Riunione n. 7
Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO
indi della Vice Presidente della 2ª Commissione
EVANGELISTA
Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,55
(sospensione: dalle ore 11,05 alle ore 11,10)
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2052 (INDAGINI REATI IGIENE E SICUREZZA LAVORO)
270ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 15,10.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
La presidente MATRISCIANO comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all’inclusione delle persone con disabilità.
Fa quindi presente che l’articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l’articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.
Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell’articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.
In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(2187) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Discussione e rimessione all’Assemblea)
La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche.
Prosegue illustrando l’articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.
Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l’articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.
Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l’articolo 5 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Dopo aver osservato che ai sensi dell’articolo 6 resta fermo quanto previsto dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l’articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.
Richiama quindi l’attenzione sull’articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull’articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Fa infine presente che l’articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all’esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all’Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento.
La Commissione unanime consente.
La PRESIDENTE avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.
(1618) COMINCINI ed altri. – Disposizioni in materia di start-up sociali
(Discussione e rinvio)
La relatrice GUIDOLIN (M5S) dà conto in primo luogo della definizione di start-up a vocazione sociale recata dall’articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.
Illustra quindi l’articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l’articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l’altro l’adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
Dopo aver segnalato le detrazioni d’imposta in favore degli investitori previste dall’articolo 4, si sofferma sull’articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità.
Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.
Rileva infine che l’articolo 6 estende alle start-up a vocazione sociale l’applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto.
Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
La senatrice CATALFO (M5S) segnala l’utilità di procedere anzitutto all’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La senatrice DRAGO (FdI) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l’ampiezza dell’interesse sociale connesso alla materia.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) pone in evidenza la generale importanza della questione dell’inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l’audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.
Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori ROMANO (M5S), LAUS (PD), CARBONE (IV-PSI) e FLORIS (FIBP-UDC), il quale manifesta infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.
La presidente MATRISCIANO fa presente la rilevanza dell’inclusione lavorativa anche ai fini dell’attuazione del PNRR e richiama l’attenzione sull’opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.
Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Discussione e rinvio)
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) nota innanzitutto che l’articolo 1 modifica l’articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell’ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.
Osserva quindi che l’articolo 2 prevede l’inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato.
Richiama infine l’articolo 4, recante la copertura finanziaria.
Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all’incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l’INAIL e l’Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.
Il senatore ROMANO (M5S) si associa alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all’opportunità di audire rappresentanti dell’INAIL.
La presidente MATRISCIANO propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell’introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore LAUS (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l’individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l’attività lavorativa.
Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.
Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.
La Commissione conviene con tale proposta.
La presidente MATRISCIANO, in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d’ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
271ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE DELIBERANTE
(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Discussione e rinvio)
Nell’illustrare il disegno di legge in discussione, la relatrice FEDELI (PD) segnala in primo luogo le modifiche, recate dall’articolo 1, alla disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.
Si sofferma quindi sulle integrazioni e modificazioni di cui all’articolo 2, concernenti le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo.
Passando all’articolo 3, pone in rilievo le disposizioni di revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, tra l’altro estendendo l’obbligo alle imprese che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 e prevedendo un apposito sistema di controlli e sanzioni.
In relazione all’articolo 4, pone in evidenza le misure di sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere, particolarmente significative in quanto integrate da una specifica copertura finanziaria, nonché il riconoscimento di un punteggio premiale nell’ambito della valutazione di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti pubblici a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Ricordando l’unanimità del voto della Camera dei deputati sul provvedimento e confidando nell’orientamento favorevole di tutti i Gruppi auspica che l’iter di approvazione in Senato si svolga rapidamente; propone pertanto che la Commissione rinunci a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione unanime consente.
La presidente MATRISCIANO riconosce la capacità sempre dimostrata dai componenti della Commissione di collaborare con spirito costruttivo rispetto a temi di particolare importanza. Rinvia quindi il seguito della discussione nell’auspicio che pervengano al più presto i pareri delle Commissioni consultate.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9.
7ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE REFERENTE
(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo
(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 655, 1597, 1628, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2358 e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 aprile.
Il relatore per la 2a Commissione CUCCA (IV-PSI) si rimette ad una nota scritta, posta in distribuzione, in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 2358 di iniziativa dei senatori Conzatti, Faraone e altri: vi si propone di dare attuazione ai principi contenuti nella Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4. Ciò per introdurre, in attuazione dei principi costituzionali, nonché di quelli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, disposizioni atte a prevenire, reprimere, contrastare ed eliminare la violenza e le molestie poste in essere in occasione di qualsiasi rapporto di lavoro, compresi il lavoro volontario e il lavoro autonomo.
Le disposizioni del disegno di legge sono rivolte: ai settori di attività, privati e pubblici, indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dalla mansione svolta, dal livello di inquadramento o dalla categoria legale acquisita; ai lavoratori e alle lavoratrici, ai datori e alle datrici di lavoro, ai superiori gerarchici, alle persone in formazione, ai tirocinanti e agli apprendisti nonché alle persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro. Vi si persegue chi compie violenza o molestie: in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro nel posto di lavoro (ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro), in luoghi in cui la vittima riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa-pranzo o nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi; durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, in modalità di lavoro agile, o a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro; e infine durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
L’articolo 3 reca la definizione di «violenza e molestie nell’ambito del posto di lavoro», mentre gli articoli 4 (obblighi del datore di lavoro) e 5 (organizzazione e misure di prevenzione, protezione e vigilanza sul lavoro) delineano la «prima fase di intervento» legislativo: quella della prevenzione, rivolta principalmente agli aspetti organizzativi e informativi. Ai sensi dell’articolo 5 la violenza e le molestie devono essere oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sul piano del contrasto alle condotte vessatorie il disegno di legge, differentemente dalle altre iniziative in titolo, prevede una disciplina repressiva di carattere civilistico, ritenendo che “la violenza e le molestie lavorative possono concretizzarsi in una pluralità di condotte già previste dalla legislazione penale”. Nel caso di accertamento della violenza o delle molestie, il giudice nel provvedimento con cui liquida il danno infatti riconosce a favore della vittima una somma ulteriore a titolo di sanzione nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, da liquidare in misura ricompresa tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro. L’importo della sanzione è determinato dal giudice avuto riguardo alla gravità del fatto accertato e delle eventuali conseguenze dannose, alla condotta stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condizioni delle parti. La somma deve essere liquidata dal giudice in ogni caso e indipendentemente dall’accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale (articolo 7, che consente altresì di provare il fatto anche in via indiziaria attraverso presunzioni semplici).
L’articolo 8 reca una specifica disciplina a protezione della vittima, dei testimoni e degli informatori, prevedendo la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni o di luogo di lavoro o di ogni eventuale sanzione disciplinare per coloro che segnalano o denunciano o promuovono un’azione giudiziaria per l’accertamento della violenza o delle molestie fatti ovvero testimoniano a favore della vittima in tali procedimenti. L’articolo 9, oltre a prevedere specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che pongono in essere la violenza o le molestie, reca una specifica disciplina del regime di pubblicità dei provvedimenti emessi dal giudice nei casi di accertamento di molestie sul luogo di lavoro. L’articolo 10 prevede nel caso di condotte vessatorie la possibilità di ricorso all’ammonimento del questore; vi è anche un aumento di pena per il reato di atti persecutori nel caso in cui la condotta vessatoria sia posta in essere da un soggetto precedentemente ammonito. L’articolo 11, fra le altre previsioni, estende i compiti, le funzioni e le attività affidati agli Ispettorati del lavoro e ai consiglieri di parità anche all’osservanza e all’applicazione delle disposizioni in materia di violenza e molestie. Gli articoli 12 e 13 recano da ultimo, rispettivamente, disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria.
Il presidente OSTELLARI, non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione dell’esame del disegno di legge testé illustrato con i testi già all’ordine del giorno, in quanto relativi alla medesima materia. Indi chiede ai relatori se intendano illustrare l’attività istruttoria svolta in occasione delle audizioni eseguite dagli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi.
La relatrice per l’11a Commissione FEDELI (PD) dichiara che le audizioni sono state così proficue da consentire ai due relatori di redigere una proposta di testo unificato, che sottopongono alle Commissioni riunite come testo base cui riferire la successiva fase dell’esame degli emendamenti. Ne illustra brevemente i principi ispiratori, dichiarando che essa ha come obiettivi il recepimento della convenzione OIL ratificata a gennaio 2021 dal nostro Paese; contiene tra l’altro la definizione di molestie; individua gli obblighi del datore di lavoro; introduce un’apposita fattispecie penale.
Il PRESIDENTE propone, quindi, di assumere il testo proposto dai Relatori, che è pubblicato in allegato al presente resoconto, come testo base sul quale poi effettuare la presentazione e l’esame degli emendamenti.
Il relatore per la 2a Commissione CUCCA (IV-PSI) segnala la presenza di alcuni aspetti nel testo che ancora devono essere rivisti e cita, per esempio, la cornice edittale del reato di nuovo conio: su tutto questo sarà proficuo il contributo che renderanno i Gruppi in fase emendativa.
Il senatore BALBONI (FdI) propone un celere avvio della discussione generale direttamente sul testo base e, successivamente, la fissazione di un termine per gli emendamenti.
Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a concertare con la presidente Matrisciano la convocazione di una seduta già nella prossima settimana per la discussione generale, per poi fissare il termine per gli emendamenti.
La relatrice per la 11a Commissione FEDELI (PD) condivide la proposta del Presidente ma sottolinea l’auspicio che il testo possa essere sottoposto all’Assemblea entro il giorno 25 novembre prossimo, che è data estremamente significativa perché vi si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021.
Il PRESIDENTE propone allora di aggiornare la trattazione alla prossima settimana per esaurire la discussione generale, auspicabilmente in una sola seduta. Laddove tale obiettivo fosse conseguito, ipotizza fin d’ora la fissazione di un termine per gli emendamenti al 4 novembre 2021 alle ore 12.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,05.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE COME TESTO BASE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597, 1628 e 2358
Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità
Art. 1.
(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro)
- La presente legge, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione e in conformità alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, di cui alla legge 15 gennaio 2021, n. 4, stabilisce le misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro, come definite dall’articolo 26, commi 1 e 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla presente legge.
- Nell’articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 i commi 1, 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quegli atteggiamenti o comportamenti indesiderati e ripetuti, anche se verificatisi in un’unica occasione, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
- 2. Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce altresì molestia sessuale, ai sensi del presente comma, qualsiasi forma di pressione grave, anche non ripetuta, esercitata su una lavoratrice o su un lavoratore allo scopo, reale o apparente, di ottenere un atto di natura sessuale in favore del medesimo autore della condotta o di un soggetto terzo.
2-bis. Sono altresì considerati come discriminazione il trattamento o i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi».
Art. 2.
(Obblighi del datore di lavoro ed attività di altri soggetti)
- Nell’articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 il comma 3-terè sostituito dal seguente:
«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le pubbliche amministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegnano ad assicurare nei luoghi di lavoro il mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza. A tale scopo, all’interno dei luoghi di lavoro, pubblici e privati, è adottato un apposito codice di comportamento, negoziato tra le parti. Le pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, si avvalgono altresì dei suddetti comitati unici di garanzia».
- Le pubbliche amministrazioni informano i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esse predispongono altresì piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, destinati ai dirigenti e ai componenti dei suddetti comitati unici, e adottano codici etici o codici di condotta quali strumenti di prevenzione delle medesime molestie.
- All’articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Un’ulteriore quota, pari al 3 per cento dei medesimi risparmi di spesa, è destinata all’attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, adottati dalle stesse Amministrazioni e destinati ai dirigenti e ai componenti dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».
- Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla presente legge, egli ha l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, nell’ambito delle facoltà previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, di contestazione e conseguente accertamento dei fatti, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti. Nel caso di accertamento dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciarli entro le successive quarantottore e adotta, nei confronti del responsabile di tali comportamenti, i provvedimenti disciplinari secondo i relativi ordinamenti.
Art. 3.
(Tutela delle persone che denunciano una molestia sul luogo di lavoro)
- Per la lavoratrice o il lavoratore che denunci, all’interno o all’esterno dell’ambiente di lavoro, una molestia o una molestia sessuale sul luogo di lavoro, ovvero che presenti querela per le medesime, si applicano le tutele di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.
- Qualora la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro sia presentata all’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il medesimo Ispettorato vigila, a decorrere dalla data della denuncia, sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela ai sensi del comma 1.
- Qualora la lavoratrice o il lavoratore, anteriormente, contestualmente o successivamente alla denuncia o querela di cui al comma 1, presenti dimissioni volontarie, l’Ispettorato nazionale del lavoro può promuovere l’intervento delle organizzazioni sindacali.
Art. 4.
(Ulteriori tutele per le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro)
- Il congedo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si applica anche alle donne che abbiano presentato, per molestia sessuale sul luogo di lavoro, una denuncia, all’interno o all’esterno dell’ambiente di lavoro, o una querela.
- La lavoratrice o il lavoratore, qualora, in base a sentenza, anche di primo grado, o a provvedimento disciplinare, anche di primo grado, risulti vittima di molestie sessuali, ha diritto, senza subire penalizzazioni, a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove ne sussista la disponibilità nell’organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale così instaurato è nuovamente trasformato in qualunque momento, a richiesta della lavoratrice o del lavoratore interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro. La lavoratrice o il lavoratore che, in base ad uno dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, risulti vittima di molestie sessuali ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro, pubblico o privato, in modalità agile, come disciplinata dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Art. 5.
(Consigliere e consiglieri di parità)
Nell’articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I datori di lavoro portano a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori le funzioni, le competenze e i recapiti delle consigliere e dei consiglieri di parità mediante affissione di idoneo avviso in un ambiente del luogo di lavoro accessibile a tutti».
- Nell’articolo 15, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 dopo la lettera g)è aggiunta la seguente:
«g-bis) assistenza e consulenza, su richiesta, anche nell’eventuale ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che subiscono atti di molestia sessuale, garantendo la riservatezza sulle informazioni apprese, qualora richiesta dagli interessati».
Art. 6.
(Campagne di comunicazione)
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia e di querela.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
(Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di contrastare ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a)incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;
- b)introduzione di misure premiali, anche fiscali, per gli enti che adottano i modelli di cui alla lettera a)e contestuale previsione di un sistema centralizzato di controllo sugli effettivi risultati conseguiti in termini di promozione della parità di genere e delle pari opportunità e di contrasto delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
(Delega al Governo per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, che operano a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a)eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b)razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c)limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d)creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;
- e)coordinamento dell’attività degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
- Il Governo può adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
5 Dall’attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)
- Dopo l’articolo 609-terdel codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni.
La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato ed è irrevocabile.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61».