GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024
10ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell’articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 aprile scorso i relatori, il senatore Potenti e il senatore Zullo, hanno illustrato i contenuti del provvedimento per i rispettivi profili di competenza delle Commissioni 2ª e 10ª.
Ricorda, altresì, che il termine per la votazione del parere è fissato per lunedì 20 maggio e informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione politiche dell’Unione europea, che è in distribuzione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento dichiara quindi chiusa la discussione generale ed invita i relatori ad illustrare la proposta di parere.
Il relatore per la 2a Commissione, senatore POTENTI (LSP-PSd’Az), anche a nome del relatore Zullo, propone l’espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, auspicando che possa essere condiviso da tutte le forze politiche in quanto l’intervento normativo appare urgente e necessario al fine di adeguare la normativa penale interna alle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1259/2013 in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe. In ragione del principio del divieto di applicazione analogie del diritto penale è infatti necessario attualizzare gli strumenti normativi e sanzionatori al fine di contrastare la diffusione dei precursori delle droghe in quanto, come è tristemente noto in ragione alla luce della preoccupante escalation nell’utilizzo della droga cosiddetta fentanyl negli Stati Uniti, tali sostanze sono un pericolo molto grave e sono utilizzate anche per il taglio di sostanze più pesanti.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dai relatori, precisando tuttavia che le sostanze come l’efedrina già sono inserite nelle categorie 1, 2 e 3 del testo unico sugli stupefacenti e che lo schema di decreto legislativo in esame inserisce anche i medicinali che contengono tali sostanze, in quanto precursori di droghe, nella categoria 4 soggetta a specifici controlli per il commercio e l’importazione da Paesi terzi. Auspica invece che sulla pericolosità di droghe tagliate con la sostanza nota come fentanyl, che purtroppo cominciano a circolare anche in Europa e nel nostro Paese, si possa arrivare al più presto ad un dibattito più approfondito per trovare ogni modo possibile per scongiurare il pericolo di una sua diffusione.
Il relatore ZULLO (FdI) precisa che il provvedimento in esame rappresenta comunque un passo ulteriore per contrastare sostanze pericolose per la salute umana.
Annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, sulla proposta di parere favorevole avanzata dai relatori, i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE) e Ada LOPREIATO (M5S).
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.
La seduta termina alle ore 9,40.
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
190ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che è posta in votazione.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.
IN SEDE REFERENTE
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Esame e rinvio)
La presidente CANTU’ comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alla Commissione in sede referente.
Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La presidente CANTU’ informa circa la presentazione di 190 emendamenti, pubblicati in allegato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 aprile.
La presidente CANTU’ dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva la necessità di una riflessione specifica sui contenuti delle audizioni svolte ieri. Si riserva quindi di intervenire successivamente in sede di discussione generale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si associa, facendo riferimento anche all’opportunità di un confronto sulla materia nell’ambito del proprio Gruppo.
Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che non sussistano obiezioni al rinvio dello svolgimento della discussione generale.
La presidente CANTU’ specifica che lo svolgimento della discussione generale potrà avvenire a partire dalla prossima settimana.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(122) Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia
(269) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.
La presidente CANTU’, rammentato che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.
Il relatore ZULLO (FdI) fa presente innanzitutto la fondamentale convergenza delle diverse proposte legislative in discussione e la rilevanza delle audizioni svolte. Merita particolare attenzione l’evidente sussistenza di posizioni discordanti relativamente alla questione della definitività della remissione clinica, specie in ragione delle ripercussioni sulla possibilità di svolgimento di attività, anche di carattere professionale, da parte dei soggetti interessati. Si pone infatti al riguardo la questione della garanzia della sicurezza individuale e collettiva.
Risulta inoltre necessario valorizzare gli obiettivi della tutela della dignità delle persone affette da epilessia e del contrasto allo stigma sociale. È altresì opportuno predisporre un quadro normativo riguardo il diritto all’oblio, coerentemente con quanto già disposto dal legislatore relativamente alle patologie oncologiche. In tale ambito sussistono tuttavia situazioni di carattere particolare, che dovrebbero essere opportunamente definite in una specifica sede tecnica.
Ulteriori argomenti meritevoli di approfondimento consistono nella presa in carico, nella questione dell’idoneità allo svolgimento di attività lavorative e di altro genere, nonché nella tutela dei soggetti più giovani in ambito scolastico, attraverso la sensibilizzazione del personale docente.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva a sua volta le differenti valutazioni esposte dai soggetti auditi, che pone l’esigenza di un’adeguata ponderazione della materia. Quanto alla questione dell’oblio, è possibile una riflessione circa la previsione di linee guida, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata a un organismo tecnico.
Risulta peraltro opportuno un impegno condiviso al fine di una conclusione rapida e positiva dell’iter dei disegni di legge in discussione congiunta.
Il senatore MAZZELLA (M5S) concorda sull’opportunità di un’ulteriore riflessione sui temi richiamati, osservando in modo particolare l’utilità del ricorso a una sede tecnica per la migliore definizione di una disciplina finalizzata alla tutela dei diritti individuali.
La presidente CANTU’ sottolinea il clima di condivisione che caratterizza l’avvio del dibattito, ponendo le premesse per un prosieguo rapido del procedimento legislativo e, pertanto, del compimento del percorso già avviato, e giunto in fase avanzata, nella scorsa legislatura.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
La presidente CANTU’ avverte che la documentazione acquisita nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 1097 (terzo settore) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.1
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
1.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
1.3
Sopprimere l’articolo.
1.4
Sopprimere l’articolo.
1.5
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Al comma 1, capoverso “d-quater)“, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «6 e».
1.6
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso lettera “d-quater)“, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo quando eccedano l’organico e si configurino come straordinarie.».
1.7
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso lettera “d-quater)”, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo nei casi in cui tali collaborazioni siano nuove postazioni transitorie e non sostitutive di quelle esistenti».
1.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
- All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera d), dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali»;
- b)al comma 1, dopo la lettera d)è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»
- c)al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
- d)al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c)e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
- e)al comma 7, le parole: «lettere a), b), c)e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
- Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
1.0.2
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di contratto di prestazione occasionale resa da titolari di pensione)
- All’articolo 54-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1-bis,è aggiunto il seguente: “1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l’indennità di pensione che percepisce il prestatore.”»
1.0.3
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228)
- All’articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-septies, 3-octiese 3-novies,sono sostituiti dai seguenti:
“3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all’articolo 13, c.1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all’1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all’approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l’INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l’Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant’altro connesso all’attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-septies del presente articolo,”»
1.0.4
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
- All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente: “471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all’80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.»
Art. 2
2.1
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sopprimere l’articolo.
2.2
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
2.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
2.4
Sopprimere l’articolo.
2.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
- All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;
- b) al comma 1-bis, le parole “un contratto di durata superiore ai 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti “un contratto a tempo determinato” e le parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “dalla data di stipulazione”;
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”;
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole “, in caso di rinnovo,” e le parole “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi” sono soppresse.
- All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 01, secondo periodo, le parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti “dodici mesi” ovunque ricorrano.”.»
2.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
2.7
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere i commi 1 e 2.
2.8
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il comma 1 con il seguente: “1. L’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:
«Art. 19
(Apposizione del termine e durata massima)
- Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
- Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
- Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
- Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
- Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»”
- b) sostituire il comma 2 con il seguente: “2. L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:
«Art. 21
(Apposizione del termine e durata massima)
- Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
- Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
- Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
- I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;”.
- c) sopprimere il comma 3;
- d) al comma 4, sostituire il capoverso 2, con il seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
- e) al comma 5, sostituire il capoverso 2, con il seguente:
«2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.».”
2.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), le parole “il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi” sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera b):
1) le parole “e comunque entro il 31.12.24” sono soppresse;
2) dopo la parola “esigenze” sono inserite le seguenti “connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività produttiva”;
3) le parole “natura tecnica organizzativa o produttiva” sono soppresse.»
2.10
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sopprimere la letterab);
- b) alla letterad),capoverso “4”, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’atto scritto contiene le specificazioni delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato. Tale indicazione è necessaria anche nei casi di proroga e rinnovo dello stesso rapporto.».
2.11
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a ventiquattro mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di ventiquattro mesi.”.»
2.12
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la letterab), inserire la seguente:«b-bis) al comma 2, le parole “e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2,” sono soppresse»;
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:«2. L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato.»;
- c) dopo il comma 2 inserire il seguente:«2-bis. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è soppressa;
2) all’articolo 29, comma 3-bis, l’ultimo periodo è soppresso.»
2.13
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la letterab) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 2, le parole: “e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2,” sono soppresse;»;
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.;»
- c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è soppressa.»;
- d) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l’ultimo periodo è soppresso».
2.14
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b) e c).
2.17
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
2.18
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In via di prima applicazione, ai fini del computo del termine massimo di ventiquattro mesi di cui agli articoli 19, commi 1, 1-bis e 2, e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si tiene conto dei soli periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, nei dodici mesi antecedenti la data del primo rinnovo o della prima proroga intervenuti dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.».
2.19
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, primo periodo, dopo la parola “determinato” sono inserite le seguenti “o lavoratori in somministrazione a tempo determinato.».
2.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere il comma 3.
2.21
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere il comma 3.
2.22
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “settore del turismo” sono inserite le seguenti: “, anche termale,”.».
2.23
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
2.24
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 4, capoverso “2”, sostituire le parole: «il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento» con le seguenti «il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, o con contratto a tempo determinato, non può eccedere il 20 per cento».
2.25
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere il comma 5.
2.26
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 5, capoverso “2”, sopprimere le parole: «19, commi 1, 2, e 3».
2.27
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Sopprimere il comma 6.
2.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere il comma 6.
2.29
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione.”.»
2.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
- L’articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
“Art. 8.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
- Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività di continuità assistenziale.
- Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l’attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
- Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l’attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.
- Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione”.»
2.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
L’articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
“Art. 8.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
- Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività di continuità assistenziale.
- Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l’attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
- Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l’attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.
- Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione”».
2.0.3
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)
- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;
- b)all’articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;
- All’articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui,».
- Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.4
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)
- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;
- b)all’articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area Pag. 224del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
- All’articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
- Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.5
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità)
- L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell’anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall’impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.
- L’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «b)ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».».
2.0.6
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato stagionale)
- L’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che il contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali può essere pienamente utilizzato anche degli studenti minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato.».
2.0.7
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, in materia di prestazioni occasionali)
- All’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 8, lettera a), le parole “di vecchiaia o di invalidità” sono soppresse;
- b) al comma 14, la lettera a)è soppressa.
- Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga dell’APE sociale)
- All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per l’anno 2024, dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
2.0.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di Ape sociale)
- All’articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole “e 5 mesi” sono soppresse.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024, 90 milioni di euro per l’anno 2025, 60 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 15 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
2.0.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di Opzione Donna)
1.All’articolo 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
“a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.”
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall’anno 2024, dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
2.0.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di Quota 103)
- All’articolo 1, comma 139, lettera a)della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero
4) è soppresso. - Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall’anno 2024, dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
2.0.12
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
- Negli appalti di servizi endoaziendali, l’appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti impiegati nell’appalto, lo stesso CCNL applicato ai dipendenti della committente.
- All’articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, le parole “che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto” sono soppresse.»
Art. 3
3.1
Sopprimere l’articolo.
3.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
3.3
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
3.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, ad eccezione degli accordi aventi ad oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro» con le seguenti: «, ad accezione delle quote retributive unilateralmente attribuite dal datore di lavoro, ove previsto nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative applicate al rapporto di lavoro.».
3.5
Al comma 1, sostituire la parola: «aventi» con le seguenti: «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».
3.6
Al comma 1, la parola: «aventi» è sostituita dalle seguenti: «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».
3.7
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere, in fine, le seguenti:« , di cui il lavoratore può disporre nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Art. 4
4.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
4.2
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
4.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
4.4
Sopprimere l’articolo.
4.5
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sopprimere l’articolo.
4.0.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)
- All’articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è abrogato.»
4.0.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)
- All’articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera a), la parola “integralmente” è soppressa;
- b) al comma 2, lettera b), le parole “Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale” sono sostituite dalle seguenti “Gli obblighi informativi di cui al presente articolo prevedono la segnalazione al lavoratore di eventuali informazioni coperte da segreto industriale e commerciale”».
Art. 5
5.1
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
5.2
Sopprimere l’articolo.
5.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
5.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo le parole: “il periodo di prova è stabilito” sono inserite le seguenti: “dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.»
Conseguentemente, al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva,».
5.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Nei rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 6 mesi, in assenza di regolazione contrattuale del CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, può essere previsto un periodo di prova riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro».
5.6
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.»
5.7
Al comma 1, dopo le parole: «durata effettiva del rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.».
5.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Stabilizzazione del personale sanitario non medico operante per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile)
- Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l’assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante «Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante», nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
5.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Stabilizzazione del personale di ricerca dell’Accademia navale di Livorno)
- Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all’articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l’accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell’università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, unicamente per l’accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per dieci anni successivi al suo rilascio.».
Art. 6
6.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
6.2
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
6.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)
- a) All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 3-bis, le parole “dodici anni di età” sono sostituite dalle seguenti “quattordici anni di età”.»
6.4
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, concluso secondo le modalità previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, eventualmente integrati da pattuizioni individuali tra datore di lavoro e lavoratore, o, in alternativa, mediante accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività` lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in tutto o in parte all’esterno dei locali aziendali senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”
- b) Al comma 3-bisè aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 possono individuare ulteriori ipotesi in cui riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile”.»”.
6.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, capoverso “1”, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole:«tra le parti» inserire le seguenti:«, in coerenza con il protocollo CGIL CISL UIL – Governo»;
- b) al secondo periodo, sopprimere le parole:«all’esterno dei locali aziendali»;
- c) al terzo periodo, sostituire le parole:«la collocazione temporale dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche» con le seguenti:«la collocazione temporale dell’incarico di lavoro è quella convenuta fra le parti ed è esclusa l’attività supplementare o di clausole elastiche».
6.6
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con le modalità previste dall’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro. Per la parte di lavoro svolta al di fuori di tali luoghi, il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di salute e sicurezza consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
1-ter. L’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.».
6.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)
- Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell’attività lavorativa a contatto con l’ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
- Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
6.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Lavoro agile per lavoratori fragili)
- All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;
- b)al comma 307, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2023».
- Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
6.0.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Lavoro agile per categorie fragili)
- All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 306, le parole “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;
- b)al comma 307, le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall’anno 2023”.
- Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
- Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »
6.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)
- Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.»
6.0.5
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei disabili psichici)
- Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Nel caso di datori pubblici e privati con un numero di dipendenti superiore a 100, una porzione di quota proporzionale pari al quindici per cento dell’aliquota complessiva del sette per cento di cui al comma 1, lettera a), è riservata ai disabili psichici di cui al comma 4 dell’articolo 9.”;
- b) all’articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo. 11. La stipula di tali convenzioni è obbligatoria per tutti i datori di lavoro pubblici e privati dotati di un organico superiore a 100 dipendenti ove sussistano scoperture inerenti tale categoria di disabili. Le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, procedono entro il febbraio di ogni anno a determinare la percentuale dei posti vacanti da ricoprire tramite tirocini e convenzioni conformi alla Intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 Novembre 2006 e successive integrazioni e modifiche, con obbligo di individuare, ove dotate di un organico superiore a 100 dipendenti ed in presenza delle scoperture relative, la quota di tali posti da destinare alla chiamata nominativa di disabili psichici ai fini dell’ adempimento della porzione proporzionale del 15 per cento dell’aliquota complessiva del 7 per cento loro riservata ai sensi del comma 1 dell’articolo 3. Le Amministrazioni anzidette stipulano le convenzioni finalizzate alla assunzione nominativa dei disabili psichici in correlazione ai posti loro destinati in esito alla determinazione come sopra operata. I disabili psichici possono in ogni caso essere avviati al lavoro mediante gli ordinari istituti per il collocamento obbligatorio previsti per le altre categorie, nelle more della stipula della convenzione di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.”.».
6.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
- All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera d), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
- b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.
- c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)“sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)“;
- d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)“sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)“;
- e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)“,ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)“.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
All’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:
“3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all’1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all’approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l’INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, di cui all’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant’altro connesso all’attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies.».
Art. 7
7.1
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750» con le seguenti: «a euro 1.000».
7.2
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750» con le seguenti: «a euro 1.000».
7.3
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750,00» con le seguenti: «a euro 1.000,00».
Art. 8
8.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
8.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
8.3
Sopprimere l’articolo.
8.4
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per gli anni 2024 e 2025, è consentito conferire incarichi dirigenziali o di studio o di consulenza o direttivi o cariche in organi di governo o di amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa e nelle società da esse controllati, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto al collocamento in quiescenza o che lo raggiungano entro i dodici mesi successivi al conferimento dell’incarico.»
8.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con il trattamento pensionistico minimo o di reversibilità».
8.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono inserite le seguenti parole: “e degli enti del sistema camerale”.».
8.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Staffetta generazionale)
- Al fine di incrementare l’occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell’organico anche in relazione all’assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell’assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
- La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell’orario in misura non superiore al 50 per cento dell’orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell’azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
- Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell’orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
- Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l’aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
- Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.
- Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».
8.0.2
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
- All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera d), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
- b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis)lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.»;
- c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d)e d-bis)“;
- d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d)e d-bis)“;
- e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d)e d-bis)“.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.3
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
- In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»
8.0.4
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
- In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare alla Pubblica Istruzione, sono prorogate di un anno le graduatorie di concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell’istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (G.U. n. 59 – 4aSerie speciale – “Concorsi ed Esami” del 27 luglio 2021).»
Art. 9
9.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
9.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
9.3
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ovvero di regolamenti aziendali. Tali spese si considerano sempre deducibili ai sensi dell’articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”»
Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «Modifiche alla disciplina dei premi detassati».
9.4
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, i premi di risultato e le somme di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.»
9.5
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Al comma 1, sostituire le parole: «2023, 2024 e 2025» con le seguenti: «2024, 2025 e 2026».
9.6
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182, dopo le parole “utili dell’impresa” sono aggiunte le seguenti “e di ristorno per le società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142”.».
9.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Aliquota IRES agevolata)
- In deroga a quanto previsto dall’articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un’imposta sul reddito delle società con l’aliquota pari al 15 per cento.
- Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l’intero mandato dell’organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell’intero monte salari aziendale.
- Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell’organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)
- Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l’erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all’articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “ottantuno mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novantadue mesi”;
- b) al comma 7, le parole: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;
- c) al comma 8, le parole “Alla scadenza dei trentasei mesi,” sono soppresse.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l’anno 2024 e 1.500.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
9.0.3
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)
- All’articolo 2-bisdel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, dopo le parole «Negoziazione assistita», sono aggiunte le seguenti: «e conciliazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Quando la negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli artt. 411 e 412-terp.c.»
c) al comma 1, primo periodo, le parole «si svolge» sono sostituite con le seguenti: «si svolgono»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «Quando l’accordo di negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero l’accordo di conciliazione»; - e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».».
9.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Trattamento economico degli amministratori)
- Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall’assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».
Art. 10
10.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
10.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
10.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere l’ultimo capoverso.
10.4
Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono soggette al regime fiscale ordinario» con le seguenti: «non sono soggette a tassazione».
Art. 11
11.1
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Sopprimere l’articolo.
11.2
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
11.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
11.4
Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La temporanea assenza dell’effettivo trasferimento delle somme degli aiuti da compensare ai sensi dell’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non comporta la revoca o il mancato rilascio del DURC.».
11.5
Al comma 1, capoverso “2-bis”, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché entro sessanta giorni dall’invito alla regolarizzazione, l’impresa provveda a sanare la difformità.».
11.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l’effettuazione della trattenuta da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori”».
11.7
Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l’effettuazione della trattenuta da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori.“.»
11.8
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è aggiunto il seguente: “Art. 4-bis. (Ulteriori misure per la verifica della regolarità contributiva) 1. I liberi professionisti, iscritti ad un ordine o collegi professionale, incaricati nell’ambito dell’esecuzione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del conferimento dell’incarico, esibiscono al committente o al responsabile dei lavori nonché all’impresa affidataria dei lavori, la dichiarazione unica di regolarità contributiva.
- Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione dell’obbligo di cui al comma 1 ed i relativi accordi di determinazione del compenso professionale, sono affetti da nullità relativa.”.»
11.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in materia di presunto fabbisogno di manodopera)
- All’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole “, nonché il presunto fabbisogno di manodopera” sono soppresse.».
11.0.2
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
- All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
“La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l’effettuazione della trattenuta da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori”.».
Art. 12
12.1
Sopprimere l’articolo.
12.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
12.3
Sopprimere l’articolo.
12.4
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
12.5
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12.6
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.7
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.
7-ter. Nell’ipotesi prevista dal comma 7-bis non trova applicazione il contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”.»
12.8
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo “.»
12.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il datore di lavoro segnala l’assenza alla direzione territoriale del lavoro competente, la quale ingiunge al lavoratore di comunicare le proprie intenzioni in merito al suddetto rapporto di lavoro, entro il successivo termine di cinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo».
12.10
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Al comma 1, capoverso “7-bis“, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».
12.11
Al comma 1, lettera b), capoverso «7-bis», dopo le parole: «superiore a venti» aggiungere le seguenti: «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore».
12.12
Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, dopo le parole: «superiore a venti» aggiungere le seguenti: «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore.»
Art. 13
13.1
Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo
Sopprimere l’articolo.
13.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “50.000” sono sostituite dalle seguenti: “100.000”. In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse».»
13.3
Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l’INPS non comunichi all’interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l’INPS richieda all’interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d’ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L’INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola.”.»
13.4
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l’INPS non comunichi all’interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l’INPS richieda all’interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d’ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L’INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”.»
13.0.1
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
- All’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente:
“5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l’INPS non comunichi all’interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l’INPS richieda all’interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d’ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L’INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”.».
Art. 14
14.1
Sopprimere l’articolo.
14.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
14.3
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
14.4
Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo
Sopprimere l’articolo.
14.5
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.6
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.7
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «15 giorni».
14.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)
- Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 11:
1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, fondi, con una dotazione di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreti del Ministro dell’Istruzione e Merito e del Ministro dell’Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma “;
- b) all’articolo 37, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell’Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza)
- Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l’insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:
- a) il monte ore dell’insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un’ora settimanale, individuata nell’ambito dell’orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) l’inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all’interno di ciascuna disciplina.
- Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell’esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell’insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un’adeguata valorizzazione della disciplina nonché l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
- L’insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell’ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un’idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»
14.0.3
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1 All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: “intemperie stagionali”, aggiungere le seguenti: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall’eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere”.».
14.0.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
- In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all’attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell’area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l’assunzione di personale di area III – profilo CU ISPL e profilo CU GIUL – da assumere presso il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»
Art. 15
15.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sopprimere l’articolo.
15.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
15.3
Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente: “Art. 8-bis (Lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato) 1. Per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, vale a dire quelli il cui rapporto di lavoro non è regolato da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, la contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è composta esclusivamente dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e definiti in percentuale pari al 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e all’1 per cento minimo a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione utile ai fini pensionistici.
- Il lavoratore è libero di destinare una quota contributiva superiore al minimo di cui al precedente comma.
- La forma pensionistica accogliente i predetti lavoratori è individuata nel Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Perseo Sirio.
- Il Ministro per la Pubblica amministrazione è delegato a definire, nei limiti della regolamentazione vigente del Fondo Perseo Sirio, sentite le Amministrazioni interessate e le relative rappresentanze sindacali, le modalità di rappresentanza all’interno degli organi del Fondo stesso.
- Per i lavoratori di cui al primo comma non trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni.
- Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”.»
15.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.»
15.5
Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».
15.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
- Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».
15.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Norme in materia di previdenza integrativa)
- All’articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.»
15.0.3
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Norme in materia di previdenza integrativa)
- All’articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo inserire il seguente: “Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.”.»
15.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di variazione della denuncia aziendale)
- All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di variazioni riguardanti la consistenza aziendale ovvero l’ordinamento colturale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare le denunce di variazione di cui al precedente periodo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni”.».
Art. 16
16.1
Sopprimere l’articolo.
16.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l’articolo.
16.3
Sopprimere l’articolo.
16.4
Sopprimere l’articolo.
16.5
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Sopprimere l’articolo.
16.6
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 16.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)
- All’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, al comma 4, le parole: «tre anni» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».»
16.7
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dopo le parole: “o con esso convenzionato”, sono inserite le seguenti: “o dal medico privato”.»
16.8
Nocco, Leonardi, Russo, Satta, Mancini, Zullo
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:”3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall’articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”.»
Conseguentemente alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri».
16.9
Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 55, al comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “da personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o dalla consigliera o consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche con modalità telematiche secondo quanto previsto all’articolo 12-bis, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120″.».
Conseguentemente la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «(Semplificazioni in materia di convalida delle risoluzioni consensuali o dimissioni presentate ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)».
16.10
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le suddette dimissioni possono essere revocate entro 30 giorni dalla data di trasmissione qualora intervenga in accordo tra le parti, che favorisca la conciliazione vita-lavoro, depositata alla direzione territoriale del lavoro».
16.0.1
Turco, Patuanelli, Pirondini, Mazzella
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:
«Art. 16-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)
- Nel capo I del titolo III dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 70 è aggiunto il seguente:
“Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
- 2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.
- 3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
- Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro.”.
Art. 16-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)
- All’articolo 77 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:
“Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
- 2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all’ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
- 3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
- 4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
- 5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
- 6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-terdel codice di procedura penale.”.
Art. 16-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)
- Dopo l’articolo 371-bisdel codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell’ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.
- 2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:
- a)d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;
- b)cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
- c)ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;
- d)impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;
- e)riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
- f)dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nell’attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.
- 4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all’avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.”.
Art. 16-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)
- Dopo il comma 1-bisdell’articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“1–ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati.”.
Art. 16-sexies
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)
- Dopo l’articolo 76-quaterdell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
- 2. Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”.
Art. 16-septies.
(Procedimento per l’avocazione)
- Il comma 6 dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
“6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati”.
Art. 16-octies.
(Dotazioni organiche)
- Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell’ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
- Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
- Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l’anno 2021.
Art. 16-nonies.
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-bisa 16-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 16-decies.
(Norme transitorie)
- Le disposizioni previste dagli articoli da 16-bisa 16-octiessi applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
- Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».
16.0.2
Pirondini, Patuanelli, Scarpinato, Lopreiato, Mazzella, Castellone, Bilotti
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:
«Art. 16-bis
(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)
- Dopo l’articolo 589-terdel codice penale, è inserito il seguente: “Art. 589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.
Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.”.
Art. 16-ter
(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)
- Dopo l’articolo 590-sexiesdel codice penale, è inserito il seguente: “Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.
Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.
Art. 16-quater
(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
- Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale”;
- b) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: “Art. 20-bis(Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
- Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
- In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;
- c)all’articolo 28, comma 2, la lettera a)è sostituita dalla seguente: “a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:
1) eliminare il rischio alla fonte;
2) adottare misure di protezione collettive;
3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;
- d)all’articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale”.
Art. 16-quinquies
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)
- Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 157, sesto comma, le parole: “589, secondo e terzo comma, e 589-bis” sono sostituite dalle seguenti: “589, terzo comma, 589-bise 589-quater”;
- b)all’articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c)all’articolo 590, il terzo comma è abrogato.
Art. 16-sexies
(Modifiche al codice di procedura penale)
- Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente: “m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale”;
- b)all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente: “m-quinquies.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale”;
- c)all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: “per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bisdel codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale”;
- f)all’articolo 550, comma 2, dopo le parole: “590-bis,” sono inserite le seguenti: “590-septies,”;
- g)all’articolo 552, il comma 1-ter), è sostituito dal seguente: “1-ter) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590-bise 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.”.
Art. 16-septies
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
- All’articolo 25-septiesdel decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: “In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quaterdel codice penale,”;
- b)al comma 2 le parole: “in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quaterdel codice penale,”;
- c)al comma 3, le parole “in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al delitto di cui all’articolo 590-septiesdel codice penale,”.
Art. 16-octies
(Applicabilità dell’istituto di cui all’articolo 168-bis del codice penale)
- La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all’estinzione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.
Art. 16-novies
(Competenza penale del giudice di pace)
- All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: “e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni” sono soppresse.
Art. 16-decies
(Norme di coordinamento)
- In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septiesdel codice penale come introdotti dalla presente legge.».
16.0.3
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Pirondini, Castellone, Mazzella
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al codice penale)
- Dopo l’articolo 437 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 437-bis. (Rimozione od omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro)Se taluno dei fatti di cui all’articolo 437 è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo alla metà.”».
16.0.4
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disciplina in materia di salario minimo)
- In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c)e d)del comma 2 del medesimo articolo.
- Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l’impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
- Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell’anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l’ora.
- Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo l’importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
- In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all’importo previsto al comma 4.
- Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell’applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
- È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.
- La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
- a)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c)un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d)un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
- La Commissione:
- a)valuta l’aggiornamento dell’importo previsto al comma 4;
- b)monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c)individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.
- L’aggiornamento dell’importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
- Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ivi compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
- L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.
- Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».
16.0.5
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)
- Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d’importo complessivo pari a 3.000 euro.
- Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.0.6
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis.
(Adeguamenti salariali)
- Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall’anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
- Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:
- a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».
16.0.7
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell’orario di lavoro mediante accordi definiti nell’ambito della contrattazione collettiva)
- 1.Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell’orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l’occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione.
- Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l’orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.
- In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un’ipotesi di accordo per una riduzione dell’orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendumconfermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell’ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l’azienda interessata dall’accordo. L’ipotesi di accordo s’intende approvata se, all’esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell’azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.
- In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell’orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L’esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell’orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:
- a)24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b)18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.
- L’esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro, con sede presso l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.
- L’Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:
- a)alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l’attività lavorativa e gli orari di lavoro;
- b)all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;
- c)alle dinamiche del mercato del lavoro e all’andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all’applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;
- d)all’impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;
- e)alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- L’Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell’attività svolta dall’Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell’Osservatorio di cui comma 8.
- L’Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
16.0.8
Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro di cui all’articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12)
- Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il personale ispettivo dell’ispettorato nazionale del lavoro, contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 347 del codice di procedura penale in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 348 del codice penale, adotta un provvedimento interdittivo dello svolgimento delle relative attività medesime.
- Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, la quale si pronuncia nel termine di 90 giorni dal suo ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende respinto.
- Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei professionisti di cui all’ultima parte dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che non abbiano effettuato la comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a provvedervi, nel rispetto delle modalità informatizzate messe a disposizione dall’Ispettorato nazionale del lavoro, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla entrata in vigore del presente articolo.
- I professionisti che hanno assolto agli obblighi di comunicazione unicamente in formato cartaceo e che esercitano ancora la professione devono provvedere all’invio della comunicazione in formato elettronico entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
- Il mancato o ritardato adempimento di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464,00.».
16.0.9
Zaffini, Leonardi, Russo, Satta, Mancini, Zullo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)
- Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell’INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all’articolo 15-nonies, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL.»
16.0.10
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis.
(Numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento)
- Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell’azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
16.0.11
Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all’articolo 412-ter c.p.c. in materia di conciliazioni in sede protetta)
- All’articolo 412-terc.p.c., dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “La conciliazione, nelle materie di cui all’articolo 409 c.p.c., può essere svolta altresì con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato”.».
16.0.12
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione – Norma di interpretazione autentica)
- In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione.».
16.0.13
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)
- L’articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si interpreta nel senso che, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese dell’importo della maggiorazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 è erogato in ogni caso, anche qualora la somma dell’ammontare mensile della componente familiare, così come determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 5, e dell’ammontare mensile della componente fiscale, così come determinato ai sensi del successivo comma 5, sia inferiore all’ammontare mensile dell’assegno unico e universale.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 17,9 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
16.0.14
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
- All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso.».
16.0.15
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
- All’articolo 119, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole “cittadini italiani o comunitari”, aggiungere le seguenti: “e i cittadini extracomunitari aventi residenza in Italia o in altro paese dell’Unione europea,”.
- All’articolo 120, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo la lettera f), è inserita la seguente: “f-bis)revoca della residenza italiana o di altro paese comunitario”.»
16.0.16
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
- All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera d), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
- b) dopo la lettera d),è aggiunta la seguente: “d-bis)lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.»
- c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d)e d-bis)“;
- d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d)e d-bis)“;
- e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)e d)” , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d)e d-bis)“.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
16.0.17
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
- All’articolo 10 del decreto-legge 228 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2022 i commi 3-septies, 3-octiese 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:
“3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all’art. 13, c.1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all’1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all’approvazione del conto consuntivo”.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l’INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l’Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all’art. 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant’altro connesso all’attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-septies del presente articolo”.»
16.0.18
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
- All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, nr. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
“471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all’80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.”.».
Riunione n. 44
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI SINPIA (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA), LICE (LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA), AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA), SIN (SOCIETÁ ITALIANA DI NEUROLOGIA) E DELL’ALLEANZA EPILESSIE RARE E COMPLESSE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 122, 269, 410 E 898 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA)
Riunione n. 43
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE LE ALI DEI PESCI, SIDIN (SOCIETÁ ITALIANA PER I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO) E PROGETTO AITA ONLUS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1037 (MOTOTERAPIA)
Riunione n. 42
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,50
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, FISH ONLUS, FORUM TERZO SETTORE, ACLI E GRUPPO TERZO SETTORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097 (TERZO SETTORE)