Aliquota light sui redditi derivanti da investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato. A chiarirlo una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare ricorda che la legge di stabilità ha modificato le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l`imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico, i cui redditi scontano l`aliquota agevolata nella misura del 12,50%. “Per non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti da parte dei fondi pensione, i redditi dei titoli di Stato – si legge – concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%”.
“A questo proposito, la circolare chiarisce che la base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare deve essere costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di questi titoli, realizzati nel corso periodo d`imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell`anno di riferimento”.
Aliquota light al 12,50% anche per gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione.