Riunione n. 9
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10,15
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024
9ª Seduta
Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (n. 199)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)
Riferisce alle Commissioni riunite il presidente relatore DE CARLO (FdI), anche a nome del correlatore Silvestro, premettendo che l’atto del Governo è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136 emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 2 della legge n. 53 del 2021. Precisa, in particolare, che le disposizioni in esame sono state emanate per conformare la normativa nazionale alla normativa europea recata dal regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale (“Animal Health Law – AHL”).
Fa presente poi che lo schema è stato assegnato il 24 settembre 2024, con termine per l’espressione del parere fissato al 3 novembre 2024. Poiché tale termine cade successivamente al termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo viene posticipato di tre mesi, ai sensi della legge n. 234 del 2012, dal 27 settembre al 27 dicembre 2023.
Passando all’articolato, illustra l’articolo 1, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 134 del 2022. Il comma 1 interviene sull’articolo 16, comma 1, del decreto per precisare che il proprietario (o l’operatore) di un animale da compagnia è tenuto non solo all’identificazione dell’animale e a fornire le relative informazioni ai fini della loro registrazione nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni. Il comma 2 adegua alle modifiche suddette la disposizione sanzionatoria, recata dall’articolo 20 del decreto. Il comma 3, infine, reca una modifica di carattere redazionale, con la quale viene corretto un riferimento normativo interno contenuto nell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 134 del 2022.
Dà indi conto dell’articolo 2, che incide sul decreto legislativo n. 135 del 2022, introducendo una nuova definizione di specie selvatica intesa come “specie di animali dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà”. Il comma 2 dell’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 3 del citato decreto concernente i divieti inerenti agli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi. I commi 4 e 5 novellano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 135 del 2022 per individuare i casi di disapplicazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, con particolare riferimento alle mostre faunistiche permanenti. Il comma 5 dell’articolo 2 modifica l’articolo 8 concernente le caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali, sopprimendo il riferimento ai rifugi per animali sequestrati o confiscati, che vengono in tal modo fatti rientrare nell’ambito di applicazione della norma e dotati di requisiti strutturali di sicurezza. Il comma 6 dell’articolo 2 dello schema di decreto in esame introduce modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 135 del 2022 in materia di custodia di animali della fauna selvatica ed esotica oggetto di sequestro, per precisarne il campo e le modalità di attuazione. Il comma 7, infine, modifica l’articolo 17 del decreto estendendo agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (e per le quali è proibita la detenzione) l’applicabilità della disciplina che autorizza i circhi e le mostre faunistiche viaggianti a detenere gli animali di specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità.
L’articolo 3 – prosegue il Presidente relatore – novella il decreto legislativo n. 136 del 2022 in materia di sanità animale, con particolare riferimento alla disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. In primo luogo, viene prevista l’aggiunta di due rappresentanti del Ministero della salute presso l’Unità centrale di crisi (UCC) prevista nell’ambito del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. Viene modificata inoltre la composizione dei Gruppi operativi di esperti per l’attivazione di piani di emergenza e viene consentito che la composizione dei medesimi gruppi possa essere integrata da ulteriori esperti, su indicazione del gruppo stesso, dal capo dei servizi veterinari (CVO). Il comma 2 dell’articolo 3 dello schema dispone poi modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo in materia di sanità animale, con specifico riferimento ai compiti di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente. In particolare, viene esteso l’obbligo di notifica a ulteriori malattie rispetto a quelle già previste e viene esplicitamente stabilito che le aziende sanitarie locali sono tenute ad assicurare che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione. Il comma 3 apporta mere correzioni di carattere formale all’articolo 8 del decreto legislativo. Il comma 4 interviene sull’articolo 9 del decreto per limitare l’obbligo di comunicazione delle malattie emergenti a quelle elencate di categoria A e alla rabbia. Il comma 5 dell’articolo 3 dello schema modifica l’articolo 11 del decreto, inserendo una nuova disposizione che prevede la definizione, da parte del Ministro della salute, dei compiti, requisiti e responsabilità dei veterinari per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale. Il comma 6 estende le competenze del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome sul potere di adozione dei relativi piani di sorveglianza, mentre il comma 7 interviene in materia di misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente, integrando i riferimenti alle disposizioni normative europee. I medesimi riferimenti sono integrati dal comma 8 nell’articolo 19 del decreto legislativo, al quale viene poi aggiunto un nuovo comma 4-bis, diretto a prevedere che, in caso di focolai che interessano più regioni, i provvedimenti per l’applicazione delle misure individuate nell’ambito dell’Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell’estensione geografica dell’epidemia. Il comma 9 integra l’ambito di applicazione dell’articolo 20 sulle misure di controllo delle malattie in animali terrestri e acquatici, richiamando specifiche disposizioni europee. Il comma 10 arricchisce la disciplina delle deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 136 del 2022. Il comma 11 interviene a modificare l’articolo 32 del decreto, integrando l’elenco degli atti abrogati con tre nuovi riferimenti.
Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull’indennità riconosciuta agli operatori quando la misura dell’abbattimento degli animali è disposta dall’autorità competente (in caso di focolai di specifiche malattie), nonché sull’autorizzazione per i veterinari di svolgere le attività previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2022, per l’attuazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 30 giugno 2025.
Sull’ordine dei lavori interviene la senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) per domandare la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni.
Il presidente DE CARLO tiene a precisare che, considerata la tipologia di provvedimento, le audizioni dovrebbero essere circoscritte ai soggetti più rappresentativi. Propone pertanto di fissare a mercoledì 16 ottobre, alle ore 18, il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei Gruppi, prospettando la possibilità di svolgerle nella settimana dedicata ai lavori delle Commissioni tra il 21 e il 24 ottobre. Ricorda infatti che il termine per l’espressione del parere è fissato al 3 novembre e dunque le Commissioni riunite dovrebbero realisticamente esprimersi entro giovedì 31 ottobre.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) condivide la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni, che potrebbero iniziare già a partire dalla settimana prossima.
La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) reputa eccessivamente compressi i tempi proposti dal senatore Bergesio, preferendo le opzioni indicate dal presidente De Carlo.
Il presidente DE CARLO precisa altresì che, qualora le Commissioni fossero d’accordo sullo svolgimento delle audizioni a partire dalla settimana del 21 ottobre, si potrebbe rinviare l’avvio della discussione generale successivamente alla conclusione delle predette audizioni.
Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare alle ore 18 di mercoledì 16 ottobre il termine per far pervenire le proposte di audizione sul provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE comunica sin d’ora che la documentazione che verrà acquisita dalle Commissioni riunite sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle rispettive pagine web.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
Riunione n. 8
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
Presidenza del Vice Presidente della 8ª Commissione
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’EUROPEAN GUILD FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATION (EGAIR), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE (ANF) E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (AIGA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024
235ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) rileva che l’articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, ha integrato l’articolo 635 del codice penale, introducendo il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.
L’articolo 2 è intervenuto sugli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale, prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime una valutazione positiva sulle finalità del provvedimento, sollecitando peraltro una riflessione sulle cause degli episodi di aggressione nelle strutture sanitarie. Spesso queste sono infatti conseguenza anche di politiche di chiusura che hanno portato alla congestione di diversi punti di pronto soccorso, senza un adeguamento delle risorse. Inoltre, risulta cruciale la mancanza di incentivi allo svolgimento di incarichi nel settore dell’emergenza-urgenza, la quale si traduce in una carenza strutturale di personale.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) richiama l’importanza di una formazione del personale sanitario mirata alle specificità delle relazioni con il pubblico. Hanno invece avuto effetti negativi le recenti politiche di bilancio che hanno determinato la riduzione dei presidi di polizia.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente, alla luce del ricorso al decreto-legge in titolo, che misure analoghe erano state proposte dalla propria forza politica in forma di emendamento a un precedente provvedimento d’urgenza.
Il decreto-legge in esame è destinato a risultare non risolutivo: in assenza di risorse dedicate, risente della sottovalutazione delle difficoltà profonde incontrate dal personale sanitario, derivanti da un lungo periodo di perdita di prestigio del Servizio sanitario nazionale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che il ricorso agli strumenti del diritto penale rischia di rivelarsi inefficace in assenza di misure volte a porre rimedio a una situazione di disagio diffuso del settore sanitario e della correlata scarsa fiducia dei cittadini. Pertanto, occorrerebbe in primo luogo puntare sulla formazione e sull’informazione destinata al pubblico.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) ritiene comprensibile il ricorso allo strumento penale, che tuttavia reputa insufficiente. Il generale affievolimento del riconoscimento del ruolo delle figure che operano nell’ambito sanitario e della scuola pone infatti l’urgenza di una campagna di carattere educativo. Inoltre, è fondamentale la programmazione del potenziamento degli organici corredato da misure idonee a rendere più appetibili le specializzazioni connesse al settore dell’emergenza-urgenza.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva la continuità con alcune misure emanate nella scorsa legislatura. L’urgenza alla base del provvedimento in esame avrebbe potuto peraltro consigliare opportune integrazioni di precedenti decreti-legge.
La situazione attuale richiede un’opera di informazione rivolta ai cittadini, accompagnata dalla formazione mirata degli operatori. Peraltro, la gestione dei pronto soccorso risulterebbe agevolata dall’approntamento di un efficace servizio di medicina territoriale. La tutela del personale richiederebbe inoltre l’adozione di un sistema di rotazione periodica, tale da comportare la partecipazione ai servizi di urgenza della generalità degli operatori. L’attuazione delle misure richiamate è in ogni caso poco compatibile con le politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno in particolare determinato la riduzione della spesa sanitaria in rapporto al PIL.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) esprime l’apprezzamento nei confronti del provvedimento della propria parte politica, dalla quale provengono iniziative legislative volte all’istituzione di presidi di polizia nelle strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge in esame è opportuno, in quanto risponde a una reale situazione di emergenza.
A parere della senatrice FURLAN (PD-IDP) il decreto-legge n. 137 si rivelerà probabilmente deludente in relazione agli obiettivi, in quanto non interviene sulle questioni di fondo. Queste sono infatti riconducibili al riconoscimento sociale del ruolo del personale sanitario e a una carenza strutturale di investimenti nel settore sanitario, che ne ha ridotto le capacità di accoglienza del pubblico.
Il senatore RUSSO (FdI) rileva la mancanza di precedenti veicoli normativi idonei all’inserimento di disposizioni riguardanti la materia trattata. Appare quindi giustificata la scelta del Governo di procedere con un decreto-legge di carattere puntuale. Resta comunque l’opportunità di procedere alla realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione degli atti violenti.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) manifesta perplessità in ordine al legame tra le scelte di bilancio e la diffusione dei fenomeni di violenza nelle strutture sanitarie. Nella consapevolezza della particolare delicatezza delle professioni sanitarie, occorre piuttosto considerare la rilevanza della questione della salute mentale, posto che le situazioni di disagio diffuso si manifestano in maniera eclatante in luoghi specifici quali le strutture sanitarie. La certezza della pena per i comportamenti violenti costituisce peraltro un elemento imprescindibile.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) sollecita una riflessione riguardo l’efficacia delle misure in esame nei confronti della prevenzione di fatti tragici del recente passato. Il provvedimento in titolo dovrebbe dunque essere opportunamente considerato una misura ancora limitata da integrare con ulteriori misure.
Preso atto degli spunti forniti dal dibattito, la relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) presenta una proposta di parere favorevole.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta gli incentivi già varati dal Governo a favore del personale addetto alle strutture di emergenza, rese necessarie anche dalla tendenza dei giovani medici a preferire specializzazioni estranee a tale ambito e maggiormente remunerative.
Dopo aver rammentato la gravità dei disordini recentemente avvenuti nell’ospedale di Foggia, osserva l’opportunità delle previsioni mirate all’arresto in flagranza differita.
Quanto all’andamento della spesa sanitaria, risulta che lo svantaggio dell’Italia rispetto alla media OCSE si è ampliato successivamente al 2009. Tale tendenza è stata tuttavia invertita nella attuale legislatura, caratterizzata da un sensibile aumento del volume di spesa rispetto al 2019. Lo stesso rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL nel 2024 risulta superiore alle proiezioni contenute nell’ultimo Documento di economia e finanza della scorsa legislatura. Infine, la spesa sanitaria, in ragione delle specificità della determinazione dei costi relativi ai farmaci, al personale e agli appalti, risente in misura limitata degli effetti dell’inflazione.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere.
Richiamando la valenza del dibattito svolto, il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva che il divario rispetto alla media OCSE in termini di spesa sanitaria pro capite rapportata al PIL si è accentuata successivamente al 2021 e particolarmente nel 2023. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, il quale si riserva comunque la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.
Il senatore ZULLO (FdI) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine approvata all’unanimità.
(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione del 14 dicembre 2023, la quale prevede l’istituzione della nuova organizzazione internazionale GCAP. Riguardo i contenuti della Convenzione, per quanto di competenza, segnala le disposizioni generali riguardanti il personale dell’Agenzia, di cui al Capitolo IV.
Il Capitolo VII prevede l’emissione di documenti d’identità per il personale dell’Agenzia e la possibilità per i familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, mentre il Capitolo XI reca disposizioni in materia di risoluzione di controversie tra l’organizzazione e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sull’aumento dell’impegno finanziario rispetto a quanto previsto nelle fasi iniziali del progetto avviato nella scorsa legislatura. L’onere connesso al provvedimento è pertanto eccessivo in relazione alle diverse priorità sussistenti.
Il senatore RUSSO (FdI) pone in evidenza la valenza strategica e industriale della Convenzione, la quale interviene in un contesto internazionale ormai mutato.
Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) presenta una proposta di parere favorevole.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
Posta in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Discussione e rinvio)
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, recante misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, soffermandosi in primo sull’articolo 1, il quale concerne la prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
L’articolo 2 istituisce, presso il Ministero della salute, il Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA), allo scopo di garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni LEA e di ridurre le liste di attesa.
L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro delle segnalazioni, a cui accedono i cittadini per segnalazioni relative all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Viene inoltre rimesso ad un decreto del Ministro della salute il compito di disciplinare i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa.
Il successivo articolo 4, per garantire il recupero delle liste d’attesa, agevola il ricorso, da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato.
L’articolo 5 prevede la cessazione del carattere sperimentale del regime disposto dalla normativa vigente con riferimento alla possibilità, per i medici in formazione specialistica, di assumere incarichi libero-professionali, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN.
L’articolo 6, comma 1 consente alle Regioni e agli altri enti del SSN, di reclutare il personale del comparto e della dirigenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa; il comma 2 prevede una forma di monitoraggio su tali reclutamenti.
Per effetto dell’articolo 7 viene innalzato il tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Inoltre, il comma 3 prevede una sperimentazione finalizzata all’aggiornamento delle tariffe, in relazione ad alcune strutture della regione Lazio che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie.
L’articolo 8, comma 1, prevede il monitoraggio delle prestazioni di servizi effettuate dalle farmacie, attraverso il sistema di ricezione dei dati in forma anonimizzata già utilizzato per i farmaci. Il comma 2 prevede l’acquisizione di dati anche con riferimento all’erogazione degli integratori alimentari.
Il successivo articolo 9 reca disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 10 prevede il nuovo criterio di garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA ai fini dell’accesso alle quote premiali da parte delle Regioni. Inoltre, stabilisce che le Regioni e le Province autonome assegnino obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai direttori generali, amministrativi e sanitari, integrando i relativi contratti individuali. Prevede altresì che la vigente disciplina sull’inconferibilità di incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non sia applicata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
L’articolo 11 autorizza una serie di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei dipartimenti di salute mentale.
L’articolo 12 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, della Scuola nazionale dell’alta amministrazione sanitaria (SNAAS).
Infine, l’articolo 13 reca misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali.
Il senatore MAZZELLA (M5S), anche in riferimento alla relazione con la recentissima istituzione della piattaforma nazionale delle liste di attesa, propone lo svolgimento di audizioni.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) valuta favorevolmente la proposta.
Il PRESIDENTE propone quindi di proporre i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 14 di lunedì 14 ottobre.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(287) Daniela SBROLLINI e altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale
(Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione ha già avviato l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1231, riguardante la medesima materia oggetto del disegno di legge in titolo.
Ha quindi la parola la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), la quale si esprime a favore del passaggio del disegno di legge n. 287 alla sede referente.
La Commissione unanime conviene sulla proposta.
Il presidente ZAFFINI annuncia che chiederà pertanto, a nome della Commissione, la riassegnazione del disegno di legge in sede referente, in modo da poterne consentire l’esame congiunto con il disegno di legge n. 1231.
(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti
(601) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(946) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico
(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 601 e 603, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 594, 946 e 1023, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile 2023.
Il relatore RUSSO (FdI) si sofferma in principio sull’articolo 1 del disegno di legge n. 594, il quale dispone il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla come malattie croniche e invalidanti. È disposto inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri per identificare le condizioni cliniche gravi al fine dell’inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.
La finalità del disegno di legge n. 946, specificate dall’articolo 1, consiste nella tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche caratterizzate da scarso accesso alle cure e ingente ritardo diagnostico.
L’articolo 2 dispone l’istituzione presso l’Istituto Superiore di Sanità della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie reumatologiche.
In base all’articolo 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sotto il controllo scientifico e il monitoraggio dell’ISS e attraverso la Rete di cui all’articolo 2, assicurano la definizione, l’erogazione e il monitoraggio del Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato.
L’articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino l’organizzazione del sistema integrato ospedale-territorio in ambito reumatologico, nonché la consistenza dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale per bacini di utenza ottimali. I medesimi soggetti adeguano l’organizzazione dell’assistenza distrettuale dedicata in modo da garantire 30 ore settimanali ogni 100.000 abitanti.
Il comma 4 specifica che le strutture del Servizio sanitario nazionale e private accreditate e convenzionate sono responsabili dei processi, delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti informatici, mentre il comma 5 dispone in merito alla realizzazione di un sistema di telemedicina.
Ai sensi del successivo comma 6, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche di adeguamento alla vigente normativa regolamentare.
L’articolo 5, comma 1, dispone riguardo l’istituzione dei registri di malattia, mentre i successivi commi 2, 3 e 4 concernono l’istituzione del Registro nazionale della sindrome fibromialgica.
Ai sensi dell’articolo 6, il Ministero della salute informa a cadenza annuale la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato dell’arte e dei progressi raggiunti e promuove iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione.
L’articolo 7 reca la clausola d’invarianza finanziaria.
L’articolo 1 del disegno di legge di legge n. 1023 prevede il riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.
Ai sensi dell’articolo 2, il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Le regioni possono individuare sul proprio territorio ulteriori strutture diagnostiche e riabilitative.
L’articolo 3 prevede che con decreto del Ministro della salute siano definite, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti.
L’articolo 4 dispone in ordine alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica.
L’articolo 5 dispone riguardo alla copertura degli oneri.
Considerata l’affinità di materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 594, 946 e 1023 con la discussione degli altri disegni di legge in titolo.
La Commissione conviene.
La senatrice CASTELLONE (M5S) pone un quesito circa la possibilità dello svolgimento di audizioni.
Il relatore RUSSO (FdI) rammenta che si è già svolto il ciclo di audizioni relativo ai disegni di legge precedentemente oggetto di discussione congiunta. L’opportunità di procedere all’audizione di ulteriori soggetti può comunque essere oggetto di specifica valutazione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) domanda ragguagli in ordine al prosieguo della discussione congiunta.
Il relatore RUSSO (FdI) si riserva di sottoporre successivamente le proprie proposte alla Commissione.
Il presidente ZAFFINI prende atto dell’avviso del relatore.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il PRESIDENTE rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Il relatore SATTA (FdI) si esprime favorevolmente circa il rinvio del seguito della trattazione, facendo anche riferimento alla riserva posta in sede di assegnazione, non ancora sciolta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18,05.
Riunione n. 57
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONALE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FNOTSRM e PSTRP), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI), DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEDICATO ALLA MEDICINA DI GENERE E DI FEDERTERME SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989 (MEDICINA DI GENERE)
Riunione n. 8
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 11 alle ore 11,45
AUDIZIONE DI ESPERTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)