365ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro” (n. 592)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.
Interviene nel dibattito il senatore PIZZINATO (DS-U), dichiarando preliminarmente di condividere le considerazioni precedentemente espresse sul provvedimento in esame dal senatore Viviani.
Relativamente all’articolo 2, capoverso 49-decies, sarebbe opportuno prevedere la realizzazione del registro dell’esposizione al rumore ed altresì sarebbe necessario individuare appositi moduli volti all’acquisizione del consenso dei lavoratori in merito ai profili in questione.
Riguardo alla disciplina contemplata al capoverso 49-undecies, va sottolineata la necessità di precisare meglio la locuzione “parti sociali” ivi prevista ed altresì occorrerebbe integrare la disposizione in questione con un esplicito riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché ai compiti di vigilanza delle ASL.
Relativamente ai profili attinenti all’esposizione dei lavoratori all’amianto l’oratore, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 3696, a propria firma, contiene un’apposita delega per l’elaborazione di un testo unico sulla materia in questione, sottolinea preliminarmente che il recepimento della direttiva 2002/18/CE non può comportare l’abrogazione di quelle normative nazionali e regionali – ad esempio quelle adottate dalle regioni Lombardia e Veneto – che garantiscano uno standard di protezione dei lavoratori più elevato rispetto alla disciplina comunitaria.
L’articolo 3, capoverso 59-quater, comma 1 dello schema di decreto legislativo in titolo prevede che la richiesta di informazioni finalizzate ad individuare la presenza di amianto sia rivolta esclusivamente ai proprietari degli immobili, mentre tra i destinatari di tale attività ricognitiva dovrebbero essere ricompresi anche ai titolari di pregresse attività industriali di lavorazione di amianto, che spesso hanno ceduto la proprietà sulle aree in questione a terzi.
Sempre con riferimento al capoverso 59-quater, sarebbe necessario prevedere un apposito onere informativo a carico del datore di lavoro che svolga attività di bonifica sulle aree contaminate, rivolto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Riguardo al capoverso 59-quinquies, comma 1, andrebbero inseriti appositi riferimenti all’attività di sorveglianza della ASL, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché ai registri previsti dalle vigenti normative.
La disposizione contenuta al comma 2 del sopracitato capoverso 59-quinquies si riferisce alle esposizioni sporadiche e di debole intensità, non tenendo tuttavia conto della circostanza che spesso le malattie tumorali derivanti dall’amianto insorgono anche a seguito di un’esposizione ridotta alla sostanza tossica in questione.
Le misure igieniche di cui al capoverso 59-octies andrebbero integrate con l’obbligo per i lavoratori addetti all’attività di bonifica di effettuare la doccia prima della consumazione dei pasti, nonché col divieto per gli stessi di indossare gli indumenti utilizzati per il lavoro durante le predette pause pranzo.
Al capoverso 59-novies sarebbe opportuno introdurre l’obbligo per il datore di lavoro di informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente ai campionamenti effettuati.
Al comma 1 del capoverso 59-decies andrebbe sostituito il riferimento alle otto ore di lavoro con la dizione “turno lavorativo”, più congrua e più precisa. Occorrerebbe inoltre coinvolgere nell’ambito delle attività previste nel sopracitato capoverso 59-decies anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché i rappresentanti sindacali.
Nell’ambito delle disposizioni contenute ai capoversi 59-terdecies e 59-quaterdecies occorrerebbe valorizzare il ruolo dell’ASL, mentre al capoverso 59-quindecies sarebbe necessario inserire un apposito riferimento al registro dei lavoratori esposti all’amianto. Tale registro risulta indispensabile, in quanto l’insorgenza dei tumori a seguito dell’esposizione alla sostanza tossica in questione varia a seconda delle condizioni soggettive. In via meramente esemplificativa si osserva infatti che qualora il soggetto esposto sia anche fumatore, il rischio di contrarre il mesotelioma aumenta notevolmente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.