Al termine di 15 ore di maratona notturna, l’aula della Camera dei deputati ha approvato la riforma dell’autonomia differenziata (ddl 1665) con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto.
La riforma del Governo approvata definitivamente dalla Camera – che attua la possibilità di riconoscere livelli diversi di Autonomia alle diverse Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Province Autonome di Trento e Bolzano – è una legge puramente procedurale di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione approvata oltre 20 anni fa, nel 2001.
In 11 articoli la riforma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Regola, cioè, le intese tra lo Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere un livello di autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni Province ed enti regionali del suo territorio.
– 23 MATERIE DI POSSIBILE AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Ci sono, tra le altre: tutela della salute, Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Quattordici sono le materie definite dai Livelli Essenziali di Prestazione (Lep).
– ACCORDI DECENNALI IN 5 MESI FRA STATO E REGIONI – Stato e singole Regioni avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Potranno essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con preavviso di almeno 12 mesi.
– DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE (LEP) PER OGNI REGIONE. Il riconoscimento di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione di Lep: criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.
– ENTRO 24 MESI GOVERNO DEVE DECRETARE I LEP – il Governo nazionale entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge approvata oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep.
– PRINCIPI DI TRASFERIMENTO FUNZIONI DELLO STATO ALLE REGIONI – Il trasferimento sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Senza determinazione di Lep e loro finanziamento non sarà possibile per una Regione ottenere un livello maggiore di Autonomia.
– CABINA REGIA NAZIONALE DEL GOVERNO – Una cabina di regia del governo nazionale dovrà effettuare periodica ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio.
– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – Il Governo nazionale può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province Comuni quando verifichi loro inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie oppure riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica della Repubblica.