LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2007
17ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 5a Commissione:
(1819) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale: parere favorevole con osservazioni.
91ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 11.
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 2008
– (Tab. 18) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanziario 2008
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
In apertura di seduta, il presidente TREU ricorda che l’esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, si concluderà con la votazione dei due rapporti, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. I rapporti e gli eventuali rapporti di minoranza devono essere trasmessi alla Commissione bilancio nel termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 128 del Regolamento, nel corso dell’esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esaminare esclusivamente gli emendamenti riferiti alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati solo alla Commissione bilancio. Ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, possono inoltre essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.
Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio – prosegue il Presidente – vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi dell’articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Se accolti, gli emendamenti sono trasmessi alla Commissione bilancio, come proposta della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l’emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.
Considerata la stretta connessione delle materie trattate con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e del Ministero della solidarietà sociale, il Presidente propone altresì di svolgere la discussione congiuntamente, con disgiunzione dell’esame nella fase della votazione dei rapporti.
Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, dopo le repliche, si passerà all’illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno che non siano stati illustrati dai proponenti nel corso dei loro interventi. A tal fine, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le ore 18 di oggi. Successivamente alla votazione degli emendamenti si passerà alla votazione dei rapporti, previe eventuali dichiarazioni di voto.
La Commissione conviene con le proposte del Presidente.
Il relatore alla Commissione sulla tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria ROILO (Ulivo)introduce l’esame, rilevando preliminarmente che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 si sviluppa a partire dagli obiettivi raggiunti con la legge finanziaria dello scorso anno e orienta le risorse pubbliche disponibili verso la crescita, l’equità sociale e la stabilità. Il disegno di legge finanziaria per il 2008, che assume caratteri di maggiore snellezza e trasparenza rispetto agli anni precedenti, si propone di avviare la riduzione della pressione fiscale; di riutilizzare le risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale per la casa, le persone non autosufficienti, le fasce sociali più deboli; di semplificare e ridurre i costi fiscali per le imprese; di dare applicazione al Protocollo sul lavoro e sul welfare del 23 luglio scorso; di imprimere un forte impulso alle infrastrutture, all’università e alla ricerca; di reperire risorse aggiuntive per la sicurezza; di sostenere la cooperazione; e di riqualificare la spesa pubblica, anche attraverso la riduzione dei costi della politica.
Si prevede inoltre che l’azione di risanamento dei conti pubblici, tenuto conto dei risultati conseguiti nel 2007, prosegua nel 2008, con la progressiva riduzione del deficit e del debito: il rapporto deficit-PIL, che per il 2007 è del 2,4 per cento, sarà del 2,2 per cento nel 2008, confermando così gli impegni sottoscritti in sede europea. Il debito pubblico, che ha ripreso a scendere nel 2007, si ridurrà progressivamente fino a portarsi sotto il 100 per cento già nel 2010. L’avanzo primario, che nel 2006 era pressoché azzerato, nel 2007 è stato significativamente ricostituito (2,5 per cento del PIL) e nel 2008 sarà pari al 2,6 per cento. La pressione fiscale, rispetto al tendenziale, diminuisce.
La struttura complessiva della manovra in esame – prosegue il relatore – si caratterizza anche per la riclassificazione per missioni e programmi del bilancio di previsione dello Stato, che si riflette anche sulle modalità con cui è articolata la manovra stessa. Insieme al disegno di legge finanziaria, inoltre, è stato presentato un decreto che legge prevede riduzioni fiscali per 2,2 miliardi di euro e investimenti per circa 3,4 miliardi. In questo ambito, sono stati destinati 910 milioni in aiuti alla cooperazione allo sviluppo, 500 milioni di euro per l’anticipo del contratto del pubblico impiego e 150 milioni aggiuntivi per il capitolo 5 per mille. Con le misure fiscali del decreto-legge si realizza l’obiettivo già indicato con la legge finanziaria per il 2007 di redistribuire una parte delle entrate ottenute con il recupero dell’evasione fiscale.
Il disegno di legge finanziaria, la cui entità è inferiore di oltre un terzo alla manovra dello scorso anno, è interamente dedicato a equità e sviluppo, non dovendo destinare risorse alla riduzione del deficit. Le risorse sono reperite attraverso maggior gettito per 6,3 miliardi di euro e tagli di spesa per 4,6 miliardi.
Tale essendo il quadro generale della manovra, per quanto riguarda le parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il relatore rileva in primo luogo che le politiche previdenziali e del lavoro sono, rispettivamente, oggetto della missione 25 e della missione 26.
Per quanto concerne la parte del provvedimento all’esame relativa alla previdenza, di cui al Capo XXII, l’articolo 56 consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta – ovvero tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e le partecipazioni minoritarie in società immobiliari – e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, a decorrere dal 2008. La relazione illustrativa precisa che il suddetto limite percentuale è introdotto in relazione alla cessazione dell’applicazione del tetto generale di spesa per le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004. Il comma 3 dello stesso articoloprecisache gli investimenti immobiliari, nella forma indiretta summenzionata, non sono più computati tra le somme depositate presso le aziende di credito, ai fini del calcolo del relativo limite: si ricorda, infatti, che gli enti assoggettati alla cosiddetta tesoreria unica non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. La relazione illustrativa osserva infatti che l’inclusione degli investimenti immobiliari in forma indiretta nel limite di tesoreria summenzionato ha determinato spesso l’impossibilità di effettuare investimenti immobiliari.
Il relatore si sofferma quindi sui commi 4 e 5: il primo prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possa essere ammesso il superamento del limite del sette per cento di cui al comma 1, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi generali di finanza pubblica richiamati nel medesimo comma 1; il secondo specifica che, a decorrere dal 2008, non si applicano i limiti percentuali stabiliti da precedenti disposizioni per gli impieghi in investimenti immobiliari delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici, ivi compresi, come spiega la relazione illustrativa, i limiti, minimi o massimi, stabiliti per specifici enti o settori immobiliari. Si ricorda che il limite massimo generale (che ora viene abrogato dal comma 1) è pari al 15% dei fondi disponibili.
L’articolo 57 definisce l’entità dell’importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 88 del 1989, mentre il successivo articolo 58 opera una regolazione di effetti contabili, consentendo che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l’INPS, per l’anno 2006, possano essere utilizzati trasferimenti all’Istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, secondo quanto risulta in base al conto consuntivo INPS per il 2006.
L’ articolo 59 proroga al 2008 la possibilità, già prevista dall’articolo 1, comma 767 della legge finanziaria per il 2007, di utilizzare le risorse destinate al contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti statali, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in relazione all’accordo sottoscritto nel 2007 per la istituzione del Fondo per i dipendenti delle regioni, autonomie locali e sanità, nonché alle ipotesi di accordo sottoscritte quest’anno per la istituzione del Fondo per i dipendenti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, presidenza del Consiglio, ENAC e CNEL.
L’articolo 60 reca l’interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo presso l’INPS antecedente alla entrata in vigore della legge n. 480 del 1988, confermando le modalità applicative fino ad ora seguite dall’INPS, mentre l’articolo 61, al comma 1, chiarisce che le disposizioni concernenti il riconoscimento dei periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro si applicano agli iscritti in costanza di attività lavorativa, con esclusione, pertanto, dei soggetti già pensionati; al comma 2 figurano norme di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti prevista dall’articolo 6, comma 3 della legge n. 140 del 1985, confermando l’applicazione delle modalità finora seguite dall’INPS.
L’articolo 62 istituisce il Fondo per il finanziamento del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità sociale e la crescita sostenibile, del 23 luglio 2007, al fine di assicurare la copertura finanziaria del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante le disposizioni di attuazione del predetto protocollo.
Il relatore passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge finanziaria attienente alle politiche del lavoro, inquadrate nella Missione 26: l’articolo 63 prevede, al comma 1, l’assegnazione di 14 milioni di euro per l’anno 2008 in favore di Italia lavoro s.p.a., a titolo di contributo da parte del Ministro del lavoro per fare fronte agli oneri ordinari di funzionamento: l’intervento è posto a carico del Fondo per l’occupazione che viene adeguatamente rifinanziato alla tabella D, riguardante il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia. Con il comma 2 sono destinati 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione, alle attività formative nell’esercizio delle attività di apprendistato, mentre il comma 3 provvede ad incrementare di 30 milioni di euro annui il contributo annuale per il funzionamento e le attività dell’ISFOL.
L’articolo 64 concerne le risorse relative al Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo, limitatamente al 2008, un impiego parzialmente diverso della spesa prevista dall’articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del 2006. Tale disposizione infatti finalizzava le risorse stanziate ad un incremento di sessanta unità di personale: la modifica proposta per il 2008 destina solo una parte dello stanziamento complessivo all’incremento del personale – nella misura di 1.015.000 euro – mentre i restanti 1.734.650,70 euro vengono finalizzati al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando medesimo.
L’articolo 65 reca una serie di proroghe di ammortizzatori sociali: in particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare, per il 2008, l’analoga disposizione in materia di proroga degli ammortizzatori sociali prevista dall’articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del 2007, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere concessi trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, in deroga alla normativa vigente, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008. Il comma 3 prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2008, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza con più di cinquanta addetti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro. Con il comma 4 si provvede al rifinanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, per l’anno 2008, dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.
La disposizione di cui al comma 5, infine, consente anche per l’anno 2008 l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi concessi ai sensi della legge n. 223 del 1993, nel limite di spesa di 45 milioni di euro.
Tutti gli interventi di cui all’articolo 65 sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, rifinanziato con la Tabella D.
L’articolo 66 proroga, per il 2008, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 dello stesso anno, con conseguente autorizzazione di spesa per l’importo di 20 milioni di euro, sempre a carico del Fondo per l’occupazione.
Con l’articolo 67 viene infine modificato l’articolo 1, comma 2, lettera p), numeri 1 e 2, della legge n. 123 del 2007, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, nella parte relativa alle modalità di finanziamento riguardanti la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, nonché il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte dell’INAIL. Il criterio vigente prevede l’utilizzo di una quota delle risorse già destinate, in base all’articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2007, alla riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei premi relativi alla gestione artigianato dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sempre che tali risorse risultino effettivamente sussistenti, in base ai criteri e alla procedura di individuazione di cui al medesimo comma 780. Il comma 2 dell’articolo 67 dispone, invece, che per le medesime finalità, siano stanziate risorse per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
Pur precisando che si tratta di norme che esulano dall’ambito di diretta competenza della Commissione, il relatore ritiene opportuno effettuare una breve panoramica sulle disposizioni relative al pubblico impiego, anche in considerazione del dibattito in corso sul rinnovo dei contratti e del preannunciato sciopero per il 26 ottobre. In particolare, l’articolo 92 reca disposizioni per il contenimento degli incarichi, nonché del lavoro flessibile e straordinario nella pubblica amministrazione, al fine, come precisa la relazione illustrativa, di ricondurre nell’ambito delle finalità originarie sia il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sia il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. In tale contesto va segnalato il comma 3 dello stesso articolo, che, nel riformulare l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che il sistema di reclutamento ordinario nelle pubbliche assunzioni comporta l’assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che le stesse amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla legislazione vigente solo per fronteggiare esigenze straordinarie e per periodi non superiori a tre mesi.
L’articolo 93 reca varie disposizioni in materia di assunzioni di personale, prevedendo, in primo luogo, il differimento al 31 maggio 2008 del termine per l’effettuazione delle assunzioni già autorizzate per il 2007 ai sensi della legge finanziaria per il 2005. L’articolo 94 prevede la possibilità di stipulare accordi di mobilità anche intercompartimentale, tra le diverse amministrazioni, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’economia, al fine di ricollocare il personale presso uffici che versino in condizioni di carenza di organico e di definire percorsi formativi, nel limite delle risorse disponibili e secondo le vigenti disposizioni in materia.
L’articolo 95 reca le disposizioni relative agli oneri contrattuali per i bienni 2006-2007 e 2008-2009: con i commi da 1 a 10 si provvede, per il biennio 2006-2007, a dare attuazione alle intese tra il Governo e le organizzazioni sindacali, del 6 aprile e del 29 maggio 2007, e le risorse per i benefici contrattuali riferiti a tale biennio sono integrate per assicurare il riconoscimento di benefici economici pari a 101 euro mensili per il personale dei Ministeri ed incrementi corrispondenti per il personale di altri comparti. Per il biennio 2008-2009 si provvede a quantificare gli oneri corrispondenti al costo dell’indennità di vacanza contrattuale: il comma 11 definisce le risorse per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva, e il comma 12 definisce quelle per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle amministrazioni statali, con specificazione delle risorse destinate al comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo n. 195 del 1995.
Il relatore si sofferma quindi sul complesso dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rilevando che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l’articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.
La Tabella A del disegno di legge finanziaria (che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) prevede, per l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una dotazione pari a 900 migliaia di euro annui a decorrere dal 2009 (mentre non reca alcuna dotazione per il 2008).
La Tabella A si limita, dunque, nel caso di specie, a confermare gli stanziamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente. Tali stanziamenti – come conferma la relazione illustrativa – sono, in realtà, intesi ad una finalità non attinente alle materie di competenza del Ministero, cioè alla copertura del disegno di legge sul conflitto di interessi.
La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca (così come lo stato a legislazione vigente) alcun accantonamento per il Ministero in esame.
La Tabella D prevede un incremento per il 2008, pari a 800 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993. Si rileva che una parte di tale incremento è già impiegato ai fini della copertura di alcune norme di spesa, previste dall’articolato del medesimo disegno di legge finanziaria.
Le Tabelle C, E e F non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto alla legislazione vigente.
Il relatore alla Commissione sulla tabella n. 18, recante lo stato di previsione del Ministero solidarietà sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria DI SIENA (SDSE)introduce quindi l’esame, rilevando preliminarmente che le parti del disegno di legge finanziaria per il 2008 che si riferiscono all’ambito di competenza del Ministero della solidarietà sociale toccano diverse temi, alcuni dei quali, per alcuni profili, incidono anche sulle attribuzioni di altri Dicasteri: cita, a titolo di esempio, la disciplina del congedo parentale, di cui all’articolo 54, che interviene sulle competenze del Ministero del lavoro per i profili previdenziali e quelle del Ministro per le politiche per la famiglia per quanto concerne i destinatari della norma. Di contro, nella valutazione complessiva della manovra di finanza pubblica all’esame, occorre considerare anche alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 159 del 2007, nelle quali figurano misure di notevole impatto sotto il profilo delle politiche sociali. Tale ad esempio è l’articolo 44 (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito) che, per il 2007, attribuisce ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per il 2006 è pari a zero, una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario. A tali soggetti, inoltre, è attribuita un’ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico. Sempre con riferimento al decreto-legge n. 159, va poi ricordato l’articolo 45, che al comma 1 integra di 25 milioni di euro il finanziamento già disposto con la legge finanziaria per il 2007, del Piano straordinario per i servizi socio-educativi, mentre il comma 2 provvede ad integrare di ulteriori 25 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche sociali. Va altresì ricordato che il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria reca norme fiscali in favore dei contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili adibite ad abitazioni principali, suscettibili di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e di promuovere l’autonomia dei giovani,
Il relatore rileva quindi l’opportunità di fare riferimento alla nuova classificazione del bilancio di previsione, ripartito in missioni e programmi, nell’ambito dei quali sono indicate le risorse afferenti ad aree omogenee dell’azione pubblica e agli obiettivi perseguiti per ciascuna area: relativamente alla sfera di attribuzioni del Ministero per la solidarietà sociale, il disegno di legge finanziaria detta disposizioni che riguardano sia la Missione 24, Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, sia la Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.
Per quel che riguarda la Missione 24, al Capo XXI, l’articolo 53 reca l’istituzione, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finanziata attraverso una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, inerente al Fondo per le politiche sociali. Tale somma, ai sensi del comma 2, è destinata al finanziamento del contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, ai sensi del comma 3, al finanziamento di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché di attività di promozione e diffusione di buone pratiche.
L’articolo 54 disciplina il congedo per maternità e quello parentale nei casi di adozione e affidamento, con la finalità di equiparare tali diritti a quelli conseguenti alla filiazione biologica: in particolare il comma 1 novella l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – testo unico per la tutela della maternità – estendendo di ulteriori due mesi il periodo trimestrale di congedo di maternità previsto dalla norma vigente per le lavoratrici che abbiano adottato un minore. Detto periodo di congedo, pari complessivamente a cinque mesi, decorre dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, nei casi di adozione nazionale. Per quel che concerne il caso di adozione internazionale, viene abrogato l’articolo 27 del decreto legislativo n. 151, che disciplina attualmente tale profilo, e viene stabilito che il congedo in tale ipotesi può essere fruito sia prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, sia dopo l’ingresso del minore in Italia, entro e non oltre i cinque mesi successivi all’ingresso stesso, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo. La lavoratrice che non si avvalga o si avvalga solo in parte del congedo di maternità previsto per le adozioni internazionali, può comunque fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Tutte le tipologie di congedo citate – prosegue il relatore – sono fruibili alle medesime condizioni anche dai lavoratori, se non richiesti dalla lavoratrice, come dispone il comma 3 dell’articolo 54 del disegno di legge in esame. Il successivo comma 4 novella l’articolo 36 del decreto legislativo n. 151, e, nel precisare cheil congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento – con conseguente abrogazione, al successivo comma 5, dell’articolo 37 del suddetto decreto, inerente alla stessa materia – stabilisce che lo stesso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore, in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità prevista per i congedi parentali all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
L’articolo 55 comma 1 del disegno di legge in titolo stabilisce che per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
L’articolo 68 comma 1 destina risorse – per un ammontare pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 – al cofinanziamento dei programmi in materia migratoria per i quali si chiede il contributo europeo, al fine di consentire l’accesso ai fondi dell’Unione Europea istituiti nell’anno 2007 – oltre a quelli già approvati nel 2006 – quali il fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE, il Fondo di ritorno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE, il fondo frontiere, di cui alla decisione n. 574/2007/CE, il fondo europeo per i rifugiati, di cui alla decisione n. 573/2007/CE.
Al comma 2 del medesimo articolo viene prevista un’integrazione di 50 milioni di euro per l’anno 2008, a favore del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007.
Passando ad esaminare il complesso dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, il relatore rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l’articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.
La Tabella A del disegno di legge finanziaria, che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, prevede, per l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, una dotazione pari a 260.699 migliaia di euro per il 2008, a 282.707 migliaia per il 2009 e a 345.707 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010. Tali valori costituiscono, rispetto al corrispondente accantonamento previsto nel bilancio a legislazione vigente, un incremento pari a 201.000 migliaia di euro per il 2008, 254.000 migliaia per il 2009 e a 317 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010.
La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.
Le Tabelle C, D, E ed F – conclude il relatore – non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto allo stato a legislazione vigente.
Si apre la discussione.
Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) rileva che la pur ampia illustrazione del relatore Roilo dovrebbe essere integrata con un riferimento all’articolo 70, comma 1, lettera a) del disegno di legge finanziaria riguardante la realizzazione di un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando la priorità alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Analogamente, occorrerebbe considerare il nuovo testo del comma 340 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, di cui al comma 1 dell’articolo 71 del disegno di legge finanziaria all’esame, che prevede l’istituzione di zone franche urbane, al fine di contrastare il degrado e favorire l’inclusione sociale e culturale delle persone che abitano in aree urbane marginali: si tratta infatti di una problematica che rientra pienamente nella sfera di competenza del Ministero della solidarietà sociale.
Nel disegno di legge finanziaria è stato disposto molto opportunamente il raddoppio, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2007, delle risorse destinate al Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati: peraltro, pur nella consapevolezza che la manovra di finanza pubblica all’esame si sforza di redistribuire risorse scarse in modo quanto più possibile oculato, occorre tenere presente che le somme disponibili presso tale Fondo appaiono ancora molto esigue – circa trenta euro per immigrato regolare – a fronte dell’esigenza di realizzare interventi di integrazione di ampio respiro, che vanno considerati come prioritari, per un equilibrato sviluppo economico e sociale del paese.
Il senatore BOBBA (Ulivo) richiama l’attenzione sulla parte della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria riguardante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a parziale rettifica della breve annotazione del relatore Roilo, rileva infatti che in essa va segnalata una incongruenza, poiché, mentre vengono destinate risorse per rimodulare la spesa disposta all’articolo 80, comma 4 della legge n. 448 del 1998, che, a sua volta, assicura il finanziamento della legge n. 40 del 1984, riguardante la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, non è previsto alcuno stanziamento per finanziare la formazione professionale nel suo complesso, secondo la previsione di cui all’articolo 1, comma 1163 della legge finanziaria per il 2007. Sembrerebbe invece ragionevole pervenire ad una unificazione delle due voci di spesa.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), riservandosi di intervenire su altri profili nella seduta pomeridiana, osserva che, per quanto attiene al pubblico impiego, la apprezzabile affermazione di principio dell’articolo 92 del disegno di legge finanziaria sui limiti da porre all’utilizzazione delle collaborazioni esterne e sulla preferenza da accordare al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovrebbe essere rafforzata mediante la previsione di norme di indirizzo che orientino la attività delle pubbliche amministrazioni nel senso di prevedere la predisposizione di piani per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale per il personale statale relativo al biennio 2008-2009, le somme indicate ai commi 11 e 12 dell’articolo 95 si limitano a coprire l’indennità di vacanza contrattuale, mentre il disegno di legge finanziaria non contempla ulteriori risorse da destinare al finanziamento dei nuovi contratti per il biennio predetto, confermando, per questo profilo, la discutibile prassi introdotta dall’Esecutivo di centro-destra nella passata legislatura. Potrebbe essere invece opportuno prevedere un apposito stanziamento, commisurato, eventualmente, al tasso di inflazione programmata, come segnale della volontà del Governo di aprire quanto prima il confronto con le organizzazioni sindacali per il rinnovo contrattuale.
Secondo il senatore VIESPOLI (AN), le risorse indicate nel disegno di legge finanziaria non sono neanche sufficienti ad assicurare la copertura dell’indennità di vacanza contrattuale, se si considera che essa, secondo l’Accordo del luglio 1993, è attribuita nella misura del 30 per cento del tasso di inflazione programmata nei primi sei mesi e del 50 per cento nei mesi successivi.
Il PRESIDENTE condivide i rilievi del senatore Livi Bacci, pur osservando che gli articoli 70 e 71 del disegno di legge finanziaria, inclusi nell’ambito della missione 28, riguardante lo sviluppo e il riequilibrio territoriale, investono temi di diversa natura e attengono pertanto alle competenze di diversi dicasteri. Richiama quindi l’attenzione sulla rilevanza di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, soffermandosi in particolare sull’articolo 56, relativo agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali – recante disposizioni molto attese dai soggetti interessati – e sull’articolo 59, che accantona risorse per la previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: rispetto a tale ultima norma, occorre a suo avviso verificare la congruità delle risorse destinate al finanziamento delle spese di avvio dei Fondi pensione. Altrettanto rilevante è poi la modifica alla legge n. 123 del 2007, sulla sicurezza del lavoro, poiché con essa sono attribuite risorse certe alle attività di formazione ed agli investimenti in sicurezza delle piccole, medie e micro imprese, secondo l’auspicio più volte espresso nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12.
92ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 2008
– (Tab. 18) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanziario 2008
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente TREU ricorda che nella seduta antimeridiana sono state svolte le relazioni sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sullo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed è iniziata la discussione.
Interviene quindi il senatore PICCONE(FI), secondo il quale non è facile formulare una valutazione univoca sulla manovra di finanza pubblica all’esame, malgrado i toni trionfalistici con cui essa è stata annunciata dal Governo: nel complesso, il disegno di legge finanziaria da un lato aumenta la spesa senza riqualificarla, dall’altro opera, demagogicamente, una riduzione solo apparente della pressione fiscale sulle imprese, poiché la vantata riduzione di 5 punti percentuali dell’IRES risulta ampiamente compensata dall’ampliamento della base imponibile, che va a colpire soprattutto gli investimenti, anche in relazione ai limiti posti agli oneri deducibili. Da tali misure risultano penalizzate in particolare le aziende di piccole e medie dimensioni, quelle di nuova costituzione e quelle che intendono effettuare investimenti; al tempo stesso il disegno di legge finanziaria all’esame riproduce meccanismi fiscali che hanno favorito e favoriscono la grande speculazione finanziaria, mentre risulta del tutto carente per quanto riguarda i temi del lavoro e della previdenza, in assenza di interventi per la riduzione dell’imposizione fiscale sulle retribuzioni. Su questi temi, come sul tema fiscale, permane una notevole confusione, che riflette le divisioni interne alla maggioranza e la scarsa capacità di decisione del Governo. E’ pertanto auspicabile che il confronto parlamentare sulla manovra di finanza pubblica non venga stravolto e coartato dal voto di fiducia, al quale l’Esecutivo ricorre con preoccupante frequenza.
Il senatore SACCONI (FI) rileva che i documenti dei quali si compone la manovra di finanza pubblica, così come sono stati presentati, scontano la mancata presentazione del disegno di legge di recepimento del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibile, siglato tra il Governo e le parti sociali il 23 luglio di quest’anno. Si tratta di un limite di non poco conto per la discussione in corso, poiché è probabile che il provvedimento verrà varato solo alla fine della settimana dal Consiglio dei ministri, una volta reso noto l’esito della consultazione dei lavoratori, sulla cui regolarità, peraltro, sono state avanzate riserve anche da alcuni settori della maggioranza. Tuttavia, il tema non è assente dal disegno di legge finanziaria, dato che l’articolo 62 istituisce un fondo per la copertura delle norme di attuazione del Protocollo, che senz’altro avranno un notevole peso per quanto concerne la sicurezza sociale e le politiche del lavoro. Il Protocollo sceglie di riaprire la voragine della spesa pensionistica, consentendo nuovamente l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità con requisiti anagrafici inferiori a quelli previsti dalla riforma del 2004 a decorrere dal 1° gennaio 2008: mentre nella passata legislatura si è effettuato un tentativo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL, oggi l’Italia è l’unico paese dell’Unione europea che riduce l’età pensionabile, mentre tutti gli altri Paesi membri prendono in seria considerazione la possibilità di un suo innalzamento. E’ un arretramento che risulta incomprensibile all’Unione europea e a tutti i più autorevoli osservatori stranieri, e la confusione aumenta se si considera che la soluzione proposta nel Protocollo è in contraddizione anche con il programma con cui l’Unione si è presentata agli elettori: nella passata legislatura, infatti, l’opposizione di centro-sinistra si oppose all’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile proposto dal Governo, sostenendo la necessità di intervenire prioritariamente sulla separazione tra assistenza e previdenza, senza considerare, peraltro, che anche la spesa previdenziale è ampiamente sostenuta con trasferimenti dal bilancio dello Stato. Con il Protocollo del 23 luglio, invece, il Governo in carica ha accettato il principio dell’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile, con modalità che però determinano un onere di circa 10 miliardi di euro, che dovrebbero essere coperti dall’incremento del prelievo contributivo sui lavoratori a progetto. La più immediata conseguenza di questa misura sarà una riduzione del numero di questi contratti e il loro passaggio all’economia sommersa, secondo un processo già in atto. E’ anche probabile che le risorse così recuperate risulteranno insufficienti, e che sarà pertanto necessario aumentare il prelievo contributivo dei lavoratori dipendenti ed autonomi, già innalzato con la legge finanziaria dello scorso anno, anche perché la più volte annunciata integrazione degli enti previdenziali non porterà alcun risparmio significativo, come mettono in luce recenti studi condotti dalla Ragioneria generale dello Stato. Il prevedibile aumento degli oneri contributivi porterà inevitabilmente ad un ampliamento dell’area del lavoro sommerso. Sono inoltre sottostimate le conseguenze derivanti dalla ridefinizione dei lavori usuranti, ed è facilmente che le soglie indicate dal Governo saranno travolte, poiché è difficile comprimere diritti soggettivi, una volta che sono stati riconosciuti.
Il fondo per la copertura delle disposizioni di attuazione del Protocollo del 23 luglio – prosegue il senatore Sacconi – appare inadeguato anche se si considerano altri aspetti dell’intesa. Vi sono senz’altro proposte condivisibili in essa, come l’innalzamento dell’indennità di disoccupazione, ma anche queste si inseriscono in un contesto assolutamente non convincente. Sul tema degli ammortizzatori sociali, è assente qualsiasi riferimento ad un secondo pilastro – da affiancare a quello pubblico – costruito dalle parti sociali su basi mutualistiche, che avrebbe potuto operare positivamente nel senso della razionalizzazione delle Cassa integrazione; su questo punto il Protocollo si limita a generiche affermazioni, prive, tra l’altro di riscontri sul piano delle risorse finanziarie disponibili, e il disegno di legge finanziaria ripropone interventi di proroga per numerosi interventi di sostegno del reddito già in essere. Sono altresì molto esigui gli accantonamenti destinati alla formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato, rispetto ai quali, peraltro, la componente formativa risulta in generale fortemente negletta.
Un altro limite del Protocollo e delle politiche del lavoro ad esso conseguenti è desumibile dalla decisione delle organizzazioni sindacali di avviare una iniziativa sul tema della riduzione degli oneri fiscali sul lavoro, subito dopo la conclusione dell’intesa del 27 luglio: in quella sede, infatti, il tema della detassazione delle parti variabili del salario è affrontato solo sul versante datoriale, con misure peraltro di impatto molto modesto, mentre è necessario avviare una più decisa riduzione del peso fiscale sulle retribuzioni, sempre riferita alle componenti variabili di esse, virtuosamente collegata alle esigenze e alle trasformazioni dell’organizzazione produttiva, sulla base di intese tra datori di lavoro e lavoratori.
Per quanto concerne il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il biennio 2008-2009 – ferma restando l’opportunità di prolungare il periodo di vigenza dei contratti -, desta forte perplessità il fatto che il disegno di legge finanziaria si limiti alla copertura dell’indennità di vacanza contrattuale, anche per motivi connessi alla trasparenza del bilancio di previsione, poiché vengono occultate risorse di cui invece dovrebbe resa nota l’entità, come annuncio delle intenzioni dell’Esecutivo per quel che riguarda la politica contrattuale, che dovrebbe essere ispirata ad obiettivi di promozione del merito, della produttività e della mobilità, quest’ultima in forme più ampie ed incisive di quella, assolutamente insoddisfacente, delineata nel disegno di legge finanziaria.
Al di là di poco simpatiche definizioni del Ministro dell’economia – prosegue il senatore Sacconi – non si può certo sottovalutare il problema della condizione dei giovani, con particolare riferimento ai temi della loro autonomia e dell’ingresso sul mercato del lavoro, temi, peraltro, che riconducono alle responsabilità delle famiglie e di un sistema educativo che vincola i giovani a percorsi formativi lunghi e dequalificati. A fronte dell’enormità del problema, lo sconto fiscale sugli affitti contenuto nel disegno di legge finanziaria risulta del tutto inessenziale, poiché elude i nodi fondamentali della transizione tra scuola e lavoro e della qualità della formazione. Altrettanto inutile, e di sapore elettoralistico, è la disposizione una tantum sull’incapienza, contenuta nel decreto legge che ha accompagnato la manovra di finanza pubblica all’esame.
Sempre in tema di interventi assistenziali, sarebbe opportuno un bilancio sui recenti interventi realizzati sulle pensioni più basse: infatti, come è stato evidenziato di recente da autorevoli osservatori, vicini peraltro al centro-sinistra, la mancata assunzione del reddito familiare come criterio per la destinazione del beneficio ha prodotto delle vistose distorsioni nell’utilizzazione delle risorse, orientate sovente verso nuclei familiari con redditi medio alti. A questo proposito, occorre sottolineare che l’intervento in favore delle famiglie deve essere in primo luogo a carattere fiscale, ed è auspicabile, a tale proposito, che si ritorni allo strumento della deduzione – abbandonando la deleteria sostituzione di queste ultime con le detrazioni – per operare abbattimenti sui redditi che producano effetti di alleggerimento dell’imposizione locale a carico delle famiglie medesime. Sempre a questo proposito, è auspicabile che vengano nuovamente assegnati congiuntamente alla Commissione lavoro e alla Commissione finanze e tesoro, i numerosi disegni presentati in materia di riforma del welfare familiare, come ha recentemente chiesto al Presidente del Senato il Presidente del Gruppo di Forza Italia.
In conclusione il senatore Sacconi esprime una valutazione fortemente negativa sul disegno di legge finanziaria all’esame, non solo per gli effetti complessivi che esso è destinato a produrre sull’insieme del sistema economico e produttivo, ma anche per gli aspetti relativi alle politiche del lavoro e della previdenza, ed al modello sociale ad essi sotteso.
Il senatore VIESPOLI (AN) fa preliminarmente presente che, nel complesso, la manovra di finanza pubblica per il 2008 non risulta affatto “leggera”, come è stato sostenuto da taluni esponenti della coalizione governativa, poiché si articola in una serie di misure ed interventi rispetto ai quali, tuttavia, gli stanziamenti previsti risultano insufficienti.
Malgrado l’Esecutivo abbia considerato il metodo concertativo quale elemento caratterizzante della propria identità politica, le scelte effettuate negli ultimi tempi hanno indotto le organizzazioni sindacali a proclamare lo sciopero generale del comparto del pubblico impiego. A questo proposito, va evidenziato che nel disegno di legge finanziaria risulta una copertura parziale della indennità di vacanza contrattuale, né risultano coperti gli oneri connessi al recupero dell’inflazione programmata.
Riguardo alla materia del welfare, sarebbe stato opportuno proseguire nella direzione indicata nel Libro bianco del mercato del lavoro, anziché promuovere una modifica della riforma del 2004 – delineata nel Protocollo del 23 luglio 2007 – che, graduando l’innalzamento dell’età pensionabile, finisce con il sottrarre ingenti risorse ad altre, più proficue, finalizzazioni, come il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. A questo proposito, il disegno di legge finanziaria si limita alla riproposizione di trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga, senza adottare alcun intervento di riassetto organico delle misure di sostegno al reddito e di estensione di esse alle piccole imprese, e senza altresì promuovere alcuna politica attiva per il lavoro, in grado di fronteggiare il problema dell’occupazione e del reinserimento lavorativo.
Relativamente all’articolo 63, contenente stanziamenti in favore di Italia lavoro S.p.A. e dell’ISFOL, va evidenziato che l’oggettiva esigenza di attivare processi di stabilizzazione volti a salvaguardare le elevate professionalità sviluppatesi in seno alle sopracitate strutture – in sé condivisibile – va armonizzata con la necessità di introdurre forme di contribuzione alle spese dell’ISFOL da parte delle regioni, anche alla luce della presenza delle stesse nel consiglio di amministrazione dell’Istituto. In tale ottica, si potrebbe anche conseguire l’effetto virtuoso di una semplificazione degli apparati amministrativi, che attraverso un rafforzamento del ruolo dell’ISFOL e del rapporto dello stesso con le regioni, possa determinare una razionalizzazione delle strutture tecniche operanti in ambito territoriale regionale.
Occorre poi individuare forme di raccordo e coordinamento tra le misure di sostegno a favore dei giovani laureati residenti nelle regioni meridionali, finalizzate all’inserimento degli stessi in ambito lavorativo, di cui all’articolo 70, comma 1, lettera a) del disegno di legge finanziaria, con quelle, di ben più ampio respiro quanto alla platea dei destinatari, introdotte dall’Esecutivo precedentemente in carica, incentrate su progetti di formazione gestiti da Italia lavoro S.p.A. in collaborazione con le università meridionali. Tali interventi avevano anche il fine di rimodulare la struttura organizzativa e didattica delle università, in modo tale da consentire l’espletamento da parte delle stesse delle funzioni di intermediazione sul mercato del lavoro da ad esse assegnate dalla legge Biagi.
L’oratore, a completamento della disamina degli interventi attinenti al welfare, si sofferma brevemente anche sulla disposizione contenuta nell’articolo 43 del decreto-legge n. 159 del 2007, sottolineando delle criticità sulla formulazione di tale disciplina, che nell’equiparare la posizione dei lavoratori socialmente utili a quelli di pubblica utilità nella regione Calabria, rischia di produrre una situazione difficilmente governabile e rispetto alla quale la Regione stessa risulta del tutto deresponsabilizzata.
Relativamente al fenomeno del patologico protrarsi della permanenza dei giovani nelle famiglie di origine, sottolineato recentemente anche dal ministro Padoa Schioppa, il senatore Viespoli ricorda che nel Mezzogiorno si assiste a processi di mobilità caratterizzati sia dall’esodo di giovani diplomati e laureati verso le regioni settentrionali sia dal ritorno nel Sud dei pensionati originari di tali territori. Questi fenomeni, che sono suscettibili di modificare profondamente la struttura demografica del Mezzogiorno, non vengono presi minimamente in considerazione dal disegno di legge finanziaria in titolo, che peraltro non contiene nemmeno interventi concreti e seri finalizzati a promuovere l’occupazione nelle aree meridionali del paese, che restano ancorate a standard di occupazione notevolmente inferiori a quelli prefigurati dalla strategia comunitaria di Lisbona.
Il senatore BOBBA(Ulivo), dopo aver sottolineato la necessità di rafforzare gli stanziamenti destinati al sostegno della formazione permanente dei lavoratori, si sofferma sulle misure fiscali contenute nel disegno di legge finanziaria attinenti all’ICI e su quelle a favore degli incapienti, le quali ultime non risultano pienamente idonee a sostenere i nuclei familiari numerosi, per i quali andrebbe invece rivisto l’indicatore della situazione economica equivalente.
Al fine di promuovere adeguate politiche a sostegno delle famiglie, sarebbe stato necessario aumentare le detrazioni per gli asili nido ed i servizi di cura e assistenza, accrescere la durata dei congedi parentali, nonché della copertura indennitaria degli stessi, e promuovere la diffusione del part-time.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) sottolinea preliminarmente la necessità di integrare gli stanziamenti destinati al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, evidenziando che le risorse previste a copertura della indennità di vacanza contrattuale non risultano sufficienti.
Per quel che concerne le misure di riduzione della precarietà nel settore pubblico, occorrerebbero interventi più incisivi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro: anche le misure di blocco del turn over nelle amministrazioni deputate alla erogazione dei servizi al cittadino, risultano incongrue ed inopportune poiché costituiscono uno strumento di inaccettabile ridimensionamento delle prestazioni proprie del moderno Stato sociale.
Le disposizioni a favore degli incapienti, contenute nel decreto legge n. 195, andrebbero ulteriormente potenziate, integrandole con interventi di contrasto della precarizzazione del mercato del lavoro, ed altresì andrebbe ampliato il periodo complessivo dei congedi parentali, ed elevata la copertura indennitaria degli stessi, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con la vita familiare.
Tali politiche dovrebbero essere accompagnate da interventi di rafforzamento di taluni servizi essenziali, quali ad esempio quello degli asili nido, come pure, nella disciplina dei congedi parentali, dovrebbero essere previste forme di maggiore coinvolgimento dei genitori di sesso maschile nella gestione dei rapporti familiari.
La disciplina dei congedi di maternità e parentali nei casi di adozione e di affidamento, di cui all’articolo 54 del disegno di legge finanziaria, andrebbe poi completata, nel senso di equiparare la posizione dei genitori di figli adottivi a quella dei genitori di figli naturali anche con riguardo ai profili attinenti alla disciplina del lavoro notturno.
Infine gli interventi a favore del Fondo per le non autosufficienze risultano assolutamente positivi, anche se andrebbero ulteriormente rafforzati, nella prospettiva di conferire al predetto Fondo un’impostazione di tipo universalistico, che preveda non solo l’erogazione di aiuti economici, ma anche di servizi assistenziali in favore dei soggetti destinatari.
Il senatore NOVI (FI) sottolinea preliminarmente che l’atteggiamento complessivo delle forze politiche di centro-sinistra – che emerge anche dal disegno di legge finanziaria in titolo – appare improntato ad una impostazione di politica economica di tipo monetarista, mentre quello delle forze politiche di centro-destra si incentra su una visione di tipo keynesiano, orientata al rilancio dell’economia del paese.
Le politiche per il lavoro promosse dall’Esecutivo in carica appaiono articolate su due livelli, il primo dei quali è costituito dalla riforma delle pensioni – prefigurata nel Protocollo del 23 luglio – che nel tentativo di eliminare il cosiddetto scalone, finisce per anticipare, rispetto alla disciplina contenuta nella legge Maroni, l’elevazione a 61 anni dei requisiti anagrafici minimi per il pensionamento, con tutti gli effetti peggiorativi conseguenti a tale scelta, sottolineati di recente anche dal segretario della FIOM.
Il secondo livello delle politiche del lavoro proposte dalla coalizione di centro-sinistra, riguarda la modifica della legge Biagi che tuttavia, nonostante l’enfasi posta su tale profilo da taluni esponenti politici di maggioranza, resterà circoscritta ad aspetti accessori, quale ad esempio quello interente al lavoro a chiamata e all’istituto dello staff leasing, mentre sarà mantenuto l’impianto complessivo sul quale si impernia la disciplina in questione, che peraltro ha introdotto importanti misure di garanzia a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro di collaborazione coordinata a progetto.
L’oratore esprime quindi sorpresa e perplessità per l’atteggiamento assunto dal Governo relativamente alle politiche sociali, improntato a un totale disinteresse per i problemi dei ceti più deboli, quali i lavoratori precari e gli anziani. Va peraltro evidenziato che l’ Esecutivo francese, composto da forze politiche di centro-destra, ha introdotto in ambito sociale misure sicuramente più efficaci di quelle prospettate nell’ambito della manovra finanziaria per il 2008.
Dopo aver rilevato che il trend di crescita dell’economia previsto per il 2008 risulta meno sostenuto del previsto, mentre aumenta invece contestualmente la pressione fiscale, il senatore Novi rileva che nonostante i proclami e le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di centro-sinistra, le politiche di contrasto all’evasione fiscale sono risultate del tutto inconsistenti, atteso che è stato anche ridotto l’organico degli uffici deputati a tali controlli.
Il senatore TOFANI (AN) esprime preliminarmente un grave disagio per l’assenza nella manovra finanziaria in esame della disciplina contenuta nel protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, sottolineando in senso critico uno scarso interesse dell’Esecutivo per tali profili, come sembrerebbe evincersi anche dalla assenza del sottosegretario De Luca per una parte della seduta pomeridiana.
Passando all’esame dell’articolato del disegno di legge finanziaria si rileva che l’articolo 62 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento del predetto protocollo sul welfare, nonostante le ipotesi di modifica dello stesso emerse in seno all’Esecutivo.
Sono ravvisabili delle criticità anche in relazione alla disciplina contenuta nell’articolo 67, volto a rimodulare le modalità di finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera p) della legge n. 123 del 2007, relative al settore della formazione e degli investimenti per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro.
L’articolo 93 del disegno di legge finanziaria proroga i termini per le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche se tale disciplina non tiene affatto conto del discutibile comportamento assunto dalla agenzia delle entrate, che ha preferito l’effettuazione di nuovi concorsi rispetto all’assunzione dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie di precedenti concorsi.
Va peraltro rilevato, relativamente ai profili da ultimo citati, che nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria dello scorso anno, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno volto a sottolineare la necessità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’utilizzo delle graduatorie esistenti in caso di assunzione di nuovo personale.
L’oratore illustra poi l’ordine del giorno G/1817/1/11 volto a sollecitare il Governo all’adozione in tempi brevi il decreto di cui al comma 1187 della legge finanziaria per il 2007, relativo al sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, e, successivamente l’ordine del giorno G/1817/2/11 che impegna il Governo a destinare le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 571, della predetta legge finanziaria, all’incremento dell’organico a disposizione del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.
Il presidente TREU, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiuso il dibattito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,20.