È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio l`avviso relativo al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.
La norma contenuta nella legge di stabilità 2016 prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell`impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell`organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50 mila euro.
Il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell`impresa.
Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell`organizzazione del lavoro e l`erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale. Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell`aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell`orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall`accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell`impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell`articolo 2102 del codice civile e che l`applicazione dell`imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Il decreto stabilisce che l`incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell`organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all`innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell`incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
L`applicazione dell`imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sezione pubblicità legale (ovvero a partire dal 16 maggio 2016 fino al 15 giugno 2016).
La legge di stabilità prevede che le risorse necessarie sono reperite attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo per l`occupazione, per un ammontare di 344,7 milioni per l`anno 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l`anno 2020, 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022.