SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.30.
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Marcello COPPO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sulla proposta di legge C. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, come risultante dall’esame in sede referente delle proposte emendative, a cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani.
Segnala che la proposta di legge C. 1621 apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e al codice della giustizia contabile (di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
Ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario della proposta di legge C. 1621 Foti nella seduta del 3 dicembre 2024, esprimendo un parere favorevole.
Pertanto, nella seduta odierna si soffermerà esclusivamente sulle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente che attengono alle competenze della Commissione.
Rileva che all’articolo 1, le cui disposizioni sono principalmente volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, si è specificato che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Inoltre, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si è previsto altresì che nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno e che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
Evidenzia, inoltre, che nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’articolo 2-bis, recante una delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) rileva come il provvedimento su cui oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva è strettamente connesso al decreto-legge n. 25 del 2025, attualmente in conversione presso le Camere. Facendo riferimento al tema del provvedimento in esame, ricorda che l’approvazione dell’emendamento concernente il controllo concomitante della Corte dei conti, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, fu una scelta sbagliata e rappresentò, a suo tempo, un vulnus nei confronti del ruolo del Parlamento. A tal proposito, rileva che tale aspetto viene ancora confermato nel provvedimento in esame e pertanto, anche per questa ragione, annuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che questa proposta di legge rappresenta un passo verso un ulteriore indebolimento della giustizia contabile.
Valentina BARZOTTI (M5S) ricorda che durante l’esame in sede referente presso le Commissioni I e II il suo gruppo ha esposto, a più riprese, le ragioni della sua contrarietà al provvedimento in esame. Coglie l’occasione, annunciando il voto contrario del suo gruppo, per ribadire che il Governo e la maggioranza dimostrano con questa proposta di legge di voler continuare il lavoro volto ad indebolire le competenze di alcuni organismi di controllo, come peraltro già fatto in occasione dei decreti-legge n. 44 e n. 75 del 2023. Conclude, a tal proposito, paventando che tale indirizzo politico possa essere perseguito anche nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Francesco MARI (AVS) interviene dichiarando il voto contrario del suo gruppo.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) annuncia il suo voto contrario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
L’Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l’altro, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960. Più in particolare, l’Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
L’intesa è composta da 48 articoli, suddivisi in cinque titoli e sostituisce, come si è anticipato, la Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 del 1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Macedonia.
Nel dettaglio il provvedimento reca disposizioni generali (Titolo I, articoli 1-4), norme sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 5 a 11), disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari (Titolo III, articoli da 12 a 34), disposizioni diverse di natura amministrativa (Titolo IV, articoli da 35 a 45) e disposizioni transitorie e finali (Titolo V, articoli da 46 a 48).
Il Titolo I, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua rispettivamente l’ambito di applicazione (articoli 2 e 3) e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l’Intesa si applica (articolo 4). In particolare si prevede che l’Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.
Per l’Italia, in particolare, l’Accordo trova applicazione con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria, all’assicurazione per l’indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all’assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l’intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.
L’Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall’articolo 22.
A sua volta il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori contemplati dall’Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7 (tra cui i lavoratori dipendenti di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell’altro Paese, il personale diplomatico, ecc.).
Il Titolo III (articoli da 12 a 34) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).
Di particolare rilievo sono l’articolo 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione, l’articolo 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la «totalizzazione dei periodi» e l’articolo 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Si segnala altresì l’articolo 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.
Il Titolo IV (articoli da 35 a 43) reca disposizioni particolari relative all’attuazione dell’Accordo.
Da ultimo il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo 47) e l’entrata in vigore dell’Accordo (articolo 48).
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2293, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l’articolo 3 reca disposizioni sulla copertura finanziaria.
L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole..
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 2 aprile 2025.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 2 aprile 2025.
Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.
Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.
La seduta comincia alle 14.
5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento.
Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, dà atto che nella risposta il Governo manifesta in parte la sua attenzione alla vicenda oggetto dell’interrogazione in titolo. Fa presente, tuttavia, che, unitamente alla tutela dei posti di lavoro dei dipendenti dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, occorre tenere in considerazione anche le ricadute negative che la chiusura dello stabilimento avrebbe sull’intero territorio.
Evidenzia che attualmente, anche dopo la risposta del Governo, l’unica certezza relativa alla vicenda è ancora la chiusura del sito produttivo. Rileva, infatti, che occorre un serio intervento del Governo, il quale non può permettere che a determinare il futuro dello stabilimento siano solo le scelte della multinazionale britannica Diageo. Segnala, infatti, che il Governo non può limitarsi alla constatazione dell’annunciata chiusura del sito produttivo, come dimostra di aver fatto nella risposta all’interrogazione, ma deve intervenire con misure urgenti. Per queste ragioni, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dalla Viceministra, invita il Governo ad attivare tutte le iniziative di sua competenza al fine di salvaguardare i posti di lavoro e scongiurare la chiusura dello stabilimento.
5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura.
Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato. Aggiunge, infine, che il confronto tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta svolgendo consentirà di compiere un approfondimento e una adeguata verifica degli attuali fabbisogni.
Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta, giudicando che in essa sia contenuta una parziale, ma significativa, ammissione di responsabilità da parte del Governo. Infatti, ricordando che sul tema del cosiddetto click day e dei fabbisogni del settore agricolo il suo partito aveva già da tempo denunciato l’inefficienza del sistema, evidenzia che oggi, con la risposta all’interrogazione in titolo, anche il Governo prende atto delle disfunzioni presenti. Pertanto ritiene di potersi dichiarare, sotto questo profilo, parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, poiché in essa trovano conferma le problematiche da diverso tempo evidenziate dal suo gruppo.
Entrando nel merito del tema oggetto dell’interrogazione, fa presente che ieri è iniziato il processo per la morte di Satnam Singh, bracciante agricolo morto nell’Agro pontino il 17 giugno 2024 a seguito delle lesioni riportate dall’ennesimo incidente sul lavoro. Fa notare, inoltre, che da inizio 2025 si contano almeno quindici arresti per il reato di caporalato, soprattutto nel settore dell’agricoltura, in diverse parti del Paese: Crotone, Pesaro, Firenze, Catania e Cagliari. A tal proposito osserva, quindi, che si è in presenza di un fenomeno tutt’altro sotto controllo, come ha anche sottolineato il Governo nella risposta, e che ha bisogno di maggiori risorse per prevenzione e controlli. Sotto questo ultimo profilo, evidenzia che, secondo i dati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro, su circa 3.500 ispezioni il 59,2 per cento ha fatto emergere la presenza di irregolarità.
Ribadisce le necessità di investire sulla prevenzione e sul controllo, anche per tutelare le imprese agricole che svolgono la propria attività nel rispetto della legge. Osserva, infatti, che il caporalato produce una concorrenza sleale tra le imprese che operano legalmente e quelle che, facendo ricorso al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori, sono in grado di offrire sul mercato prezzi più convenienti. Invita, anche a tal fine, il Governo a far funzionare meglio il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia che in tale sede è necessario che il Governo coinvolga maggiormente le imprese agricole, che infatti hanno rappresentato uno scarso coinvolgimento, soprattutto in occasione degli interventi approvati recentemente su tale materia da parte del Governo. Conclude chiedendo, quindi, che si proceda ad una revisione della normativa sul caporalato, anche al fine di renderla più efficace nella lotta alle imprese che sfruttano il caporalato e che, alterando la concorrenza, rischiano di far fallire le imprese che operano nel rispetto delle regole.
Tiziana NISINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.20.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
COMITATO RISTRETTO
Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.
C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 463 del 12 marzo 2025, a pagina 171, prima colonna, dopo la ventisettesima riga aggiungere la seguente:
Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 467 del 19 marzo 2025, a pagina 188, seconda colonna, dopo la trentacinquesima riga aggiungere la seguente:
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 471 del 26 marzo 2025, a pagina 303, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo le parole: «la Commissione approva» aggiungere le seguenti: «all’unanimità».
SEDE REFERENTE
Martedì 1° aprile 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2025.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune delle proposte emendative presentate, e che sono state presentate 90 richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità.
Fa presente che le presidenze, a seguito del supplemento di istruttoria effettuato, ritengono di riammettere, in quanto comunque riconducibili a profili afferenti alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni e di altri enti che svolgono funzioni pubbliche, le seguenti proposte emendative: gli identici Del Barba 3.64 e Squeri 3.68, Rizzetto 4.013, Tenerini 5.05, gli analoghi Caparvi 8.66 e Urzì 8.78, Ziello 8.67, Marchetto Aliprandi 8.69, Urzì 8.87, Giaccone 8.02, Gusmeroli 8.013, Bonafè 8.021, Bonafè 9.012, Maerna 10.014, Tassinari 12.99, Lucaselli 12.110, Panizzut 12.113, gli analoghi Tassinari 12.135 e 12.136, Carrà 12.152, Maccanti 12.157, Caretta 12.173, Pittalis 12.02, gli identici Cattaneo 12.023 e Maccari 12.024, Rizzetto 15.04, Iezzi 17.01, limitatamente al comma 32, Gentile 19.4, Varchi 19.10, Trancassini 19.11, gli analoghi Nevi 19.01, Bordonali 19.02 e Roggiani 19.03, Speranza 19.06, Tenerini 21.02, Battilocchio 21.03.
Sottolinea che devono intendersi invece confermate le inammissibilità delle altre proposte emendative in relazione alle quali sono state presentate richieste di riesame.
Ricorda inoltre che il termine per la segnalazione delle proposte emendative sulla base della ripartizione per gruppi stabilita nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 16 della giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.