L’azienda ha adottato nei confronti di alcuni dipendenti una sanzione disciplinare conservativa del posto di lavoro per essersi assentati ingiustificatamente dal lavoro in due distinte giornate. I lavoratori si sono difesi sostenendo che la loro assenza dal lavoro era da imputare all’adesione ad uno sciopero. L’azienda non ha accolto la giustificazione ed ha adottato la sanzione disciplinare, che è stata impugnata in Tribunale.
Il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori ma la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza ed ha dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare applicata dall’azienda assumendo l’esistenza di un comportamento inadempiente dei lavoratori, perché nei giorni della loro astensione dal lavoro non vi era stata una preventiva deliberazione collettiva che attribuisse il carattere di sciopero alla loro astensione dal lavoro. Nel caso in esame era mancata questa preventiva deliberazione. Da ciò la legittimità della sanzione disciplinare adottata dall’azienda.
La controversia è finita innanzi alla Corte di Cassazione che ha dato torto ai lavoratori e ragione all’azienda.
Per la Cassazione lo sciopero “è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l’attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l’astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo “.
Ed ancora: “gli elementi che qualificano l’astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono costituiti dalla natura dell’interesse collettivo da tutelare e dunque dalla decisione concordata e preventiva circa l’adozione del comportamento di astensione dal lavoro. Tale ultimo elemento (deliberazione collettivamente assunta) risulta infatti funzionale a dar conto proprio della diffusività dell’interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell’azione dimostrativa. Diversamente, ove la decisione dell’astensione e delle modalità di esecuzione dello sciopero siano lasciate totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, il datore di lavoro potrebbe essere esposto alla seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale”. Corte di Cassazione sezione Lavoro ordinanza numero 24.473 del 12 settembre 2024.
Nell’occasione il comportamento dei lavoratori è stato ritenuto illegittimo perché individualmente si sono astenuti dal rendere la prestazione lavorativa e solo successivamente hanno comunicato che la loro astensione dal lavoro era da imputare alla proclamazione di uno sciopero.
Biagio Cartillone