193ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra, anche a nome dell’altra relatrice Pezzopane, un rapporto sullo stato di previsione del Ministero e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità, di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta). Il rapporto è fondamentalmente incentrato su tre filoni di competenza della Commissione: previdenza, assistenza e lavoro. Con riferimento al primo, si richiamano anzitutto le regolazioni finanziarie e contabili tra lo Stato e l’INPS e si ricorda che, per definizione, non ha alcun senso parlare di “buco” dell’INPS, incaricato di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate contributive e di trasferimenti dal bilancio dello Stato. Si avanzano inoltre due proposte, finalizzate a conseguire una parificazione tra lavoratrici dipendenti e autonome ai fini della proroga della cosiddetta “opzione donna”, non applicando il criterio dell’aspettativa di vita. Si segnala altresì la previsione riguardante i cosiddetti esodati, rimarcando che il tema, da affrontare con grande cautela, riguarda lavoratori che appartengono alla medesima generazione e che hanno la stessa o maggiore anzianità contributiva e che dunque va collegato a quello, più generale, della riforma pensionistica. In materia previdenziale, si riprendono sostanzialmente i criteri già evidenziati nell’ordine del giorno G/2111/2/11, presentato ieri in Commissione ed accolto dal Governo. Nel rapporto si condividono le destinazioni dei fondi di cui agli articoli 24 e 25, con carattere diretto ed immediato, a partire dalle famiglie povere con minori, e si ribadisce l’opportunità di approfondire la scelta tra la conferma di un modello fondato prevalentemente su criteri di prossimità e sussidiarietà, coerente con la tradizione italiana, e l’assunzione di un modello “nordico”, fondato su diritti soggettivi individuati secondo criteri asettici e con corrispondenti prestazioni monetarie.
Per quanto riguarda i profili più direttamente attinenti al lavoro, si condivide il décalage riguardante l’esonero contributivo e se ne propone l’estensione all’apprendistato; si ipotizza inoltre un potenziamento dei servizi per l’impiego, nella prospettiva di una politica attiva efficace. Si considerano altresì le potenzialità degli accordi aziendali di prossimità, sia con riferimento a premi collegati agli utili di impresa che alla gestione di esuberi, in funzione di accompagnamento all’età di pensione e si accenna alla capacità dei contratti collettivi di ogni ordine di potenziare la sanità integrativa, auspicando il rafforzamento dei fondi sanitari integrativi. Si ipotizzano inoltre correzioni per prestazioni sociali, da considerare tuttavia non concorrenti alla formazione del reddito del lavoratore. In proposito si chiede altresì di ritornare al tetto dei 6.000 euro previgente al 2011 e ridimensionato per eccesso di tiraggio del beneficio fiscale. Come misura di accompagnamento all’istituto della pensione si propone inoltre la riconduzione dei tre criteri attualmente vigenti ad uno solo, concentrando le risorse economiche per renderlo il più possibile conveniente per le imprese, prevedendo anche l’interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro e disponendo per i lavoratori lo stesso trattamento pensionistico cui avrebbero diritto nell’età di vecchiaia. Si invita altresì a prestare particolare attenzione al ruolo dei patronati, atteso che la telematizzazione delle procedure e la riduzione del personale esalta, e non riduce, la necessità di intermediari. Infine si segnala l’opportunità di una più adeguata dotazione per il funzionamento della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, anche in relazione ai nuovi compiti ad essa affidati per la fruizione dei beni storici e culturali e tenendo presente che le erano state assegnate risorse sulla base di una norma transitoria che ha esaurito i suoi effetti.
La senatrice CATALFO (M5S) illustra invece una proposta di rapporto contrario (testo allegato al resoconto della seduta), che muove dalla diminuzione degli stanziamenti a favore dei servizi territoriali per il lavoro e dei sistemi informativi per il lavoro. Nella proposta si nota criticamente come l’articolo 11 riduca l’esonero contributivo precedentemente previsto, si sollecita l’inserimento di una clausola di incremento occupazionale che prevenga gli abusi e si segnala l’opportunità di chiarire se, per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, l’esclusione operi anche qualora sia prodotta nel settore agricolo. In generale, si sollecita altresì il ripristino dei benefici previsti dalla legge n. 407 del 1990, la cui soppressione ha creato numerosi disagi, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Dopo aver ribadito che non possono concorrere ad essere utilizzati in sostituzione del premio di produttività i contributi previdenziali e assistenziali, le somministrazioni di vitto, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, le somme trattenute al dipendente e le erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie, nel rapporto si sottolinea la necessità di chiarire le finalità concrete cui andranno destinate le risorse del fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile del lavoro subordinato.
Si segnala inoltre che la cosiddetta settima salvaguardia, di cui all’articolo 18 del disegno di legge di stabilità, appare ben lontana dall’essere la soluzione definitiva al drammatico problema dei lavoratori esodati, tanto che, anche sulla base di recenti dichiarazioni e notizie di stampa, parrebbe già palesarsi la necessità di un’ottava salvaguardia. Quanto alla disciplina delle ricongiunzioni pensionistiche, nel rapporto si richiama che l’iter delle proposte di legge in materia è da tempo pendente a causa della mancata indicazione da parte del Governo delle necessarie risorse finanziarie. Nello schema di rapporto si evidenzia altresì la necessità di inserire un’unica misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento, garantendogli il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del salario, e contemporaneamente aiuti il giovane all’inserimento lavorativo graduale, mediante l’utilizzo di piani nazionali già vigenti, di contratto di apprendistato e di sgravi contributivi. Si censura inoltre in modo deciso la norma che estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016. Nella proposta si lamenta poi la mancanza di una previsione circa il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B e la mancanza di stanziamenti a favore dell’ISFOL, a fronte di un rifinanziamento, invece, della società Italia Lavoro S.p.A. Infine, per quanto riguarda la lotta alla povertà, si ribadisce la priorità assoluta dell’introduzione del reddito di cittadinanza, notando la frammentarietà degli interventi disposti dall’articolo 24 del disegno di legge di stabilità che, pur se condivisibili in linea di principio, sono al di fuori della definizione di un sistema di protezione sociale universale e si lamenta la mancata predisposizione di misure adeguate affinché le attuali norme di calcolo dell’ISEE siano modificate a tutela dei soggetti più deboli.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) nota con soddisfazione che, al di là degli esiti, nei due rapporti si riscontrano ampie convergenze su alcuni temi; coglie pertanto l’occasione per raccomandare al Governo di tenerne conto nella valutazione dell’attività emendativa che verrà esercitata dinanzi alla Commissione di merito.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) concorda con le notazioni svolte dalla senatrice Catalfo, dissentendo in modo netto dal rapporto di segno favorevole con osservazioni illustrato dal Presidente relatore. La sua parte si contraddistingue per un’idea precisa delle modalità con le quali sostenere ed aiutare i soggetti deboli e in difficoltà ed ha avanzato proposte a ciò finalizzate da molto tempo e in molte sedi. In questo senso, si sarebbe atteso che la legge di stabilità contenesse un piano straordinario per l’occupazione e lo sviluppo, in particolare nel Mezzogiorno. Il suo Gruppo ha proposto misure finalizzate al ripristino della manutenzione dei territori, la cui necessità è confermata anche dai recenti accadimenti in Calabria; per realizzare un programma di mobilità sostenibile, fondamentale per i pendolari; per l’attribuzione di un reddito minimo, allo scopo di dare ossigeno alle persone in difficoltà. Nessun intervento in questa direzione è contenuto nei disegni di legge in esame, che tra l’altro non risolvono neanche il problema dei cosiddetti “esodati”, lasciando fuori di ogni salvaguardia ancora 25.000 lavoratori. A fronte della necessità di interventi in materia di prepensionamento dei lavoratori usurati, di misure per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e di finanziamenti per i contratti di solidarietà, soprattutto espansivi, nulla si riscontra nella manovra di bilancio. Prende dunque atto con rammarico della assoluta inadeguatezza delle misure disposte, alle quali preannuncia pertanto netta contrarietà.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) mette quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, da lui illustrata, che è approvata, risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla bozza di rapporto alternativo. Dichiara quindi concluso l’esame dei documenti di bilancio.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 13,30, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 10,05.
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 – TAB. 4) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
L’11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, la relativa tabelle 4, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità,
premesso che il disegno di legge di bilancio propone talune variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015, e che, in conseguenza delle variazioni proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta a 117.388,60 milioni di euro in termini di competenza e a 118.417,18 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa;
osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti di competenza della Commissione, riferiti alla dimensione sociale della manovra e ad obiettivi di maggiore collegamento tra la produttività e il reddito diretto o indiretto dei lavoratori;
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento al disegno di legge di stabilità, le regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e l’INPS previste dall’articolo 2 costituiscono la periodica conferma delle caratteristiche dell’Istituto in quanto incaricato di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate contributive e di trasferimenti dal Bilancio dello Stato per cui risulta immotivata ogni preoccupazione circa la sostenibilità delle sue funzioni.
Le disposizioni fiscali di cui all’articolo 8 appaiono particolarmente funzionali alla ripresa delle attività produttive minori, spesso dipendenti dal mercato interno, per cui si auspica il loro rafforzamento.
La conferma dell’esonero contributivo per le assunzioni o per le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel 2016, prevista all’articolo 11, è condivisibile perché definisce un esaurimento graduale dell’incentivo ma, a conclusione di questo periodo, sono auspicabili riduzioni strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l’andamento delle prestazioni cui i diversi contributi si riferiscono. Si segnala inoltre l’opportunità di applicare lo stesso esonero anche ai contratti di apprendistato in quanto contratti a tempo indeterminato, altrimenti penalizzati dai tirocini da un lato e dai nuovi contratti permanenti dall’altro.
Con riferimento alla fattispecie di esclusione prevista al comma 2, si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 dell’INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell’anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo per cui risulta opportuno che tale specificazione sia posta direttamente dalla norma legislativa. A proposito dei lavoratori per i quali il beneficio dello sgravio contributivo di cui all’articolo 11 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel settore agricolo. Con riferimento alla norma di cui al comma 4 sembra opportuno specificare se si intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi un contratto rientrante nella nozione civilistica di somministrazione, anziché di appalto; se la norma di cui al comma 4 (dal momento che esso si limita a richiamare i precedenti commi 1 e 2) riguardi anche i casi in cui lo sgravio contributivo sia stato riconosciuto (al primo datore di lavoro) in relazione ad un’assunzione decorrente nel 2015.
Si segnala la necessità di abrogare l’obbligo dell’addizionale Aspi per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con applicazione delle clausole sociali previste dai CCNL, in quanto i lavoratori interessati vengono contestualmente riassunti dall’impresa che subentra nella gestione dell’appalto stesso.
La maggiore inclusione nel mercato del lavoro sollecita anche la più efficace attuazione della recente riforma delle politiche attive con particolare attenzione all’assegno di ricollocamento e alla riorganizzazione dei centri per l’impiego, nel contesto di un modello cooperativo tra operatori pubblici e privati, cui vanno destinate risorse aggiuntive. Con riferimento al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, previsto nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si ritiene opportuno garantire le risorse necessarie, attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di rendere realmente operativo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, in modo da assicurare servizi all’impiego omogenei e uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento alla materia delle prestazioni sociali complementari garantite direttamente o indirettamente dai datori di lavoro, attraverso voucher, erogazioni monetarie o servizi reali, alla luce anche degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate, sembra preferibile una disciplina strutturale che consideri tutte le categorie di benefici ai lavoratori e alle loro famiglie non concorrere alla formazione del reddito dei lavoratori stessi tanto nella ipotesi in cui conseguano alla volontaria determinazione del datore di lavoro quanto in quella di accordi collettivi o individuali; tali prestazioni, crescenti nei contratti ed accordi tra le parti, non si dovrebbero collocare pertanto nel tetto di reddito soggetto a prelievo fiscale agevolato né porre in alternativa con quote aggiuntive di salario o con premi aziendali.
Se è opportuno allargare la platea dei beneficiari fino a comprendere, nel limite dei 50 mila euro di reddito, tutti gli operai e gli impiegati, risulta invece ancora modesta la dimensione del salario detassabile per cui si propone di innalzarla al livello di 6000 euro vigente fino al 2011, in modo che risulti sensibile il relativo guadagno per il lavoratore, tanto più che il comma 9 azzera le risorse del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi connessi ai trattamenti salariali definiti dalla contrattazione di prossimità; nel momento in cui tutte le istituzioni sovranazionali segnalano per l’Italia la necessità di significativi incrementi di produttività, con particolare riferimento al collegamento con essa dei salari, risulta evidente l’utilità di disposizioni che incoraggino tanto le imprese quanto i lavoratori a realizzare uno scambio virtuoso.
In questo contesto, la contrattazione collettiva di ogni livello potrebbe sviluppare l’istituzione o il rafforzamento di fondi sanitari integrativi rispetto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ancor più alla luce delle razionalizzazioni qui ipotizzate; a questo scopo possono concorrere un quadro regolatorio certo concernente l’elenco delle prestazioni correlate con i benefici fiscali, la ulteriore individuazione di riduzioni del prelievo fiscale realizzato attraverso l’Irap in relazione ai contributi versati dalle imprese, criteri prudenziali per l’asset management, l’attribuzione di funzioni di vigilanza alla Covip nella prospettiva di fondi polifunzionali che riuniscano previdenza, sanità e long term care.
Per quanto concerne la norma istitutiva del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 14 per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato si apprezzano le finalità, soprattutto se indirizzate a proteggere il lavoro autonomo quando socioeconomicamente dipendente e a favorire la diffusione di modelli organizzativi indotti dalle nuove tecnologie; nel primo caso si tratta di applicare al lavoro indipendente tutele relative ai tempi di pagamento dei compensi, alla nullità delle clausole abusive, alla difesa della proprietà intellettuale, agli oneri connessi all’autoformazione, all’accesso agli appalti pubblici, alla continuità lavorativa nella maternità, alla salute e sicurezza nei luoghi del committente, alla risoluzione delle controversie; nel secondo caso si tratta invece di favorire con una legislazione leggera di sostegno gli accordi tra impresa e lavoratore in materia di orario, retribuzione a risultato, inquadramento, salute e sicurezza, custodia dei dati.
In questa sede dovrebbe definirsi una interpretazione certa delle norme tributarie applicabili all’istituto della trasferta, soprattutto per quei settori caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro o di assunzione allo scopo di evitare contenzioso a carico tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore.
Con riferimento alle norme contenute all’articolo 19, si sottolinea la urgenza di una disciplina complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale in modo che il metodo contributivo si accompagni con la ricongiunzione o il cumulo non oneroso di tutti i contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti europei; a proposito degli “esodati” questa Commissione ha istituito una sottocommissione per la rilevazione delle residue posizioni meritevoli di tutela i cui risultati rappresentano un utile riferimento; con la norma sulla cosiddetta “opzione donna” di cui al comma 1 dell’articolo si conferma una previsione rivelatasi utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo ma si segnala che mentre per le lavoratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015, come non si tiene conto della maturazione delle cosiddette “finestre”, per cui si propone la parità di trattamento fra tutte le lavoratrici; non risulta, infine, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell’opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all’adeguamento agli incrementi dell’aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell’età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest’ultime di circa dieci anni.
Con riferimento alla soluzione individuata dal comma 2 dell’articolo 19 si rileva come essa determini la disponibilità di tre tipi di intervento sulla stessa materia: il prepensionamento di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter previsto dalla legge n. 92 del 2012, la staffetta generazionale di cui all’articolo 41, commi da 5 a 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché la riduzione dell’orario di lavoro che viene introdotta dal presente disegno di legge per i lavoratori vicini al pensionamento di vecchiaia; in alternativa alle tre summenzionate modalità, si segnala l’opportunità di ridurle ad una sola, concentrando le risorse economiche per renderla il più possibile conveniente per le imprese, prevedendo anche l’interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro e per i lavoratori disponendo, entro certi limiti, dello stesso trattamento pensionistico cui avrebbero diritto nell’età di vecchiaia; si invita pertanto il Governo a valutare l’inserimento di una misura sperimentale, utile a verificare la effettiva disponibilità delle imprese a sostenere percorsi graduali o immediati di “uscita” dei lavoratori attraverso integrazioni al loro reddito o al sussidio pubblico e mediante versamenti contributivi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, con la possibilità di dedurre i relativi oneri.
Si rileva che la ulteriore proroga di cui al comma 3 dell’articolo 19 aggiunge ulteriore iniquità nei confronti di molte prestazioni previdenziali che, secondo l’antico criterio sociale del rapporto con il reddito degli ultimi anni di vita lavorativa, già evidenziano per i loro titolari un peggioramento relativamente più sensibile per cui si dovrebbe quanto prima abbandonare questa insistita linea di penalizzazione delle pensioni medie e medio-basse senza indulgere a progetti di ricalcolo che mettono in discussione le basi più elementari del patto dei cittadini con lo Stato, mai modificabile quando non è dato loro più tempo per un recupero operoso del reddito.
È certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016 previsto dall’articolo 20 comma 1, soprattutto per le imprese prive di CIGS, anche se occorrerà verificare la portata del fabbisogno, la possibilità di una previsione in queste stesse imprese del rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B, al fine di coprire il semestre antecedente l’attivazione delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.Appare altresì necessario, in riferimento all’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, prevista, in via sperimentale per l’anno 2015, dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, prorogare la misura sino al 31 dicembre 2016 in modo da garantire una misura di sostegno al reddito in coerenza con quanto previsto al comma 15, dell’articolo 15 del suddetto decreto.
I fondi di cui agli articoli 24 e 25, oltre alle condivisibili destinazioni dirette e immediate a partire dalle famiglie povere con minori, lasciano aperta la definizione del futuro modello di protezione sociale; si tratterà di approfondire la scelta tra la conferma di un modello prevalentemente fondato su criteri di prossimità e sussidiarietà – coerente con le nostre migliori tradizioni – e l’assunzione di un modello “nordico” tutto fondato su diritti soggettivi individuati secondo freddi criteri di prova dei mezzi e corrispondenti prestazioni monetarie; nel primo caso si apprezza la funzione degli intermediari sociali non profittevoli in quanto portatori di calore relazionale, mentre nel secondo caso si stabilisce un rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato; soprattutto la povertà assoluta e la non autosufficienza fisica, spesso tra loro intrecciate, sollecitano per definizione una attenzione prossima dei poteri regionali e locali in collaborazione con le fondazioni e con i corpi sociali, tanto nella fase di rilevazione quanto in quelle di prevenzione e contrasto attraverso strumenti utili ad evitare la “trappola della povertà”; la stessa ipotizzata razionalizzazione delle prestazioni potrebbe fornire l’occasione per ulteriori devoluzioni come nel caso della indennità di accompagnamento che, se inserita in un sistema locale di servizi socio-sanitario-assistenziali integrati, si rivela più efficace.
Si invita il Governo a valutare ulteriormente la norma di cui all’articolo 33 comma 11 in quanto essa riduce nuovamente il finanziamento ai patronati nel momento in cui la telematizzazione delle procedure e le riduzioni di personale degli enti previdenziali richiedono ancor più il ruolo di questi intermediari e ad approfondire i modi con cui garantire la migliore efficacia di questo sistema.
Si ritiene opportuno chiarire se la disposizione di cui al comma 12 del medesimo articolo riguardi o meno anche gli anni 2019 e seguenti.
Conclusivamente, si segnala l’opportunità di una più adeguata dotazione per il funzionamento della Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche in relazione ai nuovi compiti ad essa affidati per la fruizione dei beni storici e culturali tenendo presente che nei due anni trascorsi le sono state assegnate risorse aggiuntive sulla base di una disposizione transitoria che ha esaurito i suoi effetti.
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 – TAB. 4) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
La Commissione 11a del Senato,
esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (AS 2111) e il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (AS 2112);
considerato che:
dall’esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Tabella 4 del disegno di legge di bilancio (AS 2112), si evince con riferimento alla Missione n. 1 “Politiche per il lavoro” che:
l’unità di voto n. 1.6 “Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo”, è interessata da una riduzione dello stanziamento di competenza di 1.184,75 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015 e dunque lo stanziamento in conto competenza previsto per il 2016 risulta determinato in 160,33 milioni e quello per il 2017 addirittura in 68,4 milioni;
l’unità di voto n. 1.10 “Servizi territoriali per il lavoro” registra una diminuzione dello stanziamento di competenza di 13,28 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015;
l’unità di voto n. 1.11 “Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali” registra una diminuzione dello stanziamento di 2,4 milioni di euro rispetto al 2015. Si ricorda a tal proposito che nel corso del dibattito parlamentare sulla legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono stati approvati numerosi emendamenti e ordini del giorno presentati dal gruppo Movimento 5 stelle in materia interoperabilità dei dati e fascicolo elettronico del cittadino che consentirebbero a regime di monitorare il mercato del lavoro, eseguire analisi del contesto produttivo nazionale, regionale e territoriale e prevenire l’insorgere di abusi collegati all’erroneo utilizzo di esoneri e sgravi contributivi;
considerato altresì che:
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 11:
· rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, l’esonero contributivo viene ridotto abbassando il limite a 3.250 euro annui per 24 mesi (invece di 8.060 euro annui per 36 mesi, misure di cui invece sarebbe opportuno prevedere il ripristino);
· come già rilevato per la legge di stabilità 2015, appare necessario l’inserimento di una clausola di incremento occupazionale netto che prevenga abusi, peraltro già verificatisi come evidenziato anche nell’interrogazione n. 3-02117 svolta nella seduta n. 184 della 11ª Commissione il 14/10/2015;
· con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel settore agricolo;
in generale, come già auspicato nel corso dell’esame parlamentare della legge di stabilità 2015, appare necessario un ripristino dei benefici già previsti dalla legge n. 407 del 1990, la cui soppressione ha creato non pochi disagi in particolare per le regioni del mezzogiorno;
con riferimento al comma 2 dell’articolo 12, si rileva che il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 51, nel comma 2, lettere a), c), d) e h), indica che non concorrono a formare reddito:
“a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
[…]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
[…]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro.”;
si ritiene pertanto che quanto indicato nelle suddette lettere non possa concorrere ad essere utilizzato in sostituzione del premio di produttività di cui al comma 1 dell’articiolo 12.
per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 14, se l’istituzione del Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato appare certamente condivisibile, sarebbe auspicabile un maggior chiarimento circa le finalità concrete cui le risorse del fondo stesso debbano essere destinate;
la cosiddetta settima salvaguardia di cui all’articolo 18 appare ben lontana dall’essere la soluzione definitiva all’annoso e drammatico problema dei lavoratori esodati;
oltre a ciò, appare peraltro necessario approntare una disciplina più ampia e complessiva che allarghi la possibilità di fruire delle regole pensionistiche antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 a quelle categorie di lavoratori che, a causa della loro particolare condizione, da tale iniqua normativa hanno avuto un danno ulteriore rispetto ad altri soggetti: in particolare, i lavoratori cosiddetti precoci (i quali pur avendo un’anzianità contributiva assai alta hanno visto di colpo allontanarsi la prospettiva di raggiungere il pensionamento), i lavoratori impiegati in lavori usuranti e quelli colpiti da patologie asbesto correlate, i lavoratori del comparto ferroviario e i lavoratori del comparto scuola, cosiddetti “quota 96”;
per quanto concerne la tematica pensionistica in generale, appare condivisibile il rilievo del relatore secondo cui è urgente “una disciplina complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale in modo che il metodo contributivo si accompagni con il cumulo non oneroso di tutti i contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti europei. Il rinvio di queste disposizioni viene compensato con le norme straordinarie qui riproposte con il pericolo di ulteriori disparità di trattamento nella stessa generazione.”;
a tal proposito si ricorda che, nel corso del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, è stato accolto in Commissione l’ordine del giorno G/1993/17/11 sulla disciplina delle ricongiunzioni pensionistiche. Si deve altresì rilevare come da ormai un anno l’iter delle proposte di legge in materia di ricongiunzioni pensionistiche non onerose, su cui pure si è raggiunto un punto di intesa tra tutti i Gruppi parlamentari, sia bloccato a causa della mancata indicazione da parte del Governo delle apposite risorse finanziarie;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 19:
a) la cosiddetta “opzione donna”, di cui al comma 1, come rilevato dal relatore, finisce per contribuire al permanere di “una disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti ed autonome”: infatti”mentre per le lavoratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015. In base alla nuova disposizione non si tiene conto, alla predetta data, della maturazione delle cosiddette finestre. Non risulta, infine, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell’opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all’adeguamento agli incrementi dell’aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell’età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest’ultime di circa dieci anni.”;
b) potenzialmente assai poco efficace appare la disciplina di cui al comma 2, che si inserisce in un contesto normativo che già prevede misure similari. Si rileva quindi la necessità di inserire una unica misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento, garantendo per quest’ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane all’inserimento lavorativo graduale, mediante l’utilizzo di piani nazionali già vigenti (es. Garanzia Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri contributivi totali;
c) assolutamente da censurare appare la disposizione di cui al comma 3, la quale ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 1 e di quelli derivanti dall’elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati (di cui ai successivi commi 5 e 6) estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016. Di tutta evidenza si è di fronte ad una replica di quelle inique disposizioni, già censurate dalla Corte costituzionale, che rappresentano un ulteriore peggioramento rispetto alla riduzione del reddito dovuta allo scarto tra stipendio e pensione ;
d) parimenti censurabile, anche alla luce delle considerazioni già esposte, il comma 4 con il quale, sempre ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati, si dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018 del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all’interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico e una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;
e) si constata inoltre che l’individuazione della citata no tax area non è calcolata utilizzando l’indicatore “At risk of poverty rate” calcolato da Eurostat e Istat;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 20:
a) seppur certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016, soprattutto per le imprese prive di CIGS, sempre con riferimento a tali imprese è tuttavia da sottolineare la mancanza di una previsione circa il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B, al fine di coprire il semestre antecedente l’attivazione delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
b) assolutamente incomprensibile, soprattutto alla luce dell’approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2015 che ha portato all’istituzione dell’ANPAL, appare la scelta, di cui al comma 2, di disporre per l’anno 2016, un ennesimo contributo di ben 12 milioni di euro a titolo di concorso agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro S.p.A. mentre nessun finanziamento viene previsto a favore dell’ISFOL;
sarebbe inoltre stato opportuno prevedere adeguate misure atte a sanare le problematiche emerse a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione alla cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) la quale ha preso il posto dell’ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92: tali provvedimenti, se non verranno apportati opportuni ed urgenti correttivi, causeranno un’evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali (circa 343.000 lavoratori);
l’articolo 24 reca disposizioni per la lotta alla povertà tra cui:
a) istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell’attuazione di piani nazionali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla copertura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali (comma 3);
b) incremento, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, della dotazione del Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria (comma 4);
c) istituzione di un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie;
come più volte ribadito, appare necessario assicurare l’autonomia delle persone e la loro dignità e, a tal fine, semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria l’introduzione del reddito di cittadinanza, già previsto da tutti i paesi dell’UE, con le uniche eccezioni di Italia e Grecia, e in molti paesi non comunitari;
come certificato dall’ISTAT, nelle sue simulazioni sul disegno di legge n. 1148, attualmente in discussione presso questa Commissione, tale misura non disperde risorse a favore dei non poveri, riguardando 2 milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). “Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito inferiore all’80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea. […] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale “compatta”, compensando eventuali insufficienze del sistema dì welfare. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli minori […] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore […]. La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno […]. L’effetto della misura è massimo sulla povertà più grave e sull’intensità della povertà (misurata dal poverty gap ratio)” il cui indice passa dal 3,8 allo 0,1;
le misure di lotta alla povertà di cui all’articolo 24, pur in linea di principio condivisibili, appaiono al contrario come l’ennesimo intervento episodico, al di fuori di una quantomai necessaria definizione di un sistema di protezione sociale universale. Basti pensare che nel primo anno lo stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 24 (il quale ricalca sostanzialmente il “Fondo per il reddito di cittadinanza” previsto dal citato disegno di legge n. 1148), viene destinato al finanziamento di due misure già esistenti (l’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale, e l’incremento dei fondi per l’ASDI): non si denota quindi alcun intervento di natura strutturale volto a contrastare l’emarginazione sociale, la povertà e l’impoverimento;
si riscontra infine come non siano predisposte misure adeguate affinché le attuali norme di calcolo dell’ISEE siano modificate a tutela dei soggetti più deboli (come anziani malati e disabili in condizione di gravità) o utilizzando l’indicatore “At risk of poverty rate” calcolato da Eurostat e Istat. A tal proposito si ricorda che recenti sentenze del TAR Lazio, accogliendo parzialmente i ricorsi presentati dai familiari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, dichiarando illegittimo l’articolo 4, comma 2, lett. f), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stesso, hanno stabilito: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;
formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
192ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 19,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE (AP (NCD-UDC)) relatore ricorda che in tale seduta si è svolta la discussione generale e si sono svolte le repliche del Governo e dei relatori. Comunica altresì che allo scadere del termine sono stati presentati sei ordini del giorno al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra l’ordine del giorno G/2111/1/11 che muove dalla considerazione che nei pareri espressi dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato sullo schema di decreto attuativo del Jobs Act n. 150 era stata esplicitata la raccomandazione a prevedere misure specifiche volte a favorire l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento verso l’autonomia di giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposte al rischio di esclusione sociale e indigenza. L’ordine del giorno intende appunto impegnare il Governo a dar seguito a tale raccomandazione.
La senatrice PARENTE (PD) illustra l’ordine del giorno G/2111/2/11, da lei sottoscritto insieme ai senatori Pagano e Berger, che impegna il Governo alla presentazione di un disegno di legge contenente disposizioni volte a integrare e consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base di determinati criteri. Illustra altresì l’ordine del giorno G/2111/3/11, del pari sottoscritto congiuntamente ai senatori Pagano e Berger, finalizzato ad impegnare il Governo a garantire le risorse necessarie per rendere realmente incisivo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro.
La senatrice PAGLINI (M5S) dà infine conto dell’ordine del giorno G/2111/6/11, che chiede al Governo di assumere iniziative concrete affinché il calcolo dell’ISEE sia effettuato tutelando i soggetti più deboli della società, quali gli anziani malati e i disabili in condizioni di gravità.
La sottosegretaria BELLANOVA dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2111/1/11, G/2111/2/11, G/2111/3/11 e G/2111/5/11. Sull’ordine del giorno G/2111/4/11 esprime parere favorevole a condizione che esso venga riformulato, invitando il Governo a valutare l’opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire il riconoscimento del beneficio della Dis-Coll anche ai soggetti che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015 fino a tutto il 31 gennaio dello stesso anno, possano far valere un periodo complessivo di 4 mesi di contributi, sommando quelli versati dell’anno precedente e quelli versati pro rata sino al verificarsi dell’evento di disoccupazione.
Il senatore ZIZZA (CoR), primo firmatario dell’ordine del giorno, dichiara di accettare l’indicazione del Governo e presenta pertanto l’ordine del giorno G/2111/4/11 (testo 2), allegato al resoconto della seduta.
Quanto all’ordine del giorno G/2111/6/11, la rappresentante del GOVERNO non ritiene di poterlo accogliere, a meno che non venga riformulato, impegnando il Governo ad intraprendere ogni iniziativa per rafforzare la tutela in termini economici dei soggetti più deboli.
La senatrice PAGLINI (M5S) prende atto della dichiarazione di non accoglimento da parte del Governo e, non intendendo accedere alla proposta di riformulazione, che eliminerebbe ogni riferimento al calcolo dell’ISEE, anticipa che ripresenterà l’ordine del giorno in Assemblea.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,30.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2111
G/2111/1/11
AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI, SPILABOTTE, D’ADDA, FAVERO
La 11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (A.S. 2111),
considerato che:
la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d’origine o per altra ragione provenienti da percorsi d’accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;
tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l’inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l’autonomia con l’avviamento al lavoro;
considerato altresì che:
con riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro”, a conclusione dell’esame degli schemi dei decreti attuativi del Jobs Act da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei rispettivi pareri è stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento verso l’autonomia dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;
valutato che all’articolo 11 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti sgravi contributivi per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
impegna il Governo a valutare l’opportunità di
dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, misure per promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d’origine o per altra ragione provenienti da percorsi d’accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;
valutare l’opportunità di estendere l’esonero contributivo previsto dal citato articolo 11 del disegno di legge di stabilità, anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l’inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente ordine del giorno.
G/2111/2/11
La 11a Commissione del Senato,
considerato il carattere straordinario e limitato nei soggetti beneficiari delle misure contenute nel disegno di legge di Stabilità in materia previdenziale,
valutato che all’articolo 18 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per la salvaguardia dei lavoratori cosiddetti “esodati”,
richiamati gli annunci da parte del Governo di un prossimo intervento organico sulla stessa materia,
tenuto conto del sistema “a ripartizione” – e non a capitalizzazione – che caratterizza e sostiene tanto il regime fondato sul calcolo retributivo quanto quello sul calcolo contributivo,
impegna il Governo
a presentare nel corso del 2016 un disegno di legge contenente disposizioni utili ad integrare e consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base dei seguenti criteri:
– la sostenibilità inerente tanto la finanza pubblica, il cui vincolo va considerato con attenti calcoli degli effetti finanziari, quanto la coesione sociale in considerazione della mancata previsione nella riforma stessa di un regime transitorio e graduale, della divisione prodottasi nelle generazioni adulte con la giusta tutela dei cosiddetti “esodati”, degli straordinari cambiamenti indotti dalle tecnologie nelle mansioni dei lavoratori, la persistente debolezza delle donne adulte e degli invalidi a vario titolo nel mercato del lavoro;
– il rispetto delle regole vigenti per coloro che già sono titolari di prestazione previdenziale o sono prossimi a conseguirla nel nome del principio per cui ogni cambiamento deve potenzialmente consentire al cittadino un recupero operoso di reddito, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale;
– il completamento del metodo di calcolo contributivo con la possibilità di cumulare e ricongiungere, senza oneri, tutti i contributi versati alle diverse gestioni previdenziali;
– adeguati incentivi fiscali ai versamenti volontari tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, anche in favore degli ex dipendenti, per periodi di studio, di lavoro a tempo parziale e di non lavoro;
– la possibilità di utilizzare a fini di versamento volontario il TFR o gli accantonamenti nei fondi complementari nei limiti consentiti dalle esigenze di loro sostenibilità;
– il recupero di periodi di studio non solo secondo il calcolo “ora per allora”, particolarmente oneroso quando riferito a periodi regolati dal metodo retributivo, ma anche “ora per ora” con la modularità consentita dal metodo contributivo;
– la previsione di età di pensione moderatamente anticipate rispetto all’età ordinaria, sulla base di una prestazione penalizzata in relazione al conseguente allungamento del periodo di corresponsione della prestazione stessa;
– la definizione di misure transitorie più favorevoli per le persone, con particolare attenzione alle donne e agli invalidi, che alla data di entrata in vigore della riforma avevano già raggiunto una determinata età adulta anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto ai cosiddetti “esodati” tutelati;
– la individuazione di misure di defiscalizzazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di integrazione del reddito o dei versamenti contributivi con lo scopo di accompagnarli all’età di pensione.
G/2111/3/11
La 11a Commissione del Senato,
in sede d’esame del DDL 2111 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
premesso che:
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
considerato che:
un ordinato sistema di politiche attive per il lavoro può diventare determinante per innalzare il tasso di occupazione dell’Italia, in linea con gli obiettivi della Strategia 2020 dell’Unione Europea, tra cui quello di offrire ad ogni singola persona la possibilità di uscire dalla trappola dell’esclusione sociale, elevare il livello di competenze del capitale umano, contribuire a un utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche;
considerato che:
un punto di debolezza del sistema italiano è costituito dal ruolo e dai livelli di utilizzazione dei servizi per il lavoro e che i Centri per l’Impiego, in un sistema coerente pubblico/privato, rappresentano una componente necessariaper il successo della riforma del lavoro;
considerato che:
un punto di forza per l’avvio di una azione a livello nazionale delle politiche attive è l’ «assegno individuale di ricollocazione», introdotto dall’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
considerato che:
all’articolo 20 del disegno di legge n. 2111 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” è disposta la riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
tutto ciò premesso e considerato
impegna il Governo a:
garantire le risorse, eventualmente necessarie, al fine di rendere realmente incisivo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, in modo da assicurare servizi all’impiego omogenei e uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale nonché ad assicurare l’effettiva esigibilità del diritto all’«assegno individuale di ricollocazione» così come previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
garantire risorse adeguate per collocazione del personale dei centri per l’impiego e il rafforzamento dei centri stessi, come da intesa Stato-Regioni;
rifinanziare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica a disposizione, il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in vista della completa attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
G/2111/4/11
La 11a Commissione del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),
premesso che:
all’articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti interventi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del Jobs Act si garantivano misure di sostegno al reddito dal 1° gennaio 2015 anche a chiunque fosse rimasto disoccupato a causa dei non rinnovo dei contratti Co.Co.Co o Co.Co.Pro;
l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. (…) “;
la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all’INPS, la quale, in sede di prima applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda, con estremo ritardo e solo alla metà del maggio scorso prevedendo comunque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro sino a quella data;
la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2015, prevede che sussistano contemporaneamente tre requisiti all’atto della domanda: lo stato di disoccupazione, tre mesi di contributi nell’anno precedente e un mese nell’anno in cui si verifica la perdita dell’occupazione.
Considerato che:
per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 (come previsto dal citato decreto attuativo) e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il rispetto di uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell’anno 2015, ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al reddito da parte dell’INPS;
i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente opro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria occupazione, al fine dei riconoscimento del diritto alla Dis-Coll, devono far ricorso entro 90 giorni all’Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con conseguente aggravio di oneri;
la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava una potenziale platea di circa 775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari, quelli con i requisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di euro nel 2015). Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1° gennaio sarebbero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12).
Impegna il Governo:
considerato l’esiguo numero dei soggetti esclusi dal benefìcio della Dis-Coll, anche al fine di non penalizzare ulteriormente chi ha perduto il lavoro tra il 1° e il 31 gennaio 2015, a garantire, attraverso opportuni provvedimenti di deroga all’articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, possano far valere, sommando i contributi versati nell’anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell’evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi.
G/2111/4/11 (testo 2)
La 11a Commissione del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),
premesso che:
all’articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti interventi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del Jobs Act si garantivano misure di sostegno al reddito dal 1° gennaio 2015 anche a chiunque fosse rimasto disoccupato a causa dei non rinnovo dei contratti Co.Co.Co o Co.Co.Pro;
l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. (…) “;
la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all’INPS, la quale, in sede di prima applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda, con estremo ritardo e solo alla metà del maggio scorso prevedendo comunque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro sino a quella data;
la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2015, prevede che sussistano contemporaneamente tre requisiti all’atto della domanda: lo stato di disoccupazione, tre mesi di contributi nell’anno precedente e un mese nell’anno in cui si verifica la perdita dell’occupazione.
Considerato che:
per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 (come previsto dal citato decreto attuativo) e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il rispetto di uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell’anno 2015, ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al reddito da parte dell’INPS;
i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente opro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria occupazione, al fine dei riconoscimento del diritto alla Dis-Coll, devono far ricorso entro 90 giorni all’Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con conseguente aggravio di oneri;
la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava una potenziale platea di circa 775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari, quelli con i requisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di euro nel 2015). Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1° gennaio sarebbero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12).
Impegna il Governo:
a valutare lopportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire il riconoscimento del beneficio della Dis-Coll anche ai soggetti che in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, possano far valere, sommando i contributi versati nell’anno precedente e quelli versati pro rata sino al verificarsi dell’evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo complessivo di quattro mesi di contributi.
G/2111/5/11
AMATI, PAGLIARI, VALENTINI, PEZZOPANE
La 11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (A.S. 2111),
considerato che:
all’articolo 25, comma 1, del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per il sostegno alle persone con disabilità grave,
con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16);
lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.
Rilevato inoltre che:
le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell’inserimento lavorativo;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la trasposizione corretta, completa ed effettiva dell’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.
G/2111/6/11
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, BOTTICI
La 11a Commissione del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);
premesso che:
l’articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di sostegno alle persone con disabilità grave;
considerato che:
la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le sentenze nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015 dell’11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente allargata;
con le sue sentenze il Tribunale Amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;
inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l’articolo 4, comma 2, lett. f), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche “f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)“, cioè nel reddito complessivo IRPEF;
i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente tre ricorsi presentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro il nuovo ISEE, scrivono che le franchigie previste per tener conto degli assegni di invalidità non sono idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del “reddito disponibile” tutti i proventi “che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio”. Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;
in ragione di ciò l’INPS, in applicazione di detta sentenza, è obbligata ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre previdenze assegnate ai disabili perché queste non possono e non devono essere considerate come “fonti di reddito”;
contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del massimo organo della giustizia amministrativa i quali hanno fissato la prima udienza per il 3 dicembre 2015;
l’INPS è l’organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;
contrariamente a quanto disposto, l’Istituto di previdenza continua ad oggi a non dare esecuzione alle citate sentenze del TAR;
non vi è più motivo o giustificazione da parte dell’INPS di continuare a considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative concrete per porre fine alla situazione descritta in premessa e porre gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti affinché il calcolo dell’ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.
191ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(2110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.
Il presidente SACCONI avverte che in tale precedente seduta si è esaurita la discussione generale e si sono svolte le repliche del relatore e del Governo. Avverte altresì che allo scadere del termine sono stati presentati 32 emendamenti e 55 ordini del giorno (testi allegati al resoconto della seduta) e che nella seduta odierna essi verranno posti in votazione anche in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento già calendarizzato per l’esame in Assemblea nell’odierna seduta pomeridiana.
La sottosegretaria BELLANOVA dà quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
Il RELATORE si conforma al parere del Governo.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l’emendamento 01.1, nonché, dopo dichiarazione di voto della senatrice PAGLINI (M5S), che ne richiama l’importanza, l’emendamento 01.2.
Si passa agli emendamenti all’articolo 1.
La senatrice CATALFO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.1, al quale aggiunge la firma insieme ai senatori PAGLINI (M5S) e PUGLIA (M5S), sottolinea che l’argomento oggetto del provvedimento avrebbe meritato un dibattito assai più ampio ed esprime preoccupazione perché la più parte delle funzioni oggetto del testo viene svolta da personale dipendente da società private.
Il relatore ICHINO (PD) ricorda che il provvedimento non trova applicazione in situazioni in cui la titolarità del museo o dell’ente espositivo spetti a un privato, richiamando il comma 3 del Codice dei beni culturali.
Anche il PRESIDENTE ricorda che, come il relatore ha già efficacemente sottolineato nella sua illustrazione, il provvedimento si applica ai beni di proprietà pubblica comunque gestiti.
L’emendamento 1.1 è pertanto respinto; con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.
Dopo dichiarazione di voto della senatrice PAGLINI (M5S), che sottolinea come sul tema esista un accordo sindacale sottoscritto nel 2005, è altresì respinto l’emendamento 1.7.
La Commissione respinge quindi anche l’emendamento 1.8.
Sull’emendamento 1.9 interviene il senatore PUGLIA (M5S), che ne caldeggia l’approvazione, segnalando che esso esclude dalle disposizioni il caso di sciopero motivato dal mancato recepimento da parte del personale interessato di due o più mensilità della retribuzione contrattualmente prevista.
Concorda con la fondatezza di tali considerazioni il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII).
Il relatore ICHINO (PD) richiama l’essenza della nuova disciplina, che è ben lungi dal vietare il diritto di sciopero.
Il presidente SACCONI mette quindi ai voti l’emendamento, che risulta respinto.
Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, nonché, dopo dichiarazione di voto della senatrice PAGLINI (M5S), l’emendamento 1.17.
La senatrice PAGLINI (M5S) insiste sulle ragioni dell’emendamento 1.18, evidenziandone le finalità. Messo ai voti, anche tale emendamento è respinto, come pure i successivi emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) insiste sulle finalità dell’emendamento 1.22, ritenendo che, se davvero si vuole impedire il lievitare dei costi, sarebbe importante precisare che l’apertura dei siti debba essere garantita con il medesimo personale già in forze.
Il presidente SACCONI fa osservare che il provvedimento attiene essenzialmente ad un problema di relazioni industriali, più che di invarianza dei costi; mette quindi ai voti l’emendamento, che risulta respinto.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) caldeggia quindi l’approvazione dell’emendamento 1.23, ritenendo preferibile l’introduzione di un sistema premiale, più che di misure a carattere punitivo.
Messo ai voti, anche tale emendamento è respinto.
La Commissione respinge altresì il successivo emendamento 1.24.
Previa dichiarazione di voto del senatore PUGLIA (M5S), con distinte successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.
La senatrice PAGLINI (M5S) mette in risalto le ragioni alla base della formulazione dell’emendamento 1.0.3 che, messo ai voti, è respinto. Dopo dichiarazione di voto del senatore PUGLIA (M5S) è altresì respinto l’emendamento 1.0.4.
Sull’emendamento 1-bis.1, il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) ribadisce che lo sciopero è l’estrema arma a disposizione dei lavoratori e che sostanzia un diritto costituzionalmente garantito.
Messo ai voti, l’emendamento è respinto.
La Commissione respinge altresì l’emendamento 2.1.
Si passa all’esame degli ordini del giorno.
Il PRESIDENTE(AP (NCD-UDC)) avverte preliminarmente che gli ordini del giorno sui quali la rappresentante del Governo esprimerà parere favorevole non verranno messi in votazione. Non verranno del pari messi in votazione quelli riformulati dai proponenti per raccogliere un’indicazione del Governo.
La sottosegretaria BELLANOVA esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2110/1/11, G/2110/2/11, G/2110/3/11, G/2110/4/11, G/2110/5/11, G/2110/6/11, G/2110/7/11, G/2110/8/11, G/2110/9/11, G/2110/10/11, G/2110/11/11, G/2110/12/11, G/2110/13/11, G/2110/14/11, G/2110/15/11, G/2110/16/11, G/2110/17/11, G/2110/18/11, G/2110/19/11, G/2110/20/11, G/2110/21/11, G/2110/22/11, G/2110/23/11, G/2110/24/11, G/2110/25/11, G/2110/26/11, G/2110/27/11, G/2110/28/11, G/2110/29/11, G/2110/30/11, G/2110/31/11, G/2110/32/11, G/2110/33/11 e G/2110/34/11. Sull’ordine del giorno G/2110/35/11 esprime parere favorevole, a condizione che il secondo impegno venga riformulato inserendo il riferimento al supporto agli enti territoriali competenti per la predisposizione del dossier di candidatura per il riconoscimento da parte dell’UNESCO del valore universale di tali siti e il loro inserimento nella lista del patrimonio dell’umanità, tenuto comunque conto della necessità di rispettare l’ordine e la priorità delle candidature già acquisite.
Il senatore PUGLIA (M5S) dichiara di accogliere tale invito, presentando pertanto l’ordine del giorno G/2110/35/11 (testo 2), allegato al resoconto.
Sull’ordine del giorno G/2110/36/11 il Governo esprime parere favorevole; esso non viene pertanto posto in votazione.
Sull’ordine del giorno G/2110/37/11, la sottosegretaria BELLANOVA esprime parere contrario. Messo ai voti, l’ordine del giorno è respinto.
Con riferimento all’ordine del giorno G/2110/38/11, la rappresentante del Governo formula parere favorevole, a condizione che venga riformulato il secondo impegno; il senatore PUGLIA (M5S) dichiara di accettare l’indicazione, presentando pertanto l’ordine del giorno G/2110/38/11 (testo 2), allegato al resoconto.
La sottosegretaria BELLANOVA esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2110/39/11, G/2110/40/11 e G/2110/41/11; invita invece i presentatori a riformulare gli ordini del giorno G/2110/42/11 e G/2110/43/11.
La senatrice PAGLINI (M5S) concorda, presentando pertanto gli ordini del giorno G/2110/42/11 (testo 2) e G/2110/43/11 (testo 2), allegati al resoconto.
La sottosegretaria BELLANOVA formula parere contrario sull’ordine del giorno G/2110/44/11 che, posto ai voti, è respinto. Esprime invece avviso favorevole sugli ordini del giorno G/2110/45/11 e G/2110/46/11, a condizione che vengano riformulati; la senatricePAGLINI (M5S) presenta conseguentemente gli ordini del giorno G/2110/45/11 (testo 2) e G/2110/46/11 (testo 2), allegati al resoconto.
Sull’ordine del giorno G/2110/47/11 la sottosegretaria BELLANOVA esprime avviso favorevole, a condizione che venga inserito un riferimento al rispetto degli equilibri di bilancio e che il secondo impegno preveda un incremento delle risorse destinate al Mibact, nel quadro degli equilibri di bilancio, in termini adeguati per il comparto dei beni culturali.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) insiste per l’attuale formulazione dell’ordine del giorno che, messo ai voti, è respinto.
Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli ordini del giorno G/2110/48/11 e G/2110/49/11, previo parere contrario del Governo.
Sull’ordine del giorno G/2110/50/11, la sottosegretaria BELLANOVA formula avviso favorevole, a condizione di una riformulazione da parte dei presentatori; il senatore PUGLIA (M5S) accede a tale suggerimento, riformulando conseguentemente l’ordine del giorno in un nuovo testo G/2110/50/11 (testo 2), allegato al resoconto.
La SOTTOSEGRETARIA esprime poi avviso favorevole sui successivi ordini del giorno G/2110/51/11 e G/2110/52/11; invita invece i presentatori a ritirare l’ordine del giorno G/2110/53/11.
Anche il presidente SACCONI osserva che la sede propria per il tema cui fa riferimento l’ordine del giorno è rappresentata dall’esame, in sede referente, che la Commissione, congiuntamente con la Commissione affari costituzionali, sta svolgendo a proposito della regolamentazione del diritto di sciopero nei trasporti pubblici.
Insistendo i presentatori, messo ai voti, l’ordine del giorno viene quindi respinto.
L’ordine del giorno G/2110/54/11 è invece accolto dal Governo. Anche sull’ordine del giorno G/2110/55/11 la sottosegretaria BELLANOVA esprime parere favorevole, a condizione che alla fine sia inserito un riferimento al quadro delle compatibilità della finanza pubblica.
La senatrice PAGLINI (M5S) accoglie l’indicazione, presentando conseguentemente l’ordine del giorno G/2110/55/11 (testo 2), allegato al resoconto.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, conclusivamente, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, con relazione orale, sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo ad apportare ogni modifica di coordinamento che si rendesse necessaria, in particolare se volta a recepire gli eventuali pareri che saranno espressi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2110
(al testo del decreto-legge)
G/2110/1/11
FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Urbino.
G/2110/2/11
PUGLIA, NUGNES, CIOFFI, MORONESE, PAGLINI, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanià da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Napoli.
G/2110/3/11
ENDRIZZI, GIROTTO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle Dolomiti.
G/2110/4/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dell’area archeologica di Agrigento.
G/2110/5/11
PUGLIA, CIOFFI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Padula e la Certosa di Padula.
G/2110/6/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un Piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle città tardo barocche della Val di Noto.
G/2110/7/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico, e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Palermo arabo/normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale.
G/2110/8/11
AIROLA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato.
G/2110/9/11
ENDRIZZI, GIROTTO, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dei siti palafitticoli preistorici delle Alpi.
G/2110/10/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’unità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle sole Eolie.
G/2110/11/11
ENDRIZZI, GIROTTO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della città di Verona.
G/2110/12/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione di Genova, le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli.
G/2110/13/11
PUGLIA, CIOFFI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della costiera amalfitana.
G/2110/14/11
SERRA, COTTI, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del villaggio nuragico di Barumini.
G/2110/15/11
TAVERNA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Villa Adriana di Tivoli.
G/2110/16/11
MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, BOTTICI, SERRA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Cattedrale, della Torre Civica e Piazza Grande di Modena.
G/2110/17/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dell’arte rupestre della Val Camonica.
G/2110/18/11
LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione di Assisi e della Basilica di San Francesco.
G/2110/19/11
PUGLIA, NUGNES, CIOFFI, MORONESE, PAGLINI, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.
G/2110/20/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione di Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto).
G/2110/21/11
ENDRIZZI, GIROTTO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dell’Orto botanico di Padova.
G/2110/22/11
TAVERNA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio il dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia.
G/2110/23/11
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Val d’Orcia.
G/2110/24/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del Monte Etna.
G/2110/25/11
AIROLA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani. dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dei sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
G/2110/26/11
PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dei Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera.
G/2110/27/11
CIAMPOLILLO, DONNO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dei Trulli di Alberobello.
G/2110/28/11
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Siena.
G/2110/29/11
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Piazza del Duomo di Pisa.
G/2110/30/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della città di Ferrara – città del Rinascimento – e del Delta del Po.
G/2110/31/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della città dei monumenti paleocristiani di Ravenna.
G/2110/32/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Pienza e degli altri luoghi legati alla memoria di Enea Silvio Piccolomini.
G/2110/33/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di San Gimignano.
G/2110/34/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione delle 12 Ville e 2 giardini medicei della Toscana.
G/2110/35/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
la città di Spoleto vanta un patrimonio culturale di tutto rispetto potendo rivendicare l’iscrizione dal 25 giugno 2011 nel sito seriale «I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)» nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Per l’Italia si tratta del 46° sito iscritto nella celebre Lista;
sempre nella città di Spoleto esistono una serie di siti che dovrebbero essere maggiormente valorizzati;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO;
a favorire la fruizione nell’area della città di Spoleto dei siti di rilievo nazionale e internazionale, il rilancio e la valorizzazione dell’anfiteatro romano e del bosco sacro nel quale si trova la cosiddetta «Lex Spoletina» nonché ad operare nelle opportune sedi al fine di ottenere, da parte dell’UNESCO, il riconoscimento del valore universale di tali siti e il loro inserimento nella lista dei Patrimoni dell’Umanità.
G/2110/35/11 (testo 2)
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
la città di Spoleto vanta un patrimonio culturale di tutto rispetto potendo rivendicare l’iscrizione dal 25 giugno 2011 nel sito seriale «I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)» nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Per l’Italia si tratta del 46° sito iscritto nella celebre Lista;
sempre nella città di Spoleto esistono una serie di siti che dovrebbero essere maggiormente valorizzati;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO;
a favorire la fruizione nell’area della città di Spoleto dei siti di rilievo nazionale e internazionale, il rilancio e la valorizzazione dell’anfiteatro romano e del bosco sacro nel quale si trova la cosiddetta «Lex Spoletina» nonché a fornire supporto agli Enti territoriali competenti per la predisposizione del dossier di candidatura per il riconoscimento, da parte dell’UNESCO, del valore universale di tali siti e il loro inserimento nella lista del patrimonio dell’umanità, tenuto comunque conto della necessità di rispettare l’ordine delle priorità delle candidature già acquisite.
G/2110/36/11
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto-legge in esame riconosce «l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» come servizio pubblico essenziale, assoggettato alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
sono note le problematiche relative alla fruizione del sito archeologico di Pompei connesse al suo stato di tutela e mantenimento nonché quelle più recenti relative all’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo, posizionato nel cuore archeologico della città di Roma;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
sulla stampa di tutto il mondo è comparsa nel 2014 la notizia che la Direzione del World Heritage Centre UNESCO di Parigi ha avviato, ex articolo 174 del regolamento UNESCO, una pratica ufficiale UNESCO di controllo dello stato di conservazione del sito «centro storico di Firenze» in base alle dichiarazioni, sottoscritte da più di 1100 firmatari, fornite all’UNESCO dalla Associazione Internazionale Medicea, che ha rilevato il degrado di molti palazzi e monumenti del centro cittadino;
dall’attività di indagine condotta dal progetto Save Florence emerge che diverse aree della città presentano uno stato di abbandono e degrado urbano; inoltre l’originario tessuto urbano, fatto di piccole e grandi attività artigianali, è stato gravemente compromesso dai rapidi e deleteri cambiamenti delle condizioni socio economiche cittadine, processi aggravati ed accelerati dall’indifferenza delle istituzioni e dal turismo di massa, il quale ha alterato radicalmente il tradizionale equilibrio economico causando l’impoverimento e scomparsa dei mestieri tradizionali e l’abbandono del centro storico da una parte cospicua della popolazione fra il 1981 ed il 2011;
rilevato che:
il nostro Paese è quello che attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO quali patrimoni dell’umanità nonostante oramai da anni i governi succedutisi abbiano sempre più limitato le risorse destinate alla salvaguardia di questo immenso patrimonio,
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che tenga conto dei cinquantuno siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Firenze.
G/2110/37/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
il decreto in oggetto dichiara di voler migliorare la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
considerato che:
in data 30 giugno 2013, il sindaco di Firenze Matteo Renzi chiuse l’accesso per tre ore a Ponte Vecchio, uno dei monumenti più visitati del mondo, creando grandi disagi tra i cittadini di Firenze e i turisti;
l’iniziativa servì per un’esposizione di auto di lusso, al solo scopo di consentire una cena privata su un luogo pubblico alla presenza dell’allora presidente di Ferrari S.p.A. Luca Cordero di Montezemolo e dei top clients mondiali di Ferrari;
l’iniziativa che bloccò la circolazione e l’accesso a Ponte Vecchio avvenne un sabato pomeriggio d’estate, in uno dei periodi in cui l’afflusso di turisti nel capoluogo toscano è maggiore;
senza adeguato preavviso e fino a sera i turisti e residenti trovarono l’accesso a Ponte Vecchio sbarrato da fioriere e personale di sicurezza privato, irremovibile nell’impedire l’accesso a chiunque non fosse nella lista degli invitati;
rilevato che:
tale iniziativa creò disagi e impedì a molti turisti di ammirare uno dei luoghi più importanti del centro storico di Firenze che rientra tra i siti nazionali di valore universale riconosciuti dall’UNESCO;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione evitando che monumenti nazionali e centri storici vengano chiusi al pubblico per iniziative private come quella citata in premessa.
G/2110/38/11
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del Real sito di Portici;
ad operare nelle opportune sedi al fine di ottenere, da parte dell’UNESCO, il riconoscimento del valore universale del Real sito di Portici e l’inserimento dello stesso nella lista dei Patrimoni dell’Umanità, alla stregua delle altre residenze borboniche.
G/2110/38/11 (testo 2)
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del Real sito di Portici;
a fornire supporto agli Enti territoriali competenti per la predisposizione del dossier di candidatura per il riconoscimento, da parte dell’UNESCO, del valore universale del Real sito di Portici e per il suo inserimento nella lista del patrimonio dell’umanità, tenuto comunque conto della necessità di rispettare l’ordine di priorità delle candidature già acquisite.
G/2110/39/11
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del museo ferroviario nazionale di Pietrarsa.
G/2110/40/11
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione del Monte Vesuvio.
G/2110/41/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione degli importanti monumenti e musei inseriti nel tessuto urbano di Pisa tra cui la Chiesa di Sant’Antonio in Qualconia, il Museo Nazionale di San Matteo, la Biblioteca Nazionale, la cui sede storica è attualmente chiusa al pubblico.
G/2110/42/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il rilancio, la valorizzazione e riapertura del Castello della Triana (GR) antica residenza della famiglia dei Piccolomini.
G/2110/42/11 (testo 2)
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche valutando la possibilità di interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del castello della Triana (GR), nei limiti consentiti dal Codice dei beni culturali e dalle risorse disponibili.
G/2110/43/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto- legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche prevedendo, tra gli altri, il restauro, il rilancio e la valorizzazione del Castello di Moneta di Fossola (MS).
G/2110/43/11 (testo 2)
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto- legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche valutando la possibilità di interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del castello di Moneta di Fossola (MS), nei limiti consentiti dal Codice dei beni culturali e dalle risorse disponibili.
G/2110/44/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
l’articolo 9, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
nel Comune di Carrara la moderna tecnologia sta infliggendo alle Alpi Apuane il più grave disastro ambientale d’Europa. Le cave in cresta e gli scarti di lavorazione inquinano le sorgenti e i fiumi, i camion ammorbano l’aria di polveri sottili, le grandi opere (tunnel, viadotti, già realizzati e in progettazione) acutizzano il dissesto idrogeologico, che aumenta di anno in anno mettendo a repentaglio la salute e l’incolumità degli abitanti e modificando paesaggi millenari;
le ferite inferte al paesaggio sono evidenti. Lo sviluppo della tecnologia rende sempre più rapido il processo di distruzione sistematica delle montagne, in gran parte sbriciolate per farne scaglie per ricavarne carbonato di calcio;
impegna il Governo:
a favorire la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del territorio apuano attraverso la predisposizione di un piano nazionale di tutela delle Alpi Apuane.
G/2110/45/11
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame stabilisce che la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
considerato che:
tra i motivi di maggior disagio per i visitatori vi è il fenomeno delle perenni interminabili code che costringono i turisti ad attendere ore prima di accedere ai musei e esiti archeologici; è emerso, per esempio, che le code nel Polo museale fiorentino, in particolare agli Uffizi ed alle Gallerie dell’Accademia non sono «fisiologiche», come ha recentemente affermato sul Corriere della Sera la Soprintendente al Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, ma si tratta della conseguenza di una speculazione economica che danneggia l’economia e l’immagine di Firenze;
in molti casi lo Stato, invece che affrontare il problema, ha preferito affidare a terzi la gestione dei servizi di biglietteria ed accoglienza dei Musei statali fiorentini, ricevendo un canone fissato, e lasciando ampia autonomia a soggetti privati che hanno ottenuto ampi guadagni;
questi soggetti sono riusciti ad avere di fatto il controllo degli ingressi, dei servizi aggiuntivi legati alla fruizione dei musei e si occupano anche della gestione di mostre;
l’interesse del privato è fare profitto e spesso i musei, nonostante i continui richiami delle Soprintendenze, finiscono comunque per contenere più visitatori del dovuto con grave pericolo per la sicurezza e la conservazione delle opere;
l’esternalizzazione dei servizi ha comportato così un peggioramento nella fruizione dei nostri musei ed in più non garantisce il reclutamento trasparente del personale ;
secondo quando riferito dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, nel 2001 i dipendenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ammontavano a circa 27.500 unità, mentre oggi sono ridotti a 17.000, con un’età media di oltre 55 anni. Solo nel 2014, il Governo ha finanziato società in house per un importo di 27 milioni di euro, a fronte di 39 milioni complessivi disponibili per spese di investimento nel medesimo anno 2014. Il patrimonio culturale italiano necessiterebbe, per essere rilanciato, della reinternalizzazione immediata di attività come la manutenzione e la didattica e di una seria politica di investimenti che infranga il sistema opaco degli affidamenti esterni, poco convenienti e poco chiari;
impegna il Governo:
ad esercitare un’azione di regolamentazione per impedire che l’economia delle nostre Città d’arte sia sconvolta dai grandi operatori turistici e società private che governano i flussi turistici in Italia e che condizionano i turisti a soffermarsi solo un giorno in ognuna della grandi città, nonché a visitare soltanto i grandi musei e a favorire la gestione pubblica dei beni culturali.
G/2110/45/11 (testo 2)
PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto legge in esame stabilisce che la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
considerato che:
tra i motivi di maggior disagio per i visitatori vi è il fenomeno delle perenni interminabili code che costringono i turisti ad attendere ore prima di accedere ai musei e esiti archeologici; è emerso, per esempio, che le code nel Polo museale fiorentino, in particolare agli Uffizi ed alle Gallerie dell’Accademia non sono «fisiologiche», come ha recentemente affermato sul Corriere della Sera la Soprintendente al Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, ma si tratta della conseguenza di una speculazione economica che danneggia l’economia e l’immagine di Firenze;
in molti casi lo Stato, invece che affrontare il problema, ha preferito affidare a terzi la gestione dei servizi di biglietteria ed accoglienza dei Musei statali fiorentini, ricevendo un canone fissato, e lasciando ampia autonomia a soggetti privati che hanno ottenuto ampi guadagni;
questi soggetti sono riusciti ad avere di fatto il controllo degli ingressi, dei servizi aggiuntivi legati alla fruizione dei musei e si occupano anche della gestione di mostre;
l’interesse del privato è fare profitto e spesso i musei, nonostante i continui richiami delle Soprintendenze, finiscono comunque per contenere più visitatori del dovuto con grave pericolo per la sicurezza e la conservazione delle opere;
l’esternalizzazione dei servizi ha comportato così un peggioramento nella fruizione dei nostri musei ed in più non garantisce il reclutamento trasparente del personale ;
secondo quando riferito dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, nel 2001 i dipendenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ammontavano a circa 27.500 unità, mentre oggi sono ridotti a 17.000, con un’età media di oltre 55 anni. Solo nel 2014, il Governo ha finanziato società in house per un importo di 27 milioni di euro, a fronte di 39 milioni complessivi disponibili per spese di investimento nel medesimo anno 2014. Il patrimonio culturale italiano necessiterebbe, per essere rilanciato, della reinternalizzazione immediata di attività come la manutenzione e la didattica e di una seria politica di investimenti che infranga il sistema opaco degli affidamenti esterni, poco convenienti e poco chiari;
impegna il Governo:
a promuovere azioni volte a riorientare i grandi flussi turistici indirizzati su poche grandi città e pochi grandi musei, a favore dei piccoli centri d’arte e dei musei diffusi sul territorio.
G/2110/46/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (A.S. 2110);
premesso che:
secondo l’articolo 01 del decreto-legge in esame la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio-economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a porre in essere concrete iniziative volte a favorire effettivamente la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione prevedendo, in particolare:
– forme di incentivazione per la raccolta di finanziamenti a favore di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
– l’eliminazione delle condizione di «monopolio» attualmente esistenti per la gestione di taluni servizi;
– appositi servizi didattici per bambini;
– la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
– la promozione e l’incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.
G/2110/46/11 (testo 2)
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (A.S. 2110);
premesso che:
secondo l’articolo 01 del decreto-legge in esame la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
considerato che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio-economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a porre in essere concrete iniziative volte a favorire effettivamente la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione prevedendo, in particolare tenuto conto delle risorse umane e finanziarie disponibili:
– forme di incentivazione per la raccolta di finanziamenti a favore di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
– l’affidamento dei servizi aggiuntivi attraverso procedure pubbliche e trasparenti;
– appositi servizi didattici per bambini;
– la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
– la promozione e l’incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.
G/2110/47/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (A.S. 2110);
premesso che:
secondo l’articolo 01 del decreto-legge in esame la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
considerato che:
l’Italia, com’è certificato ormai nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali;
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio-economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
è necessario investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell’hic et nunc, pensando soprattutto al medio e lungo termine, ripensando il bene culturale come «soggetto» e non come «oggetto», dunque non come cosa a sé, staccata da ciò che lo circonda, ma immerso in un più ampio contesto vivente in cui assume pienamente rilievo;
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo e mediante incentivazione economica, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele per consentire la fruibilità del patrimonio culturale con un’estensione la più ampia possibile quanto alle diverse forme di disabilità, permanente e temporanea;
a provvedere, anche all’interno della legge di Stabilità attualmente all’esame del Senato, al reperimento di fondi che garantiscano finanziamenti costanti affinché l’incidenza delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sul totale generale del bilancio dello Stato possa divenire coerente e soprattutto adeguato per un settore strategico per l’economia e di vitale importanza qual è il comparto dei beni culturali considerato nelle sue diverse declinazioni.
G/2110/48/11
PAGLINI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame stabilisce che la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
nel medesimo articolo si dichiara di operare «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
considerato che:
l’articolo 9, comma secondo, della Costituzione recita: «[La Repubblica] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
la «fruizione» del patrimonio culturale non rientra tra i principi fondamentali della Costituzione;
il citato articolo 01, non presente nel testo originale del decreto, ma inserito nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati, appare dunque come una forzatura della Costituzione, finalizzata al mero scopo di assicurare una fittizia copertura costituzionale ad un decreto-legge che interviene su una materia su cui invece la Costituzione stessa indica chiaramente vigere una riserva di legge;
impegna il Governo:
a modificare l’articolo 01 del decreto in esame al fine di renderlo coerente, se possibile, con il dettato costituzionale.
G/2110/49/11
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
impegna il Governo:
ad assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantendone attraverso appositi provvedimenti ed opportune risorse economiche e umane l’apertura al pubblico senza limiti di orario.
G/2110/50/11
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
impegna il Governo:
ad assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantendone attraverso appositi provvedimenti ed opportune risorse economiche e umane l’apertura al pubblico anche nei giorni festivi.
G/2110/50/11 (testo 2)
PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 01 del decreto-legge in esame reca l’enunciazione in base alla quale la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», «in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione»;
impegna il Governo:
ad assicurare la più ampia fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraverso il migliore impiego delle risorse umane e finanziarie.
G/2110/51/11
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico è artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
resta fondamentale l’esigenza di garantire la salvaguardia del dettato costituzionale in tema di diritto di sciopero, ponendo l’esercizio di tale diritto al riparo da ulteriori interventi che possano tradire ciò che è il caposaldo della dialettica democratica tra le parti sociali;
emerge l’esigenza di un preventivo controllo quanto all’affidabilità economica ed organizzativa dei soggetti privati che operano nell’ambito della fruizione del patrimonio storico e artistico nazionale quale bene pubblico essenziale;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, tenuto conto di quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di appalti, di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela per i lavoratori dipendenti presso soggetti privati che operano nel settore dei beni culturali, in particolare per quanto concerne il pagamento delle retribuzioni.
G/2110/52/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
resta fondamentale l’esigenza di garantire la salvaguardia del dettato costituzionale in tema di diritto di sciopero, ponendo l’esercizio di tale diritto al riparo da ulteriori interventi che possano tradire ciò che è il caposaldo della dialettica democratica tra le parti sociali;
una forte deregolamentazione del mercato del lavoro è di fatto già stata avviata dal Governo con il cosiddetto Jobs Act;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere iniziative di carattere socio/culturale volte a riaffermare la valenza costituzionale del diritto di sciopero come principio cardine della repubblica democratica.
G/2110/53/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
tenuto conto che:
il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 146 del 1990 recita: «Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza»;
altresì tenuto conto che alla luce delle modifiche intervenute con il decreto in esame, occorre potenziare la neutralità della Commissione di Garanzia,
impegna il Governo:
a porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, volte a stabilire l’impossibilità di far parte della Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990 per coloro che abbiano avuto a loro carico condanne passate in giudicato o che abbiano procedimenti penali in corso.
G/2110/54/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
tenuto conto che:
eventuali agitazioni sindacali che possono o meno sfociare nello sciopero, sono nella maggior parte dei casi precedute da assemblee;
il cosiddetto diritto di assemblea durante l’orario di lavoro comporta una sospensione del tutto limitata nel tempo (dieci ore in un anno), che viene usualmente contenuta e frazionata e che la sospensione solitamente viene indetta a fine/inizio turno, per contemperare l’interesse del datore di lavoro a contenere i disagi e l’interesse sindacale a ottenere la massima partecipazione possibile,
impegna il Governo:
ad adoperarsi alfine di continuare a impedire la possibilità di erogare sanzioni a danno dei lavoratori che esercitano legittimamente il diritto di assemblea.
G/2110/55/11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che sia anche finalizzato al rilancio dell’occupazione nel settore di riferimento.
G/2110/55/11 (testo 2)
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
tenuto conto che:
la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l’improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo:
a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti che sia anche finalizzato al rilancio dell’occupazione nel settore di riferimento, tenuto conto del quadro delle compatibilità della finanza pubblica.
Art. 01
01.1
PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, PUGLIA
Sopprimere l’articolo.
01.2
PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, la fruizione».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nella cultura», con le seguenti: «nel settore dei beni culturali».
1.1
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1-bis.
1.2
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Sopprimere l’articolo.
1.3
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, sostituire le parole da: «culturali;» fino alla fine del comma, con le seguenti: «culturali; “: sono aggiunte le seguenti:” e paesaggistici.”».
1.4
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti:» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i casi di sciopero economico-politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento,».
1.5
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti:» aggiungere le seguenti: «previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell’astensione ad altra data,».
1.6
Al comma 1, sostituire le parole: «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» con le seguenti: «l’apertura al pubblico ed il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali».
1.7
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.».
1.8
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo».
1.9
PUGLIA, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il caso di sciopero motivato dal mancato percepimento da parte del personale interessato di due o più mensilità della retribuzione contrattualmente prevista, in misura pari o superiore al 90 per cento dell’importo netto per ciascuna mensilità».
1.10
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitata ai periodi di tempo stabiliti dai singoli accordi di natura contrattuale».
1.11
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate».
1.12
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva in tema di assemblea».
1.13
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compatibilmente con l’esercizio del diritto di sciopero».
1.14
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rinviandone la disciplina delle modalità in sede di sessione negoziale».
1.15
PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestiti interamente da soggetti pubblici».
1.16
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, BOTTICI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori.
1-ter. L’integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell’articolo 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell’applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:
a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;
c) la garanzia nell’esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell’ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario».
1.17
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alfine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l’azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:
a) le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;
b) i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;
c) le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;
d) la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
e) la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;
f) la garanzia nell’esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
g) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell’ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;
h) l’applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;
i) l’alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali».
1.18
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale».
1.19
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, BOTTICI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori».
1.20
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
”2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”».
1.21
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI
Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori e il diritto dell’utenza alla fruizione del patrimonio storico e artistico nazionale, i soggetti privati che operano nel settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stipulano appositi accordi sindacali per l’esercizio del diritto d’assemblea e di sciopero».
1.22
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’apertura di cui al precedente comma deve essere garantita con il personale preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
1.23
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici essenziali di trasporto aereo, marittimo limitatamente al collegamento con le isole, ferroviario o su strada, urbano e extraurbano, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche, è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell’anno solare ed al grado di soddisfazione dell’utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del customer satisfation».
1.24
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, inserire il seguente:
”3-bis. Quando un servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio deve risarcire l’utente optando per una delle seguenti modalità:
1) prorogare la durata dell’abbonamento per un numero di giorni equivalenti a quelli in cui si sia verificata un’interruzione del servizio per sciopero superiore a tre ore;
2) applicare uno sconto sul rinnovo dell’abbonamento proporzionato al numero di giorni di scioperi superiori alle tre ore verificatisi durante il periodo di validità dell’abbonamento medesimo;
3) restituire agli abbonati, alla scadenza dell’abbonamento, la somma equivalente al costo del biglietto giornaliero per ogni giorno di sciopero superiore alle tre ore verificatosi durante il periodo di validità dell’abbonamento medesimo”».
1.0.1
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1
1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo in particolare:
a) l’eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
c) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
d) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.»
1.0.2
PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1
1. Al fine di garantire la fruizione del patrimonio culturale, in attuazione dei principi di cui all’articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, ciascun museo e altro istituto e luogo della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui personale addetto al servizio di bigliettazione, al servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, al servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, in una quota pari o superiore al 10 per cento, abbia maturato in un anno più di 250 ore di lavoro straordinario, è autorizzato a procedere all’assunzione, in pari quota, di ulteriore personale per i servizi interessati».
1.0.3
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1.
1. Al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza dell’applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione, il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia.»
1.0.4
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1
1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano straordinario di interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione del personale di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare per quanto concerne lo svolgimento di appositi servizi guida e assistenza didattica per bambini e ragazzi, nonché per il supporto a persone diversamente abili.»
Art. 1-bis
1-bis.1
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
Sopprimere l’articolo.
Art. 2
2.1
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
Sopprimere l’articolo.
190ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 11.
IN SEDE CONSULTIVA
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.
Il senatore ICHINO (PD), intervenendo in discussione generale, si sofferma sul tema del comparto dei servizi per l’impiego e sulla strumentazione e le risorse ad essi dedicate. Esprime il convincimento che i nuovi schemi di politica del lavoro delineati dal Jobs Act e dai decreti attuativi potranno portare ad una efficace riqualificazione della spesa pubblica e ad una eliminazione degli sprechi che hanno caratterizzato la gestione degli ammortizzatori sociali negli ultimi anni. Più che incrementare le risorse per il comparto, occorre ora garantire il decollo delle nuove politiche del lavoro. Nell’attuale fase di transizione, ai nuovi istituti come al nuovo assetto costituzionale, i centri per l’impiego non devono infatti risultare totalmente abbandonati a sé stessi; per effetto della soppressione delle province, infatti, non esiste più un vertice politico cui essi possano fare riferimento o che dia loro una direzione strategica. E’ inoltre necessario un rifinanziamento del Fondo delle politiche attive di cui al comma 215 della legge di stabilità 2014 e un incremento delle disponibilità relative all’assegno di ricollocazione, tenendo conto che si tratta di una misura in grado di autofinanziarsi. E’ infatti necessario completare la scelta di riequilibrare politiche attive e politiche passive del lavoro, dedicando alle prime le risorse indispensabili. Preannuncia che sul punto il suo Gruppo intende presentare un apposito ordine del giorno.
La senatrice D’ADDA (PD) esprime innanzitutto grande apprezzamento nei confronti dell’illustrazione effettuata dal Presidente relatore, con cui concorda per molti aspetti. Prende atto dell’infondatezza delle notizie riguardanti il cosiddetto buco dell’INPS ed auspica una maggiore prudenza da parte degli strumenti di comunicazione, a maggior ragione su temi destinati a generare allarme nei cittadini. Con riferimento all’articolo 11, che dispone per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno, si rammarica per la penalizzazione riguardante l’istituto dell’apprendistato, sottolineando, al contrario, l’importanza di un sostegno di tale istituto. Quanto al comma 2 dell’articolo 14, istitutivo di un fondo finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, pur ritenendone la dotazione quasi simbolica, esprime tuttavia apprezzamento per l’intento del Governo, che si muove a suo giudizio in una giusta direzione. A proposito, poi, della settima salvaguardia, finalizzata a dare soluzione alla problematica dei cosiddetti esodati, nota che sta emergendo la necessità di un ricorso ad una ottava salvaguardia, e sottolinea l’opportunità di modificare la legge che ha creato tali situazioni, facendosi carico in via definitiva della soluzione della problematica. Quanto alla cosiddetta “opzione donna”, nel sottolineare l’importanza della previsione, che si è rivelata tra l’altro autosostenibile, essendo la copertura finanziaria sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo, concorda con quanto evidenziato dal Presidente relatore in ordine alla permanenza di una disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti ed autonome e sulla inopportunità di inserire una disciplina sperimentale sul riferimento relativo all’adeguamento agli incrementi dell’aspettativa di vita, che escluderebbe dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionino il requisito dell’età pensionabile nel quarto trimestre del 2015.
Quanto alla disciplina transitoria relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, di cui al comma 2 dell’articolo 19, concorda sulla necessità di adozione di una misura strutturale, che armonizzi il quadro complessivo, evitando l’introduzione di una nuova normativa e che consenta di concentrare le risorse economiche. Ritiene inoltre necessaria l’adozione di un piano nazionale delle risorse da stanziare per il Fondo della lotta alla povertà. Pur apprezzando il fatto che la misura di intervento finalmente riguardi l’intero territorio nazionale, ritiene però che non si sia ancora pervenuti a quella universalità di sostegno che a suo giudizio sarebbe necessaria per coprire la povertà nel suo complesso, tenendo anche conto del rispetto dei principi di sussidiarietà e di prossimità. A proposito del fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa, di cui ai commi da 6 a 9 dell’articolo 24, osserva che, a fronte dei versamenti effettuati, alle fondazioni bancarie è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento di quanto versato, percentuale che reputa eccessiva, sia pure a fronte di una lodevole finalità. Giudica inoltre particolarmente interessante l’istituzione, all’articolo 25, di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, per il quale avrebbe tuttavia gradito una dotazione più consistente. Una riflessione su questi temi dovrebbe peraltro a suo giudizio condurre a definire un modello complessivo di welfare.
Conclude con una notazione critica riguardante la riduzione, operata dal comma 11 dell’articolo 33, dei finanziamenti a disposizione dei patronati, il cui ruolo è molto importante, soprattutto con riferimento alle prestazioni svolte nei confronti delle persone anziane, e che verrebbero così posti nella sostanziale impossibilità di erogare i servizi.
La senatrice CATALFO (M5S) domanda anzitutto alla senatrice Pezzopane le ragioni per le quali nella tabella di competenza risulti diminuito lo stanziamento per i servizi territoriali del lavoro e sottolinea la necessità di implementare il fondo dei sistemi informativi per il lavoro e quello destinato alle politiche attive. Passando quindi all’esame del disegno di legge di stabilità, rileva che l’articolo 11 dispone una sostanziosa diminuzione delle risorse previste nella precedente manovra di bilancio e ribadisce le difficoltà e le problematiche derivanti dall’abrogazione della legge n. 407 del 1990; preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti finalizzati a ripristinare le misure ivi presenti. Ritiene che il tema delle nuove assunzioni al Sud meriti particolare attenzione e per questa ragione segnala l’importanza di sgravi contributivi in quest’area del Paese, con riferimento alle nuove assunzioni. A proposito dell’articolo 12, che va a modificare l’articolo 51 del TUIR, chiede se per effetto della formulazione modificata il lavoratore possa scegliere di non usufruire del premio di produttività per chiedere il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali. Esprime invece netto dissenso con riferimento al comma 1 dell’articolo 14, ritenendo importante che si affronti in modo attento e definitivo il tema delle ricongiunzioni onerose e dei contributi silenti. L’istituzione di un fondo finalizzato alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e all’articolazione flessibile del lavoro subordinato, disposta dal comma 2 del medesimo articolo 14, la induce inoltre a domandarsi se si intenda con ciò favorire il lavoro a distanza. Quanto alla cosiddetta settima salvaguardia dei lavoratori esodati, di cui all’articolo 18, le recenti dichiarazioni del presidente dell’INPS in ordine ad un ulteriore numero di esodati che si aggiungerebbero a quelli già salvaguardati renderebbero a suo avviso necessario un chiarimento in sede parlamentare. A proposito delle indicizzazioni pensionistiche, richiama ancora una volta la recente giurisprudenza costituzionale, anticipando la presentazione di emendamenti finalizzati ad aumentare gli importi di tutti i trattamenti pensionistici che siano inferiori di otto volte il trattamento minimo. Con riferimento alla concorrenza – richiamata dal comma 2 dell’articolo 19 – di tre tipi di intervento sulla stessa materia (prepensionamento, staffetta generazionale e riduzione dell’orario di lavoro), concorda sulla necessità di fare ricorso ad un unico intervento di carattere strutturale, che risulti attrattivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
Chiede inoltre di conoscere le ragioni per le quali viene operato un rifinanziamento di Italia Lavoro, anche in considerazione del passaggio delle competenze all’ANPAL. Con riferimento al blocco del turnover per gli enti di ricerca, porta l’attenzione sull’ISFOL, che nella disposizione relativa non risulta citato, e i cui studi sono largamente apprezzati dagli osservatori del settore. Ritiene inoltre insufficiente la misura di cui all’articolo 24, che conduce all’istituzione di un fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ritenendo che in Italia si riscontri la necessità di una misura di sostegno al reddito di carattere strutturale, cui possano accedere tutti i soggetti e che consenta il passaggio ad una cittadinanza attiva e l’inserimento delle persone nel contesto produttivo del Paese. Si tratterebbe di una misura non assistenziale, esistente in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea; abbandonare persone nell’emarginazione sociale, oltre ad ogni altra considerazione, non reca alcun beneficio all’economia. E’ in questo spirito che si muovono i disegni di legge nn. 1148 e 1697, presentati dal suo Gruppo e da tempo all’ordine del giorno della Commissione lavoro. Nella stessa direzione, segnala l’opportunità di una valorizzazione dei centri per l’impiego, per i quali andrebbero incrementate competenze e risorse, sia economiche che umane.
La senatrice PAGLINI (M5S) osserva che nella manovra di bilancio non si riscontra alcuna tutela nei confronti dei lavoratori stagionali, già penalizzati anche nel Jobs Act, e che rappresentano un settore in particolare sofferenza.
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) interviene brevemente domandando chiarimenti in ordine agli sgravi accordati agli imprenditori che abbiano assunto personale nel 2015 e sul ricorso al contratto a tutele crescenti, cui risponde il PRESIDENTE relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, nel replicare agli intervenuti, la sottosegretaria BELLANOVA ringrazia la Commissione per l’ampio e approfondito dibattito, assicurando che condividerà con il Ministro le valutazioni e i suggerimenti avanzati, e che il Governo opererà ogni sforzo possibile per dare una risposta concreta alle proposte avanzate. Sottolinea che comunque l’esercizio della fatica di governare comporta anche il farsi carico di mediazioni faticose e l’esser costretti talora a dare risposte non positive anche a temi ai quali si è culturalmente e politicamente sensibili. In questo senso, ad esempio, tutte le osservazioni avanzate con riferimento alla cosiddetta “opzione donna” pongono un tema reale, sul quale assicura che il Governo condurrà ogni approfondimento, in modo da poter fornire risposta già nei prossimi giorni. Quanto alla tutela dei cosiddetti esodati, nota che la cosiddetta settima salvaguardia mette già capo ad uno sforzo particolarmente consistente. Con riferimento ad una possibile ottava salvaguardia, ribadisce la posizione già espressa dal ministro Poletti, secondo il quale la prossima dovrebbe rappresentare la definitiva chiusura della situazione. Dati diversi divulgati da altre fonti non sono a conoscenza del Governo.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), nel ringraziare gli intervenuti e nel notare con soddisfazione che su alcuni elementi contenuti nella sua illustrazione si è registrata un’ampia convergenza, nota che in Commissione dovrà continuarsi la discussione relativa al rapporto tra sistema previdenziale e sistema assistenziale. Ritiene importante confermare che il sistema previdenziale era e rimane a ripartizione, a maggior ragione nel momento in cui si sente parlare di versamenti contributivi del passato, vale a dire in periodi in cui il lavoratore non sapeva che essi fossero influenti né il legislatore lo aveva stabilito, tanto che essi non erano nemmeno teoricamente calcolati. Non ha dunque senso aprire oggi un dibattito tra generazioni, a maggior ragione perché ciò che davvero influenzerà la sostenibilità del sistema previdenziale è la diminuzione del tasso di natalità; innescare conflitti generazionali è dunque un metodo politicamente stupido e tecnicamente inconsistente. Anche il tema degli esodati è tanto vero quanto lacerante; occorre pertanto essere consapevoli che più lo si affronta e più, una volta per tutte, occorrerà definire il tema della flessibilità. Prende atto con soddisfazione che le sue considerazioni riguardanti l’accompagnamento alla pensione e alla necessità di ridurre le tre modalità attuali ad una sola hanno riscontrato consensi generalizzati e conferma la necessità di concentrare le risorse economiche a ciò destinate, in modo da rendere quest’unica modalità il più possibile conveniente per entrambe le parti. Con riferimento ai contratti di prossimità, prega invece il Governo di verificare la possibilità di inserire norme strutturali riguardanti prestazioni sociali e welfare integrativo, prevedendo che ciò comunque non concorra alla formazione del reddito e ripristinando il tetto precedente dei 6.000 euro. Piena condivisione esprime quindi con riferimento all’equiparazione dell’apprendistato ai contratti delle tutele crescenti e sulle osservazioni riguardanti le politiche attive. Con riferimento alle tematiche dell’assistenza, conferma il suo favore nei confronti di un modello sociale di tipo tradizionale, contrapposto a quello nordico, a maggior ragione attese le performances che le società nordiche stanno oggi offrendo di fronte alla prova da sforzo cui i flussi migratori le stanno sottoponendo. Si tratta comunque di una discussione politica importante, che andrà affrontata in modo approfondito e completo.
La senatrice PEZZOPANE (PD), nel concordare con le considerazioni del relatore, appoggia le considerazioni svolte inizialmente dalla senatrice Catalfo nel suo intervento, ritenendo importante che il rapporto alla Commissione bilancio ribadisca l’interesse della Commissione alle attività svolte dai centri per l’impiego, evitando di ridurre le risorse a disposizione di essi.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CATALFO (M5S) sollecita un intervento del presidente dell’INPS dinanzi alla Sottocommissione sul fenomeno dei cosiddetti esodati al fine di chiarire le affermazioni da lui recentemente effettuate in ordine alla presunta necessità di un’ottava salvaguardia.
Il presidente SACCONI assicura che rappresenterà al presidente Boeri tale istanza, che augura possa essere soddisfatta nei tempi più brevi.
La seduta termina alle ore 12,30.