MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 (“Salva-infrazioni”), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) menziona in primo luogo l’articolo 3, che sopprime l’obbligo per l’aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell’abilitazione ed estende l’ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.
L’articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell’articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.
Il comma 2 dell’articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l’armatore ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione la composizione effettiva dell’equipaggio, mentre al comma 5 dell’articolo 172-bis viene introdotto l’obbligo per l’armatore di comunicare all’autorità marittima l’orario di lavoro effettivamente compiuto.
L’articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio. Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all’estero, dall’autorità consolare o dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell’armatore.
L’articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l’articolo 329 del Codice della navigazione.
Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.
L’articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l’abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.
L’articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell’istanza per l’esclusione dell’asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell’esito positivo delle verifiche richieste per l’assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e di apolidi.
L’articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
L’articolo 22 modifica l’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell’assenza dal servizio. È inoltre disposto che l’individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell’IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova.
Intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l’articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.
L’articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.
L’articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l’articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.
La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l’introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all’articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell’antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.
Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l’approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di un’adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità.
Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.
Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.
I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l’opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.
Interviene brevemente la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), richiamando a sua volta la priorità da accordare all’accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
Il senatore RUSSO (FdI) richiama l’attenzione sull’opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (FdI), che pone in evidenza l’utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.
Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.
In discussione generale interviene quindi il senatore MAZZELLA (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all’aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall’articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.
Riguardo all’articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell’odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Il senatore ZULLO (FdI) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.
Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all’opportunità di tenere conto della professionalità dell’odontoiatra nella formulazione dell’articolo 1.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 settembre.
Il presidente ZAFFINI informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre l’emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell’ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato). Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G/1101/1/10.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia
(122) Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia
(269) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti
(601) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(946) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico
(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 ottobre.
Il relatore RUSSO (FdI) fa presente l’opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente ZAFFINI fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che la Commissione ha già proceduto all’illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(647) RUSSO e GUIDI. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente ZAFFINI fa presente che ai fini del prosieguo dell’esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l’assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.
Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il relatore SATTA (FdI) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l’espressione del parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all’eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati.
Il senatore ZULLO (FdI), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell’iter di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un’ottica di tutela della sicurezza dell’individuo e della collettività.
Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.
Il presidente ZAFFINI coglie l’occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell’esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;
il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;
considerato che:
nell’ambito dell’anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;
ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);
considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l’esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;
evidenziato che:
in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l’uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo – di fatto – l’abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;
relativamente all’impiego di formaldeide nell’ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;
inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell’ottica di una diminuzione progressiva dell’utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: “I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l’Unione grazie alla facilità di manipolazione, l’elevato grado di precisione e l’estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile”;
il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;
sottolineato che:
la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l’uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;
il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l’obbligo di sostituzione o riduzione dell’uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;
esiste al momento in commercio un’alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l’assenza di cancerogenicità;
impegna il Governo:
a sostenere l’adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l’effettiva applicazione della normativa in vigore;
a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l’utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;
a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l’utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità.
Riunione n. 13
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
indi della Vice Presidente della 2ª Commissione
Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA USMI (UNIONE DEI SUPERIORI MAGGIORI ITALIANI) E CISM (SUPERIORI MAGGIORI MASCHILI ITALIANI), DELL’ASSOCIAZIONE SAN TOMMASO MORO, DI GIURISTI PER LA VITA, DELL’ASSOCIAZIONE PER UNA SANITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO E DI UN ESPERTO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65,104,124,570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
11ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE REFERENTE
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 813, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio 2023.
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) rileva in primo luogo le finalità del disegno di legge n. 813, specificate dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 introduce la definizione di condotte vessatorie e di condotte generatrici di stress nei luoghi di lavoro.
L’articolo 3 dispone riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
In base al comma 3, le pubbliche amministrazioni, le imprese, i sindacati, i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si impegnano ad assicurare mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno.
Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali relative all’accertamento dei fatti ed eventualmente alla conseguente contestazione disciplinare.
L’articolo 4 prevede in favore delle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
L’articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al Codice delle pari opportunità, mentre l’articolo 6 prevede lo svolgimento di azioni da parte delle pubbliche amministrazioni relativamente ai comitati unici di garanzia e ai piani formativi di prevenzione per i dirigenti.
L’articolo 7 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro vigili, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante, al fine di assicurare la tutela prevista dalla disciplina in esame.
Ai sensi dell’articolo 8, salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che pongono in essere le condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono responsabili sul piano disciplinare come previsto dalla contrattazione collettiva, nonché su quello civile.
La relatrice per la 2a Commissione CAMPIONE (FdI) si sofferma innanzitutto sull’articolo 9, il quale introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 3 anni.
Fino a quando non è proposta querela, ai sensi dell’articolo 11, la vittima di molestie sessuali può presentare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere tali condotte.
Ai sensi dell’articolo 10, nella valutazione dei rischi in base al decreto legislativo n. 81 del 2008 devono essere esplicitamente indicate le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte vessatorie o generatici di stress.
L’articolo 12 prevede che eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono considerati di origine professionale.
Ai sensi dell’articolo 13, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, mentre l’articolo 14 prevede che ogni Regione debba provvedere al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.
L’articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo.
In considerazione dell’affinità della materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione dell’esame del disegno di legge n. 813 con quello dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671. Sollecita inoltre una riflessione in merito alle modalità di prosieguo della trattazione.
Le Commissioni riunite convengono in merito alla proposta di congiunzione.
Richiamata l’opportunità di svolgere celermente l’esame congiunto, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) propone la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.
La senatrice LOPREIATO (M5S) suggerisce di rinunciare allo svolgimento di audizioni, al fine di agevolare la speditezza dei lavori.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa riguardo la preferenza da accordare alla speditezza della trattazione.
La relatrice per la 2a Commissione CAMPIONE (FdI) si esprime favorevolmente rispetto alla costituzione di un comitato ristretto.
Il presidente ZAFFINI propone di indicare le designazioni dei componenti del comitato ristretto entro le ore 12 di domani, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.
La presidente della 2a Commissione BONGIORNO (LSP-PSd’Az) segnala l’utilità di disporre di memorie scritte, particolarmente riguardo alle questioni della tassatività e della determinatezza delle disposizioni penali.
Il presidente ZAFFINI concorda, particolarmente in relazione alla necessità di limitare i margini di discrezionalità dell’autorità giudiziaria.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce di sollecitare le memorie in relazione al testo unificato.
Il presidente ZAFFINI ritiene invece che i contributi scritti costituiscano un ausilio specifico per l’attività del comitato ristretto. Propone quindi di segnalare i soggetti a cui richiedere la trasmissione della memoria scritta alle ore 12 di domani.
Non essendovi obiezioni, le proposte formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative ai medesimi disegni di legge, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine web della 2a e della 10a Commissione.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 13,55.