(Dal Resoconto Sommario)
312ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZANOLETTI , relatore sull’atto governativo in esame, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è chiuso il dibattito in ordine al provvedimento in titolo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere sopracitato.
La Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 15,15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 478
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 478, recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
rileva preliminarmente che esso risulta conforme alla delega legislativa conferita ai sensi dell’articolo 17 della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), con l’eccezione della lettera e) del comma 1, che risulta invece inattuata: come è noto tale principio di delega (ricalcato sull’articolo 8-ter della direttiva76/07/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE) riguarda la previsione di misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell’ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro. Sarebbe opportuno, pertanto che il Governo prendesse in considerazione la possibilità di integrare lo schema di decreto legislativo n. 478 con disposizioni attuative di tale principio di delega, coma peraltro viene segnalato anche nelle osservazioni formulate dalla 1a Commissione permanente;
esprime quindi parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. valuti il Governo l’opportunità di integrare l’articolo 1, aggiungendo al principio di parità quello relativo alla promozione della parità attraverso le azioni positive;
2. all’articolo 2:
a) al comma 1, lettera a) capoverso 1, si osserva che la definizione di discriminazione diretta contenuta nel vigente articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, non dovrebbe essere soppressa in quanto l’effetto pregiudizievole che s’intende tutelare costituisce in primo luogo il risultato di un atto, patto o comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti di lavoratori in ragione del loro sesso: invita, pertanto il Governo a valutare l’opportunità di integrare la definizione di discriminazione diretta, contenuta nello schema del provvedimento, con quella di cui al richiamato articolo 4, comma 1 della legge n. 125 del 1991;
b) al comma 1, lettera b), capoverso 2, relativo alla definizione di discriminazione indiretta, le parole “un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento” dovrebbero essere integrate, premettendo anche “una disposizione”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge di delega;
c) al comma 1, lettera c), con riferimento alcapoverso 2-bis e al capoverso 2-ter, occorrerebbe valutare l’opportunità di recepire in un’unica definizione le distinte fattispecie di molestie e di molestie sessuali quale “comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona ovvero a connotazione sessuale, espresso in forma fisica o verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona instaurando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”; comunque, onde evitare qualsiasi incertezza interpretativa, occorre sostituire la congiunzione “e” con la disgiunzione “o”, in modo da rendere chiaro che è sufficiente l’esistenza di una sola delle condizioni indicate per il verificarsi della situazione di molestia o di molestia sessuale (si veda in proposito quanto osservato anche dalle Commissioni permanenti 1a e 14a);
d) per quanto concerne il capoverso 2-quater, si osserva che la formulazione adottata potrebbe risultare fuorviante, poiché si potrebbe ritenere che solo le molestie e le molestie sessuali sono vietate, mentre altre forme di discriminazione potrebbero sembrare consentite: pertanto, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere tale disposizione, nel presupposto che il divieto di trattamenti discriminatori è implicito già nel sistema che predispone una tutela giurisdizionale azionabile dalle vittime di molestie e di molestie sessuali proprio in quanto comportamenti adottati in violazione del divieto di discriminazione;
e) per quanto concerne il capoverso 2-quinquies, sembrerebbe opportuna una diversa formulazione della disposizione, che evidenzi l’invalidità degli atti o dei provvedimenti adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione alle molestie o alle molestie sessuali, considerato che la nozione di inutilizzabilità dell’atto appare poco chiara e suscettibile di determinare dubbi interpretativi; potrebbe altresì essere opportuno precisare che gli atti e i provvedimenti predetti costituiscono anch’essi discriminazioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) per quanto concerne il capoverso 2-sexies, la previsione ivi contenuta sembra già ricompresa nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2: pertanto, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere tale disposizione;
3. All’articolo 3:
a) al comma 1, occorrerebbe sostituire le parole “sia subordinato sia autonomo” con le altre “, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,”;
b) al comma 2, si osserva, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla 2° Commissione permanente, che il diritto al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) mal si concilia con il procedimento sommario, ed andrebbe riservato, o, in via subordinata, esteso, al procedimento di cognizione ordinaria; per le medesime ragioni dovrebbe valutarsi la possibilità di sopprimere all’articolo 2, comma 1, la lettera e).
4. Occorrerebbe novellare l’articolo 4, comma 12, della legge n. 125 del 1991, e successive modificazioni, facendo riferimento, oltre che ai commi 1 e 2, anche agli altri commi del medesimo articolo 4 che individuano fattispecie di discriminazione.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1a, 2a e 14a, che allega al presente parere, e fa proprie anche per le parti non espressamente citate in esso.