Dopo vari tentativi finiti in un nulla di fatto arriva una tassa, pari al 58,5% del prezzo di vendita, sulle sigarette elettroniche. L’imposta servirà a finanziare il rinvio dell’aumento dell’Iva dal 1 luglio al 1 ottobre. La copertura sarà garantita, inoltre, dagli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti nel 2013. Lo prevede l’articolo 10 della bozza del decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri. “I prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico”.
Per quanto riguarda gli interventi sull’Irpef, la bozza stabilisce che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100%”, dall’attuale 99%. Il decreto precisa poi che per il 2013, “la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto Irpef, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto”. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, saranno i sostituti d’imposta a trattenere la seconda o unica rata di acconto tenendo conto dell’aumento.
Per l’Ires, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società, è aumentata dal 100 al 101%. La disposizione “produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto”. Infine, “per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto dell’Irap è fissato nella misura del 110 per cento.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza”.