112ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Fondazione GIMBE, il dottor Nino Cartabellotta, presidente.
La seduta inizia alle ore 9,35.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 aprile.
Il presidente ZAFFINI introduce l’odierna procedura informativa.
Ha quindi la parola il dottor CARTABELLOTTA.
Il presidente ZAFFINI ringrazia l’audito ed esprime alcune considerazioni.
Seguono gli interventi dei senatori ZULLO (FdI) e MAZZELLA (M5S), della senatrice ZAMPA (PD-IDP), del presidente ZAFFINI (FdI), nonché delle senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP).
Il dottor CARTABELLOTTA risponde ai quesiti posti.
Il presidente ZAFFINI conclude l’audizione in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,30.
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
La relatrice per la 9ª Commissione, senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd’Az), premette che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all’articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), articolo che conferisce delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. Dopo aver richiamato brevemente i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, menziona i principi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 16 della legge n. 127 del 2022, quali: individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4; adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
Ricorda poi che la vigente normativa nazionale in materia di mangimi medicati e prodotti intermedi discende dalla direttiva 90/167CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati, abrogata in applicazione del regolamento dal 28 gennaio 2022. Le disposizioni del regolamento si sono sovrapposte quindi ad un impianto normativo nazionale sostanzialmente immutato dagli anni Novanta; il regolamento, abrogando la suddetta direttiva, ha abrogato tacitamente la relativa normativa nazionale di recepimento. Puntualizza tuttavia che, mentre le disposizioni nazionali in conflitto o superate dal regolamento sono diventate immediatamente inapplicabili, le disposizioni nazionali inserite nel recepimento nazionale della direttiva, compatibili con le prescrizioni del regolamento, sono tutt’ora vigenti, ma nella quasi totalità dei casi non sono armonizzate con i dettami del regolamento, né idonee ad un assetto normativo più recente, che ha disciplinato altre aree del settore dell’alimentazione animale. Ciò ha creato incertezze applicative e appesantimenti normativi che inficiano sia l’attività di controllo ufficiale che lo svolgimento della regolare attività amministrativa.
Evidenzia pertanto che, con il provvedimento all’esame, il Governo ha ritenuto di prevedere l’abrogazione esplicita della normativa di recepimento della citata direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo salve, all’interno dello schema di decreto, le parti reputate funzionali all’applicazione del regolamento.
Dopo essersi soffermata sulle novità apportate all’impianto sanzionatorio, sottolinea che il decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l’organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati, eliminando i vincoli ritenuti obsoleti e semplificando l’iter amministrativo.
Passando alla disamina dell’articolato, illustra l’articolo 1 che enuncia le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, mentre l’articolo 2, oltre a recare alcune definizioni, prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, individui le specifiche dei titoli di studio ritenuti idonei a fornire garanzia di un’idonea formazione per quanto attiene alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e alla fornitura al detentore di animali dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi1 o al controllo di qualità.
Dà conto dell’articolo 3, che individua il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e reca la disciplina per l’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale per la verifica “delle disposizioni” recate dal regolamento e dal presente provvedimento.
Avviandosi alla conclusione, osserva che l’articolo 4 dispone in ordine alle competenze autorizzative, alla registrazione e al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi.
Il relatore per la 10ª Commissione, senatore ZULLO (FdI), illustra il provvedimento in esame dall’articolo 7, in materia di prescrizione veterinaria per mangime medicato, mentre l’articolo 8 disciplina aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo.
L’articolo 9 reca disposizioni specifiche relative ai soggetti autorizzati a produrre, distribuire e utilizzare i prodotti intermedi.
Il successivo articolo 10 reca disposizioni specifiche in tema di contaminazione crociata e di omogeneità della dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi.
L’articolo 11 prevede obblighi di inserimento nel sistema informativo di tracciabilità e l’articolo 12 disciplina il sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti.
L’articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre l’articolo 14 riguarda l’attribuzione delle attività di controllo.
Infine, l’articolo 15 e l’articolo 16 recano, rispettivamente, disposizioni di carattere abrogativo e la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e degli articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
La relatrice per la 9ª Commissione, senatrice FALLUCCHI (FdI), fa presente che lo schema in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, in qualità di autorità competente, dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022, per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Richiama indi i princìpi e criteri direttivi specifici della delega, quali: adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi; adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica all’autorità competente per includere le attività con metodo biologico; definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848); previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici; adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.
Illustra indi l’articolo 1, che enuncia le finalità e l’ambito di applicazione dell’atto, disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
Dà poi conto dell’articolo 2, che elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”, mentre gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo. In dettaglio, l’articolo 3 di disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica indicando il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica. L’articolo 4 elenca i compiti dell’autorità di controllo, in primo luogo in relazione alle importazioni di prodotti biologici nel territorio dell’Unione europea.
Fa presente poi che l’articolo 5 disciplina l’autorizzazione degli organismi di controllo, che può essere richiesta dagli enti accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065, mentre l’articolo 6 disciplina la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
Si sofferma altresì sull’articolo 7, che elenca i compiti degli organismi di controllo, nonché sull’articolo 8, che definisce la condizione di non conformità come il mancato rispetto da parte degli operatori delle disposizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.
Quanto all’articolo 9, evidenzia che esso elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.
Conclude illustrando l’articolo 10, che stabilisce gli obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità, tra i quali l’obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, di servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero dell’agricoltura, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.
La relatrice per la 10ª Commissione, senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), specifica innanzitutto che ai sensi dell’articolo 11 il MASAF designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento.
L’articolo 12 consente agli operatori di effettuare controperizie, a proprie spese, mentre l’articolo 14 elenca ulteriori obblighi degli organismi di controllo.
L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli e l’articolo 16 individua una serie di obblighi a carico degli operatori.
Il successivo articolo 17 prevede la notifica dell’avvio di una attività di produzione biologica, mentre l’articolo 18 disciplina il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato.
Come previsto dall’articolo 19, si dispone che il MASAF pubblichi sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e gestisca un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato, mentre l’articolo 20 prevede l’uscita dell’operatore dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.
Oggetto dell’articolo 21 è l’istituzione di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici; il regime sanzionatorio è poi disciplinato dagli articoli da 22 a 27.
Il successivo articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 29 prevede disposizioni transitorie e finali, l’articolo 30 prevede la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, l’articolo 31 abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 e l’articolo 32 riguarda l’entrata in vigore.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) chiede maggiori dettagli sul contenuto dell’atto in titolo rispetto alla legge n. 23 del 2022, sottolineando che alcune previsioni attuative parrebbero difformi dalla legge delega.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
111ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), nel quale specifica di aver tenuto conto delle considerazioni espresse dalla senatrice Pirro in discussione generale.
La senatrice PIRRO (M5S) valuta favorevolmente l’apertura dimostrata dalla relatrice, che giudica tuttavia solamente parziale. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene che i temi oggetto del provvedimento meriterebbero una trattazione maggiormente ampia, in particolar modo in considerazione delle diversità di trattamento che possono determinarsi fra lavoratori di una stessa impresa. Dichiara quindi il voto contrario sullo schema di parere.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) apprezza l’attenzione dimostrata alla questione della protezione dei lavoratori. Rileva peraltro le carenze sussistenti relativamente al ricorso alla cassa integrazione, alla assenza di certezze riguardo l’entità dei programmi di riduzione del personale, nonché alla mancanza di una soluzione legislativa idonea a evitare trattamenti ingiustificatamente diversificati del personale dipendente nei casi di ristrutturazione aziendale. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, posto in votazione, risulta approvato.
La seduta termina alle ore 9,55.
PARERE APPROVATO DELLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
- 854
La 10a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l’opportunità di introdurre una previsione normativa che consenta di attingere in via prioritaria al personale dipendente da Alitalia Sai e Cityliner in amministrazione straordinaria, che attualmente consta di circa 3100 persone. Senza questo passaggio, si continuerebbe infatti a permettere ad ITA di attingere anche dal mercato per le assunzioni, con danno evidente per i lavoratori coinvolti oltre che per casse dello Stato.
11ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (n. 63)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)
La senatrice SPINELLI (FdI), relatrice per la 1a Commissione, sottolinea l’importanza del provvedimento in esame, riguardante un tema di grande attualità, che incide in modo rilevante sui bilanci dei comuni. Per questo motivo, anche a nome della correlatrice Minasi, ritiene opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Dopo aver rammentato i pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, illustra gli articoli da 1 a 4 dello schema di decreto in esame, che definisce una nuova disciplina di rango regolamentare sui compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e non cittadini di Stati dell’Unione europea.
L’articolo 1 dello schema concerne l’oggetto del provvedimento e alcune definizioni.
Il successivo articolo 2 individua specificatamente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, riguardanti anche la banca dati (SIM) relativa alle presenze nel territorio nazionale e la vigilanza sulle relative modalità di soggiorno.
La banca dati e gli operatori tenuti agli obblighi di segnalazione relativi all’ingresso o alla presenza sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato sono oggetto rispettivamente degli articoli 3 e 4.
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) si sofferma in primo luogo sull’articolo 5, commi 1 e 2, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie tese a rintracciare i familiari dei minori.
I successivi commi 3 e 4 disciplinano i presupposti e le modalità relativi alle indagini familiari sul minore straniero non accompagnato.
L’articolo 6 prevede l’adozione di specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione.
Gli articoli da 7 a 12 recano una serie di disposizioni specifiche concernenti la banca dati SIM.
L’articolo 13 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa concedere il nulla osta alle richieste per l’ingresso di minori nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
Ulteriori disposizioni concernenti richieste, modalità procedurali, condizioni e criteri di valutazione per il rilascio del nulla osta ministeriale e sulle comunicazioni successive da rendere al medesimo Ministero sono stabilite dal successivo articolo 14.
L’articolo 15 disciplina la durata del soggiorno nell’ambito dei relativi programmi.
L’articolo 16 reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 17 pone una norma di abrogazione esplicita.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP), in considerazione della delicatezza del tema in esame, sottolinea l’importanza di svolgere un ciclo di audizioni il più possibile esaustivo, segnalando in proposito innanzitutto l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Ricorda che la legge 47 del 2017, che disciplina le misure di protezione dei minori non accompagnati, sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, persegue un obiettivo di integrazione dei minori che confligge con la definizione di minore accolto temporaneamente presente nello schema in esame. Il predetto obiettivo di integrazione postula infatti una garanzia di permanenza nel territorio nazionale che non si concilia con le previsioni del provvedimento. Sottolinea peraltro che la maggiore estensione dei permessi di soggiorno consente di operare un più efficace controllo degli accessi sul territorio nazionale, lamentando gli scarsi effetti determinati in proposito dalle norme dettate dal decreto legge n. 20/2023 (cosiddetto decreto Cutro).
Valuta comunque positivamente l’attribuzione delle competenze specifiche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzionale al superamento delle incertezze normative precedenti.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiede a sua volta lo svolgimento di audizioni. Con l’occasione, segnala le difficoltà che stanno incontrando, a seguito del conflitto in Ucraina, le famiglie ospitanti minori di nazionalità bielorussa.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) concorda sull’opportunità di procedere ad audizioni e si riserva di intervenire successivamente sul merito del provvedimento.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 10 di domani, giovedì 14 settembre il termine per l’indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da convocare in audizione.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità (n. 69)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)
La relatrice per la 1a Commissione SPELGATTI (LSP-PSd’Az) dà conto dei principi e criteri direttivi della disciplina di delega recati dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, volta alla revisione e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
Sullo schema di decreto in esame è stata sancita la prevista intesa in sede di Conferenza unificata e il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere.
Le finalità del provvedimento sono specificate dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 ne definisce l’ambito di applicazione.
L’articolo 3 integra la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione.
Il successivo articolo 4 reca integrazioni alla disciplina relativa alla performance individuale e organizzativa nelle pubbliche amministrazioni, agli obiettivi a cui la performance deve essere volta e alla misurazione e alla valutazione della performance individuale.
L’articolo 5, comma 1, prevede che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità partecipino alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione relativa alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni e concorrano alla predisposizione delle proposte di definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi.
Il successivo comma 2 dispone che le associazioni rappresentative possano formulare proprie osservazioni al Piano della performance e alla Relazione sulla performance.
L’articolo 6 apporta modifiche testuali alla disciplina della figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro.
L’articolo 7 prevede alcuni contenuti obbligatori della carta dei servizi in tema di accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, mentre l’articolo 8 introduce la mancata attuazione o la violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità, contenuti nelle carte dei servizi, oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti.
Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza finanziaria e la norma sull’entrata in vigore.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatore per la 10a Commissione, alla luce del positivo operato del Ministro, in particolare sul provvedimento in esame, sottolinea di essersi ricreduto sulla opportunità di istituire un Ministero sulle disabilità, cui era inizialmente contrario.
Ricorda che in tema di disabilità, a partire dalla legge n. 104 del 1992, sono state perse alcune occasioni, ma sono stati raggiunti anche molti obiettivi, ad esempio in tema di integrazione scolastica, che bisogna conservare con un’attenzione quotidiana.
Esprime quindi apprezzamento per il provvedimento in esame, che affronta la questione dell’abbattimento delle barriere anche sensoriali, prevede rigidi controlli su buone e cattive prassi ed estende su tutto il territorio nazionale un livello accettabile delle performance, considerando il diversamente abile non come soggetto bisognoso di assistenza, ma come attore protagonista della propria esistenza.
Auspica infine che si realizzi un’azione collettiva costante, per superare i pregiudizi e rimuovere le barriere anche dal punto di vista psicologico, in modo da considerare le disabilità un valore e non un peso per la società.
Su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni riunite convengono di fissare alle ore 10 di domani, giovedì 14 settembre, il termine per l’indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da convocare in audizione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
110ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.
Il presidente ZAFFINI informa circa la presentazione degli emendamenti 3.73 (testo 2) e 3.107, pubblicati in allegato.
Il sottosegretario GEMMATO formula parere contrario su tutti gli emendamenti, eccettuate le proposte 2.4, 3.71, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.107, 3.99 e 5.1, sulle quali il parere è favorevole. Il parere è inoltre favorevole, subordinatamente a specifiche formulazioni, sugli emendamenti 1.7 e 3.36. Esprime infine contrarietà su tutti gli ordini del giorno presentati.
Il relatore BERRINO (FdI) si esprime in senso analogo.
Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 1.1, che è respinto.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 1.2.
Gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono messi ai voti congiuntamente, risultando respinti.
Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) accoglie la riformulazione precedentemente proposta riguardo l’emendamento 1.7.
L’emendamento 1.7 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi posto in votazione e approvato.
Posto in votazione, è respinto l’emendamento 1.8.
Gli identici emendamenti 1.9 e 1.10 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.
All’esito di successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2 e 2.3.
Posto in votazione, è approvato l’emendamento 2.4.
È quindi messo ai voti e respinto l’emendamento 3.1.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.2, le cui finalità, comuni a diverse altre proposte emendative riferite all’articolo 3, consistono nell’evitare che l’ambito di indagine della Commissione parlamentare d’inchiesta non comprenda il ruolo delle Regioni nella gestione della pandemia.
Posto in votazione, l’emendamento 3.2 è respinto.
In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
L’emendamento 3.8 è posto in votazione limitatamente alla prima parte, congiuntamente all’emendamento 3.9, che risulta identico.
La Commissione respinge quindi le proposte.
Successivamente è messa ai voti e respinta la seconda parte dell’emendamento 3.8.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, nonché gli identici 3.23 e 3.24, posti in votazione congiuntamente.
Gli identici emendamenti 3.25 e 3.26 sono a loro volta messi in votazione congiuntamente e respinti.
La Commissione respinge poi l’emendamento 3.27.
Sull’emendamento 3.28 ha la parola la senatrice SIRONI (M5S), la quale richiama l’attenzione sull’opportunità di accertamenti in merito all’incidenza dell’inquinamento da particolato sulla diffusione e sulla gravità del Covid 19, particolarmente al fine di predisporre un adeguato piano di prevenzione.
Il presidente ZAFFINI rammenta i pareri contrari già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. Suggerisce pertanto di valutare la possibilità di trasformazione in ordine del giorno.
Il sottosegretario GEMMATO, pur esprimendo apprezzamento riguardo lo spirito dell’emendamento, osserva l’incongruità del tipo di indagine proposto rispetto alla natura di una Commissione parlamentare d’inchiesta.
La senatrice PIRRO (M5S) aggiunge la propria firma all’emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.
L’emendamento 3.36 è riformulato dalla senatrice GUIDOLIN (M5S) in un testo 2 (pubblicato in allegato), sulla base di quanto precedentemente proposto dal rappresentante del Governo.
Posto in votazione, l’emendamento 3.36 (testo 2) è approvato.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.
Gli emendamenti identici 3.57 e 3.58 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.
In esito a successive e distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 e 3.70.
L’emendamento 3.71, posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza precluso l’emendamento 3.72.
Sono poi messi congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 3.73 (testo 2), 3.74, 3.75 e 3.76, i quali risultano respinti.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 3.77.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.78, 3.79, 3.80, 3.81 e 3.107 sono approvati. È conseguentemente precluso l’emendamento 3.82.
Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.83, 3.84 e 3.85. Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 3.86.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 e 3.96.
Gli identici emendamenti 3.97 e 3.98, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.
È invece approvato l’emendamento 3.99.
Successivamente è respinto 3.100.
Gli identici emendamenti 3.101 e 3.102, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.
Con votazioni successive sono poi respinti gli emendamenti 3.103, 3.104, 3.105 e 3.106.
L’emendamento 5.1, posto in votazione, è approvato.
In esito a successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.
Il presidente ZAFFINI avverte che l’esame del disegno di legge proseguirà non appena saranno disponibili i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a sugli emendamenti approvati. La Commissione procederà quindi alla trattazione degli ordini del giorno.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.
La senatrice PIRRO (M5S) interviene in riferimento all’articolo 12 del decreto legge n. 104, rilevando criticamente l’insufficienza delle misure relative alla cassa integrazione del personale della preesistente società Alitalia. Questo è ulteriormente penalizzato dall’insoddisfacente formulazione del testo, che può precludere il pensionamento anche di soggetti che pure avevano già maturato i requisiti necessari. Segnala inoltre l’opportunità di misure per agevolare l’assunzione del medesimo personale nelle compagnie aeree di recente costituzione.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), preso atto dei rilievi della senatrice Pirro, chiede di rinviare il seguito dell’esame alla seduta antimeridiana di domani.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.
Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell’esame del disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)
(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.
Il presidente ZAFFINI ribadisce l’intenzione di concordare con il Ministro della salute un intervento in Commissione relativo ai profili di competenza dell’Atto in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 790
Art. 1
1.7 (testo 2)
Guidolin, Mazzella, Pirro, Lopreiato
Al comma 1, sostituire le parole: «e l’efficacia» con le seguenti: «, l’efficacia e la resilienza».
Art. 3