48ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) dà conto delle disposizioni di interesse della Commissione contenute nel provvedimento.
Segnala, in primo luogo, l’articolo 8 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate a far fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ricorda che, per gli anni 2007 e 2008, sono state adottate norme identiche.
Evidenzia poi che l’articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l’emanazione del regolamento relativo al riconoscimento della causa di servizio e agli indennizzi in favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse a determinati fattori.
Soffermandosi poi sull’articolo 32, che differisce dal 1° gennaio al 16 maggio 2009 la decorrenza dell’applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, attuativo dell’articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorda preliminarmente che il complesso della normativa è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Al riguardo, pone in risalto che, a quanto risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame, la data del 16 maggio 2009 è stata scelta in quanto coincidente con il giorno successivo al termine per l’emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del suddetto decreto legislativo n. 81. La proroga infatti, sempre in base alla predetta relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate. In particolare, il comma 1 dell’articolo 32 differisce dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009 la decorrenza dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81, riguardanti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro e le visite mediche. L’articolo 18, comma 1, lettera r), prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA – in relazione alle rispettive competenze – i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un’assenza superiore a tre giorni. Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che, nonostante tale differimento, resta in vigore l’obbligo di denunciare a fini assicurativi all’INAIL o all’IPSEMA gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni. In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al summenzionato articolo 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli altri infortuni rientranti negli obblighi in esame. L’irrogazione della prima delle sanzioni suddette esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione del citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124.
In merito all’articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81, che introduce il divieto di effettuazione di una visita medica ‘preassuntiva’, il Presidente relatore ricorda che in passato si era dibattuto circa la legittimità dello svolgimento di una visita medica precedente la stipula del contratto di lavoro. Il citato articolo 41 specifica che la visita medica preventiva non può comunque avere carattere preassuntivo, ma deve quindi svolgersi successivamente alla stipula del contratto. Dopo aver segnalato che il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per le quali il decreto legislativo n. 81 prevede sanzioni, il Presidente relatore ricorda quindi che nella disciplina previgente il sistema delle visite mediche, preventive e periodiche, concerneva solo le fattispecie lavorative rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, in base alle relative norme di legge. L’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 fa invece riferimento anche ai casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prevista dalle norme dell’Unione europea o dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai casi in cui il lavoratore faccia richiesta dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e la domanda sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. In modo corrispondente, il medesimo articolo 41, con riferimento alle fattispecie rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, oltre a prevedere visite mediche preventive e periodiche, contempla lo svolgimento di una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora essa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 32, che proroga la decorrenza dell’applicazione di alcune norme del citato decreto legislativo n. 81 in materia di valutazione dei rischi, il Presidente relatore ricorda che, in via generale, le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, comprese quelle sanzionatorie, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. La proroga in esame concerne le norme relative alla valutazione dello stress lavoro-correlato nonché alla data certa del documento di valutazione dei rischi, per le quali il termine di decorrenza viene differito dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009.
Riguardo alla valutazione dello stress lavoro-correlato, l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 fa rinvio ai contenuti dell’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, concluso l’8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e recepito da un accordo interconfederale stipulato da alcune organizzazioni italiane di datori di lavoro e di lavoratori il 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell’applicazione delle norme statali.
Il Presidente relatore segnala, inoltre, che l’articolo 41, comma 13, del decreto-legge in conversione proroga i provvedimenti di comando presso l’INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, già dipendenti dell’IRI, a condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità e sia disposta fino all’espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell’INPS; tali procedure in ogni caso devono concludersi entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.
Si riserva conclusivamente di formulare una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.
Si apre il dibattito.
Prende per primo la parola il senatore ROILO (PD), il quale preannuncia la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento d’urgenza, per ragioni di carattere generale e per motivazioni specifiche. Le prime risiedono nella circostanza che il provvedimento dispone proroghe numerose ed eterogenee, ciò che a suo giudizio dimostra l’incapacità del Governo di indicare termini adeguati in sede di adozione dei singoli provvedimenti e dà luogo ad una forma impropria di produzione normativa.
Le motivazioni specifiche si appuntano invece sulle proroghe riguardanti la normativa in materia di sicurezza del lavoro, che richiederebbe piuttosto un puntale rispetto di prescrizioni e di termini. Ulteriori criticità concernono l’articolo 35 e riguardano non già la proroga ivi disposta, atteso che anche il suo Gruppo ha proposto al riguardo un emendamento presso la Commissione di merito, quanto piuttosto sul principio che subordina l’attivazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa al possesso di una specializzazione universitaria, oltreché alla limitazione della proroga ai soli dipendenti degli Enti di ricerca.
La senatrice CARLINO (IdV) stigmatizza innanzitutto il ricorso del Governo alla decretazione d’urgenza, che limita le prerogative del Parlamento, risistemando per effetto di numerosissime proroghe di termini la legislazione vigente. Il decreto-legge in conversione ospita le disposizioni più disparate ed eterogenee, accorpando proroghe di termini, deroghe a discipline generali, modifiche a disposizioni di rango secondario e addirittura anticipazioni di effetti di norme di legge di futura approvazione. Molte criticità attengono al profilo del contenuto: non per tutte le proroghe a suo avviso sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in alcuni casi il provvedimento appare come uno strumento volto ad impedire l’entrata in vigore di una norma non gradita, con l’intento di una sua radicale modifica successiva. Tale è a suo giudizio il caso della proroga di alcune parti del decreto legislativo n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’articolo 32 del decreto-legge, ovvero dell’articolo 41, che a suo avviso dispone una proroga perché il competente Ministero, senza alcuna reale motivazione, non ha ancora adottato i provvedimenti autorizzatori. Ulteriori perplessità manifesta con riferimento alle proroghe in ordine sparso disposte per il personale precario di vari Enti. Da ciò la contrarietà del suo Gruppo al decreto-legge in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (PdL) dichiara chiusa la discussione generale e dà lettura di una bozza di parere favorevole (allegata al resoconto della seduta).
Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti tale proposta.
La Commissione, a maggioranza, approva.
(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)
Nell’introdurre l’esame, il presidente relatore GIULIANO (PdL) rimarca innanzitutto che il provvedimento reca molteplici norme di interesse della Commissione Lavoro. In particolare, segnala che l’articolo 1 assegna per il 2009 ai cittadini residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito un contributo straordinario, determinato in base al numero dei membri della famiglia, agli eventuali componenti portatori di handicap e all’ammontare del reddito complessivo. Il bonus è concesso per i casi di reddito di lavoro dipendente, di pensione e assimilati.
I commi 1 e 1-bis del successivo articolo 4 istituiscono il Fondo di credito per i nuovi nati, destinato all’attuazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie aventi un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento. Il comma 2 del suddetto articolo 4 modifica invece la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile nazionale svolti come volontario: mentre finora tali periodi sono riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, la novella ne consente invece il riscatto totale o parziale, a domanda, con oneri a carico dell’interessato. I commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 estendono poi ai dipendenti pubblici la disciplina sull’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.
Il Presidente relatore passa quindi ad illustrare la disposizione di cui all’articolo 5, che proroga per il 2009 il regime fiscale agevolato dei dipendenti del settore privato, concernente le remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il beneficio spetta ai soggetti che nel 2008 abbiano conseguito un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro; il limite massimo di remunerazione cui il beneficio è applicabile è fissato in 6.000 euro.
L’articolo 6, commi da 1 a 4, dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell’IRAP, in deroga al principio generale di non deducibilità di quest’ultima. La deducibilità è calcolata esclusivamente sull’IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti. I successivi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 6, inseriti nel corso dell’esame dalla Camera dei deputati, estendono alle zone delle Province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 l’applicazione di alcune riduzioni e rateizzazioni di tributi e contributi previdenziali, già previste per i territori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel 1997.
Passando quindi all’articolo 16-bis, pure introdotto alla Camera dei deputati, comma 10, il Presidente relatore fa presente che la norma dispone che, in tutti i procedimenti in cui sia necessaria la produzione del Documento unico di regolarità contributiva, le stazioni appaltanti pubbliche provvedano ad acquisirlo d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici. I successivi commi 11 e 12 dell’articolo 16-bis recano semplificazioni per gli adempimenti amministrativi relativi al rapporto di lavoro domestico.
Richiama quindi l’attenzione della Commissione sul comma 1 dell’articolo 17, segnalando che la disposizione, onde favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori operanti all’estero, prevede che i loro redditi di lavoro dipendente o autonomo siano imponibili per il 10 per cento dell’ammontare e non concorrano alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Tra i vari interventi di cui all’articolo 18, segnala quindi, al comma 1, l’istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonché quelle destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente, e le disponibilità riservate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Al nuovo Fondo sarà assegnata anche una quota del Fondo aree sottoutilizzate, fermo restando il vincolo di destinare l’85 per cento delle relative risorse alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del Centro-Nord. Le disponibilità del nuovo Fondo, fatte salve le altre finalità già previste per le risorse derivanti dal Fondo per l’occupazione, sono impiegate per attività di apprendimento, ‘prioritariamente svolte’ in base a libere convenzioni, volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché per attività di sostegno al reddito.
Con riferimento all’articolo 19, evidenzia che i commi 1 e 1-bis introducono trattamenti di sostegno del reddito a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che non rientrino nell’àmbito di applicazione degli interventi di integrazione salariale. Per gli apprendisti, la previsione è limitata in via sperimentale al triennio 2009-2011 e concerne anche il caso di licenziamento, atteso che attualmente, fatte salve parziali eccezioni, tali lavoratori sono sprovvisti di tutela anche in tale ipotesi. Per i trattamenti di cui ai commi 1 e 1-bis in esame, si richiede un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. Il successivo comma 2 dell’articolo 19, inoltre, introduce per il triennio 2009-2011, in via sperimentale, in caso di fine rapporto, un trattamento di sostegno al reddito per i collaboratori in forma coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza. Come ulteriori condizioni, sono posti determinati limiti, minimi e massimi, sia di reddito sia di numero di mensilità accreditate presso la relativa gestione pensionistica INPS. Al riguardo, egli segnala che, per i primi tre anni, ad una quota degli oneri derivanti dai nuovi trattamenti di cui ai citati commi 1, 1-bis e 2 si fa fronte – ai sensi del successivo comma 6, lettera a) – riducendo le risorse in materia di formazione professionale; sono escluse dalla riduzione le somme destinate ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Osserva poi che il comma 5-bis, sempre inserito nel corso dell’esame della Camera dei deputati, promuove misure intese ad ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali e ad elevare il numero delle frequenze e delle destinazioni possibili per ciascun vettore. Il successivo comma 7-bis, anch’esso introdotto dall’altro ramo del Parlamento, detta norme sulla mobilità tra i suddetti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il comma 8, come modificato dalla Camera, specifica, tra l’altro, che i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in base a norme speciali ed in deroga alla disciplina ordinaria possono differenziare tali trattamenti anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell’armonizzazione dei trattamenti in deroga con i regimi di tutela introdotti dai commi 1 e 1-bis; tuttavia, tali differenziazioni devono rispettare il limite massimo di importo dei trattamenti previsto dalla disciplina ordinaria,nonché l’uniformità dell’ammontare complessivo di ciascuna delle misure di tutela del reddito.
Quanto ai commi 9 e da 11 a 17 dell’articolo 19, il Presidente relatore mette in risalto come si tratti di disposizioni che, con talune modifiche, riproducano gran parte di quelle contenute nell’articolo 27 del disegno di legge n. 1167, già approvato dalla Camera dei deputati, che la Commissione sta esaminando congiuntamente con la Commissione Affari Costituzionali. Si tratta di varie norme in materia di ammortizzatori sociali, strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, incentivi per il reimpiego, formazione, nonché di un contributo finanziario per Italia Lavoro Spa. Tali norme costituiscono proroghe di termini oppure recano misure temporanee, identiche o simili ad altre già disposte per gli anni precedenti il 2009. In particolare, il Presidente relatore evidenzia che il comma 9-bis prevede, ai fini della proroga di ammortizzatori sociali, che il Ministero del Welfare assegni una quota delle risorse direttamente alle regioni, ed eventualmente alle province, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma 9 ed allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni. Nota quindi che il successivo comma 10 enuncia in termini generali il principio – già largamente presente nell’ordinamento – che ogni trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla condizione della disponibilità immediata al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina puntuale in materia. Il comma 10-bis dispone poi che, nell’àmbito delle risorse stanziate per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria, ai lavoratori non rientranti nell’àmbito di applicazione dell’indennità di mobilità possano essere concessi un trattamento equivalente ed una forma di riconoscimento di contribuzione pensionistica figurativa. I commi 18-ter e 18-quater del medesimo articolo 19 recano un contributo finanziario in favore dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Segnala altresì che l’articolo 19-bis, inserito dalla Camera, contiene misure finanziarie in favore di giovani lavoratori e imprenditori e che l’articolo 19-ter, anch’esso introdotto dalla Camera, prevede un indennizzo mensile per gli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni (57 per le donne) in caso di cessazione definitiva dell’attività e fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Quanto all’articolo 34, evidenzia che esso proroga ulteriormente per il 2009 il finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.
Fa infine presente che il comma 5-bis dell’articolo 2 – anch’esso introdotto dall’altro ramo del Parlamento – in caso di sopravvenienza di determinate risorse, le destina ad assegni per il nucleo familiare, prospettando anche un’estensione dell’istituto ai lavoratori autonomi che si siano adeguati agli studi di settore.
Conclusivamente, si riserva di presentare una bozza di parere sul provvedimento, alla luce delle osservazioni e degli elementi di riflessione che verranno avanzati nel corso del dibattito. Precisa inoltre che, al fine di corrispondere positivamente ad una richiesta pervenutagli dall’opposizione, che gli ha preannunciato l’intenzione di proporre uno schema di parere contrario, la votazione del parere avverrà in una ulteriore seduta, convocata allo scopo per domani, al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.
La senatrice BIONDELLI (PD) interviene brevemente per dichiarare piena condivisione nei confronti delle perplessità già evidenziate dal Presidente relatore con riferimento al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 185. Auspica inoltre che le misure di sostegno contenute nel provvedimento non si risolvano in meri annunci, sottolineando che, a quanto ha potuto constatare direttamente nel suo collegio, in molti casi le social-card distribuite si sono rivelate prive di credito.
Il presidente GIULIANO assicura che si farà portatore presso il Governo di quanto lamentato dalla senatrice Biondelli. Atteso l’imminente inizio della seduta dell’Assemblea, dichiara quindi chiusi i lavori e toglie la seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente GIULIANO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 gennaio, al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea, per il seguito dell’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1315, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché per l’esame degli ulteriori punti all’ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che esso contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione;
segnala, in primo luogo, l’articolo 8 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate a far fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano essere impiegate, limitatamente allo stanziamento per il 2009, anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, la Commissione evidenzia che, per gli anni 2007 e 2008, sono state adottate norme identiche;
rimarca che l’articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l’emanazione del regolamento relativo al riconoscimento della causa di servizio e agli indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse a determinati fattori;
quanto all’articolo 32, che differisce dal 1° gennaio al 16 maggio 2009 la decorrenza dell’applicazione di alcune disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone in risalto che, a quanto risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame, la data del 16 maggio è stata scelta in quanto coincidente con il giorno successivo al termine per l’emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 81 ed è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate. Al riguardo, la Commissione evidenzia che, pur in presenza del differimento della decorrenza, resta comunque in vigore l’obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all’INAIL o all’IPSEMA gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni;
con riferimento al comma 2 dell’articolo 32, che proroga la decorrenza dell’applicazione di alcune norme del citato decreto legislativo n. 81 in materia di valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che, in via generale, le disposizioni in materia, comprese quelle sanzionatorie, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. La proroga in esame concerne le norme relative alla valutazione dello stress lavoro-correlato, nonché alla data certa del documento di valutazione dei rischi, per le quali il termine di decorrenza viene differito al 16 maggio del 2009. Con specifico riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato, la Commissione evidenzia tuttavia che l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 fa rinvio ai contenuti dell’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, concluso l’8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e recepito da un accordo interconfederale stipulato da alcune organizzazioni italiane di datori di lavoro e di lavoratori il 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell’applicazione delle norme statali;
quanto all’articolo 41, comma 13, che proroga i provvedimenti di comando presso l’INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, a condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità e sia disposta fino all’espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell’INPS, la Commissione rimarca che tali procedure in ogni caso devono concludersi entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.
Con queste sottolineature ed evidenziazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.