AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 9 ottobre 2024.
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.
Audizione informale di rappresentanti di USB (Unione Sindacale di Base) nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.
Audizione informale di rappresentanti dell’Unione degli universitari (UDU) e di LINK – Coordinamento universitario nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre scorso.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Coppo, ha svolto la relazione introduttiva, e che nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
Marcello COPPO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.
C. 2049 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della Commissione, rileva che l’articolo 1, comma 1, lettera d), introdotto in sede referente al Senato, interviene sull’articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un’area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva che, nell’ambito dell’articolo 3, che disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale: a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell’ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno; b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.
L’articolo 7 disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, incrementando la dotazione di personale del Dipartimento Casa Italia. In particolare il comma 2 prevede che al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell’esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore alle 25 unità. Conseguentemente, al fine di non influire sui vincoli di finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all’integrazione dell’eventuale differenziale di spesa nell’ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 2 precisa, altresì, che il suddetto personale è individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti, per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
L’articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all’osservanza del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La richiesta del DURC per le imprese appaltatrici dei lavori deve essere effettuata dal Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale. Alle imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall’evento calamitoso, si impone l’obbligo di: iscrizione e versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regolarmente operanti nelle province interessate; provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando le relative informazioni ai sindaci dei comuni interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori possono essere stabiliti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio); fornire ai propri dipendenti un tesserino, contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti stessi.
Infine, si prevede la stipula, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e l’istituzione di un tavolo permanente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.10.
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).
La Commissione avvia l’esame congiunto dei documenti.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione Lavoro procede all’esame congiunto, per i profili di sua competenza, della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2024 e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024.
Ricorda preliminarmente che la relazione programmatica è predisposta ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell’anno successivo e che essa è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell’UE (in questo caso il programma di lavoro della Commissione europea), secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. Tale procedura comprende l’esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere, l’esame generale da parte della Commissione politiche dell’UE, che presenta una relazione all’Assemblea, e la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l’approvazione di atti di indirizzo al Governo.
L’esame congiunto della relazione programmatica e del programma di lavoro dovrebbe, di regola, permettere di valutare (e confrontare) le priorità, politiche e legislative, in materia di occupazione e lavoro, della Commissione europea e del nostro Governo per l’anno in corso, rappresentando una fase particolarmente importante e strategica del nostro lavoro.
Nella circostanza odierna invece i due documenti sottoposti oggi all’esame della Commissione Lavoro sono fondamentalmente superati e un loro attento e approfondito scrutinio, anche con il supporto di un eventuale ciclo di audizioni, risulterebbe non più utile.
In tal senso, illustra le ragioni di queste sue considerazioni.
La relazione programmatica del Governo per il 2024 è stata trasmessa al Parlamento il 26 luglio 2024, circa sette mesi dopo il termine previsto dalla legge n. 234 del 2012. La relazione, inoltre, in diverse sezioni e schede (riguardanti specifici dossier europei, o relative alle attività di coordinamento del Governo) riporta informazioni non aggiornate al momento della sua pubblicazione, come quelle relative all’avvenuta presentazione o alla definitiva adozione di proposte legislative della Commissione europea. Questa assenza di aggiornamento probabilmente discende dai tempi di elaborazione della relazione che ha richiesto il coinvolgimento delle varie amministrazioni competenti.
Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 è stato invece presentato quasi un anno fa, il 17 ottobre 2023, e si è sostanzialmente esaurito con il termine della passata legislatura europea (2019-2024). Il programma di lavoro da prendere effettivamente in considerazione, ai fini di una sua valutazione, è rappresentato invece, nella fase attuale, dagli orientamenti politici della Commissione europea per il 2024-2029 che la Presidente von der Leyen ha presentato nelle scorse settimane. È su questi orientamenti politici – e soprattutto sulle proposte, legislative e non, che saranno presentate per attuarli – che la Commissione Lavoro deve e dovrà focalizzare la propria attenzione, in modo tale da potersi inserire efficacemente nell’iter di formazione delle politiche europee.
Perciò, per quanto attiene al contenuto dei due documenti all’esame della XI Commissione, ritiene opportuno rinviare alla documentazione predisposta dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea. Considera invece utile illustrare, in estrema sintesi, i contenuti degli orientamenti politici della nuova Commissione europea, nelle parti in cui essi fanno riferimento a tematiche e politiche di interesse e di competenza della Commissione Lavoro, anche in questo caso rinviando tuttavia, per i dettagli, alla documentazione predisposta dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.
Per quanto riguarda gli orientamenti politici della nuova Commissione europea, sottolinea, in primo luogo, che assumono rilievo per la Commissione Lavoro talune sezioni dei capitoli «Un nuovo piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell’Europa» e «Sostenere le persone, rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale», laddove includono una serie di proposte relative alle politiche del lavoro. Tra le priorità definite nei sette capitoli delle linee guida, il primo capitolo tratta direttamente gli aspetti legati all’economia europea declinando un piano per la prosperità sostenibile. In particolare, sono state annunciate proposte volte ad affrontare le carenze di competenze e di manodopera disponibili per il mercato del lavoro, tra cui: l’istituzione di una Unione delle competenze – per contrastare anche l’aumento della concorrenza sleale – incentrata sugli investimenti necessari per la competitività sostenibile, sulla formazione degli adulti e sull’apprendimento permanente, sul mantenimento delle competenze e sul riconoscimento dei diversi tipi di formazione per consentire alle persone di lavorare in tutta l’Unione; la proposta di un piano strategico per l’istruzione STEM (Science, technology, engineering and mathematics), a sostegno della formazione e delle prospettive di carriera degli insegnanti, anche per affrontare il declino dei risultati e la mancanza di insegnanti qualificati nelle aree legate alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica; la presentazione di una Strategia europea per l’istruzione e la formazione professionale, in particolare per aumentare il numero di persone con un diploma di istruzione e formazione professionale secondaria; la prosecuzione del lavoro per l’introduzione di un diploma europeo e su un’iniziativa sulla portabilità delle competenze, affinché le competenze acquisite in un Paese possano essere riconosciute anche in un altro.
La persistente carenza di manodopera nel mercato del lavoro europeo, in diversi settori e ad ogni livello di competenza, rappresenta una grande sfida per l’Unione. Anche il rapporto Draghi, recentemente presentato, ha sottolineato come tale carenza costituisca un ostacolo all’innovazione e all’adozione di tecnologie e potrebbe altresì potenzialmente ostacolare le politiche di decarbonizzazione, che richiederanno nuove competenze e profili professionali. La Commissione Lavoro deve continuare a monitorare attentamente le proposte europee in materia, sulla scorta di quanto già fatto esaminando un pacchetto di iniziative della Commissione europea volto a rendere l’UE più attraente per i talenti e ad incrementare la mobilità all’interno dell’UE, nonché a istituire un bacino di talenti dell’UE.
Tornando agli orientamenti politici della Commissione europea, essi, anche al fine di promuovere lo «stile di vita europeo» e quindi coniugare equità sociale e competitività dell’economia moderna, ribadiscono la centralità dei principi sanciti nel Pilastro europeo dei diritti sociali, in relazione al quale viene annunciata l’adozione di un nuovo piano d’azione, contenente iniziative relative all’impatto della digitalizzazione sul lavoro (dalla gestione dell’intelligenza artificiale, al telelavoro e all’impatto della cultura «always on» sulla salute mentale delle persone). In tale settore in particolare, la Presidente von der Leyen si è impegnata ad avanzare una proposta sul riconoscimento del diritto alla disconnessione.
Gli orientamenti annunciano altresì la presentazione di una Tabella di marcia per il lavoro di qualità («Quality Jobs Roadmap»), per assicurare una transizione giusta per tutti, a supporto di salari equi, buone condizioni di lavoro, formazione e transizioni lavorative eque per i lavoratori (dipendenti e autonomi), anche mediante un miglioramento del livello di copertura della contrattazione collettiva. Gli orientamenti, inoltre, mirano ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro (in particolare di donne e giovani) per ridurre le disparità regionali (come sancito peraltro dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione italiana) – affinché le persone possano rimanere nelle regioni di origine e sostenere i giovani genitori per un sano equilibrio tra vita professionale e privata – attraverso l’elaborazione di una politica di coesione e crescita rafforzata incentrata sulle regioni, in partenariato con le autorità nazionali, regionali e locali, nonché ad attuare iniziative per affrontare le specifiche sfide economiche e sociali che, in particolare, le isole si trovano ad affrontare, come il problema degli alloggi, del sistema dei trasporti e della gestione dei rifiuti.
In conclusione di tutto quanto fin qui esposto, propone l’approvazione di un nulla osta sui due documenti in esame, auspicando al contempo che la Commissione Lavoro continui a esaminare sistematicamente, per i profili di competenza, le principali iniziative che saranno presentate nel corso della nuova legislatura europea, a cominciare da quelle che sono state annunciate negli orientamenti politici dianzi ricordati.
Ritiene che sarebbe particolarmente importante audire prontamente, se e quando sarà ufficialmente entrata in carica, la Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione della Commissione europea, Roxana Minzatu, che, sulla base di quanto prospettato dalla Presidente von der Leyen, avrà la responsabilità di attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, sviluppare una tabella di marcia per l’occupazione di qualità e consolidare la costruzione di un’Unione delle competenze.
Formula quindi una proposta di nulla osta.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene preannunciando l’astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che il disallineamento del Governo italiano rispetto agli orientamenti politici della Commissione europea non consenta di esprimere un parere favorevole, né un nulla osta, sulla relazione programmatica predisposta dall’Esecutivo oggi all’esame della Commissione Lavoro. In tal senso, segnala che, se l’Italia avesse seguito gli orientamenti politici della Commissione europea, la proposta di legge sul salario minimo, presentata e discussa mesi orsono, non avrebbe incontrato l’ostilità della maggioranza ma sarebbe stata senz’altro approvata.
Conclude ribadendo l’astensione del proprio gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.15.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 9 ottobre 2024.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.
Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.
C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e 2067 Fratoianni.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.25.
Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.
C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e C. 2067 Fratoianni.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione riprende l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione prosegue l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, concernenti disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.
Ricorda che l’avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione per i gruppi PD e AVS, è previsto a partire da lunedì 21 ottobre 2024. Ricorda altresì che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 2067 Fratoianni, recante «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro».
Segnala che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all’ordine del giorno, la medesima proposta di legge si intende ad esse abbinata, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del regolamento.
Pertanto, chiede alla relatrice, onorevole Schifone, di illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata e se intenda proporre di adottarla come testo base per il prosieguo dell’esame.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, fa presente che la proposta di legge C. 2067 Fratoianni, testé abbinata alle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro, si compone di sette articoli. La proposta di legge, presentata da deputati dei gruppi PD, M5S e AVS, reca un testo volto ad unificare le predette proposte di legge già all’ordine del giorno.
L’articolo 1 prevede che la proposta mira a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l’altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell’orario normale di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell’ambito della formazione e dell’innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell’orario di lavoro tramite ampliamento dell’orario straordinario.
L’articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che facciano ricorso ai contratti di cui all’articolo 1, e valide per i trentasei mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge. In particolare, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, proporzionale all’orario di lavoro e fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e i contributi spettanti all’INAIL. Per le piccole e medie imprese, l’esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l’esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento.
L’articolo 3 prevede che il «Fondo Nuove Competenze» di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sia rinominato in «Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell’orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa». L’articolo prevede altresì un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
L’articolo 4 istituisce presso l’Inapp l’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. Si prevede, inoltre, che l’Osservatorio predisponga una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi inoltre, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 3 (rectius: articolo 2), proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.
L’articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell’impresa o dell’unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all’approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell’ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell’impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.
L’articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all’articolo 3 (rectius: articolo 2), sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un DPCM ridetermini in misura minore la durata dell’orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale rideterminazione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all’articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.
L’articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In conclusione, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo della proposta di legge C. 2067 Fratoianni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame la proposta di legge Fratoianni C. 2067.
Walter RIZZETTO (FDI), presidente, avverte che nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si provvederà a fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 2067 Fratoianni, testé adottata come testo base.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 8 ottobre 2024.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.