È stato varato ieri, dal Cdm, il decreto legge, collegato alla legge di Stabilità 2016 e concepito come un completamento delle norme generali del Jobs Act, contenente “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale” e “misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La prima parte del provvedimento, “disposizioni in materia di lavoro autonomo”, che coinvolge più di 2 milioni di freelance con partitiva Iva, ha per obiettivo quello di costruire un “sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”.
Tra le principali misure, quella sulle agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità, nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo, per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Deducibilità in misura integrale anche delle spese per gli “oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo”, fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di “favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”.
Il disegno di legge prevede poi: la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei.
Viene inoltre riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di maternità, spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa (dunque senza astenzione obbligatoria dal lavoro. Alla nascita del bambino i avrà diritto al congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
Nella normativa sono inoltre previste: la sospensione (dunque non estinzione), senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni; una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Quanto alla seconda parte del provvedimento, recante disposizioni in materia di smart working, ossia lavoro agile, questo viene equiparato a una “prestazione di lavoro subordinato”. Tra le principali norme è previsto che: il lavoratore abbia diritto di “ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”; che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile; e che il datore di lavoro garantisca al lavoratore il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.