Non c`è più una data certa per l`entrata in vigore della norma che prevede l`aumento al 20% del succo di frutta nelle bibite. E` la Coldiretti a denunciare che il testo definitivo del decreto legge sulla miniriforma della Sanità rimanda ai “tempi indefiniti dell`esito della notifica alle Autorità europee”. “La necessità di subordinare la norma alla procedura comunitaria è una pura invenzione. Evidentemente cambiano i governi – commenta il presidente della Coldiretti Sergio Marini – ma non cambia il modo con cui vengono presi in giro cittadini ed agricoltori facendo leggi utili, ma avendo già trovato il cavillo per non applicarle mai”. “Siamo certi che – ha precisato Marini – nella fase di conversione del decreto, il Parlamento saprà ridare una reale efficacia alla norma, fissando una data certa per l`entrata in vigore. Un impegno atteso dai 23 milioni di consumatori di bevande gassate che con l`aumento della percentuale di succo potrebbero ritrovarsi nel bicchiere 200 milioni di chili di arance in piu` all`anno”.
Il provvedimento, infatti, praticamente raddoppia il contenuto di frutta nelle bibite fissato fino ad ora da una legge nazionale ormai datata (Legge n. 286 del 1961) per la quale le bevande al gusto di agrumi possono essere colorate a condizione che esse contengano appena il 12% di succo di agrumi, spesso all`insaputa dei consumatori. Con l`aumento del contenuto di succo si concorre a migliorare concretamente la qualità dell`alimentazione.
Consumare più frutta significa infatti ridurre le malattie collegate direttamente all’obesità che sono responsabili, continua la Coldiretti, sulla base dei dati della Commissione europea, del 7% dei costi sanitari dell’Unione europea, questo perché l’aumento di peso è un importante fattore di rischio per molte malattie come i problemi cardiocircolatori, il diabete, l’ipertensione, l’infarto e certi tipi di cancro.
Rispetto al testo originario, in cui si prevedeva una decorrenza “dal 1° gennaio 2013”, in quello approvato dal Consiglio dei Ministri si legge testualmente che – conclude la Coldiretti – “decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all`articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento”. (LF)