopo l’articolo 76-quaterdell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, e` inserito il seguente:
“Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività` di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
- Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attivita` svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”;
Art. 2-septies.
(Procedimento per l’avocazione)
- Il comma 6 dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` sostituito dal seguente:
“6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.”;
Art. 2-octies.
(Dotazioni organiche)
- Il ruolo organico del personale della magistratura e` aumentato complessivamente di cento unita`. La dotazione organica dell’ufficio della Direzione nazionale del lavoro e` determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o piu` decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
- Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
- Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessita` di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia e` autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei con- corsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro e` autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unita` per l’anno 2024;
Art. 2-novies.
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Art. 2-decies.
(Norme transitorie)
- Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter. 2-quater, 2-quinques, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-noviessi applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
- Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro;
Art. 2-undecies.
(Entrata in vigore)
- Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter. 2-quater, 2-quinques, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-deciesentrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
2.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)
- Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 150 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
- Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:
- a)per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;
- b)per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all’utilizzo di tali tecnologie;
- c)per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:
1) l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all’evoluzione dei fattori di rischio;
2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;
3) l’attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall’INAIL.
- Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l’eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l’anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.3
Guidolin, Mazzella, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Lavoro usurante)
- All’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e non inferiore a 36 giorni lavorativi all’anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2020”.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 13 milioni di euro per l’anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
- All’articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera d), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
- b)dopo la lettera d),è aggiunta la seguente: “d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.»
- c)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)“;
- d)al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)“;
- e)al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)“.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2.0.5
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)
- All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all’articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall’INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 170 mila euro per l’anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)
- All’articolo 4, comma 2, del Decreto del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f)è sostituita dalla seguente:
“f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124″.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 900 mila euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.7
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo mobbing)
- Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a finanziare l’anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell’ambito di cause aventi ad oggetto l’accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l’anno.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Art. 6
6.1
Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall’Istituto medesimo ai sensi del comma 2.».
6.2
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa part-time, autonoma o parasubordinata, con compensi inferiori all’indennità di cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale, la compatibilità parziale o totale dell’indennità è determinata proporzionalmente in base agli introiti effettivi.».
6.0.1
Zambito, Furlan, Zampa, Camusso
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
- Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, di cui alla lettera m)dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest’ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall’impresa distaccataria.
- In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell’impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall’impresa distaccante o dall’impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data.».
6.0.2
Giorgis, Zampa, Furlan, Camusso, Zambito
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
- All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole “nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2024” e al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025”.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
6.0.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
- All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole “intemperie stagionali” sono aggiunte le seguenti: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall’eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere”».
6.0.4
Durnwalder, Patton
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)
All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: “intemperie stagionali”, sono aggiunte le seguenti: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall’eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere”.».
6.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)
- A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
- Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
6.0.6
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)
- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 144, lettera f), le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
- b)al comma 147, le parole: “pari al 25 per cento” sono sostituite dalle parole: “pari al 40 per cento”;
- c)il comma 150 è soppresso;
- Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al precedente comma, si provvede mediante le risorse residue già stanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché mediante l’aumento delle aliquote contributive, di cui all’articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 153.».
6.0.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo speciale transizioni)
- È istituito il “Fondo speciale transizioni”, interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall’art.18, comma 1, lettera a)del decreto-legge n. 185 del 2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.
- Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’accesso al “Fondo speciale transizioni”.
- Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
6.0.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)
Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell’art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Art. 7
7.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall’articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.”;
- b)all’articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l’obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.”».
7.2
Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 comma 933, della legge 30 dicembre 2021 n.234, dopo le parole: “albi professionali” inserire le seguenti: “e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
7.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall’articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.”
- b)all’articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 2087 del Codice Civile, estendendo ai committenti l’obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.”».
7.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall’articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti”.
- b)all’articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l’obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.”».
7.0.1
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Equo compenso)
- Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.”;
- b)all’articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;
- c)all’articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”».
7.0.2
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
§All’articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1″.».
7.0.3
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All’articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.»
7.0.4
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
All’articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.»
7.0.5
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Monocommittenza)
- Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
“Art. 23-bis. – (Avvocato monocommittente) – 1. È avvocato monocommittente l’avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.
- Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:
- a)la durata del rapporto di collaborazione professionale;
- b)il compenso dovuto all’avvocato monocommittente per l’attività professionale svolta o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- c)la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall’avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell’articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
- d)la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall’avvocato monocommittente nell’espletamento del rapporto di collaborazione;
- e)il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
- f)la pattuizione di un congruo preavviso per l’esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- g)il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell’avvocato monocommittente;
- h)il patto di non concorrenza;
- i)il patto di esclusività;
- l)l’obbligo di riservatezza.
- Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2024.
- L’avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell’ammissione del corso di iscrizione all’Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
- La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.
- Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l’attribuzione ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l’avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
- Con regolamento adottato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti.
- Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2024.”».
7.0.6
Trevisi, Silvestro, Ternullo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta)
- I professionisti tenuti all’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di propria appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d’ufficio, all”ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
- I professionisti di cui al comma 1, in caso di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente previdenziale, e per tutta la durata non è tenuto a versare all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali, ed il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all’iscrizione all’ente privato.
- I professionisti di cui al comma 2, alla cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d’ufficio, all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i redditi rivenienti dalla libera professione senza carattere di continuità. Fatto salvo, quanto previsto, dall’articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000,00.
- I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.
- È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.».
Art. 8
8.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
8.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.».
8.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest’ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali compararativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.».
8.0.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato).
- All’articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.”».
8.0.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
- All’articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le lettere a)e b) sono soppresse;
- b)il comma 1-quaterè soppresso».
Art. 9
9.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
9.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
9.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
9.4
Zambito, Furlan, Zampa, Camusso
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.».
9.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo la parola: «resilienza» inserire le seguenti: «, previo consenso delle parti,».
9.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «in deroga alle previsioni del comma 3».
9.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
- All’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le lettere a), b)e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- c)specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.”;
- b)dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.”;
- c)il comma 5-bisè abrogato.
- All’articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”;
- b)al terzo periodo, dopo le parole: “di quanto disposto dal primo”, sono aggiunte le seguenti: “e dal secondo”.
- All’articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-terè abrogato.».
9.0.2
Manca, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
- Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 19:
1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51″;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022″;
- b)all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,” sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso».
Art. 10
10.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
10.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
10.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
10.4
D’Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro) – 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate”;
- b)al comma 2 dell’articolo 34, le parole: “di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 21, comma 2, e 23”.
- Il quinto periodo del comma 9 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.».
10.5
Giorgis, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro) – 1. All’articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore,” sono aggiunte le seguenti: “il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell’impresa utilizzatrice e, comunque”.»
10.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) – 1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, sopprimere le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,”;
- b)sopprimere il terzo periodo.».
10.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,” sono soppresse;
- b)il terzo periodo è soppresso.».
10.8
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
10.9
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 1, il sesto periodo e` soppresso».
10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera a), numero 2), e la lettera b).
10.11
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), sopprimere il numero 2);
- b) sopprimere la letterab).
10.12
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2 è abrogato».
10.13
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e al».
10.14
Franceschelli, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: “di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono inserite le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,”».
10.15
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, fermo restanda la salvaguardia della contrattazione.”».
10.16
Nicita, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.17
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al termine del dodicesimo mese di somministrazione, i lavoratori hanno diritto alla trasformazione del contratto determinato in contratto a tempo indeterminato.».
10.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
- All’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le lettere a), b)e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- c)specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.”;
- b)dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1.”;
- c)il comma 5-bisè soppresso.
- All’articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”;
- b)al terzo periodo, dopo le parole: “di quanto disposto dal primo”, sono aggiunte le seguenti: “e dal secondo”.
- All’articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-terè soppresso.».
10.0.2
Verducci, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
All’articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-quaterè soppresso.»
10.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine)
- All’articolo 24, comma 1-quater, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85, le lettere a)e b)sono soppresse.».
Art. 11
11.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
11.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
11.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
11.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, sostituire le parole da: «le attività organizzate per fare fronte» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell’anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».
11.5
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché a esigenze tecnico produttive o».
11.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché a esigenze tecnico-produttive» fino alla fine del comma con le seguenti: «, collegati a settori produttivi o mercati serviti dall’impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.».
11.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del comma.
11.8
Sensi, Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,».
11.9
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. “L’ENPAIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252″.
11.0.1
Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
- Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“.».
11.0.2
Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)
- Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
Art. 12
12.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
12.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
12.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Rivalutazione degli importi esenti da imposizione fiscale e contributiva delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto e delle indennità di trasferta)
- A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente previsti rispettivamente per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili e alle altre strutture e unità produttive di cui all’articolo 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le indennità di trasferta, di cui al comma 5 del medesimo articolo 51, sono rivalutati in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2024.
- Per gli anni successivi al 2025, agli importi rivalutati in attuazione del comma 1 si applica, ai fini dell’eventuale ulteriore rivalutazione, quanto previsto dall’articolo 51 comma 9 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
Art. 13
13.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole “il periodo di prova è stabilito” sono inserite le seguenti: “dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- b)dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva, nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro.”».
13.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative,».
13.3
Sbrollini
Al comma 1, sopprimere le parole: «più favorevoli».
13.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva».
13.5
Sbrollini
Al comma 1, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «dodici mesi».
13.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
13.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13.8
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere il secondo periodo.
Art. 14
14.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 2, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “tutela estesa anche nei giorni di cui alla modifica al comma 1”.».
14.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Stabilizzazione del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022)
- All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 306, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;
- b)al comma 307, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2023”.
- Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Lavoratori fragili)
- Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.».
14.0.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022)
- All’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;
- b)al comma 307, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2025”.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».
14.0.4
Mazzella, Pirro, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Promozione del lavoro agile)
- Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.0.5
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)
- Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.».
Art. 15
15.1
Durnwalder, Unterberger, Patton
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
15.2
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
1-ter.Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l’anno 2025, 11,4 milioni di euro per l’anno 2025 e 63 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Art. 16
16.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
Art. 17
17.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
17.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
17.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Sopprimere l’articolo.
Art. 18
18.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Sopprimere l’articolo.
18.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
18.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
18.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
18.0.1
Durnwalder, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante).
- All’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.
1-ter. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”
- b)al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei settori di cui al comma 1-bis.”. ».
Art. 19
19.1
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
19.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
19.3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
19.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 19. – (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) – 1. All’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: “La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro”, sono inserite le seguenti: “degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.».
19.5
Rosso, Ternullo, Silvestro
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo:
- a)dopo le parole:«contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;
- b)sostituire le parole:«quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».
19.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
19.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
19.8
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
19.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
19.10
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «che può verificare la veridicità della comunicazione» con le seguenti: «che deve verificare la veridicità della comunicazione entro trenta giorni».
19.11
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro o tramite ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile».
19.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Opzione donna)
- All’articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;
- b)il comma 1-bisè soppresso;
- c)al comma 2, le parole “commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti “comma 1”;
- d)al comma 3, le parole “28 febbraio 2023” sono sostituite dalle seguenti “28 febbraio 2024″.”
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l’anno 2024, 353,1 milioni di euro per l’anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede:
- a)quanto a 422 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 353,1 milioni di euro per l’anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l’anno 2027.».
19.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Opzione donna)
- All’articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono inserite le seguenti: “ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy”.
- Agli oneri del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)
- All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall’Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede: - a)quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.».
19.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Supporto per la formazione e il lavoro)
- All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole “rimanendo fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione” sono soppresse.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
- a)quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
- All’articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca”.
- b)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d), d-bis)“;
- c)al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d), d-bis)“;
- d)al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d), d-bis)”.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l’anno 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Trattamento di fine servizio)
- All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.
- All’articolo 12, comma 7, lettere a), b)e c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “50.000 euro” e “100.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “63.600 euro” e “127.200 euro”.
- Il Ministro dell”economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei commi 1 e 2 in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
19.0.7
Maiorino, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Congedi per le vittime di violenza)
- All’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.
- Al comma 241, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.
- Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)
- Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l’articolo 24, inserire il seguente:
“Art. 24-bis. – (Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere) –
E’ considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell’aricolo. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l’inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”.».
19.0.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incentivo alle assunzioni delle vittime di violenza di genere)
Al comma 191 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), inserire dopo le parole: “beneficiarie della misura” le seguenti: “o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili”.».
19.0.10
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure in materia di licenziamento e dimissioni per lavoro domestico)
- All’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: “trattamento economico e normativo” sono inserite le seguenti: “unitamente all’articolo 54, comma 1, e all’articolo 55, comma 1”.
- Agli oneri del presente articolo, si provvede nel limite di 83,6 milioni annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.11
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Adeguamento dei limiti di età per l’Assegno di Incollocabilità erogato dall’INAIL)
- All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile;”.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 804.100 euro per l’anno 2024, a 826.400 euro per l’anno 2025 e a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.12
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in materia di contratto di espansione)
- All’articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2022,2023,2024 e 2025”;
- b)al comma 1-ter,le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.
- Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.13
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo educatori professionali)
- A decorrere dall’anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all’inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 850 mila euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.14
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)
- All’articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole “e 2023” sono sostituite dalle seguenti “, 2023, 2024 e 2025”.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».
Art. 20
20.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al numero 3), comma 1 dell’articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all’art. 2222 c.c.”».
20.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al primo comma, numero 3) dell’articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: “autonomamente l’attività lavorativa” sono inserite le seguenti: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.”».
20.3
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia», aggiungere le seguenti: «, sentite le parti sociali,».
20.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
20.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)
All’articolo 409 c.p.c., comma 1, al numero 3), dopo le parole “autonomamente l’attività lavorativa”, la parola: “;” è sostituita dalle seguenti: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all’art. 2222 c.c.”.».
Art. 21
21.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana)
- Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 243-bisdel medesimo decreto legislativo.
- Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
- Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018.
- All’articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.».
21.0.2
Bevilacqua, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori della Sicilia)
- 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell’incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
- Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
21.0.3
Bevilacqua, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori – Procedura di infrazione n. 2014/4231)
- Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.».
Art. 22
22.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Decontribuzione del lavoro domestico)
- Al fine di promuovere l’occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026,.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Art. 23
23.1
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
23.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sessanta rate mensili» con le seguenti: «trentasei rate mensili».
23.3
Sbrollini
Al comma 1, capoverso «11-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
23.4
Sbrollini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».
23.0.1
Turco, Mazzella, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aliquota agevolata dell’imposta sui redditi delle società)
- In deroga a quanto previsto dall’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un’aliquota d’imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italye con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».
Art. 25
25.0.1
Bilotti, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)
- Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 28
28.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
28.2
Furlan, Zambito, Camusso, Zampa
Sopprimere l’articolo.
28.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera d), dopo la parola: “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
- b)al comma 1 dopo la lettera d)è aggiunta la seguente:
“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”;
- c)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)“;
- d)al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)“;
- e)al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)“.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
28.4
Zambito, Furlan, Camusso, Zampa
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.”;
- b)all’articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.”».
Art. 30
30.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti,” sono soppresse.».
30.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.».
30.3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All’articolo 31, primo comma, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti,” sono soppresse.
4-ter. L’articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610 in combinato disposto con l’articolo 8 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell’articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
30.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All’articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, sono soppresse le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti”.
4-ter. L’articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell’articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.5
Guidolin, Mazzella, Castellone, Pirro
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti,” sono soppresse.
4-ter. L’articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l’articolo 8 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell’articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.0.1
Durnwalder, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Cumulabilità dei redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)
- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 14, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”;
- b)all’articolo 14.1, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”;
- c)all’articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,” sono inserite le seguenti: “superiori a 5.000 euro lordi annui”.
Conseguentemente ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 31
31.1
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
1-ter. Sono prorogate dall’anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.».
31.2
Malpezzi, D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».
31.3
Verducci, D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Zambito
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono prorogate dall’anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.».
31.0.1
Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: “242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c)e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.».
31.0.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente:
“242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.”.».
31.0.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
- Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, il comma 722 è abrogato.».
31.0.4
Giorgis, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Contratto di espansione)
- All’articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, sostituire le parole: “per gli anni 2022 e 2023” con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;
- b)al comma 1-ter, sostituire le parole: “per gli anni 2022 e 2023” con le parole “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.
- Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2024 i benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2024, 219,6 milioni di euro per l’anno 2025, 264,2 milioni di euro per l’anno 2026, 173,6 milioni di euro per l’anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2028.
- Agli oneri del presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l’anno 2024, 219,6 milioni di euro per l’anno 2025, 264,2 milioni di euro per l’anno 2026, 173,6 milioni di euro per l’anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.5
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Indennità di malattia della gente di mare)
- All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è soppresso.
- Agli oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.6
Nicita, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Lavoro domestico)
- All’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001, dopo le parole “trattamento economico e normativo” aggiungere le seguenti: “unitamente all’articolo 54, comma 1 e all’articolo 55, comma 1.
- Agli oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
- All’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
“13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.”.».
31.0.8
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Opzione donna)
- All’articolo 16, del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1-bis, lettera c)dopo le parole: “per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono aggiunte le seguenti: “ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy”.».
- Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”
31.0.9
Valente, D’Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)
- Il comma 7 dell’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.».
31.0.10
Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è inserito il seguente:
“Art. 24-bis. – (Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere) –
- È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l’inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bisdecreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119″.».
31.0.11
Giorgis, Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 143, è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai soli fini dell’accesso all’indennità, il requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta”;
- b)al comma 144, lettera d), le parole: “non superiore a 12.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 15.000 euro”;
- c)al comma 145, le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”;
- d)al comma 147, le parole: “non comporta” sono sostituite dalle seguenti; “dà diritto all'”.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.12
Lorenzin, Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
Il fondo di cui all’articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni e 2025 e 2026.
- Le disposizioni di cui all’articolo 18 commi 2 e 3 del decreto legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2025 e 2026 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2024 e 2025, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.13
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 227, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentoquaranta giorni”;
- b)al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
- c)al comma 235, le parole: “aumentato del 500 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato del 700 per cento”.».
31.0.14
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono considerati tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell’articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
31.0.15
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».
31.0.16
D’Elia, Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo 31 inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
Al comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: “beneficiarie della misura” sono inserite le seguenti: “o comunque in possesso dei requisiti, ma non beneficiarie per esaurimento delle risorse disponibili”.».
31.0.17
Bazoli, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro).
- All’articolo 26, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.».
Art. 32
32.1
D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Sopprimere l’articolo.
32.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, dopo il capoverso: «784-septies», aggiungere, in fine, il seguente:
«784-octies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l’intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».
32.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Contratto di espansione)
- All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;
- b)al comma 1-ter, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.
- Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)
- All’articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: “2022 e 2023” sono aggiunte le seguenti: “2024 e 2025”.
- Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro annuali per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Lavoro intramurario)
All’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 13, dopo il numero 13) aggiungere il seguente: “13.1) Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria”.».
32.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Opzione donna)
- All’articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, al comma 1-bis, lettera c), dopo le parole: “per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono aggiunte le seguenti: “ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il MIMIT”.».
32.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Lavoro domestico)
- All’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dopo le parole: “trattamento economico e normativo” aggiungere le seguenti: “unitamente all’articolo 54, comma 1 e all’articolo 55, comma 1.”.».
Art. 33
33.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Sopprimere l’articolo.
33.2
Camusso
Sopprimere l’articolo.
33.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «svolte dai centri per la famiglia» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
“e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie”.».
33.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) alla lettera e), dopo le parole: “a valorizzare” sono aggiunte le seguenti: “e potenziare” e le parole: “e dei centri per la famiglia” sono soppresse»;
2) alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: «potenziare» con la seguente: «valorizzare».
33.0.1
Bilotti, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)
- All’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: “casa di abitazione”, sono inserite le seguenti: “i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),”.
- All’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: “abitazione”, aggiungere in fine le seguenti: “, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell’evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, e nel 2024, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall’accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire per l’anno 2024 un incremento di 34 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2025 un incremento di almeno 400 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.».
Art. 34
34.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 aprile 1956, n. 561» inserire le seguenti: «nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,».
34.0.1
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Potenziamento lavoro agile sul territorio della città metropolitana di Roma Capitale)
- In considerazione dell’eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell’anno 2025, al fine di moderare la pressione antropica nonché di ridurre drasticamente i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese con sede all’interno del territorio della città metropolitana che promuovono il lavoro agile a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Ai fini del presente comma, la maggiorazione del costo, nella misura del 5 per cento, è calcolata in relazione al costo effettivo delle ore di lavoro svolto in modalità agile. La maggiorazione del costo è ammessa a condizione che le ore effettive di lavoro agile sia pari o superiore al 20 per cento delle ore di lavoro contrattualmente previste. La maggiorazione di cui al presente comma è cumulabile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e riconoscimento dell’agevolazione e di monitoraggio degli effetti. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
- Per le finalità di cui al precedente comma, con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’applicazione del lavoro agile, è stabilita una ulteriore riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, aggiuntiva rispetto alla riduzione già prevista a normativa vigente, per le imprese di cui al precedente comma, commisurata alle ore effettive di lavoro agile. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite complessivo di un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025. Ulteriori risorse possono essere individuate su proposta dell’INAIL a valere sui residui attivi disponibili nel bilancio annuale dell’ente, compatibili con le finalità di cui al presente comma.
- Agli stessi fini e per il medesimo anno di cui comma 1, primo periodo, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, adottano le misure organizzative che si rendono necessarie al fine di garantire, senza pregiudizio in ordine alla continuità dell’azione amministrativa, alla conclusione dei procedimenti nei rispettivi termini previsti dalla disciplina vigente nonché all’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
- Agli oneri, stimati nel limite massimo di 500 mila euro per l’anno 2024, 3 milioni per l’anno 2025 e 40 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
34.0.2
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Staffetta generazionale)
- Al fine di incrementare l’occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell’organico anche in relazione all’assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell’assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
- La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell’orario in misura non superiore al 50 per cento dell’orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell’azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
- Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell’orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
- Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l’aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
- a)quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;
- b)mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.».
34.0.3
Maiorino, Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Congedo di paternità obbligatorio)
- All’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa” sono sostituite dalle seguenti: “ventidue giorni di cui almeno dieci giorni lavorativi da fruire in modo consecutivo anche congiuntamente con la madre.”;
- b)al comma 2, le parole: “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trentadue giorni”;
- c)il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Qualora non fosse possibile fornire comunicazione anticipata, il padre potrà trasmettere una certificazione giustificativa entro 48 ore dalla fruizione del congedo. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.”.
- Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite di 184 milioni di euro annui, si provvede mediante l’incremento, nel limite massimo di 184 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, dell’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
34.0.4
Maiorino, Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Congedi parentali)
- All’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “12 giorni”;
- b)al comma 2, le parole: “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “22 giorni”.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2024.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
12ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
– e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Il presidente ZAFFINI (FdI) comunica che, in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente.
Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ricordando che l’ampio ciclo di audizioni previsto si è concluso nel rispetto dei tempi concordati.
Le Commissioni riunite convengono.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) dà atto alla presidenza di aver gestito in maniera soddisfacente la fase delle audizioni. Chiede poi ragguagli in ordine alle modalità di prosieguo dell’esame congiunto.
Il presidente ZAFFINI osserva che le peculiarità della materia trattata sconsigliano di procedere all’indicazione di un testo base. Al fine di ottenere un’ampia condivisione è piuttosto preferibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) dichiara condivisibile la proposta avanzata dal Presidente di costituire un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato. Ritiene tuttavia che, come già è stato fatto con le audizioni, sarebbe altresì importante stabilire una road map sui tempi di conclusione di questi lavori per poi passare all’esame nelle Commissioni riunite.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd’Az) esprime perplessità sulla costituzione del Comitato ristretto in una materia di estrema delicatezza su cui potrebbero esservi, anche all’interno dei Gruppi, sensibilità diverse. Riterrebbe pertanto che sarebbe stata più appropriata una discussione generale nelle Commissioni riunite che, per sua natura, è pubblica e sulla scorta della quale scegliere poi il testo base. Su un tema in cui una uniformità di visione è difficile da raggiungere ritiene infatti poco probabile arrivare ad un testo condiviso.
Il presidente ZAFFINI osserva la competenza del Comitato ristretto in ordine alla definizione dei propri tempi di trattazione. Successivamente, nel caso di presentazione di un testo unificato, le Commissioni riunite potranno senz’altro procedere alla discussione generale e quindi alla fase emendativa.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, sottolinea che avrebbe senz’altro preferito anche una discussione generale preliminare proprio per poter meglio condurre i lavori del Comitato.
Il relatore per la 10a Commissione ZULLO (FdI) ritiene che i componenti del Comitato ristretto non potranno che sostenere in tale sede gli orientamenti dei rispettivi Gruppi.
Il presidente ZAFFINI osserva che il ricorso al Comitato ristretto non comporta alcuno strozzamento del dibattito, risultando sotto tale profilo preferibile alla scelta non condivisa di un testo base.
Il presidente della 2a Commissione BONGIORNO (LSP-PSd’Az) ritiene che la soluzione del Comitato ristretto possa rappresentare un buon punto di partenza per arrivare ad una sintesi che, in ogni caso, sarà sottoposta alle Commissioni riunite con le procedure ordinarie.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) giudica ogni procedura ampiamente accettabile se finalizzata al raggiungimento di un risultato. Fa infatti presente che il disegno di legge a prima firma senatore Bazoli è già stato calendarizzato anche dall’Assemblea e che su questo tema un orientamento unanime sarà difficile da raggiungere. Ricorda inoltre che il Regno Unito ha recentemente approvato una legge sul fine vita sulla quale anche i due partiti storici del sistema inglese si sono spaccati al loro interno. Nel caso italiano, poi, la Corte costituzionale ha già dato indicazioni specifiche, si parte pertanto da alcuni principi generali già chiaramente affermati e si tratta di proseguire cercando il raggiungimento di una regolazione uniforme della materia su tutto il territorio nazionale.
Il presidente ZAFFINI propone le ore 15,30 di martedì 10 dicembre quale termine per la designazione dei membri del Comitato ristretto, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.
Le Commissioni riunite convengono
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 898, 257, 671 e 813 (molestie nei luoghi di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine web della 2a e della 10a Commissione.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 15,20.
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
12ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 13,05.
IN SEDE REFERENTE
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
– e della petizione n. 938 ad essi attinente
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente ZAFFINI rende conto che i disegni di legge n. 186, 823 e 1260, già in discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati in sede referente.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Intervenendo in sostituzione del relatore Marti, il presidente ZAFFINI (FdI) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 509, dando conto dell’articolo 1, che modifica il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 368 del 1999, prevedendo l’ampliamento delle competenze richieste ai fini della formazione del medico chirurgo, l’istituzione, presso ogni università, di un dipartimento integrato di coordinamento tra università e strutture della sanità territoriale, al fine della creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, didattiche e di ricerca.
L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 368. Si prevede, tra i requisiti per l’acquisizione del diploma di medico chirurgo specialista, un periodo di formazione svolto dalle università, con il concorso delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con la rete formativa, definita a livello regionale o interregionale e che le attività di docenza e di tutoraggio, relative a tale formazione professionalizzante vengano svolte anche dal personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo articolo 3 modifica gli articoli 21 e 24 del suddetto decreto legislativo, sostituendo il corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni e dalle province autonome e avente una durata di tre anni, con il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, gestito dalle università con il concorso delle regioni e delle province autonome e avente una durata di quattro anni.
L’articolo 4 modifica la disciplina della procedura di determinazione del fabbisogno stimato e ponderato dei corsi universitari di formazione di laurea specialistica, precisando che, tra gli elementi da considerare, figura il ricambio generazionale. Prevede, inoltre, che il riparto del fabbisogno sia effettuato tra le regioni, anziché tra le scuole di specializzazione. Disciplina, infine, un pubblico concorso nazionale, per titoli ed esami, per l’accesso ai corsi in oggetto, compresi quelli per la formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, stabilendo i criteri di attribuzione del punteggio.
L’articolo 5 riguarda la determinazione, con decreto ministeriale, delle modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione, dei contenuti e delle modalità delle prove, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione. Demanda inoltre a un decreto ministeriale la definizione dei casi e delle modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica.
L’articolo 6 innova la disciplina del trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica.
L’articolo 7 reca norme per il superamento del divario numerico tra i laureati in medicina e chirurgia e i posti disponibili nella programmazione dei corsi di specializzazione universitaria del Servizio sanitario regionale.
In base all’articolo 8, la formazione specialistica delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, odontoiatra e veterinario deve attuarsi con le modalità previste dall’articolo 6, anche con riferimento al trattamento economico e normativo.
L’articolo 9 prevede che i membri dell’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica siano eletti con cadenza triennale.
L’articolo 10 fissa a due il numero dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre l’articolo 11 istituisce un tavolo per la formazione universitaria con il compito di verificare lo stato di attuazione del provvedimento.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 890 disciplina il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, introducendo nel titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il capo I-bis, al fine di definire i requisiti per l’accesso, la durata, gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l’articolazione della formazione.
L’articolo 2 prevede l’inquadramento del medico di medicina generale e di prossimità, operante presso le case della comunità, nell’area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Consente inoltre ai medici di medicina generale e di prossimità non operanti presso le case della comunità di svolgere l’attività di medico di medicina generale in convenzione.
L’articolo 3 prevede un corso di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività di medico di medicina generale e di prossimità destinato a coloro che già svolgano l’attività professionale in qualità di medici di medicina generale.
Il disegno di legge n. 963 reca una normativa di delega al Governo per il riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale.
Gli articoli 1 e 2 specificano l’oggetto e le finalità della delega, nonché i princìpi e i criteri direttivi, concernenti, in particolare, la durata quadriennale del corso di formazione in medicina generale, il rapporto di lavoro, il compenso annuo, l’equipollenza tra la formazione in medicina generale e quella in medicina di comunità e in medicina interna.
L’articolo 3 reca norme in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’esercizio della delega.
Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in ordine alla compatibilità delle norme del provvedimento in esame con gli statuti e le norme di attuazione delle autonomie territoriali speciali e il termine per l’entrata in vigore.
In conclusione, considerata l’affinità di materia, propone la congiunzione dei disegni di legge appena illustrati con i disegni di legge nn. 186, 823 e 1260, già all’esame congiunto delle Commissioni riunite.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 236 e 1141, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 793, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.
Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10a Commissione RUSSO (FdI) rileva in primo luogo che l’articolo 1 del disegno di legge n. 793 indica le funzioni del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, avente il compito di realizzare interventi finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.
Il successivo articolo 2 riconosce la qualifica di assistente a coloro che abbiano conseguito quella di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché a coloro che abbiano svolto l’attività di assistenza nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi.
In considerazione dell’analogia di materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione del disegno di legge n. 793 con i disegni di legge nn. 236 e 1141, già in discussione congiunta.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,20.