COMITATO DEI NOVE
Giovedì 26 settembre 2024.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis-A.
(Seguito esame emendamenti).
Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 25 settembre 2024.
Audizione informale, nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final), di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo (CESE).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.
Audizione informale, nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final), di rappresentanti di La Repubblica degli Stagisti, testata giornalistica online.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 Settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
Abrogazione di norme prerepubblicane.
Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, dà la parola al relatore, onorevole Caparvi, perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.
Virginio CAPARVI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente.
In particolare l’articolo 1, al comma 1, prevede che sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D, annessi alla presente legge. Come ampiamente ricostruito dal dossier del Servizio Studi, il regio decreto è un atto dall’incerta qualificazione giuridica adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Re durante il Regno d’Italia. Se, infatti, lo Statuto albertino escludeva la possibilità di regi decreti con valore di fonte legislativa, la prassi legislativa del Regno di Sardegna e del Regno d’Italia andò in un’altra direzione. In primo luogo, le leggi potevano autorizzare l’adozione di regi decreti con valore di legge in determinate materie. In questo caso i regi decreti possono essere assimilati agli odierni decreti legislativi. Inoltre, la prassi consentì l’adozione di regi decreti con valore di fonte legislativa, anche in assenza di una legge di autorizzazione. Sotto la qualificazione di «regi decreti» si ritrovano quindi, nel periodo del Regno, sia fonti di tipo legislativo sia fonti di tipo regolamentare e solo nel 1915 iniziò ad essere adottata la titolazione «regio decreto-legge».
Evidenzia che la questione trovò una sistemazione, nel quadro dell’autoritarismo del regime fascista, con la legge n. 100 del 1926 che prevedeva che, con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potessero emanarsi norme aventi forza di legge – oltre che quando il Governo fosse a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione – anche nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedessero. Il giudizio sulla necessità e sull’urgenza non poteva essere soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento – si escludeva quindi qualsiasi forma di controllo giurisdizionale –, che era chiamato a procedere alla loro conversione in legge entro due anni dalla pubblicazione.
Il comma 2 dispone che sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, annessi alla presente legge. Con la presente disposizione si intende proporre l’abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946. Si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d’Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
Sottolinea che restano comunque fermi, ai sensi del comma 3, gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2. Il riferimento, recato dal comma 3 dell’articolo 1, alle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo sembrerebbe doversi intendere come alle disposizioni «ad oggi» prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati sulla base di tali norme.
L’articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Formula una proposta di parere favorevole.
Davide AIELLO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara l’astensione a nome del proprio gruppo.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, dà la parola al relatore, onorevole Coppo, perché svolga il suo intervento introduttivo.
Marcello COPPO (FDI), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2038, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Con il presente provvedimento, composto da 18 articoli, adottato a norma dell’articolo 37 (Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo intende agevolare la chiusura di 16 procedure d’infrazione, in materia di: concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1); trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2); diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, nonché diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3); misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia (articolo 4); garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5); diritto di difesa da parte del conducente nell’ambito del procedimento di controllo su strada, volto all’accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6); l’attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 relativi all’attuazione del piano generale del traffico aereo in Europa (articolo 7); sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (articolo 8); lavoratori stagionali di Paesi terzi (articolo 9); cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 10); indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato (articolo 11); disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articolo 12); protezione della fauna selvatica (articolo 13); miglioramento della qualità dell’aria (articolo 14); diritto d’autore (articolo 15); obblighi di pubblicità dei centri dati (articolo 16).
Il provvedimento reca poi all’articolo 17 disposizioni finanziarie e all’articolo 18 prevede che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Passando ad esaminare nel dettaglio le norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l’articolo 2 specifica quali sono le contribuzioni obbligatorie dovute per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo con conseguente iscrizione all’AGO (IVS, disoccupazione involontaria, malattia, maternità, assegni nucleo familiare).
L’articolo 9 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente (l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998), mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.
Tale previsione è posta al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell’Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.
Segnala, in particolare, che la relazione illustrativa evidenzia che il presente articolo 9 consente il pieno superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea per quanto concerne la previsione di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non assolva gli obblighi derivanti dalla richiamata direttiva, anche in ordine a quello di fornire ai lavoratori stagionali un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (articoli 17, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva).
L’articolo 10 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali. Si ricorda che la disciplina finora vigente fa riferimento esclusivamente ai casi di rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione svizzera e concerne il computo dei periodi assicurativi maturati presso le suddette organizzazioni limitatamente ai casi in cui il medesimo computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto – nell’ordinamento pensionistico italiano – alla pensione di vecchiaia o anticipata o di invalidità o in favore dei superstiti. La novella in esame, con decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2025: estende il riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali in altri Stati dello Spazio economico europeo; estende la possibilità di computo ai periodi assicurativi che il soggetto alle dipendenze – nel territorio dell’Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera – di un’organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati. Restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest’ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).
Rileva che la relazione illustrativa osserva che l’intervento di cui all’articolo in esame è inteso ad accogliere le osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, caso relativo alla piena applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12). Ricorda che tale sentenza ha dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell’organizzazione internazionale interessata; la «considerazione» dei periodi di lavoro svolti presso un’organizzazione.
L’articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, osserva che la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.
Tale articolo innova, dunque, la disciplina in materia di indennità risarcitoria derivante da illegittima apposizione del termine in un contratto di lavoro a tempo determinato.
A tal riguardo, segnala che la predetta disciplina è contenuta all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il quale ha sostituito l’abrogato articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 28 prescrive che in presenza della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, giudizialmente disposta, «il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966».
Come sopra accennato, la norma in esame interviene a fronte della procedura di infrazione 2014-4231 avviata nei confronti dell’Italia con lettera di costituzione in mora della Commissione UE in data 25 luglio 2019, a cui faceva seguito in data 3 dicembre 2020 una lettera di costituzione in mora complementare. Secondo quanto asserito dalla Commissione UE nei predetti atti, la disciplina nazionale italiana si pone in contrasto con la normativa UE (in particolare, con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio) in materia di utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato.
Rammenta, inoltre, che la norma abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l’assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
L’articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, apporta modifiche in materia di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore.
In particolare, evidenzia che, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l’assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all’interno delle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa chiarisce che per quanto concerne le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, le scelte sono compiute dagli organi di vertice politico delle amministrazioni e riversate nell’atto di programmazione (PIAO), comportando la necessità per il dirigente di adeguarsi ad esse, salvo che queste siano manifestamente illegittime. Ne deriva, pertanto, che i dirigenti non possiedono l’autonomia necessaria per stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) di quanto previsto dagli atti di programmazione.
L’articolo in questione interviene in ottemperanza alla procedura di infrazione 2014-4231, con la quale la Commissione UE contesta all’Italia l’errato recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio in materia di utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato. In particolare, secondo quanto asserito dalla Commissione, la disciplina nazionale si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, anche con riferimento ai pubblici dipendenti.
Evidenzia, dunque, che tale articolo regola la risarcibilità del danno subito dal lavoratore derivante dall’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato in maniera illegittima.
La norma prevede che, salva la possibilità per il lavoratore di provare un maggior danno patito, il dipendente ha diritto ad ottenere un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità calcolate sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo che deve essere corrisposto deve tener conto della gravità della violazione anche in relazione al numero di contratti a termine sottoscritti dalle parti ed alla durata globale del rapporto di lavoro.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 Settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.50.
Interpretazione autentica del comma 8 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo.
C. 1793 Mollicone e C. 1982 Dalla Chiesa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 settembre 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Schifone, fa presente che la proposta di legge abbinata, al pari della proposta di legge C. 1793, reca una norma di interpretazione autentica che interviene in materia di calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, quota che riguarda i soggetti in possesso di anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1992, il cui trattamento pensionistico è o è stato liquidato totalmente o pro rata con il sistema retributivo (secondo i criteri di individuazione dell’ambito del sistema retributivo definiti dalla legge n. 335 del 1995, come modificati dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta «riforma Fornero»).
Anche in base all’intervento proposto da tale provvedimento, dunque, l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 si interpreta nel senso che la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo è liquidata mediante l’applicazione a tutta la retribuzione – rientrante nei limiti di imponibile della contribuzione – delle aliquote di rendimento pensionistico decrescenti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (ferma restando l’applicazione dell’aliquota ordinaria di rendimento, pari al 2 per cento, sul primo limite di retribuzione giornaliera pensionabile), senza che trovi applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (sulla quale si applicano le suddette aliquote di rendimento pensionistico), il limite di 315.000 lire (162,68 euro, poi rivalutato annualmente dal 1998), previsto dal settimo comma dell’articolo 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971.
Rileva che, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’intervento proposto – che si ritiene realizzato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di delega, di cui all’articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, che prevedevano l’armonizzazione e la commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti – muove dal presupposto che le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 1997 costituiscono una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993, tenendo peraltro conto che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 182 del 1997 rinvia alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992, senza operare alcun riferimento al successivo comma 2.
Segnala, infine, che l’intervento in oggetto, comportando la rideterminazione della retribuzione pensionabile su cui si applicano le suddette aliquote di rendimento decrescenti e incrementando così la base di calcolo della pensione, prevede al comma 2 la relativa copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), considerati i contenuti del provvedimento, evidenzia l’opportunità di avviare un ciclo di audizioni.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara che è già stato predisposto, sulla base delle indicazioni dei gruppi, un elenco dei soggetti da audire e che il previsto ciclo di audizioni sarà svolto, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione, nelle prossime settimane.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 25 settembre 2024.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis A.
(Seguito esame emendamenti).
Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 14.25.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che l’ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 5-02674 Gribaudo e 5-02786 Soumahoro.
5-02674 Gribaudo: Iniziative volte ad incentivare i datori di lavoro all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, dichiara che il diritto al lavoro – che riveste un’importanza fondamentale per tutti – deve essere tutelato con ancora maggiore intensità per le persone con disabilità. Pur apprezzando le assicurazioni date, ribadisce che l’impegno del Governo deve essere maggiore, ciò soprattutto in considerazione dei dati desolanti sull’occupazione, con specifico riferimento a questa categoria di lavoratori.
Auspica che venga realizzata una più efficace campagna di ispezioni per verificare il rispetto della legge n. 68 del 1999, anche mediante l’utilizzo preventivo e incrociato delle banche dati a disposizione della pubblica amministrazione.
Tuttavia, sottolinea che il citato provvedimento legislativo risulta essere datato in più punti: in tema, ad esempio, di partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi pubblici.
Ritiene, pertanto, che si possa aprire un significativo spazio per proposte emendative di aggiornamento del testo, su cui il proprio gruppo vuole lavorare, ma che può essere un’occasione di crescita per tutti.
5-02786 Soumahoro: Iniziative finalizzate all’istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, rileva che il Governo, nella sostanza, non risponde al drammatico tema sollevato nel testo dell’interrogazione, a partire dalla vicenda personale di Tounkara Karamoko, lavoratore di 28 anni originario del Mali, morto all’alba dell’11 settembre scorso, investito nei pressi di Borgo Mezzanone da un’auto pirata mentre, presumibilmente, si dirigeva verso un fondo agricolo.
Sottolinea che la risposta del Governo non solo non risulta essere attinente alla realtà, ma appare anche non più attuale dal momento che fa riferimento a delle iniziative risalenti al 2019. Aggiunge che la posizione del Governo era già emersa il 18 settembre scorso, in occasione della presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sull’istituzione di un servizio di trasporto pubblico al fine di garantire la sicurezza dei braccianti, sul quale è stato espresso un parere negativo.
Rileva, infine, che il Governo non si sta occupando di predisporre reali strumenti di lotta al caporalato ed evidenzia che la risposta fornita oggi alla propria interrogazione risulta essere, citando «La banalità del male» di Hannah Arendt, «banale».
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.40.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 25 settembre 2024.
Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.
C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 24 settembre 2024.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis A.
(Esame emendamenti).
Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 370 del 19 settembre 2024, a pagina 53, prima colonna, prima riga, dopo le parole: «parere favorevole» sono aggiunte le seguenti: «e che le Commissioni II (Giustizia), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) nonché la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato che non procederanno all’espressione del parere».