30ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1078) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2007
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento del Senato, il disegno di legge e la Relazione sono assegnati alla 14a Commissione per l’esame in sede referente ed in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia. Ricorda altresì che l’esame del disegno di legge da parte delle Commissioni si conclude, entro 15 giorni dall’assegnazione, con l’approvazione di una relazione; nello stesso termine, deve concludersi anche l’esame del documento, con l’espressione di un parere. Relazione e parere sono allegati alle due relazioni che la 14a Commissione permanente predispone per l’Assemblea, rispettivamente sul disegno di legge comunitaria e sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Propone quindi che l’esame, per le parti di competenza, del disegno di legge comunitaria 2008 e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di due distinti atti.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il relatore ROILO (PD) si sofferma innanzitutto sul disegno di legge comunitaria 2008, che reca talune deleghe al Governo per il recepimento di direttive comunitarie in materia di parità tra lavoratrici e lavoratori, sicurezza sul lavoro e condizioni di impiego di una particolare categoria di lavoratori mobili. In particolare, l’articolo 8 pone una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). Al riguardo il relatore ricorda che, nel linguaggio dell’Unione europea, il termine “rifusione” designa un nuovo atto che riunifica e sostituisce, abrogandoli, precedenti atti, apportandovi le modifiche ritenute necessarie. L’articolo 8 rinvia, per l’esercizio della delega, alle procedure e ai principi e criteri direttivi stabiliti, in via generale, degli articoli 1 e 2. La formulazione della delega in un articolo a sé stante è intesa esclusivamente a porre un termine specifico per l’esercizio della stessa, fissato nel 15 agosto 2009. Il relatore ricorda quindi che l’articolo 33 della direttiva comunitaria in oggetto prevede, come termine di recepimento, il 15 agosto 2008, ma consente il differimento di un anno, “ove necessario per tener conto di particolari difficoltà”. A tale riguardo, segnala che il termine ultimo del 15 agosto 2009 menzionato nella direttiva concerne l’entrata in vigore dell’atto di recepimento, mentre nell’articolo 8 la medesima data è posta con riferimento all’emanazione del decreto legislativo. Ciò rappresenta un punto critico, sul quale egli richiama dunque l’attenzione della Commissione.
Fa quindi osservare che la direttiva di rifusione attiene alla parità di trattamento in materia di remunerazione, ai regimi professionali di sicurezza sociale, all’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro e che la direttiva prevede anche una serie di disposizioni orizzontali, comuni a tali materie. Tali norme riguardano, in primo luogo, l’adozione da parte degli Stati membri di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale del diritto di parità di trattamento, nonché forme di risarcimento o riparazione del danno. In tale ambito, viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalle direttive 97/80/CE e 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta dovrà provare l’insussistenza della violazione, laddove la parte lesa avrà prodotto elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento, gli Stati membri dovranno altresì designare uno o più organismi, incaricati, tra l’altro, di prestare assistenza alle vittime delle violazioni e di svolgere opportune inchieste, adottare misure in favore del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative e stabilire norme atte a proteggere i lavoratori dai trattamenti sfavorevoli che costituiscano una reazione ad una richiesta di rispetto del principio di parità di trattamento.
Il relatore passa quindi a trattare un’altra direttiva di interesse oggetto di delega, la 2007/30/CE, che concerne la presentazione da parte degli Stati membri e della Commissione dell’Unione europea di relazioni sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La direttiva provvede, in primo luogo, ad uniformare le norme sulle relazioni degli Stati membri, previste fino ad ora in termini diversi in alcune delle direttive comunitarie in materia, e ad estendere l’ambito di tale obbligo alle direttive che non lo contemplavano. In particolare, dispone che venga presentata da ogni Stato membro una sola relazione, costituita da una parte generale e da capitoli specifici, relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Le relazioni devono essere predisposte, ogni 5 anni, sulla base di una struttura e di un questionario definiti dalla Commissione; la prima concerne il sessennio 2007-2012. La Commissione, a sua volta, effettua una valutazione complessiva e ne comunica i contenuti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Il relatore dà quindi conto dei contenuti della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti delle condizioni di impiego dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.
Riguardo ai principi e ai criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe, richiama quindi l’attenzione su quelli – tra l’altro non sempre di semplice applicazione – inerenti all’apparato sanzionatorio, che confermano, in ogni caso, le norme di delega corrispondenti dell’ultima legge comunitaria.
Infine il relatore si sofferma sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, segnalando, in particolare, il capitolo VI, nel quale si dà conto delle iniziative adottate dal Governo e dal Parlamento – sia nella legislatura in corso sia nella precedente – concernenti le politiche sociali, tra cui quelle in materia di politiche per l’inclusione sociale, di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, di sviluppo dell’occupazione femminile, di politiche per la famiglia e per l’occupazione, di tutela dei lavoratori e di contrasto del lavoro sommerso, nonché in tema di istruzione e formazione.
Si riserva conclusivamente di proporre altre considerazioni in sede di replica.
Il presidente GIULIANO ringrazia il relatore per l’attenta illustrazione, esprimendo particolare apprezzamento per gli spunti di riflessione proposti. In considerazione delle gravi e delicate problematiche che gli atti in esame involgono, di particolare interesse per la Commissione, ritiene importante che sul disegno di legge e sul documento si proceda ad un dibattito particolarmente approfondito, soprattutto con riferimento alle problematiche connesse all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego ed ai criteri di risarcimento.
Proprio allo scopo di consentire a tutti i componenti di approfondire adeguatamente tali tematiche, dichiarata aperta la discussione generale, ne differisce lo svolgimento alla prossima seduta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.