82ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1515) BOBBA ed altri. – Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale
(1544) VALPIANA ed altri. – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine
(1576) LIVI BACCI ed altri. – Istituzione del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i giovani
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore ROILO (Ulivo) introduce l’esame congiunto, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 1515, che delinea una serie di interventi a favore della famiglia, nonché dei giovani, attraverso il potenziamento di istituti già esistenti e l’introduzione di nuove misure. Nella sua impostazione, il provvedimento tiene conto anche dei mutamenti socio-economici e demografici verificatisi negli ultimi tempi, caratterizzati da un rilevante calo delle nascite, suscettibile di determinare il progressivo assottigliamento della popolazione in età attiva e l’incremento della spesa sociale in relazione all’invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento della domanda di prestazioni previdenziali e socio-sanitarie.
Partendo da tali premesse, l’articolo 1 enuncia le finalità dell’intervento legislativo, volto in particolare al riequilibrio del carico fiscale gravante sui nuclei familiari; al rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie, con particolare riguardo alle famiglie numerose; alla valorizzazione dell’occupazione femminile, in coerenza con gli obiettivi di Lisbona; alla complessiva riqualificazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli ed infine alla introduzione di strumenti di risparmio agevolato orientati a promuovere l’autonomia finanziaria dei giovani.
Il Capo I del disegno di legge interviene sugli istituti fiscali a favore della famiglia. In particolare, l’articolo 2 disciplina il recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d’imposta; l’articolo 3 prevede detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per l’assistenza ai bambini e agli anziani non autosufficienti, nonché per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, mentre l’articolo 4 stabilisce l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento per l’acquisto di auto vetture per il trasporto di famiglie numerose.
Nel Capo II sono dettate misure volte all’ampliamento e alla riqualificazione delle condizioni d’accesso alle prestazioni sociali e assistenziali delle famiglie, prevedendo, all’articolo 5, la riforma dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con la definizione di una nuova scala di equivalenza che, attraverso l’applicazione di apposite maggiorazioni per ciascun figlio a carico, possa valorizzare le famiglie numerose. Conseguentemente, l’articolo 6 reca una rimodulazione delle tariffe dei servizi pubblici locali applicabili ai nuclei familiari.
L’articolo 7 istituisce la «Carta Famiglia», da rilasciare a ciascun nucleo familiare con figli, per l’accesso a condizioni agevolate a prestazioni e servizi di vario genere, mentre l’articolo 8 stabilisce per i nuclei con tre o più figli l’equiparazione, ai fini della determinazione degli assegni familiari, dei figli maggiorenni ai figli minori, a condizione che siano iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.
In attuazione dell’obiettivo di copertura territoriale di asili-nido fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 – prosegue il relatore – l’articolo 9 promuove la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l’anno 2010, incrementando a tal fine il Fondo nazionale per gli asili nido, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Il Capo III è incentrato sui profili attinenti alla promozione dell’occupazione femminile, prevedendo all’articolo 10 la facoltà di trasformazione reversibile del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tutti i periodi di lavoro a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa.
Vengono inoltre introdotte forme agevolate di accesso al part time, in base alle quali si attribuisce alle lavoratrici madri la possibilità di richiedere al datore di lavoro, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di sei anni. A seguito dell’esercizio di tale facoltà, i datori di lavoro sarebbero esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria, e sarebbero tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all’esonero.
L’articolo 11, relativo ai congedi parentali, estende fino a 12 mesi il periodo massimo di godimento di tale beneficio per tutti i lavoratori dipendenti ed incrementa fino al 70 per cento della retribuzione l’indennità di congedo – attualmente fissata per tutti al 30 per cento – limitatamente ai nuclei familiari a basso reddito.
Infine, all’articolo 12, si prevede l’integrale fiscalizzazione, per tre anni, degli oneri contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone ultraquarantenni che avviano o riprendono l’attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia.
Il relatore dà quindi conto del Capo IV, nel quale figurano alcune norme di delega legislativa al Governo: in particolare, l’articolo 13 reca la delega al Governo per il potenziamento e la razionalizzazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli. Tra i principi e i criteri di delega va segnalata, al comma 1, lettera b), la previsione di un «Assegno di nascita» da erogare mensilmente in misura fissa a ciascun nucleo familiare, a decorrere dal quarto mese di gravidanza fino al terzo mese di vita del bambino; alle lettere d) ed e) si dispone, inoltre, una complessiva revisione della disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), orientata a rendere più equa, trasparente ed efficace la valutazione delle condizioni sociali e reddituali rilevanti ai fini del riconoscimento dell’assegno per la famiglia; a rendere pienamente accessibile ed agevole l’autovalutazione di tali condizioni da parte dei soggetti interessati, e a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie. Sul versante delle politiche fiscali, va poi segnalata, alle lettere f) e g), con riferimento alla base imponibile delle addizionali comunali e regionali IRPEF, l’introduzione di specifiche soglie di esenzione da applicare ai contribuenti in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali e alla dimensione e natura del nucleo familiare, con priorità per i nuclei familiari con due o più figli. Quanto all’imposta comunale sugli immobili (ICI), si propone l’esenzione totale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con riferimento ai soggetti passivi con carichi familiari. Ad una finalità di razionalizzazione complessiva del sistema, corrisponde invece la disposizione di delega che figura alla lettera h) relativamente all’alternatività tra l’accesso alle detrazioni fiscali per gli asilo nido e le spese di assistenza e cura dei figli minori e l’accesso all’istituto del congedo parentale; la lettera i) dispone infine adeguate forme di collegamento tra l’accesso all’assegno per la famiglia e la garanzia di ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di obbligo scolastico e lavoro minorile, in funzione di contrasto alla dispersione scolastica.
L’articolo 14 reca una delega al Governo per l’istituzione presso l’INPS del «conto personale di cittadinanza» per ciascun nuovo nato, finalizzato al sostegno economico per la cura, l’assistenza e la formazione dello stesso, nonché alla promozione della sua autonomia.
Il conto potrà essere alimentato, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del titolare, attraverso una pluralità di fonti di finanziamento: l’accreditamento degli importi erogati dallo Stato a titolo di prestito a condizioni agevolate, rimborsabile con rateazione a lungo termine, per specifiche finalità di istruzione o formazione professionale del titolare del conto; versamenti, occasionali o periodici da parte di familiari; la contribuzione statale o regionale integrativa, in relazione a particolari condizioni sociali ed economiche del titolare del conto; l’accreditamento di borse o assegni di studio riconosciuti al titolare del conto da istituzioni pubbliche e private, nonché dei contributi pubblici a vario titolo erogati per la tutela del diritto allo studio. Agli importi versati si applica un tasso annuo di rivalutazione, individuato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia. Al conto possono inoltre avere accesso i genitori del minore, a determinate condizioni e per determinate finalità.
L’articolo 15 prevede infine la copertura finanziaria.
Il relatore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1544, finalizzato a garantire taluni diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla salute e alla libertà dal bisogno, dei minori italiani o stranieri presenti sul territorio italiano, coerentemente con quanto previsto sia a livello costituzionale, sia a livello europeo e internazionale, in particolare dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989.
In questa prospettiva e con tali finalità, il disegno di legge istituisce – all’articolo 2 – il reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine, che il Ministro della solidarietà sociale corrisponde, nella misura di 250 euro mensili – ai sensi dell’articolo 3 – a minori il cui mantenimento sia affidato a persone titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Lo stesso articolo 2 precisa che la determinazione del predetto reddito è effettuata secondo i parametri previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di gratuito patrocinio.
A completamento del reddito minimo di cittadinanza, l’articolo 4 prevede l’accesso gratuito a taluni servizi pubblici, e ad attività di formazione e aggiornamento professionale, che le amministrazioni locali dovranno garantire nell’ambito delle loro competenze. Lo stesso articolo prevede anche un contributo – di cui beneficiano i soggetti conviventi con gli aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, che siano affittuari della casa familiare – per l’affitto dell’abitazione, nonché tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all’erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa.
L’articolo 5, nel disciplinare la destinazione del reddito minimo di cittadinanza e le sue modalità di utilizzazione, prevede che i soggetti tenuti al mantenimento dei minori aventi diritto al predetto beneficio, possono utilizzare la somma erogata esclusivamente per la soddisfazione delle esigenze del minore stesso. La violazione o l’omissione del suddetto obbligo di utilizzazione determina l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 646 del codice penale, in materia di appropriazione indebita, ma si prevede la procedibilità d’ufficio e l’inapplicabilità delle cause di non punibilità di cui all’articolo 649 del codice penale.
L’articolo 6 reca una disposizione di copertura finanziaria.
Passando quindi a trattare del disegno di legge n. 1576, il relatore rileva che esso trae origine dalla constatazione che negli ultimi anni sono riscontrabili in Italia bassi tassi di occupazione dei giovani con età inferiore ai 30 anni, unpeggioramento delle retribuzioni dei primi anni di carriera e un frequente inquadramento dei giovani in attività non consone al grado d’istruzione raggiunto, come pure un ritardo nell’uscita dalla famiglia di origine, nella formazione di un unione stabile, nella nascita dei figli. Tale situazione rende necessaria una revisione del sistema di welfare familiare in grado di rafforzare le prerogative dei giovani, sostenendone la transizione all’autonomia e alleggerendo nel contempo l’onere gravante sulle famiglie in conseguenza della loro tardiva indipendenza economica.
Il disegno di legge in esame istituisce presso l’INPS il Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani – ai sensi degli articoli 2 e 3 – a beneficio dei nati sul territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2008, e di tutti i minori di anni 8 alla stessa data, nati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007. A costoro viene intestato un Conto individuale vincolato, alimentato con uno specifico contributo annuo dello Stato, graduato secondo il reddito – ai sensi dell’articolo 5 – e integrato da donativi di familiari o di altri privati, fiscalmente incentivati. Per i nati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007 il contributo privato annuale può eccedere – ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 – quello statale in proporzione adeguata a riportare il capitale maturabile nel Fondo, al compimento del diciottesimo anno di età, al livello massimo possibile.
Ai minori nati anteriormente al 1º gennaio 2000, non beneficiari del Fondo, l’articolo 4 attribuisce la possibilità di concorrere, al compimento del diciottesimo anno, all’assegnazione del Prestito di autonomia, il cui ammontare garantito dallo Stato non può eccedere il capitale massimo accumulabile nel Conto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
Al momento della maggiore età, cessano i contributi dello Stato e le agevolazioni fiscali e il capitale accumulato entra nelle piena disponibilità del giovane, che può decidere di acquistarne o meno la piena disponibilità, in base all’articolo 6 comma 1.
Nel caso in cui il capitale venga utilizzato entro un’età prefissata – 25 anni – per progetti di formazione o di avvio di un’attività professionale o imprenditoriale, il giovane può richiedere un Prestito di autonomia, di ammontare anche eccedente il capitale maturato nel Conto, con garanzia dello Stato. Tale garanzia riguarda il 70 per cento della somma prestata, fino ad un massimo garantito che non può eccedere comunque il capitale maturato nel Conto, ai sensi dell’articolo 6 comma 2.
In base al comma 3 dell’articolo 6, il Prestito di autonomia viene in seguito restituito in un arco di tempo adeguatamente lungo, non eccedente i 15 anni, tenendo conto della tipologia del progetto.
L’articolo 7 demanda ad un regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche per la famiglia – l’individuazione delle modalità di attuazione della disciplina in questione, mentre l’articolo 8 reca una disposizione di copertura finanziaria.
Il relatore, a conclusione del proprio intervento, dopo aver sottolineato la differenza tra l’impostazione del disegno di legge n. 1515, incentrata sul welfare familiare, e quella degli altri due disegni di legge in titolo, circoscritta a misure di carattere sociale a sostegno delle giovani generazioni, osserva che potrebbe essere opportuno proseguire nell’esame congiunto dopo la conclusione dell’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 81 del 2007, sull’utilizzo dell’extra gettito fiscale, nel quale sono presenti rilevanti misure di carattere sociale.
Il presidente ZUCCHERINI chiede di chiarire, in merito alla contribuzione figurativa prevista all’articolo 10, comma 1, lettera c), del disegno di legge n. 1515, se la stessa si riferisca all’orario di lavoro residuo rispetto al periodo lavorativo giornaliero previsto dal part time di cui trattasi. Va inoltre precisato se la nuova disciplina dei congedi parentali, prevista dall’articolo 11 del disegno di legge n. 1515, sia coperta o meno da forme di contribuzione figurativa.
Il senatore BOBBA(Ulivo), dopo aver precisato che la contribuzione figurativa copre il periodo di congedo parentale, previsto dall’articolo 11 del disegno di legge n. 1515, chiarisce altresì che forme di contribuzione figurativa sono contemplate all’articolo 10, comma 1, lettera c) del disegno di legge n. 1515, in riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale, a copertura delle ore non lavorate, in modo da favorire l’utilizzo di tale strumento contrattuale.
Per quel che concerne i riferimenti del relatore al dibattito parlamentare in corso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81, osserva che le misure sociali in esso contenute hanno ad oggetto materie diverse da quelle trattate nel disegni di legge all’esame congiunto, né vi sono misure in favore dei cosiddetti incapienti, rispetto ai quali l’unico intervento organico è stato prefigurato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in vista della manovra finanziaria per l’anno 2008.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) prospetta l’opportunità di effettuare un ciclo di audizioni informali, presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo.
Il PRESIDENTE, anche in considerazione dell’esigenza di individuare con precisione i soggetti da ascoltare, ritiene che la proposta della senatrice Alfonzi potrà essere meglio valutata in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.