(Dal Resoconto Sommario)
269ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.
Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici – sul cui esito si è già soffermato – ha deliberato, accogliendo una richiesta avanzata dal senatore Montagnino, di sottoporre alla Commissione la proposta di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, lo svolgimento di un’indagine conoscitiva volta a verificare lo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché l’opportunità di eventuali interventi integrativi o modificativi della legge n. 68 del 1999. A tal fine, si potrebbe prevedere l’audizione degli organi competenti del Governo, della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nonché dell’ANCI e dell’UPI. Dovrebbero essere inoltre ascoltate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché operatori ed esperti del settore.
Si potrebbe valutare anche l’opportunità di effettuare dei sopralluoghi all’estero, prendendo in considerazione la normativa di un grande paese europeo e realtà particolarmente avanzate, come potrebbero essere, ad esempio, la Francia e la Svezia.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) concorda con la proposta di programma testé enunciata dal Presidente, che propone però di integrare con la previsione di sopralluoghi presso realtà territoriali italiane, dove si siano svolte significative esperienze nel campo dell’inserimento lavorativo dei disabili.
La senatrice PILONI (DS-U) si associa alla proposta del senatore Montagnino e fa presente che sulla materia oggetto della proposta in discussione, la provincia di Milano ha conseguito importanti risultati che potrebbe essere opportuno conoscere attraverso un confronto diretto con gli operatori del settore.
Il PRESIDENTE conviene con la proposta formulata dai senatori Montagnino e Piloni e avverte che il programma dell’indagine conoscitiva da lui illustrato si deve intendere integrato con la previsione di sopralluoghi in alcune realtà italiane che verranno poi individuate nel dettaglio sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai componenti della Commissione.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione delibera all’unanimità di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.
IN SEDE REFERENTE
(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita’ delle donne dirigenti
(Esame e rinvio)
Il presidente ZANOLETTI (UDC) introduce l’esame del disegno di legge n. 2924, precisando preliminarmente che esso contiene una disciplina di modifica della normativa inerente alla maternità delle donne dirigenti, le quali sono ad oggi l’unica categoria di lavoratrici dipendenti per le quali l’evento della maternità riverbera i propri effetti economici esclusivamente sul datore di lavoro e non, come per le altre categorie, sull’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sul piano legislativo infatti la legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa dell’Istituto per l’assistenza di malattia dei lavoratori – diventato dal 1956 Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie – all’articolo 5, secondo comma, equipara di fatto la maternità alla malattia, non riconoscendo il diritto all’indennità di malattia per la lavoratrice che percepisca già tale trattamento dal datore di lavoro in forza di legge o di contratto collettivo, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 138 del 1943. Tutti i successivi interventi legislativi confermano tale impostazione di fondo, equiparando l’indennità di maternità alla malattia. Per i dirigenti del settore privato la corresponsione dell’indennità di malattia è totalmente a carico delle aziende – senza alcuna possibilità di recupero dall’INPS – per effetto della previsione contenuta nei contratti collettivi nazionali di settore.
La disciplina fin qui descritta – prosegue il Presidente – risulta non solo incompatibile con la concezione universalistica della tutela previdenziale relativa alla maternità – che rende inopportuna l’esclusione dall’ambito di applicabilità della stessa delle lavoratrici titolari di redditi medio-alti – ma è suscettibile anche di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra la categoria delle donne dirigenti e le lavoratrici libero professioniste nonché le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le quali, invece, usufruiscono, in caso di maternità, di una copertura economica da parte dell’INPS o di altre gestione previdenziale.
Peraltro va evidenziato che l’attribuzione integrale dell’onere economico dell’indennità di maternità all’azienda è suscettibile di ingenerare forme di discriminazione dal punto di vista della carriera lavorativa, determinando durante il periodo della gravidanza situazioni conflittuali in ambito aziendale e comportando a volte il mancato affidamento, al rientro dal periodo di assenza per maternità, delle mansioni svolte prima dell’assenza stessa, nonché l’esclusione delle lavoratrici in questione dai processi formazione professionale e di avanzamento di carriera.
A questo quadro sconfortante si aggiunge il fatto che il periodo della maternità è, come si è detto, estremamente oneroso per l’azienda e ciò può costituire per quest’ultima un deterrente per la nomina di dirigenti donne – a maggior ragione se costoro sono donne giovani e, conseguentemente, potenziali madri – inducendo il datore a privilegiare uno staff manageriale maschile.
Il disegno di legge all’esame propone, in conclusione, che la maternità non venga più equiparata ad uno stato di malattia, ma considerata un naturale percorso della donna, e che lo Stato consideri tutte le donne lavoratrici in maternità alla stessa stregua, estendendo anche alle donne dirigenti la tutela previdenziale inerente alla maternità.
Il periodo di astensione dal lavoro considerato è quello obbligatorio di cinque mesi – con pagamento dello stipendio al 100 per cento, di cui il 20 per cento sarebbe a carico dell’azienda, l’80 per cento a carico dell’INPS – più sei mesi successivi facoltativi, con pagamento dello stipendio al 30 per cento, completamente a carico dell’INPS.
Dal punto di vista finanziario, ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo è stata utilizzata l’aliquota attualmente fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore terziario – pari allo 0,24 per cento – ovvero del settore nel quale si registra una maggiore incidenza di donne dirigenti.
Dall’applicazione di tale aliquota, deriverebbe per l’INPS un gettito pari a circa 19 milioni di euro annui, tenendo presente che il totale dei dirigenti in servizio risulta pari a circa 100.000 unità. Un tale gettito compenserebbe ampiamente gli oneri posti a carico della previdenza pubblica, poiché il costo per l’INPS di ogni singola maternità si aggirerebbe intorno ai 30 mila euro, e, considerando un numero ipotetico di 150 eventi all’anno, gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del disegno di legge all’esame ammonterebbero a circa 5 milioni di euro.
Si apre la discussione.
La senatrice PILONI (DS-U) sottolinea che il disegno di legge all’esame reca una proposta ampiamente condivisa, come peraltro si evince dalle numerose firme apposte ad esso. Il provvedimento intende infatti colmare una lacuna dell’ordinamento previdenziale per la maternità individuando una soluzione che, oltre a perseguire l’interesse delle lavoratrici, presenta risvolti positivi anche per le aziende. Sulla base di tale considerazione, la senatrice Piloni dichiara, a nome della sua parte politica, la disponibilità a valutare favorevolmente una eventuale proposta di trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 37 del Regolamento del Senato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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