ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.45.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini»).
(COM(2024) 132 final).
Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini.
(COM(2024) 133 final).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).
Le Commissioni proseguono l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, avviato nella seduta del 3 luglio scorso.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento, l’esame degli atti europei in titolo può concludersi con l’approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni esprimono il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.
Avverte quindi che i relatori, on. Roscani e on. Giagoni, hanno presentato una proposta di documento finale, che è in distribuzione.
Segnala, altresì, che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di documento finale.
Invita quindi i relatori ad illustrare la proposta di documento finale.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VII Commissione, illustra una proposta di documento finale favorevole con osservazioni sui provvedimenti in esame.
Walter RIZZETTO, presidente, invita i rappresentanti del gruppo M5S ad illustrare i contenuti della proposta alternativa di documento finale presentata avvertendo che in caso di approvazione della proposta di documento finale elaborata dai relatori, essa dovrà ritenersi preclusa e non sarà posta in votazione.
Anna Laura ORRICO (M5S) illustra sinteticamente la proposta alternativa di documento finale a nome del gruppo M5S, favorevole senza osservazioni, sugli atti europei in esame.
In particolare rileva come da quanto emerso durante il ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni in realtà la preoccupazione circa l’eventuale confusione degli ambiti applicativi tra i tirocini e i contratti di apprendistato è di fatto una preoccupazione tutta italiana.
Al riguardo evidenzia come le disposizioni contenute nella direttiva sono volte esattamente a chiarire la differenza tra lavoro subordinato, tirocini e contratti di apprendistato. Con particolare riferimento ai tirocini segnala la necessità che essi rappresentino uno strumento di formazione e di orientamento al lavoro limitato nel tempo che si dovrebbe concludere, auspicabilmente, con una certificazione nonché con una valutazione dei risultati raggiunti.
Rileva, altresì, che anche i tirocini dovrebbero essere retribuiti in una qualche forma al fine di rappresentare per i giovani una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro nonché un’esperienza di formazione dignitosa e non penalizzante.
Tutto ciò premesso preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di documento finale elaborata dai relatori.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), ricollegandosi a quanto detto dalla collega Orrico, sottolinea la necessità di mettere in campo misure più coraggiose, ciò anche in considerazione dei rilievi fatti nel corso del ciclo di audizioni. Evidenzia, in particolare, che con l’approvazione della proposta di documento finale formulata dai relatori esiste il concreto rischio che il tirocinio venga ripetuto o prorogato presso lo stesso datore di lavoro, configurandosi nei fatti quale strumento sostitutivo dei rapporti di lavoro regolari. Rimarca, inoltre, l’importanza di introdurre una retribuzione generalizzata dei tirocini, stigmatizzando la distinzione, formulata nella proposta di documento, tra tirocini e percorsi di apprendistato, volta esclusivamente a giustificare la possibilità di non retribuire i primi. Si richiama, a tal proposito, al dibattito sviluppatosi nel corso dell’esame sul «collegato lavoro», relativa alla possibilità di rendere più flessibile ed estendere l’istituto dell’apprendistato.
Conclusivamente, ribadisce la propria contrarietà alla proposta di documento finale formulata dai relatori, con particolare riguardo alle osservazioni di cui alle lettere b) ed e), ed esprime la necessità, in linea con la proposta alternativa predisposta dalla collega Orrico, di un recepimento integrale della direttiva.
Francesco MARI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico, ribadisce l’eccessiva cautela e moderazione con cui si affronta il tema delle condizioni di lavoro dei tirocinanti. Nel riportarsi alla distinzione illustrata nella proposta di parere tra tirocini e contratti di apprendistato, secondo cui i primi rappresentano un percorso di formazione e non assumono la forma di lavoro subordinato, a differenza del contratto di apprendistato, osserva che in Italia solo in pochi casi i tirocini presentano una reale dimensione formativa, trattandosi nella prevalenza delle ipotesi di contratti di lavoro subordinato camuffati e pertanto privi di tutele. I tirocini possono, quindi, definirsi una nuova forma di lavoro precario ed è tale questione che le direttive europee in esame intendono affrontare.
Dichiara la volontà del proprio gruppo di sottoscrivere la proposta alternativa di parere formulata dal M5S, rispetto alla quale preannuncia un voto favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione della proposta di documento finale elaborata dai relatori, la proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S deve intendersi preclusa.
La seduta termina alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.05.
DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni avviano l’esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VII Commissione, onorevole Cangiano, riferisce che le Commissioni avviano oggi l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ricorda che il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024, per essere quindi trasmesso alla Camera, ai fini della conversione in legge.
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che esso si compone di 3 Capi e 12 articoli.
Il Capo I, composto da 3 articoli, reca disposizioni in materia di lavoro.
In particolare segnala che l’articolo 1 reca misure in materia di contrasto al lavoro sommerso. Esso risulta composto da 11 commi.
I commi 1 e 2 introducono modifiche all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, nonché all’articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre n. 119 del 2018. Tali modifiche sono volte a sostituire il riferimento all’ANPAL – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all’INAIL, con riguardo alla composizione di specifici organismi istituzionali operanti nell’ambito della tutela del lavoro agricolo.
In particolare, il comma 1 stabilisce che la Cabina di regia che sovraintende alla rete del lavoro agricolo istituita presso l’INPS sia composta, tra gli altri, da un rappresentante dell’INAIL (in luogo di un rappresentante della soppressa ANPAL). Il comma 2, a sua volta, prevede che il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, sia composto, tra gli altri, da rappresentanti dell’INAIL (in luogo di rappresentanti della soppressa ANPAL).
Il comma 3 sostituisce in toto il comma 863 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 relativo ai criteri e alle modalità di accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, contenuti negli avvisi pubblicati dall’INAIL nel primo semestre di ogni anno. In particolare, si prevede che l’avviso pubblicato dall’INAIL nel primo semestre di ciascun anno per l’accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi (istituito dal comma 862 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015), contiene: l’indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande; i parametri associati sia all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. Nello stesso avviso sono quindi indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.
Il comma 4, che sostituisce il comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, specifica, rispetto alla previgente formulazione, che, a seguito del rilascio dell’attestato di conformità cui al comma 7 del medesimo articolo 29 (che attesta che non sono emerse violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale) e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità. Si specifica, inoltre, che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità (il testo previgente invece prevedeva che i datori di lavoro a cui fosse stato rilasciato l’attestato non fossero sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti). Si prevede, dunque, rispetto alla normativa previgente, una facoltà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non più un obbligo. Sono sempre fatte salve, come nella disciplina previgente, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
I commi da 5 a 9 prevedono l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali (emanati secondo la procedura di cui al comma 7) l’individuazione dei settori – nell’ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l’approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell’indice; dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Il comma 9 specifica che dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 10 provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza («progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura»).
Il comma 11 interviene ad aggiungere un comma 1-ter nell’ambito dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, n. 124 (recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»), prevedendo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Si rinvia a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’individuazione dei dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del nuovo comma 1-ter.
Rileva quindi che l’articolo 2 reca interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.
In particolare, al comma 1, la disposizione consente, per l’anno 2024, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario; l’intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. Il comma 2 prevede che il datore di lavoro trasmetta, esclusivamente in via telematica, la domanda all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente. L’integrazione in esame è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga (comma 3). Il relativo importo è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, anche mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS; la richiesta di rimborso o il conguaglio devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, se quest’ultimo è successivo al suddetto periodo di paga). Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione (comma 3 citato); a quest’ultimo fine, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Vengono demandati all’INPS sia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande sia il monitoraggio per il rispetto del limite di spesa (commi 4 e 6); gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l’INPS non procede all’accoglimento di ulteriori domande. Il comma 5 pone le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle attività in esame dell’INPS, mentre il comma 7 provvede alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite, mediante riduzione, per un identico importo (per l’anno 2024), del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Evidenzia inoltre che l’articolo 3 reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria. In particolare, si dispone che, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Sottolinea quindi che il Capo II composto da 4 articoli, reca disposizioni in materia di sistema universitario.
L’articolo 4, al comma 1, istituisce, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026.
Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica.
L’articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest’ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi. Estende, in secondo luogo, l’applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l’attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce, inoltre, il Ministero dell’università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.
L’articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano.
Evidenzia, altresì, che il Capo III, composto da 4 articoli più l’entrata in vigore reca disposizioni in materia di istruzione.
In particolare l’articolo 8 prevede misure volte a promuovere l’internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell’ambito del «Piano Mattei». A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento della relativa offerta formativa.
L’articolo 9 precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/2025) a conseguire l’abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.
L’articolo 10 dispone l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
L’articolo 11, prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell’autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Infine l’articolo 12 dispone in merito all’entrata in vigore.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 ottobre 2024.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.15.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.
Avverte che la pubblicità dei lavori relativa al provvedimento in oggetto sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza della Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e della Tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenute nella seconda sezione.
Evidenzia che l’esame si concluderà con l’approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
Rileva che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest’ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest’ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all’interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest’ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
Rammenta che la valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell’esame in sede referente.
In particolare, sono previste specifiche regole per l’emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
In tale contesto, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 16 di lunedì 4 novembre prossimo.
Cede quindi la parola al relatore, onorevole Volpi, per il suo intervento introduttivo.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.
Preliminarmente, evidenzia che la manovra finanziaria in commento reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale.
Per quanto riguarda le materie di interesse per la Commissione, rileva che il disegno di legge di bilancio prevede: la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi; interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sull’indennità di servizio zone disagiate; misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità «Bonus nuove nascite», disposizioni sull’Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza.
Pone, quindi, l’attenzione sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio riconducibili alle competenze della XI Commissione, illustrando i principali interventi recati dal provvedimento in materia di lavoro e di previdenza.
In particolare, l’articolo 18 prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024.
L’articolo 19 determina, per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale di diritto pubblico, viene disposta, a valere sulle predette risorse, l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali.
L’articolo 21 reca disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS.
L’articolo 23 prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Inoltre si prevede, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Si introduce inoltre la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
L’articolo 24, comma 1, lettera a), interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. La lettera b) posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Il comma 2 dell’articolo 24 prevede l’estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 – fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.
L’articolo 24, ai commi 3 e 4, reca disposizioni in materia di Ape sociale, prevedendo l’applicazione del predetto istituto pensionistico fino al 31 dicembre 2025 e precisando che in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
L’articolo 25 prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS.
L’articolo 26 eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l’effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.
L’articolo 27 esclude per i soggetti residenti all’estero il riconoscimento, per l’anno 2025, dell’incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all’importo del trattamento minimo del regime generale INPS.
L’articolo 28 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di computare, su richiesta dell’assicurato, ai fini del raggiungimento dell’importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
L’articolo 29 esclude dall’applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
L’articolo 30 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l’impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all’attuazione del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori).
L’articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale.
L’articolo 35 reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. La disposizione individua quindi i requisiti di concessione dell’esonero.
L’articolo 68 prevede, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024.
L’articolo 72 proroga fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l’esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud).
L’articolo 110 prevede per il 2025 una riduzione del 25 per cento del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
L’articolo 128 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, spese finali, in termini di competenza, pari a 191.884,2 milioni di euro nel 2025, a 184.299 milioni di euro per il 2026 e 182.900 milioni di euro per il 2027.
Sottolinea che la spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni e 11 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla Missione n. 25 «Politiche previdenziali» che rappresenta quasi il 57 per cento delle spese del Ministero.Soffermandosi sulle variazioni che si registrano nelle missioni di maggior peso del Ministero, fa quindi presente che le spese della Missione 26 «Politiche per il lavoro» ammontano a 17.792,8 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 81,8 milioni di euro, mentre le spese della Missione 25 «Politiche previdenziali» ammontano a 109.440,9 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 4.528 milioni di euro.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel considerare che sul terreno delle politiche del lavoro occorre fare molto di più, richiama, in particolare, l’attenzione dei colleghi sui temi degli ammortizzatori sociali e della previdenza. Auspica, quindi, che – a partire da tali esigenze – la Commissione possa assumere un ruolo trainante.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame si compone di 21 articoli e investe in modo trasversale le competenze della nostra Commissione. Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni di diretto interesse per le competenze della Commissione.
Per quanto riguarda l’articolo 1, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1, lettere c), e) e g), e il comma 2 disciplinano diffusamente le fasi precedenti al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e i successivi controlli. Procedo a darne una sintetica illustrazione.
In primo luogo, d’ora in poi, sia la domanda nominativa, da parte del datore di lavoro, volta al rilascio del nulla osta al lavoro, sia il contratto di soggiorno, potranno essere trasmessi con modalità telematica. Inoltre, riguardo alla verifica da parte del centro per l’impiego dell’eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, si introduce il meccanismo per cui, allo scadere di un termine di otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, detta verifica si intende eseguita negativamente. In aggiunta, si dispone l’irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta. Ancora, viene introdotta la fase procedurale della conferma della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro. Questa conferma deve essere trasmessa dopo la comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore; pertanto, il rilascio del visto le è subordinato. Infine, riguardo i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate, d’ora in poi si prevede che, nel settore agricolo, questi controlli siano svolti in collaborazione anche con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), oltre che con l’Agenzia delle entrate.
Rileva, sempre in riferimento all’articolo 1, comma 1, che investono la competenza della nostra Commissione anche le disposizioni di cui alle lettere d), f), h) e i). In particolare, sono esclusi dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo concessi ai titolari di permessi di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da un altro Stato membro, in corso di validità e che eccedono i tre mesi. Sono altresì introdotte dettagliate modifiche, anche di carattere formale e di coordinamento normativo, circa i rapporti di lavoro stagionali e turistico-alberghieri da parte di cittadini extra-UE o apolidi. Infine, modificando il «Testo Unico immigrazione», la disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno è estesa anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari, nonché alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Passando all’illustrazione dell’articolo 2, recante disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025, evidenzia che viene introdotta una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Inoltre, in via sperimentale, vengono ammessi fuori dalle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.
In aggiunta, per gli ingressi nell’ambito delle quote stabilite dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati dei limiti numerici alle richieste di nulla osta che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali. Infine, vengono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l’anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023.
L’articolo 3 elimina la disciplina di silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta, da individuarsi tramite decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Per quanto concerne l’articolo 4, il comma 1 estende all’anno 2025 l’autorizzazione al Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all’ingresso di lavoratori stranieri. Al comma 2, si incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 5 milioni di euro per il 2024, mentre il comma 3 destìna 15 milioni di euro per l’anno 2024 alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. I commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell’interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità di personale, appartenenti all’area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica.
Il comma 7 del medesimo articolo 4 incrementa la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo l’aumento di 200 unità nell’Area degli assistenti. A tal fine si autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Il comma 8 prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le Sedi all’estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari.
L’articolo 5 prevede che le vittime del reato di «acquisto e alienazione di schiavi» accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Viene inoltre introdotto il nuovo «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Tale permesso è rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio. Esso viene revocato, tra le diverse ipotesi, in caso di condotta incompatibile o condanna per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.
Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, che hanno contribuito all’emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai loro parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza elaborati sulla base delle «Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura», recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione al «Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SISL)» dei soggetti aderenti a tale progetto.
Sottolinea, infine, che l’articolo 10, modificando l’articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza del 20 per cento (da 50 mila a 60 mila euro) l’importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui al medesimo articolo 18 del richiamato decreto legislativo.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.30.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-02936 Mari: Iniziative volte ad esercitare le funzioni ispettive da parte del Ministro del lavoro nei confronti di Cultura e Mezzogiorno s.r.l., con riferimento alle problematiche occupazionali dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno.
Francesco MARI (AVS) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Francesco MARI (AVS), ritenendo che la vicenda sollevata vada ben oltre la questione dell’editoria, osserva che il rappresentante del Governo, richiamando la Convenzione tra Ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro 2024-2026, non fa altro che scaricare sull’INL le funzioni ispettive. Rileva, inoltre, che quanto sta accadendo nel mondo dell’editoria del Mezzogiorno d’Italia espone l’intera comunità al concreto rischio di perdita di professionalità e competenze. Preannuncia che seguiranno ulteriori atti di sindacato ispettivo sul medesimo tema.
5-02939 Aiello: Sulle misure volte a sostenere gli ex percettori del Reddito di cittadinanza che sono esclusi dall’assegno di inclusione.
Dario CAROTENUTO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l’interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Dario CAROTENUTO (M5S), ritenendo che la risposta fornita dal Governo sia vaga e poco rassicurante, sottolinea che il dibattito sugli istituti del reddito di cittadinanza e dell’assegno di inclusione risulta tanto più urgente se si considera che i dati sulla povertà in Italia non sono mai stati così preoccupanti. L’incremento del numero delle famiglie in condizioni di povertà assoluta riguarda non solo il Sud, ma anche il Nord, con particolare riferimento al Nord-est. Auspica, quindi, che la Commissione possa ulteriormente approfondire questo tema che, se non adeguatamente affrontato, rischia di generare altre emergenze, come quelle della carenza di un’edilizia abitativa sicura, condizione essenziale per una comunità sana.
5-02960 Scotto: Iniziative volte ad accertare le reali condizioni di lavoro nell’impresa «Lin Weidong» di Livorno.
Emiliano FOSSI (PD-IDP) illustra, in qualità di cofirmatario, l’interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Emiliano FOSSI (PD-IDP), nel dichiararsi non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, sottolinea che quanto accaduto nel distretto tessile di Prato segue una serie di altri episodi simili. Ricorda che tra i compiti dello Stato vi è quello di garantire condizioni di lavoro dignitoso, ponendosi pertanto la necessità di rimediare alle prospettate disfunzioni del sistema. A tal proposito, osserva che le forze di maggioranza, non partecipando alle recenti manifestazioni a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, hanno mostrato scarsa sensibilità verso la tutela di diritti fondamentali, che dovrebbe invece unire tutte le forze politiche. Conclusivamente, nell’evidenziare che le regioni con un comparto moda particolarmente sviluppato risentono ancor di più delle conseguenze sociali connesse allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, sottolinea l’insufficienza delle iniziative intraprese dal Governo, facendo riferimento al progetto «Lavoro sicuro» avviato nella regione Toscana.
5-03028 Giagoni: Dati aggiornati relativi all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro.
Dario GIAGONI (LEGA) illustra la sua interrogazione.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Dario GIAGONI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, evidenziando come essa metta in luce che la scelta dell’Esecutivo di sopprimere il reddito di cittadinanza ed introdurre l’istituto dell’assegno di inclusione sia stata non solo lungimirante, ma anche in linea con la valorizzazione delle competenze, condivisa da tutti i Paesi del G7.
La seduta termina alle 16.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 ottobre 2024.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.