198ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,05.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”) (COM(2024) 132 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)
Il relatore SATTA (FdI) richiama le finalità fondamentali della proposta di direttiva in esame, volta a garantire condizioni di lavoro di qualità per i tirocinanti e a contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.
Passa quindi ai contenuti del Capo I, contenente le disposizioni generali. In particolare, l’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva, mentre l’articolo 2 reca le definizioni applicabili ai fini della normativa proposta.
Il Capo II è costituito dall’articolo 3, che sancisce il principio di non discriminazione dei tirocinanti in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione. Un trattamento diverso può comunque essere giustificato in base a ragioni oggettive.
Ai sensi degli articoli 4 e 5, contenuti nel Capo III, gli Stati membri devono adottare misure volte a prevedere sistemi di valutazione, controlli e ispezioni efficaci finalizzati a contrastare le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio. Gli Stati membri devono inoltre fissare un termine temporale che indichi la durata eccessiva dei tirocini ai fini della valutazione e norme che impongano ai datori di lavoro di includere le opportune informazioni negli avvisi di posti vacanti e negli annunci per tirocini.
Il Capo IV concerne l’applicazione e le misure di sostegno. L’articolo 6 impone agli Stati membri, in particolare, l’adozione di misure volte a garantire una pubblicità e informazioni adeguate sui diritti dei tirocinanti, la previsione di controlli e ispezioni efficaci, la garanzia ai tirocinanti di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro.
L’articolo 7 impone agli Stati membri di offrire ai tirocinanti l’accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e il diritto di ricorso.
L’articolo 8 consente ai rappresentanti dei lavoratori di avviare, per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno, e con il loro consenso, procedimenti giudiziari o amministrativi.
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da un reclamo o da un procedimento promosso nei confronti del datore di lavoro. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per vietare il licenziamento in conseguenza dell’esercizio di diritti È anche stabilito il diritto dei tirocinanti che ritengano di essere stati licenziati per aver esercitato i loro diritti ai sensi della proposta di direttiva di chiedere al datore di lavoro di giustificare debitamente il licenziamento.
L’articolo 10 riguarda l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni.
Il Capo V reca le disposizioni finali, relative al recepimento da parte degli Stati membri.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottolinea l’importanza e la delicatezza della materia oggetto della proposta di direttiva. L’evoluzione che ha investito le modalità di ricorso allo strumento del tirocinio, ha infatti delineato un contesto caratterizzato da scarse tutele, mentre l’intervento dell’Unione europea conferma una linea di valorizzazione del ruolo della contrattazione e di rafforzamento delle garanzie. Si pone peraltro l’esigenza di porre la massima attenzione alla fase di recepimento della direttiva, al fine di disporre rapidamente di un quadro normativo idoneo a garantire i tirocinanti sul piano retributivo e delle condizioni di lavoro.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama la costante attenzione riservata dalla sua parte politica alla materia, che ha comportato la presentazione di proposte legislative volte alla garanzia dei diritti dei tirocinanti. Auspica inoltre che, oltre a pervenire alla conclusione dell’iter dei provvedimenti già in trattazione, la Commissione possa avviare il procedimento di approvazione di disegni di legge presentati dalle forze di opposizione.
Il presidente ZAFFINI fa presente la sua attenzione al tema.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) valuta favorevolmente il testo in esame, particolarmente in relazione alla questione del ricorso improprio al tirocinio, spesso utilizzato allo scopo di compensare carenze di personale. Ritiene poi indispensabile un’attuazione rigorosa ed omogenea della normativa proposta.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) rammenta la trattazione avviata nella scorsa legislatura, nell’altro ramo del Parlamento, di proposte legislative volte ad assicurare l’equo trattamento dei lavoratori impegnati in tirocini. Si riserva pertanto di condividere con la Commissione gli apporti conoscitivi precedentemente acquisiti.
La senatrice MANCINI (FdI) condivide l’importanza da accordare alla proposta di direttiva, in ragione dell’attuale bisogno di un quadro normativo completo sulla materia, utile a prevenire situazioni di eccessiva difformità a livello regionale.
Al fine di consentire gli adeguati approfondimenti, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell’esame dell’atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) evidenzia l’insufficienza delle risorse messe a disposizione per il superamento dello stato di crisi dell’Ilva, del tutto inadeguate alla ripresa produttiva e al contestuale risanamento ambientale. In tale contesto è messa in dubbio la necessaria manutenzione degli impianti, con conseguenti rischi riguardo alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Quanto alle possibilità di avviare una soluzione della crisi, il fallimento dell’opzione di ricercare l’intervento di un soggetto privato rende evidente il bisogno di adottare una strategia alternativa, incentrata sull’intervento pubblico.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime preoccupazione in ordine all’incertezza circa il sostegno alle politiche industriali nell’attuale fase di transizione produttiva, con il contestuale abbandono del territorio nazionale da parte di imprese di elevata importanza. In assenza di una vera e propria strategia in materia, sussiste inoltre il rischio di un’erogazione di risorse non mirata, e pertanto inefficace. Risulta di conseguenza ineludibile una riflessione approfondita, tesa alla definizione di una nuova politica industriale.
Conclusa la discussione generale, ha la parola il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), il quale presenta una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 30 maggio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,25.
197ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 3.1, che risulta respinto.
Successivamente, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2 e 3.0.1.
In esito successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l’emendamento 4.4, il quale è posto in votazione e respinto.
Sono poi messi separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 4.8, il quale è quindi posto in votazione e respinto.
Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.0.1.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la firma all’emendamento 5.0.1, che, messo ai voti, è respinto.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 7.1.
Sottoscritto dal senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)), l’emendamento 7.0.1 è posto in votazione e respinto.
Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.
Il presidente ZAFFINI rende noto che la 4ª Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Avverte quindi che si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1097.
In esito a distinte e successive votazioni, risultano approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone specifiche riformulazioni degli ordini del giorno G/1097/1/10, G/1097/2/10, G/1097/3/10 e G/1097/5/10, mentre invita al ritiro dell’ordine del giorno G/1097/4/10
Il senatore RUSSO (FdI) accoglie le riformulazioni proposte e ritira l’ordine del giorno G/1097/4/10.
Gli ordini del giorno G/1097/1/10 (testo 2), G/1097/2/10 (testo 2), G/1097/3/10 (testo 2) e G/1097/5/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono quindi accolti dal GOVERNO.
La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1097, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA
(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(163) GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all’estero
(245) Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano
(475) ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità
(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) rammenta in premessa i profili ordinamentali nei quali intervengono i disegni di legge in titolo, con particolare riferimento all’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 e agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione riguardo alla surrogazione di maternità.
Relativamente al disegno di legge n. 824, dopo aver ricapitolato l’andamento dell’iter presso l’altro ramo del Parlamento, rileva che la proposta aggiunge un periodo al termine del comma 6 dell’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di prevedere che siano sottoposte alla giurisdizione italiana le condotte compiute all’estero dal cittadino italiano riferibili ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità. In caso di accertamento di tali condotte, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.
Segnala infine che gli altri disegni di legge in esame hanno finalità analoghe. Il disegno di legge n. 475 reca altresì, all’articolo 1, una definizione di maternità surrogata.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta la natura sostanzialmente repressiva dei provvedimenti in esame, i quali mirano a comprimere l’autodeterminazione, eludendo qualsiasi reale dibattito sul tema della procreazione assistita. La scelta di intervenire con lo strumento penale sui comportamenti degli adulti crea inoltre le premesse per discriminazioni ai danni dei bambini. Il giudizio sui disegni di legge in esame è pertanto nettamente negativo.
Il senatore ZULLO (FdI) rileva la necessità di contemperare il principio dell’autodeterminazione con i valori del contesto sociale nel quale si svolgono i comportamenti individuali. È pertanto corretto che il legislatore scoraggi le forme di commercio nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, ferma restando la tutela da accordare alla famiglia caratterizzata dalla presenza delle figure materna e paterna.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) coglie nei provvedimenti in esame la volontà di conculcare la libertà nell’ambito delle scelte di vita individuali. È ravvisabile infatti un approccio meramente ideologico, destinato a determinare situazioni discriminatorie, in assenza di motivi idonei ad accordare un trattamento di maggior favore alla famiglia cosiddetta tradizionale.
Il presidente ZAFFINI richiama l’oggetto specifico dei disegni di legge in esame, che risiede nella questione della maternità surrogata come reato universale, inteso come mezzo di tutela del corpo della donna.
Il senatore RUSSO (FdI) rileva la congruità della proposta di integrazione della legge n. 40 del 2004, tenuto conto in particolare di una situazione di fatto connotata dal ricorso a pagamento alla maternità surrogata, in contesti caratterizzati da povertà diffusa.
Il timore di discriminazioni risulta peraltro infondato, alla luce dei principi alla base dell’ordinamento italiano, nel quale è costantemente accordata priorità all’esigenza di tutela dei minori.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) afferma in primo luogo la propria ferma contrarietà nei confronti della maternità surrogata. Le proposte legislative in esame trascurano tuttavia la questione dei diritti dei bambini nati per mezzo di tale pratica, a partire dalla possibilità di trascrizione nei registri dello stato civile, da cui discendono evidenti rischi di gravi discriminazioni. Occorre pertanto abbandonare la logica puramente repressiva in favore di una riflessione organica sui diversi aspetti della materia.
Il senatore MAZZELLA (M5S) pone in evidenza la sempre maggiore complessità dei temi etici in conseguenza dei continui e rapidi progressi delle possibilità tecniche in materia di procreazione. I disegni di legge in esame risultano peraltro inadeguati rispetto alla loro stessa finalità, in quanto la previsione di un reato di natura universale postula in realtà la conclusione di un ampio accordo internazionale. Nel concreto, inoltre, le proposte in esame si limitano all’imposizione di restrizioni della libertà personale.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1097
G/1097/1/10 (testo 2)
Il Senato premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
in particolare, l’articolo 7 esclude dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);
analogamente all’imposta di successione, anche l’imposta di registro rappresenta una distorsione in tema di solidarietà passiva, soprattutto nel caso di decadenza dei benefici fiscali “prima casa” richiesti dagli acquirenti in sede di compravendita di immobili acquistati dagli Enti del Terzo Settore;
nella prassi, la finalità degli Enti implica la necessità di alienare in breve tempo gli immobili ricevuti con i lasciti testamentari o altre liberalità, con il fine di ricavarne la corrispondente provvista monetaria da destinare alle finalità sociali statutarie;
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad esonerare le organizzazioni non-profit dalla responsabilità solidale prevista dall’art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13
G/1097/2/10 (testo 2)
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
l’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 702 c.c. prevede che «L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;
stando alla lettera della norma, l’esecutore testamentario può rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia della nomina esclusivamente presso la cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione;
in considerazione della prevalenza di nomine di esecutori testamentari nei casi di lasciti solidali, la disposizione rappresenta un aggravio del carico di lavoro per le cancellerie e, nel complesso, dell’iter burocratico;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere che l’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa possa essere comunicata anche ad un notaio, al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie ed accelerare e semplificare l’iter di successione.
G/1097/3/10 (testo 2)
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
in particolare, l’articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell’inventario dei beni dell’eredità, procedura prevista dall’articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale;
pur rappresentando un condivisibile passo in avanti, la subordinazione dell’esonero dai sigilli alla sottoscrizione di una idonea garanzia per i debiti ereditari potrebbe essere suscettibile di dubbi interpretativi rispetto alle modalità di attuazione della misura;
con l’intento di semplificare la disciplina in materia di apposizione dei sigilli e inventario dei beni dell’eredità in capo agli Enti del Terzo Settore, si costringe gli stessi a garantire preliminarmente il valore del bene che ricevono in eredità, aumentando, paradossalmente, le difficoltà che tali enti devono superare per “ricevere” il bene;
l’esigenza di superare l’obbligo di apposizione dei sigilli, peraltro, derivava proprio dalla necessità di una sua concreta attuazione: i possibili effetti positivi dei sigilli vengono, infatti, vanificati dalle tempistiche dilatate dall’apertura della successione, con la conseguenza che l’apposizione (e successiva rimozione) dei sigilli diviene solo un aggravio di tempi e costi per l’ente chiamato all’eredità ed un inutile dispendio di risorse da parte delle Cancellerie;
molto spesso, poi, l’apposizione dei sigilli si rileva meno efficace rispetto alla tutela che un privato riesce a garantire rispetto alla sicurezza di un bene;
impegna il Governo
a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire che le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore chiamate all’eredità possano rinunciare all’apposizione dei sigilli senza necessità di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari, salvo i casi in cui siano chiamati all’eredità altri soggetti parimenti meritevoli di tutela.
G/1097/5/10 (testo 2)
Il Senato Premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
rendicontare ai singoli contribuenti le scelte che gli Enti del Terzo Settore hanno operato nella gestione delle risorse pubbliche in relazione allo strumento del 5 per Mille non è solo un diritto, ma un dovere che la democraticità dello strumento impone;
l’attuale normativa prevede forme di trasparenza generiche dell’utilizzo del contributo, che non soddisfano le esigenze di trasparenza e comunicazione diretta a cui i cittadini sono abituati nei casi in cui effettuano una donazione agli Enti del Terzo Settore;
lo stesso Garante della Privacy, con nota del 5 maggio 2021, ha riconosciuto l’opportunità di rafforzare il rapporto informativo tra l’ente del terzo settore e il donatore del 5 per mille, chiarendo come non ci siano criteri di rischio dal punto di vista della privacy nel caso in cui sia il singolo donatore a scegliere se vuole comunicare o meno le proprie anagrafiche all’ente per cui destina il contributo;
impegna il Governo
a valutare di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire ai contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli Enti cui destinano il 5 per Mille, al fine di potenziare la trasparenza di tale strumento e garantire un rapporto più strutturato e qualificato tra Ente e donatore.
196ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Il relatore RUSSO (FdI) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, i commi 1 e 2 dell’articolo 1, riguardanti l’obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, in carico a una serie di soggetti, fra i quali sono comprese le aziende sanitarie locali, mentre il comma 7 esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo gli operatori di servizi nel settore sanitario essenziali per il mantenimento di attività sociali fondamentali, la cui fornitura dipende dalla rete e dai servizi informativi e in cui un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio.
L’articolo 2, comma 1, prevede che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) possa segnalare a una serie di soggetti pubblici, comprendente le aziende sanitarie locali e gli operatori di servizi essenziali del settore sanitario, le loro specifiche vulnerabilità. I destinatari devono provvedere all’adozione dei conseguenti interventi risolutivi.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, devono dotarsi di una struttura per la cybersicurezza. Il successivo comma 2 istituisce la figura del referente per la cybersicurezza all’interno delle medesime strutture, individuato in ragione di specifiche professionalità e competenze. In caso di mancanza di dipendenti muniti dei requisiti necessari potrà essere incaricato il dipendente di un’altra amministrazione pubblica, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 12, i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell’ACN che abbiano partecipato, nell’interesse e a spese dell’Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi non possono essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza.
Il comma 2 dispone che fino al 31 dicembre 2026 per il personale dell’ACN il requisito di permanenza minima nell’Area operativa ai fini del passaggio all’Area manageriale e alte professionalità sia fissato in tre anni.
L’articolo 13, comma 1, prevede che chi abbia ricoperto la carica di direttore generale e di vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ovvero vi abbia svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possa svolgere, nei tre anni successivi e salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata ove istituita, attività lavorativa, professionale o consulenziale, né possa ricoprire cariche presso soggetti esteri, ovvero presso soggetti privati italiani che svolgano attività di rilevanza strategica.
Il comma 2 pone il divieto inderogabile al personale del ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, attività lavorativa, professionale o di consulenza, ovvero ricoprire cariche, presso enti o privati titolari di licenza per prestare vigilanza o custodia o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa. Per il medesimo personale, qualora abbia partecipato a specifici percorsi formativi di specializzazione nell’interesse e a spese della DIS, dell’AISE e dell’AISI, il comma 3 pone un divieto triennale di assunzione o di assunzione di incarichi presso soggetti privati.
Il comma 5 demanda a un regolamento la definizione delle procedure di autorizzazione – per i casi autorizzabili ai sensi del comma 1 – nonché gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti.
Infine, presenta una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 maggio.
Il presidente ZAFFINI comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi sul testo della 1a, della 2a, della 5a e della 9a Commissione permanente; dà conto altresì della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).
Per l’illustrazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica ha la parola la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale fa presente in particolar modo l’opportunità di apportare miglioramenti al testo in discussione. Le proposte emendative presentate non consistono in mere riproposizioni di emendamenti già trattati nell’altro ramo del Parlamento ma sono piuttosto il risultato di successivi approfondimenti. Le questioni di maggiore rilevanza oggetto delle proposte di modifica consistono in particolare nelle successioni a vantaggio degli enti del Terzo settore, in quanto le relative procedure risultano attualmente eccessivamente complesse e onerose. È inoltre utile consentire ai soggetti beneficiari delle quote a valere sul 5 per mille dell’Irpef di conoscere quanti hanno deciso la destinazione di tali risorse, al fine di consentire un maggiore coinvolgimento nelle attività degli enti beneficiari. L’emendamento 2.0.1 è in particolare finalizzato al sostegno ai comuni in relazione ai casi di affidamento di minori e di famiglie in difficoltà, mentre l’emendamento 4.1 è teso a valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore.
Il senatore MAZZELLA (M5S) specifica che le proposte presentate dai senatori del suo Gruppo hanno in primo luogo la finalità di porre un rimedio agli effetti negativi sul piano sociale del superamento del reddito di cittadinanza. In particolare, l’emendamento 2.2 prevede l’istituzione di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile presso ogni Prefettura, mentre l’emendamento 2.3 reca una disposizione volta a potenziare le capacità di intervento degli assistenti sociali e dei comuni nei confronti della dispersione scolastica e dell’emarginazione sociale.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra l’emendamento 3.0.1, recante disposizioni per il sostegno dell’attività delle associazioni musicali. Si sofferma quindi sull’emendamento 4.0.1, finalizzato a garantire l’ammissione al riparto dei fondi del 5 per mille della generalità degli enti del Terzo settore nella fase di trasmigrazione nel registro unico. Infine, con l’emendamento 4.9 si intende agevolare le attività di vendita occasionali e le iniziative occasionali di solidarietà.
Il senatore RUSSO (FdI) interviene sul complesso degli ordini del giorno presentati, sottolineando la finalità di impegnare il Governo all’individuazione, successiva ai necessari approfondimenti di merito, dei veicoli normativi idonei a intervenire su aspetti di particolare complessità, quali le questioni delle successioni e delle donazioni, nonché del 5 per mille.
Il presidente ZAFFINI avverte che si passerà all’espressione dei pareri sugli emendamenti.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.
Il parere della relatrice MANCINI (FdI) è contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 2, nonché sulle proposte 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.
La rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti all’articolo 2.
In risposta ad una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), specifica che la contrarietà all’emendamento 2.0.1 è motivata dalla necessità di evitare un prolungamento dell’iter di approvazione, in ragione dell’esigenza di garantire rapidamente agli enti del Terzo settore la necessaria certezza giuridica. Tuttavia il Governo intende tenere conto delle sensibilità veicolate dagli emendamenti presentati al fine di enucleare successive possibilità di miglioramento della legislazione sul Terzo settore.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.
La relatrice MANCINI (FdI) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.1.
Su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4, nonché sull’emendamento 4.0.1, il parere della relatrice MANCINI (FdI) e del GOVERNO è contrario.
La relatrice MANCINI (FdI) si esprime in senso contrario all’emendamento 5.0.1.
Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.
Sugli emendamenti 7.1 e 7.0.1 il parere della relatrice MANCINI (FdI) è contrario.
Il parere del GOVERNO è conforme.
La relatrice MANCINI (FdI) e la rappresentante del GOVERNO esprimono successivamente parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.
Il presidente ZAFFINI avverte che si passerà ora alle votazioni e che, ai sensi dell’articolo 102, comma 4 del Regolamento, ai fini dell’economia e della chiarezza delle votazioni stesse, si procederà anzitutto alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.
Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l’emendamento 1.1, che è respinto.
In esito a distinte e successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.
Con distinte votazioni la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.0.1, ritenendo non sufficientemente motivata la contrarietà del Governo. Inoltre, sottraendosi al confronto sul merito, il Governo svilisce il ruolo del Parlamento, nel caso specifico inibendo di fatto la possibilità del Senato di apportare miglioramenti a una proposta legislativa.
L’emendamento 2.0.1 è quindi posto in votazione e respinto.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il senatore MAZZELLA (M5S) sottoscrivono l’emendamento 2.0.2, che è quindi posto in votazione, risultando respinto.
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 2.0.3, il quale dispone l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative a favore dei minori a rischio devianza.
Il senatore RUSSO (FdI) osserva che alle richiamate iniziative è già destinato, a legislazione vigente, un finanziamento adeguato. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
L’emendamento 2.0.3, posto in votazione, è respinto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Il Senato premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
in particolare, l’articolo 7 esclude dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);
analogamente all’imposta di successione, anche l’imposta di registro rappresenta una distorsione in tema di solidarietà passiva, soprattutto nel caso di decadenza dei benefici fiscali “prima casa” richiesti dagli acquirenti in sede di compravendita di immobili acquistati dagli Enti del Terzo Settore;
nella prassi, la finalità degli Enti implica la necessità di alienare in breve tempo gli immobili ricevuti con i lasciti testamentari o altre liberalità, con il fine di ricavarne la corrispondente provvista monetaria da destinare alle finalità sociali statutarie;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad esonerare le organizzazioni non-profit dalla responsabilità solidale prevista dall’art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
l’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 702 c.c. prevede che «L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;
stando alla lettera della norma, l’esecutore testamentario può rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia della nomina esclusivamente presso la cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione;
in considerazione della prevalenza di nomine di esecutori testamentari nei casi di lasciti solidali, la disposizione rappresenta un aggravio del carico di lavoro per le cancellerie e, nel complesso, dell’iter burocratico;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere che l’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa possa essere comunicata anche ad un notaio, al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie ed accelerare e semplificare l’iter di successione.
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
in particolare, l’articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell’inventario dei beni dell’eredità, procedura prevista dall’articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale;
pur rappresentando un condivisibile passo in avanti, la subordinazione dell’esonero dai sigilli alla sottoscrizione di una idonea garanzia per i debiti ereditari potrebbe essere suscettibile di dubbi interpretativi rispetto alle modalità di attuazione della misura;
con l’intento di semplificare la disciplina in materia di apposizione dei sigilli e inventario dei beni dell’eredità in capo agli Enti del Terzo Settore, si costringe gli stessi a garantire preliminarmente il valore del bene che ricevono in eredità, aumentando, paradossalmente, le difficoltà che tali enti devono superare per “ricevere” il bene;
l’esigenza di superare l’obbligo di apposizione dei sigilli, peraltro, derivava proprio dalla necessità di una sua concreta attuazione: i possibili effetti positivi dei sigilli vengono, infatti, vanificati dalle tempistiche dilatate dall’apertura della successione, con la conseguenza che l’apposizione (e successiva rimozione) dei sigilli diviene solo un aggravio di tempi e costi per l’ente chiamato all’eredità ed un inutile dispendio di risorse da parte delle Cancellerie;
molto spesso, poi, l’apposizione dei sigilli si rileva meno efficace rispetto alla tutela che un privato riesce a garantire rispetto alla sicurezza di un bene;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire che le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore chiamate all’eredità possano rinunciare all’apposizione dei sigilli senza necessità di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari, salvo i casi in cui siano chiamati all’eredità altri soggetti parimenti meritevoli di tutela.
Il Senato premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
in particolare, l’articolo 7 esclude dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);
il quadro normativo delineato dal Codice dei Beni Culturali prevede che un bene immobile o mobile, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, per il solo fatto di appartenere a un Ente del Terzo Settore o, in generale, a persone giuridiche private senza fini di lucro, sia da considerarsi “bene culturale”, a prescindere dal suo effettivo valore artistico, storico o architettonico;
tale “presunzione” di bene culturale può essere superata solo a seguito di un lungo e burocratico procedimento di “verifica” disciplinato dall’art. 12 del Codice dei beni culturali, con un considerevole aggravio di costi e lavoro sia per le Soprintendenze sia per gli Enti non profit e, nelle more di tale verifica, il bene devoluto per testamento o donazione a favore dell’Ente, essendo ancora “presumibilmente” culturale, è soggetto a tutte le limitazioni previste dagli articoli 53, 54, 55, 59, 60 e 61 del Codice in tema di inalienabilità e prelazione;
l’impianto normativo, così delineato, comporta, di fatto, una compromissione delle attività sociali degli Enti che ricevono un lascito o una donazione, procrastinando di molti mesi la possibilità di alienare i beni “presunti culturali” per ricavarne le provviste economiche da destinare alle attività di interesse generale;
appare di grande importanza semplificare gli oneri burocratici, abbattere i costi e accelerare le tempistiche relativi ai lasciti solidali di cui gli Enti del Terzo Settore entrano in possesso;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad estendere alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la normativa prevista per tutti i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche lucrative) e, in particolare:
- eliminare la presunzione automatica di interesse culturale per i beni di proprietà degli Enti non lucrativi pervenuti per successione, con conseguente inversione dell’onere della prova;
- prevedere tempistiche più adeguate di esecuzione in relazione alle quali il bene possa essere considerato presuntivamente di interesse culturale, ponendo una data fissa anteriormente alla quale valga la presunzione.
Il Senato Premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;
rendicontare ai singoli contribuenti le scelte che gli Enti del Terzo Settore hanno operato nella gestione delle risorse pubbliche in relazione allo strumento del 5 per Mille non è solo un diritto, ma un dovere che la democraticità dello strumento impone;
l’attuale normativa prevede forme di trasparenza generiche dell’utilizzo del contributo, che non soddisfano le esigenze di trasparenza e comunicazione diretta a cui i cittadini sono abituati nei casi in cui effettuano una donazione agli Enti del Terzo Settore;
lo stesso Garante della Privacy, con nota del 5 maggio 2021, ha riconosciuto l’opportunità di rafforzare il rapporto informativo tra l’ente del terzo settore e il donatore del 5 per mille, chiarendo come non ci siano criteri di rischio dal punto di vista della privacy nel caso in cui sia il singolo donatore a scegliere se vuole comunicare o meno le proprie anagrafiche all’ente per cui destina il contributo;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire ai contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli Enti cui destinano il 5 per Mille, al fine di potenziare la trasparenza di tale strumento e garantire un rapporto più strutturato e qualificato tra Ente e donatore.
Art. 1
1.1
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.»
1.2
Guidolin, Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all’articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l’attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.3
Guidolin, Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»
Art. 2
2.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all’approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.»
2.2
Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell’Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell’università, delle forze dell’ordine, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell’INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell’avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
2-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
2.3
Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d’intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell’ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.»
2.4
Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell’istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni istituisce, istituisce dei presìdi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all’interno del territorio di riferimento.»
2.5
Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all’assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un’equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.»
2.0.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
- Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.
- Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
- Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell’anno precedente, nonché dell’incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d’ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zambito, Mazzella
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
- Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.
- Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
- Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell’anno precedente, nonché dell’incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d’ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.»
2.0.3
Mazzella, Pirro, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)
- Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall’articolo 27-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 2.Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
- a)quanto a euro 10 milioni per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)quanto a euro 15 milioni per l’anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario.
- 3.Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell’interno.
- Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l’anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.»
Art. 3
3.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
3.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sostituire le parole «della persona minore di età» con le seguenti «delle bambine, dei bambini e ragazze e ragazzi nel rispetto delle linee guida per la partecipazione di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, elaborate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 12 luglio 2022.».
3.0.1
Durnwalder, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folcloristica e agevolazioni a sostegno delle loro attività)
- Il presente articolo reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l’associazionismo amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e di gruppi folkloristici quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.
- Per le finalità di cui al presente articolo, si intende:
- a)per musica popolare tradizionale l’espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi folk;
- b)per musica popolare contemporanea l’espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: pop, rock, elettronica, rap, hiphop e trap.;
- c) per gruppi folkloristici, tutte quelle realtà culturali che valorizzano e divulgano il patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari e che agiscono mettendo in atto patrimoni culturali di danza, repertori musicali popolari, a cui si collegano elaborazione di fogge, abiti e coreografie.
- Le associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale, la cultura musicale popolare contemporanea e le tradizioni e usanze popolari.
- Alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dai commi 7 e 8. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.
- È istituito, presso ciascuna Regione, l’elenco regionale telematico delle associazioni amatoriali di cui al comma 3, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.
- Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all’elenco medesimo.
- Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: “da una pubblica amministrazione,” sono inserite le seguenti: “ovvero ad associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche”;
- b)all’articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;
- c)all’articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche;
- d)all’articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche”;». 8. Alle associazioni amatoriali di cui al comma 3 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
- All’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nell’ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali e per le attività di valorizzazione del patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale, della musica popolare contemporanea e delle tradizioni popolari».
- È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
- Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui al comma 3, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.
- Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.
- A decorrere dall’anno 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui al comma 3 del presente articolo, è concesso, una tantum, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l’acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l’attività dell’associazione.
- Il contributo di cui al comma 13 è concesso anche per l’acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 13 e 14, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 64,36 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede quanto a 49,36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.»
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: “di politiche sociali”, inserire le seguenti: “di associazioni amatoriali di musica popolare e folcloristica”
Art. 4
4.1
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole «enti di carattere privato diversi dalle società» sono aggiunte le seguenti «, aventi sede legale in Italia o all’estero,».
4.2
Durnwalder, Patton
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «non superiori a 300.000» con le seguenti: «non superiore a 500.000».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «300.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».
4.3
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
4.4
Spagnolli
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all’articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 13, comma 2-ter, è disciplinata dall’articolo 18 del codice civile.
1-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano gli enti del Terzo settore senza personalità giuridica, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell’ente. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni solo in via sussidiaria”.»
4.5
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4.6
Durnwalder, Patton
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera f), inserire le seguenti:
f-bis) all’articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, senza limiti numerici»;
f-ter) all’articolo 35:
1) al comma 3, le parole: «del numero delle associazioni di promozione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro senza limiti numerici»;
2) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all’articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione»;
3) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) all’articolo 91, comma 2, le parole: «da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500,00 euro a 2.500,00 euro»;
4) dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
o-bis) all’articolo 102, comma 2, la lettera e) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
4.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «un anno, trascorso il quale», con le seguenti: «due anni, trascorsi i quali.»
4.8
Sbrollini
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) all’articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all’articolo 48 sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 nonché i revisori legali e i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 febbraio 2013, n. 4″»
4.9
Durnwalder, Patton
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) all’articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione.”».
4.10
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
4.11
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, lettera n), capoverso “15-bis, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;
- b) sopprimere il secondo e terzo periodo.
4.12
Pirro, Mazzella, Castellone
Al comma 1, lettera n), capoverso “15-bis, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente:«Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per i bambini affetti da patologie oncologiche è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026».
4.13
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, lettera n), capoverso “15-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente:«Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per la protezione, prima accoglienza e presa in carico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.»
4.14
Mazzella, Pirro, Castellone
Al comma 1, lettera n), capoverso “15-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente:«Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per il sostegno psicologico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.»
4.15
Durnwalder, Patton
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696.»
4.0.1
Durnwalder, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
Gli enti del terzo settore che nella fase di trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si sono avvalsi, tramite il loro mandatario, dell’accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate per partecipare al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all’anno 2022, sono comunque ammessi al riparto purché per gli enti stessi siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore. ».
Art. 5
5.0.1
Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica alla legge 8 novembre 1991, n. 381)
- All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: “lettere a), b), c), d), l)“, inserire la seguente: «o)».
Art. 7
7.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 57 del Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La responsabilità solidale di cui al comma 1 non si applica ai soggetti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, alle Fondazioni e alle Associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.»
7.0.1
Unterberger, Spagnolli, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-quinquies. Ai redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento di cui alla lettera h)si applicano, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso di cui all’articolo 9, comma 5, a condizione che il bene immobile sul quale detti diritti insistono sia destinato ad enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale.»
Art. 8
8.0.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al Codice civile)
L’articolo 473 del Codice civile è abrogato.
All’articolo 623 del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, nonché la sede legale anche attraverso la consultazione di pubblici registri.”.»
8.0.2
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modiche al Codice civile)
All’articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni”.».
8.0.3
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 10, comma 1, le parole: «e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;
- b) all’articolo 30, comma 2, le parole: «e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;
- c) all’articolo 56, comma 1, lettera b), le parole: «o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;
- d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. L’autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librarie, di archivi o di singoli documenti»;
- e) all’articolo 59, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645-bisdel Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti»;
- f) all’articolo 60, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall’articolo 61, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all’atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.»
8.0.4
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
“Art. 8-bis.
(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)
Le risorse non utilizzate di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a)della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall’articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l’operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall’anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall’articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.”
8.0.5
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per mille)
Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate comunica all’ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l’autorizzazione. L’autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall’anno 2024».
Riunione n. 1
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13,25
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE (FCP), DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE (SICP) E DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L’ASSISTENZA AI SOFFERENTI (VIDAS ODV) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)