AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 novembre 2024.
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.
Audizione informale di rappresentanti di rappresentanti di LINK – Coordinamento universitario, di Primavera degli studenti, dell’Unione degli Universitari (UDU) e di Azione universitaria nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.
Audizione informale di rappresentanti di #Inclusione Donna nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.
Audizione informale di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.05.
Audizione informale di Alessandra Nardini, assessore Regione Toscana all’istruzione, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, relazioni internazionali e politiche di genere nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 6 novembre 2024.
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.
Audizione informale di rappresentanti di GILDA-UNAMS e USB nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Accessori Moda, CNA Federmoda e Confartigianato Imprese nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.05.
Audizione informale di rappresentanti di ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), ARTeD (Associazione ricercatori a tempo determinato) e ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 novembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 14.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a concludere l’esame, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.
Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l’esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte, inoltre, che sono state presentate tre proposte emendative alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Chiede quindi al relatore, onorevole Volpi, e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Soumahoro 2112-bis/XI/24.1 e Scotto 2112-bis/XI/30.1, nonché sull’articolo aggiuntivo Soumahoro 2112-bis/XI/34.01.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l’emendamento Soumahoro 2112-bis/XI/24.1.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel chiedere al Governo un supplemento di riflessione sull’emendamento a sua prima firma 2112-bis/XI/30.1, osserva che in una fase come quella attuale di riflessione sulla natura del mercato del lavoro è necessario provvedere alla elaborazione di nuove soluzioni per aiutare la nuova generazione di ragazze e di ragazzi ad accedere ad un contratto a tempo indeterminato. Osserva che il superamento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la conseguente possibilità di procedere a licenziamenti senza giusta causa, ha indebolito le tutele del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, anche l’introduzione di nuove tipologie di contratti di lavoro precario ha ulteriormente colpito il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che anziché porsi come la regola dei rapporti di lavoro rischia di divenire un’eccezione. Osserva che occorrono, quindi, misure a sostegno dei contratti a tempo indeterminato, facendo, a tal proposito, riferimento alla Spagna di Sanchez, dove il contratto a tempo determinato è stato reso meno conveniente di quello a tempo indeterminato. Con riferimento ai dati sull’occupazione, rileva che la Presidente Meloni ha dichiarato l’andamento estremamente positivo dei dati sull’occupazione, senza considerare che nell’ultimo trimestre sono stati superati dalla Grecia e che, in ogni caso, gran parte dei lavoratori versano in una condizione di precarietà, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato tra i lavoratori con un’età superiore ai 55 anni. Evidenziando che il rischio a cui si va incontro è quello di un mercato del lavoro con barriere sempre più alte per i giovani – che dunque preferiscono andare all’estero – sottolinea che con la proposta emendativa presentata si propone di introdurre un contributo addizionale da applicare ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una variazione percentuale crescente al ridursi della durata del contratto, al fine di disincentivarne l’utilizzo. Affermando di essere aperto ad una discussione con le forze di maggioranza sulla determinazione delle richiamate percentuali dei contributi addizionali, ritiene estremamente importante l’approvazione dell’emendamento presentato. Osserva che esso rappresenterebbe un messaggio importante per le nuove generazioni e che condurrebbe inoltre ad un incremento delle entrate previdenziali, tanto più importante in un contesto in cui si registrano pensioni sempre più basse e ritardate nel tempo. A tal riguardo, fa riferimento a due incidenti mortali sul lavoro avvenuti nella giornata di ieri in Irpinia e a Lecce, che hanno coinvolto due uomini rispettivamente di 65 anni e 72 anni caduti dalle impalcature. Ritiene non sia ammissibile che a quelle età si svolgano lavori così usuranti. In conclusione, invita, pertanto, ad un supplemento di riflessione sull’emendamento presentato, auspicando che il Governo possa cambiare il parere contrario formulato.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON, associandosi alle considerazioni svolte dall’onorevole Scotto sull’età pensionabile che ritiene sia stata irragionevolmente prolungata dalla riforma Fornero, valuta come non sia questa la sede adatta per una discussione più ampia sul cambiamento di impostazione della disciplina vigente relativa ai contratti di lavoro.
Marco SARRACINO (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal collega Scotto, si dichiara sorpreso per il parere del rappresentante del Governo che immaginava maggiormente sensibile al tema della precarietà del lavoro. È questo un problema che non riguarda solo il Meridione, ma l’intero Paese. A tal riguardo, cita i dati recentemente pubblicati da Il Sole 24 Ore, secondo cui la Lombardia e il Veneto sarebbero in cima alla classifica delle regioni che presentano il più alto tasso di giovani under 35 che sono costretti a spostarsi per ragioni di lavoro. In conclusione, auspica che il Governo, dopo aver condotto su un binario morto la proposta di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro presentata dal Partito Democratico e da altri gruppi di opposizione, possa riservare maggiore attenzione al tema della precarietà del lavoro.
Francesco MARI (AVS), intervenendo per sottoscrivere l’emendamento Scotto 2112-bis/XI/30.1, fa presente che le forze di maggioranza – pur comprendendo la gravità delle condizioni in cui versa il mercato del lavoro – preferiscono non adottare misure che possano far realmente fronte al problema della precarietà, limitandosi a proclami sul buon andamento dei dati sull’occupazione. Sostiene l’importanza di introdurre misure che possano attribuire maggiori vantaggi a chi stipula contratti a tempo indeterminato e aumentare i costi per chi invece sceglie contratti a tempo determinato. Ritiene che l’emendamento presentato dal Partito Democratico vada in questa direzione e ribadisce, pertanto, il suo sostegno al medesimo emendamento.
Dario CAROTENUTO (M5S) interviene, al pari del collega Mari, per sottoscrivere l’emendamento Scotto 2112-bis/XI/30.1, che ritiene sia da condividere in quanto volto all’introduzione di una misura che potrebbe essere efficace nella lotta al precariato. Osserva che non sono chiare le misure che il Governo e la maggioranza intendono intraprendere per far fronte al lavoro povero e precario. A tal riguardo, rileva che il mantenimento del reddito di cittadinanza sarebbe stata una garanzia minima per evitare lo sconfinamento al di sotto della soglia di povertà.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento Scotto 2112-bis/XI/30.1 e l’articolo aggiuntivo Soumahoro 2112-bis/XI/34.01.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore. Ritiene, infatti, che la manovra di bilancio non conduca ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. In particolare osserva che: vi è un aumento delle pensioni minime di soli 3 centesimi al giorno; non vi sono segnali positivi per il pubblico impiego, che anzi viene penalizzato; mancano misure che consentano di recuperare la perdita di potere d’acquisto; è introdotto un blocco del turn over al 75 per cento, penalizzando così gli enti locali; la riduzione dell’Irpef è, infine, irrisoria e richiede l’impiego di fondi che si sarebbero potuti utilizzare più fruttuosamente destinandoli alla sanità. Afferma, pertanto, che quella presentata è una manovra di galleggiamento, che non introduce reali innovazioni a fronte di una situazione sociale in estrema difficoltà.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, in risposta a quanto osservato dal collega Scotto, fa presente che per il triennio 2025-2027 sono state destinate molte più risorse che in passato per cercare di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro emerse nel corso del dibattito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Volpi quale relatore presso la V Commissione.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alla Commissione Bilancio.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.
C. 2100 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore, rammenta che l’accordo in titolo prevede l’istituzione di una nuova organizzazione internazionale, dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di 6a generazione costituita da Italia, Regno Unito e Giappone, che sostituisce la Svezia, originario partecipante del programma. La sede principale dell’organizzazione è nel Regno Unito, presso la città di Reading.
Ricorda che per l’Italia i nuovi velivoli sono destinati a sostituire la flotta Eurofighter a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino agli ultimi decenni del secolo, come ribadito dal Governo anche in sede parlamentare.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva che l’azienda capofila del programma per l’Italia è Leonardo S.p.A. È tuttavia prevista la partecipazione anche delle aziende MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori individuate anche tra le PMI. Il programma ha quindi l’obiettivo di instaurare un processo di cooperazione tra le aziende capofila del settore difesa, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università, al fine di formare un intreccio di competenza capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali in ambito accademico ed industriale. L’accordo costituisce dunque un nuovo modello di collaborazione, un volano per lo sviluppo tecnologico e per la crescita a lungo termine delle economie dei paesi coinvolti: le industrie lavoreranno in maniera congiunta con gli attori del mondo accademico per sviluppare tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.
Osserva che la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea, inoltre, che il programma GCAP è un’opportunità irrinunciabile, poiché l’organizzazione, tra l’altro, consentirà al sistema Paese di realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e know-how per tutto l’ecosistema industriale nazionale, costituendo pertanto l’opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale e di proiettare in un unico programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza dell’Italia. Inoltre, rende noto che l’individuazione dello stabilimento nel Regno Unito quale sede principale dell’organizzazione sarà bilanciata dall’assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell’Agenzia GCAP nei primi anni di funzionamento.
Prima di entrare nel dettaglio del programma GCAP, fa un’ulteriore riflessione riguardante i fattori geopolitici: viviamo in un’epoca particolarmente complessa, è quindi importante cercare di rimanere un passo avanti rispetto alle minacce che crescono ogni giorno. Sottolinea che, attraverso il GCAP, le tre nazioni coinvolte, basate sugli stessi valori di democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, potranno sviluppare ulteriormente i rapporti e rafforzarli nel campo della difesa.
Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge specifica che il fabbisogno di personale dell’Agenzia GCAP per la sua fase iniziale ammonta a circa 150 unità, divise equamente tra le Parti, mentre a partire da agosto 2025 esso raggiungerà una cifra compresa tra le 380 e le 420 unità. Il personale italiano impiegato nell’Agenzia GCAP sarà prevalentemente personale delle Forze Armate.
Nel dettaglio, l’accordo si compone di 67 articoli, suddivisi in dodici capitoli.
Il capitolo I (articoli 1-5) reca le disposizioni generali, relative allo scopo dell’accordo, all’articolazione in diverse fasi del programma, alla personalità giuridica ed alla capacità di agire dell’organizzazione, all’uso dell’inglese come lingua ufficiale e, infine, all’impegno delle Parti di supportare le attività di importazione, esportazione e trasferimento di materiali e di informazioni relative al programma.
Il capitolo II (articoli 6-8) disciplina la composizione del Comitato direttivo, stabilendo che esso sia presieduto a rotazione, attribuendovi la funzione di guida, direzione, controllo e supervisione del programma e di quanto previsto dall’accordo.
Il capitolo III (articoli 9-13) detta disposizioni relative allo status, alle funzioni ed all’attività dell’Agenzia GCAP. In particolare, l’Agenzia si occupa della gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), del supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo, del coordinamento dei requisiti tecnici presentati dalle Parti, della gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali) e delle attività relative all’esportazione dei prodotti.
Il capitolo IV (articoli 14-17) stabilisce che l’Agenzia GCAP sia diretta da un Chief Executive, eletto dal Comitato direttivo e responsabile nei suoi confronti, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell’Agenzia. Al riguardo, ricordo che è previsto un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali che sarà dettagliato in un accordo successivo. Quanto ai profili di competenza della Commissione, sottolinea ulteriormente che il personale dell’Agenzia sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, in possesso dell’adeguata competenza, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti, con la possibilità di assumere persone che non siano dipendenti pubblici e, nel caso ci sia bisogno di particolari competenze, per un periodo di tempo limitato, personale di Paesi terzi.
Il capitolo V (articoli 18-21) reca disposizioni relative all’amministrazione finanziaria dell’organizzazione. Il capitolo VI (articoli 22-27) stabilisce che l’Agenzia debba presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al budget approvato dal Comitato direttivo e prevede un sistema di audit.
Il capitolo VII (articoli 28-47) sancisce le immunità, i privilegi e le garanzie dell’organizzazione, delle sue proprietà, dei suoi archivi e delle sue comunicazioni ufficiali nonché i privilegi e le immunità dei rappresentanti delle Parti e del personale dell’Agenzia. Sottolinea che è altresì regolamentata l’emissione di documenti di identità per il personale dell’Agenzia e la possibilità dei familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, rispettandone le leggi e non interferendo nei suoi affari interni.
Il capitolo VII (articoli 48-51) definisce le modalità di collaborazione con Paesi terzi e la possibilità di adesione di nuovi Paesi. Inoltre, sancisce l’impegno delle Parti a supportare le reciproche attività di esportazione verso Paesi terzi di materiali e informazioni prodotti tramite il programma, tenendo in considerazione i rispettivi interessi in materia di sicurezza nazionale.
Il capitolo IX (articoli 52-53) reca disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni classificate prodotte dall’organizzazione.
Il capitolo X (articoli 54-56) stabilisce l’irresponsabilità delle Parti in merito all’operato dell’organizzazione e delle sue articolazioni interne, introducendo meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.
Il capitolo XI (articoli 57-60) prevede disposizioni relative alla risoluzione delle controversie insorte tra le Parti sull’interpretazione e l’applicazione dell’accordo. In particolare, l’articolo 59 riguarda la risoluzione di controversie tra l’Agenzia e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro.
Il capitolo XII (articoli 61-67) detta le disposizioni finali relative all’applicazione dell’accordo, alla ratifica, all’entrata in vigore, agli emendamenti dell’accordo, all’eventuale adesione di altre parti nonché allo scioglimento dell’organizzazione ed al ritiro di una delle Parti.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2100, i primi due articoli recano l’autorizzazione alla ratifica degli atti in questione da parte del Capo dello Stato ed il relativo ordine di esecuzione. Quest’ultima è fissata nel giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica dell’ultima delle tre parti che avrà completato le proprie procedure interne.
L’articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le altre due parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito) è membro della Nato, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto (di cui all’articolo 13 della medesima legge), anche nei confronti di operatori giapponesi. Nella sostanza, la normativa di favore prevista dalla legge citata per gli alleati Nato viene quindi estesa al Giappone.
L’articolo 4, comma 1, reca le disposizioni finanziarie per l’attuazione del provvedimento in esame e provvede alla relativa copertura finanziaria. Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri per l’eventuale istituzione di una sede secondaria dell’organizzazione in Italia si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L’articolo 5 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole..
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 30 Brambilla, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella. Rileva quindi che il provvedimento, che persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti.
Sottolinea che ulteriori interventi concernono: l’introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali; la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali; la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE CONSULTIVA
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 (“Salva-infrazioni”), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) menziona in primo luogo l’articolo 3, che sopprime l’obbligo per l’aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell’abilitazione ed estende l’ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.
L’articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell’articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.
Il comma 2 dell’articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l’armatore ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione la composizione effettiva dell’equipaggio, mentre al comma 5 dell’articolo 172-bis viene introdotto l’obbligo per l’armatore di comunicare all’autorità marittima l’orario di lavoro effettivamente compiuto.
L’articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio. Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all’estero, dall’autorità consolare o dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell’armatore.
L’articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l’articolo 329 del Codice della navigazione.
Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.
L’articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l’abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.
L’articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell’istanza per l’esclusione dell’asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell’esito positivo delle verifiche richieste per l’assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e di apolidi.
L’articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
L’articolo 22 modifica l’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell’assenza dal servizio. È inoltre disposto che l’individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell’IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova.
Intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l’articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.
L’articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.
L’articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l’articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.
La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l’introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all’articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell’antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.
Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l’approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di un’adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità.
Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.
Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.
I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l’opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.
Interviene brevemente la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), richiamando a sua volta la priorità da accordare all’accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
Il senatore RUSSO (FdI) richiama l’attenzione sull’opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (FdI), che pone in evidenza l’utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.
Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.
In discussione generale interviene quindi il senatore MAZZELLA (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all’aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall’articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.
Riguardo all’articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell’odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Il senatore ZULLO (FdI) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.
Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all’opportunità di tenere conto della professionalità dell’odontoiatra nella formulazione dell’articolo 1.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 settembre.
Il presidente ZAFFINI informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre l’emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell’ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato). Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G/1101/1/10.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia
(122) Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia
(269) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti
(601) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(946) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico
(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 ottobre.
Il relatore RUSSO (FdI) fa presente l’opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente ZAFFINI fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che la Commissione ha già proceduto all’illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(647) RUSSO e GUIDI. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente ZAFFINI fa presente che ai fini del prosieguo dell’esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l’assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.
Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il relatore SATTA (FdI) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l’espressione del parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all’eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati.
Il senatore ZULLO (FdI), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell’iter di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un’ottica di tutela della sicurezza dell’individuo e della collettività.
Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.
Il presidente ZAFFINI coglie l’occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell’esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;
il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;
considerato che:
nell’ambito dell’anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;
ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);
considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l’esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;
evidenziato che:
in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l’uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo – di fatto – l’abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;
relativamente all’impiego di formaldeide nell’ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;
inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell’ottica di una diminuzione progressiva dell’utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: “I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l’Unione grazie alla facilità di manipolazione, l’elevato grado di precisione e l’estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile”;
il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;
sottolineato che:
la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l’uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;
il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l’obbligo di sostituzione o riduzione dell’uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;
esiste al momento in commercio un’alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l’assenza di cancerogenicità;
impegna il Governo:
a sostenere l’adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l’effettiva applicazione della normativa in vigore;
a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l’utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;
a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l’utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall’assenza di cancerogenicità o mutagenicità.
Riunione n. 13
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
indi della Vice Presidente della 2ª Commissione
Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA USMI (UNIONE DEI SUPERIORI MAGGIORI ITALIANI) E CISM (SUPERIORI MAGGIORI MASCHILI ITALIANI), DELL’ASSOCIAZIONE SAN TOMMASO MORO, DI GIURISTI PER LA VITA, DELL’ASSOCIAZIONE PER UNA SANITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO E DI UN ESPERTO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65,104,124,570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
11ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE REFERENTE
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 813, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio 2023.
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) rileva in primo luogo le finalità del disegno di legge n. 813, specificate dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 introduce la definizione di condotte vessatorie e di condotte generatrici di stress nei luoghi di lavoro.
L’articolo 3 dispone riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
In base al comma 3, le pubbliche amministrazioni, le imprese, i sindacati, i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si impegnano ad assicurare mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno.
Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali relative all’accertamento dei fatti ed eventualmente alla conseguente contestazione disciplinare.
L’articolo 4 prevede in favore delle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
L’articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al Codice delle pari opportunità, mentre l’articolo 6 prevede lo svolgimento di azioni da parte delle pubbliche amministrazioni relativamente ai comitati unici di garanzia e ai piani formativi di prevenzione per i dirigenti.
L’articolo 7 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro vigili, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante, al fine di assicurare la tutela prevista dalla disciplina in esame.
Ai sensi dell’articolo 8, salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che pongono in essere le condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono responsabili sul piano disciplinare come previsto dalla contrattazione collettiva, nonché su quello civile.
La relatrice per la 2a Commissione CAMPIONE (FdI) si sofferma innanzitutto sull’articolo 9, il quale introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 3 anni.
Fino a quando non è proposta querela, ai sensi dell’articolo 11, la vittima di molestie sessuali può presentare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere tali condotte.
Ai sensi dell’articolo 10, nella valutazione dei rischi in base al decreto legislativo n. 81 del 2008 devono essere esplicitamente indicate le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte vessatorie o generatici di stress.
L’articolo 12 prevede che eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono considerati di origine professionale.
Ai sensi dell’articolo 13, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, mentre l’articolo 14 prevede che ogni Regione debba provvedere al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.
L’articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo.
In considerazione dell’affinità della materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione dell’esame del disegno di legge n. 813 con quello dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671. Sollecita inoltre una riflessione in merito alle modalità di prosieguo della trattazione.
Le Commissioni riunite convengono in merito alla proposta di congiunzione.
Richiamata l’opportunità di svolgere celermente l’esame congiunto, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) propone la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.
La senatrice LOPREIATO (M5S) suggerisce di rinunciare allo svolgimento di audizioni, al fine di agevolare la speditezza dei lavori.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa riguardo la preferenza da accordare alla speditezza della trattazione.
La relatrice per la 2a Commissione CAMPIONE (FdI) si esprime favorevolmente rispetto alla costituzione di un comitato ristretto.
Il presidente ZAFFINI propone di indicare le designazioni dei componenti del comitato ristretto entro le ore 12 di domani, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.
La presidente della 2a Commissione BONGIORNO (LSP-PSd’Az) segnala l’utilità di disporre di memorie scritte, particolarmente riguardo alle questioni della tassatività e della determinatezza delle disposizioni penali.
Il presidente ZAFFINI concorda, particolarmente in relazione alla necessità di limitare i margini di discrezionalità dell’autorità giudiziaria.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce di sollecitare le memorie in relazione al testo unificato.
Il presidente ZAFFINI ritiene invece che i contributi scritti costituiscano un ausilio specifico per l’attività del comitato ristretto. Propone quindi di segnalare i soggetti a cui richiedere la trasmissione della memoria scritta alle ore 12 di domani.
Non essendovi obiezioni, le proposte formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative ai medesimi disegni di legge, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine web della 2a e della 10a Commissione.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 13,55.