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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Settembre21/ 2022

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022
18ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

indi della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO
La seduta inizia alle ore 12,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni riunite, richiesta, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del Regolamento, per l’esame dell’atto del Governo n. 431, unico argomento all’ordine del giorno, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), relatore per la 7ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca un complesso di novelle integrative e correttive nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. L’articolo 1 modifica le norme sulle possibili forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone ed aggiungendo le società cooperative e gli enti del Terzo settore. L’articolo 2, fra l’altro, inserisce, con riferimento alle società sportive dilettantistiche, un rinvio alla disciplina del codice civile per la disciplina del contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e della forma societaria adottata, con esclusione delle norme del codice riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo. La disciplina della distribuzione degli utili è oggetto delle novelle di cui al successivo articolo 3. Quest’ultimo estende alle società cooperative sportive dilettantistiche – con esclusione di quelle a mutualità prevalente – la norma che consente la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali della società sportiva dilettantistica – dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti – ad aumento gratuito (in termini nominali) delle quote di capitale sociale (sottoscritte e versate dai soci), nei limiti delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo ivi richiamato, oppure la distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Il medesimo articolo 3 prevede l’elevamento del suddetto limite dal cinquanta per cento all’ottanta per cento per l’ipotesi in cui il soggetto gestisca piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietario, conduttore o concessionario; l’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea. L’articolo 4 esclude i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti ed i proventi relativi alla gestione di impianti e strutture sportive dall’applicazione dei criteri e dei limiti inerenti alla possibilità di svolgimento di attività secondarie e strumentali da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 5 e l’articolo 8 correggono due errori materiali, costituiti dalla mancanza di un riferimento – nell’ambito, rispettivamente, delle disposizioni tributarie e di quelle concernenti i tecnici e dirigenti sportivi – anche alle Discipline Sportive Associate. L’articolo 6 reca alcune modifiche tecniche nella formulazione di norme relative al tesseramento sportivo e agli effetti del medesimo tesseramento. Tra le altre correzioni, si sopprime la previsione che il soggetto, tesserandosi, instauri un rapporto associativo. L’articolo 7 eleva da 12 a 14 anni di età il limite oltre il quale viene richiesto il consenso personale dell’atleta al tesseramento. L’articolo 9 integra la norma che prevede, con riferimento gli animali impiegati in attività sportive, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati dagli stessi. Gli articoli 10, 11 e 12 recano alcune correzioni tecniche nella formulazione delle norme relative al “cavallo atleta” e alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi. L’articolo 13 reca alcune modifiche alle norme generali di inquadramento del lavoratore sportivo. In primo luogo, si amplia la relativa nozione, con una formula elastica idonea a ricomprendere tutti i profili lavorativi contemplati dai vari ordinamenti sportivi, ferma restando l’esclusione per i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Le novelle in esame specificano poi che la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori, nel rispetto del principio di specificità dello sport. Riguardo alle tipologie dei contratti di lavoro, le novelle escludono l’applicazione del principio generale che riconduce nell’ambito del lavoro dipendente le collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente e sopprimono la possibilità di applicazione, nel settore in esame, dell’istituto delle prestazioni di lavoro occasionale. Si ricorda che resta fermo, ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 36, che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale – ovvero prevalente – e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, fatte salve le fattispecie ivi individuate, nelle quali il rapporto viene considerato di lavoro autonomo. Le novelle di cui all’articolo 13 in esame, inoltre, introducono la possibilità che le prestazioni sportive dei dipendenti pubblici siano retribuite dai beneficiari previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e che i medesimi lavoratori ricevano alcuni premi e borse di studio. L’articolo 13, infine, reca disposizioni specifiche sui contratti individuali dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive. L’articolo 14 opera alcune correzioni di natura redazionale nelle norme relative al rapporto di lavoro subordinato sportivo. L’articolo 16 introduce una disciplina specifica sul rapporto di lavoro sportivo nel settore dilettantistico. Essa pone il principio di presunzione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – e non di lavoro dipendente – qualora la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superi le diciotto ore settimanali (con esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo (in conformità con il relativo ordinamento sportivo interno). Le novelle prevedono altresì modalità semplificate per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con la possibilità di eseguire determinati adempimenti mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’articolo 17 sostituisce il riferimento alle prestazioni sportive amatoriali con il riferimento alle prestazioni sportive dei volontari e sopprime la previsione che agli stessi soggetti possano essere corrisposti emolumenti diversi dai rimborsi di spese. L’articolo 17, inoltre, estende l’ambito dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei volontari, includendo, tra l’altro, anche le società ed associazioni sportive professionistiche. L’articolo 18 riduce da 18 a 15 anni il limite di età minimo per l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore delle società sportive professionistiche. L’articolo 19 – oltre ad alcune precisazioni tecniche – differisce dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i singoli ordinamenti sportivi interni devono garantire l’esclusione di ogni limitazione (cosiddetto vincolo sportivo) alla libertà contrattuale dell’atleta. Decorso tale termine, il vincolo sportivo si intende abolito; prima della medesima decorrenza, nei singoli ordinamenti sportivi interni può essere adottata una disciplina transitoria, che preveda una progressiva riduzione della durata del vincolo. L’articolo 20 modifica la disciplina relativa alla scheda sanitaria del singolo lavoratore sportivo e l’articolo 21 interviene sulle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo. Il Relatore rileva inoltre che l’articolo 33 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 – articolo oggetto di novella da parte dell’articolo 21 dello schema – richiama il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, denominandolo erroneamente come legge, anziché come decreto legislativo. L’articolo 22 reca alcune novelle correttive o di coordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni. L’articolo 23 modifica le aliquote inerenti alla contribuzione previdenziale per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e al computo della relativa prestazione pensionistica; nell’ambito di tale riordino, l’applicazione delle aliquote viene limitata alla quota di compenso eccedente i 5.000 euro annui e il livello delle stesse, fino al 31 dicembre 2027, viene previsto pari alla metà rispetto alla misura a regime. Si stabilisce, inoltre, che per i rapporti di lavoro in esame iniziati prima del 1° gennaio 2023 non si dà luogo a recupero contributivo (per il periodo antecedente tale data). L’articolo 24 opera, in primo luogo, una revisione dell’applicazione dell’imposta sui redditi per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Si eleva il limite della relativa esenzione fiscale da 10.000 a 15.000 euro annui e si specifica, confermando la previsione già introdotta dal citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che l’intera quota eventualmente eccedente sia assoggettata all’ordinario regime IRPEF; tuttavia, in deroga sia al criterio di esenzione sia a quello di assoggettamento all’ordinario regime IRPEF, si prevede che le somme attribuite a titolo di premio per i risultati e le partecipazioni negli ambiti individuati dalla novella siano invece assoggettate alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. Il medesimo articolo 24 estende la suddetta esenzione fiscale, relativa alla quota di importo fino a 15.000 euro annui, alle retribuzioni degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni operanti nell’ambito dei settori professionistici; tale esenzione, per quanto riguarda gli sport di squadra, si applica alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente – a quella di eventuale applicazione della medesima esenzione – sia stato inferiore o pari a 5 milioni di euro. L’articolo 25 reca alcune novelle correttive o di coordinamento nelle norme relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. L’articolo 26 reca alcune modifiche di coordinamento o tecniche nelle norme che recano le nozioni di area del professionismo e di area del dilettantismo; tali novelle sono anche intese a tener conto del suddetto inserimento degli enti del Terzo settore tra le possibili forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici. Gli articoli 27 e 28 modificano le norme concernenti alcuni profili professionali relativi ad attività fisico-motorie. Oltre a correzioni tecniche e a interventi di coordinamento, nello specifico si modifica la norma secondo la quale i corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina; al riguardo, la novella specifica che: quest’ultimo istruttore, al fine in oggetto, deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella del chinesiologo e conseguita (per le singole attività motorie e sportive) in base alle previsioni degli ordinamenti sportivi interni; le varie figure in oggetto non svolgono attività sanitaria. Gli articoli 29 e 30 operano alcune correzioni tecniche e interventi di coordinamento nelle norme transitorie e in quelle abrogatorie del citato decreto legislativo n. 36 del 2021. L’articolo 31 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle novelle di cui agli articoli 13, 23 e 24 e provvede alla relativa copertura.

La senatrice CATALFO (M5S), relatrice per la 11a Commissione, si esprime criticamente riguardo l’esclusione dell’applicazione del principio generale volto a ricondurre nell’ambito del lavoro dipendente i rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente, di cui all’articolo 13 dello schema di decreto in esame. Esprime quindi un giudizio negativo anche in merito alla presunzione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente, prevista dall’articolo 16 per i casi di prestazioni di durata inferiore a 18 ore settimanali. Rileva che tale disposizione, riferita al settore dilettantistico, darebbe luogo a una disparità incomprensibile rispetto al settore professionistico, nell’ambito del quale è previsto un tetto di sole otto ore settimanali.

Si passa alla discussione generale.

Il senatore BARBARO (FdI) fa presente che è mancata la possibilità di una proficua interlocuzione con il Governo, stante la situazione politica attuale, per superare alcune criticità contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021, che lo schema di decreto in esame non affronta. Si riferisce, nello specifico, alle tutele riguardanti i lavoratori delle società dilettantistiche che, a suo avviso, sono state persino diminuite. Fa presente, inoltre, che sono previsti maggiori oneri finanziari per le società sportive, le quali finora rientravano in un regime fiscale agevolato. Invita i relatori a tenere conto, in sede di predisposizione del parere sull’atto in titolo, dell’esigenza di prevedere un differimento dei termini per l’applicazione delle disposizioni, contenute nell’articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, o, in alternativa un regime transitorio per i rapporti in essere, al fine di non gravare eccessivamente sulla gestione delle società sportive.

Nel ribadire la contrarietà sul provvedimento del Governo, preannuncia sin d’ora il proprio voto di astensione su un eventuale schema di parere che recepisca le richiamate sollecitazioni.

Il senatore AIROLA (M5S) si sofferma sulla necessità di superare l’equiparazione tra la figura del chinesiologo e l’istruttore di specifica disciplina, prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo in esame. Nel ricordare l’inquadramento normativo dei lavoratori dello spettacolo, precisa che anche nel mondo dello sport la natura della prestazione lavorativa è discontinua.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), anche a nome della relatrice Catalfo, illustra uno schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

La relatrice per l’11a Commissione CATALFO (M5S) pone in evidenza l’importanza delle condizioni riferite agli articoli 13 e 16 dell’atto del Governo in esame.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede chiarimenti sulla condizione riguardante l’articolo 28.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuna una breve sospensione della seduta al fine di poter approfondire i contenuti dello schema di parere appena illustrato.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta della senatrice Saponara, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 13,40.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede ai relatori di riformulare lo schema di parere nel senso di trasformare le condizioni ivi presenti in osservazioni.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene preferibile non modificare lo schema di parere illustrato, ribadendo le motivazioni già espresse in relazione alle condizioni proposte.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la presidente MATRISCIANO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni illustrato dai relatori, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 431

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema è adottato in attuazione dell’articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, ai sensi del quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5;

preso atto che sullo schema è stata sancita, lo scorso 9 settembre, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

esaminate le principali novità, ed in particolare:

– le novelle relative alla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e ad alcuni profili della relativa disciplina, quali l’atto costitutivo e lo statuto, il riparto degli utili, le attività secondarie e strumentali, le disposizioni fiscali (articoli da 1 a 5);

– le disposizioni sul tesseramento degli atleti (articoli 6 e 7);

– le modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi (articolo 8);

– le novelle in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive (articolo 9) e in tema di sport equestri, ed in particolare la definizione di “cavallo atleta” (articoli da 10 a 12);

– il complesso delle norme che incidono sul lavoro sportivo (articoli da 13 a 26), con particolare riferimento alle modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e alla distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, mediante l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo;

– le disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (articolo 27 e 28), in cui si stabilisce che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e si precisa che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria;

– le disposizioni che fanno salva la norma che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma, contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015, che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato delle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette (articolo 30);

condivise le finalità complessive dell’intervento normativo ed in particolare quella, espressamente richiamata nelle premesse allo schema in titolo, di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

rilevato che l’esclusione prevista all’articolo 13, comma 1, circa l’applicabilità dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sull’etero organizzazione, comporta una minor tutela dei lavoratori e farebbe venir meno lo stimolo alla stipula di contratti collettivi in un settore dove la rappresentanza sindacale è già poco radicata;

considerato, altresì, che all’articolo 16 viene previsto che al di sotto delle 18 ore settimanali il rapporto di lavoro sia considerato autonomo ponendo di fatto un limite troppo alto ed ingiustificato senza considerare il tempo in cui il lavoratore sia impegnato in competizioni;

rilevato che l’articolo 19 novella l’articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, fra l’altro, prorogando al 31 luglio 2023 il termine a decorrere dal quale vengono meno le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo;

ritenuto, in proposito, opportuno un ulteriore differimento di tale termine, al fine di consentire alle società sportive, in particolare dilettantistiche, di individuare le modalità migliori per far fronte al venir meno di tale vincolo, fonte di un ritorno economico degli investimenti nella formazione dei giovani atleti;

tenuto conto che l’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 36, come novellato dall’articolo 28 dello schema in titolo, stabilisce che i corsi di attività motoria e sportiva devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale;

condivisa la scelta di ricomprendere la forma cooperativa tra le forme giuridiche che le società sportive dilettantistiche possono assumere;

rilevata tuttavia l’opportunità di integrare il provvedimento in titolo al fine di consentire anche alle società di capitali che rivestono la forma giuridica della cooperativa di assumere lo status di società sportiva professionistica;

ritenuto infine opportuno posticipare il termine del 1° gennaio 2023, previsto all’articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, a decorrere dal quale le disposizioni del richiamato decreto legislativo (ad eccezione di quelle che già trovano applicazione) acquistano efficacia;

preso atto che nel decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dallo schema in esame, vi sono disposizioni che richiedono interventi di carattere formale, fra le quali si segnalano le seguenti:

–           occorre sostituire l’errato riferimento alla “legge 26 marzo 2001, n. 151” contenuto all’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 con il riferimento corretto al “decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”;

–          all’articolo 35, come modificato dall’articolo 23 dello schema in titolo, occorre specificare che il riferimento all’importo, pari a 5.000 euro, del compenso a partire dal quale si applicano le aliquote inerenti alla contribuzione previdenziale ivi richiamata è posto in termini annui;

esprime parere non ostativo, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Si segnala anzitutto al Governo l’esigenza di porre in essere interventi volti a preservare l’applicabilità dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (esclusione prevista all’articolo 13).

Si fa presente la necessità di coordinare la norma prevista all’articolo 16, comma 2, lettera a), ove è previsto il tetto massimo delle 18 ore settimanali con la previsione delle 8 ore settimanali già vigente all’articolo 27, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Si invita inoltre il Governo a riformulare l’articolo 28, nel senso di superare la sostanziale equiparazione tra la figura del chinesiologo e l’istruttore di specifica disciplina operata attraverso la richiesta, per l’istruttore, di equipollente abilitazione professionale a quella di chinesiologo, ai fini dello svolgimento di corsi di attività motoria e sportiva.

 Le Commissioni riunite fanno altresì osservare al Governo l’opportunità di:

–          posporre di un ulteriore anno il termine del 31 luglio 2023, richiamato in premessa, relativo all’abolizione del vincolo sportivo;

–          riformulare l’articolo 3, comma 2, lettera c), aggiungendo anche l’ipotesi della cessione delle quote sociali al valore del capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3;

–          introdurre ulteriori novelle al decreto legislativo n. 36 (in particolare agli articoli 13 e 38), al fine di includere nell’area del professionismo anche le società di capitali che rivestono la forma giuridica della cooperativa;

–          esentare ai fini fiscali i premi in denaro e in natura di modico valore di cui all’articolo 36 comma 6-quater del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

–          posticipare al 1° luglio 2023 il termine del 1° gennaio 2023, previsto all’articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021 o, in alternativa, di introdurre una norma transitoria che regoli i rapporti in atto.

Infine, le Commissioni riunite invitano il Governo a porre in essere gli interventi di carattere formale indicati in premessa.

redazione