172ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente ZAFFINI (FdI), in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo.
Uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), alternativo a quello del relatore, è quindi presentato dalla senatrice ZAMPA (PD-IDP).
Il PRESIDENTE si riserva di convocare la Commissione nella mattinata di martedì 5 marzo, al fine di procedere alla votazione, subordinatamente allo scioglimento della riserva posta in sede di assegnazione dell’atto in esame.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,45.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 121
La 10a Commissione permanente, esaminato l’Atto del Governo n. 121, considerato che:
lo schema di decreto legislativo esaminato è stato adottato in attuazione delle deleghe legislative recate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 33;
la medesima legge n. 33 del 2023 ha delineato una riforma organica, volta ad attuare disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso ha posto gli obiettivi di adottare la disciplina di delega entro il primo trimestre del 2023 e di approvare la conseguente legislazione delegata entro il primo trimestre del 2024;
la legge delega è fondata sul riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e sul principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente;
la stessa prevede inoltre l’effettuazione, in una sede unica, mediante i “punti unici di accesso” (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana;
ulteriori elementi di rilievo della delega sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; la promozione d’interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l’integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; la previsione di interventi a favore dei caregiver familiari;
l’oggetto e le finalità dello schema di decreto legislativo, come definiti dall’articolo 1, consistono nella promozione della dignità e dell’autonomia, dell’inclusione sociale, dell’invecchiamento attivo e della prevenzione della fragilità della persona anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale, lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento;
lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche mediante il coordinamento delle risorse disponibili, nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti;
come emerso nel corso dell’istruttoria, lo schema di decreto legislativo è complessivamente fedele allo spirito della legge delega, nonché rispettoso della complessità dei temi trattati, i quali attendevano da lungo tempo un intervento di riforma organica;
esprime parere favorevole, osservando che occorrerebbe:
un chiarimento in ordine al finanziamento (e alla relativa copertura) per le campagne istituzionali di cui all’articolo 4, comma 2, con riguardo al riferimento al piano di gestione n. 12 (richiamato dalla relazione tecnica) del capitolo 5510 dello stato di previsione del Ministero della salute, considerata l’entità dello stanziamento relativo al medesimo piano;
un coordinamento delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), e comma 3, con i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11, in considerazione dell’affinità della materia, nonché del fatto che il citato comma 3 dell’articolo 6 prevede una procedura di relazione annua (non contemplata invece dall’articolo 11);
per quanto riguarda i commi 2 e 4 dell’articolo 6, completare il richiamo normativo inerente al Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana;
valutare i motivi della limitazione del riferimento agli anziani autosufficienti (con conseguente esclusione di quelli non autosufficienti) nelle norme sulla promozione dei soggiorni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
relativamente all’articolo 9, comma 4, prevedere espressamente che l’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti possa essere effettuata anche dall’infermiere di famiglia e comunità;
chiarire, in merito alla formulazione dell’articolo 11, comma 4, se l’adozione delle misure di incentivo e sostegno sia prevista in termini tassativi oppure in termini di semplice possibilità;
integrare, sotto il profilo terminologico, la locuzione “percorsi universitari” posta alla fine dell’articolo 11, comma 4, al fine di ricomprendere anche i percorsi di studio delle istituzioni AFAM (in coerenza con la parte precedente del medesimo comma);
specificare, al successivo comma 5, se la disposizione riguardi (come sembra indicato nella relazione illustrativa dello schema) anche le aziende sanitarie diverse da quelle pubbliche;
integrare la rubrica dell’articolo 11 con un riferimento all’oggetto del comma 6;
rivedere, sotto il profilo terminologico, il riferimento, di cui all’articolo 12, comma 1, a un'”intesa” interministeriale (tenuto conto che, nella terminologia legislativa consueta, si fa riferimento al “concerto” per le procedure in oggetto intragovernative), nonché rivedere, al comma 2, la seguente formulazione: “da ripartire con decreto del Sottosegretario di Stato allo Sport del 27 ottobre 2021”;
chiarire se per tutte le tipologie di agevolazioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 si faccia riferimento alle risorse del fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali da affezione, nonché approfondire la difformità letterale tra la norma vigente, che fa riferimento al valore di ISEE inferiore a 16.215 euro, e il medesimo comma 3, che, così come il successivo comma 5, fa riferimento a un valore non superiore alla suddetta cifra;
specificare se gli standard edilizi e costruttivi di cui all’articolo 16, comma 2 siano tassativi anche al fine dell’eventuale finanziamento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, di progetti pilota a livello ministeriale;
relativamente all’articolo 18, comma 1, far riferimento al Ministro, anziché al Ministero, in merito alla trasmissione alle Camere della relazione ivi menzionata, nonché provvedere a una specificazione in ordine al termine per l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 2, considerato che tale termine è posto a novanta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il quale ultimo, tuttavia, non prevede un termine specifico;
relativamente all’articolo 19, comma 1, valutare un coinvolgimento dell’infermiere nella formazione delle persone anziane in materia di sanità digitale;
relativamente all’art. 21, verificare se esso sia formulato in maniera tale da assicurare al Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) il ruolo effettivo di organo di programmazione permanente in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, come richiesto dalla legge delega, che fa dello SNAA l’architrave sul quale deve fondarsi l’intero assetto delle misure da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti (cfr. art. 4, co. 2, lett. b) e c) legge 33);
in riferimento al profilo redazionale del comma 3 dell’articolo 21, un approfondimento circa le disposizioni da richiamare in tema di indirizzi generali del CIPA rivolti allo SNAA, considerato che la locuzione indirizzi generali figura in una norma della legge delega (legge n. 33 del 2023) diversa dalle disposizioni della medesima legge richiamate nel suddetto comma 3;
un coordinamento tra il comma 6 e il comma 2, lettera a), dell’articolo 21, in ordine al Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, considerato che entrambi i commi disciplinano, in maniere diverse, le relative modalità di adozione;
specificare che la disposizione di cui all’articolo 23, comma 3, fa riferimento all’interoperabilità dei sistemi informatici;
una riconsiderazione dell’espressione “istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207”, contenuta nel comma 2 dell’articolo 24, al fine di precisare (considerata anche la varietà delle tipologie tuttora sussistente) le categorie oggetto del richiamo;
riguardo al successivo comma 5, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni previsto per l’adozione delle linee guida;
relativamente all’articolo 27, valutare un coinvolgimento della figura dell’infermiere di famiglia e comunità nell’effettuazione della valutazione multidimensionale unificata;
in riferimento all’articolo 27, comma 15, precisare a chi competa la valutazione sulla capacità ad esprimere il consenso alla partecipazione al PAI (e alle decisioni che ne conseguono) delle persone con compromissione cognitiva e demenza;
con riferimento al comma 16 dell’articolo 27, rettificare il richiamo delle linee di indirizzo ivi citate, le quali sono state adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, mentre la formulazione del comma fa riferimento a un’intesa;
un approfondimento circa la formulazione del successivo comma 17, che contempla, letteralmente in tutti i casi, l’approvazione e la sottoscrizione del PAI anche da parte del “rappresentante” della persona anziana non autosufficiente;
indicare il destinatario della relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute di cui all’articolo 28, comma 5;
relativamente all’articolo 29: prevedere Linee guida nazionali per sperimentazioni da avviare ai fini dell’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia; prevedere, inoltre, che la promozione della permanenza al domicilio degli anziani non autosufficienti, ove sia appropriata ai bisogni e rispondente ai desideri delle persone coinvolte, rappresenti la priorità dello SNAA;
esplicitare in termini più puntuali il contenuto normativo della parte del comma 1 dell’articolo 29 relativa ai limiti ivi richiamati;
considerata la complessità della formulazione del successivo comma 2, rivedere, sul piano formale, la previsione relativa all’utilizzo degli strumenti informativi;
rettificare, nell’articolo 29, comma 6, il richiamo normativo, che dovrebbe concernere il numero 6) dell’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 33 del 2023, anziché l’inesistente comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge;
integrare la rubrica dell’articolo 30 con la menzione dei servizi socioassistenziali di tipo diurno;
riguardo al comma 7 dell’articolo 31, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni ivi previsto per l’adozione del decreto ministeriale;
integrare la rubrica dell’articolo 31 con la menzione (alla luce del comma 7 dello stesso articolo) anche delle prestazioni sanitarie, nonché di quelle domiciliari (sanitarie e socio-sanitarie);
all’articolo 33, comma 3, dopo le parole: «possono, su richiesta,» inserire le seguenti: «senza necessità di richiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale»;
relativamente agli articoli 34-36, valutare se la disciplina ivi prevista, in tema di erogazione della prestazione universale, sia pienamente in linea con la legge delega, laddove: si subordina
l’erogazione della prestazione universale non solo allo specifico bisogno assistenziale del singolo (art. 34, co. 1), ma anche a un’altra serie di requisiti (art. 35, co. 1); si preclude la scelta relativa alla forma di assistenza (prestazione monetaria, servizi alla persona, o entrambe le provvidenze), imponendo peraltro la corresponsione di un importo che (nelle due componenti dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno di assistenza) è a somma “fissa” (pari a € 850,00 per l’assegno e all’importo di legge per l’indennità) e non anche (come da disciplina di delega) “graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale” (cfr. art. 5, co. 2, lett. a), n. 1), della l. n. 33/2023);
riconsiderare l’articolo 40, il quale prevede che le norme del Titolo II (in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti) si applichino, fermo rimanendo quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36, alle persone che abbiano compiuto 70 anni: da un lato, tale previsione potrebbe dare luogo a difficoltà interpretative in relazione alla pluralità di disposizioni di cui si ridetermina l’ambito applicativo (si ricorda in proposito che all’articolo 2 del presente schema, oltre alla definizione di “persona anziana non autosufficiente”, viene data la definizione di “persona anziana”, vale a dire il soggetto che abbia compiuto 65 anni, e di “persona grande anziana”, ossia il soggetto che abbia compiuto 80 anni); d’altro canto, tale previsione non sembra trovare un preciso riscontro nella disciplina di delega, né appare chiaro il suo fondamento scientifico (la relazione illustrativa e quella tecnica, allegate allo schema, non forniscono delucidazioni sulla ratio della disposizione);
definire in tempi brevi, a valle dell’attuale tavolo di lavoro governativo, una proposta di legge organica in materia di caregiver, comprensiva delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN E ZAMBITO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 121
La 10ª Commissione, premesso che:
lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, Atto Governo n. 121, reca disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane;
lo schema di decreto legislativo in esame è di fatto, anche secondo la quasi totalità dei soggetti auditi, una “scatola vuota”, lacunoso, generico, frammentato, quasi per nulla innovativo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e non risolutivo delle poche questioni esaminate visto che contiene ben 17 (!) rimandi a successivi decreti ministeriali, aspetto che lo rende sostanzialmente privo di misure immediatamente operative e nega alle Commissioni parlamentari competenti la possibilità di esprimere il proprio parere;
non ci si può quindi non chiedere quale sia stata l’utilità di prevedere una legge delega, se non quella di prendere tempo, visto che il rinvio a decreti ministeriali avrebbe potuto essere previsto anche direttamente da una legge (senza delega) e che lo schema di decreto legislativo in esame risulta ripetitivo di norme già previste dalla legge delega;
la legge 23 marzo 2023, n. 33, approvata dopo 25 anni di attesa e dopo un lungo percorso quasi portato a termine dal precedente Governo e non concluso a causa della caduta del Governo Draghi, aveva creato molte aspettative che lo schema di decreto legislativo tradisce e disattende, considerato che l’Italia è il paese dell’Unione Europea con il più alto numero di persone con più di 75 anni e che nei prossimi anni, diventerà il terzo paese al mondo con il maggiore numero di persone anziane, dopo il Giappone e la Spagna;
l’unica strada per poter affrontare questa nuova e imminente realtà è attraverso la promozione di una svolta culturale che riconosca la stagione della vita anziana come una stagione preziosa della vita non solo dei singoli, ma anche delle famiglie e della società, assicurando un’adeguata protezione dei loro diritti;
considerato che:
una delle criticità più evidenti dello schema di decreto legislativo riguarda l’assenza di risorse aggiuntive per l’attuazione della legge delega: per la quasi totalità delle misure proposte non solo non sono previste “nuove” risorse, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma nei pochi casi in cui sono previsti oneri, questi sono reperiti nell’ambito delle dotazioni finanziarie di fondi già esistenti: si tratta praticamente di una riforma a costo (quasi) zero;
il risultato è che, mentre in UE la spesa media per una persona non autosufficiente è di 584 euro l’anno, in Italia, nonostante il PNRR, è di 270 euro l’anno;
considerato inoltre che:
la platea dei beneficiari della prestazione universale – istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 – è davvero ristretta visti i requisiti stringenti necessari per avere diritto alla prestazione: un’età anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo; c) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio;
in particolare, l’assegno di assistenza, che è una delle due parti della prestazione universale, ammonta a 850 euro mensili, somma sufficiente a pagare le prestazioni di una badante per meno di 20 ore la settimana per soli 24.509 beneficiari, a fronte di una platea di ben 3,86 milioni di anziani non autosufficienti (lo 0,6 per cento);
in questo caso si è in presenza di un vero e proprio “stravolgimento” della legge delega che configura il vizio dell’eccesso: l’erogazione della prestazione universale viene subordinata non solo al bisogno assistenziale, ma a molti altri requisiti di cui non c’è traccia nella legge delega, probabilmente per ovviare alla carenza di risorse aggiuntive e alla conseguente impossibilità di garantire una presa in carico universale della persona anziana;
allo stesso modo, lo schema di decreto legislativo prevede la corresponsione di un importo, quale assegno di assistenza, pari a 850 euro mensili, e non – come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge delega – “di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona”: quindi, non solo la prestazione non è graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale, ma il soggetto beneficiario non può neanche scegliere le modalità di erogazione, in palese violazione della ratio della legge delega e della volontà del Legislatore;
rilevato che:
secondo i calcoli della Associazione nazionale dei datori di lavoro domestici (Assindatcolf), il costo mensile di una badante che lavora per 20 ore a settimana, compresi gli oneri contributivi, è di 953 euro al mese, cifra che sale a 1.854,45 euro al mese per una badante che lavora per 40 ore a settimana e a 1.657 euro al mese per una badante convivente;
inoltre, a proposito dei requisiti troppo stringenti per accedere al beneficio, occorre sottolineare come un anziano con 6.000 euro di ISEE difficilmente potrebbe assumere una badante convivente, considerato anche il fatto che gli assistenti familiari che si occupano di persone con bisogni gravissimi hanno un inquadramento contrattuale che comporta una retribuzione maggiore rispetto a persone meno qualificate;
considerato altresì che:
le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), così come quelle dello SNAA, sono indicate in modo generico e approssimativo con il rischio di creare un ulteriore farraginoso sistema, separato dal SSN;
poiché il decreto legislativo prevede solo il coordinamento dei servizi sociali del comune, i servizi delle Asl e quelli dei comuni continueranno a essere “scollegati”, con la conseguenza che, nonostante 806.000 persone in più saranno assistite a domicilio – grazie ai 2,72 miliardi previsti dal PNRR – ciò avverrà secondo le regole previgenti;
lo schema di decreto legislativo non prevede un sistema di monitoraggio unitario di tutti gli interventi che rientrano nello SNAA, che assicurerebbe allo Stato gli strumenti conoscitivi necessari per verificarne l’andamento e valorizzarne gli aspetti positivi correggendo quelli negativi, con il risultato che, in assenza di un monitoraggio, lo SNAA è destinato ad essere sostanzialmente inutile;
considerato inoltre che:
nello schema di decreto legislativo non c’è traccia della riforma dell’assistenza domiciliare presente nella legge delega: anche in questo caso non è stata data attuazione a una novità importante riguardante un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, oggi assente nel nostro Paese, così come sono assenti aspetti decisivi quali la durata dell’assistenza fornita e i diversi professionisti da coinvolgere; il risultato è che 900.000 persone continueranno ad essere assistite da un infermiere solo 18 ore l’anno, mentre 150.000 persone dai servizi sociali del comune;
non si interviene adeguatamente su residenzialità e semiresidenzialità, ma si rinvia a un successivo decreto il riordino di strutture che si sono rivelate in molti casi – specie durante la pandemia da Covid-19 – insufficienti alla nuova domanda di residenzialità che dovrebbe comportare il passaggio dall’attuale modello di residenzialità del “posto letto” a un modello fondato sul “luogo di vita” e di continuum assistenziale della persona;
nulla si prevede in merito alle RSA, nonostante ciò che è accaduto in queste strutture durante la pandemia da Covid-19 non abbia fatto altro che renderne ancora più evidenti le debolezze, già esistenti, del sistema di governo e di gestione, i bassi standard di qualità, i modesti finanziamenti pubblici, l’assenza di controlli, svelando così, nell’emergenza, la vulnerabilità ordinaria di queste strutture;
un’analisi comparata su cinque paesi europei ha messo in luce le debolezze del nostro Paese riguardo le RSA: un’elevata frammentazione istituzionale (nel nostro Paese operano ben 12.400 strutture, in gran parte a gestione privata); l’assenza di chiari standard prestazionali ed organizzativi (che in Italia vengono definiti regione per regione); una scarsa considerazione della natura essenzialmente sanitaria di queste strutture (che ha impedito che nelle RSA si attuassero le stesse procedure emergenziali – in tema di DPI, test diagnostici e chiusura degli accessi – previste per gli ospedali e i servizi sanitari);
ciò nonostante, la situazione che non è cambiata nel tempo: tutte le criticità organizzative e regolative a tutt’oggi sono state ignorate, fino al punto di arrivare a pensare che le RSA non rappresentino più un problema e che quindi non valga la pena investire per la loro ristrutturazione e riorganizzazione, sebbene, ogni anno, siano presenti in queste strutture ben 300.000 anziani, impossibilitati a trovare un’alternativa valida;
rilevato che:
non è chiaro se la prevista sperimentazione sulla telemedicina sia aggiuntiva rispetto agli obiettivi della Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3., riguardo la popolazione anziana da coinvolgere, con il rischio che l’individuazione del target “persone grandi anziane (ultra80enni) con almeno una patologia cronica” possa comportare l’esclusione di persone di altre età con maggiori bisogni;
considerato inoltre che:
riguardo ai caregiver dovrebbe essere prevista l’obbligatorietà e non solo possibilità del loro coinvolgimento nell’elaborazione del PAI;
sui problemi e le soluzioni per le condizioni di “disabilità” lo schema di decreto legislativo è del tutto generico: richiama ossessivamente la necessità di coordinamento tra tutti i centri di responsabilità istituzionali, tralasciando di indicare il quando e il come delle scelte urgenti e necessarie e nel testo si confondono sistematicamente le funzioni di accertamento e valutazione delle condizioni personali con la necessità e l’urgenza di dare risposte;
solo 14.640.000 di euro sono destinati ai progetti di vita Indipendente: lo scenario che si prefigura è quello di un “delirio” organizzativo che produrrà valutazioni preliminari e non soluzioni necessarie;
quindi, lo schema di decreto coordina i coordinamenti, non attua, rimanda a una insistente concertazione che però disperde le responsabilità e potrà giustificare le mancate risposte;
considerato altresì che:
non si comprende poi il motivo per cui le disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria in favore delle persone anziane non autosufficienti, si applichino solo alle persone che abbiano compiuto 70 anni, non considerando coloro che hanno tra i 65 e i 70 anni e riducendo in modo insensato la platea delle persone anziane non autosufficienti, con il rischio inoltre di determinare, sul punto, un vuoto normativo;
allo stesso modo, non si comprende il motivo per cui, in riferimento a quanto previsto all’articolo 33 dello schema di decreto legislativo, non sia esplicitato il fatto che le persone con disabilità pregressa, al compimento del 65° anno di età, divenute anziane non necessitino “di richiedere l’attivazione di nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza”;
rilevato che:
nell’ipotesi in cui – come sottolineato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) – l’incidenza dei cronici negli over 65 resti invariata nei prossimi dieci anni, nel 2032 ci saranno 9.619.260 cronici over 65, mentre nell’ipotesi di un trend di crescita allineato a quello registrato nel periodo 2016-2019, nel 2032 ci saranno 10.157.286 di cronici (62,3% degli over 65) e tra 10 anni il 35 per cento della popolazione sarà cronico multipatologico;
questi dati dovrebbero indurre a ritenere fondamentale il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione delle figure dell’infermiere di famiglia e di comunità nell’attuazione delle misure previste dallo schema di decreto legislativo in esame, relative alla promozione dell’invecchiamento attivo e degli strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, alla valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane, alla formazione in materia di sanità digitale e al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali;
valutato infine che:
alla luce delle considerazioni riportate in premessa, lo schema di decreto legislativo è un provvedimento di mera propaganda, non finanziato in modo adeguato, pieno di “annunci” di carattere generale – quasi fosse una “seconda” legge delega – per la quasi totalità del testo privo di misure immediatamente attuative, in palese dispregio della volontà del Legislatore, e di misure contraddittorie, quando non dannose,
esprime
PARERE CONTRARIO.
Riunione n. 34
GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 11,15 alle ore 12,30
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FNOPI (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE), INPS (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE), CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI, ACI (ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE), OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DISABILITA’, SIMFER (SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA), FNOFI (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE FISIOTERAPISTI) E OSMAIRM (ORGANIZZAZIONE SANITARIA MERIDIONALE ASSISTENZA INABILI RECUPERO MINORI) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 122 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’, DELLA VALUTAZIONE DI BASE, DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L’ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO)
171ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Non essendovi richieste d’intervento, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.
La relatrice LEONARDI (FdI) ricapitola brevemente le finalità del disegno di legge, con riferimento agli aspetti di competenza. Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Il presidente ZAFFINI rammenta l’andamento dell’esame della proposta di regolamento in titolo. Constatato che non ci sono richieste di intervento, propone il rinvio del seguito della trattazione, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti della materia.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
La senatrice MANCINI (FdI) fa presente l’esigenza di compiere specifiche valutazioni in merito ad alcuni aspetti segnalati nel corso del dibattito.
Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell’esame.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI), rammentato il termine per l’espressione del parere, fissato al 1° marzo, ribadisce che per la conclusione dell’esame è necessario lo scioglimento della riserva posta in sede di assegnazione.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) auspica che i Gruppi possano disporre del tempo necessario per la presentazione di eventuali proposte di osservazione, ai fini della redazione dello schema di parere del relatore.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiede ragguagli in ordine alla possibilità di tenere conto degli eventuali rilievi sul provvedimento da parte della Conferenza unificata.
Il presidente ZAFFINI ritiene che dell’intesa eventualmente sancita in sede di Conferenza unificata occorrerà dare atto nel parere. Dichiara quindi conclusa la discussione generale, non essendovi altri iscritti a parlare. Si riserva, in qualità di relatore, di redigere uno schema di parere, alla luce del dibattito svolto e delle eventuali proposte di osservazione.
Il senatore MAZZELLA (M5S) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN E Maria Domenica CASTELLONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 121
La 10ª Commissione permanente, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 (Atto del Governo n. 121),
premesso che:
il decreto in esame reca attuazione della delega contenuta nella legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”;
la legge delega si compone di 9 articoli e il provvedimento all’esame attua le deleghe di cui agli articoli 3, 4 e 5 che di seguito sinteticamente si riassumono:
– l’articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell’invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità;
– l’articolo 4 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l’individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione della Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
– l’articolo 5 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, ad intervenire in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti; un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona; altri ambiti della delega sono costituiti da: ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all’assistenza delle persone anziane; miglioramento delle condizioni di vita individuali del caregiver familiare;
valutato che:
l’obiettivo della delega avrebbe dovuto essere quello di ridisegnare i sistemi di welfare al fine di superare l’attuale frammentazione delle misure pubbliche, dislocate tra servizi sanitari, servizi sociali e trasferimenti monetari nazionali non coordinati tra loro, con una miriade di regole e procedure da seguire, al fine di realizzare un sistema il più possibile organico e unitario. Al contempo, l’altro fondamentale obiettivo avrebbe dovuto essere quello di definire nuovi modelli d’intervento, revisionando gli aspetti relativi ai servizi residenziali, servizi domiciliari e indennità di accompagnamento;
considerato che:
la legge 23 marzo 2023, n. 33 introduce il Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA) prevedendo la programmazione integrata di tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, appartenenti a sanità, sociale e prestazioni monetarie Inps. Appare, tuttavia, fuorviante come nel decreto, invece, la programmazione integrata non riguardi più l’insieme delle misure di responsabilità pubblica bensì i soli servizi e interventi sociali. Infatti, in capo allo SNAA non si rileva alcun impulso all’integrazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali, come invece previsto nella legge delega secondo cui lo SNAA “deve programmare in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali…”; oltretutto l’impulso alla programmazione integrata sembrerebbe riguardare i soli servizi e interventi sociali con il conseguente rischio di affidare al solo comparto sociale la responsabilità dell’intera materia della non autosufficienza;
sul punto, occorre evidenziare, altresì che l’articolo 4, comma 2, lett. c) della legge delega, tra i principi e criteri direttivi annovera la previsione “che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA …”, contemplando, dunque, un triplice ambito di intervento programmatico del Sistema, relativo a tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, concernenti le politiche sanitarie, le politiche sociali e l’indennità di accompagnamento. Tale previsione rappresenta un’investitura importante per lo SNAA, che, in tal modo, è stato configurato dal Parlamento come il sistema di complessiva governance della riforma. Invero, la logica che ha ispirato il legislatore delegante è stata quella di prendere le tre principali filiere (sociale, sanità, accompagnamento) e cercare di garantirne la massima ricomposizione possibile, ferme restando le rispettive titolarità istituzionali. Ciò posto, sullo specifico punto, va, tuttavia, fatto notare come lo schema di decreto legislativo, all’articolo 21, sembra, invece, limitarne consistentemente il ruolo. L’effetto del depotenziamento del ruolo dello SNAA cui il governo intende dar luogo determina il venir meno, nella sostanza, della stessa riforma per l’assistenza degli anziani cui le Camere aspiravano;
il decreto non prevede un sistema di monitoraggio unitario di tutti gli interventi che rientrano nello SNAA che allo Stato gli strumenti conoscitivi necessari per verificare l’andamento dello SNAA, valorizzando gli aspetti positivi e predisponendo i necessari correttivi. In mancanza di un sistema di monitoraggio dedicato, lo SNAA è condannato a risultare una scatola vuota: non è possibile governare ciò che non si conosce.
considerato, altresì, che:
con riferimento alla valutazione della condizione di non autosufficienza dell’anziano, due sono gli obiettivi del legislatore delegante:
a) provvedere alla riduzione delle duplicazioni e al contenimento della spesa pubblica e degli oneri amministrativi;
b) garantire la semplificazione, mediante accentramento, in capo a un unico soggetto, delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, previa configurazione di specifici criteri volti a garantire l’omogenea realizzazione della valutazione de qua;
simili finalità non sembrano, tuttavia, rettamente perseguite dal legislatore delegato. Infatti, il Decreto rimanda il disegno della sua concreta realizzazione ad atti successivi ma il lavoro per razionalizzare procedure e passaggi è ben impostato in tutti i suoi aspetti chiave;
con riferimento all’articolo 10 concernente la valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane sarebbe auspicabile (VNU), nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), garantire la presenza di un geriatra come coordinatore dell’equipe multidisciplinare e la partecipazione dell’infermiere di famiglia e di comunità;
ritenuto che:
il provvedimento in esame continua a privilegiare le soluzioni istituzionalizzate (strutture residenziali e semiresidenziali) senza peraltro innovarle in maniera sostanziale come era richiesto nella legge delega; sui requisiti minimi delle strutture deputate a garantire le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali non si rileva infatti alcun impulso innovativo, rinviando – di fatto – la riforma ad un successivo decreto e non si fa alcun riferimento sulla necessaria congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura ed al loro fabbisogno assistenziale, delle dotazioni organiche e dei profili professionali del personale, cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
sul punto, anche la disciplina del budget di cura e assistenza appare confusa laddove si prevede che nel budget concorrano anche le risorse erogate ai cittadini da parte di pubbliche amministrazioni: non è chiaro a cosa si riferisca e se debbano essere obbligatoriamente utilizzate dal cittadino per costruire il PAI; occorre, altresì, chiarire la compartecipazione della persona non autosufficiente al costo delle prestazioni pubbliche (domiciliari, semiresidenziali, residenziali);
ritenuto, altresì, che:
nel passaggio dalla Legge Delega al decreto attuativo viene cancellata la prevista riforma dell’assistenza domiciliare. Si sarebbe dovuto introdurre un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, oggi assente nel nostro Paese. Rimane, invece, solo il coordinamento tra gli interventi sociali e sanitari erogati dagli attuali “servizi a casa” mentre sono assenti aspetti decisivi quali la durata dell’assistenza fornita e i diversi professionisti da coinvolgere. A mancare è, soprattutto, un progetto che individui quali interventi al domicilio hanno bisogno gli anziani non autosufficienti;
l’annullamento di questa riforma è tanto più sorprendente se si considera con quale forza, dalla pandemia in avanti, opinione pubblica, media e politici abbiano insistito sulla necessità di realizzarla. Oggi gli interventi a casa, offerti perlopiù dall’Assistenza domiciliare integrata (Adi) delle Asl, durano in prevalenza al massimo tre mesi mentre la non autosufficienza si protrae spesso per anni. Forniscono, inoltre, singole prestazioni infermieristiche certamente positive ma senza affrontare le esigenze dovute alla non autosufficienza, come quelle di servizi di informazione/consulenza e di sostegno psicologico per i familiari. Detto altrimenti, sono servizi utili ma non pensati per tale condizione;
con riferimento all’articolo 9 concernente la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, sarebbe opportuno l’inserimento nei programmi di formazione delle professioni tecnico-sanitarie che saranno impiegati in telemedicina, moduli formativi per l’acquisizione di competenze geriatriche sia teorici che pratici attraverso programmi di formazione su campo nei diversi setting assistenziali rivolti all’anziano (ospedale-residenze-domicilio);
inoltre, sarebbe opportuno incentivare e rafforzare l’assistenza domiciliare valorizzando la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Oggi si fa fatica a identificarlo nelle cure domiciliari come una figura professionale importante e che governa la pianificazione assistenziale;
l’articolo 31, comma 7 dello schema di decreto legislativo, demanda l’attuazione ad un decreto del Ministro della salute, da adottare “entro centoventi giorni”, tuttavia non viene specificato da quale momento decorrono tali termini;
appurato che:
dall’analisi del testo dello schema di decreto legislativo proposto dal governo in pretesa attuazione della legge delega, un’ulteriore criticità concerne la figura della “prestazione universale” la cui introduzione integra uno dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge delega citata. Infatti, la finalità di intervento perseguita dalle Camere, per come ricostruita, non sembra correttamente e coerentemente rispettata dallo schema di decreto legislativo in relazione ad alcuno dei caratteri della misura;
il governo sembra essersi enormemente allontanato dai principi e criteri direttivi impartiti dal Parlamento, di fatto snaturando i criteri di accesso alla prestazione de qua, perché se, per le Camere, la relativa erogazione deve avvenire esclusivamente in senso graduato allo specifico bisogno assistenziale del beneficiario, per contro, per il governo, dovrebbe, invece, avvenire a condizione che, oltre allo specifico bisogno dell’interessato, ricorrano anche, in aggiunta, le condizioni economiche introdotte ex novo alle lettere c) e d) dell’articolo 35, con conseguente arbitraria limitazione, dunque, delle situazioni al ricorrere delle quali si può accedere alla relativa erogazione;
all’articolo 36, poi, al comma 2 si prevede l’erogazione della prestazione universale in “quota fissa monetaria”, corrispondente alla cosiddetta indennità di accompagnamento (che, come noto, viene erogata, per l’appunto, in forma fissa) e al c.d. assegno di assistenza, pari a € 850,00 mensili, ciò che, all’evidenza, e senza ombra di dubbio, stride con il fatto che la legge delega non prevede affatto la sua erogazione in forma fissa, bensì, per contro, in forma “graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale”, con prescrizione, dunque, che è stata completamente e obiettivamente stravolta dal governo. Infine, per ricevere la misura temporanea sono richiesti non solo un elevato bisogno assistenziale ma anche ridotte disponibilità economiche. Viene così introdotto il principio che si può fruire dell’assistenza per la non autosufficienza solo se ci si trovi in una condizione di povertà mentre attraverso il welfare è necessario sostenere anche le classi medie;
l’articolo 40 introduce una delimitazione dell’ambito di applicazione del Titolo II del presente schema, indicando come unico requisito i 70 anni. Tale previsione appare discriminatoria e risulta opportuno, intanto, indicare i 65 anni quale requisito anagrafico;
il riconoscimento del caregiver “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” rende inconsistente il riconoscimento medesimo e di fatto al caregiver non è riconosciuto nulla se non la mera possibilità, a seconda della regione in cui risiede, di vedersi riconosciuti dei crediti formativi per fare l’OSS;
appare critica la mera “possibilità”, per il caregiver familiare, di partecipare alla valutazione multidimensionale e appare fortemente critico e confuso anche il demandare alle regioni il compito di programmare e individuare le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l’individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari, all’interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate;
il riconoscimento al caregiver familiare della formazione e attività svolta ai fini dell’accesso ai corsi di misure compensative previsti nell’ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS), oltre ad essere meramente “possibile” da parte delle regioni (con la conseguente ed inevitabile sperequazione) rischia di dequalificare e parcellizzare il percorso formativo dell’OSS;
mancano per il caregiver interventi più coraggiosi, come il sostegno psicologico, la flessibilità di presenza, le misure per la conciliazione dello studio o del lavoro con gli impegni di cura e le tutele previdenziali;
appurato, infine, che:
il decreto stanzia 500 milioni di euro per il biennio 2025-2026, dedicati alla sperimentazione della prestazione universale. Non vi sono risorse aggiuntive di natura strutturale. La descritta integrale invarianza finanziaria non dà consistenza all’intero provvedimento e, anche laddove sono previsti gli oneri, come nel caso dell’assegno di assistenza le risorse sono comunque a valere su Fondi esistenti e destinati ad attività già programmate.
Tutto ciò premesso e considerato,
esprime parere contrario.
170ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE REDIGENTE
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.
Richiamando l’esito del confronto con i diversi Gruppi, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) propone l’adozione del disegno di legge n. 990 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.
Il presidente ZAFFINI informa che l’emendamento 1.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Nel riepilogare l’andamento dell’esame, il presidente ZAFFINI rammenta che è tuttora aperta la discussione generale e che la Commissione potrà esprimere il proprio parere successivamente allo scioglimento della riserva posta in attesa della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata.
Nessuno chiedendo di intervenire, dispone infine il rinvio del seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 122 (schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 9.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 483
Art. 1
1.6 (testo 2)
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «comprendente anche» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche in collaborazione con i centri che fanno parte della rete di riferimento europea ERN-EYE, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie oculari rare, con particolare riferimento al cheratocono e la distrofia di Fuchs».
8ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 19,50.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), 1-bis) e 1-ter), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)
La relatrice per la 7a Commissione BUCALO (FdI), d’intesa con il relatore per la 10a Commissione Silvestro, illustra lo schema di regolamento in titolo, precisando che lo stesso ridefinisce la disciplina di rango secondario sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM); queste ultime sono costituite dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dalle Accademie di belle arti statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
Passa, quindi, ad esporre il contenuto dei singoli articoli, a partire dall’articolo 1, recante le definizioni dei principali termini ricorrenti nello schema di decreto.
L’articolo 2 reca la disciplina dell’abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti e quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle istituzioni AFAM. La durata dell’abilitazione è fissata in nove anni. L’articolo, inoltre, definisce il quadro giuridico sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell’abilitazione e disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicanti.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni AFAM, prevedendo l’adozione di piani triennali. L’articolo fissa poi i limiti che la spesa per il reclutamento non può superare, corrispondenti, per ciascun anno accademico, al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno accademico precedente, e determina i margini di autonomia di cui godono le istituzioni AFAM nella predisposizione del fabbisogno di personale, anche attribuendo ad esse talune facoltà.
L’articolo 4 concerne il ciclo del reclutamento e della mobilità delle istituzioni AFAM. In particolare, esso disciplina i vari passaggi in cui si articolano l’attività di programmazione e di esecuzione delle procedure di reclutamento nel corso dell’anno, nonché le procedure di mobilità del personale.
L’articolo 5 prevede che le istituzioni AFAM possano mettere in atto collaborazioni tra di esse nelle procedure di reclutamento del personale, tramite la stipulazione di specifiche convenzioni.
L’articolo 6 reca la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella redazione dei regolamenti con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.
Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l’approvazione di graduatorie accessibili soltanto all’istituzione che ha bandito la procedura. La procedura consiste in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 90 per cento del punteggio, mentre il restante 10 per cento è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell’istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.
L’articolo 7 prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore, previo conseguimento dell’abilitazione, sia reclutato dall’istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare, a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l’abilitazione (ovvero sia stato interessato dalla suddetta ipotesi di delibera contraria) permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell’abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.
L’articolo 8 prevede che le istituzioni AFAM disciplinino, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di determinati criteri e modalità.
Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM e si concludono con l’approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei, accessibili solo all’istituzione che ha bandito la procedura. La procedura consiste in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 75 per cento del punteggio, mentre il restante 25 per cento del punteggio è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti permangono nella sede dell’istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.
L’articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante procedure selettive, effettuate per soli titoli, disciplinate con proprio regolamento.
L’articolo 10 prevede che, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM provvedano, con oneri a carico del proprio bilancio, all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente, fino ad un periodo massimo complessivo di quattro anni.
L’articolo 11 prevede che, per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni AFAM possano stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei relativi costi, contratti di ricerca.
L’articolo 12 disciplina i casi e le procedure relativi ai transiti dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare.
L’articolo 13 stabilisce i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario.
L’articolo 14 disciplina il reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM e prevede la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell’area di destinazione. Osserva, al riguardo, che tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l’applicazione dell’aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all’accesso dall’esterno tramite concorso pubblico.
L’articolo 15, fermo restando l’obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle istituzioni AFAM, pena l’invalidità delle medesime procedure, l’ulteriore obbligo di pubblicazione sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell’università e della ricerca e sul sito internet ufficiale della medesima istituzione AFAM.
L’articolo 16 prevede l’attribuzione delle funzioni di bibliotecario ai docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni AFAM.
Fa cenno, conclusivamente, all’articolo 17, il quale detta un complesso di disposizioni finali e transitorie, all’articolo 18, recante l’abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché all’articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) suggerisce di procedere allo svolgimento di audizioni, sottolineando l’importanza dell’intervento delle organizzazioni sindacali.
Il presidente ZAFFINI propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di venerdì 1° marzo, limitatamente a due per Gruppo.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20.
169ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)), intervenendo in discussione generale, auspica che il parere della Commissione contempli un’osservazione specifica, volta all’integrazione del testo in esame con la consueta clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sulla questione fondamentale della residenzialità, specialmente in riferimento ai soggetti non autosufficienti, rispetto alla quale lo schema di decreto legislativo non fornisce indicazioni. Tale lacuna è particolarmente grave riguardo al tema dell’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare.
Risulta inoltre opportuna l’integrazione del provvedimento con disposizioni idonee ad approntare un sistema di monitoraggio dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) considera lo schema di decreto legislativo in esame del tutto insoddisfacente, in particolar modo in relazione alle connesse aspettative sociali. In primo luogo, il provvedimento non fornisce soluzioni al problema della frammentazione dell’assistenza sociale e sanitaria nei territori. Inoltre, non tiene conto dell’esigenza di una revisione dei sistemi di accreditamento delle strutture residenziali e le stesse disposizioni che prevedono la successiva adozione di decreti ministeriali sono in diversi casi eccessivamente generiche, anche in riferimento ai termini.
Dopo aver segnalato che non è stata ancora sancita la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata, paventa il protrarsi della situazione di confusione normativa in materia di caregiver familiari. Inoltre, è insoddisfacente l’approccio del Governo alla questione della non autosufficienza: incentrato sul criterio dell’età, non contempla alcuna risposta riguardo i soggetti non anziani in condizioni non autosufficienza.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente preliminarmente che il dibattito sul provvedimento in esame si sta svolgendo in assenza della necessaria intesa nella Conferenza unificata. Prosegue osservando la centralità attribuita dallo schema di decreto legislativo al criterio meramente anagrafico ai fini della definizione delle misure assistenziali, benché tale scelta risulti negli esiti, di fatto, discriminatoria.
Il provvedimento appare fortemente lacunoso in relazione alla definizione dei sistemi per la presa in carico dei soggetti non autosufficienti. A fronte poi della necessità di integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria, l’aspetto sanitario risulta fortemente trascurato, anche in riferimento all’aspetto dell’assistenza domiciliare.
In conclusione, sulla base delle motivazioni espresse, ritiene opportuno che la Commissione esprima un parere teso a porre vincoli precisi al successivo operato del Governo.
Il presidente ZAFFINI rammenta che in difetto della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata è comunque possibile lo svolgimento della discussione, essendo la formale acquisizione della documentazione mancante condizione necessaria per la sola votazione dello schema di parere. A tale riguardo, ritiene che la Commissione non mancherà di esprimere contenuti di notevole pregnanza sullo schema di decreto legislativo in esame.
Il senatore ZULLO (FdI) suggerisce innanzitutto di focalizzare l’esame sulla coerenza dello schema di decreto con i principi e i criteri di delega. Ritiene inoltre imprescindibile che l’analisi del provvedimento abbia carattere complessivo e non si riduca pertanto a una serie di valutazioni su singoli aspetti, considerati separatamente. La questione della residenzialità e dell’assistenza, anche in rapporto all’applicazione dei livelli essenziali di assistenza, non può infatti non tenere conto dello strumento della valutazione multidimensionale, la quale risulta decisiva nella definizione del processo di presa in carico di ciascun individuo.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) fa presente, rammentando quanto osservato nel corso del ciclo di audizioni, che le possibilità operative della riforma delineata dallo schema di decreto legislativo è nulla, a fronte della mancanza di risorse dedicate. L’attuazione della stessa è peraltro rinviata all’adozione di una serie di decreti ministeriali.
Il provvedimento non configura in concreto alcuno strumento universalistico, in virtù delle limitazioni previste, che restringono drasticamente il novero degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali, peraltro in contraddizione con le previsioni di cui alla legge delega.
Stupisce inoltre la mancanza di integrazione fra la dimensione sanitaria e la dimensione sociale, a fronte dell’obiettivo di presa in carico complessiva di ciascuna persona. Pertanto è auspicabile che la Commissione suggerisca al Governo modifiche significative sulle questioni richiamate, nonché in materia di residenzialità, strutture residenziali e fruizione di strumenti d’intervento a carattere universalistico.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) ricorda che è la legge delega a fissare le risorse tramite le disposizioni finanziarie recate dall’articolo 8. Quanto alla previsione di successivi provvedimenti di rango non legislativo, cui si è fatto riferimento nel corso del dibattito, fa presente che si tratta di una tecnica legislativa tutt’altro che inusuale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
Riunione n. 33
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
indi del Presidente
Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FAND (FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÁ)-ANMIC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI)-ANMIL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO)-UICI (UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI), FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP)-ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE-ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÁ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE), CITTADINANZATTIVA E AIAS (ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 122 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DEFINIZIONE DELA CONDIZIONE DI DISABILITÁ, DELLA VALUTAZIONE DI BASE, DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L’ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO)