GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
93ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE REDIGENTE
(790) Deputato MOLINARI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il relatore BERRINO (FdI) illustra il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, volto a istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l’efficacia, come previsto all’articolo1.
L’articolo 2 dispone in ordine alla composizione della Commissione, costituita da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari. La norma dispone, in particolare, che ciascun componente, entro dieci giorni dalla nomina, sia tenuto a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’inchiesta.
L’articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, mentre l’articolo 4 ne delinea i poteri e i limiti, stabilendo che essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La commissione, tuttavia, non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
L’articolo 5 disciplina l’acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo la possibilità per quest’ultima, nelle materie attinenti alle finalità del provvedimento, di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso.
L’articolo 6 sancisce che i componenti della Commissione, così come il personale che con essa collabora, siano tenuti all’obbligo del segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti d’inchiesta segretati. La violazione di tale obbligo integra il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, di cui all’articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.
L’articolo 7, infine, dispone circa l’organizzazione interna della Commissione, demandando a un regolamento interno la disciplina delle attività e del funzionamento della stessa.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) manifesta il favore del proprio Gruppo politico circa l’istituzione della Commissione d’inchiesta oggetto del provvedimento in esame, sottolineando l’importanza di comprendere compiutamente e in un’ottica di reale trasparenza quanto accaduto nel corso dell’emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2, anche rispetto alla gestione delle spese correlate ai dispositivi di protezione. Reputa fondamentale fornire delle risposte ai tanti cittadini e alle famiglie che sono stati gravemente colpiti dalla pandemia, auspicando a tal fine la convergenza e il contributo di tutte le forze politiche nell’interesse generale del Paese.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,05.
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4 e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’11 luglio.
Il presidente ZAFFINI, dopo aver ricordato il termine stabilito per l’espressione del parere, in scadenza il 17 luglio, ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha portato alla stesura di uno schema di parere complesso e articolato, anche grazie ai rilevanti contributi pervenuti da parte dei senatori.
La senatrice LEONARDI (FdI), relatrice per la 10a Commissione, illustra, anche a nome del presidente Marti, relatore per la 7a Commissione, la proposta di parere (pubblicata in allegato), redatta tenendo conto degli spunti emersi in sede di audizione e delle osservazioni segnalate dai senatori.
Interviene in dichiarazione di voto la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) che, pur apprezzando che nello schema di parere si sia tenuto conto di diverse istanze rappresentate nel corso delle audizioni da parte delle associazioni e delle federazioni sportive, rileva l’assenza di adeguate risposte sia con riguardo alle risorse stanziate sia rispetto al mondo delle associazioni sportive di piccole dimensioni, per il cui supporto servono interventi di natura strutturale. Il voto del proprio Gruppo politico è pertanto di astensione.
La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) anticipa il voto favorevole della propria parte politica, esprimendo apprezzamento per le misure previste, in particolare con riguardo al lavoro sportivo professionistico, anche femminile, per il quale comunque auspica il conferimento di maggiori risorse. Pone in evidenza la necessità di intervenire distinguendo l’ambito del lavoro sportivo professionistico da quello dilettantistico, riconoscendo al contempo la giusta valorizzazione della flessibilità, che connota in modo peculiare il settore del lavoro sportivo. Rileva infine che, con l’approvazione della proposta di legge costituzionale sull’ introduzione dell’attività sportiva tra i valori tutelati dalla Costituzione, il cui iter è ancora in corso, si porranno le basi per ulteriori e più incisivi interventi volti al riconoscimento dello sport come diritto universale.
Il senatore PIRONDINI (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.
Pur condividendo l’impianto del provvedimento in esame e riconoscendo che si rendeva ineludibile affrontare le tematiche connesse allo sport e al lavoro sportivo, lamenta, infatti, l’accoglimento solo parziale delle osservazioni presentate dal Gruppo di appartenenza, nonché il fatto che siano stati trascurati significativi contributi pervenuti in sede di audizioni.
Si rammarica, in particolare, del fatto che non siano state accolte le proposte avanzate dal suo Gruppo volte ad apportare miglioramenti alla disciplina del lavoro sportivo, facendo specifico riferimento alla disciplina dei contratti di lavoro subordinato.
Anticipa il voto favorevole del proprio Gruppo il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), che esprime un giudizio molto positivo sul provvedimento in esame, teso a riconoscere una concezione del lavoro sportivo più coerente e dignitosa, oltre che attenta alle esigenze delle persone. In proposito, sottolinea l’opportunità di prevedere il coinvolgimento delle persone disabili nelle attività sportive svolte in ambito scolastico, costituendo tale aspetto un rilevante momento di inclusione e crescita sociale e personale.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, manifestando particolare apprezzamento riguardo alle misure previste dalla disciplina in esame in materia di lavoro sportivo professionistico e in merito alla valorizzazione dei tecnici e dei lavoratori sportivi operanti all’interno dei corpi militari. Sottolinea, inoltre, l’opportunità di promuovere adeguatamente tutti gli sport, anche quelli impropriamente definiti “minori”, che hanno un ruolo determinante nel tessuto sociale del Paese.
Il senatore ZULLO (FdI) evidenzia lo spirito costruttivo delle osservazioni riportate nello schema di parere, volte a un miglioramento della normativa, entro i limiti consentiti dalla legge delega. Esprime, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), pur rilevando che la disciplina in esame contiene elementi migliorativi, evidenzia che permangono criticità connesse a una oggettiva inapplicabilità di talune disposizioni, come quelle che interessano gli esercenti di impianti funiviari. Da ciò il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere. Auspica infine che vi siano altre occasioni per apportare ulteriori modifiche alla disciplina in materia di sport e lavoro sportivo.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia che con il provvedimento in esame sono stati compiuti passi significativi lungo un percorso che inevitabilmente sarà in futuro arricchito e perfezionato da ulteriori apporti.
Ha la parola il Ministro ABODI, il quale ringrazia le Commissioni riunite per il proficuo contributo offerto e assicura che il Governo terrà in attenta considerazione le significative osservazioni recate nella proposta di parere presentata dai relatori.
Giudica le norme in esame, pur se suscettibili di essere perfezionate anche all’esito di una verifica della loro efficacia, assolutamente necessarie e rilevanti per pervenire, mediante l’introduzione di garanzie per il lavoro sportivo, a un miglioramento dei rapporti tra tutti i soggetti interessati.
Con riferimento ai tempi di elaborazione del decreto legislativo in titolo, segnala che è stata necessaria un’intensa attività istruttoria, al fine di pervenire ad un testo effettivamente migliorativo della disciplina vigente. Il percorso di predisposizione dello schema in esame è stato improntato alla volontà di ascoltare tutte le entità del mondo sportivo, con particolare riguardo alle piccole e numerose realtà che, pur non emergendo con evidenza, costituiscono il tessuto connettivo del sistema sportivo. Esprime pertanto il suo compiacimento per l’impianto dello schema che, grazie ad una proficua collaborazione con il Ministero del lavoro, risulta strutturato in modo organico ed equilibrato e coglie l’occasione per informare che, al fine di verificare e monitorare l’efficacia delle norme in via di adozione, d’intesa con tale Dicastero, sarà prossimamente istituito un apposito Osservatorio.
Si dichiara consapevole che le disposizioni in esame, con le quali si sono conferite specificità e dignità tipiche del rapporto lavorativo a tutte le figure del settore sportivo, necessitano di essere completate con misure da introdurre nella prossima legge di bilancio. La manovra finanziaria sarà l’occasione per fornire – tramite contributi, crediti fiscali e crediti d’imposta – un supporto finanziario alle associazioni sportive e alle società sportive, anche per aiutarle a sostenere gli oneri della riforma, così come del resto per adottare misure in favore delle famiglie in condizioni di disagio e delle periferie urbane e sociali, che rappresentano un terreno importante di sviluppo dello sport.
Focalizza, nello specifico, l’attenzione sul rapporto tra scuola e sport, sottolineando le carenze ancora presenti a tale proposito nel sistema scolastico: le numerose scuole ad oggi non dotate di palestre; il ritardo con cui nella scuola primaria prende avvio l’educazione motoria; i dati allarmanti diffusi dalla Organizzazione mondiale della salute sul numero dei ragazzi che ancora non praticano un livello adeguato di attività sportiva.
Esprime conclusivamente rammarico per i voti di astensione preannunciati, ai quali avrebbe preferito un positivo riconoscimento dell’importanza dei princìpi e delle tutele che ci si accinge a introdurre nell’ordinamento, nel convincimento che il valore della norma non può essere intaccato dagli inevitabili margini di migliorabilità della medesima.
Il presidente ZAFFINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dai relatori, che risulta approvato a maggioranza.
La seduta termina alle ore 10.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 49
Le Commissioni 7ª e 10ª riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca alcune modifiche ed integrazioni a cinque decreti legislativi in materia di sport e di lavoro sportivo,
rilevato che:
– l’articolo 1 dello schema reca un complesso di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il quale ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo;
– il successivo articolo 2 dello schema integra la disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;
– l’articolo 3 integra la disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;
– l’articolo 4 reca alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;
– l’articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Riguardo alla novella di cui all’articolo 1, comma 1, dello schema, la quale esplicita che l’affiliazione degli enti sportivi dilettantistici può anche essere relativa alle organizzazioni sportive paralimpiche, appare opportuno inserire la medesima integrazione anche nella norma generale sulla definizione e l’affiliazione dei suddetti enti, norma posta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Con riferimento al comma 2, lettera b)dell’articolo 1, in relazione all’obbligo di aggiornamento degli statuti, si invita a considerare la possibilità che tale adempimento non rechi oneri economici a carico dei richiedenti per quanto riguarda l’imposta di registro.
In merito al comma 15, lettera b), dell’articolo 1, che inserisce nella rubrica dell’articolo oggetto della novella di cui al medesimo comma 15 il riferimento agli animali diversi dagli equidi, sarebbe opportuna una valutazione circa la portata di tale integrazione, considerato che la norma oggetto di novella e la novella medesima concernono esclusivamente le manifestazioni con impiego di equidi.
Con riferimento al comma 16, lettera b), dell’articolo 1, relativo alla disciplina dell’attività volontaria in ambito sportivo e del lavoro sportivo dei dipendenti della pubblica amministrazione, si invita a valutare l’opportunità di adottare interventi normativi correttivi e/o interpretativi che consentano ai tecnici dei gruppi militari e civili dello Stato di continuare a prestare la propria attività presso il Coni e le Federazioni sportive.
Riguardo alle novelle di cui al comma 16, lettera c), dell’articolo 1, concernenti i direttori di gara e gli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, appare opportuno chiarire se la disciplina specifica – introdotta dal capoverso 6-ter – sulle comunicazioni ai centri per l’impiego e sull’iscrizione nel libro unico del lavoro sia posta con esclusivo riferimento ai soggetti in esame operanti nel settore dilettantistico, considerato che l’ultimo periodo del capoverso 6-bis – capoverso richiamato dal suddetto capoverso 6-ter – concerne i direttori di gara operanti nell’area del professionismo e che, invece, il complesso delle altre novelle di cui alla presente lettera c) concerne la sola area dilettantistica. Rispetto al medesimo comma 16, lettera c), che disciplina il regime delle comunicazioni ai centri per l’impiego senza ridurre il numero, peraltro elevatissimo, di adempimenti richiesti, si segnala al Governo l’opportunità di valutare ulteriori miglioramenti in termini organizzativi e finanziari.
Con riferimento al comma 19 dell’articolo 1, si invita a valutare l’opportunità di prevedere, come stabilito per il lavoro sportivo nell’area del professionismo, che la qualificazione del rapporto di lavoro, secondo le varie accezioni previste dalla legge (contratto di lavoro subordinato, in collaborazione coordinata e continuativa, autonomo), avvenga tenendo conto delle effettive modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così superando la dicotomia tra professionisti e dilettanti, ferme restando la figura dei volontari, ai quali non possono essere riconosciuti compensi o indennità, e la figura del prestatore di lavoro occasionale, diverso dal lavoratore sportivo e al quale gli enti possono comunque ricorrere in base alle regole ordinarie. Peraltro, con riguardo al medesimo comma, appare opportuno precisare, in modo chiaro ed inequivoco, cosa si intenda per “manifestazione sportiva” e quali attività possano essere ricomprese in tale definizione.
In merito al comma 20 dell’articolo 1, che introduce una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici, appare opportuno chiarire se il limite di 1 milione di euro, relativo a forme di rimborso in favore dei datori di lavoro, sia posto in termini annui.
Riguardo alle modifiche tecniche di formulazione operate dal comma 23 dell’articolo 1 nella cosiddetta materia del vincolo sportivo, si segnala che, in ragione di altre novelle già adottate, e relative anch’esse all’articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, occorrerebbe adottare altre due correzioni in quest’ultimo articolo; in particolare, il terzo periodo del comma 1 andrebbe soppresso, in quanto assorbito dall’attuale secondo periodo del medesimo comma 1 e, in conformità a tale secondo periodo, nel quarto periodo del successivo comma 3 il termine del 31 dicembre 2023 andrebbe sostituito con il termine del 1° luglio 2024.
In merito alle novelle riportate ai commi 24 e 25 dell’articolo 1, in tema di controlli sanitari dei lavoratori sportivi, si invita a considerare l’opportunità di evitare duplicazioni rispetto agli accertamenti funzionali al riconoscimento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, disponendo che la certificazione rilasciata dal medico sportivo sia sufficiente anche ai fini dell’attestazione di idoneità per il rapporto di lavoro sportivo, senza ricorrere a un’ulteriore visita da parte del medico del lavoro.
Con riguardo alla lettera b) dell’articolo 1, comma 25, la quale prevede che la nomina del responsabile della protezione dei minori sia comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione, appare opportuno chiarire se, per effetto della novella in oggetto, l’obbligo di designazione decorra a prescindere dall’adozione del regolamento (adozione già prevista dalla disciplina vigente); sotto il profilo redazionale, inoltre, sembra opportuno inserire la novella nel comma 6 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021, anziché nel comma 7.
In merito al comma 28 dell’articolo 1, che eleva il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP, appare opportuna, sotto il profilo redazionale, una valutazione circa la completezza del riferimento normativo posto dalla novella, considerati la formulazione letterale incongrua del richiamo “agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” e il riferimento nella relazione illustrativa dello schema anche all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 446. Con riferimento al medesimo comma, si invita inoltre a chiarire che tutti i singoli compensi inferiori a 85.000 euro non concorrono a formare la base imponibile e a valutare l’opportunità di stabilire una imposta sostitutiva del 15 per cento per i redditi da lavoro sportivo medio-bassi, ma eccedenti i 15.000 euro, e/o l’esenzione totale dall’Irap dei redditi da collaborazione coordinata nell’area del dilettantismo.
In merito al comma 37 dell’articolo 1, che prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, si consideri l’esigenza di riformulare la previsione del termine di centottanta giorni per l’istituzione dell’Osservatorio, considerato che, nella formulazione del comma 37, tale termine decorre dall’entrata in vigore generale del decreto legislativo n. 36 del 2021 e che quindi tale termine sarebbe già scaduto.
In via più generale, per garantire la complessiva coerenza ordinamentale, con riferimento al Titolo VI del decreto legislativo n. 36 del 2021, si valuti l’opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “atleti con disabilità fisiche e sensoriali” con le seguenti: “atleti paralimpici”. Si valuti altresì l’opportunità di specificare che: i) gli stessi atleti sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia/condizione invalidante, così come certificata dalle commissioni mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza e che tale esenzione costituisce requisito di idoneità; ii) che l’esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all’attività agonistica paralimpica e non altrimenti reimpiegabili è adeguatamente valorizzata attraverso il transito diretto nei ruoli del personale civile dei Ministeri competenti.
Allo stesso fine, si invita inoltre a considerare l’opportunità di prevedere, nell’ambito del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, vista l’abrogazione delle leggi n. 366 del 1973 e n. 91 del 1981, che sia garantita la presenza di un rappresentante dei lavoratori sportivi all’interno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps.
Con riguardo all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, si invita il Governo a valutare l’opportunità di novellare la definizione di “Comitato Italiano Paralimpico (CIP)” (lettera h)) e di “sport paralimpico” (lettera qq))” tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 43 del 2017, che riconosce il CIP quale ente pubblico.
Si sollecita, inoltre, una riflessione su un tema di particolare delicatezza, alla luce dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36, che trasforma la figura del tecnico in “lavoratore sportivo”. Dato il rapporto costante con tesserati minorenni, ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per tale figura è previsto l’obbligo di richiedere il certificato penale del Casellario Giudiziale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2014. Si invita, in proposito, a valutare l’opportunità di precisare i tempi e le modalità concernenti detto adempimento, eliminando i “costi di pratica” per i lavoratori sportivi a contatto con adolescenti e bambini.
In relazione agli obblighi assicurativi anti-infortunistici di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, si invita a considerare la possibilità di esentare dalla contribuzione Inail i compensi dei lavoratori sportivi o almeno tutti i compensi inferiori ai 5000 euro annui, tenuto conto che per tutti i tesserati già sussiste un obbligo assicurativo.
Si segnala altresì al Governo l’opportunità di valutare l’innalzamento della soglia di reddito prevista per l’esenzione della contribuzione pensionistica ai sensi dell’articolo 35, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021, nel caso in cui il soggetto interessato sia già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria o, in alternativa, ricongiunzione o riscatto dei contributi.
Con riferimento invece all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2021, si invita il Governo a chiarire se l’obbligo ivi recato di munirsi di “appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso” sia limitato alle attività fuoripista svolte nei comprensori sciistici attrezzati e ai percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi ovvero sia previsto per tutte le attività con racchette da neve che, a differenza dello sci alpinismo, possono essere svolte anche in ambienti pianeggianti, distanti da pendii e come tali scevri da potenziale pericolo valanghivo.
Infine, considerata la rilevante quantità di adempimenti derivante dall’applicazione della “riforma dello sport”, si segnala l’opportunità di valutare la possibilità di un differimento delle diverse scadenze e/o un’eventuale e temporanea moratoria sulle sanzioni connesse al mancato adempimento dei relativi obblighi burocratici.
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
92ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. XIII, n. 1) Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023
(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore SATTA (FdI) ricapitola innanzitutto i dati fondamentali concernenti lo stato di attuazione del PNRR.
Quindi, riguardo agli aspetti illustrati nella Sezione I della Relazione e inerenti al settore del lavoro, vengono ricordati un traguardo per la fine del 2022 relativo al Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.
Il Documento in esame si sofferma anche sulle attività rientranti nei piani regionali di rafforzamento dei centri per l’impiego e sul Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025. Ricorda il decreto ministeriale 29 aprile 2022 sui parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese e, nel campo dell’inclusione sociale, l’attuazione di un investimento destinato ad aumentare l’autonomia delle persone con disabilità.
Inoltre, nel corso del 2022 si è proceduto alle aggiudicazioni di progetti per la realizzazione e il miglioramento di interventi per la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali nei comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti.
Riguardo alla prevista creazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia, sono segnalate questioni interpretative oggetto di confronto con la Commissione europea.
Il Documento in esame ricorda poi le misure finalizzate alla riforma del pubblico impiego e registra il raggiungimento dell’obiettivo relativo alla legge quadro per il rafforzamento degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. Sono inoltre rilevate le difficoltà concernenti il fabbisogno di lavoratori derivante dal PNRR.
Per quanto concerne la materia sanitaria, la Relazione evidenzia che alla Missione 6 sono complessivamente dedicati 15,1 miliardi di prestiti e 524,1 milioni di sovvenzioni. Viene inoltre dato conto degli appalti pubblici previsti per gli investimenti di ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero.
Con riferimento alla riforma concernente il quadro di revisione della spesa riconducibile alla Missione 1, Componente 1, il Documento ricorda la relazione della RGS sulla valutazione dell’efficacia delle prassi di revisione della spesa del Ministero della giustizia e del Ministero della salute.
Riguardo agli obiettivi di prossima scadenza, il Documento dà conto degli obiettivi relativi all’assegnazione di borse di studio in medicina generale e di quelli che interessano la pubblica amministrazione, nonché sulla necessità di un’attenta valutazione delle risorse indispensabili a sostenere le spese di gestione delle infrastrutture realizzate. Viene inoltre evidenziato che occorre quantificare il fabbisogno di risorse umane ed economiche utili a garantire l’efficacia strategica degli interventi.
Un capitolo specifico della Sezione I è dedicato ai profili di attenzione per l’attuazione del PNRR. Fra questi sono menzionati, in quanto elementi di debolezza, gli interventi relativi a case della Comunità e presa in carico della persona, rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, ospedali sicuri e sostenibili.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che in data odierna è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 790 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 -, trasmesso dalla Camera dei deputati.
L’ordine del giorno della seduta già convocata alle ore 8,30 di domani è pertanto integrato con la discussione di tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici
(Seguito e conclusione dell’esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 luglio.
Il presidente ZAFFINI dà conto dei pareri sugli emendamenti approvati trasmessi dalle Commissioni 1a, 4a e 5a, nonché della presentazione dell’emendamento dei relatori 3.1/5a Commissione e della proposta Coord. 1, pubblicati in allegato. Specifica che l’emendamento 3.1/5a Commissione è conseguente alla condizione, posta ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di cui al parere della Commissione bilancio.
Verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA, è posto in votazione l’emendamento 3.1/5a Commissione, che risulta approvato.
Il parere del GOVERNO sulla proposta Coord. 1 è favorevole.
Posta in votazione, la proposta Coord. 1 è approvata.
Le Commissione riunite, infine, conferiscono a maggioranza mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 9,45.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 651
Art. 3
3.1/5a Commissione
I Relatori
All’emendamento, alla lettera b), dopo le parole: «con il supporto» inserire le seguenti: «, ove necessario,».
Coord. 1
I Relatori
All’articolo 2, come modificato dall’emendamento 2.6, le parole: «da tessuti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di tessuti»;
All’emendamento 2.0.3 (testo 2):
– al comma 3, sostituire le parole: «L’uso delle denominazioni è sempre consentito» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano»;
– al comma 5, sostituire le parole: «legge di conversione del presente decreto-legge» con le seguenti: «presente legge» e le parole: «alla presente disposizione normativa» con le seguenti: «alla composizione dell’alimento»;
All’articolo 3, alla rubrica, dopo le parole: «per i controlli», aggiungere le seguenti: «e modalità di applicazione delle sanzioni» e al comma 3 sostituire le parole: «di cui all’articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «di cui agli articoli 2 e 2-bis della presente legge»;
All’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Alla medesima sanzione» con le seguenti: «Alle medesime sanzioni»;
Al Titolo, come modificato dall’emendamento 2.6, sostituire le parole: «da tessuti», con le seguenti: «di tessuti».
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 14,40
IN SEDE REFERENTE
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(Esame congiunto e rinvio)
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 89, che, all’articolo 1, introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali.
Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, mentre i successivi commi 2 e 3 sono finalizzati all’attuazione di una serie di misure che devono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 3 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro vigili, a decorrere dalla data della denuncia delle molestie o delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante. Si prevede anche l’intervento delle organizzazioni sindacali in caso di presentazione delle dimissioni.
L’articolo 4 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di comunicazione mirate.
Inoltre, l’articolo 5 reca una disciplina di delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi intesi al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, operanti a livello nazionale.
Un’ulteriore disciplina di delega è recata dall’articolo 6 e riguarda l’adozione di uno o più decreti legislativi intesi al contrasto di ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro.
L’articolo 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 4.
Il disegno di legge n. 257 si propone in particolare di disciplinare il fenomeno del mobbing.
L’articolo 1, comma 1, individua la finalità del provvedimento nella tutela da molestie morali e da violenze psicologiche poste in essere nell’ambito del rapporto di lavoro, mentre il comma 2 vieta, nell’ambito di qualsiasi rapporto di lavoro, i comportamenti che ledono o pongono in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.
Il comma 1 dell’articolo 2 è teso a qualificare le molestie morali e le violenze psicologiche nell’ambito del posto di lavoro, mentre il successivo comma 2 equipara in generale alla commissione dei fatti di mobbing la condotta di chi istighi a commetterli. Il comma 3 è finalizzato alla definizione del danno all’integrità psicofisica.
La materia delle misure di prevenzione e informazione è disciplinata dall’articolo 3, mentre l’articolo 4 prevede obblighi del datore di lavoro relativamente ai casi di denuncia o di segnalazione.
L’articolo 5 individua nel giudice del lavoro l’autorità competente a ricevere il ricorso nel quale sono denunciate le azioni di mobbing e disciplina il relativo procedimento.
Inoltre, l’articolo 6 consente al giudice di disporre che, a cura del datore di lavoro, sia data informazione della sentenza di accoglimento o di rigetto.
L’articolo 7 prevede l’applicazione nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti descritti dall’articolo 2, da parte del datore di lavoro, ovvero del superiore diretto, di una sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione collettiva. Quanto agli effetti degli atti o dei comportamenti posti in essere, l’articolo 8 dispone la nullità degli atti discriminatori ai sensi dell’articolo 2 ovvero conseguenti ad un atto o comportamento di cui all’articolo 2.
L’articolo 9, infine, prevede l’istituzione in ogni regione di un centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, dotato di organico adeguato.
La relatrice per la 2a Commissione CAMPIONE (FdI) illustra il disegno di legge n. 671, il quale, all’articolo 1, intervenendo sull’articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, opera una revisione delle nozioni di molestie e di molestie sessuali nell’ambito lavorativo, nonché della nozione di trattamenti discriminatori derivanti dall’aver rifiutato o subito le molestie medesime.
Riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di molestie, il successivo articolo 2 estende le relative norme del codice delle pari opportunità tra uomo e donna a tutte le fattispecie di molestie. Prevede inoltre per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento di attività volte alla prevenzione. Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative all’accertamento dei fatti e alla conseguente contestazione disciplinare.
La tutela dei soggetti che denuncino molestie, subite dai medesimi in ambito lavorativo, è oggetto della disciplina recata dal successivo articolo 3.
L’articolo 4 estende alle vittime di molestie sessuali in ambito lavorativo il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere e prevede in favore dei medesimi il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
L’articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità, mentre l’articolo 6 prevede che le amministrazioni dello Stato promuovano la realizzazione di campagne di comunicazione. Inoltre, l’articolo 7 reca una disciplina di delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi intesi al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità operanti a livello nazionale.
Infine, l’articolo 8 è volto a introdurre nel codice penale il reato di molestie sessuali.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce lo svolgimento di audizioni, nell’auspicio della successiva definizione di una proposta condivisa.
Il senatore MAZZELLA (M5S) si associa, a nome del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sottolinea l’importanza dei disegni di legge in esame, stante la mancanza di una fattispecie specifica di reato. Si esprime a sua volta a favore dell’ipotesi della predisposizione di un testo unificato, successivamente alle audizioni.
La senatrice MANCINI (FdI) condivide quanto in precedenza espresso riguardo lo svolgimento di audizioni e l’opportunità della redazione di un testo ampiamente condiviso.
Il presidente ZAFFINI propone le ore 12 di mercoledì 19 luglio quale termine per la trasmissione delle proposte relative ai soggetti da audire.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) interviene per sollecitare la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita, assegnati alle Commissioni riunite 2a e 10a. Al riguardo, fa presente che in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia è stato raggiunto già un accordo ai fini dell’avvio dell’esame dei provvedimenti, il cui incardinamento rappresenterebbe un segnale importante, ferma restando l’individuazione, in appositi Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, dei tempi e metodi di lavoro per il prosieguo dell’esame.
Le senatrici PIRRO (M5S) e CUCCHI (Misto-AVS) si associano alla richiesta avanzata dal senatore Bazoli, auspicando che in questa legislatura sia finalmente il Senato a poter esaminare per primo i provvedimenti in materia di suicidio medicalmente assistito.
Il presidente ZAFFINI assicura che, compatibilmente con la programmazione dei lavori già stabilita per la 10a Commissione, sarà dato seguito alle richieste per calendarizzare nei tempi più rapidi i provvedimenti richiamati.
La seduta termina alle ore 15,10
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
91ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REDIGENTE
(524) DE POLI. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l’accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni
(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca
(727) Deputati MULE’ e Laura CAVANDOLI. – Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore RUSSO (FdI) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all’effettuazione, nella scuola primaria, di test diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l’erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.
Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall’articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l’inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.
L’articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.
L’articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l’indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l’integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.
L’articolo 8 concerne l’istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l’istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.
Infine, l’articolo 9 dispone circa l’entrata in vigore.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l’adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.
Il successivo articolo 2 dispone l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l’articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.
Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall’articolo 4.
In conclusione, il relatore segnala l’utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di screening in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell’iter.
Il presidente ZAFFINI richiama l’attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell’iter nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall’altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.
Il senatore ZULLO (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l’urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di screening in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l’apporto del Ministero della salute.
Il presidente ZAFFINI registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l’utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell’orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un’accurata selezione dei soggetti da convocare.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(647) RUSSO e GUIDI. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(Esame congiunto e rinvio)
Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e sull’assistenza alle relative famiglie, il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) passa all’illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l’oggetto del provvedimento, che mira a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.
L’articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all’inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.
Gli articoli 3 e 4, insieme con l’allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale.
Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.
L’articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l’inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l’articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.
Il disegno di legge n. 739 reca all’articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.
In base all’articolo 2 le spese sostenute per l’accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.
Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l’altro un incremento.
L’articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l’occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.
Infine, l’articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.
Il presidente ZAFFINI sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all’adozione di un testo base.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) riconosce l’elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un’attenta riflessione in merito all’adozione del testo base.
La senatrice PIRRO (M5S) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) riconosce l’utilità di un’oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l’arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) mette in evidenza l’opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l’assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L’impegno a tale riguardo deve invece consistere nell’individuazione e nell’attivazione di percorsi dedicati.
Esprime infine apprezzamento per l’incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.
Il senatore RUSSO (FdI) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull’aspetto dell’inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.
Il presidente ZAFFINI propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Con riguardo ai profili di competenza, il relatore BERRINO (FdI) segnala l’articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell’incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d’Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.
Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Propone infine l’espressione di un parere favorevole.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL’EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE
Il presidente ZAFFINI richiama il consenso già espresso dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.
La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.
La seduta termina alle ore 16.
Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
indi della Vice Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, COMITATI DI SETTORE E ENTI ISTITUZIONALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 49 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 13,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4 e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata lo scorso 21 giugno hanno sancito le rispettive intese sul provvedimento in titolo. Le Commissioni riunite hanno pertanto la facoltà di concludere l’esame.
Ha quindi la parola in discussione generale la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale, dopo aver fatto riferimento alle possibili difficoltà per gli operatori del settore sportivo derivanti dalla prevista entrata in vigore delle nuove disposizioni, posta al 1° luglio, si esprime criticamente in ordine alla scelta di collegare la definizione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al numero di ore di attività lavorativa. Ulteriori riserve riguardano la previsione, riferita alle attività sportive dilettantistiche, di un sistema privo di adeguate coperture previdenziali.
Le richiamate criticità destano particolare preoccupazione in quanto suscettibili di costituire precedenti per l’intero ordinamento del lavoro, tali da determinare una complessiva diminuzione delle tutele a beneficio dei lavoratori.
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd’Az), dopo aver ringraziato per la partecipazione al ciclo di audizioni, assicura in sede di stesura dello schema di parere sull’atto in titolo la massima attenzione agli elementi di riflessione emersi nel corso della procedura informativa da parte sia dei senatori che dei soggetti auditi. Eventuali osservazioni e proposte presentate dai senatori costituiranno oggetto di attenta considerazione da parte dei relatori, allo scopo di rendere al Governo un parere che tenga conto delle esigenze del mondo sportivo.
Le Commissioni riunite convengono infine, su proposta del presidente ZAFFINI, di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la trasmissione ai relatori di eventuali proposte ai fini della redazione dello schema di parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.