Cambiano le regole Ue per consentire più aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (Pmi), e anche a quelle un po’ più grandi, se fortemente innovative; un provvedimento che mira a compensare il deficit di finanziamenti da parte delle banche per le attività di rischio, dovuto alla crisi finanziaria e alla conseguente stretta creditizia (“credit crunch”) che sta strangolando le aziende, ostacolando la ripresa e producendo disoccupazione.
Dal prossimo primo luglio, ha deciso la Commissione europea, sarà possibile sostenere con risorse pubbliche una vasta gamma di strumenti finanziari (acquisto di azioni e titoli assimilabili ad azioni, prestiti, garanzie o strumenti ibridi) non solo per le Pmi in fase di avviamento (start-up), ma anche per tutte le altre imprese che impiegano fino a 499 addetti, nonché per le aziende innovative a media capitalizzazione (le “midcap”) fino a 1.500 addetti e con costi per l’innovazione pari almeno al 10% dei costi operativi.
Le nuove “linee guida” sono state presentate dal commissario Ue alla concorrenza Joaquin Almunia in una conferenza stampa oggi a Bruxelles. Gli aiuti di Stato per le Pmi, autorizzati senza neanche dover essere notificati a Bruxelles, potranno arrivare fino a 15 milioni di euro in totale per impresa. Un bel salto rispetto al tetto attuale di soli 1,5 milioni all’anno. Oltre i 15 milioni, gli aiuti dovranno essere giustificati dalle condizioni di mercato e notificati a Bruxelles, ma non saranno più sottoposti ad alcun massimale, né a tetti specifici per le “tranche” annuali (che oggi sono limitate a 2,5 milioni di euro).
Verrà abolito, infine, anche l’attuale obbligo di affiancare agli aiuti di Stato un co-finanziamento delle imprese con capitali di rischio privati per almeno il 50% nelle aree non assistite dalle politiche Ue di coesione e per almeno il 30% nelle aree assistite. Gli Stati membri potranno ora finanziare fra il 60 e il 90 per cento degli investimenti per le imprese interessate, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale. La percentuale minima di parteciapzione dei capitali privati sarà decisa solo in funzione del rischio inerente all’investimento.