GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024
223ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice LEONARDI (FdI) segnala innanzitutto l’articolo 3, comma 9, che fa salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
Il comma 7 dell’articolo 4 dispone che fino al 31 dicembre 2027 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possa conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in deroga al limite percentuale previsto dall’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di due unità.
Il successivo comma 7-bis detta disposizioni per incrementare di venti unità il personale del MASE incaricato di svolgere le funzioni amministrative previste dal provvedimento in esame.
L’articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, ai cui componenti e consulenti, come disposto dal comma 6, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, né rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.
In forza del comma 7, le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. Il medesimo Ministero è dunque autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell’Area Funzionari.
L’articolo 16, comma 1, lettera b), integra con un comma aggiuntivo l’articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023. Ai sensi di tale disposizione alle società provviste di requisiti specifici non si applicano né le norme previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, né il limite dei compensi massimi e relativi provvedimenti in materia di determinazione dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 8,50.
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024
222ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1060) Deputato RIZZETTO e altri. – Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MANCINI (FdI) dà conto delle finalità del disegno di legge n. 1060, recate dall’articolo 1, comma 1. Il comma 2 prevede quindi l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
L’articolo 2 integra di conseguenza l’articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore MAZZELLA (M5S) segnala l’opportunità di una riflessione in riferimento all’efficacia concreta del provvedimento, le cui finalità sono peraltro condivisibili e apprezzabili. In particolare, occorrerebbe approfondire le questioni delle competenze degli insegnanti e dell’effettiva possibilità di fruizione nell’ambito dell’articolato monte ore dedicato all’educazione civica.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) riconosce l’elevata importanza da attribuire all’accrescimento della cultura della sicurezza sul lavoro, rimanendo la necessità della comprensione degli strumenti idonei allo scopo. A tale riguardo suscita perplessità la tendenza a individuare nella scuola la sede per la trattazione di una pluralità di problemi di rilevanza sociale.
La natura complessa del tema della sicurezza sul lavoro pone inoltre la questione delle competenze necessarie a fornire livelli di preparazione adeguati.
Il senatore ZULLO (FdI) osserva che il disegno di legge in esame apporta un’integrazione mirata alla vigente disciplina legislativa dell’insegnamento dell’educazione civica in senso nettamente migliorativo. Per quanto riguarda in particolare il ciclo di istruzione costituito dalla scuola secondaria di secondo grado, livelli adeguati di qualità dell’insegnamento sono assicurati dall’apporto degli insegnanti di materie giuridiche e tecniche. E’ pertanto auspicabile l’approvazione definitiva del disegno di legge in esame.
Intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) sostiene l’opportunità di un’approvazione definitiva, in tempi rapidi, del provvedimento. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere.
IN SEDE REDIGENTE
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(1171) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica
(1179) ZAFFINI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 734 e 938, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1171 e 1179 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo scorso.
Il relatore RUSSO (FdI) si sofferma preliminarmente su principi generali, finalità, azioni e strumenti di cui al disegno di legge n. 1171, che sono delineati dall’articolo 1.
Gli articoli da 2 a 7 demandano a successivi decreti del Ministro della salute, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle modalità di realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1.
In particolare, l’articolo 2 è dedicato al potenziamento della prevenzione, della protezione e della tutela della salute mentale nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.
L’articolo 3 reca una serie di disposizioni concernenti la revisione delle strutture adibite a residenza per le persone affette da disturbi mentali.
Il successivo articolo 4 è relativo al sistema di valutazione, che deve essere individuato dal successivo decreto attuativo in base ai criteri previsti dalla diposizione medesima.
L’articolo 5 concerne la riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale (DSM), che il decreto attuativo deve operare nel rispetto di una serie di principi specifici.
L’articolo 6 prefigura la revisione e il potenziamento dell’offerta di presa in carico ospedaliera, che il decreto attuativo deve effettuare sia incrementando i posti letto presso i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, sia prevedendo la presenza di équipe multidisciplinari.
L’articolo 7 contempla un piano nazionale di prevenzione dell’ansia e della depressione, delle psicosi e del suicidio, che il decreto attuativo deve elaborare individuando le direttrici programmatiche prioritarie di prevenzione e utilizzando strumenti e moduli di intervento anche di tipo innovativo sperimentale osservazionale.
L’articolo 8 reca, infine, le disposizioni finanziarie.
Le finalità del disegno di legge n. 1179 sono oggetto dell’articolo 1, mentre l’articolo 2 dispone in ordine alle attività di prevenzione del disagio e del disturbo mentale, da effettuarsi mediante la collaborazione tra i servizi dei DSM.
L’articolo 3 individua i servizi e le strutture che si fanno carico della tutela della salute mentale e della domanda relativa alla cura e all’assistenza.
L’articolo 4, comma 1, enumera le figure professionali che operano nell’ambito dei servizi per la salute mentale. Il successivo comma 2 demanda a un decreto interministeriale l’individuazione delle misure di sicurezza a tutela del personale. Il comma 3 definisce e delimita i casi in cui gli operatori della salute mentale attuano misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali.
L’articolo 5 concerne le situazioni di emergenza, definendo le modalità e le garanzie di tutela dei diritti con le quali deve essere attuato ogni genere di trattamento sanitario obbligatorio.
Il successivo articolo 6 disciplina i percorsi sanitari delle persone che si trovino in istituti penitenziari o in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Dedicato alle attività di riabilitazione, l’articolo 7 ha l’obiettivo di promuovere il reinserimento della persona nel contesto familiare o abituale, ovvero il suo inserimento in determinate strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie con progetti personalizzati e verificati periodicamente.
L’articolo 8 disciplina i rapporti tra il sistema di tutela della salute mentale e le università, prevedendo, tra l’altro, l’affidamento di funzioni assistenziali agli istituti universitari di psichiatria e di neuropsichiatria infantile e la partecipazione delle cliniche psichiatriche ai servizi dei DSM.
L’articolo 9 riguarda il DSM quale struttura di supporto all’organizzazione di vita dei nuclei familiari in cui è presente una persona affetta da grave disturbo mentale, mentre l’articolo 10 prevede la realizzazione di campagne di comunicazione e di informazione sul disagio psichico e sulle malattie mentali e l’articolo 11 reca la copertura finanziaria.
Constatata l’omogeneità dell’oggetto, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione dei disegni di legge n. 1171 e n. 1179 con i disegni di legge n. 734 e n. 938, già in discussione congiunta.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) rileva l’utilità di un intervento del legislatore nella materia della salute mentale, anche in considerazione delle conseguenze della recente pandemia. Nel rispetto dell’impostazione della legge n. 180, i cui principi costituiscono tuttora un patrimonio prezioso, è infatti praticabile una riflessione sulla possibilità di un’evoluzione positiva della disciplina in materia.
In considerazione dell’avvio della discussione di due ulteriori disegni di legge, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) richiede di procedere allo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni.
Riconosciuta la fondatezza della richiesta, il PRESIDENTE avverte che le proposte relative ai soggetti da audire, nel limite di una per Gruppo, potranno essere presentante entro le ore 12 del 10 settembre.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(287) Daniela SBROLLINI. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale
(Discussione e rinvio)
Il relatore RUSSO (FdI) si sofferma inizialmente sugli obiettivi alla base del disegno di legge in esame. Passa quindi al contenuto dell’articolo 1, concernente il riconoscimento dell’attività motoria e sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, l’inclusione nei LEA dei programmi di sorveglianza sulla diffusione tra la popolazione dei fattori di rischio per malattie croniche e la prescrizione controllata dell’attività fisica nei pazienti a rischio e la promozione dell’attività motoria e sportiva per tutte le fasce di età.
L’articolo 2 attribuisce al Servizio sanitario nazionale il compito di assicurare gli interventi di prevenzione individuale e delinea l’ambito di intervento del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, nonché i principi organizzativi del complesso dei centri di primo e di secondo livello deve assicurare.
Il successivo articolo 3 definisce più specificamente i compiti del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.
Gli articoli 4 e 5 recano le disposizioni relative rispettivamente ai centri territoriali di primo livello e ai centri territoriali di secondo livello, mentre l’articolo 6 reca la disciplina dell’attività e dell’organizzazione dei centri specialistici di terzo livello.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita, in assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti del disegno di legge in discussione, un approfondimento in ordine alla declinazione concreta della proposta, specialmente in relazione all’ambito di competenza dei diversi soggetti coinvolti.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) rammenta che il disegno di legge in discussione riprende i contenuti di analoghe iniziative legislative delle precedenti legislature ed è coerente con una sensibilità largamente condivisa nel Parlamento.
Alla base della proposta è la consapevolezza dell’elevata utilità dell’esercizio fisico, in quanto farmaco naturale, per le finalità di prevenzione e cura di numerose patologie, anche gravi. L’esercizio fisico in età pediatrica costituisce poi un fattore di miglioramento dei livelli di salute e di sostenibilità del sistema sanitario nel lungo periodo.
Le senatrici TERNULLO (FI-BP-PPE), MINASI (LSP-PSd’Az), GUIDOLIN (M5S), ZAMPA (PD-IDP), ZAMBITO (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP), nonché il senatore MAZZELLA (M5S) si riservano di aggiungere le rispettive firme al disegno di legge in titolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, giovedì 1° agosto, con, all’ordine del giorno, l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1207, di conversione del decreto-legge n. 84, sulle materie prime critiche di interesse strategico.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,25.
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024
221ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 89, la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala in primo luogo l’articolo 2, comma 1, lettera c), volto a specificare che la Stretto di Messina S.p.A può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’articolo 3, comma 5, dispone che i commissari straordinari nominati per la realizzazione delle opere di cui al medesimo comma sono individuati nell’ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. I successivi commi 6 e 7 riguardano l’istituzione dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali e i relativi componenti.
Il comma 1 dell’articolo 4 autorizza il Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia a conferire incarichi di livello dirigenziale generale e a stipulare contratti di collaborazione, mentre il comma 2 gli consente di avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria.
L’articolo 5, comma 2, consente al commissario straordinario per l’intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera di avvalersi, per il supporto tecnico, di ulteriori esperti o consulenti. Il comma 4-ter consente l’aspettativa per i dipendenti a tempo indeterminato del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il quale può coprire le conseguenti vacanze di organico mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato.
Per la bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani, l’articolo 7 prevede la nomina di un commissario straordinario, autorizzato dal comma 5 ad avvalersi di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando o di distacco.
L’articolo 8 riguarda l’istituzione del Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 e la Segreteria tecnica CCS, anche in riferimento ai compensi dei relativi componenti.
Formula infine una proposta di parere favorevole.
Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi approvata a maggioranza.
(1200) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(1201) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)
Nel riferire, per quanto di competenza, sui disegni in titolo, la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) dà conto in primo luogo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevando in particolare l’incremento della relativa dotazione, nonché la dotazione di residui passivi.
Lo stato di previsione del Ministero della salute reca l’incremento della relativa dotazione per l’anno 2024, mentre è altresì definita la dotazione di residui passivi.
Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono proposte variazioni, in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, nonché in termini di residui passivi, nel programma 23.1. Ulteriori variazioni in termini di residui passivi riguardano i programmi 2.4 e 9.1.
Richiamando la valutazione negativa del proprio Gruppo sui disegni di legge in titolo, il senatore MAZZELLA (M5S) esprime preoccupazione relativamente all’attuazione del PNRR, che costituisce attualmente l’unico strumento disponibile per stimolare la crescita economica. Rispetto agli interventi previsti in tale ambito, infatti, risulta impiegata una quota estremamente bassa delle risorse a disposizione, con speciale riguardo agli ambiti delle politiche sociale e della sanità.
Il superamento del reddito di cittadinanza ha inoltre comportato il dimezzamento dei soggetti in condizioni di disagio economico.
Le scelte di politica economica del Governo destano ulteriore preoccupazione riguardo all’andamento della spesa sanitaria, per cui è prevedibile una sostanziale contrazione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) si associa, a nome del proprio Gruppo, ai rilievi espressi dal senatore Mazzella. Segnala quindi che un recente provvedimento ministeriale comporta la riduzione delle possibilità di assunzione di ricercatori e docenti universitari, con prevedibili conseguenze negative in ordine alle possibilità operative delle strutture ospedaliere universitarie.
Risultano inoltre particolarmente deludenti i dati disponibili in relazione all’attuazione del PNRR, tali da porre in forte dubbio la possibilità di realizzazione del complesso degli interventi previsti entro il 2026, anche riguardo all’ambito sanitario.
Nell’esprimere l’orientamento favorevole della propria parte politica, il senatore ZULLO (FdI) fa presente che i disegni di legge in esame congiunto, pur avendo natura essenzialmente tecnica, sono politicamente significativi, in quanto dimostrano l’impegno responsabile del Governo per la sostenibilità di bilancio, anche a fronte delle conseguenze delle misure di superbonus.
La riduzione quantitativa degli interventi di sostegno al reddito è inoltre da valutare positivamente, in quanto conseguenza di un approccio nuovo alle politiche sociali, volto a privilegiare l’occupazione.
Riguardo l’attuazione del PNRR, occorre tenere conto della rimodulazione degli interventi compiuta nel 2023, finalizzata al rilancio degli investimenti e al completamento degli interventi nei termini previsti.
In assenza di altre richieste di intervento, ha la parola la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole per ciascuno dei disegni di legge in titolo.
Verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere riferita al disegno di legge n. 1200.
La Commissione approva a maggioranza.
Previa verifica del numero legale, è successivamente messa in votazione la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 1201.
La Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 10.
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024
10ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 236, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1141, e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio 2023.
Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10ª Commissione RUSSO (FdI) illustra la finalità del disegno di legge n. 1141, il quale mira a porre rimedio alla persistente assenza di una disciplina organica della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, sulla base di un approccio differente da quello caratterizzante il disegno di legge n. 236.
L’articolo 1 modifica pertanto l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 e vi introduce i commi 4-bis e 4-ter, con cui sono esplicitati titoli e requisiti per lo svolgimento dell’attività professionale, rinviando ad un accordo in sede di Conferenza unificata la definizione dei profili dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, della formazione professionale e del relativo ordinamento didattico.
In considerazione dell’affinità della materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione del disegno di legge n. 1141 con il disegno di legge n. 236, già in discussione.
Le Commissioni riunite convengono.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) segnala l’opportunità di procedere anche alla congiunzione del disegno di legge n. 793, a sua volta analogo per materia. Sussiste tuttavia al riguardo la preclusione costituita dall’assegnazione alla sola 7ª Commissione.
Il presidente ZAFFINI assicura quindi il proprio impegno ai fini della riassegnazione del disegno di legge segnalato, così da poter procedere alla successiva congiunzione.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2024
220ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali
(Discussione e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) dà conto innanzitutto dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, recanti disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre il comma 3 riguarda i programmi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il comma 1 dell’articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, mentre il comma 2 prevede che la prestazione una tantum a carico del medesimo Fondo sia erogata d’ufficio per i casi in cui il lavoratore deceduto rientrasse nell’ambito della tutela assicurativa obbligatoria e il comma 3 estende l’ambito soggettivo della prestazione al convivente di fatto.
L’articolo 3 eleva il limite massimo di età anagrafica per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità.
L’articolo 4 esclude le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale dal reddito rilevante al fine del calcolo dell’ISEE.
Il successivo articolo 5 reca disposizioni riguardanti il Fondo INAIL per le vittime dell’amianto.
Per la copertura degli oneri finanziari connessi a ciascun articolo è proposta la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rammenta che il disegno di legge in discussione è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi e costituisce un portato dell’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la quale ha interagito proficuamente con soggetti rappresentativi della società civile, a cominciare dall’ANMIL. Inoltre, i temi oggetto del provvedimento sono già stati oggetto dell’attenzione delle istituzioni parlamentari in sede di trattazione del disegno di legge di bilancio.
Nel merito, il testo si caratterizza per l’attenzione dedicata alle questioni formative, nonché per l’obiettivo di estendere ai conviventi delle vittime i benefici previsti dalla legislazione vigente. Ulteriori disposizioni riguardano la questione delle patologie professionali causate dall’amianto, con l’obiettivo di conseguire un più razionale impiego delle risorse, anche a fini di sostegno della ricerca.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime il favore della propria parte politica nei confronti dell’iniziativa legislativa, che intende offrire risposta a una riconosciuta situazione di emergenza nazionale. In tale contesto, va dedicata una speciale attenzione allo sviluppo di una cultura della sicurezza, a partire dalla scuola, in quanto parte del necessario approccio strategico al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il senatore SATTA (FdI) fa presente il sostegno del proprio Gruppo al disegno di legge in discussione, conseguente a istanze della società civile.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) manifesta soddisfazione relativamente al contributo derivante dall’attività della summenzionata Commissione di inchiesta, che si rivela funzionale ad apportare innovazioni legislative idonee ad aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva l’importanza dell’unità di intenti tra le diverse componenti politiche manifestatasi in relazione al disegno di legge in titolo. Questo, per quanto non risolutivo, rappresenta una risposta di grande valore a una situazione di reale emergenza, che impone tra l’altro un adeguato reperimento di risorse.
Conclude formulando l’auspicio di uno svolgimento rapido dell’iter.
La relatrice MANCINI (FdI) segnala la possibilità di apportare miglioramenti al testo in discussione.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 10 settembre.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(989) ZULLO e altri. – Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale
(Discussione e rinvio)
Dato conto delle finalità generali del disegno di legge in titolo, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), richiama la definizione della medicina di genere recata dall’articolo 1.
Il successivo articolo 2 prevede iniziative volte a promuovere collaborazioni e interventi intersettoriali finalizzate all’appropriatezza, alla tutela della salute e a definire i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
L’articolo 3 prevede un Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, attribuendo compiti di monitoraggio all’Osservatorio sulla medicina di genere.
L’istituzione presso il Ministero della salute della Rete italiana della medicina di genere costituisce l’oggetto dell’articolo 4.
L’articolo 5 riguarda l’attivazione da parte di regioni e province autonome del Gruppo tecnico regionale per la programmazione delle attività di diffusione della medicina di genere, mentre l’articolo 6 demanda a regioni e province autonome l’adozione di un regolamento in materia.
L’articolo 7 riguarda le procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati, da parte di regioni e province autonome, in relazione alla medicina di genere, mentre l’articolo successivo è volto a connettere il Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere agli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e ai contratti con strutture private, professionisti accreditati, organizzazioni pubbliche e private accreditate.
L’articolo 9 dispone in materia di ricerca sanitaria, per mezzo della riformulazione dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.
L’articolo 10 stabilisce che, nell’ambito degli obiettivi di salute assegnati ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, le regioni prevedono l’attuazione del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere.
Il successivo articolo 11 prescrive agli operatori sanitari, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina di acquisire competenze in ambito di medicina di genere.
L’articolo 12 demanda al Ministro dell’università e della ricerca la predisposizione delle linee di indirizzo nell’ambito della medicina di genere per i programmi didattici di scuole di medicina, scuole di specializzazione di area sanitaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
L’articolo 13 dispone in ordine alla valutazione delle sperimentazioni cliniche, mentre l’articolo 14 prevede che il Ministro della salute predisponga un Piano di comunicazione istituzionale e l’articolo 15 stabilisce che all’attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime perplessità rispetto alla definizione di medicina di genere recata dall’articolo 1, in quanto incentrata sulle differenze di sesso e non del tutto allineata con quella individuata dall’organizzazione mondiale della sanità, riferita al complesso delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali. Rammenta quindi che già nel 2018 l’Istituto superiore di sanità aveva promosso un piano per la diffusione della medicina di genere. Contestualmente, la legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha previsto l’istituzione di un Osservatorio sulla medicina di genere. Si rende di conseguenza necessaria una riflessione sulle novità apportate dal disegno di legge n. 989, anche in rapporto alla stessa legge n. 3 del 2018.
Il senatore ZULLO (FdI) fa presente la continuità del disegno di legge in discussione, di cui è primo firmatario, con la menzionata legge n. 3 del 2018, che ha delineato indirizzi rimasti inattuati. Resta tuttora, pertanto, la necessità di un’applicazione dei principi della medicina di genere da parte del sistema sanitario, con la finalità di giungere a disporre di forme personalizzate di medicina. Il provvedimento può essere peraltro oggetto di miglioramenti tramite l’attività emendativa.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) attribuisce importanza fondamentale al tema del disegno di legge in discussione, anche in riferimento alla medicina personalizzata, nonché in considerazione di un impegno scientifico mirato alle manifestazioni specifiche di diverse patologie, quali quelle cardiocerebrovascolari nel sesso femminile. L’intervento del legislatore dovrebbe inoltre riguardare il migliore utilizzo delle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale in ambito sanitario.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) riconosce a sua volta la rilevanza del provvedimento, anche in considerazione dell’impegno dedicato alla materia nelle scorse legislature. La questione della medicina di genere è già del resto oggetto di investimenti a livello territoriale, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione. Sussiste comunque l’opportunità di apportare modifiche al testo del disegno di legge, come rilevato relativamente alla questione della definizione della medicina di genere.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) esprime soddisfazione per l’avvio dell’iter del disegno di legge in titolo, funzionale all’effettività del diritto alla salute, stante la reale necessità di tenere conto delle diversità tra i generi, in primo luogo in rapporto alle attività di sperimentazione e ricerca clinica.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) osserva l’opportunità di modificare la definizione di cui all’articolo 1, tenendo conto della posizione in materia dell’OMS. La rilevanza e la complessità del provvedimento rendono in ogni caso necessario procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) fa presente a sua volta l’utilità di procedere allo svolgimento di audizioni.
Il presidente ZAFFINI avverte che le proposte relative ai soggetti da audire potranno essere presentate, in numero ragionevolmente contenuto, entro il termine delle ore 12 di martedì 10 settembre.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI informa che l’ordine del giorno delle sedute della Commissione previste domani, alle ore 9,30 e alle ore 15, è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1171, in materia di salute mentale, e con l’esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1200 e 1201 – rispettivamente di rendiconto generale e di assestamento del bilancio dello Stato -, nonché del disegno di legge n. 1060, sull’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.