Si e’ avviata in aula alla Camera la discussione generale sul disegno di legge 2208 b per la conversione in legge del decreto legge lavoro n. 34 del 20 marzo 2014, che scadrà il 19 maggio. Sul testo, che è in terza lettura dopo le modifiche del Senato, si discute circa l’apposizione di una nuova fiducia.
In attesa della conversione del decreto-legge resta, secondo la relazione di Adapt (Centro studi sulle relazioni industriali diretto da Michele Tiraboschi, ndr), da valutare l’esatta portata giuridica e pratica del provvedimento. Il decreto-legge infatti, secondo Michele Tiraboschi, “impatta su un vasto reticolato di intese contrattuali”, che ne potrebbe paralizzare “in modo significativo” la piena e convinta applicazione pena l’insorgere di nuovo contenzioso e forse anche di profili di condotta antisindacale.
Il problema riguarda, in particolare, la clausola di contingentamento legale che fissa al 20% il tetto massimo di contratti a termine e che va a sovrapporsi alle percentuali fissate dalla contrattazione, e l’abrogazione dell’obbligo di motivazione della apposizione del termine al contratto, ancora previsto da alcuni contratti collettivi.
Un problema, si legge nella relazione, “tutt’altro che teorico”, in quanto solamente 3 contratti collettivi (bancari, agenzie per il lavoro, metalmeccanici) sui 15 considerati non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine. Negli altri settori, il limite percentuale oscilla da un minimo del 7% (Elettrici) ad un massimo del 35% (autotrasporti).