In vista dello sciopero del prossimo 29 novembre promosso da Cgil e Uil, il ministro Salvini ha fatto ricorso alla precettazione. Ma che cos’è in concreto la precettazione e come ci si arriva? Tecnicamente con precettazione si intende un obbligo ingiuntivo da parte di autorità, sul quale l’unica opposizione possibile è il ricorso amministrativo.
L’iter previsto dalla legge 146 del 1990 per arrivare alla precettazione prevede che la Commissione di garanzia invii una segnalazione al Consiglio dei Ministri e quindi al ministro competente, in questo caso quello dei Trasporti, con il quale si chiede la riduzione o la sospensione dello sciopero nel momento in cui ravvisa un pericolo reale e oggettivo nei confronti del diritto delle persone alla mobilità riconosciuto dalla Costituzione.
A questo punto il titolare dei Trasporti, almeno 48 ore prima dello sciopero, chiede ai sindacati di rinunciare o rimodulare le proprie istanze e, in caso di risposta negativa, li convoca come avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’incontro dovrebbe avere una valenza conciliativa, che porti a un allentamento del conflitto ascoltando le motivazioni sindacali.
Quando lo sciopero viene proclamato perché è in atto una vertenza, come il mancato rinnovo del contratto, al tavolo ci sono anche le controparti datoriali. Mentre per uno sciopero come quello del prossimo 29 novembre, che ha una valenza nazionale e una motivazione politica, la controparte è il governo stesso. A questo punto si presentano al ministro due strade: accogliere le istanze della Commissione e precedere con la precettazione, oppure ricevere quelle portate dalle rappresentanze dei lavoratori. Sappiamo tutti come è andato a finire l’incontro di ieri, con il ministro Salvini che ha optato per la precettazione. Nei trasporti lo sciopero viene così ridotto a 4 ore: lo stop per gli aerei sarà dalle 10 alle 14, mentre per bus, metro, tram, navi e traghetti sarà dalle 9 alle 13. I treni non saranno coinvolti.
Il ricorso alla precettazione si ha “quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1” come spiega il comma 1 dell’articolo 8 della 146. Ciò che tecnicamente Cgil e Uil contestano è che il ministro Salvini, nel fare uso della precettazione, non abbia presentato nessun fondato e oggettivo pericolo nei confronti del diritto alla mobilità delle persone se non gli ordinari disagi che uno sciopero indetto da sigle molto rappresentative può causare.
Ma che cosa succede se si viola la precettazione? Si incorre in una sanzione pecuniaria che ha un doppio binario. Questa, infatti, colpisce i singoli lavoratori con un importo che va da i 500 ai 1.000 euro, e le organizzazioni di rappresentanza con una multa che va da i 2.500 ai 50mila euro.
Tommaso Nutarelli