2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 giugno.
La relatrice per la 10° Commissione MINASI (LSP-PSd’Az), richiamata la delicatezza e la rilevanza del contenuto dell’iniziativa legislativa, propone di procedere allo svolgimento di audizioni, preferibilmente limitate a soggetti particolarmente qualificati, così da non dilatare eccessivamente i tempi dell’esame, ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori contributi in forma scritta.
Il relatore per l’8a Commissione ROSA (FdI) condivide la proposta e rammenta le audizioni già svolte dall’8a Commissione nell’ambito della trattazione del disegno di legge n. 1066, affine per materia.
Il presidente ZAFFINI osserva che la specificità del disegno di legge in titolo non impedisce di valutare quanto acquisito dall’8a Commissione ai fini dell’eventuale integrazione del provvedimento. Allo scopo di garantire la pregnanza delle audizioni e di evitare eccessive dilazioni temporali, riterrebbe di concentrare il numero dei soggetti da ascoltare da parte delle Commissioni riunite.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede che sia garantita ai Gruppi la possibilità di proporre un numero congruo di soggetti da audire.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni al riguardo e propone quale termine per la presentazione delle proposte le ore 12 di martedì 18 giugno. Specifica quindi che la discussione generale avrà luogo successivamente alla conclusione delle audizioni.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
201ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE REFERENTE
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sugli emendamenti all’articolo 6 illustrati nella seduta precedente, ribadendo la necessità di una soluzione strutturale alla questione dei lavoratori fragili, per i quali la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile risulta essenziale anche a fini di cura. Dopo aver rammentato la sensibilità della Presidenza rispetto al tema, passa all’illustrazione dell’emendamento 14.0.1, il quale riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, da attuare negli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale per mezzo della presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medesimo tema, sulla cui importanza si è espresso anche il Presidente del Senato, è oggetto dell’emendamento 14.0.2, specificamente mirato all’introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola, inteso come strumento utile alla prevenzione.
L’emendamento 16.0.1 riguarda in particolare l’istituzione della Direzione distrettuale del lavoro ed è inteso a potenziare le capacità di intervento del sistema giudiziario, attraverso la specializzazione nei reati riguardanti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Basato sull’opportunità di un intervento idoneo a garantire la giusta retribuzione, l’emendamento 16.0.4 reca disposizioni in materia di salario minimo.
L’emendamento 16.0.10 è volto a disporre l’istituzione, peraltro in assenza di oneri, di un numero unico nazionale anti-sfruttamento, a disposizione dei lavoratori del comparto agricolo.
In assenza di altre richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(163) GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all’estero
(245) Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano
(475) ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 824, non ostativo sui disegni di legge nn. 163, 245 e 475)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI informa in ordine all’andamento della trattazione presso la Commissione di merito, la quale ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 824 e ha conseguentemente fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Ha quindi la parola la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), la quale presenta una proposta di parere, favorevole sul disegno di legge n. 824 e non ostativo sui restanti disegni di legge in titolo.
Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere risulta approvata a maggioranza.
La seduta termina alle ore 14,05.
200ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono il ministro della salute Schillaci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22maggio.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra in primo luogo l’emendamento 2.8, teso a restituire dignità ai lavoratori sulla base della legislazione previgente, nel senso di limitare la possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
L’emendamento 6.0.1, concernente la questione, più volte sollevata nel corso della legislatura, della tutela dei lavoratori fragili, garantisce la possibilità del lavoro agile, anche facilitando adeguati cambi di mansione. L’emendamento 6.0.2 riguarda il medesimo tema ed è teso in particolare a tutelare i lavoratori fragili rispetto al rischio di licenziamento connessi ai giorni di malattia successivi al termine del periodo di comporto. L’emendamento 6.0.4 concerne in particolare la possibilità di fruizione del lavoro agile per genitori con figli di età inferiore a quattordici anni.
L’emendamento 8.3 è teso alla soppressione delle disposizioni recate dall’articolo 8, mentre l’emendamento 8.0.1 delinea un sistema di staffetta generazionale, specificamente finalizzato ad agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani al di sotto dei venticinque anni, anche tenuto conto della necessità di garantire trattamenti pensionistici adeguati alle fasce più giovani della popolazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Esame e rinvio)
Nell’illustrare i contenuti del decreto-legge n. 73, il relatore ZULLO (FdI) segnala innanzitutto l’articolo 1, riguardante l’istituzione presso l’AGENAS della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, diretta a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.
L’articolo 2 prevede l’istituzione presso il Ministero della salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, deputato a vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.
L’articolo 3 prevede tra l’altro che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, nonché la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali.
Il successivo articolo 4 stabilisce il prolungamento della fascia oraria e giornaliera per l’erogazione delle visite mediche e specialistiche, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici.
L’articolo 5 reca disposizioni finalizzate al superamento del tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, mentre l’articolo 6 prevede iniziative per il potenziamento dell’offerta assistenziale e per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 7 assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Infine, l’articolo 8 dispone sull’entrata in vigore.
Il ministro SCHILLACI puntualizza in primo luogo che il provvedimento in esame è il risultato di un confronto approfondito con le istituzioni e con le associazioni rappresentative dei cittadini. Esso è inoltre basato sulla consapevolezza della necessità di porre una particolare attenzione all’aspetto organizzativo, in quanto essenziale all’impiego efficace ed efficiente delle risorse.
Nell’ottica di migliorare i livelli dell’assistenza sanitaria, la scelta del Governo è stata di superare definitivamente la pratica della chiusura delle liste, anche per mezzo dell’apporto dei medici impegnati nell’attività libero-professionale intramuraria. Si intende inoltre puntare sul coinvolgimento delle Regioni, particolarmente al fine di garantire l’impiego della totalità delle risorse disponibili per la riduzione delle liste di attesa. L’intervento dovrà inoltre essere completato da un riordino delle professioni sanitarie, da compiere alla luce della rapida evoluzione della sanità, nonché della rimodulazione della medicina territoriale nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Il complesso delle previsioni di cui al decreto-legge n. 73 sarà poi successivamente integrato sulla base di un organico disegno di legge in materia sanitaria.
In risposta alla questione delle liste di attesa, il decreto-legge in esame attribuisce specifiche funzioni di vigilanza al Ministero della salute e dispone in ordine al ruolo delle amministrazioni regionali in fase di programmazione. È inoltre previsto il coinvolgimento degli operatori del settore sanitario e il superamento del tetto di spesa per le assunzioni a partire dal 2025, con l’obiettivo di consentire la massima operatività delle strutture.
Il Governo ha inteso intervenire a fronte dell’inefficacia dei meccanismi introdotti in passato per la riduzione dei tempi di attesa, anche puntando sulla responsabilità dei direttori generali delle aziende sanitarie in relazione all’organizzazione delle attività, nonché sulla responsabilizzazione dei cittadini, che in misura non trascurabile omettono di presentarsi per la fruizione di prestazioni precedentemente prenotate.
Nell’ambito del provvedimento riveste particolare importanza quanto previsto dall’articolo 1, istitutivo della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzato a garantire un monitoraggio costante, utile a rilevare gli effettivi bisogni di prestazioni sanitarie, nonché a verificare le disponibilità e i tempi necessari alla fruizione dei servizi.
L’articolo 2, il quale prevede l’istituzione dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, è teso ad assicurare la verifica costante della situazione delle liste di attesa e dell’effettiva erogazione dei servizi nelle Regioni e nelle singole aziende sanitarie, mentre l’articolo 3 dispone in merito all’istituzione di un servizio di prenotazione integrato, esteso al settore privato convenzionato e volto a garantire la massima trasparenza riguardo la reale disponibilità di erogazione delle prestazioni da parte della generalità delle strutture. È inoltre ribadito il divieto della chiusura delle prenotazioni e sono previste modalità alternative per la prenotazione e il pagamento da parte degli utenti. Questi saranno inoltre chiamati a confermare la prenotazione effettuata e al pagamento della prestazione in caso di mancata presentazione.
Il potenziamento dell’offerta di prestazioni diagnostiche e specialistiche è l’oggetto dell’articolo 4, il quale garantisce l’adeguatezza dei volumi connessi all’attività istituzionale, evitando squilibri a vantaggio dell’attività in regime libero-professionale, particolarmente per mezzo dell’attività di controllo dei direttori generali.
L’articolo 5 dispone in merito al superamento del tetto di spesa per il personale ed è motivato dall’esigenza di assicurare il personale necessario all’erogazione di volumi adeguati di prestazioni, risultando a tale riguardo fondamentale il ruolo della programmazione regionale. Inoltre, l’articolo 6 è volto specificamente al potenziamento dell’offerta assistenziale e del sistema dei dipartimenti di salute mentale. Le previsioni recate sono conseguenti all’alto livello di attenzione posto dal Governo al tema della salute mentale, la cui importanza è risultata accentuata in conseguenza della recente pandemia.
La consapevolezza del bisogno di incoraggiare l’apporto del personale medico è alla base dell’articolo 7, recante la previsione dell’imposizione sostitutiva, con la finalità di aumentare le prestazioni su base volontaria, con ricadute favorevoli sull’utenza. È stata inoltre ravvisata l’opportunità di valorizzare il ruolo dei medici specializzandi, i quali possono concorrere efficacemente a compensare le carenze negli organici, previste particolarmente gravi nei prossimi anni. In generale, inoltre, è essenziale tenere conto che, oltre all’aspetto meramente economico, la capacità del sistema italiano di trattenere i giovani medici è legata al complesso delle prospettive di carriera e delle condizioni di lavoro.
La carenza di personale riguarda altresì le altre figure professionali, per cui risulta necessario rendere maggiormente appetibili le diverse professioni del settore e procedere nell’immediato all’assunzione di personale proveniente dall’estero, facendo propria una linea già sostenuta come già risulta chiaro negli altri sistemi europei e americani chiamati a fronteggiare il medesimo problema.
Il presidente ZAFFINI ringrazia il Ministro della salute e, rilevata l’importanza del provvedimento in esame, osserva l’opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni. Invita pertanto i Gruppi a presentare le proposte relative ai soggetti da audire entro la giornata di domani. Specifica inoltre che la discussione generale potrà svolgersi successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.
199ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 14,50.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”) (COM(2024) 132 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.
Il presidente ZAFFINI ricapitola l’andamento dell’iter. Constatato quindi che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio del seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) nota che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla tutela dei minori in un contesto caratterizzato dal sempre maggiore rilievo della dimensione digitale, intervenendo in primo luogo in relazione alla necessità di un’età minima per la fruizione di determinati servizi.
Inoltre, l’articolo 5, comma 1, dispone che la diffusione non occasionale dell’immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, ove il minore è il soggetto principale, qualora produca o sia finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 977 del 1967.
Il successivo comma 2 definisce l’ambito d’intervento della direzione provinciale del lavoro in relazione all’autorizzazione di cui al comma precedente.
In base al comma 3, in conseguenza del superamento della soglia di 10.000 euro annui, le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 devono essere versate su un conto corrente intestato al minore protagonista e sono inutilizzabili, salvo che nell’esclusivo interesse del minore e in eccezionali casi di emergenza, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni.
Ai sensi del comma 4 l’investitore pubblicitario che richiede l’inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. I relativi pagamenti devono essere versati nel conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.
L’articolo 6 prevede che i fornitori di servizi della società dell’informazione rendano disponibile una funzionalità mirata a consentire ai minori di quindici anni l’attivazione immediata di una comunicazione con il numero di emergenza infanzia 114.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che la complessità della materia pone l’esigenza di procedere ad audizioni.
Il presidente ZAFFINI rileva che una richiesta in tal senso potrà essere avanzata presso la Commissione di merito.
La senatrice CASTELLONE (M5S), premesso che il proprio Gruppo ha presentato un disegno di legge sulla medesima materia, auspica che la Commissione di merito proceda all’abbinamento delle diverse proposte.
Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice LEONARDI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
La Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere.
(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(163) GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all’estero
(245) Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano
(475) ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene un errore la scelta di attribuire natura di reato a una pratica che è legittima in altri ordinamenti e che, in particolare, sarebbe invece più rispondente alle esigenze della contemporaneità predisporre un quadro normativo idoneo a garantire i diritti delle coppie desiderose di avere un figlio e degli stessi bambini nati in conseguenza del ricorso alla maternità surrogata. Tenendo conto di tali finalità, la sua parte politica aveva presentato alla Camera dei deputati un’iniziativa legislativa, che verrà depositata anche al Senato, tesa ad assicurare un’attenta valutazione di ogni caso specifico e a fornire adeguate tutele alla gestante, tra l’altro titolata a rivendicare il proprio diritto alla genitorialità riguardo al nascituro. La previsione di una figura di reato nell’ambito della maternità surrogata dovrebbe piuttosto essere limitata ai casi di costrizioni nei confronti della gestante.
La senatrice LEONARDI (FdI) osserva che la questione della tutela dei diritti dei bambini è stata richiamata del tutto incongruamente nel corso del dibattito. I disegni di legge in esame costituiscono invece una risposta alle pratiche di ricorso alla maternità surrogata che, ordinariamente, consistono in pratiche di natura commerciale, rese possibili da situazioni di grave indigenza in Stati esteri. In tale maniera, risulta completata la disciplina vigente in materia, la quale già contempla la figura di reato riguardo le medesime pratiche in territorio italiano.
L’ipotesi, precedentemente richiamata, di consentire in qualsiasi momento alla gestante surrogata di rivendicare i propri diritti di maternità, apre la strada a ulteriori conseguenze, caratterizzate da gravi implicazioni morali, per cui risulta opportuna una riflessione attenta sul complesso delle questioni connesse alla maternità surogata.
A integrazione del proprio precedente intervento, la senatrice CASTELLONE (M5S) rileva l’inopportunità di prevedere una figura di reato a fronte di condotte lecite ai sensi degli ordinamenti degli Stati nei quali hanno concretamente luogo. Giudica semmai necessario disciplinare la materia, prevedendo limiti certi e una totale preclusione a operazioni di carattere commerciale, mentre occorre che il legislatore assuma un atteggiamento di favore per i casi nei quali donne accettano di portare avanti una gravidanza per altri per motivi puramente altruistici.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP), premessa la propria contrarietà alle pratiche di maternità surrogata. ritiene tuttavia che la previsione di un reato universale comporti rischi di ricadute negative riguardo i bambini interessati e sia del tutto incongrua dal punto di vista giuridico in un contesto internazionale nel quale la maternità surrogata è spesso riconosciuta e normata. Le proposte in esame si connettono con la preclusione alla possibilità di adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso, la quale costituisce un incentivo al ricorso alla maternità surrogata all’estero, e rispondono pertanto a un’impostazione del tutto ideologica.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Esame e rinvio)
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) ricapitola gli obiettivi generali del disegno di legge in esame, facendone presente il coordinamento con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea sull’intelligenza artificiale approvato il 21 maggio scorso.
Quanto al contenuto del disegno di legge, rileva che l’articolo 1 traccia le finalità e l’ambito di applicazione, mentre l’articolo 2 reca le definizioni di “sistema di intelligenza artificiale”, di “dato” e di “modelli di intelligenza artificiale”.
L’articolo 3 stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
L’articolo 4 concerne gli ambiti dell’informazione e del trattamento dei dati personali e pone una condizione generale, in base alla quale l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni 14 è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’articolo 5 reca i princìpi applicabili in materia di sviluppo economico e il successivo articolo 6 prevede l’adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale.
L’articolo 7 attiene all’ambito sanitario e della disabilità, prevedendo, tra l’altro, che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale non possa selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori e che tali sistemi abbiano valenza di supporto, lasciando impregiudicata la decisione rimessa agli esercenti la professione medica. Quanto all’ambito delle disabilità, è previsto che i sistemi di intelligenza artificiale contribuiscano all’accessibilità, all’autonomia, alla sicurezza e ai processi di inclusione sociale.
L’articolo 8 concerne i trattamenti di dati eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
L’articolo 9 stabilisce che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico debbano essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Prevede inoltre l’istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, in particolare per l’assistenza territoriale.
L’articolo 10 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale riguardo al lavoro, in particolare enunciando gli obiettivi che è possibile perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia.
L’articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
L’articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l’applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti.
L’articolo 13 dispone che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l’unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l’intelligenza artificiale.
L’articolo 14 autorizza l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, mentre l’articolo 15 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.
La relatrice Minasi conclude quindi la propria illustrazione soffermandosi sull’articolo 16, che attribuisce all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Il relatore per l’8a Commissione ROSA (FdI) si sofferma innanzitutto sull’articolo 17, che prevede l’adozione di una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dà quindi conto dell’articolo 18, che designa l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.
L’articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
Il comma 1 dell’articolo 20 estende ai soggetti che abbiano svolto un’attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale l’ambito di applicazione dei benefici del regime fiscale relativo ai cosiddetti lavoratori impatriati. Il successivo comma 2 prevede che nel piano didattico personalizzato, adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado, possano essere inserite per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga alla condizione del previo possesso del titolo per l’accesso a queste ultime. Il comma 3 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l’organizzazione delle attività sportive e che lo Stato favorisca l’accessibilità ai medesimi sistemi al fine del miglioramento del benessere psicofisico.
L’articolo 21 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a definire l’assunzione, da parte dei fondi per il venture capital contemplati nel comma 2, di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese, aventi sede legale e operativa in Italia e operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle relative tecnologie abilitanti.
L’articolo 22 reca una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Il comma 2, oltre a richiamare i princìpi e criteri direttivi generali di delega che trovano applicazione per il recepimento di norme dell’Unione europea, o per l’adeguamento alle medesime, pone princìpi e criteri specifici. I successivi commi da 3 a 5 recano una delega al Governo, indicando i relativi princìpi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.
L’articolo 23 apporta modifiche al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, mentre l’articolo 24 apporta modifiche alla legge sul diritto d’autore.
L’articolo 25 reca modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali e il successivo articolo 26 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia i Presidenti, tutti i componenti delle Commissioni riunite e, in particolare, i relatori Minasi e Rosa per le loro illustrazioni precise ed esaustive.
Osserva che – come è noto a chi, come i componenti dell’8ª Commissione, ha già avuto modo di approfondire la materia – l’intelligenza artificiale offre grandi opportunità e pone grandi rischi.
Nel corso degli incontri con le associazioni professionali tenuti dal Governo in vista della predisposizione del provvedimento in esame sono stati registrati l’entusiasmo di alcuni degli interlocutori e la notevole preoccupazione di altri e il disegno di legge aspira a costituire un punto di equilibrio che consenta di cogliere le opportunità e circoscrivere i rischi.
La fase istruttoria condotta dal Governo ha visto anche un confronto con la Commissione europea, la quale è dunque consapevole che, come è stato giustamente sottolineato dai relatori, il disegno di legge non si sovrappone al regolamento recentemente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma ne accompagna e ne anticipa il quadro regolatorio, a partire dall’ambito penale, dove è necessario un intervento rapido.
Per altri aspetti il provvedimento presenta profili di carattere generale, senza entrare in dettagli eccessivi, che potrebbero presto rivelarsi superati, considerata la rapidità dell’evoluzione tecnologica.
Si sofferma poi brevemente sul tema delle risorse – ponendo l’accento sul fatto che esse sono significative e aspirano a generare un effetto moltiplicatore – e su quello delle Autorità nazionali.
Da un punto di vista metodologico, auspica che si possa procedere come è stato fatto con il disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, la cui approvazione in via definitiva da parte del Senato è imminente. In quel caso, il testo originariamente presentato dal Governo alle Camere è stato modificato e migliorato durante l’esame parlamentare ed è auspicabile che ciò possa accadere anche con il provvedimento oggi all’esame delle Commissioni riunite.
Ribadisce, infine, l’importanza delle misure contenute negli ultimi articoli del disegno di legge e, in particolare, degli strumenti approntati per contrastare l’impiego della tecnologia per condizionare il funzionamento dei regimi democratici.
Il presidente ZAFFINI ringrazia tutti gli intervenuti e, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.