163ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 8,40.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Nel rispondere all’interrogazione n. 3-00413, il sottosegretario DURIGON dà conto inizialmente dello svolgimento della procedura concorsuale richiamata nel medesimo atto di sindacato ispettivo, anche in riferimento alle assunzioni conseguenti. Annuncia quindi che a breve verrà effettuata una nuova procedura di scorrimento della graduatoria per il potenziamento dell’organico degli ispettori del lavoro.
Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, fa presente che non è possibile scorrere ulteriormente la relativa graduatoria, in quanto esaurita.
Fornisce quindi dati relativi alla consistenza dell’organico degli ispettori tecnici e degli ispettori ordinari del lavoro.
Conclude ribadendo l’impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dedicare la massima attenzione alla tematica posta dagli interroganti, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro.
Intervenendo in replica, la senatrice BEVILACQUA (M5S) pone in evidenza l’importanza fondamentale della consistenza dell’organico del personale ispettivo, in considerazione dei dati allarmanti in materia di infortuni e incidenti sul lavoro. Auspica pertanto che a breve venga attivata una nuova procedura concorsuale.
Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.
Il presidente ZAFFINI dichiara concluso lo svolgimento dell’atto di sindacato ispettivo all’ordine del giorno.
La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,05.
IN SEDE REDIGENTE
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 599, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 990, e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 990 a partire dall’articolo 1, che qualifica l’anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali.
L’articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-bis, concernente l’istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia.
L’articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell’alimentazione. Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l’accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all’articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti internet di cui al comma 3.
Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione, mentre l’articolo 5 reca disposizioni sull’utilizzo professionale dell’immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie.
L’articolo 6 prevede l’inserimento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nei LEA, mentre l’articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.
L’articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
In considerazione dell’affinità di materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 990 con il disegno di legge n. 599, già in discussione.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione del relatore e del Governo riguardo le malattie rare rientranti nell’ambito delle patologie oculari, facendo presente che tale materia può opportunamente essere oggetto di emendamenti volti a integrare il disegno di legge in discussione, o di specifici ordini del giorno.
Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore SATTA (FdI) rammenta che il ciclo di audizioni svolto riguardo al disegno di legge n. 483 ha attestato l’alto livello di attesa nei confronti del medesimo provvedimento. In considerazione dell’impatto sociale delle maculopatie risulta infatti evidente il bisogno di procedere a un riordino normativo finalizzato all’adeguamento delle terapie e conseguentemente alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse.
Il sottosegretario GEMMATO concorda con il relatore e pone in evidenza la priorità da accordare alla prevenzione e alle diagnosi precoce, in quanto fattori imprescindibili per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.
Il presidente ZAFFINI, riconosciuta la valenza dell’iniziativa legislativa in discussione e dell’impegno del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 15 febbraio.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
162ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 19,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni )
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni (pubblicato in allegato).
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ritiene apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore, che tuttavia non può far passare in secondo piano la debolezza di fondo del provvedimento in esame. Questo non offre infatti alcuna prospettiva di rilancio produttivo e non scongiura pertanto il rischio del protrarsi della situazione di crisi.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) manifesta la valutazione favorevole del proprio Gruppo in ordine allo schema di parere.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) riconosce la sensibilità dimostrata dal relatore in riferimento alla questione dell’indotto. Le misure proposte dal Governo non risultano tuttavia rispondenti alla necessità di soluzioni rapide e definitive per la ripresa della produzione siderurgica.
Il senatore MAZZELLA (M5S), pur ammettendo l’impegno del relatore, lamenta l’assenza di misure idonee a un’effettiva tutela della salute della popolazione di Taranto, che, come attestato da ricerche autorevoli, è esposta a gravi rischi.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) prende atto delle osservazioni riguardanti i lavoratori dell’indotto. Tuttavia resta aperta la questione fondamentale delle nuove prospettive produttive per gli impianti siderurgici.
Il relatore ZULLO (FdI) fa presente di aver inteso includere nello schema di parere gli spunti offerti dal dibattito. I rilievi principali appena esposti riguardano tuttavia la competenza della Commissione di merito. Conclude mettendo in evidenza la necessità di coniugare la tutela della salute e dell’ambiente con la continuità aziendale e conferma la propria proposta di parere.
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
(867) Deputato DONZELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La senatrice LEONARDI (FdI) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, il quale prevede l’istituzione, per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
I compiti della Commissione bicamerale sono specificati dall’articolo 2. Essa è chiamata a esaminare la gestione della comunità fin dalla sua istituzione e a formulare proposte in ordine all’adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio, al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell’affidamento familiare, all’adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.
In base al comma 10 dell’articolo 4 la Commissione bicamerale di inchiesta ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.
La senatrice PIRRO (M5S) auspica una conclusione positiva dell’iter del disegno di legge in esame, al fine di garantire la continuità con i lavori svolti dall’analoga Commissione parlamentare d’inchiesta nella scorsa legislatura.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva nell’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta un’occasione utile all’individuazione di misure volte alla fissazione di requisiti di idoneità e di forme di controllo riguardo le comunità alloggio. Esprime inoltre l’auspicio di un’attività di inchiesta obiettiva e scevra da strumentalizzazione politiche.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) osserva che alla fondamentale e meritoria abolizione dei manicomi è seguita una fase caratterizzata dalla presenza di strutture di piccole dimensioni, difficilmente identificabili e controllabili, nelle quali possono verificarsi casi di sopraffazione ai danni di persone fragili. Ricorda inoltre che l’attività della Commissione di inchiesta sarà utile qualora svolta in serenità e in assenza di contrapposizioni di carattere partitico.
Il presidente ZAFFINI (FdI) fa presente che le osservazioni del senatore Guidi riguardano in modo particolare i casi delle strutture doppia diagnosi, destinate all’accoglienza di persone tossicodipendenti.
Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice LEONARDI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all’unanimità.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della rimodulazione dell’orario di convocazione dell’Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 8 febbraio, è anticipata alle ore 8,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986
La 10a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
espresso apprezzamento per la successiva adozione da parte del Governo di un ulteriore provvedimento d’urgenza (decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024), contenente misure rilevanti e urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza,
nel formulare l’auspicio che si dia soluzione definitiva alla questione ex ILVA, anche attraverso il rafforzamento della governance, tutelando al contempo valori di rango costituzionale quali il lavoro, la salute e l’ambiente,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni e osservazioni.
Si invita anzitutto la Commissione di merito a valutare l’opportunità di estendere le misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità anche alle imprese definite MidCap.
Con specifico riferimento alle aziende dell’indotto, si chiede di voler considerare:
- la possibilità di elevare da due a cinque il numero di esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia, prendendo a riferimento al contempo il 50 per cento del fatturato medio complessivo o, in alternativa, l’ammontare dei crediti vantati per fatture scadute il cui importo complessivo è pari o superiore a un milione di euro;
- la possibilità di comprendere tra le ulteriori misure di protezione tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché i crediti vantati per il risanamento ambientale, per l’attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro e per l’attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al DPCM del 14 marzo 2014.
Infine, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, si raccomanda di prendere in esame l’opportunità di allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell’indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività manutentive dello stabilimento.
161ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore ZULLO (FdI) si riserva di predisporre una proposta di parere, tenendo conto in particolare del tema, posto in evidenza nel corso del dibattito, della tutela occupazionale relativamente all’indotto delle grandi imprese in amministrazione straordinaria.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) manifesta l’orientamento nettamente contrario del proprio Gruppo in relazione ai contenuti del testo in esame. Sarebbe stato infatti preferibile disporre di un quadro normativo idoneo a porre i presupposti per una ripresa effettiva dell’attività del settore siderurgico, anche prevedendo l’ingresso del capitale pubblico. Risultano inoltre gravi le lacune in materia di governance e di garanzia per l’indotto. E’ poi di particolare rilevanza l’insufficienza delle risorse messe a disposizione dal Governo, alla luce del bisogno di sostenere i lavoratori, spesso privi di retribuzione per periodi lunghi, e di rinunciare la produzione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il senatore MAZZELLA (M5S) espone l’opportunità di un’attenta verifica della coerenza dei contenuti dello schema di decreto legislativo con gli intenti condivisi che avevano caratterizzato l’esame del disegno di legge di delegazione, richiedendo allo scopo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.
Dopo aver espresso apprezzamento riguardo all’intervento del vice ministro Maria Teresa Bellucci nella precedente seduta, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Mazzella, sottolineando l’utilità di disporre della valutazione dei soggetti più direttamente interessati.
Il senatore ZULLO (FdI) si esprime favorevolmente in ordine alla possibilità di svolgere audizioni, con particolare riguardo all’aspetto della corrispondenza fra le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo e principi e criteri di delega.
Il presidente ZAFFINI propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 10 di domani.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il presidente ZAFFINI avverte che l’ordine del giorno è integrato con l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 867 (recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”), per il parere alla 2ª Commissione.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avvisa che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 19,15 di oggi.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.
160ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 19,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole )
Nel riferire sugli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, recante in particolare modifiche al codice della navigazione, la relatrice MANCINI (FdI) richiama innanzitutto l’attenzione sull’articolo 1, riguardante le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse, finalizzato a consentire l’avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti senza necessità di rilascio di plurime e identiche autorizzazioni.
L’articolo 2 stabilisce che i contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l’obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall’articolo 357, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima. La disposizione è volta in particolare a uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all’estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi.
Gli articoli 3 e 4 recano modifiche al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima a scopo di coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 2 e di semplificazione delle procedure di stipula e convalida delle convenzioni di arruolamento delle procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio e delle annotazioni sul libretto di navigazione, nonché delle modalità di arruolamento del comandante.
L’articolo 5 consente di effettuare la dichiarazione di accettazione del comando della nave, da parte del comandante, anche in modalità digitale.
Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, l’articolo 6 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca l’Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la digitalizzazione e l’integrazione dell’esistente anagrafe della gente di mare. La gestione della piattaforma è affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ne è inoltre prevista l’integrazione con le banche dati dell’INPS e dell’ANPAL.
L’articolo 7 è finalizzato a consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione del personale marittimo per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale corresponsione non potrà comunque essere superiore a 500 euro mensili.
In riferimento ai capi successivi del disegno di legge si segnala innanzitutto l’articolo 13, teso a consentire la digitalizzazione di una serie di documenti di bordo, fra i quali il ruolo di equipaggio, il registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, il registro degli infortuni, il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
In relazione alle ispezioni previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, attuativo della direttiva sulla conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle risorse l’articolo 16 prevede che le navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite oggetto di precedenti disposizioni legislative (articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271). Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32, è proposto di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge n. 1045 del 1939 e all’articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, mantenendo soltanto queste ultime.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole )
Il relatore RUSSO (FdI) si sofferma sui principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell’articolo 1, volti a consentire l’esercizio del diritto di voto, con riferimento alle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, agli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.
Il comma 5 dispone che l’esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dal disegno di legge sia valutato ai fini dell’eventuale adozione di disposizioni legislative con finalità analoghe relative alle elezioni politiche.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rammenta il favore sul disegno di legge in esame già espresso dai Gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, in considerazione dell’opportunità di disporre in tempi rapidi della disciplina necessaria a garantire l’effettività del diritto alla partecipazione elettorale.
Il relatore RUSSO (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata all’unanimità.
(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ravvisa innanzitutto la necessità di coordinamento con disposizioni recate dal decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, riguardante il medesimo ambito di intervento.
Riguardo il merito del provvedimento in esame, si pone innanzitutto la questione di una dotazione adeguata di risorse, nonché la necessità di una definizione adeguata delle scelte strategiche in merito ai processi di riconversione e alle prospettive della siderurgia.
Risulta inoltre indispensabile un riconoscimento adeguatamente esteso del diritto alla fruizione alla cassa integrazione; in particolare, idonee garanzie devono essere predisposte a tutela dei lavoratori dell’indotto.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva la sussistenza di linee contraddittorie tra diversi componenti del Governo in merito alla questione delle acciaierie ILVA, mentre è indispensabile adottare una strategia mirata a conciliare l’esigenza di tutela ambientale e della salute con il mantenimento delle capacità produttive del settore siderurgico, essenziale per l’economia nazionale. Resta inoltre aperta la grave questione della mancanza di manutenzione degli impianti, che costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Per le finalità richiamate, risulta ineludibile la questione dell’intervento pubblico nell’azienda.
A tale riguardo, il presidente ZAFFINI rammenta la già ricordata connessione del decreto-legge in esame con il citato decreto-legge n. 9.
Il relatore ZULLO (FdI) rileva la comune consapevolezza circa il carattere imprescindibile del ricorso all’amministrazione straordinaria ai fini della tutela ambientale, della salute e della sicurezza, nonché del mantenimento delle capacità produttive. A fronte di tali obiettivi, il Governo è univocamente impegnato, fronteggiando serie difficoltà oggettive.
Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente uno specifico riferimento alle integrazioni normative recate dal decreto-legge n. 9, volto specificamente alla tutela dell’indotto.
La senatrice PIRRO (M5S) ritiene che sia utile disporre della possibilità di approfondire i contenuti del nuovo decreto-legge, al fine di una migliore valutazione della proposta di parere.
Il relatore ZULLO (FdI) riconosce la fondatezza del rilievo della senatrice Pirro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Esame e rinvio)
Nel riferire sullo schema di decreto legislativo in esame, il presidente ZAFFINI (FdI) dà conto in primo luogo della disciplina di delega, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, mettendone in rilievo gli obiettivi fondamentali.
Quanto al testo dello schema di decreto, l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità, mentre l’articolo 2 reca le definizioni.
L’articolo 3 definisce i compiti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).
L’articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, nonché l’adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.
L’articolo 5 riguarda la sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani e la promozione del lavoro agile.
Il successivo articolo 6 prevede un complesso di interventi tesi a favorire l’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani.
L’articolo 7 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei livelli di servizio funzionali all’adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mentre l’articolo 8 prevede l’adozione di iniziative e misure finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane.
L’articolo 9 è volto alla promozione dell’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.
L’articolo 10 dispone in merito alla possibilità per le persone anziane di ottenere una valutazione multidimensionale nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA).
I commi da 1 a 5 dell’articolo 11 riguardano la promozione dell’incontro e del dialogo intergenerazionale. Il successivo comma 6 prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività intese alla valorizzazione e alla trasmissione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.
L’articolo 12 prevede la promozione di iniziative e progetti nell’ambito dell’attività sportiva.
I commi 1 e 2 dell’articolo 13 prevedono che le regioni e le province autonome promuovano l’accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali d’affezione e il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l’individuazione dei requisiti e delle modalità per la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d’affezione.
L’articolo 14 concerne la presentazione di progetti di servizio civile universale in favore degli anziani.
L’articolo 15 prevede che il CIPA predisponga linee guida in materia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.
Il comma 1 dell’articolo 16 riguarda il ricorso a meccanismi di rigenerazione urbana. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale la definizione degli standard edilizi e costruttivi relativi alle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.
Le iniziative per la coabitazione sono oggetto altresì degli articoli 17 e 18.
Gli articoli 19 e 20 sono volti alla promozione della formazione delle competenze digitali.
L’articolo 21 dispone in merito alla definizione e all’articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).
Le previsioni di cui all’articolo 22 riguardano le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e le modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché le relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS), mentre gli articoli 23 e 24 disciplinano rispettivamente il sistema di monitoraggio dei LEPS e le funzioni degli ATS.
L’articolo 25 è volto a promuovere servizi di comunità a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie.
Il successivo articolo 26 dispone in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, mentre l’articolo 27 disciplina la valutazione multidimensionale unificata e l’articolo 28 reca ulteriori previsioni sull’attività dei PUA.
L’articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.
Gli articoli 30 e 31 concernono i servizi socioassistenziali e sociosanitario di tipo residenziale e semiresidenziale.
L’articolo 32 garantisce, relativamente a determinati casi, l’accesso alle cure palliative.
In base all’articolo 33, le persone anziane che non versano nelle condizioni di non autosufficienza possono presentare istanza per l’accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici.
Gli articoli da 34 a 36 istituiscono, in via sperimentale, la “prestazione universale”, erogata agli anziani non autosufficienti con determinati requisiti.
L’articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive fruibili anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.
L’articolo 38 è volto a concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell’assistenza delle persone anziane non autosufficienti e all’istituzione di registri regionali di assistente familiare. Le regioni sono altresì chiamate a sottoscrivere accordi di collaborazione tra centri per l’impiego e ATS, con la finalità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari. Sono inoltre chiamate a promuovere corsi di formazione professionale finalizzati ad acquisire la qualificazione di assistente familiare.
L’articolo 39 reca disposizioni riguardanti la figura del caregiver familiare.
Infine, l’articolo 42 dispone in merito all’entrata in vigore.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rammenta il percorso che ha portato all’approvazione della legge delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da una forte condivisione su un tema di particolare delicatezza. Auspica quindi che un analogo spirito costruttivo ispiri l’esame della proposta in titolo, volta a dotare l’ordinamento italiano di una disciplina organica relativa alla tutela delle persone anziane, assicurando che il Governo ha la massima apertura nei confronti delle proposte di miglioramento che saranno offerte dall’esame parlamentare.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,45.
159ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Maria Donata Bellentani, direttore dell’Ufficio II DGPROGS, e da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l’Ufficio II DGPROGS.
La seduta inizia alle ore 12,40.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.
Il presidente ZAFFINI introduce l’audizione in titolo.
Ha quindi la parola il professor Cicchetti.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), il senatore MAZZELLA (M5S), le senatrici ZAMPA (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP), il senatore ZULLO (FdI) e il presidente ZAFFINI (FdI).
Il PRESIDENTE dispone infine il rinvio del seguito dell’audizione in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE REFERENTE
(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dori e Valentina D’Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
Il presidente ZAFFINI informa le Commissioni riunite circa la presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno, pubblicati in allegato.
Il relatore BERRINO (FdI) illustra l’emendamento 2.1, volto in particolare a una più accurata formulazione dell’articolo 2.
I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.
Il relatore BERRINO (FdI) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono concordemente parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1 e 3.0.1. È inoltre formulato l’invito al ritiro dell’emendamento 5.1. Il parere è favorevole sull’emendamento 1.3.
Il parere del GOVERNO è inoltre favorevole sull’emendamento 2.1.
La senatrice LOPREIATO (M5S) esprime la più viva sorpresa per la presentazione da parte del relatore e di senatori di maggioranza di emendamenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Rammenta che nella precedente seduta si era concordato un termine di presentazione degli emendamenti molto breve e con valenza più formale che sostanziale; l’idea sottesa era quella di un’approvazione del provvedimento senza modifiche, al fine di evitare l’ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Giudica pertanto una forma di scorrettezza da parte del relatore non aver manifestato da subito l’intento di modificare il testo, anche perché in tal caso le valutazioni dei Gruppi che non hanno presentato proposte di modifica sarebbero state probabilmente differenti. Chiede pertanto la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, per consentire anche ai Gruppi che non ne hanno presentati – nell’intesa che il testo andasse approvato tal quale – di poter procedere a loro volta a modifiche migliorative dell’articolato.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) richiama la validità delle considerazioni espresse dalla senatrice Lopreiato. Reputa in particolare altamente discutibile che si ponga la possibilità concreta di un ritardo nel procedimento di approvazione definitiva del disegno di legge, peraltro condiviso dalla generalità delle parti politiche.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della senatrice Lopreiato, ritiene che, avendo avuto solo da pochi minuti cognizione degli emendamenti, vi sia la necessità di meglio comprendere la portata delle modifiche proposte dal relatore. Chiede dunque di disporre del tempo necessario per condurre i necessari approfondimenti.
Il presidente ZAFFINI osserva che il relatore ha evidentemente ravvisato l’opportunità di un miglioramento del testo in esame, nell’ambito di una potestà emendativa che non può essere preclusa ad alcun componente del Senato. L’assenza di connotazioni politiche dell’emendamento 2.1 è del resto sintomatica della volontà di non contraddire il clima di condivisione nei confronti del provvedimento.
La senatrice PIRRO (M5S) ribadisce l’orientamento, emerso nel corso della precedente seduta, favorevole a non procedere alla fase emendativa. In tale contesto, il relatore avrebbe dovuto valutare l’opportunità di una interlocuzione preventiva con i Gruppi in merito all’intenzione di presentare un proprio emendamento.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) ricorda che nella precedente seduta si era giunti all’unanime determinazione di non modificare ulteriormente un testo su cui vi era stato un lavoro molto approfondito anche nella passata legislatura. Il breve termine per gli emendamenti proposto dal Presidente aveva proprio il senso, almeno in apparenza, di favorire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Ovviamente sarà possibile emendare il testo anche in Assemblea e in quella sede presentare emendamenti non proposti in Commissione, ma l’istruttoria sarà in questo caso molto meno approfondita. Essendo il relatore Berrino designato per entrambe le Commissioni e non rappresentando solo la maggioranza, reputa necessario un approfondimento dell’emendamento da lui presentato per valutarne l’effettiva portata.
Il senatore ZULLO (FdI) rileva che, una volta convenuto in merito alla fissazione del termine, non può essere legittimamente impedita la presentazione di emendamenti e che nel caso di specie di tale facoltà non si è infatti avvalso unicamente il relatore. Resta comunque fermo l’impegno per una conclusione in tempi rapidi dell’iter di approvazione.
Il relatore BERRINO (FdI) rammenta che nella precedente seduta delle Commissioni riunite era stato convenuto di fissare un termine particolarmente ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, comunque ovviamente in assenza di intese volte a escludere l’esercizio di una prerogativa che spetta a tutti i parlamentari. La valutazione dell’articolato ha poi fatto emergere la necessità, del tutto priva di rilievo politico, di apportare alcune modifiche volte a migliorare la qualità della formulazione del testo in esame.
Il presidente ZAFFINI conviene in merito al carattere meramente tecnico dell’emendamento presentato dal relatore. Si riserva quindi di convocare a breve le Commissioni riunite per il prosieguo dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,55.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/866/1/2 e 10
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (AS 866), premesso che:
l’articolo 3 del disegno di legge in oggetto conferisce delega al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
i suddetti fenomeni sono particolarmente diffusi sulle piattaforme di comunicazione sociale, utilizzate dai minori anche in violazione del requisito anagrafico minimo di accesso;
il problema della verifica dell’età degli utenti delle piattaforme di comunicazione sociale costituisce, dal punto di vista tecnico, un nodo insoluto e dal punto di vista sociale e sanitario un limite alla tutela dell’integrità psico-fisica e della sicurezza personale dei minori in rete,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di avviare, sulla base delle proposte già depositate, iniziative legislative volte a imporre ai gestori dei servizi digitali meccanismi affidabili di verifica dei requisiti anagrafici degli utenti, in particolare per quelli che risultano a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, a partire dai social network.
Art. 1
1.1
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano».
1.2
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».
1.3
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, letterad), capoverso 4-bis, sopprimere la letterab);
- b) al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole:«il dirigente scolastico che» aggiungere le seguenti: «, nell’esercizio delle sue funzioni,» e sopprimere le seguenti: «a qualsiasi titolo»;
- c) al comma 1, letterae), numero 2, sostituire le parole:«dalle procedure indicate dalle linee di orientamento» con le seguenti: «sulla base delle linee di orientamento».
1.4
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «, anche maggiorenni,».
1.5
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all’istituto scolastico che dirige» aggiungere le seguenti: «, anche fuori dall’orario scolastico».
Art. 2
2.1
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, sostituire le parole:«o l’esercente» con le seguenti:«ovvero gli altri esercenti»;
- b) al comma 4, dopo le parole:«dell’intervento.», inserire il seguente periodo:«Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5.»; sopprimere le parole: «e sentiti il minorenne e i genitori o l’esercente la responsabilità genitoriale» e dopo le parole: «l’affidamento» e «il collocamento» aggiungere la seguente: «temporaneo»;
- c) al comma 5, prima delle parole:«I provvedimenti»,inserire i seguenti periodi: «Il tribunale, nei casi di cui all’articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8.» e sostituire le parole: «o l’esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti».
2.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)
- Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche;
- a)all’articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;
- b)all’articolo 6, comma 1,
1) alla lettera a), le parole “tre anni, tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all’articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all’articolo 699 del codice penale o di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”;
2) alla lettera b), le parole “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”;
3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente “b-bis) l’articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: ‘Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all’articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'”;
4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente: “b-ter) all’articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: ‘Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all’articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'”;
5) la lettera b-quater) è soppressa;
6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) all’articolo 23:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale’;
2) al comma 3, le parole “ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici” sono sostituite dalle seguenti “ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici”;
- c)l’articolo 9 è abrogato.».
2.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)
- Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell’anno precedente, ai fini dell’attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al precedente periodo.
- Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l’organico dei docenti in servizio e l’offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall’anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro annui.
- Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all’offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all’atto dell’immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L’attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente. I dati personali raccolti o generati durante l’attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.».
3.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l’implementazione dell’identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)
- Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l’utilizzo dell’identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)prevedere l’utilizzo dell’identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l’utilizzo dei servizi digitali delle società dell’informazione che consentono l’interazione con altri utenti, al fine di:
1) garantire l’identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest’ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell’informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenne, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;
2) prevedere che, tra fornitori di servizi fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell’informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l’identificazione di cui al numero 1);
3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell’informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
- b)promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;
- c)istituire, presso l’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;
- d)prevedere che l’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera c)per:
1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;
2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l’identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno.
- e)prevedere che l’autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera d)laddove le condotte illecite segnalate costituiscano reato e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d’ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell’informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».
Art. 5
5.1
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
«a-bis) prevedere, nell’ambito dei doveri dello studente stabiliti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, esclusivamente nell’ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;
a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l’autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l’Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.».