GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.
La seduta inizia alle ore 8,35.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, agli incidenti sul lavoro, nonché alle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare
Il presidente ZAFFINI introduce l’odierna procedura informativa.
Il ministro Marina Elvira CALDERONE ha quindi la parola.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, i senatori MAGNI (Misto-AVS) e MAZZELLA (M5S), le senatrici CAMUSSO (PD-IDP) e MURELLI (LSP-PSd’Az), la deputata BARZOTTI (M5S), le senatrici MANCINI (FdI) e FURLAN (PD-IDP).
Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito della procedura informativa in titolo.
La seduta termina alle ore 9,30.
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024
217ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo sugli emendamenti approvati trasmesso dalla 1a Commissione. Informa quindi che la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla modifica degli emendamenti identici 4.7, 4.8 e 4.9.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta e illustra l’emendamento 4.7-4.8-4.9/5a Commissione (pubblicato in allegato), conseguente al parere della Commissione bilancio.
Previa verifica della presenza del numero legale, l’emendamento 4.7-4.8-4.9/5a Commissione è posto in votazione e approvato.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta quindi le proposte COORD 1 e COORD 2 (pubblicate in allegato).
Il presidente ZAFFINI mette in votazione la proposta COORD 1, specificando che essa deve intendersi riferita al testo dell’articolo 2 del decreto legge n. 73 così come sostituito in forza dell’accoglimento dell’emendamento 2.100.
La Commissione approva.
Successivamente è posta in votazione e approvata la proposta COORD 2.
La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
Il presidente ZAFFINI esprime soddisfazione e gratitudine per l’atteggiamento responsabile e costruttivo tenuto dalla Commissione nel corso di un esame caratterizzato da notevole complessità, adeguato alla rilevanza del provvedimento. Le tematiche che non hanno potuto essere disciplinate in questa sede saranno presumibilmente oggetto del preannunciato disegno di legge governativo in materia sanitaria, per il quale, auspicabilmente, sarà tratto utile spunto anche dagli ordini del giorno trattati in Commissione.
La seduta termina alle ore 14,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
Art. 4
4.7 – 4.8 – 4.9/5a Commissione
Il Relatore
All’emendamento, dopo le parole: «possono provvedere» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,».
Coord. 1
Il Relatore
Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, le seguenti modificazioni.
All’articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «Missione 6 – Salute» sono inserite le seguenti: «, componente 1,»;
al comma 2, le parole: «”Tessera Sanitaria – TS”» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema Tessera sanitaria (TS)» e le parole: «ricetta SSN» sono sostituite dalle seguenti: «ricetta del Servizio sanitario nazionale (SSN)»;
al comma 3, le parole: «i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali»;
al comma 4, le parole: «, della Missione 6 – Salute,» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 6 – Salute, componente 1,»;
al comma 5, lettera g), le parole: «criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa» sono sostituite dalle seguenti: «criteri dei Raggruppamenti di attesa omogenea».
All’articolo 2:
al comma 2, le parole: «da AGENAS» sono sostituite dalle seguenti: «dall’AGENAS»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «le aziende ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «presso le aziende ospedaliere» e le parole: «sulla segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione» e, al quarto periodo, le parole: «inclusa la revoca o il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi la revoca o il rinnovo»;
al comma 4, al terzo periodo, le parole: «dell’articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 19» e, al nono periodo, dopo le parole: «euro 2.003.859» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «dal 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2025»;
al comma 6, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2025»;
al comma 7, le parole: «dal comma 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 6,», le parole: «in euro» sono sostituite dalle seguenti: «a euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2025» e dopo le parole: «allo scopo» è inserita la seguente: «parzialmente».
All’articolo 3:
al comma 3, dopo le parole: «del 1992» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 10, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «per il triennio» e le parole: «aggiuntive, o» sono sostituite dalle seguenti: «aggiuntive o»;
al comma 11, le parole: «criteri e direttive convenute» sono sostituite dalle seguenti: «criteri e direttive convenuti», dopo le parole: «delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano».
All’articolo 4:
al comma 1, le parole: «della tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi» e la parola: «report» è sostituita dalla seguente: «rapporto»;
al comma 2, dopo la parola: «ospedaliera» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «In tal senso» sono sostituite dalle seguenti: «A tale fine».
All’articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e, al secondo periodo, alle parole: «previa verifica» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «di personale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2025» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano».
All’articolo 6:
al comma 1:
all’alinea, secondo periodo, le parole: «in coerenza dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con lo stesso» e dopo la parola: «ambulatoriale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera b), dopo la parola: «mentale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Punti screening» sono sostituite dalle seguenti: «Punti per gli screening oncologici»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «terapeutico riabilitativo» sono sostituite dalla seguente: «terapeutico-riabilitativi» e le parole: «coi i» sono sostituite dalle seguenti: «con i»
al numero 2), le parole: «diagnostico terapeutici» sono sostituite dalla seguente: «diagnostico-terapeutici»;
al numero 3), dopo la parola: «screening» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «vulnerabilità socio-economico» sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabilità socio-economica».
All’articolo 7:
al comma 5, dopo la parola: «contenzioso» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 6, lettera e), le parole: «2027 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2027, mediante».
Coord. 2
Il Relatore
All’articolo 3, come modificato dagli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.52 (testo 2), alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme in materia di assunzione».
All’articolo 4, come modificato dagli emendamenti 4.7 e identici, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aperture straordinarie dei centri trasfusionali».
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024
216ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda pomeridiana di ieri.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno, preannunciando che, ove accolti dal GOVERNO, non verranno formalmente posti ai voti.
Il relatore ZULLO (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1161/1/10.
Il senatore SATTA (FdI) accetta di riformulare l’ordine del giorno nel senso proposto.
L’ordine del giorno G/1161/1/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.
Intervenendo sull’ordine del giorno G/1161/2/10, il relatore ZULLO (FdI) formula una proposta di modifica, che viene accettata dalla senatrice MINASI (LSP-PSd’Az).
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/2/10 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il relatore ZULLO (FdI) propone un’integrazione del dispositivo dell’ordine del giorno G/1161/3/10, che il senatore RUSSO (FdI) fa propria.
Il GOVERNO accoglie quindi l’ordine del giorno G/1161/3/10 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il parere del RELATORE sull’ordine del giorno G/1161/4/10 è favorevole.
Sottoscritto dal senatore SATTA (FdI), l’ordine del giorno G/1161/4/10 è accolto dal sottosegretario GEMMATO.
Il relatore ZULLO (FdI) propone un’integrazione del dispositivo dell’ordine del giorno G/1161/5/10.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) riformula di conseguenza l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/5/10 (testo 2).
Il senatore RUSSO (FdI) accoglie la proposta di modifica dell’ordine del giorno G/1161/6/10 prospettata dal relatore ZULLO (FdI).
L’ordine del giorno G/1161/6/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal rappresentante del GOVERNO.
Il relatore ZULLO (FdI) propone un’integrazione dell’ordine del giorno G/1161/7/10.
Il senatore RUSSO (FdI) riformula quindi l’ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario GEMMATO accoglie l’ordine del giorno G/1161/7/10 (testo 2).
La proposta di integrazione dell’ordine del giorno G/1161/8/10 formulata dal RELATORE è accettata dalla senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az).
L’ordine del giorno G/1161/8/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal GOVERNO.
In conseguenza del parere del relatore ZULLO (FdI), la senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) riformula l’ordine del giorno G/1161/9/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/9/10 (testo 2).
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) accetta di integrare l’ordine del giorno G/1161/10/10 nel senso proposto dal relatore ZULLO (FdI).
L’ordine del giorno G/1161/10/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.
Il relatore ZULLO (FdI) propone alcune modifiche agli ordini del giorno G/1161/11/10 e G/1161/12/10.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) riformula quindi gli ordini del giorno nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).
Il GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1161/11/10 (testo 2) e G/1161/12/10 (testo 2).
Un’integrazione del dispositivo dell’ordine del giorno G/1161/13/10 è proposta dal relatore ZULLO (FdI) e fatta propria dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE).
Il sottosegretario GEMMATO accoglie quindi l’ordine del giorno G/1161/13/10 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) riformula l’ordine del giorno G/1161/14/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto dal RELATORE.
Il GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/14/10 (testo 2).
Il relatore ZULLO (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1161/15/10.
L’ordine del giorno G/1161/15/10 è fatto proprio dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), che lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/15/10 (testo 2).
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) accetta di modificare gli ordini del giorno G/1161/16/10 e G/1161/17/10 nel senso proposto dal relatore ZULLO (FdI).
Gli ordini del giorno G/1161/16/10 (testo 2) e G/1161/17/10 (testo 2) sono successivamente accolti dal GOVERNO.
Il relatore ZULLO (FdI) propone una modifica dell’ordine del giorno G/1161/18/10, accettata dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
L’ordine del giorno G/1161/18/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.
L’ordine del giorno G/1161/19/10, sul quale si esprime favorevolmente il relatore ZULLO (FdI), è accolto dal GOVERNO.
L’ordine del giorno G/1161/20/10 è integrato dal senatore RUSSO (FdI), secondo quanto proposto dal RELATORE.
Il sottosegretario GEMMATO accoglie l’ordine del giorno G/1161/20/10 (testo 2), pubblicato in allegato.
In base al parere del relatore ZULLO (FdI), il senatore SATTA (FdI) riformula l’ordine del giorno G/1161/21/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/1161/21/10 (testo 2).
Il parere del relatore ZULLO (FdI) sull’ordine del giorno G/1161/22/10 è favorevole.
L’ordine del giorno G/1161/22/10, sottoscritto dalla senatrice MANCINI (FdI) e dal senatore RUSSO (FdI), è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.
Acquisito il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario GEMMATO accoglie l’ordine del giorno G/1161/23/10.
Il senatore RUSSO (FdI) riformula l’ordine del giorno G/1161/24/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conseguenza del parere espresso dal relatore ZULLO (FdI).
L’ordine del giorno G/1161/24/10 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.
Il relatore ZULLO (FdI) si esprime favorevolmente sull’ordine del giorno G/1161/25/10, sottoscritto dalla senatrice MANCINI (FdI).
Il sottosegretario GEMMATO accoglie l’ordine del giorno G/1161/25/10.
Il relatore ZULLO (FdI) propone un’integrazione del dispositivo dell’ordine del giorno G/1161/26/10.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) riformula l’ordine del giorno G/1161/26/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Sottoscritto dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), l’ordine del giorno G/1161/26/10 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.
L’ordine del giorno G/1161/27/10 è riformulato dalla senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) in un testo 2 (pubblicato in allegato), in base al parere del RELATORE.
Il sottosegretario GEMMATO accoglie l’ordine del giorno G/1161/27/10 (testo 2).
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1161/28/10, che è accolto dal GOVERNO.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) modifica l’ordine del giorno G/1161/29/10 nel senso proposto dal RELATORE.
L’ordine del giorno G/1161/29/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – quali aggiungono le rispettive firme la senatrice MANCINI (FdI) e il senatore RUSSO (FdI), è accolto dal GOVERNO.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G/1161/30/10, che il senatore MAZZELLA (M5S) riformula secondo quanto proposto dal RELATORE.
L’ordine del giorno G/1161/30/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.
L’ordine del giorno G/1161/31/10, sul quale il parere del relatore ZULLO (FdI) è favorevole, è accolto dal GOVERNO.
Il relatore ZULLO (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1161/32/10, fatta propria dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
L’ordine del giorno G/1161/32/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal rappresentante del GOVERNO.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell’abusivismo
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.
In risposta a una richiesta di delucidazioni della senatrice CASTELLONE (M5S), la relatrice MANCINI (FdI) rileva l’opportunità di ulteriori approfondimenti sul disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.
Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 15 luglio è stato presentato uno schema di parere, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al relativo resoconto), sul quale si è avviato un confronto. Dà quindi la parola alla relatrice MANCINI (FdI), la quale osserva che la questione del riconoscimento del rischio biologico relativamente al personale sanitario addetto ai servizi di emergenza urgenza risulta non pertinente rispetto al provvedimento in esame.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene invece che lo schema di decreto legislativo costituisca un veicolo utile a colmare le lacune dell’ordinamento nazionale riguardo il riconoscimento dell’indennità per i rischi biologici connessi all’attività del personale suddetto. Sussiste inoltre l’opportunità di integrare il testo con previsioni in materia di obblighi del datore di lavoro riguardo l’informazione ai dipendenti con modalità digitali sugli agenti cancerogeni e mutageni.
In risposta a una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la relatrice MANCINI (FdI) fa presente che la richiamata questione dell’indennità è piuttosto pertinente all’ambito della contrattazione collettiva. Conferma conclusivamente lo schema di parere precedentemente presentato.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avvisa che è convocata un’ulteriore seduta della Commissione alle ore 12 di oggi, per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1161.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,40.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
G/1161/1/10 (testo 2)
Satta, Leonardi, Russo, Mancini, Berrino
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
la legge 26 febbraio 1999, n.42, reca disposizioni in materia di professioni sanitarie, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;
il nuovo patto per la salute 2019-2021, al punto 7 dell’articolato recita testualmente: “Per quanto riguarda le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche e delle riabilitazione e della prevenzione, Governo e Regioni si impegnano a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle relative competenze professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali.“,
impegna il Governo:
al fine di valorizzare le professioni sanitarie, in particolare quella infermieristica e di implementare sul territorio nazionale le esperienze assistenziali efficaci, a partire dall’infermieristica di famiglia e di comunità, a valutare l’opportunità di integrare e modificare la legge 42 del 1999, in modo da prevedere che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, sia determinato anche dai contenuti degli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore di sanità.
G/1161/2/10 (testo 2)
Garavaglia, Murelli, Cantù, Minasi
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il problema delle liste d’attesa non è solo un problema di risorse economiche, ma soprattutto un problema di organizzazione del tempo dei lavoratori in ambito sanitario, impegnati negli screening, nelle diagnosi e nei follow-up;
la libera professione intra-moenia ed extra-moenia, cioè la scelta di lavorare dentro e fuori dall’ospedale pubblico penalizza la possibilità di implementare le ore straordinarie a favore dell’ente in cui si ha un’assunzione a tempo indeterminato;
il comma 2, dell’articolo 4, prevede che le aziende sanitarie pubbliche assicurino un corretto ed equilibrato rapporto tra le attività istituzionali e l’attività libero professionale, con il divieto che l’attività libero professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’adozione di disposizioni – in accordo con i sindacati di categoria dei lavoratori delle professioni sanitarie – che prevedano che chi lavora nel settore sanitario pubblico e sceglie di fare anche la libera professione venga autorizzato a condizione che vi sia una sostanziale riduzione delle liste d’attesa nella struttura in cui lavora; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare che per i dipendenti delle strutture pubbliche che scelgono di non esercitare la libera professione, vengano detassati tutti gli straordinari fino ad una sostanziale riduzione delle liste e che a questo si aggiunga un punteggio maggiore per la progressione della carriera nella sanità pubblica; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,a valutare la detassazione degli straordinari anche per il privato convenzionato che contribuisca allo smaltimento delle liste d’attesa.
G/1161/3/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
premesso che:
è funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti incentivare investimenti delle Regioni per l’acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento della gestione delle liste d’attesa,impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare, a seguito dell’efficientamento delle liste d’attesa compiuto dalle Regioni e dei risparmi conseguiti, di assegnare alle stesse il 10 per cento del valore risparmiato da destinare all’acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento dell’appropriatezza nella gestione delle liste di attesa.
G/1161/5/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il fenomeno della fuga dal Servizio sanitario Nazionale (SSN) non riguarda esclusivamente il personale sanitario ma è diventato tangibile anche per il personale delle funzioni tecniche ed amministrative ed in particolare per la dirigenza dei ruoli Professionali, Tecnico ed Amministrativo;
le dotazioni organiche degli uffici e dei servizi tecnico amministrativi delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale sono state assottigliate da una politica ultraventennale di tagli che hanno comportato il depauperamento di competenze nelle delicate e strategiche funzioni della gestione del personale, degli appalti, dei lavori e del Governo in generale delle attività gestionali in Sanità;
i tagli sono stati operati in termini assoluti non essendo stati compensati, come in gran parte avvenuto per il personale sanitario, con il ricorso al privato;
le condizioni lavorative del personale tecnico amministrativo (in particolare dirigenziale) delle Aziende ed Enti del SSN si sono quindi progressivamente deteriorate a fronte di un impegno e difficoltà lavorative crescenti che spesso non vede soluzione di continuità (anche in malattia, in ferie e durante i week end la dirigenza PTA viene chiamata h24 a supportare la direzione generale) e senza poter contare su personale di collaborazione adeguato nel numero e nelle competenze vista la totale mancata copertura ultradecennale del turn over;
il maggior impegno non ha trovato alcuna gratificazione neanche a livello economico come in parte avvenuto per il personale sanitario. Al contrario la dirigenza PTA è stata l’unica ad aver avuto decurtato – senza nessun tipo di compensazione – lo 0,32 per cento gli aumenti contrattuali per il rinnovo del CCNL 2016/2018, non ha avuto alcun finanziamento aggiuntivo nel periodo COVID pur essendo stata impegnata h24 per far fronte all’emergenza (per l’assunzione del personale e l’acquisto di DIP e strumentazione, per l’allestimento dei reparti, per l’implementazione di tutte le procedure tecniche ed informatiche per il tracciamento dei positivi e la vaccinazione della popolazione), ed è l’unica dirigenza ad oggi a non poter implementare i fondi della contrattazione neanche per le gravose attività a cui è chiamata per l’attuazione del PNRR;
in tali condizioni, e complice la ricerca da parte di altri di professionalità adeguate al PNRR, si sta verificando una trasmigrazione verso pubbliche amministrazioni che offrono condizioni lavorative meno stressanti ed economicamente più gratificanti, con il conseguente drastico impoverimento di professionalità necessarie al SSN per la propria sopravvivenza. Da qui discende un intervento urgente per innalzare i trattamenti economici della dirigenza PTA del SSN, considerato che:
esiste un divario enorme di retribuzione media fra dirigenti degli Enti locali e delle Regioni (inclusi nella stessa Area Contrattuale) e la dirigenza PTA del SSN;
il processo di armonizzazione dei trattamenti economici è avvenuto già per tutte le altre dirigenze pubbliche che avevano trattamenti economici inferiori ai propri omologhi. Per i dirigenti scolastici (ed al fine specifico di armonizzare i trattamenti economici rispetto agli altri dirigenti della stessa Area contrattuale) ciò è avvenuto con gli articolo 1 comma 86 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con l’articolo 1 comma 591 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno stanziato progressivamente e complessivamente 281 milioni di euro per il quinquennio 2015-2020. Di recente con l’articolo 1-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191 (rubricato “Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’ANPAL e dell’Agenzia Italiana per la gioventù”) si è proceduto a finanziamenti dei fondi contrattuali di tale personale al dichiarato scopo di armonizzarne i trattamenti economici con quelli in godimento presso il Ministero del Lavoro (pari, per la dirigenza, a 100.000,00 pro capite annui);
la dirigenza dei ruoli PTA resta l’unica dirigenza pubblica con un GAP economico di circa 20.000 euro pro capite annuo, così di fatto disconoscendone il ruolo fondamentale che riveste per il funzionamento dell’intera struttura dell’assistenza sanitaria pubblica creando una grave disparità di trattamento anche in ragione delle competenze loro attribuite atte non solo a frenare l’esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, ma anche per dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR;
la dirigenza dei ruoli della PTA riveste un ruolo peculiare e fondamentale per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in quanto senza dirigenti amministrativi e tecnici ai reparti di assistenza non potrebbe arrivare personale, materiale, farmaci, stipendi, lavori e null’altro, impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei anche attraverso disposizioni normative volti ad avviare un processo di armonizzazione, seppur limitato al triennio contrattuale 2022-2024, dei trattamenti economici della dirigenza PTA a quelli della analoga dirigenza della stessa Area contrattuale, in applicazione a quando disposto dall’articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 75, anche prevedendo un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
G/1161/6/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere sono realtà molto complesse da dirigere, in virtù del fine che si prefiggono, ovverosia la salute delle persone;
esse devono poter contare su di una organizzazione efficiente, capace di utilizzare razionalmente le risorse assegnate e di rispondere alla necessità di prestazioni;
al fine del loro corretto funzionamento è necessario che i ruoli dirigenziali vengano ricoperti da soggetti con un’elevata e comprovata professionalità, non solo in ambito sanitario, ma anche amministrativo-gestionale, impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di adeguare il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere, data la delicatezza del ruolo ricoperto, nonché la responsabilità da esso derivante.
G/1161/7/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
le strutture operanti nell’ambito sanitario hanno costantemente necessità di personale specializzato;
l’utilizzo delle piattaforme telematiche consente di accelerare l’espletamento delle procedure di reclutamento e di formazione degli elenchi di soggetti qualificati a prestare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie, impegna il Governo:
- a) nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di ricorrere alla piattaforma unica di reclutamento (www.InPa.gov.it) e al portale FormezPA per la selezione, nel minor tempo possibile, di soggetti qualificati da impiegare nelle strutture in premessa;
- b) nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di istituire, presso il Ministero della Salute, un Organismo nazionale avente il compito di monitorare il corretto svolgimento delle procedure di selezione.
G/1161/8/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’Italia si trova oggi ad affrontare la problematica delle carenze o indisponibilità di farmaci essenziali e salvavita, specialmente a brevetto scaduto;
al fine di assicurare con urgenza una risposta efficace ai bisogni degli assistiti – nell’ottica di tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.) -, il SSN è chiamato a garantire la disponibilità effettiva dei farmaci non biologici a brevetto scaduto, una delle tipologie di farmaci maggiormente in uso nelle strutture ospedaliere, nel rispetto dei LEA;
l’attuale approccio alle procedure pubbliche di acquisto (gare ospedaliere) dei farmaci non biologici a brevetto scaduto adottato dalle centrali di acquisto regionali, basato sull’aggiudicazione ad un unico operatore economico, è una delle principali cause di carenze di farmaci. Ciò poiché, a fronte di risparmi immediati, tale approccio ha dimostrato di determinare effetti controproducenti sulla concorrenza nel medio e lungo periodo a causa della progressiva uscita della maggior parte degli operatori economici dal mercato dopo la scadenza brevettuale, determinando per gli enti del SSN e le centrali di acquisto regionali la necessità di rivolgersi ad operatori economici, spesso non i diretti titolari di AIC, che cedono i prodotti a costi sensibilmente più alti;
tale situazione attesta la necessità di individuare uno strumento per fronteggiare la periodica interruzione delle forniture derivante dall’attuale quadro delle procedure di acquisto pubbliche;
rivedere la disciplina, passando da un sistema mono-aggiudicatario a uno pluri-aggiudicatario ridurrebbe i rischi di carenza o indisponibilità dei farmaci, portando con sé vantaggi come l’impiego di farmaci a più basso costo, contemperando le esigenze economiche con quelle cliniche, e assicurando lo svolgimento di un confronto competitivo tra tutti gli operatori, impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di rivedere la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, al fine di mantenere il controllo sulla spesa per l’acquisto dei farmaci, garantire la continuità di fornitura e ridurre il rischio di carenze di farmaci essenziali e salvavita; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di prevedere che tali procedure pubbliche di acquisto si svolgano mediante degli accordi-quadro, identificando più operatori economici cui affidare il singolo appalto quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo e definendo specifici criteri di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura tra i primi tre aggiudicatari; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di prevedere, in caso di scadenza brevettuale durante il periodo di validità del contratto di fornitura, entro 60 giorni dal momento dell’immissione in commercio del primo farmaco equivalente, l’immediata riapertura delle procedure pubbliche di acquisto.
G/1161/9/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil è una patologia infiammatoria cronica che, a causa di alterazioni del sistema immunitario, si manifesta a livello cutaneo con lesioni e noduli infiammati e dolorosi, soprattutto nelle aree ricche di ghiandole sebacee, come le zone ascellari e inguinali;
nel nostro Paese, circa 11 persone ogni 100.000 sono colpite da idrosadenite suppurativa; la fascia di età in cui è più tipico lo sviluppo è tra i 20 e i 30 anni e le donne sono interessate dalla patologia almeno 3 volte in più rispetto agli uomini;
l’impatto dell’idrosadenite suppurativa nella vita sociale, lavorativa e relazionale, la rende altamente invalidante e può compromettere l’autonomia dei pazienti, con un conseguente aggravio per le loro famiglie e caregiver;
non esiste ancora una cura definitiva per l’idrosadenite suppurativa che richiede un approccio multidisciplinare per una corretta diagnosi e un’adeguata presa in carico dei pazienti che, considerata anche l’assenza di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), sono spesso costretti a viaggiare a loro spese per sottoporsi alle visite e alle cure necessarie;
in aggiunta, nonostante il suo andamento cronico, l’idrosadenite suppurativa non è stata inserita nell’elenco delle malattie nel Piano nazionale delle cronicità (PNC) e, ad oggi, non sono previsti né esenzioni sanitarie né il riconoscimento di invalidità da parte dell’INPS, impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’inserimento dell’idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil fra le patologie per cui il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.
G/1161/10/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il provvedimento detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d’attesa e assicurare prestazioni sanitarie tempestive ai pazienti;
i dati del rapporto Crea Sanità 2023 certificano che l’Italia si attesta al quattordicesimo posto in Europa nella graduatoria che individua il lasso di tempo che intercorre tra l’autorizzazione e l’immissione in commercio di un farmaco;
infatti, l’iter di approvazione presso l’Agenzia Italiana del Farmaco ha una durata media di circa 14 mesi, a cui si aggiungono i periodi di recepimento regionale, per i quali sono necessari in media altri 10 mesi;
inoltre, i programmi di accesso precoce, come in particolare la Legge n. 648 del 1996, hanno mostrato delle criticità e delle torsioni economicistiche, oltre a delle complessità burocratico-amministrative che di fatto ne limitano l’utilizzo;
vi è la necessità di ridurre i tempi di accesso per quei farmaci che dimostrano i caratteri dell’innovatività e che, inoltre, sono destinati alle cure di pazienti affetti da patologie ad alto impatto socio-sanitario, con bisogni clinici insoddisfatti, o per cui non sono disponibili alternative terapeutiche, impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di favorire iniziative per garantire l’accesso precoce ai farmaci innovativi attraverso lo snellimento o la revisione degli iter amministrativi, prevedendo anche dei meccanismi di salvaguardia finanziaria; a predisporre, per quanto di competenza, programmi di accesso precoce ai farmaci innovativi che consentano la riduzione dei tempi per il tempestivo utilizzo delle terapie che dimostrano un potenziale impatto curativo per i pazienti; a promuovere le iniziative necessarie affinché i farmaci innovativi siano disponibili nel minore tempo possibile, e uniformemente, sul territorio nazionale.
G/1161/11/10 (testo 2)
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611), premesso che:
la fibrosi cistica è la più comune tra le malattie genetiche gravi, causata da un difetto genetico, trasmessa da genitori entrambi portatori sani;
in Italia una persona su trenta della popolazione è portatrice sana e nasce un bambino con fibrosi cistica ogni 3.000 nati, con in media 150-200 nuovi casi ogni anno;
in una coppia costituita da due genitori portatori sani, per ogni gravidanza, insiste un rischio del 25% di avere un figlio malato di fibrosi cistica, considerato che:
esiste un test genetico in grado di identificare la grande maggioranza dei portatori che può essere eseguito su una sola persona nella coppia e solo se questa risulta positiva può essere esteso al partner;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di disporre, d’intesa con l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’attuazione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l’identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica, nonché prevedere una adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.
G/1161/12/10 (testo 2)
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611), premesso che:
il provvedimento in esame detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d’attesa e assicurare prestazioni sanitarie quanto più tempestive ai pazienti;
l’articolo 4 del provvedimento, al comma 1, fa espresso riferimento al potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche;
il Papillomavirus umano (HPV) è un virus a prevalente trasmissione sessuale che può causare lesioni pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina, dell’ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo;
in Italia, quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni dell’HPV di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina;
l’arma principale per sconfiggere l’HPV è la prevenzione primaria e secondaria: in Italia è in vigore un programma organizzato di screening per la cervice uterina, che prevede la esecuzione del Pap-test ogni tre anni nella fascia 25-29 anni e dell’HPV DNA test ogni cinque anni per le donne over 30;
inoltre, la vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino al 90% di tutti i tumori HPV-correlati ed è raccomandata per maschi e femmine al compimento dell’undicesimo anno di età, con l’occasione di un recupero della prestazione per le donne fino ai 26 anni e i maschi fino almeno ai 18 anni, mantenendo la gratuità per tutte le dosi del ciclo vaccinale;
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l’obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030 da conseguire attraverso la vaccinazione anti-HPV e lo screening cervicale; obiettivo rinnovato dall’Unione Europea con l’Europe’s Beating Cancer Plan;
il Piano Oncologico Nazionale 2023 – 2027 insiste, tra i diversi obiettivi, anche sulla necessità di incentivare l’offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023 – 2025 che introduce per la prima volta il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV-correlate come obiettivo esplicito;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di potenziare l’offerta assistenziale di screening e vaccinazione anti-HPV.
G/1161/13/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
il decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;
l’articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali;
il passaggio dei veterinari ACN alla fascia dirigenziale non solo non comporterebbe per la P.A. un aggravio di spesa, ma implicherebbe persino sotto diversi aspetti un risparmio di spesa;
prendendo in considerazione la quota oraria stipendiale, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti veterinari è di euro 47.015,77 (Capo II, articolo 61, comma 3, dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019- 2021 del 28.09.2023) più le indennità;
i veterinari ACN percepiscono invece 29,99 euro per ogni ora di lavoro svolta (riferimento ACN 2024, triennio 2019-2021). Ciò vuol dire che un Veterinario ACN con un incarico pari a 38 ore settimanali percepisce una retribuzione annua lorda pari a euro 59.260, a cui va ad aggiungersi la parte variabile dello stipendio (circa 800 euro) più le indennità;
alla suddetta retribuzione base vanno aggiunte una serie di indennità accessorie previste dall’Accordo Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale;
tra queste indennità si annoverano a titolo meramente esemplificativo: indennità di spese di viaggio, indennità chilometriche, indennità di piena disponibilità, premio di informatizzazione, responsabile di branca, ecc.;
i veterinari ACN percepiscono pertanto una retribuzione base superiore a quella dei dirigenti dipendenti; perciò, anche il gap del 9 per cento in più versato dai dirigenti a livello previdenziale (24 per cento ACN VS 33 per cento dirigenti), verrebbe ampiamente compensato. D’altronde la copertura finanziaria è stata già ritenuta valida dalla legge n. 449 del 1997 che ha permesso tale transito ai medici e professionisti convenzionati ACN (fino al 2012), ad esclusione proprio dei medici veterinari ma solo perché entrati contrattualmente (con la stessa retribuzione degli specialisti ambulatoriali) nella specialistica ambulatoriale nel 2006;
oltre a quanto su esposto, vi sarebbe un altro risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione, considerato che le Aziende Sanitarie godrebbero del vantaggio di avere, quali dirigenti, specialisti veterinari convenzionati già in servizio e già formati su tutte le mansioni che un dirigente deve svolgere e in tal modo la pubblica amministrazione non dovrebbe affrontare i costi di formazione del personale neoassunto, costi che attualmente affronta poiché attinge, per coprire i ruoli dirigenziali, a personale esterno e inesperto. I veterinari ACN, invece, rappresentano una risorsa già formata;
occorre altresì specificare che le ore già coperte dal personale veterinario inquadrato ai sensi del presente emendamento sarebbero rese indisponibili, ciò vuol dire che le ore attualmente svolte in qualità di veterinari ACN dal personale interessato dal presente emendamento non sarebbero ridistribuite, con la conseguente copertura finanziaria necessaria per la retribuzione economica dei veterinari convenzionati interessati dal presente passaggio impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di prevedere quanto esposto in premessa.
G/1161/14/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie,
l’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” -, reca disposizioni in materia di accordi contrattuali, prevedendo che le regioni definiscono l’ambito di applicazione degli stessi ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento agli aspetti ivi elencati,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare misure volte a prevedere che, ai fini della definizione degli accordi contrattuali ai sensi del comma 1 del citato articolo 8-quinquies, le regioni individuino criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
G/1161/15/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n.118), il Legislatore è intervenuto sulle modalità di partecipazione al SSN delle strutture sanitarie private (art. 15) rivedendo in ottica di maggiore concorrenza la normativa relativa l’accreditamento istituzionale (art. 8-quater, comma 7 del d.lgs. 502/1992) e agli accordi contrattuali (art. 8-quinquies), il provvedimento, che vincola l’adozione dei nuovi criteri alla possibilità delle Regioni di accedere ai finanziamenti integrativi del SSN, individua nuove modalità di valutazione dell’accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Tali criteri si applicano inoltre per l’avvio di nuove attività da parte di strutture già accreditate e per la selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali. Non è stata affatto valutata l’unica caratteristica che regola l’esistenza o l’avvio di attività sanitarie di qualsiasi tipologia e modalità di erogazione: il fabbisogno infatti si propone di richiamare e rafforzare l’applicazione dell’articolo 8-ter dello stesso dlgs 502 del 1992. La non determinazione del fabbisogno da parte delle Regioni è stato alla base dello sviluppo giurisprudenziale dei vari TAR e infine del Consiglio di Stato e della loro soccombenza difronte a nuove iniziative sanitarie intraprese;
la nuova normativa, come definita dal Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, demanda alle Regioni l’obbligo di mettere periodicamente a bando sia gli accreditamenti esistenti sia il budget storico finora assegnato alle strutture private accreditate che già operano per il SSN. In un contesto di generale difficoltà economica da parte di molte strutture – dovuto alla riduzione delle tariffe, ai tetti di spesa di cui al Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 15, co. 14 e alla carenza di personale – il nuovo obbligo delle Regioni di dover rimettere a gara accreditamenti e budget storico affidato alle strutture accreditate, desta stupore e grande preoccupazione per la sostenibilità economica degli ospedali e delle strutture sociosanitarie;
l’apertura del mercato da parte di ogni Regione e la messa a bando periodica del budget storico assegnato, se attuata senza tenere in considerazione tutte le implicazioni economiche, sociali, occupazionali, oltre che di “know-how” sanitario, rischia inoltre di favorire l’entrata dei grandi gruppi ospedalieri internazionali e dei fondi di investimento, pregiudicando, in particolare, la sostenibilità economica non solo delle strutture benefit ma anche delle storiche eccellenze sanitarie non-profit tipiche del mondo religioso, il cui orientamento è dato unicamente dall’assistenza. Il risultato di tale normativa, pertanto, è ben lontano da quello prefissato dal legislatore: si rischierebbe di dare luogo a dinamiche “iperconcorrenziali” (un paradosso in sanità addirittura escluso dalle normative europee, vedi direttiva UE/123/2006 (cfr. art. 2.2, lett. f)), tali da provocare una dinamica di lotta al “ribasso” nella gestione delle strutture, a vantaggio dell’offerta puramente privatistica di servizi sanitari a cui rispondono gli operatori più grandi, in grado di fare economie di scala anche a scapito della qualità dei servizi. Già avvenuto nella Regione Toscana che ha indetto delle gare selettive al ribasso adesso impugnate in sede amministrativa;
la previsione di procedure competitive per l’assegnazione degli accreditamenti e dei budget non appare inoltre in grado di generare efficienza economica, in quanto la remunerazione sulla base di tariffe definite a livello regionale impedisce la possibilità di improntare la selezione delle strutture sugli oneri delle prestazioni a carico del SSN;
la revisione della normativa sull’accreditamento operata con la legge concorrenza 2021, in sintesi, appare non in grado di qualificare realmente l’offerta del SSN, bensì penalizzante per tutte le strutture (ospedaliere, sociosanitarie, residenziali per anziani, disabili o persone con patologie psichiatriche), in particolar modo le non-profit, che continuano a svolgere una determinante funzione di supporto al SSN nonostante le gravi difficoltà finanziarie dovute in modo significativo dai tetti di cui al cosiddetto decreto-legge n. 95 del 2012 e alla carenza di personale;
in sede di Conferenza delle Regioni, in particolare, è emersa preoccupazione per i rischi derivanti dall’applicazione della norma nei servizi dell’ambito sociosanitario, ma anche per le strutture sanitarie, legata alla possibilità che strutture private accreditate già appartenenti a reti e/o PDTA regionali possano perdere l’accreditamento o non riescano ad accedere al contratto attraverso la procedura prevista. Le Regioni hanno quindi chiesto una proroga di sei mesi per l’adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui all’articolo 8-quater, comma 7 e all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 come definite dal decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 e l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministero, le Regioni e le altre Amministrazioni centrali interessate, al fine di individuare soluzioni condivise alle problematiche attuative della normativa vigente;
la Conferenza Stato-Regioni ha poi sancito l’Intesa sulle modifiche del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, prorogando al 31 marzo 2024 l’adeguamento degli ordinamenti regionali alla nuova normativa sull’accreditamento;
da ultimo, il termine di adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 durante l’esame parlamentare del Decreto-legge Milleproroghe (DL 215/2023). La proroga è entrata in vigora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 18/2024, impegna il Governo:
al fine di superare le criticità dei nuovi criteri di accreditamento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di adottare misure volte a:
1) prevedere modifiche del comma 1-bis dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopprimendo la previsione della pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, recependo le preoccupazioni sorte in seno alla Conferenza delle Regioni ed evitando l’insorgere di dinamiche iperconcorrenziali che penalizzerebbero in primis i cittadini;
2) a sostituire le procedure di selezione con quelle di contrattualizzazione, mantenendo in questo modo la possibilità delle Regioni di poter rivedere periodicamente l’assegnazione del budget alle strutture accreditate.
G/1161/16/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
l’articolo 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica) del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3, primo periodo, prevede, tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di adottare misure volte a estendere la possibilità di fruizione del cosiddetto bonus psicologo anche alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico.
G/1161/17/10 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Lotito
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie, impegna il Governo:
valutare l’opportunità di adottare misure volte a introdurre la possibilità per il personale docente a tempo pieno strutturato presso strutture afferenti al SSN, di essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età.
G/1161/18/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il comparto dei dispositivi medici, che rappresenta un asset di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, si distingue per una particolare ampiezza, trasversalità e complessità e per una elevata differenziazione di mercato, filiera e prodotto;
tale differenziazione appare particolarmente evidente se si considera la destinazione d’uso finale dei dispositivi sulla quale si consolida una delle principali differenziazioni: quella tra i dispositivi destinati al Servizio Sanitario Nazionale – e in quanto tali sottoposti a dinamiche di controllo della spesa pubblica nonché di supervisione medica – e i dispositivi destinati al mercato privato, composto dai professionisti o dai diretti consumatori;
i dispositivi destinati al mercato privato allargano il perimetro del settore fino a travalicare i confini dell’odontoiatria, della cosmetica e dell’ottica, ne sono esempi familiari gli occhiali, le lenti a contatto e le soluzioni per la relativa manutenzione, i termometri, i dentifrici e i collutori, le creme barriera, i test auto-diagnostici di gravidanza, gli impianti e le protesi dentali;
dall’utilizzo diretto da parte dei consumatori o da parte di professionisti derivano necessità regolatorie e normative differenti e, attualmente, non riconosciute dalla normativa italiana;
il framework regolatorio che disciplina attualmente il settore dei dispositivi medici origina dal Regolamento europeo per i dispositivi medici, Regolamento UE 2017/745 (cosiddetto MDR), e dal Regolamento europeo per i dispositivi medico diagnostici in vitro, Regolamento UE 2017/746 (cosiddetto MDVR);
la procedura di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni aggiornate all’MDR e MDV, avviata a maggio 2022 e avvenuta con la pubblicazione del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 137 e del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 138 in data 13 settembre 2022, a dispetto della natura self-executive della fonte, non è stata una trasposizione neutrale dei principi e delle linee guida europee, bensì un’implementazione maggiormente restrittiva rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria, over ruling che pone le imprese che operano nel nostro Paese in condizioni di svantaggio competitivo sul mercato europeo e internazionale;
la distorsione della liberta d’impresa e concorrenzialità risulta lampante nella disciplina della pubblicità dei dispositivi, sulla quale il Regolamento MDR si limita a fornire indicazioni di principio che mettono al centro la priorità di corretta informazione e trasparenza, mentre al contrario il decreto legislativo n. 137 del 2022 interviene con un lista di divieti espressi e con procedura burocratica di autorizzazione preventiva imposta su tutti i casi che non rientrano nei divieti e su ogni singolo messaggio pubblicitario destinato al consumatore finale;
tale procedura, oltre ad essere fonte di appesantimento burocratico e fattore di limitazione della competitività italiana rispetto agli altri Paesi UE/oltreoceano, rappresenta un elemento di incertezza e di rischio per le imprese, le quali assistono spesso ad interventi correttivi sui messaggi che ottengano l’effetto opposto a quello alla base della norma, rendendo spesso i claim poco chiari e incompleti a danno dei consumatori è destinato l’uso;
considerato che:
i profili di trasparenza, corretta e completa informazione dei consumatori sono particolarmente rilevanti e indispensabili per i dispositivi destinati al mercato privato, dove i medesimi consumatori dovrebbero essere posti nella condizione di effettuare una scelta consapevole tra prodotti simili;
molte delle motivazioni alla base del controllo e della limitazione promozionale sono state traslate al settore dei dispositivi medici da quello dei farmaci e, per tale ragione, risultano essere state elaborate con l’obiettivo di limitare l’abuso oltre che di valutarne i rischi connessi all’assunzione;
che entrambe le motivazioni sopra citate non sono applicabili ai dispositivi medici, dove il rischio di abuso risulta assente, mentre quelli connessi all’utilizzo sono ampiamente prevenuti dalle etichette e dalle norme propedeutiche alla marcatura CE e, in ogni caso, possono ritenersi ulteriormente ridotte da una corretta informazione promozionale;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di promuovere momenti di confronto e consulto delle Associazioni di categorie rappresentative del settore dispositivi medici anche in considerazione delle Linee Guida previste dall’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e attese da diversi mesi;
a valutare l’opportunità di promuovere misure di semplificazione della procedura autorizzativa, ritenendo, per esempio, automaticamente autorizzato l’utilizzo di informazioni previamente autorizzate nella documentazione di marcatura CE, ivi incluse quelle riportate su etichetta, imballaggio, istruzioni, manuali d’uso, tramite autocertificate delle imprese a fronte del saldo delle tariffe dovute;
a valutare l’opportunità di favorire iniziative volte a concentrare le risorse e le strutture del Ministero della Salute dedicate alle procedure autorizzative al più efficace controllo ex post delle iniziative promozionali e pubblicitarie presenti sul mercato, anche al fine di identificare eventuali condotte sleali.
G/1161/20/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, remesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
uno dei problemi più dibattuti in materia di servizio sanitario nazionale è la necessità di rispondere quanto prima alla carenza di personale medico nelle aree disagiate e alla forte difficoltà da parte delle aziende sanitarie a reperire professionisti per garantire sul territorio l’assistenza;
le aree a più ampia dispersione di popolazione sono, infatti, moltissime in un Paese rurale e montano come l’Italia, e sono le prime a subire la grave carenza di medici la cui drammaticità si aggraverà ulteriormente nei prossimi anni;
è, quindi, necessario lavorare per prevedere incentivi sia per trattenere il personale nelle sedi più disagiate, come le isole minori, le zone montane e periferiche, sia, nel contempo, attrarre il personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture cosiddette di frontiera;
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di introdurre adeguate misure premiali, anche di carattere economico, per l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle zone disagiate, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali zone.
G/1161/21/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
ad oggi in tutto il sistema sanitario nazionale permane uno stato generalizzato di grave carenza di organico del personale sanitario;
sussiste la necessità di individuare una soluzione che consenta di garantire nei presidi ospedalieri la continuità assistenziale e gli standard previsti dai LEA, è necessario consentire alle aziende sanitarie, sussistendo le prescritte condizioni di necessità e urgenza, di garantire la continuità del servizio o mediante proroga degli affidamenti in scadenza o mediante nuovo affidamento, nelle more dell’avvio o definizione delle procedure volte al reclutamento di personale sanitario a copertura dei posti vacanti in dotazione organica, impegna il Governo:
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di permettere alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi medici afferenti alla specialità di anestesia e rianimazione per un ulteriore anno, superando il limite previsto di “in un’unica occasione e senza possibilità di proroga” di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
G/1161/24/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
secondo l’ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) in media 3 ricoveri su 10 si potrebbero evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e il 20% dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria;
una delle motivazioni più frequenti dell’elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto “no-show” ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita, che rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica, ma soprattutto di salute dei cittadini perchè se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute, rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento;
in questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di “filtro” delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un’assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;
una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno;
in particolare, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l’appropriatezza prescrittiva e dall’altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.
G/1161/26/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
premesso che:
l’ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha fatto emergere che in media 3 ricoveri su 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e che il 20% dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria. Ospedale e sanità territoriale appaiono dunque due mondi sempre più lontani. Una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno. In questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di “filtro” delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un’assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;
inoltre, si deve considerare che spesso nel contenimento delle liste di attesa uno delle motivazioni più frequenti dell’elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto “no-show” ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita. Questo rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica. Infatti, indipendentemente dal fatto che i pazienti si presentino o meno, le strutture sanitarie devono comunque pagare il proprio personale e coprire costi come l’affitto, le utenze e le attrezzature. Al di là delle implicazioni economiche, il mancato appuntamento ha soprattutto un impatto diretto sulla salute degli individui; se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento. Inoltre, disdire un appuntamento tardivamente aumenta inutilmente i tempi di attesa e priva un altro paziente della possibilità di essere visitato o curato prima;
in tale contesto, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l’appropriatezza prescrittiva e dall’altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, destinato a supportare il lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta, attraverso l’acquisto di strumentazioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e per l’effettuazione di prestazioni base in telemedicine, al fine promuovere il funzionamento più efficace dei Servizi Sanitari, migliorare i percorsi di cura, semplificare e ottimizzare la comunicazione medico-paziente, rendendo in tal modo più accessibile la medicina di prossimità, garantendo l’alleggerimento delle richieste sulle strutture sanitarie, con un impatto diretto sul grave fenomeno delle liste d’attesa e sull’accesso improprio ai Pronto Soccorso.
G/1161/27/10 (testo 2)
Minasi, Murelli, Cantù, Silvestro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’articolo 3 del presente decreto, detta disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, l’obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;
è stabilito che, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
è previsto che l’implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell’ambito delle procedure di rilascio per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che le Aziende Ospedaliere Universitarie, i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quali enti di rilievo nazionale che devono assicurare l’inscindibilità delle attività di ricerca ed assistenza, mantengano l’operatività dei propri centri di prenotazione, purchè interconnessi con il CUP regionale o infraregionale, anche al fine di garantire la libera scelta del cittadino di accesso alle prestazioni rese dai suddetti enti del S.S.N.
G/1161/29/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
la diastasi dei retti addominali che colpisce su 400.000 parti in Italia, 106.000 donne alla prima o seconda gravidanza, una patologia invalidante, che comporta problemi posturali, di incontinenza urinaria oltre che a dolori molto intensi e che influisce sulla qualità della vita di donne in età fertile che, quindi, necessitano di cure e assistenza per diversi anni;
tale patologia è molto spesso misconosciuta e pertanto, appare necessario implementare la formazione del personale medico e del personale sanitario nonché del paziente, anche attraverso i media al fine di diffonderne la conoscenza e, quindi, diagnosticarla precocemente e garantire – nei casi strettamente necessari – la possibilità di effettuare l’intervento chirurgico che peraltro determina un risparmio per il sistema sanitario, evitando visite specialistiche, sedute di fisioterapia, pannolini che sono un costo importante, in una prospettiva lifelong e un miglioramento della qualità di vita;
occorre creare un modello diagnostico della diastasi che comprenda anche i criteri di rimborsabilità per alcuni particolari pazienti (ad esempio in relazione alla gravità della patologia), nonché di prevedere campagne informative, anche attraverso i media ai fini della diffusione della conoscenza della patologia e delle sue conseguenze;
occorre, altresì, implementare la formazione del personale medico e sanitario per favorire la diagnosi precoce e un percorso di cura efficiente e celere a cui consegua una migliore qualità di vita per i pazienti affetti da tale patologia e un risparmio economico per il servizio sanitario regionale, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di reperire le risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento di una valorizzazione economica differenziata del DRG 227 “Interventi sui tessuti molli senza CC”, in presenza di “procedura mini invasiva” con diagnosi “diastasi dei retti addominali” come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio “tipo tariffa U” – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura.
G/1161/30/10 (testo 2)
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’articolo 3 reca disposizioni per l’implementazione del sistema per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. In particolare il comma 8 prevede che nell’ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nell’ambito della gestione delle patologie oncologiche il centro unico di prenotazione (CUP), un sistema appositamente dedicato.
G/1161/32/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
i dati relativi al 2023 riportino un incremento del 15 per cento del numero di trapianti d’organo rispetto all’anno precedente, pari a 4462 pazienti che hanno visto accolta la loro domanda, a fronte dei quali dobbiamo purtroppo registrare gli 8007 pazienti ancora in lista d’attesa,
negli ultimi anni si registra una percentuale di morti tra il 4,2 e il 7,5 per cento – e che tra il 10 e il 19 per cento dei pazienti perdono le caratteristiche di idoneità al trapianto. In particolare, i pazienti che escono dalle liste e muoiono sono, rispettivamente, il 19 per cento e 4,2 per cento per il trapianto di fegato, il 6,9 per cento e 11,8 per cento per il cuore e il 7,5 per cento e 9,9 pr cento per il polmone;
il finanziamento per le tecnologie di ottimizzazione e ammodernamento delle modalità di perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto andrebbe a compensare questa situazione, agevolando l’incremento dei trapianti, che, in termini ideali, dovrebbe essere del 4,08 per cento per il fegato, del 21,60 per cento per il cuore e del 24,62 per cento per il polmone;
in particolare, lo stanziamento di un fondo permetterebbe l’implementazione a livello nazionale di dispositivi in grado di garantire l’utilizzo di organi residuali per i trapianti, in quanto: mantengono l’organo donato in condizione di temperatura controllata anche per un periodo prolungato – così da mostrarsi ottimale negli spostamenti; ottimizzano l’organo trasportato, così da eliminare qualunque agente infettivo (eccetto l’HIV) condizionante, al momento della donazione, il funzionamento dell’organo;
pertanto, con un investimento si potrebbero ridurre le morti in lista d’attesa incrementando i trapianti di organi marginali o subottimali andando così ad evitare i maggiori costi che i pazienti generano in lista d’attesa, anche in ordine alle ospedalizzazioni, limitandone il numero e riducendo l’indicatore degli anni medi di attesa per un trapianto, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l’istituzione di un Fondo per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui.
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024
215ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 17,20.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI dà conto dei subemendamenti presentati, riferiti all’emendamento 2.100 (pubblicato nell’allegato della prima seduta pomeridiana).
In riferimento alla questione delle dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti, ribadisce il carattere insindacabile delle determinazioni della Presidenza, che, avendo peraltro svolto una valutazione scrupolosa degli emendamenti, non intende rivedere quanto già stabilito.
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere contrario sull’emendamento 1.1 e parere favorevole sull’emendamento 1.2. Invita quindi al ritiro dell’emendamento 1.3.
Il parere è contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
Propone la riformulazione degli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Il parere è inoltre favorevole sull’emendamento 1.13, contrario sull’emendamento 1.14.
Dopo aver invitato al ritiro degli emendamenti 1.15 e 1.17 esprime parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.
Propone una riformulazione comune per gli emendamenti 1.21 e 1.22 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.24.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti.
Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l’emendamento 1.1, che è respinto.
È successivamente messo ai voti e approvato l’emendamento 1.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.3, trasformandolo nell’ordine del giorno G/1161/26/10 (pubblicato in allegato).
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.4, sottolineando che la proposta corrisponde a criteri per il monitoraggio riguardante regioni e strutture sanitarie, in linea con quanto prospettato in dichiarazioni pubbliche dallo stesso Presidente del Consiglio.
Posto in votazione, l’emendamento 1.4 è respinto.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.5 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale rileva che gli indicatori di performance e di standard sono essenziali nella valutazione della qualità delle prestazioni.
Posto in votazione, l’emendamento 1.5 è respinto.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.6, richiamando l’attenzione sull’esigenza del monitoraggio dell’appropriatezza.
L’emendamento 1.6 è quindi posto in votazione e respinto.
Interviene sull’emendamento 1.7 il senatore MAZZELLA (M5S), il quale preannuncia il voto favorevole.
L’emendamento 1.7 è quindi messo in votazione, risultando respinto.
Con una successiva votazione la Commissione respinge l’emendamento 1.8.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.9, richiamando l’importanza della misurazione delle prestazioni nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
Posto in votazione, l’emendamento 1.9 è respinto.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) accetta di riformulare l’emendamento 1.10 nel senso proposto.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) accoglie la riformulazione degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 proposta dal relatore.
Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2) – pubblicati in allegato – che risultano approvati.
Le senatrici CAMUSSO (PD-IDP), ZAMPA (PD-IDP), FURLAN (PD-IDP) e ZAMBITO (PD-IDP), nonché il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottoscrivono l’emendamento 1.14, che, posto quindi in votazione, è respinto.
Il senatore SATTA (FdI) ritira l’emendamento 1.15.
Il senatore RUSSO (FdI) ritira l’emendamento 1.17.
In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) e il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) accettano la riformulazione proposta in riferimento, rispettivamente, agli emendamenti 1.21 e 1.22.
Gli emendamenti 1.21 (testo 2) e 1.22 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono posti congiuntamente in votazione e accolti.
Sono poi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 1.23 e 1.24.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, richiamando l’attenzione sull’esigenza di valorizzare l’apporto delle associazioni rappresentative della società civile.
Preannuncia quindi il proprio voto favorevole la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE).
Gli emendamenti 1.23 e 1.24 risultano quindi respinti.
La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 17,55.
Il relatore ZULLO (FdI) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, che, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere contrario sui subemendamenti all’emendamento 2.100, a eccezione delle proposte 2.100/28 e 2.100/29, per le quali formula un invito al ritiro.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sull’emendamento 2.100.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.100/4, 2.100/5, 2.100/6, 2.100/7, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/10, 2.100/11, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/15 e 2.100/16.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.100/17, volto a definire con precisione il numero dei componenti del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria.
Posto in votazione, il subemendamento 2.100/17 è respinto.
Le senatrici FURLAN (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP) aggiungono le rispettive firme al subemendamento 2.100/18.
Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.100/18 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale pone in evidenza la finalità di garantire la possibilità delle organizzazioni sindacali di inviare segnalazioni al RUAS.
Posto in votazione, il subemendamento 2.100/18 è respinto.
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.100/19, teso a disporre l’attivazione di un numero di pubblica utilità deputato a fornire informazioni sulle liste d’attesa.
Posto in votazione, il subemendamento 2.100/19 è respinto.
La Commissione respinge successivamente il subemendamento 2.100/20.
Sul subemendamento 2.100/21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MAZZELLA (M5S), il quale evidenzia l’opportunità di una formulazione maggiormente precisa della disposizione.
Il subemendamento 2.100/21 è messo ai voti e respinto.
Con votazioni successive la Commissione respinge i subemendamenti 2.100/22 e 2.100/23.
Il senatore MAZZELLA (M5S) motiva l’intenzione di votare favorevolmente sul subemendamento 2.100/24, richiamando l’esigenza di ampliare l’ambito di intervento del RUAS.
È successivamente posto in votazione e respinto il subemendamento 2.100/25.
Per dichiarazione de voto favorevole sul subemendamento 2.100/26 interviene il senatore MAZZELLA (M5S), che pone in evidenza l’opportunità di un monitoraggio esteso agli esiti di salute.
Posto in votazione, il subemendamento 2.100/26 è respinto.
Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 2.100/27, il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 2.100/28, nonché il subemendamento 2.100/29, che è trasformato nell’ordine del giorno G/1161/29/10 (pubblicato in allegato).
Il subemendamento 2.100/30 è quindi posto in votazione, risultando respinto.
E’ successivamente posto in votazione l’emendamento 2.100, che risulta approvato, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, 3.11, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.51. Invita al ritiro degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.18, 3.36, 3.43 e 3.54. Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.12, 3.13, 3.19 e 3.55. Propone inoltre specifiche riformulazioni degli emendamenti 3.14, 3.22, 3.23, 3.52 e 3.53. Riformula infine l’emendamento 3.48 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente al relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull’emendamento 3.7, 3.48 (testo 2) e 3.100.
L’emendamento 3.1, sottoscritto dal senatore MAGNI (Misto-AVS), è posto in votazione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, ponendo in rilievo la questione fondamentale della disponibilità di risorse rispetto all’obiettivo di abbattere le liste d’attesa.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.1 e, con una successiva votazione, l’emendamento 3.2.
Il senatore RUSSO (FdI) ritira l’emendamento 3.3.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.4 e 3.5, i quali sono respinti.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 3.6.
Posto in votazione, risulta approvato l’emendamento 3.7.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) trasforma l’emendamento 3.8 nell’ordine del giorno G/1161/27/10 (pubblicato in allegato).
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.9 ha la parola la senatrice CASTELLONE (M5S), la quale rileva l’utilità dei CUP dei centri di alta specializzazione ai fini di una riduzione generale delle liste d’attesa.
Posto in votazione, l’emendamento 3.9 è respinto.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.11.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.12 e 3.13 sono accolti.
Il senatore RUSSO (FdI) accoglie la proposta di riformulazione riguardante l’emendamento 3.14.
All’emendamento 3.14 (testo 2) – pubblicato in allegato – aggiungono la firma le senatrici CAMUSSO (PD-IDP), CASTELLONE (M5S), FURLAN (PD-IDP) e SBROLLINI (IV-C-RE), il senatore MAGNI (Misto-AVS), le senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e MURELLI (LSP-PSd’Az), i senatori MAZZELLA (M5S), DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)), BERRINO (FdI), RUSSO (FdI) e SATTA (FdI) e le senatrici LEONARDI (FdI) e MANCINI (FdI).
Il senatore RUSSO (FdI) preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 3.14 (testo 2), volto a fornire garanzie sul percorso professionale di lavoratori che hanno dato un contributo fondamentale durante la pandemia.
Interviene a sua volta in dichiarazione di voto favorevole la senatrice CASTELLONE (M5S), che segnala l’opportunità dell’impegno da parte delle regioni al fine della stabilizzazione del personale impiegato nell’ambito del servizio sanitario.
Posto in votazione, l’emendamento 3.14 (testo 2) è approvato.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 3.16.
Il senatore MAZZELLA (M5S) e la senatrice CASTELLONE (M5S) sottoscrivono l’emendamento 3.17, sul quale il relatore ZULLO (FdI) ribadisce il proprio parere contrario, richiamando la maggiore immediatezza della formulazione contenuta nel decreto-legge.
Posto in votazione, l’emendamento 3.17 è quindi respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.18.
L’emendamento 3.19 è posto in votazione, risultando approvato.
Sono poi posti in votazione congiunta gli identici emendamenti 3.20 e 3.21, che sono respinti.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) e il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) accolgono le riformulazioni proposte in ordine, rispettivamente, agli emendamenti 3.22 e 3.23.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.22 (testo 2) e 3.23 (testo 2) – pubblicati in allegato – i quali risultano accolti.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 3.24.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’emendamento 3.25, che, messo ai voti è respinto.
L’emendamento 3.26 è posto in votazione, limitatamente alle parti non dichiarate improponibili, e respinto.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29.
Il senatore MAZZELLA (M5S) trasforma l’emendamento 3.36 nell’ordine del giorno G/1161/30/10 (pubblicato in allegato).
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42.
Dopo che il senatore RUSSO (FdI) ha ritirato l’emendamento 3.43, la Commissione respinge l’emendamento 3.44 e, quindi, l’emendamento 3.45.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.46 ha la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale sottolinea la necessità di garantire il rispetto degli accordi contrattuali nell’ambito dei processi di intervento sui sistemi di gestione delle liste d’attesa, a tutela dei lavoratori del settore.
L’emendamento 3.46 è quindi posto in votazione e respinto.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è posto in votazione l’emendamento 3.48 (testo 2), che la Commissione approva.
Successivamente è messo ai voti e respinto l’emendamento 3.51.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) accoglie la riformulazione proposta in relazione agli emendamenti 3.52 e 3.53.
Sugli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2) – pubblicati in allegato – ha quindi la parola la senatrice GUIDOLIN (M5S), la quale sollecita la massima attenzione riguardo al tema della stabilizzazione dei lavoratori precari del settore sanitario.
Il relatore ZULLO (FdI) osserva che gli emendamenti rispondono alla finalità richiamata.
Viene quindi disposto l’accantonamento degli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2).
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 3.54.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.100 e 3.55 sono approvati.
La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,20.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2) sono approvati.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 4 nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 4.
Il relatore ZULLO (FdI) rivolge un invito ai commissari a pronunciarsi favorevolmente sull’emendamento 4.100, a sua firma, nonché su una riformulazione dell’emendamento 4.3 – anch’esso a propria firma – di cui dà lettura (pubblicata in allegato). Chiede poi di accantonare momentaneamente gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.
Si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 4, nonché su quelli aggiuntivi allo stesso articolo 4, rivolgendo ai proponenti un invito a ritirarli.
La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento del relatore.
Il Sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.3 (testo 2), e in senso conforme al relatore su tutti i restanti emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 19,25, riprende alle ore 19,35.
La senatrice LEONARDI (FdI), accedendo all’invito del relatore, ritira l’emendamento 4.5.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), accogliendo l’invito del relatore, ritira gli emendamenti 4.6, 4.15 e 4.17. Ritira altresì l’emendamento 4.0.20, che trasforma nell’ordine del giorno G/1161/32/10.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 4.10, 4.18, 4.0.2.
Il senatore SATTA (FdI) ritira l’emendamento 4.0.2, che trasforma nell’ordine del giorno G/1161/31/10.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.
Viene indi posto in votazione l’emendamento 4.3 (testo 2), che risulta approvato.
Dopo che la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma, l’emendamento 4.4 è posto ai voti e respinto.
Il relatore ZULLO (FdI) si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9, momentaneamente rimasti accantonati.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulle suddette proposte emendative, reputa incomprensibile che il relatore e il rappresentante del Governo, che apparivano inizialmente ad esse contrari, abbiano repentinamente mutato il loro orientamento in senso favorevole.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), dopo aver condiviso l’osservazione fatta dal senatore Magni, ritiene tuttavia di poter condividere la proposta di apertura straordinaria dei centri trasfusionali a condizione che siano fornite garanzie sul rispetto dei diritti dei lavoratori.
Interviene, quindi, il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) per preannunciare il proprio voto favorevole.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 sono approvati.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 4.11, lamenta che la maggioranza e il Governo respingano ogni proposta diretta a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori oggetto delle disposizioni contrattuali dell’area della sanità.
L’emendamento 4.11, posto in votazione, viene respinto.
Viene indi posto in votazione l’emendamento 4.100, che risulta approvato.
Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.13, 4.16, 4.19 e 4.0.23.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 5, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 5.
Il relatore ZULLO (FdI) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 5, nonché su tutti quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l’articolo 5, rivolgendo ai proponenti un invito a ritirarli.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore RUSSO (FdI), accogliendo l’invito del relatore, ritira l’emendamento 5.0.6. Ritira, inoltre, l’emendamento 5.29, che trasforma nell’ordine del giorno G/1161/28/10.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 5.31 e 5.32.
Dopo che il senatore MAGNI (Misto-AVS) e la senatrice CASTELLONE (M5S) vi hanno aggiunto la firma, l’emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
Con votazione congiunta, sono poi respinti l’emendamento 5.8, limitatamente al periodo identico all’emendamento 5.9, nonché lo stesso emendamento 5.9.
Con votazione separata, viene quindi respinta la restante parte dell’emendamento 5.8.
In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 – quest’ultimo dopo che la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma -, 5.15 e 5.16.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS), nel dichiarare l’espressione di un voto favorevole sull’emendamento 5.17, di cui è proponente, contesta che la maggioranza respinga costantemente ogni proposta di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle professioni sanitarie.
Dopo che i senatori MAZZELLA (M5S), Maria Domenica CASTELLONE (M5S) e Barbara GUIDOLIN (M5S) vi hanno aggiunto la firma, l’emendamento 5.17 è posto ai voti e respinto.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22.
Si passa alla votazione per parti separate dell’emendamento 5.23.
Con votazione congiunta, sono respinti il primo periodo dell’emendamento 5.23 nonché l’emendamento 5.24, ad esso identico.
Con successiva votazione congiunta, sono poi respinti la parte restante dell’emendamento 5.23 nonché l’emendamento 5.25, ad essa identico.
Interviene la senatrice CASTELLONE (M5S) per dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 5.26. Ritiene che il provvedimento in esame si riduca a uno spot elettorale, considerato che nessuna delle proposte emendative, a suo giudizio migliorative, viene accolta e che i pochi emendamenti accolti finiscono, a suo parere, per peggiorare il provvedimento. Menziona, in particolare, le deroghe introdotte a favore dei privati, che, come noto, offrono esclusivamente le prestazioni più remunerative.
Evidenzia, infine, che la proposta emendativa di cui è promotrice ha ad oggetto il superamento del tetto per le assunzioni di personale.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.26, 5.28, 5.30, 5.33 e 5.0.2.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 6, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo lo stesso articolo 6.
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere favorevole sull’emendamento 6.7, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura. Si esprime invece in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all’articolo 6, nonché su quelle volte ad aggiungere articoli dopo lo stesso articolo 6, rivolgendo ai proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza un invito al ritiro.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, accoglie l’invito del relatore e riformula l’emendamento 6.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.
In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 6.5, lamentando che la maggioranza non ponga alcuna attenzione al tema della salute mentale nel contesto di un provvedimento che dovrebbe essere teso a migliorare la salute dei cittadini.
Posto ai voti, l’emendamento 6.5 viene respinto.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il suo voto contrario sull’emendamento 6.7 (testo 2), che, a suo avviso, non presenta alcun profilo attinente al provvedimento in esame.
L’emendamento 6.7 (testo 2), posto in votazione, è approvato.
All’esito di successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 6.8 e 6.0.2.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 6.0.3, a sua firma. Richiama l’attenzione sui detenuti affetti da patologie psichiatriche costretti a convivere con gli altri detenuti in celle comuni per carenza di spazi nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).
Invita la maggioranza e il Governo a riconsiderare la contrarietà espressa sull’emendamento in esame, che, a fronte di una modica onerosità, sarebbe in grado di raddoppiare la capienza delle Rems nel Paese.
Dopo che il presidente ZAFFINI (FdI) ha dichiarato di condividere le riflessioni del senatore Mazzella, interviene il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) per evidenziare che il tema sollevato dalla proposta emendativa in esame necessita di essere trattato in uno specifico provvedimento.
Dopo che il senatore MAGNI (Misto-AVS) e le senatrici ZAMBITO (PD-IDP), CAMUSSO (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP) vi hanno aggiunto la firma, l’emendamento 6.0.3 è posto ai voti e respinto.
Dopo che la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma, è posto ai voti e respinto l’emendamento 6.0.8.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 7, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 7.
Il relatore ZULLO (FdI) esprime parere favorevole sull’emendamento 7.12. Riformula il proprio emendamento 7.0.11 in un testo di cui dà lettura, pubblicato in allegato, rivolgendo un invito ai proponenti degli emendamenti 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14 a riformularli in testi identici all’emendamento 7.0.11 (testo 2).
Si esprime in senso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7 nonché su quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l’articolo 7, che invita a ritirare.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso favorevole all’emendamento 7.0.11 (testo 2) nonché in senso conforme al relatore su tutti i restanti emendamenti.
Il senatore RUSSO (FdI), accedendo all’invito del relatore, ritira gli emendamenti 7.3 e 7.8.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), accogliendo l’invito del relatore, ritira l’emendamento 7.9 e riformula l’emendamento 7.0.12 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 7.0.11 (testo 2).
La senatrice LEONARDI (FdI) ritira l’emendamento 7.11.
Anche la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) riformula il proprio emendamento 7.0.14 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 7.0.11 (testo 2).
In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.10, mentre è accolto l’emendamento 7.12.
Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.0.1 e 7.0.10.
Con votazione congiunta, sono accolti gli identici emendamenti 7.0.11 (testo 2), 7.0.12 (testo 2) e 7.0.14 (testo 2), risultando conseguentemente precluso il voto sull’emendamento 7.0.13.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 20,20.
ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
G/1161/26/10 (già em. 1.3)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
premesso che:
l’ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha fatto emergere che in media 3 ricoveri su 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e che il 20% dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria. Ospedale e sanità territoriale appaiono dunque due mondi sempre più lontani. Una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno. In questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di “filtro” delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un’assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;
inoltre, si deve considerare che spesso nel contenimento delle liste di attesa uno delle motivazioni più frequenti dell’elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto “no-show” ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita. Questo rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica. Infatti, indipendentemente dal fatto che i pazienti si presentino o meno, le strutture sanitarie devono comunque pagare il proprio personale e coprire costi come l’affitto, le utenze e le attrezzature. Al di là delle implicazioni economiche, il mancato appuntamento ha soprattutto un impatto diretto sulla salute degli individui; se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento. Inoltre, disdire un appuntamento tardivamente aumenta inutilmente i tempi di attesa e priva un altro paziente della possibilità di essere visitato o curato prima;
in tale contesto, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l’appropriatezza prescrittiva e dall’altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa, impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, destinato a supportare il lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta, attraverso l’acquisto di strumentazioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e per l’effettuazione di prestazioni base in telemedicine, al fine promuovere il funzionamento più efficace dei Servizi Sanitari, migliorare i percorsi di cura, semplificare e ottimizzare la comunicazione medico-paziente, rendendo in tal modo più accessibile la medicina di prossimità, garantendo l’alleggerimento delle richieste sulle strutture sanitarie, con un impatto diretto sul grave fenomeno delle liste d’attesa e sull’accesso improprio ai Pronto Soccorso.
G/1161/27/10 (già em. 3.8)
Minasi, Murelli, Cantù, Silvestro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’articolo 3 del presente decreto, detta disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, l’obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;
è stabilito che, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
è previsto che l’implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell’ambito delle procedure di rilascio per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre, impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che le Aziende Ospedaliere Universitarie, i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quali enti di rilievo nazionale che devono assicurare l’inscindibilità delle attività di ricerca ed assistenza, mantengano l’operatività dei propri centri di prenotazione, purchè interconnessi con il CUP regionale o infraregionale, anche al fine di garantire la libera scelta del cittadino di accesso alle prestazioni rese dai suddetti enti del S.S.N.
G/1161/28/10 (già em. 5.29)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
al fine di stabilire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all’articolo 1, comma 268, la lettera b) disponeva, ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, che avessero maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di assunzione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 e per il personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 1, comma 268, lettera b), è stato prorogato al 31 dicembre 2024;
al fine di rendere coerente la disposizione di legge, anche coerentemente con le finalità del decreto-legge in esame di riduzione delle liste di attesa, appare necessario prorogare al 31 dicembre 2024 anche il periodo necessario per maturare i diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale previsti dalla norma, impegna il Governo a valutare l’opportunità di estendere la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario ai sensi di cui all’articolo 1, comma 268, la lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche a chi ha maturato i richiesti diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 2024.
G/1161/29/10 (già subem. 2.100/29)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
la diastasi dei retti addominali che colpisce su 400.000 parti in Italia, 106.000 donne alla prima o seconda gravidanza, una patologia invalidante, che comporta problemi posturali, di incontinenza urinaria oltre che a dolori molto intensi e che influisce sulla qualità della vita di donne in età fertile che, quindi, necessitano di cure e assistenza per diversi anni;
tale patologia è molto spesso misconosciuta e pertanto, appare necessario implementare la formazione del personale medico e del personale sanitario nonché del paziente, anche attraverso i media al fine di diffonderne la conoscenza e, quindi, diagnosticarla precocemente e garantire – nei casi strettamente necessari – la possibilità di effettuare l’intervento chirurgico che peraltro determina un risparmio per il sistema sanitario, evitando visite specialistiche, sedute di fisioterapia, pannolini che sono un costo importante, in una prospettiva lifelong e un miglioramento della qualità di vita;
occorre creare un modello diagnostico della diastasi che comprenda anche i criteri di rimborsabilità per alcuni particolari pazienti (ad esempio in relazione alla gravità della patologia), nonché di prevedere campagne informative, anche attraverso i media ai fini della diffusione della conoscenza della patologia e delle sue conseguenze;
occorre, altresì, implementare la formazione del personale medico e sanitario per favorire la diagnosi precoce e un percorso di cura efficiente e celere a cui consegua una migliore qualità di vita per i pazienti affetti da tale patologia e un risparmio economico per il servizio sanitario regionale, impegna il Governo:
a reperire le risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento di una valorizzazione economica differenziata del DRG 227 “Interventi sui tessuti molli senza CC”, in presenza di “procedura mini invasiva” con diagnosi “diastasi dei retti addominali” come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio “tipo tariffa U” – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura.
G/1161/30/10 (già em. 3.36)
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
l’articolo 3 reca disposizioni per l’implementazione del sistema per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. In particolare il comma 8 prevede che nell’ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza, impegna il Governo:
a prevedere, nell’ambito della gestione delle patologie oncologiche il centro unico di prenotazione (CUP), un sistema appositamente dedicato.
G/1161/31/10 (già em. 4.0.2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie premesso che:
il miglioramento delle prestazioni in termine di efficienza produttiva assume il valore di obiettivo prioritario, impegna il Governo a:
valutare l’opportunità di consentire l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (di seguito «SSN») anche all’interno delle strutture private convenzionate con il SSN, disciplinandone tempistiche e modalità, al fine di migliorare la produttività e il volume delle prestazioni e consentendo la conseguente riduzione delle liste d’attesa all’interno delle strutture del SSN.
G/1161/32/10 (già em. 4.0.20)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
i dati relativi al 2023 riportino un incremento del 15 per cento del numero di trapianti d’organo rispetto all’anno precedente, pari a 4462 pazienti che hanno visto accolta la loro domanda, a fronte dei quali dobbiamo purtroppo registrare gli 8007 pazienti ancora in lista d’attesa,
negli ultimi anni si registra una percentuale di morti tra il 4,2 e il 7,5 per cento – e che tra il 10 e il 19 per cento dei pazienti perdono le caratteristiche di idoneità al trapianto. In particolare, i pazienti che escono dalle liste e muoiono sono, rispettivamente, il 19 per cento e 4,2 per cento per il trapianto di fegato, il 6,9 per cento e 11,8 per cento per il cuore e il 7,5 per cento e 9,9 pr cento per il polmone;
il finanziamento per le tecnologie di ottimizzazione e ammodernamento delle modalità di perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto andrebbe a compensare questa situazione, agevolando l’incremento dei trapianti, che, in termini ideali, dovrebbe essere del 4,08 per cento per il fegato, del 21,60 per cento per il cuore e del 24,62 per cento per il polmone;
in particolare, lo stanziamento di un fondo permetterebbe l’implementazione a livello nazionale di dispositivi in grado di garantire l’utilizzo di organi residuali per i trapianti, in quanto: mantengono l’organo donato in condizione di temperatura controllata anche per un periodo prolungato – così da mostrarsi ottimale negli spostamenti; ottimizzano l’organo trasportato, così da eliminare qualunque agente infettivo (eccetto l’HIV) condizionante, al momento della donazione, il funzionamento dell’organo;
pertanto, con un investimento si potrebbero ridurre le morti in lista d’attesa incrementando i trapianti di organi marginali o subottimali andando così ad evitare i maggiori costi che i pazienti generano in lista d’attesa, anche in ordine alle ospedalizzazioni, limitandone il numero e riducendo l’indicatore degli anni medi di attesa per un trapianto, impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l’istituzione di un Fondo per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui.
Art. 1
1.10 (testo 2)
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterac), sostituire le parole:«del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» con le seguenti «dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa»;
- b) sopprimere la letterae).
1.11 (testo 2)
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterac), sostituire le parole:«del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» con le seguenti «dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa»;
- b) sopprimere la letterae).
1.12 (testo 2)
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterac), sostituire le parole:«del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» con le seguenti «dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa»;
- b) sopprimere la letterae).
1.13 (testo 2)
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterac), sostituire le parole:«del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» con le seguenti «dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa»;
- b) sopprimere la letterae).
1.21 (testo 2)
Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Zambito
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.»
1.22 (testo 2)
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 2
2.100/1
Lorenzin, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
All’emendamento 2.100, sostituire il capoverso “Art. 2” con il seguente:
“Art. 2
(Implementazione del Nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa)
- Al fine di garantire l’operatività del presente decreto, il Ministero della salute, in collaborazione con l’AGENAS, l’ISS, e d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con cadenza triennale un Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1, relativo al primo triennio di vigenza del presente decreto.
- Il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1 definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:
- a)sul versante della domanda, sono individuate metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino e che prevedano sistemi di prescrizione guidata che facilitino il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;
- b)sul versante dell’offerta, sono definite metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Rispetto all’assistenza specialistica ambulatoriale, l’intera offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- c)sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera è aggiornato l’elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e sono definite le modalità e le cadenze delle rilevazioni, prevedendo, rispetto all’assistenza specialistica ambulatoriale, l’istituzione di un nuovo flusso informativo nazionale di raccolta dei dati di prenotazione.”
2.100/2
Furlan, Zampa, Manca, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100, sostituire il capoverso “Art. 2” con il seguente:
“Art. 2
(Verifica e controllo sull’assistenza sanitaria)
- Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, di seguito denominati “NAS”, che operano alle dirette dipendenze del Ministro della salute, svolgono le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006.
- In forza del ruolo riconosciuto ai sensi del comma 1, i NAS svolgono funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria vigilando ed effettuando verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, i NAS si avvalgono anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall’utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all’articolo 1 e dalle attività di audit svolte dall’Agenzia in base al comma 6 del medesimo articolo 1.
- Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, i NAS possono accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. I NAS, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, possono acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Organismo costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell’applicazione delle mi sure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico.
- Gli oneri di missione per l’espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 sono quantificati per l’anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.
- Agli oneri derivanti dal comma 4 e 6 pari a euro 1.369.777 per l’anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.”
2.100/3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
All’emendamento 2.100, capoverso “Art. 2”, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sostituire le parole:«è istituito presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, di seguito denominato “Organismo”, che opera» con le seguenti:“i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, di seguito denominati “NAS”, che operano”;
- b) al comma 2, sostituire le parole:“l’Organismo può”, con le seguenti:“i NAS possono” e sopprimere l’ultimo periodo;
- c) sopprimere i commi 3, 5 e 6.
2.100/4
Camusso, Zampa, Zambito, Furlan, Manca
All’emendamento 2.100, capoverso “Art. 2”, sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6.
2.100/5
Durnwalder, Patton, Spagnolli, Unterberger
All’emendamento 2.100, sopprimere il comma 2.
2.100/6
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 2, dopo le parole «trasformati in fondazioni, per » inserire la seguente: «vigilare ,»
2.100/7
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2.100/8
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Organismo sono resi disponibili alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituiscono elementi di valutazione del Ministero della Salute».
2.100/9
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«A conclusione degli accertamenti, l’Organismo redige una relazione sugli esiti delle verifiche svolte che invia al Ministero della salute e alla regione interessata. Quest’ultima, valutati gli elementi trasmessi, applica, sulla base della normativa vigente, eventuali misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale.».
2.100/10
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, esclusa, in ogni caso, la revoca o il rinnovo dell’incarico».
2.100/11
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
All’emendamento 2.100, capoverso “Art. 2”, al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Organismo sono resi disponibili alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
2.100/12
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
2.100/13
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.
2.100/14
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, sopprimere il comma 4.
2.100/15
Furlan, Zampa, Zambito, Camusso, Manca
All’emendamento 2.100, capoverso “Art. 2”, sopprimere i commi 5 e 6.
2.100/16
Durnwalder, Patton, Spagnolli, Unterberger
All’emendamento 2.100, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: “e le Province autonome di Trento e di Bolzano”
2.100/17
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 5, primo periodo, dopo le parole «e composta da» inserire la seguente «dieci»
2.100/18
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono inviare segnalazioni di eventuali criticità e azioni correttive al RUAS ».
2.100/19
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni e delle liste di attesa e segnalare eventuali criticità e azioni correttive, è istituito, presso il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero di pubblica utilità sulle liste di attesa. per informare sulle modalità di accesso alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale e raccogliere eventuali segnalazioni sulle esperienze dei cittadini. I dati raccolti sono analizzati per promuovere interventi migliorativi in accordo con le Regioni e Province autonome, cui competono programmazione e organizzazione dei servizi sanitari.»
2.100/20
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, sopprimere il comma 6.
2.100/21
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 6, primo periodo, sostituire la parola «ripetute» con la seguente «tre»
2.100/22
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «di cui al presente decreto» con le seguenti «contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e agli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria»
2.100/23
Durnwalder, Patton, Spagnolli, Unterberger
All’emendamento 2.100, al comma 6, sostituire le parole: “previo contraddittorio” con le seguenti: “d’intesa”.
2.100/24
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo dopo le parole «sul rispetto dei criteri di» inserire le seguenti «monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli indicatori del “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” adottato con Decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019 »
2.100/25
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo dopo le parole «sul rispetto dei criteri di» inserire la seguente «efficacia ed»
2.100/26
Pirro, Mazzella, Castellone, Guidolin
All’emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole «delle liste medesime» inserire le seguenti «nonché degli esiti di salute»
2.100/27
Mazzella, Castellone, Guidolin
All’emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole «delle liste medesime» inserire le seguenti «nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’assistenza sanitaria»
2.100/28
All’emendamento 2.100, al capoverso “Art. 2”, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di adeguare la rete assistenziale alle esigenze derivanti dal Giubileo 2025 e di facilitare la dimissione dei pazienti dai reparti per acuti presso le strutture di riabilitazione post-acuzie ottimizzando la produttività dei posti letto nell’ambito degli ospedali per acuti, le strutture eroganti attività di ricovero ospedaliero di riabilitazione post-acuzie nell’ambito della Regione Lazio e coinvolte nell’attuazione di quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, possono partecipare ad una sperimentazione di durata annuale finalizzata all’aggiornamento delle tariffe, definite in applicazione dell’articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, associate alle prestazioni di ricovero relativamente alle prestazioni di riabilitazione per i codici 75, 56 (a, b, c) e 28. A sostegno dell’incremento tariffario correlato alla sperimentazione di cui al presente comma è previsto un finanziamento non superiore a 28 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la metodologia attuativa della sperimentazione tariffaria di cui al periodo precedente.»
2.100/29
All’emendamento 2.100, al capoverso “Art. 2”, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per il riconoscimento di una valorizzazione economica differenziata del DRG 227 “Interventi sui tessuti molli senza CC”, in presenza di “procedura mini invasiva” con diagnosi “diastasi dei retti addominali” come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio “tipo tariffa U” – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura.»
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: “ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l’anno 2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025″, con le seguenti: “ad eccezione dei commi 3, 4 e 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 6-bis, pari a euro 1.374.777 per l’anno 2024 e a euro 2.664.595 annui a decorrere dal 2025″.
2.100/30
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia
All’emendamento 2.100, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri.»
Art. 3
3.14 (testo 2)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
3.22 (testo 2)
Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Zambito
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l’assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita».
3.23 (testo 2)
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l’assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita».
3.48 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma 10, anche allo scopo di esplicitare le modalità applicative degli interventi ivi già previsti, nonché nel limite di spesa richiamato al medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria possono consistere in:
- a)ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell’accordo contrattuale ex articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- b)riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;
- c)richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipesinteressate;
- d)incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa»
3.52 (testo 2)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 le parole: “possono stipulare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale, contratti a tempo determinato, di durata superiore a 4 anni, non rinnovabili con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste con il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e della contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità” e le parole: “Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502″ sono soppresse»
3.53 (testo 2)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 le parole: “possono stipulare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale, contratti a tempo determinato, di durata superiore a 4 anni, non rinnovabili con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste con il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e della contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità” e le parole: “Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502″ sono soppresse»
Art. 4
4.3 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per gli esami diagnostici» inserire le seguenti: «nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3».
Art. 6
6.7 (testo 2)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del Servizio Sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la Regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnatele ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67-prima fase, di cui alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti la realizzazione delle opere finanziate da tale programma.»
Art. 7
7.0.11 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Clausola di salvaguardia)
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale».
7.0.12 (testo 2)
Testor, Dreosto, Murelli, Cantù, Minasi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Clausola di salvaguardia)
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale».
7.0.14 (testo 2)
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Clausola di salvaguardia)
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale».
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024
214ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione degli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 del relatore, nonché dell’ordine del giorno G/1161/25/10 (pubblicati in allegato).
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 16 di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 17 di oggi, per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1161.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,35.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
G/1161/25/10
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
appare opportuno salvaguardare il corretto ciclo di bilancio e consentire l’adozione del rendiconto generale della Regione Lazio relativo all’esercizio 2023, impegna il governo:
nelle more della conclusione delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali della Regione Lazio sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale, ad adottare, nel primo provvedimento utile, una iniziativa normativa volta ad approvare il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale del Lazio relativo all’esercizio 2022, prendendo atto delle risultanze presenti nei bilanci di esercizio approvati dai medesimi enti.»
Art. 2
2.100
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria)
- Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, di seguito denominato «Organismo», che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le attività dell’Organismo sono realizzate con programmi annuali secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto di cui primo periodo.
- Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l’Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati vengono comunicati al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) di cui al comma 6, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l’Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico finanza pubblica.
- L’Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all’aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’Area Funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al quarto periodo, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’Area Funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l’anno 2024 e di euro 2.003.859 a decorrere dall’anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l’anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l’anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l’anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall’anno 2025 per i buoni pasto.
- Per le spese di Missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l’anno 2024 ed euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale, al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma della presente legge in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all’organismo di cui al comma 1 un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste d’attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l’accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste d’attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati
- In caso di mancata individuazione del RUAS entro il termine di cui al primo periodo del comma 5 o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l’Organismo di cui al comma 1, può esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del presente decreto, alle Regioni e al RUAS. Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi, l’Organismo di cui al comma 1 può svolgere verifiche presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l’Organismo si avvale anche dei dati forniti dall’AGENAS, derivanti dall’utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all’articolo 1 del presente decreto e dalle attività di audit svolte dall’Agenzia ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.
- Dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l’anno 2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.».
Art. 3
3.100
Il Relatore
Alla rubrica, sostituire la parola: «implementazione» con la seguente: «adeguamento».
Art. 4
4.100
Il Relatore
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per ciascun dipendente» inserire le seguenti: «e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza».
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024
213ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 10,35.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI, in considerazione dell’opportunità di disporre per il prosieguo dell’esame degli eventuali ulteriori emendamenti, già preannunciati nella seduta di ieri, propone di riprendere l’esame del provvedimento in titolo nell’odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, anticipandola alle ore 13.
La Commissione potrà quindi procedere alla trattazione del complesso delle proposte emendative nel corso del pomeriggio e della serata con l’obiettivo di consentire nella giornata di domani l’approdo in Assemblea del provvedimento.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione, già convocata alle ore 14 di oggi, tornerà a riunirsi alle ore 13.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,40.
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2024
212ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 9 luglio.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che il tempo a disposizione nella scorsa settimana non è stato impiegato adeguatamente ai fini del confronto sugli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 73. In particolare, il relatore e il Governo non hanno ancora espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative. Tale situazione è sintomatica di tensioni politiche all’interno della maggioranza. Inoltre, risulta urgente provvedere al superamento delle criticità rilevate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sul testo del decreto, con particolare riferimento alla questione posta dall’articolo 2 del decreto-legge relativamente al rispetto delle competenze regionali.
Un’altra grave carenza del decreto è costituita dall’assenza di risorse economiche, del pari sottolineata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Conclude sottolineando lo scarso rispetto delle prerogative parlamentari mostrato dal Governo.
Anche ad avviso della senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) sarebbe stato quanto mai opportuno che il Governo avesse formulato il proprio parere sugli emendamenti già la scorsa settimana.
Nel ribadire che il proprio Gruppo resta comunque improntato ad un atteggiamento costruttivo e disponibile al dialogo politico, si associa a quanto osservato dalla senatrice Zampa, rimarcando la necessità di superare, attraverso opportune modifiche, le criticità sottese al testo del decreto-legge, che, nel diminuire i poteri delle regioni, sembra muoversi in direzione opposta al provvedimento sull’autonomia differenziata.
Osserva altresì che la Commissione resta confinata in un inspiegabile black-out informativo: a titolo di esempio, l’orientamento negativo su alcuni emendamenti presentati dalle stesse forze politiche di maggioranza – indice, peraltro, di frizioni tra il Ministero della salute e quello dell’economia – è stato resto noto solo dagli organi di stampa, senza che il Governo avesse reso alla Commissione alcuna comunicazione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che al momento l’orientamento dell’Esecutivo sugli emendamenti presentati al decreto-legge risulta desumibile solo da notizie informali, dalle quali si evince, peraltro, una grave spaccatura all’interno delle forze politiche di maggioranza. Tale modo di procedere risulta però gravemente lesivo delle prerogative parlamentari.
Il relatore ZULLO (FdI) invita gli intervenuti a considerare la particolare complessità delle problematiche sottese al testo del decreto-legge, che richiedono comunque puntuali approfondimenti. Non appare pertanto opportuno, su tali premesse, incentrare il dibattito in chiave strumentale e divisiva.
Per contro, sarebbe quanto mai necessario proseguire l’esame del provvedimento in chiave costruttiva, al fine di licenziare un testo il più possibile condiviso da un punto di vista politico ed in grado di fornire un’efficace risposta alle numerose aspettative dei cittadini.
Anche ad avviso del senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) sarebbe opportuno focalizzare l’attenzione sulle tematiche affrontate dal decreto, che risultano peraltro di straordinaria complessità, attraverso un dibattito costruttivo ed ordinato.
Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute riformulazioni degli emendamenti 3.19, 3.35, 3.37, 3.45 e 4.6. Al riguardo, precisa che quelle riferite agli emendamenti 3.19, 3.45 e 4.6, configurano nuove proposte emendative e non appaiono ammissibili. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 3.35 (testo 2) e 3.37 (testo 2) (pubblicati in allegato), per effetto della loro presentazione le proposte originarie si intendono superate.
Rende inoltre noto che i rispettivi proponenti hanno comunicato alla Presidenza di ritirare gli emendamenti 2.1, 3.47, 3.0.1, 4.12, 4.0.12, 4.0.21, 5.0.12, 6.0.5 e 7.0.6. Sono stati altresì ritirati e trasformati in ordini del giorno gli emendamenti 7.0.3 (G/1611/13/10), 3.0.3 (G/1611/14/10), 3.0.4, (G/1611/15/10) 4.21 (G/1611/16/10), 4.22 (G/1611/17/10), 3.32 (G/1611/19/10), 5.0.7 (G/1611/20/10), 5.0.16 (G/1611/21/10), 6.0.7 (G/1611/22/10), 1.16 (G/1611/23/10) e 4.0.22 (G/1611/24/10) (pubblicati in allegato).
Dà inoltre conto della presentazione dell’ordine del giorno G/1611/18/10 (pubblicato in allegato).
Comunica quindi che, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono da ritenersi improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 01.1, 2.0.1, 3.10, 3.14 (limitatamente al comma 3-ter), 3.15, 3.26 (limitatamente al punto 2 e alla lettera b)), 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35 (testo 2), 3.37 (testo 2), 3.49, 3.50, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 5.27, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 6.6, 6.0.1, 6.0.4, 6.0.6, 7.17, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.
Informa inoltre che sono in corso di predisposizione due ulteriori emendamenti, interamente sostitutivi di altrettanti articoli del decreto-legge e frutto di un’interlocuzione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che potrebbero essere presentati già nel pomeriggio della giornata odierna, con contestuale apertura del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Dopo aver espresso l’auspicio che l’esame del decreto-legge possa concludersi in maniera costruttiva e ordinata entro la presente settimana, propone pertanto di convocare nella giornata odierna un’ulteriore seduta pomeridiana per le ore 19.
La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che molti degli emendamenti dichiarati improponibili dalla Presidenza – come ad esempio le proposte volte ad impiegare il personale destinato alle cure primarie anche nell’ambito della medicina generale – appaiono invece pienamente attinenti all’oggetto del decreto-legge.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) si pone criticamente sull’improponibilità dell’emendamento 2.0.1, che appare peraltro di contenuto similare alla proposta 3.48 a firma del relatore.
Il senatore PATUANELLI (M5S) auspica che venga concesso dalla Presidenza un congruo lasso di tempo per poter valutare gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati. Ciò consentirebbe, peraltro, di elaborare proposte di modifica puntuali e circostanziate, contenendo il numero complessivo dei subemendamenti e facilitando, di conseguenza, un celere e ordinato svolgimento dei lavori.
Si pone quindi problematicamente sull’improponibilità dell’emendamento 5.0.8, di tenore similare alla proposta 5.0.7 ritenuto invece proponibile dalla Presidenza.
Il PRESIDENTE precisa che l’emendamento 5.0.7 è stato ritirato dai proponenti, con contestuale presentazione dell’ordine del giorno G/1611/20/10.
Dopo aver richiamato l’opportunità di presentare emendamenti il più possibile attinenti all’oggetto del provvedimento cui si riferiscono, precisa che le tematiche sottese alle proposte 5.0.7 e 5.0.8 potranno altresì essere approfondite nel corso dell’esame di uno specifico disegno di legge d’iniziativa governativa, d’imminente presentazione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) ribadisce che l’approccio tenuto dal Governo e l’abuso del ricorso alla decretazione d’urgenza risultano gravemente lesivi delle prerogative parlamentari.
Stante poi il parere ampiamente negativo formulato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, potrebbe essere addirittura opportuno far decadere il provvedimento, senza procedere alla conversione in legge.
Ad avviso del senatore MAZZELLA (M5S) la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento dovrebbe essere debitamente argomentata.
Il PRESIDENTE, nel rammentare che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 97 del Regolamento del Senato, la Presidenza decide inappellabilmente, osserva che è sempre possibile la ripresentazione delle proposte dichiarate improponibili nel corso dell’esame in Assemblea.
Apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell’abusivismo
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) rileva in primo luogo che l’articolo 1 dispone l’istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy del Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura.
Il successivo articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro.
Tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, elencati nel comma 2, hanno rilevanza, con riferimento alla competenza della Commissione, quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e).
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) domanda delucidazioni in ordine alle specificità della professione dell’acconciatore rispetto alla similare professione del parrucchiere, chiedendo altresì se le regioni prevedano l’effettuazione di specifici corsi di formazione.
La relatrice MANCINI (FdI) si riserva l’effettuazione di approfondimenti sul punto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.
Il PRESIDENTE rende noto che, avendo la Conferenza Stato-regioni espresso il proprio parere, la riserva precedentemente posta è stata sciolta. La Commissione può pertanto procedere alla conclusione dell’esame entro il termine del 20 luglio.
La relatrice MANCINI (FdI) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni.
La senatrice CASTELLONE (M5S) domanda di rinviare la votazione della proposta di parere della relatrice, onde poterne approfondire i contenuti. Riterrebbe peraltro opportuno prevedere indicazioni per una maggiore tutela del personale sanitario dedicato alle emergenze e alle urgenze territoriali.
Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, la presentazione di una proposta di parere alternativa.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), nel condividere in linea di principio il tenore della proposta di parere della relatrice, rimarca la necessità di specifiche osservazioni sulla tutela degli operatori del settore sanitario, con particolare riferimento al personale addetto al trattamento dei farmaci pericolosi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19 della giornata odierna.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,45.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 157
La 10a Commissione permanente, esaminato l’Atto del Governo n. 157, preso atto che:
lo schema di decreto legislativo reca numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo l’estensione della disciplina per la protezione da agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro all’ambito delle sostanze tossiche per la riproduzione umana in coerenza con la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;
lo schema di decreto legislativo è conseguente alle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, relative al recepimento della direttiva (UE) 2022/431;
considerato che:
lo schema di decreto è opportunamente mirato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, per cui, nell’apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2009, non introduce nell’ordinamento italiano disposizioni ulteriori o diverse rispetto a quelle previste dalla direttiva stessa;
l’articolo 1 dello schema di decreto è volto all’esclusione dei casi di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana dalla possibilità di derogare all’obbligo, per il datore di lavoro committente di appalti o opere da svolgersi all’interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi, escludendo inoltre, all’articolo 2, la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, di svolgere la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;
il successivo articolo 3 estende l’ambito delle sanzioni penali a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto dell’obbligo di valutazione dei rischi ai casi in cui l’inadempimento concerna lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana;
lo schema di decreto definisce all’articolo 10 i termini dell’estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell’applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro;
la disciplina riguardante la valutazione dei rischi relativi all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni è estesa dall’articolo 11 alle sostanze tossiche per la riproduzione;
l’articolo 12 estende, con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione, gli obblighi concernenti l’attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali relativi all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni;
il successivo articolo 13 estende la disciplina in materia di informazione e formazione per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana;
il medesimo articolo 13, al comma 1, lettera c), nell’integrare l’articolo 239 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca una previsione volta all’informazione e alla formazione del personale delle strutture sanitarie esposto ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, per la quale risultano opportune una definizione più certa della periodicità e una migliore chiarezza nella formulazione;
l’articolo 13, comma 1, lettera d), reca un riferimento al regolamento (CE) n. 1907/2006, che, tuttavia, non riguarda l’etichettatura di sostanze pericolose, mentre l’etichettatura dei rifiuti, i quali rientrano nell’ambito degli agenti cancerogeni o mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, è materia del regolamento (CE) n. 1272/2008;
gli articoli 14 e 15 prevedono l’estensione, in riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione, dell’ambito di applicazione di diverse previsioni di adempimenti a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori in caso di eventi non prevedibili e nel caso di operazioni lavorative particolari;
l’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008 elenca le classi di laurea triennale e magistrale esonerate dal corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
l’articolo 11 dello schema di decreto modifica l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione del rischio introducendo procedure standardizzate;
preso inoltre atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 27 giugno 2024,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Si invita il Governo a valutare l’opportunità di:
inserire all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le classi di laurea L27, LM54 e LM71, tra quelle esonerate dal sostenere ulteriori corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, poiché già inclusi nei rispettivi piani di studio, al pari di quanto già previsto dal medesimo articolo 32 per le classi di laurea L7, L8, L9, L17, L23 e LM26;
prevedere all’articolo 236, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, in caso di presenza degli agenti di cui all’Allegato XXXVIII, l’esposizione sia espressa in mg/mc, attraverso un’analisi chimica analitica;
all’articolo 13, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte» con le seguenti: «L’informazione e la formazione devono essere offerte, con periodicità almeno quinquennale,»;
sostituire la successiva lettera d) dell’articolo 13, comma 1, con la seguente: «d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili»;
prevedere un termine di almeno 120 giorni per l’entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero un periodo transitorio, in considerazione dell’entità degli interventi che risulteranno necessari alle aziende interessate per l’adeguamento alle numerose innovazioni apportate alla disciplina vigente.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1161
G/1161/13/10 (già em. 7.0.3)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
il decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;
l’articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali;
il passaggio dei veterinari ACN alla fascia dirigenziale non solo non comporterebbe per la P.A. un aggravio di spesa, ma implicherebbe persino sotto diversi aspetti un risparmio di spesa;
prendendo in considerazione la quota oraria stipendiale, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti veterinari è di euro 47.015,77 (Capo II, articolo 61, comma 3, dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019- 2021 del 28.09.2023) più le indennità;
i veterinari ACN percepiscono invece 29,99 euro per ogni ora di lavoro svolta (riferimento ACN 2024, triennio 2019-2021). Ciò vuol dire che un Veterinario ACN con un incarico pari a 38 ore settimanali percepisce una retribuzione annua lorda pari a euro 59.260, a cui va ad aggiungersi la parte variabile dello stipendio (circa 800 euro) più le indennità;
alla suddetta retribuzione base vanno aggiunte una serie di indennità accessorie previste dall’Accordo Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale;
tra queste indennità si annoverano a titolo meramente esemplificativo: indennità di spese di viaggio, indennità chilometriche, indennità di piena disponibilità, premio di informatizzazione, responsabile di branca, ecc.;
i veterinari ACN percepiscono pertanto una retribuzione base superiore a quella dei dirigenti dipendenti; perciò, anche il gap del 9 per cento in più versato dai dirigenti a livello previdenziale (24 per cento ACN VS 33 per cento dirigenti), verrebbe ampiamente compensato. D’altronde la copertura finanziaria è stata già ritenuta valida dalla legge n. 449 del 1997 che ha permesso tale transito ai medici e professionisti convenzionati ACN (fino al 2012), ad esclusione proprio dei medici veterinari ma solo perché entrati contrattualmente (con la stessa retribuzione degli specialisti ambulatoriali) nella specialistica ambulatoriale nel 2006;
oltre a quanto su esposto, vi sarebbe un altro risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione, considerato che le Aziende Sanitarie godrebbero del vantaggio di avere, quali dirigenti, specialisti veterinari convenzionati già in servizio e già formati su tutte le mansioni che un dirigente deve svolgere e in tal modo la pubblica amministrazione non dovrebbe affrontare i costi di formazione del personale neoassunto, costi che attualmente affronta poiché attinge, per coprire i ruoli dirigenziali, a personale esterno e inesperto. I veterinari ACN, invece, rappresentano una risorsa già formata;
occorre altresì specificare che le ore già coperte dal personale veterinario inquadrato ai sensi del presente emendamento sarebbero rese indisponibili, ciò vuol dire che le ore attualmente svolte in qualità di veterinari ACN dal personale interessato dal presente emendamento non sarebbero ridistribuite, con la conseguente copertura finanziaria necessaria per la retribuzione economica dei veterinari convenzionati interessati dal presente passaggio, impegna il Governo:
a prevedere quanto esposto in premessa.
G/1161/14/10 (già em. 3.0.3)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie,
l’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” -, reca disposizioni in materia di accordi contrattuali, prevedendo che le regioni definiscono l’ambito di applicazione degli stessi ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento agli aspetti ivi elencati, impegna il Governo:
ad adottare misure volte a prevedere che, ai fini della definizione degli accordi contrattuali ai sensi del comma 1 del citato articolo 8-quinquies, le regioni individuino criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
G/1161/15/10 (già em. 3.0.4)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n.118), il Legislatore è intervenuto sulle modalità di partecipazione al SSN delle strutture sanitarie private (art. 15) rivedendo in ottica di maggiore concorrenza la normativa relativa l’accreditamento istituzionale (art. 8-quater, comma 7 del d.lgs. 502/1992) e agli accordi contrattuali (art. 8-quinquies),
il provvedimento, che vincola l’adozione dei nuovi criteri alla possibilità delle Regioni di accedere ai finanziamenti integrativi del SSN, individua nuove modalità di valutazione dell’accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Tali criteri si applicano inoltre per l’avvio di nuove attività da parte di strutture già accreditate e per la selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali. Non è stata affatto valutata l’unica caratteristica che regola l’esistenza o l’avvio di attività sanitarie di qualsiasi tipologia e modalità di erogazione: il fabbisogno infatti si propone di richiamare e rafforzare l’applicazione dell’articolo 8-ter dello stesso dlgs 502 del 1992. La non determinazione del fabbisogno da parte delle Regioni è stato alla base dello sviluppo giurisprudenziale dei vari TAR e infine del Consiglio di Stato e della loro soccombenza difronte a nuove iniziative sanitarie intraprese;
la nuova normativa, come definita dal Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, demanda alle Regioni l’obbligo di mettere periodicamente a bando sia gli accreditamenti esistenti sia il budget storico finora assegnato alle strutture private accreditate che già operano per il SSN. In un contesto di generale difficoltà economica da parte di molte strutture – dovuto alla riduzione delle tariffe, ai tetti di spesa di cui al Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 15, co. 14 e alla carenza di personale – il nuovo obbligo delle Regioni di dover rimettere a gara accreditamenti e budget storico affidato alle strutture accreditate, desta stupore e grande preoccupazione per la sostenibilità economica degli ospedali e delle strutture sociosanitarie;
l’apertura del mercato da parte di ogni Regione e la messa a bando periodica del budget storico assegnato, se attuata senza tenere in considerazione tutte le implicazioni economiche, sociali, occupazionali, oltre che di “know-how” sanitario, rischia inoltre di favorire l’entrata dei grandi gruppi ospedalieri internazionali e dei fondi di investimento, pregiudicando, in particolare, la sostenibilità economica non solo delle strutture benefit ma anche delle storiche eccellenze sanitarie non-profit tipiche del mondo religioso, il cui orientamento è dato unicamente dall’assistenza. Il risultato di tale normativa, pertanto, è ben lontano da quello prefissato dal legislatore: si rischierebbe di dare luogo a dinamiche “iperconcorrenziali” (un paradosso in sanità addirittura escluso dalle normative europee, vedi direttiva UE/123/2006 (cfr. art. 2.2, lett. f)), tali da provocare una dinamica di lotta al “ribasso” nella gestione delle strutture, a vantaggio dell’offerta puramente privatistica di servizi sanitari a cui rispondono gli operatori più grandi, in grado di fare economie di scala anche a scapito della qualità dei servizi. Già avvenuto nella Regione Toscana che ha indetto delle gare selettive al ribasso adesso impugnate in sede amministrativa;
la previsione di procedure competitive per l’assegnazione degli accreditamenti e dei budget non appare inoltre in grado di generare efficienza economica, in quanto la remunerazione sulla base di tariffe definite a livello regionale impedisce la possibilità di improntare la selezione delle strutture sugli oneri delle prestazioni a carico del SSN;
la revisione della normativa sull’accreditamento operata con la legge concorrenza 2021, in sintesi, appare non in grado di qualificare realmente l’offerta del SSN, bensì penalizzante per tutte le strutture (ospedaliere, sociosanitarie, residenziali per anziani, disabili o persone con patologie psichiatriche), in particolar modo le non-profit, che continuano a svolgere una determinante funzione di supporto al SSN nonostante le gravi difficoltà finanziarie dovute in modo significativo dai tetti di cui al cosiddetto decreto-legge n. 95 del 2012 e alla carenza di personale;
in sede di Conferenza delle Regioni, in particolare, è emersa preoccupazione per i rischi derivanti dall’applicazione della norma nei servizi dell’ambito sociosanitario, ma anche per le strutture sanitarie, legata alla possibilità che strutture private accreditate già appartenenti a reti e/o PDTA regionali possano perdere l’accreditamento o non riescano ad accedere al contratto attraverso la procedura prevista. Le Regioni hanno quindi chiesto una proroga di sei mesi per l’adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui all’articolo 8-quater, comma 7 e all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 come definite dal decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 e l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministero, le Regioni e le altre Amministrazioni centrali interessate, al fine di individuare soluzioni condivise alle problematiche attuative della normativa vigente;
la Conferenza Stato-Regioni ha poi sancito l’Intesa sulle modifiche del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, prorogando al 31 marzo 2024 l’adeguamento degli ordinamenti regionali alla nuova normativa sull’accreditamento;
da ultimo, il termine di adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 durante l’esame parlamentare del Decreto-legge Milleproroghe (DL 215/2023). La proroga è entrata in vigora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 18/2024, impegna il Governo:
per superare le criticità dei nuovi criteri di accreditamento, ad adottare misure volte a:
1) prevedere modifiche del comma 1-bis dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopprimendo la previsione della pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, recependo le preoccupazioni sorte in seno alla Conferenza delle Regioni ed evitando l’insorgere di dinamiche iperconcorrenziali che penalizzerebbero in primis i cittadini;
2) a sostituire le procedure di selezione con quelle di contrattualizzazione, mantenendo in questo modo la possibilità delle Regioni di poter rivedere periodicamente l’assegnazione del budget alle strutture accreditate.
G/1161/16/10 (già em. 4.21)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
l’articolo 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica) del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3, primo periodo, prevede, tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, impegna il Governo:
ad adottare misure volte a estendere la possibilità di fruizione del cosiddetto bonus psicologo anche alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico.
G/1161/17/10 (già em. 4.22)
Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Lotito
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie, impegna il Governo:
ad adottare misure volte a introdurre la possibilità per il personale docente a tempo pieno strutturato presso strutture afferenti al SSN, di essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età.
G/1161/18/10
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,
premesso che:
il comparto dei dispositivi medici, che rappresenta un asset di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, si distingue per una particolare ampiezza, trasversalità e complessità e per una elevata differenziazione di mercato, filiera e prodotto;
tale differenziazione appare particolarmente evidente se si considera la destinazione d’uso finale dei dispositivi sulla quale si consolida una delle principali differenziazioni: quella tra i dispositivi destinati al Servizio Sanitario Nazionale – e in quanto tali sottoposti a dinamiche di controllo della spesa pubblica nonché di supervisione medica – e i dispositivi destinati al mercato privato, composto dai professionisti o dai diretti consumatori;
i dispositivi destinati al mercato privato allargano il perimetro del settore fino a travalicare i confini dell’odontoiatria, della cosmetica e dell’ottica, ne sono esempi familiari gli occhiali, le lenti a contatto e le soluzioni per la relativa manutenzione, i termometri, i dentifrici e i collutori, le creme barriera, i test auto-diagnostici di gravidanza, gli impianti e le protesi dentali;
dall’utilizzo diretto da parte dei consumatori o da parte di professionisti derivano necessità regolatorie e normative differenti e, attualmente, non riconosciute dalla normativa italiana;
il framework regolatorio che disciplina attualmente il settore dei dispositivi medici origina dal Regolamento europeo per i dispositivi medici, Regolamento UE 2017/745 (cosiddetto MDR), e dal Regolamento europeo per i dispositivi medico diagnostici in vitro, Regolamento UE 2017/746 (cosiddetto MDVR);
la procedura di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni aggiornate all’MDR e MDV, avviata a maggio 2022 e avvenuta con la pubblicazione del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 137 e del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 138 in data 13 settembre 2022, a dispetto della natura self-executive della fonte, non è stata una trasposizione neutrale dei principi e delle linee guida europee, bensì un’implementazione maggiormente restrittiva rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria, over ruling che pone le imprese che operano nel nostro Paese in condizioni di svantaggio competitivo sul mercato europeo e internazionale;
la distorsione della liberta d’impresa e concorrenzialità risulta lampante nella disciplina della pubblicità dei dispositivi, sulla quale il Regolamento MDR si limita a fornire indicazioni di principio che mettono al centro la priorità di corretta informazione e trasparenza, mentre al contrario il decreto legislativo n. 137 del 2022 interviene con un lista di divieti espressi e con procedura burocratica di autorizzazione preventiva imposta su tutti i casi che non rientrano nei divieti e su ogni singolo messaggio pubblicitario destinato al consumatore finale;
tale procedura, oltre ad essere fonte di appesantimento burocratico e fattore di limitazione della competitività italiana rispetto agli altri Paesi UE/oltreoceano, rappresenta un elemento di incertezza e di rischio per le imprese, le quali assistono spesso ad interventi correttivi sui messaggi che ottengano l’effetto opposto a quello alla base della norma, rendendo spesso i claim poco chiari e incompleti a danno dei consumatori è destinato l’uso;
considerato che:
i profili di trasparenza, corretta e completa informazione dei consumatori sono particolarmente rilevanti e indispensabili per i dispositivi destinati al mercato privato, dove i medesimi consumatori dovrebbero essere posti nella condizione di effettuare una scelta consapevole tra prodotti simili;
molte delle motivazioni alla base del controllo e della limitazione promozionale sono state traslate al settore dei dispositivi medici da quello dei farmaci e, per tale ragione, risultano essere state elaborate con l’obiettivo di limitare l’abuso oltre che di valutarne i rischi connessi all’assunzione;
che entrambe le motivazioni sopra citate non sono applicabili ai dispositivi medici, dove il rischio di abuso risulta assente, mentre quelli connessi all’utilizzo sono ampiamente prevenuti dalle etichette e dalle norme propedeutiche alla marcatura CE e, in ogni caso, possono ritenersi ulteriormente ridotte da una corretta informazione promozionale;
impegna il Governo:
a promuovere momenti di confronto e consulto delle Associazioni di categorie rappresentative del settore dispositivi medici anche in considerazione delle Linee Guida previste dall’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e attese da diversi mesi;
a promuovere misure di semplificazione della procedura autorizzativa, ritenendo, per esempio, automaticamente autorizzato l’utilizzo di informazioni previamente autorizzate nella documentazione di marcatura CE, ivi incluse quelle riportate su etichetta, imballaggio, istruzioni, manuali d’uso, tramite autocertificate delle imprese a fronte del saldo delle tariffe dovute;
a favorire iniziative volte a concentrare le risorse e le strutture del Ministero della Salute dedicate alle procedure autorizzative al più efficace controllo ex post delle iniziative promozionali e pubblicitarie presenti sul mercato, anche al fine di identificare eventuali condotte sleali.
G/1161/19/10 (già em. 3.32)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il provvedimento all’esame reca misure urgenti di garanzia per l’erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l’accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;
come indicato dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, l’area oncologica è considerata prioritaria per lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;
considerato che:
oltre la redazione territoriale dei PDTA, è necessario tenere in considerazione l’esigenza di garantire la definizione di standard minimi omogenei, pur nel rispetto delle specificità territoriali, che consentano l’erogazione uniforme delle prestazioni, nonché l’adozione di sistemi di valutazione delle performance a livello nazionale;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare le linee guida nazionali per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico, che forniscano indicazioni sugli standard minimi omogenei a cui ogni Regione è chiamata ad attenersi.
G/1161/20/10 (già em. 5.0.7)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
uno dei problemi più dibattuti in materia di servizio sanitario nazionale è la necessità di rispondere quanto prima alla carenza di personale medico nelle aree disagiate e alla forte difficoltà da parte delle aziende sanitarie a reperire professionisti per garantire sul territorio l’assistenza;
le aree a più ampia dispersione di popolazione sono, infatti, moltissime in un Paese rurale e montano come l’Italia, e sono le prime a subire la grave carenza di medici la cui drammaticità si aggraverà ulteriormente nei prossimi anni;
è, quindi, necessario lavorare per prevedere incentivi sia per trattenere il personale nelle sedi più disagiate, come le isole minori, le zone montane e periferiche, sia, nel contempo, attrarre il personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture cosiddette di frontiera;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di introdurre adeguate misure premiali, anche di carattere economico, per l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle zone disagiate, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali zone.
G/1161/21/10 (già em. 5.0.16)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
ad oggi in tutto il sistema sanitario nazionale permane uno stato generalizzato di grave carenza di organico del personale sanitario;
sussiste la necessità di individuare una soluzione che consenta di garantire nei presidi ospedalieri la continuità assistenziale e gli standard previsti dai LEA,
è necessario consentire alle aziende sanitarie, sussistendo le prescritte condizioni di necessità e urgenza, di garantire la continuità del servizio o mediante proroga degli affidamenti in scadenza o mediante nuovo affidamento, nelle more dell’avvio o definizione delle procedure volte al reclutamento di personale sanitario a copertura dei posti vacanti in dotazione organica, impegna il Governo:
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, a valutare l’opportunità di permettere alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi medici afferenti alla specialità di anestesia e rianimazione per un ulteriore anno, superando il limite previsto di “in un’unica occasione e senza possibilità di proroga” di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
G/1161/22/10 (già em. 6.0.7)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, considerato che:
l’articolo 380 del Codice Civile prevede che l’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare, debba annualmente presentare una rendicontazione del denaro dell’amministrato utilizzato per far fronte a tutte le spese sanitarie e ordinarie sostenute per suo conto;
il tutore delle persone disabili che sia anche caregiver familiare sostiene un impegno sia fisico che economico per svolgere correttamente la sua attività nei confronti dei propri cari affetti da disabilità;
impegna il Governo a:
valutare l’opportunità di far venire meno l’obbligo di rendicontazione annuale di cui all’articolo 380 del Codice Civile qualora l’amministratore di sostegno o tutore sia anche caregiver familiare così come definito dall’articolo 1 comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
G/1161/23/10 (già em. 1.16)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
l’articolo 1, allo scopo di governare le liste di attesa, in coerenza con l’obiettivo “Potenziamento del Portale della Trasparenza” previsto dal PNRR, istituisce presso l’AGENAS la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, diretta a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma e, in particolare, a garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito ad una serie di aspetti espressamente definiti;
se è vero che la Piattaforma nazionale renderà più evidente lo straordinario impegno quotidiano del personale del Servizio sanitario nazionale che, attualmente, è già in grado di assicurare più di un milione di prestazioni specialistiche al giorno ai nostri cittadini, è altrettanto vero che in sanità, per caratteristica specifica del settore, nonostante si aumenti l’offerta, questa viene immediatamente saturata dalla domanda, peraltro, in misura tendenzialmente illimitata;
stando così le cose, appare importante, tra le altre, puntare in modo più incisivo sull’appropriatezza prescrittiva, rendendo obbligatorio, ad esempio, nelle prescrizioni l’inserimento del codice di codifica del quesito diagnostico (codice ICD9) e almeno per le 69 prestazioni più critiche come radiografie, tac e risonanze magnetiche, anche l’indicazione del livello di priorità (codice Rao);
l’obbligo di inserimento dei codici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica permetterebbe di verificare con facilità l’appropriatezza della prescrizione attraverso l’analisi automatica della coerenza tra i diversi codici inseriti e consentirebbe, attraverso l’esame dei flussi, alle aziende di intervenire eventualmente sui prescrittori;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale anche in merito all’appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, attraverso l’obbligatorietà, anche in via sperimentale per un periodo limitato, sia della compilazione del codice ICD9 CM, per la codifica del quadro diagnostico nella prescrizione delle prestazioni ambulatoriali, che del codice RAO, almeno in tutte le prescrizioni delle prestazioni critiche.
G/1161/24/10 (già em. 4.0.22)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;
secondo l’ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) in media 3 ricoveri su 10 si potrebbero evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e il 20% dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria;
una delle motivazioni più frequenti dell’elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto “no-show” ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita, che rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica, ma soprattutto di salute dei cittadini perchè se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute, rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento;
in questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di “filtro” delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un’assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;
una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno;
in particolare, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l’appropriatezza prescrittiva e dall’altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di stanziare, in occasione del primo provvedimento utile, adeguate risorse destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.
Art. 3
3.35 (testo 2)
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della Salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’AGENAS, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico, nonché la definizione di una rete di patologie al fine di incrementare la qualità, l’appropriatezza, la tempestività, l’equità delle cure e il monitoraggio del livello di aderenze alle terapie.».
3.37 (testo 2)
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Con accordo tra il Governo e le regioni, su proposta del Ministro della salute, previa concertazione con le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, sono individuati i compiti, diversi da diagnosi, prognosi e terapia, riservati in via esclusiva alla professione medica, che possono essere affidati alle altre professioni sanitarie in possesso di adeguata competenza