MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
242ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell’attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole )
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) rileva che l’articolo 1 del disegno di legge in esame mira al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante il Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), il registro nazionale dei pizzaioli professionisti e gli elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro, nonché l’inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Ai sensi del comma 3 ciascun professionista può scegliere di esercitare la propria professione in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
La disciplina relativa al rilascio del DSPPE è oggetto dell’articolo 3, che prevede la frequenza di un corso di almeno 150 ore, di cui 25 su igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico.
In base all’articolo 4 coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE.
Sono esentati dall’esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE i soggetti che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso dei lavoratori dipendenti, con le buste paga.
I soggetti già in possesso di un attestato di qualifica che non hanno svolto la professione, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP), sostengono l’esame teorico-pratico di cui all’articolo 3.
L’articolo 6 dispone l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, specificando che l’iscrizione al registro è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale di pizzaiolo professionista.
L’articolo 7, comma 1, consente l’iscrizione al registro ai pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP, mentre in base al comma 2 sono iscritti di diritto i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.
Ai sensi dell’articolo 8 il CNOPP fissa il contributo obbligatorio annuale a carico degli iscritti.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) giudica poco comprensibile la scelta di procedere in via legislativa al riconoscimento di determinate figure professionali, mentre diverse categorie di operatori del settore sanitario, quali gli assistenti infermieri, non ricevono analoga attenzione e sono oggetto di regolamentazione a livello regionale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) coglie nel disegno di legge in esame una conferma della tendenza a legiferare sull’istituzione di registri e albi professionali, tesi a porre barriere allo svolgimento di attività lavorative con effetti discriminatori. Una soluzione preferibile a quella adottata dalla maggioranza potrebbe invece essere costituita dalla certificazione dei percorsi professionali.
Il senatore ZULLO (FdI) valuta favorevolmente il disegno di legge in titolo, in quanto idoneo a garantire la qualificazione di figure professionali che offrono un prodotto tipico di eccellenza, funzionale alla competitività nel mercato internazionale del turismo.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) attribuisce al provvedimento una portata pratica insussistente nei confronti di una tradizione gastronomica diffusa e fortemente radicata. L’impostazione del disegno di legge è inoltre in contraddizione con la linea liberista che dovrebbe caratterizzare la maggioranza, rispondendo piuttosto a una logica di segmentazione e chiusura degli ambiti di attività professionale.
Il senatore RUSSO (FdI) richiama l’attenzione sull’importanza di un’iniziativa volta a garantire adeguati livelli qualitativi e igienici in un settore di elevata rilevanza.
Ha nuovamente la parola il senatore ZULLO (FdI), il quale ribadisce l’elevata utilità della qualificazione dei pizzaioli a fronte della crescente domanda turistica internazionale.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) insiste a sua volta sull’esigenza di una riflessione sulla disciplina e sul riconoscimento delle figure professionali impegnate nel settore sanitario.
La presidente CANTU’ osserva che le questioni richiamate costituiranno oggetto di approfondimento da parte del Governo e della Commissione di merito.
Intervenendo in replica, il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) si sofferma sulla centralità da accordare alla garanzia di qualità del prodotto. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre.
La presidente CANTU’ annuncia che nell’ambito della discussione del disegno di legge in titolo si procederà all’audizione della Conferenza Stato regioni, che si terrà giovedì 19 novembre.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiede di procedere alla discussione generale successivamente a tale fondamentale audizione.
La presidente CANTU’ prende atto della richiesta, disponendo il rinvio del seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(972) Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all’adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MANCINI (FdI) specifica che l’obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 972 è costituito dalla sensibilizzazione dei consumatori all’adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, mentre fra le disposizioni recate ha in particolare rilevanza, per quanto di competenza, l’articolo 3. Esso prevede, al fine di rendere disponibili ai consumatori le informazioni sui benefici per la salute derivanti da una nutrizione corretta e da un consumo equilibrato degli alimenti, che gli operatori della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande inseriscano nel menù l’opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
In riferimento ai profili di competenza del disegno di legge in esame, il relatore RUSSO (FdI) rileva che l’articolo 2 prevede modificazioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per mezzo di un regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
In relazione a specifici reati – maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui sia derivata la morte, omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale – in base alla lettera a) il summenzionato regolamento dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all’altra parte dell’unione civile o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati, sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere. Ai sensi della successiva lettera b) il regolamento dovrà prevedere il divieto della cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il procedimento penale.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
(1044) Ilaria CUCCHI. – Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in titolo, il relatore BERRINO (FdI) osserva che l’articolo 1 mira a integrare il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo l’inserimento del nuovo articolo 116-bis, il cui comma 1 dispone che in caso di decesso avvenuto in una struttura detentiva il procuratore della Repubblica ne accerti la causa e ordini l’autopsia ovvero faccia richiesta di incidente probatorio. Inoltre, la sepoltura non può essere eseguita senza ordine motivato del procuratore della Repubblica.
Il successivo comma 2 prevede la facoltà per i parenti entro il quarto grado di opporsi all’esperimento dell’autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, la decisione definitiva spetta al giudice per le indagini preliminari.
Infine, il comma 3 precisa che, sussistendo indizi di reato, l’autorità giudiziaria può ordinare il disseppellimento, con le dovute cautele, di un cadavere.
Il senatore ZULLO (FdI) esprime dubbi riguardo l’opportunità della previsione di un obbligo di effettuazione dell’autopsia, posto che l’esame medico-legale esterno è in molti casi sufficiente.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) si associa.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva che il carattere facoltativo dell’autopsia è già previsto dall’ordinamento, per cui ai fini della redazione del parere occorre porre attenzione all’esigenza di evitare lo svuotamento di significato del disegno di legge in esame.
Il relatore BERRINO (FdI) si riserva di svolgere gli approfondimenti finalizzati alla predisposizione della proposta di parere, anche tenendo conto della previsione relativa all’esposizione nel luogo pubblico a ciò designato del cadavere di persona sconosciuta, di cui all’articolo 1.
Preso atto dell’orientamento del relatore, la presidente CANTU’ dispone il rinvio del seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato
IN SEDE REFERENTE
(647) RUSSO e altri. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(1289) BOCCIA e altri. – Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari
(Esame del disegno di legge n. 1289. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1289, e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) si sofferma in primo luogo sulle finalità fondamentali del disegno di legge n. 1289, enunciate dall’articolo 1.
Illustra quindi l’articolo 2, il quale prevede che le regioni e le province autonome garantiscano la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico.
I successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, recano una serie di disposizioni volte a modificare e integrare le norme sugli obiettivi che le regioni e le province autonome devono perseguire nell’ambito dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, mentre i commi 2 e 3 dell’articolo 7 prevedono un esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
L’articolo 8 subordina l’accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e il riconoscimento della qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare alla presenza di alcune figure qualificate.
L’articolo 9 prevede che AGENAS individui, d’intesa con le regioni, l’Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico da inserire nel Programma nazionale esiti.
Gli articoli 10 e 11 prevedono l’istituzione, rispettivamente, del registro sull’autismo e di un numero verde nazionale, destinato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui relativi servizi.
L’articolo 12 dispone l’incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, e delle risorse per il fabbisogno sanitario nazionale standard, mentre l’articolo 13 riguarda la copertura finanziaria.
La presidente CANTU’ propone la congiunzione dell’esame del disegno di legge n. 1289 con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, in ragione dell’affinità di materia.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime soddisfazione riguardo l’incardinamento del disegno di legge n. 1289, auspicando che il seguito dell’esame congiunto sia contraddistinto dalla convergenza costruttiva delle diverse componenti politiche. Fornisce quindi alcuni dati riguardanti l’incidenza dei disturbi dello spettro autistico, anche riguardo la popolazione adulta. Tali dati dimostrano la rilevanza di un problema diffuso e spesso con grave impatto su numerose famiglie. Risulta pertanto indispensabile l’investimento nella ricerca, accompagnato da misure idonee a superare l’attuale sperequazione territoriale dei servizi. A fronte dell’eccellenza di singole realtà e dell’accertata efficacia degli interventi terapeutici precoci, ampie aree risultano infatti prive di strutture e servizi adeguati.
Il senatore RUSSO (FdI) rileva la maggiore ampiezza di contenuti caratterizzante il disegno di legge appena illustrato rispetto ai disegni di legge nn. 647 e 739, mirati alla questione dell’inserimento lavorativo. Tale impostazione deriva dalla constatazione della carenza di tutela dei soggetti con disturbo dello spettro autistico successivamente al periodo scolastico.
Dopo aver ricordato l’importanza degli spunti forniti dalle audizioni svolte, richiama l’opportunità di un impegno svolto alla migliore individuazione dei temi meritevoli di essere oggetto di intervento legislativo.
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) sollecita un impegno comune, utile a ottenere un risultato unanimemente condiviso.
La presidente CANTU’ apprezza l’approccio richiamato, segnalandone l’utilità anche ai fini della trattazione dei diversi provvedimenti riguardanti in particolare la materia sanitaria all’esame della Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.
Ha la parola il relatore SATTA (FdI), il quale fa presente l’intenzione di predisporre il proprio schema di parere tenendo conto degli esiti della trattazione in sede di Conferenza Stato-regioni.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) auspica che il parere della Conferenza Stato-regioni, una volta approvato, sia messo a disposizione della Commissione in tempi rapidi.
La presidente CANTU’ fornisce rassicurazioni al riguardo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
11ª Seduta
Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (n. 199)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.
Il presidente della 9ª Commissione DE CARLO, dopo aver ricordato che la scadenza del termine per l’espressione del parere era fissata al 3 novembre, fa presente che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora reso il prescritto parere e pertanto l’atto resta assegnato con riserva.
Propone tuttavia di avviare la discussione generale, tanto più che si è concluso il ciclo di audizioni, considerato che, una volta pervenuto il summenzionato parere, occorrerà concludere l’esame in tempi rapidi, data la scadenza della delega fissata al 27 dicembre.
Alla senatrice NATURALE (M5S) che preannuncia l’intenzione di presentare, a nome del Gruppo, uno schema di parere alternativo a quello che sarà predisposto dai relatori, il presidente DE CARLO fa presente che l’eventuale parere alternativo potrà essere illustrato dopo quello di maggioranza.
Nel dibattito prende quindi la parola la senatrice NATURALE (M5S) la quale anticipa i contenuti del parere che, anche in recepimento dei contributi acquisiti in sede di svolgimento di audizioni, è inteso ad introdurre elementi, a suo giudizio migliorativi dello schema di decreto in esame, a tutela della salute degli animali e dell’incolumità pubblica.
In particolare, dopo aver riconosciuto l’importanza di alcune novità introdotte dai decreti legislativi n. 134, n. 135 e n. 136 del 5 agosto 2022, tra le quali menziona l’istituzione del Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), ritiene innanzitutto fondamentale fissare un termine certo, e non dilatorio, a decorrere dal quale – nelle more dell’adozione della cosiddetta “lista negativa”, comprensiva degli animali di specie selvatica che costituiscono pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica e per la biodiversità – non sarà più possibile ai gestori di circhi nonché di spettacoli e di mostre viaggianti porre in essere ulteriori riproduzioni e acquisizioni di specie selvatiche.
Reputa poi necessario rafforzare la tracciabilità degli animali, nel senso di prevedere che gli annunci di animali in cessione o in vendita, oltre all’identificativo dell’animale, contengano anche il numero dell’autorizzazione dell’attività, la provenienza dell’animale, la sua data di nascita e l’identificativo di entrambi i genitori.
Giudica altresì indispensabile inserire, mediante una integrazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 135 del 2022, tra le strutture idonee ad accogliere gli animali oggetto di sequestro penale o amministrativo, anche gli stabilimenti afferenti ad associazioni ed enti appositamente riconosciuti.
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto in esame, rileva l’esigenza di ricomprendere esperti di etologia e benessere animale nei gruppi operativi di esperti designati per la gestione delle emergenze sanitarie.
Passando, infine, a considerare il profilo sanzionatorio, ritiene basilare prevedere sanzioni più efficaci, che mutino in delitti le contravvenzioni ed elevino il limite edittale nel caso delle sanzioni amministrative. Propone, conclusivamente, l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa per coloro che non ottemperino agli obblighi formativi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022, in materia di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,25.
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
5ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
La presidente CANTU’ rende noto che entro il termine stabilito sono stati presentati 409 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/1146/1/10
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Il Senato, nel corso dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” (AS 1146)
Premesso che:
da circa due anni le società del settore dell’intelligenza artificiale elaborano nuovi sviluppi e sistemi di calcolo sempre più performanti, tuttavia, il boom dell’intelligenza artificiale ha un impatto anche sulla sostenibilità dei data center che sorreggono il sistema;
negli Stati Uniti i consumatori stanno subendo un aumento delle bollette elettriche a causa del boom delle aziende tecnologiche che costruiscono data center che consumano energia e impongono costosi aggiornamenti infrastrutturali;
infatti, la massiccia richiesta di elettricità da parte delle strutture per alimentare e raffreddare i computer al loro interno sta facendo lievitare il prezzo pagato dalle utility locali per l’energia, con la conseguenza che i costi sono cresciuti per i cittadini;
anche in Europa, con il boom dei data center in corso, il caro energia potrebbe aggravarsi ulteriormente;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio dei costi dell’energia sui data center nazionali
G/1146/2/10
Il Senato, in sede di esame dell’AS 1146 recante “disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”
premesso che:
l’utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale in ambito giudiziario può assistere i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni;
impegna il Governo, a definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario monitorandone l’impatto, massimizzandone i benefici e contenendone i rischi derivanti dal relativo impiego
Art. 1
1.1
Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo,» aggiungere le seguenti: «competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, di miglioramento delle condizioni di lavoro, della salute psico-fisica dei lavoratori in conformità al diritto dell’Unione Europea,».
1.2
Al comma 1, sostituire le parole: «le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale» con le seguenti: «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi.».
1.3
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire le parole da: «opportunità» fino a: «artificiale» con le seguenti: «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi»
1.4
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, sostituire le parole: «opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.» con le seguenti: «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi».
1.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, sostituire le parole: «Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale» con le seguenti: «Prevede efficaci strumenti di vigilanza che tutelino i diritti fondamentali delle persone dall’impatto con l’intelligenza artificiale e ne scongiurino i possibili rischi ambientali, economici e sociali.».
Art. 2
2.1
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.».
2.2
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Alla lettera a), sostituire le parole: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali», con le seguenti: «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».
2.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» con le seguenti: «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».
2.4
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» con le seguenti: «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».
2.5
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), sostituire le parole: «un sistema automatizzato» con le seguenti: «sistemi di programmi automatizzati»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «intelligenza artificiale: modelli», inserire le seguenti: «e tecniche»; - dopo le parole: «strutture ricorrenti» inserire le seguenti: «o risolvono problemi»;
3. dopo le parole: «, l’uso di collezione di dati», inserire le seguenti: «regole o altre forme di informazioni».
2.6
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «deduce» con: «inferisce».
2.7
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «decisioni» con la seguente: «indicazioni».
2.8
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «decisioni» con la seguente: «indicazioni».
2.9
Al comma 1, alla lettera a) sostituire la parola: «decisioni» con la seguente: «indicazioni».
2.10
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.11
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.12
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.13
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.14
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.15
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) modelli di intelligenza artificiale per finalità generali: modelli di IA, anche laddove tali modelli di IA siano addestrati con grandi quantità di dati utilizzando l’autosupervisione su larga scala, che siano caratterizzati da una generalità significativa e siano in grado di svolgere con competenza un’ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato».
2.16
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) modelli di intelligenza artificiale: modelli algoritmici che identificano strutture ricorrenti attraverso criteri di inferenza di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un’ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi informatici».
2.17
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) «IA bias»: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, iniqui o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali.».
2.18
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) «commercio elettronico»: l’attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.».
Art. 3
3.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei princìpi di trasparenza e verificabilità, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e completezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.».
3.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei princìpi di trasparenza e verificabilità, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e completezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.».
3.3
Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «modelli di intelligenza artificiale» aggiungere le seguenti: «per finalità generali».
3.4
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole:«fondamentali,» inserire le seguenti: «del diritto inviolabile della difesa» e sostituire le parole: «parità dei sessi» con le seguenti: «pluralismo, equità».
- b) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,assicurando la sorveglianza e l’intervento umano»
3.5
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, dopo la parola: «fondamentali,» inserire le seguenti: «del diritto inviolabile della difesa» e dopo le parole: «parità dei sessi» inserire le seguenti: «pluralismo, equità».
Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1,» inserire le seguenti: «assicurando la sorveglianza e l’intervento umano».
3.6
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «e verificabilità» e dopo la parola: «accuratezza», inserire le seguenti: «e completezza».
3.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole:«di trasparenza», inserire le seguenti: «e verificabilità»;
- b) dopo la parola:«accuratezza», inserire le seguenti: «e completezza».
3.8
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, dopo le parole: «in relazione», aggiungere le seguenti: «dalla dimensione di impresa e».
3.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione al livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».
3.10
Al comma 2, inserire in fine, le seguenti parole: «, dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».
3.11
Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».
3.12
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’applicazione di tali principi deve essere garantita anche in relazione ai modelli di intelligenza artificiale generativa finalizzati alla creazione di dati sintetici.»
3.13
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, aggiungere in fine: «L’applicazione di tali principi deve essere garantita anche in relazione ai modelli di intelligenza artificiale generativa finalizzati alla creazione di dati sintetici.».
3.14
Pellegrino, Sigismondi, Mancini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In tutti i processi decisionali critici supportati da sistemi di intelligenza artificiale, deve essere garantita la supervisione e l’intervento umano, al fine di preservare l’autonomia e la responsabilità decisionale delle persone.».
3.15
Al comma 3, dopo le parole: «della conoscibilità,» inserire le seguenti: «della trasparenza,».
3.16
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la sorveglianza e l’intervento umano».
3.17
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».
3.18
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell’AI Act».
3.19
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».
3.20
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».
3.21
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.».
3.22
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».
3.23
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».
3.24
Al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».
3.25
Al comma 4, dopo le parole: «e politica.», inserire le seguenti: «, e deve tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell’articolo 35 della Costituzione.».
3.26
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».
3.27
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».
3.28
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».
3.29
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».
3.30
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».
Art. 4
4.1
Al comma 1, dopo le parole: «lealtà dell’informazione.» inserire le seguenti: «, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità degli accordi di fornitura di sistemi di intelligenza artificiale.».
4.2
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ferme le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall’articolo 4, n. 4 e dall’articolo 22, con particolare riguardo al comma 4 del citato articolo, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza»;
- b)Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato»;
- c)Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Laddove i dati personali siano utilizzati per l’addestramento dei modelli di IA, la base giuridica legittimante tale trattamento deve essere costituita dal consenso espresso dell’interessato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, articolo 6 lettera a) e articolo 9 lettera a)»;
«3-ter. L’uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.»
- d)Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:«A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».
4.3
Al comma 2, premettere alle parole: «L’utilizzo di sistemi» le seguenti: «Ferme le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall’articolo 4, n. 4 e dall’articolo 22, con particolare riguardo al comma 4 del citato articolo,».
4.4
Al comma 2, dopo la parola: «in conformità» aggiungere le seguenti: «con il GDPR e».
4.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È vietato l’uso di sistemi di intelligenza artificiale che elaborano dati personali in modo discriminatorio o che possano pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, conformemente al GDPR e all’AI Act. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere accompagnato da un’analisi di impatto specifica, verificata dalle autorità competenti.».
4.6
Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» con le seguenti: «la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.»
4.7
Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» con le seguenti: «la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.».
4.8
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 3, sostituire le parole da: «la facoltà di opporsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la facoltà dell’interessato di esercitare i propri diritti e di intraprendere azioni in conformità con il diritto dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza».
4.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 3, sostituire le parole: «non corretti» con le seguenti: «non autorizzati».
4.10
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato».
4.11
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità».
4.12
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.»
4.13
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato».
4.14
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il primo periodo con il seguente:«Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdel decreto legislativo n. 196 del 2003».
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato».
4.15
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».
4.16
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall’AI Act.»
4.17
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (General Data Protection Regulation) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».
4.18
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e privacy by design, conformemente al GDPR e all’AI Act. È vietata la raccolta e l’elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA»
4.19
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell’AI Act».
4.20
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Negli spazi di sperimentazione normativa di cui al comma 1, il riutilizzo di dati personali senza il consenso dell’interessato è ammesso a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di effettuare la sperimentazione mediante l’impiego di dati anonimizzati, sintetici ed altri dati non personali.».
4.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Informazione ai cittadini)
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali digitali.»
Art. 5
5.1
Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato e le altre autorità pubbliche» inserire le seguenti: «, in stretta collaborazione con le Regioni,».
5.2
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «promuovono» aggiungere le seguenti: «lo sviluppo».
Conseguentemente, alla lettera d), dopo le parole: «elevati standard in termini di» inserire le seguenti: «sicurezza e».
5.3
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l’interazione uomo-macchina» con le seguenti: «l’interazione tra esseri umani e sistemi intelligenti».
5.4
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,».
5.5
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,».
5.6
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterac), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l’armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sè, una stabile organizzazione»;
- b) alla letterad), dopo le parole:«territorio nazionale» inserire le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea».
5.7
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l’armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sè, una stabile organizzazione.».
5.8
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l’armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sé, una stabile organizzazione».
5.9
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l’armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali».
5.10
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali».
5.11
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire la parola: «localizzazione» con la seguente: «conservazione»;
- b) dopo le parole:«nonché modelli» inserire le seguenti:«fondativi nativamente allenati in lingua italiana».
5.12
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire la parola:«localizzazione» con la seguente: «conservazione»;
- b) dopo le parole:«nonché modelli» inserire le seguenti:«fondativi nativamente allenati in lingua italiana».
5.13
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sul territorio nazionale» inserire le seguenti: «, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti sul territorio nazionale».
5.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «sul territorio nazionale» inserire le seguenti: «o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi terzi tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione,».
5.15
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea».
5.16
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea».
5.17
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea».
5.18
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell’Unione europea».
5.19
Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell’Unione europea».
5.20
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»
5.21
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
5.22
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
5.23
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
5.24
De Priamo, Sigismondi, Mancini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti :
«d-bis) promuovono la ricerca scientifica e tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale, incentivando l’innovazione e la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, mediante l’istituzione di programmi di ricerca nazionali e internazionali, con un focus sulla sostenibilità e l’inclusività delle soluzioni sviluppate;
d-ter) promuovono la formazione continua e l’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di sviluppare competenze avanzate nell’intelligenza artificiale e nelle sue applicazioni, inclusa l’istituzione di appositi percorsi formativi;
d-quater) integrano l’intelligenza artificiale nei programmi scolastici di istruzione primaria, secondaria e superiore, promuovendo corsi e attività didattiche;
d-quinquies) favoriscono la partecipazione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle organizzazioni della società civile nei progetti di sensibilizzazione e formazione dei cittadini sui temi dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione responsabile, promuovendo attività educative e di orientamento, con particolare attenzione alle categorie sociali vulnerabili e alla riduzione del divario digitale».
5.25
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
«d-bis) promuovono l’uso dell’intelligenza artificiale per la valutazione e il monitoraggio della sicurezza strutturale di ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo le strade e le autostrade al fine di garantire un controllo costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti e intervenire tempestivamente per prevenire criticità e rischi per la sicurezza pubblica;
d-ter) incentivano l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle perdite idriche negli acquedotti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse idriche, ridurre le dispersioni e migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche in conformità con gli obiettivi di efficienza delle risorse naturali;
d-quater) garantiscono, attraverso l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale, il monitoraggio della qualità dell’aria e la valutazione delle politiche pubbliche che sono in contrasto con gli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di tutela dell’ambiente, e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi nazionali in materia di sostenibilità ambientale, di clima e di energia.»
5.26
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) nelle attività di approvvigionamento di soluzioni di intelligenza artificiale generativa impiegate in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l’uso di quelle soluzioni che garantiscono la conservazione e l’elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonché modelli fondativi nativamente allenati in lingua italiana in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento».
5.27
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.»
5.28
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell’intelligenza artificiale, il Governo promuove l’adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.29
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell’AI Act».
5.30
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».
5.31
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell’intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».
Art. 6
6.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.».
6.2
Al comma 1 dopo la parola: «diritti» inserire la seguente: «umani.».
6.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, dopo la parola: «diritti» inserire la seguente: «umani.».
6.4
Pellegrino, Sigismondi, Mancini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».
6.5
Al comma 2 dopo le parole: «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali».
6.6
Marton, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Lo sviluppo e l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze armate e degli organismi di sicurezza nazionale devono essere limitati a scopi puramente difensivi e di protezione delle infrastrutture critiche. È vietato l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale che operano in maniera autonoma per la selezione e l’ingaggio di bersagli senza l’intervento diretto e il controllo umano.
3-ter. È istituito un comitato etico nazionale, composto da esperti in diritto umanitario, etica, tecnologia e rappresentanti della società civile, con il compito di monitorare e valutare lo sviluppo e l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale nella difesa. Il comitato redige un rapporto semestrale presentato al Parlamento.».
6.7
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 10, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, al capoverso lettera “m-bis)“, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell’Agenzia e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, scelti tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell’area di ricerca della crittografia.”».
Art. 7
7.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole: «alla prevenzione» inserire le seguenti: «,alla diagnosi».
7.2
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole: «cura delle malattie,» inserire le seguenti: «al miglioramento della salute pubblica, al potenziamento della ricerca sanitaria, della diagnostica, della riabilitazione e dello sviluppo di farmaci,».
7.3
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del Paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50».
7.4
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del Paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50».
7.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina
Al comma 3, dopo le parole: «di essere informato» inserire le seguenti: «e di esprimere il consenso informato ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219,».
7.6
Al comma 3, sostituire le parole: «e sui vantaggi» con le seguenti: «, sui vantaggi e sul margine di errore».
7.7
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l’accessibilità, l’autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo delle medesime persone anche ai fini dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227».
7.8
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 4, dopo la parola: «l’accessibilità,» inserire le seguenti: «la mobilità indipendente e».
7.9
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 4, dopo le parole: «inclusione sociale» inserire le seguenti: «e di reinserimento lavorativo».
7.10
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti: «di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
7.11
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La presente legge promuove lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali per una maggiore inclusione e accessibilità da parte delle persone con disabilità, anche mediante interventi di incentivazione, nonché mediante il riconoscimento di un’apposita certificazione di qualità etica alle imprese che investono nei sistemi di intelligenza artificiale per le finalità di cui al presente comma.».
7.12
Sopprimere il comma 6.
7.13
Al comma 6 dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.».
7.14
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 6, dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.».
7.15
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 6, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «sistematicamente».
7.16
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 6, dopo la parola: «errori» aggiungere le seguenti: «e migliorare la sicurezza dei pazienti».
7.17
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
All’articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le modalità per la verifica dell’aggiornamento dei dati utilizzati da sistemi e modelli di intelligenza artificiale in ambito sanitario sono definite dal Governo sulla base di quanto previsto dall’articolo 22 comma 2 della presente legge.».
Conseguentemente, all’articolo 22, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) identificazione delle modalità di verifica dell’aggiornamento dei dati utilizzati da sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 della presente legge, attraverso la redazione di linee guida elaborate in seguito ad un confronto con i soggetti pubblici e privati interessati.».
7.18
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono garantire che tali sistemi siano pienamente accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive, e conformemente ai requisiti di accessibilità dell’intelligenza artificiale».
Art. 8
8.1
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché dai soggetti di cui all’articolo 70-ter, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione e nell’evoluzione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell’utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I trattamenti dei dati, anche personali, di cui al primo periodo sono dichiarati necessari ai fini di ricerca scientifica, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento (UE) 2016/679, e dagli articoli 110 e 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I medesimi trattamenti sono dichiarati di rilevante interesse pubblico o necessari ai fini di ricerca scientifica anche quando siano svolti dai soggetti di cui al primo periodo in collaborazione con imprese commerciali, purché tale collaborazione sia definita in accordi che garantiscano l’apertura e la trasparenza dei risultati della ricerca e della sperimentazione scientifica, nonché l’accessibilità degli stessi a condizioni eque, e che definiscano i rispettivi ruoli e i rapporti con gli interessati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679.»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «l’uso secondario di dati personali,» inserire le seguenti:«raccolti presso l’interessato o presso terzi,»;
- c) al comma 3, sostituire la parola:«interessati» con la parola:«competenti» e dopo le parole: «ove presenti,» inserire le seguenti: «delle eventuali imprese commerciali con le quali sono stipulati accordi ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679»;
- d) sopprimere il comma 4.
8.2
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitari sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell’articolo 32 e dell’articolo 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9, lettera g), del Regolamento UE 679/16 e nell’articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti recanti le misure di garanzia a tutela dell’interessato, tra cui le Regole deontologiche previste all’articolo 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatta salva la facoltà del Garante per la protezione dei dati personali di adottare ulteriori misure a tutela dell’interessato»;
- b) al comma 2, dopo le parole:«ai medesimi fini» inserire le seguenti: «e con la medesima base giuridica,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L’uso secondario dei dati, come sopra descritto, è altresì consentito da parte di soggetti terzi a cui il titolare originario del trattamento comunichi dati personali privi degli elementi identificativi diretti per le finalità di cui al comma 1.»;
- c) al comma 3, sostituire le parole:«e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l’indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 679/16 nonché l’indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 28 del predetto Regolamento, e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti:«e sono soggetti alle misure di cui al comma 1 per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli interessati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/16 per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 24, 25, 32 e 35»;
- d) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Governo, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati sanitari, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare e consolidare la normativa sull’utilizzo dei dati personali in ambito sanitario con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) armonizzare la legislazione relativa all’utilizzo dei dati personali in ambito sanitario ivi ricompresi i casi disciplinati dall’articolo 110 e 110-bis del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
2) semplificare la legislazione e le relative procedure;
3) aumentare l’efficienza e la competitività del Servizio Sanitario Nazionale».
8.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere le parole: «e privati,».
8.4
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza scopo di lucro.».
8.5
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza scopo di lucro.».
8.6
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» inserire le seguenti: «nonché dagli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).».
8.7
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole: «nella realizzazione» inserire le seguenti: «e sviluppo».
8.8
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».
8.9
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, dopo le parole: «di sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti «che non producano discriminazioni di genere in fase di ricerca e sperimentazione scientifica,».
8.10
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo la parola: «cura» inserire le seguenti: «e monitoraggio».
8.11
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole: «apparati medicali,» inserire le seguenti: «diagnostica per immagini,».
8.12
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ai medesimi fini, fermo restando l’obbligo di informativa dell’interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un’informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell’interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è autorizzato l’uso secondario di dati personali, pseudonimizzati, anche appartenenti alle categorie indicate all’articolo 9 del regolamento UE n. 679/2016, da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l’utilizzo di dati sintetici o anonimizzati.».
Conseguentemente inserire i seguenti commi:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.
2-ter. Il Ministro della Salute, con decreto non avente natura regolamentare, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione mediante sintetizzazione di dati personali, di cui al comma 2-bis, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.».
8.13
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- a) sopprimere la parola: «sempre»;
- b) sostituire le parole: «elementi identificativi diretti» con la seguente: «pseudonimizzati»;
- c) dopo le parole: «senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l’utilizzo di dati sintetici o anonimizzati»;
- d) dopo il comma inserire i seguenti:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.
2-ter. Il Ministro della Salute, con decreto non avente natura regolamentare, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione mediante sintetizzazione di dati personali, di cui al comma 2-bis, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.».
8.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- a) sopprimere la parola«sempre»;
- b) sostituire le parole:«elementi identificativi diretti» con la seguente:«pseudonimizzati»;
- c) dopo le parole:«senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti:«qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l’utilizzo di dati sintetici o anonimizzati»;
- d) dopo il comma inserire il seguente:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.».
8.15
Alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».
8.0.1
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)
- Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all’utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell’innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
- La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:
- a)i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
- b)i perimetri di operatività;
- c)gli obblighi informativi;
- d)i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- e)l’iter successivo al termine della sperimentazione.
- I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L’operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
- L’ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
- Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d’analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall’applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
- Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l’utilizzo dei dati sanitari in un’ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell’assistenza sanitaria.
- Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, il presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell’economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 9
9.1
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale, è istituita presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) una piattaforma di intelligenza artificiale realizzata nell’ambito dell’investimento 1.2.2.4 “Intelligenza artificiale” della Missione 6 Componente 1 del PNRR. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità dei dati personali effettuati tramite la piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite ad AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD). La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 12, comma 2 lettere a) e a-bis):
- a)ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
- b)ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c)agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità e di conseguenza alle attività di autocura;
- d)ai professionisti sanitari e agli utenti per il supporto nelle attività di tipo organizzativo e amministrativo nel contesto sanitario.
I dati generati all’interno della Piattaforma di cui al primo periodo possono essere raccolti, elaborati e analizzati da AGENAS per le finalità di cui all’articolo 12 comma 2 lettera c) e comma 15-quater.
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 12, comma 2 lettera b), AGENAS si avvale di una commissione paritetica composta dalla medesima e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in qualità di Commissione nazionale per la sanità digitale per le attività di studio e ricerca. La Commissione sarà composta dal Direttore Generale di AGENAS in qualità di coordinatore, dal Presidente ISS e da quattro componenti di cui due di nomina AGENAS e due di nomina ISS.»;
2) al comma 1, capoverso articolo 12-bis, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «trattamento dei dati raccolti» inserire la seguente:«, gestiti» ed aggiungere infine le seguenti parole: «AGENAS attraverso un provvedimento specifico di delega, condivide i dati con l’ISS specificatamente per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b).»;
3) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «(AGENAS),» inserire le seguenti: «e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)»; e sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «provvedono».
9.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al capoverso 12-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«soggetti» con le seguenti:«soggetti autorizzati»;
- b) al comma 2, dopo le parole:«Agenzia nazionale per la sanità digitale» aggiungere le seguenti:«, sentito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).».
9.3
Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia nazionale per la sanità digitale» aggiungere le seguenti: «, sentito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).» e sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «soggetti autorizzati».
9.4
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 2, dopo le parole: «di cura» inserire le seguenti: «e la presa in carico».
9.5
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, la piattaforma garantisce la protezione dei dati, sicurezza dei pazienti e trasparenza delle logiche algoritmiche».
9.6
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 2, lettera a), dopo la parola: «assistita» aggiungere le seguenti: «con suggerimenti non vincolanti».
9.7
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:
- a)nel settore dell’occupazione;
- b)nell’accesso al lavoro, in particolare per l’assunzione e la selezione delle persone;
- c)nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l’adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l’assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore;
- d)nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori».
9.8
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.».
9.9
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel rispetto delle esigenze di resilienza infrastrutturale e sicurezza dei dati, è prevista la geolocalizzazione nazionale o europea dei data center che trattano dati sensibili, prevedendo specifici criteri che ne assicurino la sostenibilità energetica e la tutela della privacy degli utenti. Il Governo, sentite le parti sociali e gli enti locali competenti, definisce le linee guida necessarie per la corretta applicazione di tale disposizione.»
9.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Istituzione di una Commissione nazionale per la ricerca e sperimentazione clinica con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale)
- Al fine di rendere più efficienti le attività di prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle malattie, migliorare la sorveglianza della salute pubblica, rafforzare l’erogazione dei servizi sanitari, potenziare la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci e di garantire tecnologie avanzate nel settore sanitario è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale dell’analisi e della ricerca clinica, di seguito denominata «Commissione».
- La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante dell’ISS, da un rappresentante dell’AIFA, da un rappresentante dell’AGENAS, da tre rappresentanti delle regioni e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati maggiormente rappresentativi. La Commissione, ha il compito di valutare l’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale attraverso:
- a)la predisposizione di Linee Guida nazionali riguardanti le modalità di integrazione e il corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica, in accordo con le società scientifiche di riferimento;
- b)la creazione di un osservatorio nazionale permanente presso il Ministero della Salute, per il monitoraggio delle performance dei sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato;
- c)la predisposizione di moduli formativi universitari e post-universitari per migliorare le conoscenze e competenze in materia di intelligenza artificiale del personale medico e delle professioni sanitarie;
- d) lo sviluppo di nuovi trattamenti e potenziali terapie innovative;
- e)lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale come supporto al personale medico per ottimizzare la gestione di un numero maggiore di pazienti, velocizzando diagnosi e trattamenti personalizzati;
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».
Art. 10
10.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 1, dopo le parole «è impiegata» inserire le seguenti: «nell’ambito dei rapporti di lavoro in corso».
10.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di lavoro» inserire le seguenti: «migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali.».
10.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 1, dopo la parola «lavoratori» inserire le seguenti «e la sicurezza sui luoghi di lavoro».
10.4
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, dopo le parole: «la qualità delle prestazioni lavorative», inserire le seguenti: «, la sicurezza sul lavoro».
10.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «delle persone».
10.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo le parole: «dell’Unione europea», aggiungere le seguenti: «, nonché per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro».
10.7
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le imprese, sia pubbliche sia private, adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volte a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori».
10.8
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere preceduto da un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».
10.9
Al comma 2, sostituire le parole: «dell’intelligenza artificiale» con le seguenti: «di sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689».
10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, dopo le parole: «è tenuto a informare», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,».
10.11
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il lavoratore» inserire le seguenti: «in essere o in via di assunzione, i lavoratori in somministrazione o in collaborazione, » e sostituire le parole: «e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.» con le seguenti: «e con le modalità di cui agli articoli 1-bis e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».
10.12
Al comma 2, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «e le organizzazioni sindacali».
10.13
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, dopo la parola: «lavoratore», inserire le seguenti: «e le organizzazioni sindacali».
10.14
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per le decisioni basate sull’uso dell’intelligenza artificiale e per quelle automatizzate delle piattaforme, il lavoratore ha diritto di conoscere le ragioni della decisione e di chiederne la revisione umana in sede di apposita procedura di conciliazione.».
10.15
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, la parola “integralmente” è soppressa.».
10.16
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 8 dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo le informazioni previste dal comma 1 e dai punti a) e b) del comma 2.”».
10.17
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Gli atti adottati dal datore di lavoro o dal committente sulla base di indicazioni ottenute mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati senza aver adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 2 sono nulli e inutilizzabili per qualsiasi fine. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale, da liquidarsi anche in via equitativa.».
10.18
Mazzella, Guidolin, Castellone
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio dell’Unione europea.
3-bis. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell’impatto dell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 -sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull’utilizzazione dell’intelligenza artificiale ed al Garante della privacy.».
10.19
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituireil comma 3 con il seguente:
«3. L’uso dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro può avvenire a condizione che siano rispettati i diritti inviolabili del lavoratore in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità del diritto dell’Unione europea»;
- b)dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati.».
10.20
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 3, sostituire le parole: «L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce» con le seguenti: «L’intelligenza artificiale può essere di supporto nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, anche in fase di selezione del personale e deve garantire».
10.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 3, dopo le parole: «gestione del rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori,» e dopo le parole: «sociali ed economiche,» inserire le seguenti: «nonché la libertà di adesione ad una organizzazione sindacale,».
10.22
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 3, dopo la parola: «dell’orientamento sessuale», inserire le seguenti: «dell’appartenenza ad una organizzazione sindacale,».
10.23
Al comma 3, dopo le parole: «dell’orientamento sessuale», inserire le seguenti: «dell’appartenenza ad una organizzazione sindacale,».
10.24
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro resta in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, che ne ha la responsabilità.».
10.25
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l’esecuzione del proprio ruolo (reskilling) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l’intelligenza artificiale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con uno o più decreti i corsi di formazione per acquisire competenze per lo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l’esecuzione del proprio ruolo (reskilling). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.26
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati».
10.27
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi oggetto di una decisione adottata dal datore di lavoro o dal committente sulla base dell’output di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell’allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali soggetti in un modo che questi ritengano avere un impatto negativo sulla loro salute, sulla sicurezza o sui loro diritti fondamentali hanno il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di intelligenza artificiale nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».
10.28
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Viene riconosciuta nel Garante per la protezione dei dati personali l’Autorità di tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
10.29
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall’uso dei sistemi di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».
10.30
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di conciliazione sindacale ex articolo 412-ter del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all’utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell’allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l’ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.».
10.31
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
10.32
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È fatto divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale che discriminino i lavoratori sulla base di sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
10.33
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
10.34
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È vietato l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione delle polizze assicurative in modo discriminatorio o non trasparente, conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
10.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)
- Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss. del Codice civile, in relazione all’utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell’articolo 1-bisdel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
- L’azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell’organismo che promuove l’azione collettiva.
- Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.
- Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l’uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.
- Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli. 413 e seguenti del codice di procedura civile.».
Art. 11
11.1
Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «politiche sociali» con le seguenti: «Al fine di massimizzare i benefici e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni,».
11.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i rischi» inserire le seguenti: «e assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi» e dopo le parole: «in ambito lavorativo,» inserire le seguenti: «fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della privacy dei lavoratori,».
11.3
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «L’Osservatorio», aggiungere le seguenti: «d’intesa con le organizzazioni ambientaliste e sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori,»
11.4
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «L’Osservatorio», aggiungere le seguenti: «d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,».
11.5
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’Osservatorio deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità. Il comitato deve avere il compito di assicurare un intervento umano significativo sia per le decisioni riguardanti i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni dei lavoratori.».
11.6
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «. L’Osservatorio deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità. Tale comitato deve avere il compito di assicurare un intervento umano significativo sia per le decisioni riguardanti i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni dei lavoratori.».
11.7
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative».
11.8
Al comma 2 dopo la parola: «componenti,», aggiungere le seguenti: «che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria,».
11.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, dopo la parola: «componenti,», aggiungere le seguenti: «che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria».
11.10
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 2, dopo le parole: «e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1.» aggiungere le seguenti: «Tra i componenti dell’Osservatorio sono previsti i rappresentanti delle categorie produttive maggiormente rappresentative.».
11.11
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dall’istituzione e il funzionamento dell’osservatorio nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all’articolo 26, sostituire le parole: «dell’articolo 19», con le seguenti: «degli articoli 11 e 19».
Art. 12
12.1
Sopprimere l’articolo.
12.2
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Sopprimere l’articolo.
12.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Sopprimere l’articolo.
12.4
Sopprimere l’articolo.
12.5
Al comma 1, dopo le parole: «attività strumentali e di supporto all’attività professionale» aggiungere le seguenti: «incluse, ma non limitate ad attività di analisi dati, ricerca documentale e gestione operativa, senza che tali attività sostituiscano l’essenza intellettuale della prestazione d’opera».
12.6
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, dopo le parole: «e di supporto all’attività professionale e», inserire la seguente: «comunque».
12.7
Al comma 1, sostituire le parole: «prevalenza del lavoro intellettuale» con le seguenti: «il mantenimento della supervisione diretta e costante del professionista, assicurando che l’apporto dei sistemi di intelligenza artificiale non alteri la qualità intellettuale e personale della prestazione.».
12.8
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’ utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale, le modalità di uso delle medesime, la indicazione precisa della parte dell’opera eseguita con sistemi di intelligenza artificiale sono comunicate, in sede di conferimento dell’incarico o comunque prima della esecuzione delle stesse, al destinatario della prestazione intellettuale, il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell’opera con esclusivo lavoro intellettuale. In ogni caso, l’utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.».
12.9
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il professionista che si avvalga di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.».
12.10
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.».
12.11
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il professionista informa il cliente dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L’omessa informazione è valutata ai fini deontologici»;
dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. In ogni caso, l’utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema.
2-ter. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24».
12.12
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l’adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l’apporto umano e le competenze distintive».
12.13
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto.
2-ter. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di comunicazione. L’uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale.».
12.14
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di tutelare il principio di personalità della prestazione e garantire standard qualitativi, le piattaforme di intermediazione di servizi professionali sono tenute a verificare la qualifica professionale e la conformità ai requisiti nazionali ed europei del professionista.».
12.15
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I titolari del diritto d’autore possono manifestare il proprio dissenso (opt-out) per impedire l’estrazione di testo e dati dalle loro opere per finalità commerciali.».
12.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:
«Art 12-bis
(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionale e delega al Governo per l’individuazione di un sistema di certificazione)
- Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell’intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell’abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.»
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente».
12.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)
- Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l’impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».
Art. 13
13.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Basso
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 13
(Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)
- Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
- L’utilizzo motivato dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività amministrativa, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all’adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all’adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell’algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica.
- È escluso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.
- Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».
13.2
Al comma 1, sostituire le parole: «e la quantità», con le seguenti: «quantità e efficienza,».
13.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, sostituire le parole: «e la quantità», con le seguenti: «quantità e efficienza,».
13.4
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, dopo la parola: «funzionamento», aggiungere le seguenti: «, utilizzo, anche indiretto,».
13.5
Guidolin, Mazzella, Castellone
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale basate su software source e modelli open source e open weights, al fine di garantire la trasparenza, l’auditabilità e la sicurezza dei sistemi adottati.».
13.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
- b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell’amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al terzo periodo possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.».
13.0.1
Dopo l‘articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito scolastico)
- Al fine di rendere più efficienti l’acquisizione di competenze, ovvero le attività di apprendimento, divulgazione, consultazione e predisposizione di testi scritti, nonché la più riuscita integrazione tra le capacità di sintetizzare e interpretare delle intelligenze artificiali “generative” con la creatività, la capacità di scrittura, l’ideazione e la riflessione proprie della conoscenza umana, presso il Ministero dell’Istruzione e del merito è istituito un tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione di linee-guida da somministrare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché all’adozione di meccanismi di controllo e di governancevòlti ad assicurare, nel pieno diritto di ciascuno alla libertà cognitiva, che l’operato delle intelligenze artificiali rimanga sempre allineato e conforme, da un punto di vista etico e pragmatico, agli obiettivi e ai valori umani.
- Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e i principî per la composizione, la progettazione e il cronoprogramma dei lavori del tavolo tecnico, di cui al comma 1».
13.0.2
Pirondini, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Personale docente e studenti)
- Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con enti specializzati, istituzioni universitarie e specialisti di settore, realizza un programma di corsi, fruibile da piattaforma online dedicata, rivolto a docenti e studenti delle scuole pubbliche, al fine di promuovere la comprensione e l’adozione consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale.
- Al fine di incentivare la partecipazione, ai docenti sono riconosciuti crediti formativi validi per la progressione professionale, agli studenti certificazioni digitali utili per il curriculumscolastico e lavorativo.».
13.0.3
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Programmi formativi e reti di impresa)
- Lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali promuovono programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull’intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;
- b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l’innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.»
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».
13.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)
- L’intelligenza artificiale e l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storicizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti differentemente coinvolti sia per la mitigazione del rischio legato all’aumento degli eventi climatici estremi.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al precedente comma, dispone con decreto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.».
13.0.5
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per il rischio arrecato al patrimonio culturale dai cambiamenti climatici)
- Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.
- I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un’infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l’impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l’interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l’accesso.
- L’identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è vòlta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione ecologica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all’approvazione, d’intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 3, sono definiti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, da adottarsi dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica i termini e le modalità di attuazione ed utilizzo.
- L’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può essere impiegato per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché a proseguire con le politiche di miglioramento dell’efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificato in 3 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.6
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale delle città)
- Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, di ridurre l’inquinamento atmosferico, di attuare programmi di trasporto ecosostenibili e più efficienti, in conformità con gli obiettivi fissati dall’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 obiettivo 11, le pubbliche amministrazioni, possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per offrire migliori condizioni di trasporto pubblico e privato.
- Il ricorso alla intelligenza artificiale per la sostenibilità urbana si esplica anche mediante la raccolta, la elaborazione e la condivisione di dati pubblici e privati che consentono in tempi brevi l’attuazione di nuove linee del trasporto pubblico e l’ottimizzazione di quelle esistenti anche in base alla crescita demografica.
- Per le finalità di cui al presente articolo, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono raccolti e trattati in conformità col diritto dell’Unione Europea in materia di dati personali e di tutela alla riservatezza.
- Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con decreto i principi e le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e stabilisce, eventualmente, la realizzazione di una banca dati informatica contenente i dati di cui al comma 2.».
13.0.7
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)
- L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere, con un minor margine di errore, eventi calamitosi.
- Le pubbliche amministrazioni coinvolte possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per la realizzazione, l’aggiornamento e l’interoperabilità dell’intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.
- Per le finalità di cui al comma 1 e 2, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».
13.0.8
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)
- Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all’installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di softwaredi analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all’articolo 35-quaterdel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028.
- Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell’incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell’area urbana da sottoporre a videosorveglianza.
- Nell’ambito del riparto dell’incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell’Obiettivo Convergenza Italia.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, 15 milioni di euro per l’anno 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Art. 14
14.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Basso
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14.
(Uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria)
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina, con regolamento delegato, l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari. Il regolamento è adottato previa intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.».
14.2
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.».
14.3
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.».
14.4
Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».
14.5
Al comma 1, dopo le parole: «lavoro giudiziario,» inserire le seguenti: «ad esclusione dell’attività giurisdizionale,».
14.6
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole:«Il Ministero della Giustizia» aggiungere le seguenti: «,acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense,»;
- b) dopo la parola:«disciplina» aggiungere le seguenti: «,certifica e sorveglia».
14.7
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, dopo le parole: «uffici giudiziari ordinari», aggiungere le seguenti: «Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l’uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».
14.8
Al comma 1, dopo le parole: «uffici giudiziari ordinari», aggiungere le seguenti: «Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l’uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».
14.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l’uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».
14.10
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, sostituire la parola: «sempre» con la seguente: «esclusivamente».
14.11
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole:«È sempre riservata» inserire le seguenti: «in via esclusiva»;
- b) dopo il comma aggiungere i seguenti:
«2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.
2-ter. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell’attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.».
14.12
Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata», inserire le seguenti: «in via esclusiva».
14.13
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata», inserire le seguenti «in via esclusiva».
14.14
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata», inserire le seguenti: «in via esclusiva».
14.15
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L’uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni precedenti costituisce ipotesi di responsabilità del magistrato ai sensi dell’art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117.
2–ter. Per le giurisdizioni diverse da quella ordinaria l’impiego e` disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti, in conformità ai principi stabiliti nel presente articolo.
2–quater. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, è istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giurisdizionale con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario, monitorarne l’impatto, collabora con le Autorità competenti alla realizzazione di sistemi e modelli compatibili con le garanzie costituzionali e con il principi del giusto processo.
2–quinquies. L’Osservatorio di cui al comma 2.quater è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo rappresentante; ne sono membri di diritto il primo presidente dalla Corte di Cassazione, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. Con propri decreti, il Ministro della Giustizia individua gli ulteriori componenti e le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
14.16
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.
2-ter.1. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell’attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.»
14.17
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
“2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.
2-ter. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell’attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.”
14.18
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati sono devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.
2-ter. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell’attività giudiziaria hanno indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.».
14.19
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l’intervento umano nelle decisioni finali.»
14.20
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È vietato l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per l’assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.»
14.0.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione)
- Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi.
- L’Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
14.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione)
- Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi.
- L’Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
14.0.3
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione)
- Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi.
- L’Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
14.0.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Autorità nazionale indipendente)
- È istituita l’Autorità nazionale indipendente, composta da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate alla quale, anche con finalità consultive all’attività di disciplina del Ministro della Giustizia e degli Organi preposti per le altre giurisdizioni prevista dall’art. 14 primo comma, viene attribuita la funzione di studiare l’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi.»
Conseguentemente all’articolo 22, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a) l’emanazione di una regolamentazione dettagliata delle modalità di composizione e di funzionamento dell’Autorità nazionale indipendente di cui all’articolo 14-bis.»
14.0.5
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 27 giugno 2003, n.168 in materia di competenza delle sezioni specializzate)
- All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:
«b-bis) Le sezioni specializzate di impresa sono altresì competenti per le controversie relative ai contratti in materia di software, ivi compresi i software e sistemi basati su intelligenza artificiale, indipendentemente dalla presenza di conflitti riguardanti la titolarità dei diritti d’autore. In particolare, la competenza delle sezioni specializzate si estende anche ai seguenti rapporti contrattuali:
- a)Contratti di appalto relativi alla fornitura di servizi software e prodotti software, delle tecnologie dell’informazione e dell’intelligenza artificiale.
- b)Contratti di licenza di software e sistemi di intelligenza artificiale, incluse le licenze d’uso, di distribuzione, di manutenzione e aggiornamento, anche in assenza di dispute sulla titolarità dei diritti d’autore.
- c)Contratti di sviluppo di software, anche comprendenti attività di progettazione, realizzazione, personalizzazione, implementazione e testing di software e sistemi basati su intelligenza artificiale.
- d)Controversie concernenti l’inadempimento, la risoluzione, la validità, l’efficacia e l’interpretazione dei contratti di cui ai punti a), b)e c).
- e)Qualsiasi altra controversia connessa o derivante dai contratti elencati.»
Art. 15
15.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento”, inserire le seguenti: «e gli effetti».
15.2
Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento”, inserire le seguenti: «e gli effetti».
15.3
Dopo le parole: «intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «, l’uso di un sistema di intelligenza artificiale, nonché tutte quelle direttamente e indirettamente connesse al funzionamento e all’uso di un sistema di intelligenza artificiale».
15.0.1
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)
- All’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, al primo periodo, la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “diciotto”, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “sei” e al secondo periodo, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.»
Art. 16
16.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Sopprimere l’articolo.
16.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzare» con la seguente: «utilizzare».
16.3
Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzare» con la seguente: «utilizzare».
16.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della
Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utlizzati sul territorio italiano)
- Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previa consegna da parte del Ministero dell’interno, i seguenti dati in formato aperto e machine readable:
1) i dati relativi al funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
2) Il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
3) Il numero dei match che hanno prodotto risultati operativi idonei risultante dagli utilizzi di SARI Enterprise e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
4) le statistiche di errore sui riconoscimenti.»
Art. 17
17.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» con le seguenti:«di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Università e della Ricerca»;
- b) dopo le parole:«per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti:«sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
- c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
17.2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy” con le seguenti:«di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Università e della Ricerca»;
- b) dopo le parole:«per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti:«sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
- c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»
17.3
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
- Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;
- b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
17.4
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole:«sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» con le seguenti:«di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;
- b) dopo le parole:«per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti:«sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»
17.5
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;
- b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione», aggiungere le seguenti:«sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»
17.6
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con»;
- b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» inserire le seguenti: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»
17.7
Al comma 1, dopo le parole: «profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dell’università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca».
17.8
Al comma 1, dopo le parole «, sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale,», aggiungere le seguenti: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza,».
17.9
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale di cui al comma 1 è sottoposta, prima della sua adozione, alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese»
17.10
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis.Lo Stato promuove e finanzia l’uso dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente, in conformità con le disposizioni dell’AI Act per la sostenibilità ambientale.»
17.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. “Il Ministro delle imprese e del made in Italy, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall’attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
17.12
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell’AI Act.»
17.13
Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell’intelligenza artificiale.» inserire le seguenti: «nonché finanzia interventi volti a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito dell’intelligenza artificiale in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.14
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.»
17.15
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell’intelligenza artificiale.» inserire le seguenti: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.16
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Alla fine del comma 2, dopo le parole: «industriale dell’intelligenza artificiale.» inserire le seguenti: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.17
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, dopo le parole «industriale dell’intelligenza artificiale.» inserire le seguenti: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.18
Alla fine del comma 2, dopo le parole «industriale dell’intelligenza artificiale.» inserire le seguenti: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.19
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.20
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.21
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.22
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere le seguenti: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.23
Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.24
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 2 dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.25
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La strategia di cui al comma 1 si conforma ai principi del diritto internazionale umanitario e promuove lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale volti alla tutela dei diritti umani e alla risoluzione dei conflitti, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali impegnate nella promozione della pace».
17.26
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale deve includere la valutazione dell’impatto ambientale degli algoritmi, in conformità con le disposizioni dell’AI Act per la sostenibilità ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale.».
17.27
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Governo deve monitorare gli impatti dell’intelligenza artificiale sulla diversità culturale e linguistica del Paese, assicurando che le normative nazionali siano conformi al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.»
17.28
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale deve promuovere la cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e multilaterali per lo sviluppo di tecnologie intelligenza artificiale etiche e sostenibili, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.».
17.29
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. È istituito un sistema di certificazione obbligatorio per gli algoritmi utilizzati in ambito pubblico e privato, gestito dalle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e conforme ai requisiti dell’AI Act.».
17.30
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale deve includere un piano di monitoraggio continuo degli impatti sociali e occupazionali della stessa, allineato con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 per la gestione dei rischi associati ai sistemi di intelligenza artificiale.»
17.31
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine dell’attuazione della strategia nazionale di cui al comma 1 e di massimizzare l’efficacia delle politiche di formazione sulle competenze digitali e di intelligenza artificiale, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne approva lo statuto, una fondazione, anche in partnership pubblico-privata, che svolga altresì attività nell’ambito della ricerca applicata e della sperimentazione di casi d’uso, applicazioni, modelli fondativi e servizi a valore aggiunto. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti della Presidenza del Consiglio e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da fondi privati e compensi ottenuti per le attività sopra indicate.»
Art. 18
18.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 18.
(Istituzione Autorità per l’intelligenza artificiale e le neurotecnologie)
- Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l’Autorità nazionale per l’intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità». L’Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, e con l’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell’iniziativa economica. All’Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.
- L’Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:
- a)svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- b)supervisiona l’applicazione, l’uso o la commercializzazione di sistemi che includono l’impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano;
- c)definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- d)vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;
- e)promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall’uso di software di intelligenza artificiale con l’obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l’integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall’uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;
- f)promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell’utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- g)coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull’intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;
- h)segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;
- i)predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;
- j)tutela l’integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;
- k)monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- l)coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici.
- m)acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all’Autorità a causa dell’applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all’uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l’Autorità esercita i seguenti poteri:
- a)stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;
- b)contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un’eccessiva regolamentazione e consentendo l’innovazione;
- c)supervisiona la trasparenza dell’impiego di sistemi decisionali automatizzati all’interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell’utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;
- d)vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea;
- e)promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;
- f)richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni;
- g)svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;
- h)svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;
- i)ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
- j)valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell’esercizio delle proprie competenze;
- k)irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all’adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA;
- l)sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell’impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
- m)stimola l’allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie;
- n)promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l’esecuzione di programmi relativi all’intelligenza artificiale e neurotecnologie;
- o)promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;
- p)segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;
- q)sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all’intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità disviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.
4 Al fine di semplificare la compliance con la normativa italiana ed europea da parte di cittadini ed imprese, l’Autorità è designata quale interfaccia unica per l’utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L’Agenzia per il digitale (AgID), l’Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell’esercizio da parte dell’Autorità.
- L’Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel rispetto dell’equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell’ambito di un’apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell’Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell’Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l’esercizio della funzione di regolazione o dì vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un’altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell’Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l’intera durata dell’incarico i componenti dell’Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell’Autorità. All’atto di accettazione della nomina, i componenti dell’Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nei tre anni successivi alla cessazione dall’incarico, i componenti dell’Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell’Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l’importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio. Con apposito regolamento, l’Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
- L’Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l’organizzazione interna dell’Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All’amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’organizzazione interna dell’Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell’Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell’Autorità. Per l’esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l’organizzazione interna dell’Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l’Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità adotta i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
- Alle dipendenze dell’Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell’Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell’articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell’informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l’immediato funzionamento dell’Autorità, l’Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L’Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell’Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l’Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l’Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L’Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell’ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. Con proprio regolamento, l’Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
- Ai maggiori oneri derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2025 e in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. . Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l’innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.
- I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall’Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L’Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell’Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell’Autorità, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull’attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L’Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. . L’Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’Autorità disciplina con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L’Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall’Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.
- L’Autorità riferisce alle Camere sull’attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L’Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L’Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell’Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l’adempimento delle sue funzioni.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l’obiettivo di sostenere e supportare l’Autorità sulle sfide e i rischi legati all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l’obiettivo di sostenere e supportare l’Autorità sull’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità.».
18.2
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «duale.» aggiungere le seguenti: «e il Ministero della Giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all’attività giurisdizionale.».
18.3
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) ai fini di cui alla lettera c), l’AgID e l’ACN adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione relativa all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori:
- a) industriale e manifatturiero;
- b) educativo;
- c) agroalimentare;
- d) culturale e turistico;
- e) sanitario;
- f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
- g) bancario, finanziario e assicurativo;
- h) amministrativo;
- i) urbanistico;
- l) della sicurezza nazionale;
- m) informatico;
c-ter) la sperimentazione di cui alla lettera c-bis), che ha una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell’Unione europea e prevede, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:
- a) requisiti patrimoniali ridotti;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività;
c-quater) nel rispetto della normativa inderogabile dell’Unione europea, i regolamenti di cui alla lettera c-bis) stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un’attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui e` ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) i perimetri di operatività;
- e) gli obblighi informativi;
- f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
- i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) le eventuali garanzie finanziarie;
- m) il regime applicabile al termine della sperimentazione;
c-quinquies) le misure di cui alle lettere c-ter) e c-quater) possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L’operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al alla lettera c-bis);
c-sexies) la sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell’ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l’esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione o dell’iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell’attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui alla lettera c-bis) e delle finalità del periodo di sperimentazione, l’AgID e l’ACN,nell’ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l’ammissione alla sperimentazione delle attività di cui alla lettera c-bis) e ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l’ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell’attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell’attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell’AgID e l’ACN sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente;
c-septies) l’AgID e l’ACN redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge dall’applicazione del regime di sperimentazione di cui alla lettera c-bis), e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la promozione dell’innovazione nei settori di cui alla lettera c-bis);
c-octies) il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione di cui alla lettera c-bis), nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell’AgID e dell’ACN di cui alla lettera c-septies);».
18.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 2, sostituire le parole: «assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «si coordinano con le altre pubbliche amministrazioni, e operano in opportuno raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità indipendenti, per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».
18.5
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» inserire le seguenti: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
18.6
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» inserire le seguenti: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
18.7
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» inserire le segueneti: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
18.8
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» inserire le seguenti: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
18.9
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» inserire le seguenti: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
18.10
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
18.11
Pirondini, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull’uso dell’intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.»
18.12
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell’ambito dell’intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.»
18.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Istituzione della commissione di supervisione etica per i progetti di intelligenza artificiale)
- In conformità al Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per la supervisione etica dei progetti di intelligenza artificiale, composta da 5 esperti ognuno specializzato in: etica, diritto, informativa e sociologia. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al funzionamento della Commissione si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
18.0.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Osservatorio sui diritti umani digitali)
- Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio l’Osservatorio sui diritti digitali, con il compito di supportare le attività del Governo sulle sfide e i rischi legati all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali.
- L’Osservatorio è composto da membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
18.0.3
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Osservatorio sui diritti umani digitali)
- Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio l’Osservatorio sui diritti digitali, con il compito di supportare le attività del Governo sulle sfide e i rischi legati all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali.
- L’Osservatorio è composto da membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Art. 19
19.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, dopo le parole:« a cittadini e imprese», inserire le seguenti: «, di concerto con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)».
19.2
Al comma 1, dopo le parole: «a cittadini e imprese», inserire le seguenti: «, di concerto con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)».
Art. 20
20.1
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 2, sostituire le parole: «dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» con le seguenti: «dall’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,».
20.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 3, dopo le parole: «anche per l’organizzazione», inserire le seguenti: «e la promozione».
20.3
Al comma 3, dopo le parole: «anche per l’organizzazione», inserire le seguenti: «e la promozione».
Art. 21
21.1
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e delle tecnologie per questa abilitanti» con le seguenti: «e delle relative tecnologie abilitanti», e alla lettera a) sostituire le parole: «e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti» con le seguenti: «, del calcolo quantistico e delle relative tecnologie abilitanti».
21.2
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».
21.3
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».
21.4
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».
21.5
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che operano nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni» con le seguenti: «che operano nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del High Performance Computing, del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento a tecnologie 5G, quali il 5G Private Enterprise, e alle loro evoluzioni».
21.6
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1,
- a) al primo periodo, sostituire le parole:
1) «, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti» con le seguenti: «e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi il calcolo quantistico e i sistemi di telecomunicazioni»;
2) «è autorizzata, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’assunzione di partecipazioni» con le seguenti: «è autorizzato, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity,»;
- b) alla letteraa), sostituire le parole:
1) «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa»
2) «nelle tecnologie dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni» con le seguenti: «nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi il calcolo quantistico e i sistemi di telecomunicazioni»;
- c) alla letterab), sostituire le parole: «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa»;
2) al comma 2, sostituire le parole «, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «agli organi di governo» con le seguenti: «all’advisory board».
21.7
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- alla letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le PMI di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement»;
- alla letterab) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».
21.8
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), aggiungere, infine, il seguente periodo:«Le piccole-medie imprese (PMI) di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;
- b) alla letterab), aggiungere, infine, il seguente periodo:«Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
21.9
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le PMI di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;
- b) alla letterab), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese di cui alla presente lettera b),con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
21.10
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), aggiungere, infine, il seguente periodo:«Le PMI di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;
- b) alla letterab), aggiungere, infine, il seguente periodo:«Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
21.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell’intelligenza artificiale)
- Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- Il Fondo è destinato a finanziare:
- a)progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- b)iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c)il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a)e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
- Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca (università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca).
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.
- Al Fondo possono affluire, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
21.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)
- Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all’organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori nell’ambito dell’intelligenza artificiale necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
- Alla realizzazione e all’ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
- Alla realizzazione e all’ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
- Ai fini dell’erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrata con l’applicazione dei servizi pubblici, denominata App IO. Gli oneri relativi all’attivazione della piattaforma nazionale pubblica di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.
- L’elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’ANPAL, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro, ed è aggiornato con cadenza semestrale.
- Entro il 30 giugno 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti normativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
21.0.3
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Credito di imposta in materia per le imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)
- In conformità al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e, al fine di favorire il processo di transizione energetica e di raggiungere gli obiettivi europei in materia di emissioni al 2030 e al 2050, alle imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale a basso consumo energetico, spetta un credito di imposta pari al 10 per cento del valore della produzione 2025 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.
- Il credito d’imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all’individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
- L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l’anno 2025, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 686 e 687 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quanto ad euro, quanto a 10 milioni, a valere sul fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
21.0.4
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Fondo per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico)
- È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made inItaly,il Fondo per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinato a fornire supporto alle imprese fino a 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, per l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati all’efficientamento dei processi logistici.
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, attribuendo priorità alle imprese che adottano soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale etiche, sicure e sostenibili.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 22
22.1
Sopprimere l’articolo.
22.2
Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
22.3
Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
22.4
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
22.5
Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
22.6
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
22.7
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato a introdurre sanzioni specifiche per le imprese e le amministrazioni pubbliche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in modo improprio, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689.».
22.8
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2:
- dopo la letteraa) aggiungere le seguenti:
«a-bis) previsione di semplificazioni degli obblighi in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a rischio basso o nullo, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa europea;
a-ter) previsione di ulteriori divieti per pratiche di intelligenza artificiale inaccettabili, di requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e obblighi per gli operatori pertinenti, nonché ulteriori obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale;»;
- alla letterac) dopo le parole: «professionali» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative»;
- b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente criteri per l’uso, in tutto o in parte, di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico per finalità di polizia nei limiti previsti, disciplinando anche le condizioni e le procedure per l’autorizzazione.»;
- c) al comma 5, letterab), sopprimere la parola:«professionale».
22.9
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- a)alla letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che nell’erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell’ambito dell’intelligenza artificiale.»;
- b)alla letterad), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;
- c)alla letterae), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento dei programmi formativi, l’organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».
22.10
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterab) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che nell’erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell’ambito dell’intelligenza artificiale.»;
- b) alla letterad) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;
- c) alla letterae) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento dei programmi formativi, l’organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».
22.11
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterab) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che nell’erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell’ambito dell’intelligenza artificiale.»;
- b) alla letterad) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,a tal fine le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;
- c) alla letterae) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,a tal fine le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento dei programmi formativi, l’organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».
22.12
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterab) aggiungere, in fine, le seguenti parole:«prevedendo che nell’erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell’ambito dell’intelligenza artificiale.»;
- b) alla letterad) aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;
- c) alla letterae) aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per l’aggiornamento dei programmi formativi, l’organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».
22.13
Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che sono oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».
22.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «per tutti i cittadini, anche finalizzati a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volti a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori;».
22.15
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «per tutti i cittadini, anche finalizzati a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volti a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori;».
22.16
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di misure specifiche volte a incentivare e supportare le piccole e medie imprese, comprese le start-up, nell’adozione e nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con le disposizioni del Regolamento europeo 1689/2024. Tali misure includono la semplificazione degli obblighi documentali e di conformità, l’accesso agevolato agli spazi di sperimentazione normativa e strumenti di supporto all’innovazione per garantire la sostenibilità economica e l’equa partecipazione delle PMI. Lo Stato e le Autorità competenti devono altresì fornire orientamenti specifici e incentivi mirati, assicurando la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle PMI nei processi di normazione, favorendo l’elaborazione di Codici di Condotta che tengano conto delle esigenze delle PMI nonchè prevedendo la proporzionalità delle sanzioni e la loro sostenibilità economica per le PMI, comprese le start-up;».
22.17
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
22.18
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
22.19
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».
22.20
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere che una percentuale delle risorse finanziarie destinate all’intelligenza artificiale sia riservata a progetti di ricerca sull’etica e sulla responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale.».
22.21
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «degli ordini professionali» inserire le seguenti: «, delle associazioni di rappresentanza dei professionisti e gli enti di formazione accreditati»;
- b) sopprimere le parole: «previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale».
22.22
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «degli ordini professionali» inserire le seguenti: «, delle associazioni di rappresentanza dei professionisti e gli enti di formazione accreditati»;
- b) sopprimere le seguenti parole: «previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale».
22.23
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «e delle Associazioni di categoria datoriali» e dopo le parole: «per i professionisti», aggiungere le seguenti: «, le imprese»;
2) alla lettera f), dopo le parole: «ITS Academy» aggiungere le seguenti: «, Poli nazionali ed europei di innovazione digitale (rete degli eDIH e dei seal of excellence)».
22.24
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» inserire le seguenti: «e delle Associazioni di categoria datoriali».
22.25
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «e delle Associazioni di categoria datoriali».
22.26
De Priamo, Sigismondi, Mancini
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «e delle Associazioni di categoria datoriali».
22.27
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, e dagli enti di formazione accreditati».
22.28
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, e dagli enti di formazione accreditati».
22.29
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «da parte degli ordini professionali» inserire le seguenti: «, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,».
22.30
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «da parte degli ordini professionali,» aggiungere le seguenti: «nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,».
22.31
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo capoverso con il seguente:
«Nell’esercizio della delega di cui al comma 2 il decreto o i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale all’attività giurisdizionale e giudiziaria sono adottati previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura della Corte di Cassazione e del Consiglio nazionale forense;».
22.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le parole: «, sulla base di quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49».
22.33
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell’insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;».
22.34
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell’insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni».
22.35
Al comma 2, lettera e), aggiungere tra i percorsi di formazione menzionati nella norma anche i «corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» e tra le attività di formazione da svolgere anche «l’insegnamento del diritto della proprietà intellettuale».
22.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) sostegno alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, potenziando i fondi interprofessionali, con risorse pubbliche indirizzate ai processi di formazione sulle nuove tecnologie;».
22.37
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) promuovere, per le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di programmi di formazione destinati ai lavoratori del settore, per sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali necessarie per la gestione e l’interazione con sistemi di intelligenza artificiale avanzati. I programmi devono altresì incentivare un approccio collaborativo all’uso delle tecnologie IA, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il processo di trasformazione delle competenze.».
22.38
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:
«f-bis) adeguamento alla disciplina relativa all’utilizzo di identificazione biometrica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo la presentazione al Parlamento di un’unica relazione annuale da parte del Garante per la protezione dei dati personali, elaborata sulla base delle relazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 6, e all’articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Garante per la protezione dei dati personali riceve le predette relazioni e redige la relazione annuale di cui al precedente capoverso, in modo che i dati siano forniti nella maniera più accessibile e disaggregata possibile, riportando la percentuale di errori riscontrati e le statistiche relative al tipo di reato per cui è stato richiesto e autorizzato l’utilizzo, sia nelle ipotesi di identificazione biometrica «in tempo reale», sia nelle ipotesi di identificazione biometrica a posteriori, corredate da una valutazione d’impatto sui diritti umani. Il Garante ha potere di richiedere i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione della relazione alle autorità che li detengono, le quali sono tenute a fornirli in tempi utili. Il Garante pubblica sul proprio sito ufficiale la relazione annuale presentata al Parlamento.».
22.39
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) previsione di coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l’adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l’introduzione di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale nelle pubbliche amministrazioni.».
22.40
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell’Italia allo sviluppo di standard internazionali per l’intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689.».
22.41
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) previsione di specifici regolamenti per contrastare l’uso difforme di queste tecnologie che possono comportare rischi e pericoli per il singolo cittadino, il minore, il lavoratore e più complessivamente per la collettività, soprattutto per il rapporto asimmetrico di potere tra questi e le multinazionali produttrici o le imprese che ne fanno uso in maniera illecita.».
22.42
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Tutti i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche sull’intelligenza artificiale finanziate con risorse pubbliche devono essere pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.».
22.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Monitoraggio e controllo)
- È istituito un comitato interministeriale per il monitoraggio e il controllo dell’implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel settore privato, conforme alle disposizioni di supervisione e controllo previste dal Regolamento (UE) 2024/1689.
- Ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono pubblicare un rapporto sulla trasparenza e l’accountability nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, in linea con i requisiti di trasparenza e tracciabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.».
Art. 23
23.1
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
23.2
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterab), sostituire il capoverso«40-bis», con il seguente:
«Art. 40-bis.
(Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)
- Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma o sistema lineare e non lineare, in qualsiasi modalità di diffusione che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purchè chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA” ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento . Tale identificazione deve essere presente sia all’inizio della trasmissione e all’inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché, ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L’inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un’opera o di un programma manifestamente satirico, artistico o fittizio e privo di qualsiasi finalità direttamente o indirettamente informativa, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all’articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l’Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta si con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video»;
- b) sostituire la letterac), con la seguente:
- c) All’articolo 42:
1) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
1-bis. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono altresì garantire una funzionalità che imponga agli utenti prima del caricamento del contenuto video generato dagli utenti, di dichiarare se tali contenuti video contengono in tutto o in parte, contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente in qualsiasi forma e modo, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza».
23.3
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 40-bis» apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole:«da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici» inserire le seguenti:«dai servizi di piattaforma per la condivisione di video, dai motori di ricerca e dai social network»;
- b) dopo le parole:«modificato o alterato» inserire le seguenti:«,in qualsiasi forma e modo,»;
- c) sostituire l’ultimo periodo con il seguente:«L’Autorità istituisce con proprio regolamento le modalità di attuazione del presente articolo da parte dei fornitori di servizi di mediaaudiovisivi e radiofonici nonché le modalità di attuazione del successivo articolo 42 commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis) da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video.».
23.4
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «artistico,» sopprimere le parole «o fittizio».
23.5
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare il diritto di autore, i fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, devono identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.».
23.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Esenzione per l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)
- È consentito l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore per finalità di text and data mining o per l’addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.
- L’uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l’interesse economico del titolare dei diritti.
- Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d’autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell’eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d’autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d’autore per finalità di text and data mining o per l’addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o watermark dalla quale sia desumibile la citazione dell’opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d’autore, l’utilizzo dell’opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell’opera protetta da diritto d’autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l’Autorità attivate su segnalazione alla stessa.
- I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d’autore per text and data mining o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
23.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici e audiovisivi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale diffusi su ogni mezzo trasmissivo)
Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA” ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L’inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un’opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell’acronimo “IA” per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili».
23.0.3
Dopo l‘articolo, inserire i seguenti:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)
- Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore”;
- b)dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. – (Disposizioni sull’impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali) – 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate “contenuti multimediali”, al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata “piattaforma”.
- L’impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.
- In caso di concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell’ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.
- La revoca dell’autorizzazione comporta l’immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
- All’impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l’Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:
- a)i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;
- b)le soglie limite per la configurazione dell’impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;
- c)i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);
- d)la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;
- e)le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.
- Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l’immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l’istanza di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall’autorità di pubblica sicurezza.
- Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell’interesse esclusivo del minore.
- L’inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest’ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l’inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7″;
- c)all’articolo 26:
1) al comma 3, dopo le parole: “negli articoli” sono inserite le seguenti: “4-bis, comma 8;”;
2) al comma 4, dopo le parole: “comma 2,” sono inserite le seguenti: “e 4-bis”;
3) al comma 6, dopo le parole: “4, comma 1;” sono aggiunte le seguenti: “4-bis;”.
- Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell’interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione “Carta di Treviso” che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.
- Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell’esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l’impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all’articolo 4-bisdella legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.
- Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell’interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
- Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».
«Art. 23-ter.
(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)
- I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell’ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.
- Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:
- a)promuovere l’informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;
- b)promuovere l’informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell’infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;
- c)incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;
- d)adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul targetingcomportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione on line da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;
- e)migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell’infanzia, l’individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l’integrità morale o fisica dei minori;
- f)facilitare l’attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;
- g)in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un’età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
- Nell’ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.
- Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (peer education), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete internete alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.
- Nell’ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall’anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 23-quater.
(Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- All’articolo 2-quinquiesdel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: “quattordici”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “sedici”.».
«Art. 23-quinquies.
(Relazione alle Camere)
- Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull’efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».
Art. 24
24.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Disciplina per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)
- Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 70-sexiesè inserito il seguente:
“70-septies
(Disciplina per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)
- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-tere 70-quater, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d’autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l’addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.
- Salvo diverso accordo tra le parti, l’utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d’autore, in qualsivoglia forma, per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter”.
b) dopo l’articolo 70-septiesè inserito il seguente:
“70-octies
(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)
- Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d’autore utilizzate per l’addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia digitale e liberamente consultabili.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza”.
- c) all’articolo 70-quater, al primo comma, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: “L’estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.”;
- d) all’articolo 1, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: “opere dell’ingegno” è inserita la seguente: “umano” e dopo le parole: “forma di espressione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
- aggiungere infine il seguente periodo: “Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall’autore dell’opera generata con l’ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale”.».
24.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)
- Alla legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: “opere dell’ingegno” è inserita la seguente: “umano” e dopo le parole: “forma di espressione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”;
- c) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente:”Art.70 – septies– 1. La riserva di cui all’articolo 70-quaterpuò essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l’altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture ‘riproduzione riservata’, ‘tutti i diritti riservati’ o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti”.».
24.3
Marti, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: “opere dell’ingegno” è inserita la seguente: “umano” e dopo le parole: “forma di espressione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”;
b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente:
“Art.70 – septies
- La riserva di cui all’articolo 70-quaterpuò essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l’altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture ‘riproduzione riservata’, ‘tutti i diritti riservati’ o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti”.».
24.4
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole; «, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».
24.5
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), dopo le parole:«lavoro intellettuale dell’autore» aggiungere, in fine, le seguenti: «; le suddette opere non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall’autore dell’opera generata con l’ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.»;
- b) alla letterab), sostituire le parole:«è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «Art. 70-septies.», aggiungere i seguenti:
«Art. 70-octies.
(Disciplina per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)
- Chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d’autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l’addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.
- Salvo diverso accordo tra le parti, l’utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d’autore, in qualsivoglia forma, per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter.».
«Art. 70-nonies.
(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)
- Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d’autore utilizzate per l’addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia digitale e liberamente consultabili.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza.».
- c) all’articolo 70-quater, comma 1, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L’estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.».
24.6
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies è inserito il seguente:
“Art. 70-septies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 9, 11-bis e 12 dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché dal Capo III Sezione I della presente legge e dall’articolo 71-nonies, l’inserimento di opere protette, alle quali abbiano avuto legalmente accesso ai sensi della presente legge in dataset o altre forme di organizzazione di dati da utilizzarsi per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale e l’utilizzo tramite sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”.».
24.7
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente:
“Art. 70-septies. La riproduzione e estrazione di opere o di altri materiali protetti ai sensi della presente legge attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite solo se espressamente autorizzate da tutti i titolari dei diritti anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 35/2017. L’autorizzazione deve essere rilasciata in relazione alla singola opera o al singolo materiale protetto; essa, a pena di nullità, deve essere rilasciata per iscritto in relazione ad uno specifico utilizzo, con indicazione espressa dei limiti di tempo e delle modalità di sfruttamento, sempre a pena di nullità”.».
24.8
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente:
“Art. 70-septies. – 1. La riserva di cui all’articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l’altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture ‘riproduzione riservata’, ‘tutti i diritti riservati’ o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti”.».
24.9
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera b), sostituire il capoverso «art. 70-septies», con il seguente:
«Art 70-septies
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 9, 11-bise 12 dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché dal Capo III Sezione I della presente legge e dall’articolo 71-nonies, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati, è consentita in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-tere 70-quater.
- All’articolo 70-ter, è aggiunto il seguente comma: “4-bisAi fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un’opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell’autore”.
- All’articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
a-ter) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi degli articoli 70-ter e 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale, in violazione della legge italiana.».
24.10
Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 70-septies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dei termini dell’eccezione di cui all’articolo 70-quater. In caso di mancato rispetto della riserva dei diritti, delle condizioni per l’esercizio dell’eccezione o degli obblighi di trasparenza (Regolamento sull’Intelligenza Artificiale del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689), l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che commette la violazione pari all’1 per cento del fatturato risultante dal bilancio globale consolidato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro della Cultura e al netto dei costi sostenuti dall’Autorità, ad un Fondo costituito presso il Ministero stesso per incentivare progetti di innovazione di imprese culturali e creative basate su applicazioni di intelligenza artificiale.».
Conseguentemente, all’articolo 25, sopprimere il comma 3.
24.11
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.70-septies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dei termini dell’eccezione di cui all’articolo 70-quater. In caso di mancato rispetto della riserva dei diritti, delle condizioni per l’esercizio dell’eccezione o degli obblighi di trasparenza (Regolamento sull’Intelligenza Artificiale del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689), l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che commette la violazione pari all’1 per cento del fatturato risultante dal bilancio globale consolidato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro della Cultura e al netto dei costi sostenuti dall’Autorità, ad un Fondo costituito presso il Ministero stesso per incentivare progetti di innovazione di imprese culturali e creative basate su applicazioni di intelligenza artificiale.».
24.12
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. L’utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d’autore deve essere regolato da termini e condizioni contrattuali preventivamente stabiliti.
1-ter. L’utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d’autore deve ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.
1-quater. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.».
24.13
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis Al fine di tutelare l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore per artificiale generativa gli sviluppatori e fornitori di intelligenza artificiale, devono richiedere un consenso preventivo ed esplicito ovvero espresso in forma scritta dei titolari delle opere protette dal diritto d’autore prima di utilizzarle per l’addestramento dei propri modelli.
1-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.».
24.14
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore deve essere soggetto a termini e condizioni contrattuali definiti anticipatamente con i titolari dei diritti e accompagnato da una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.».
24.15
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le opere dell’ingegno umano di carattere creativo di cui al comma 1, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa, il titolare del diritto deve avvalersi di misure tecniche e organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione (privacy by design) e ad integrare il trattamento dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati coinvolti.».
24.0.1
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Adozione del “Manuale d’Uso”, del “Manuale di Trasparenza” e della “Certificazione di Comportamento” da parte delle imprese e pubbliche amministrazioni implementatrici di sistemi di IA)
- Al fine di migliorare la trasparenza, la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare quelli che presentano rischi significativi per persone, beni e ambiente, i sistemi implementati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni dovranno prevedere:
- a) un manuale denominato “Manuale d’uso”, al fine di assicurare che gli utenti comprendano appieno come interagire con il sistema. Il manuale prevede:
1) istruzioni chiare sull’uso del sistema, con esempi pratici e situazioni di caso;
2) spiegazione delle condizioni o delle modalità di utilizzo non raccomandate o pericolose;
3) indicazione dei percorsi formativi o delle certificazioni richieste per utilizzare il sistema, specialmente per software complessi o in settori ad alto rischio come il sanitario o il finanziario;
- b) un manuale denominato “Manuale di trasparenza”, al fine di assicurare agli utilizzatori del sistema la massima comprensione dello stesso e valutare l’adeguatezza del sistema per specifici contesti d’uso. Il manuale prevede:
1) la presentazione dettagliata del funzionamento interno del sistema, dei dati su cui si basa e dei principi di intelligenza artificiale impiegati;
2) la spiegazione delle metodologie utilizzate per testare e validare il sistema, inclusi eventuali limiti di questi processi;
3) l’analisi dei potenziali rischi associati all’utilizzo del sistema, con suggerimenti su come mitigarli; - c) una certificazione denominata “Certificazione del comportamento”, riportante la definizione chiara dei comportamenti attesi e non attesi del sistema, al fine di permetterne la valutazione e la gestione delle aspettative. La certificazione riporta:
1) “Comportamenti attesi e non attesi”, intesi come l’elenco dettagliato delle funzioni e delle azioni che il sistema può o deve eseguire, e di quelle che non sono previste o che dovrebbero essere evitate;
2) “Gestione delle eccezioni”, intesa come la descrizione di come il sistema gestisce situazioni impreviste o errori, garantendo la sicurezza e la continuità operativa.
- Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentiti i medesimi soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, emana le linee guida per la redazione dei manuali di cui al comma 1, lettere a), b) e c)del presente articolo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».
24.0.2
Dopo l’articolo inserire il seguente
«Art. 24-bis
(Trasparenza, identificazione e responsabilità)
- Tutti i contenuti editoriali generati da IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta label, e filigrana, cosiddetta watermark.
- I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un’etichettatura e un avviso visibile, all’inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di IA.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».
24.0.3
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Tutela delle banche di dati relative ai dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale)
- Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 102-bisinserire il seguente:
“Articolo 102-bis1)
(Tutela delle banche di dati relative ai dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale)
1.Ai fini del presente titolo si intende per:
- a)banca di dati tutelabile: una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo che non violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di terze parti;
b)dataset di addestramento: una specifica tipologia di banca di dati utilizzata per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, composta da un insieme strutturato di dati destinati a migliorare le capacità di apprendimento e le prestazioni di tali sistemi. - Il costitutore di una banca di dati relativa a dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale, che ha effettuato un investimento rilevante in termini qualitativi o quantitativi per la costituzione, verifica o presentazione del contenuto, ha il diritto esclusivo di vietare:
a)l’estrazione permanente o temporanea della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; - b)il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati, rendendola disponibile al pubblico mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione o qualsiasi altra forma.
- È consentita l’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati per scopi privati, didattici, di ricerca scientifica o per finalità di sicurezza nazionale, purché tali attività non pregiudichino l’utilizzazione normale della banca di dati né arrechino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore.
- La protezione conferita al costitutore della banca di dati ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data certa, di completamento della banca di dati.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio dei diritti d’autore o di altri diritti connessi eventualmente sussistenti sul contenuto della banca di dati.».
24.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l’IA)
- Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
- a)“replica digitale”: rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell’immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:
1) è quasi indistinguibile dall’immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell’individuo;
2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un’opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;
- b)“individuo”: essere umano, vivo o morto;
- c)“artista musicale”: individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;
- d)“somiglianza visiva”: immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell’individuo medesimo.
- Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell’individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l’uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell’individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell’individuo.
- Una replica digitale può essere utilizzata solo se l’individuo interessato ne ha autorizzato l’uso ai sensi del comma 2.
- Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.
- Gli usi non autorizzati comprendono:
- a)la produzione di una replica digitale senza il consenso dell’individuo interessato o del titolare dei diritti;
- b)la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall’individuo interessato o dal titolare dei diritti.
- Gli usi autorizzati comprendono:
- a)l’utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;
- b)l’utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;
- c)l’utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;
- d)l’utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.
- Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».
Art. 25
25.1
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini, D’Elia
Sopprimere l’articolo.
25.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Sopprimere l’articolo.
25.3
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all’articolo 494, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
1-bis. La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
1-ter. La pena di cui al secondo comma è aumentata da un terzo alla metà:
1) se il colpevole, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, ha cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
2) se il colpevole ha aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il colpevole ha approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.».
25.4
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
25.5
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) dopo l’articolo 612-ter è inserito il seguente:
“Art. 612-quater. – (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque pubblichi o altrimenti diffonda, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati di un’altra persona, che siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e arrechino pregiudizio al suo diritto all’identità personale, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.».
25.6
Marti, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Sopprimere il comma 3.
25.7
Sopprimere il comma 3.
.
25.8
Al comma 3, dopo il capoverso «a-ter)» aggiungere il seguente: «a-ter.1) Per la fattispecie di cui alla lettera a-ter) del presente articolo, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.».
Riunione n. 2
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle 16 alle 17,30
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto)
Riunione n. 14
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 15,40 alle ore 17
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PASTORALE SANITARIA (A.I.Pa.S) E DI ESPERTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
Riunione n. 1
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024
Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Esame congiunto e rinvio)