MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024
211ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 19,10.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rammenta preliminarmente alcuni dati acquisiti in sede di audizione, riguardanti il sistema sanitario del Regno Unito, secondo i quali i successi conseguiti rispetto alla riduzione delle liste di attesa sono conseguenziali a politiche di aumento delle risorse per il personale e le strutture, per il miglioramento della gestione, l’integrazione dei servizi, la prevenzione e l’educazione. Si sofferma quindi sull’emendamento 01.1, il quale ha carattere strategico, in quanto reca disposizioni di riforma del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. L’obiettivo consiste nel portare il livello di tale finanziamento al 7,5 per cento del PIL. A tale scopo, la proposta specifica le relative coperture.
Un ulteriore obiettivo, conseguente alle preoccupazioni espresse dalle regioni, consiste nella ridefinizione della piattaforma nazionale sulle liste di attesa, con l’obiettivo di limitarne le funzioni al monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni.
In riferimento all’articolo 2, dopo aver espresso il favore della propria parte politica nei confronti degli emendamenti soppressivi dell’articolo medesimo, richiama l’attenzione sull’emendamento 2.5, volto alla realizzazione di un nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa, da conseguire con il contributo tecnico delle regioni, per il quale sono specificati gli ambiti di intervento, riguardanti i versanti della domanda, dell’offerta e del monitoraggio dei tempi di attesa.
L’emendamento 3.20 mira a correggere la formulazione confusa contenuta nel decreto-legge n. 73. E’ pertanto recata una migliore definizione delle previsioni concernenti la disdetta e la gestione delle prenotazioni, con la finalità di ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione prenotata. L’emendamento 3.22 prevede quindi il pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo per i casi di mancata presentazione senza giustificata disdetta.
L’emendamento 3.40 risponde all’opportunità di sostituire il comma 10 dell’articolo 3, in considerazione dello scarso impatto del ricorso all’attività libero-professionale quale strumento per l’abbattimento delle liste di attesa. La formulazione proposta reca invece la previsione relativa alla possibilità per le direzioni generali di ricorrere a prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato.
In riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 4 del decreto-legge in esame, pone in evidenza la finalità di correggere in modo particolare il comma 1, eccessivamente penalizzante nei confronti delle amministrazioni regionali, chiamate ad affrontare il rischio di sanzioni a fronte della mancanza delle risorse necessarie a garantire i livelli delle prestazioni richiesti.
Gli emendamenti riferiti all’articolo 7 sono volti in special modo alla previsione di coperture alternative degli oneri finanziari, tenuto conto specificamente che risulta inaccettabile la scelta del Governo di procedere a una riduzione degli stanziamenti a favore degli emotrasfusi.
Constatato che non ci sono altre richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti. Tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento sono dunque dati per illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,30.
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024
210ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore RUSSO (FdI) rileva che ai fini della celebrazione della Giornata nazionale del formatore, corrispondente al 14 settembre di ogni anno, l’articolo 2 attribuisce a Stato, regioni, province e comuni la facoltà di promuovere iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.
Attività didattiche ed eventi possono essere promossi dalle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 3.
Come specificato dal comma 2 dell’articolo 1, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, mentre l’articolo 4 dispone che all’attuazione delle disposizioni recate si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Si apre la discussione generale.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che la definizione di “formatore” appare eccessivamente generica, potendo ricomprendere uno spettro assai ampio di categorie professionali. Il provvedimento potrebbe altresì inflazionare eccessivamente l’istituto della giornata nazionale, la cui ratio risiede, per contro, proprio nella sensibilizzazione del corpo sociale sulla particolare valenza dell’attività svolta da circoscritte categorie di lavoratori.
Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Castellone, la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) osserva che anche presso la Commissione di merito è stata evidenziata la necessità di meglio delineare i contorni della figura del formatore.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa alla senatrice Castellone, ponendo a sua volta l’accento sulla necessità di individuare chiaramente le figure professionali a cui il disegno di legge si riferisce.
Si associa la senatrice ZAMPA (PD-IDP), pur precisando di non nutrire alcuna preclusione pregiudiziale sul disegno di legge.
Il PRESIDENTE si pone problematicamente sull’opportunità di esprimere parere, tenendo conto del fatto che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno presso la Commissione di merito risulta scaduto nella giornata di ieri.
Domanda altresì quale sia l’orientamento del relatore sul punto.
Il relatore RUSSO (FdI) precisa che il disegno di legge recepisce comunque una determinazione del Consiglio europeo del 2020 sull’opportunità di valorizzare l’operato dei docenti e dei formatori. Ancorché il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito sia scaduto, reputa pertanto opportuno che la Commissione formuli il prescritto parere.
Conclude quindi proponendo l’emissione di un parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.
(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Tra le disposizioni recate dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala, con riguardo ai profili di competenza, l’articolo 2, che, nell’ottica di semplificare, accelerare e agevolare l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei, istituisce un Commissario straordinario, i cui compiti sono delineati dal comma 2. Tra questi è compresa la predisposizione di programmi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici con particolare riferimento, tra l’altro, a quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.
Il successivo comma 4 disciplina il compenso del Commissario straordinario, mentre il comma 5 prevede l’istituzione di una struttura di supporto, alla quale è assegnato un contingente di personale formato da dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. In base al comma 6 il Commissario straordinario può inoltre avvalersi di un massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale.
L’articolo 9, comma 1, interviene sulla struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 140 del 2023, in primo luogo al fine di prorogare l’operato della struttura. È quindi disposto l’aumento della dotazione massima di personale proveniente dall’amministrazione pubblica.
Si apre la discussione generale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) osserva che il decreto-legge n. 91 presenta numerosi profili di criticità. Da un lato non sono previste adeguate risorse per un’efficace implementazione delle misure da esso recate; dall’altro, istituendo un Commissario straordinario per l’area dei Campi Flegrei, crea una sovrastruttura di dubbia utilità, che potrebbe perfino risultare ostativa a una buona gestione del territorio.
Il provvedimento, inoltre, non può non essere letto alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro competente, anche in ordine a un eventuale trasferimento in altre zone della popolazione residente nei Campi Flegrei. L’opzione, rispondente ad una logica interventista che dovrebbe però fare i conti con una cronica assenza di risorse economiche, coinvolgerebbe infatti centinaia di migliaia di persone con rilevanti impatti sociali.
Un altro aspetto critico concerne poi l’utilizzo dei fondi per la coesione. La politica del Governo sul punto, infatti, appare poco chiara e non rispondente a criteri univoci, facendo sorgere il legittimo sospetto che essa sia di fatto strumentale a penalizzare le regioni governate dal centro-sinistra. Tale politica sembra peraltro ricomprendere anche le procedure concorsuali.
Riterrebbe pertanto opportuno non affrontare il problema in chiave puramente strumentale, impegnando le risorse disponibili in misure che producano effettivi vantaggi per la popolazione.
Anche ad avviso della senatrice CASTELLONE (M5S) il decreto-legge in conversione non può essere valutato positivamente. Il Commissario straordinario, infatti, non sembra disporre di adeguate strutture e risorse per operare efficacemente.
Mancano, inoltre, misure a sostegno dei cittadini, in grado di consentire loro di mettere efficacemente in sicurezza le proprie abitazioni: l’unica soluzione proposta è infatti l’evacuazione del territorio.
Anche sotto il profilo economico le misure introdotte appaiono controproducenti. La decisione di ridurre l’orario di apertura del Museo dei Campi Flegrei, infatti, avrà come unico effetto quello di danneggiare il turismo nella regione.
Conclude sottolineando l’insufficienza delle risorse economiche stanziate per dare applicazione alle misure introdotte dal decreto.
Il senatore ZULLO (FdI) valuta invece positivamente il decreto-legge, che introduce fondamentali misure di semplificazione delle procedure e formula precisi indirizzi di azione al Commissario straordinario, garantendo altresì adeguate coperture finanziarie. Le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal ministro competente, inoltre, andrebbero a suo avviso debitamente contestualizzate e non strumentalizzate politicamente.
Anche in relazione alla gestione dei fondi per la coesione non risulta nessun intento penalizzate verso certe regioni. Infatti l’azione del Governo, volta a garantire un’attenta pianificazione per la realizzazione delle opere per evitare un utilizzo improprio delle risorse, ha riguardato anche regioni amministrate dal centro-destra.
Pertanto il provvedimento – avente comunque carattere di urgenza e pertanto non funzionale a risolvere esigenze complessive – appare assolutamente di pregio, attestando, altresì, l’attenzione del Governo alle esigenze dei territori.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) reputa indispensabile focalizzare l’attenzione su interventi di natura strutturale, al fine di fornire una tutela effettiva agli abitanti di territori particolarmente critici, come quello dei Campi Flegrei. Sotto questo aspetto, il sistematico ricorso all’istituzione di Commissari straordinari non appare una soluzione efficace, in quanto potenzialmente generativa di sovrapposizioni e contrasti con le competenti strutture regionali.
Un approccio di ampio respiro dovrebbe peraltro approfondire le problematiche inerenti l’evacuazione delle persone dai territori, anche attraverso il coinvolgimento di esperti.
Conclude sottolineando l’insufficienza delle risorse economiche stanziate dal decreto.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Replica agli intervenuti la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), ribadendo l’opportunità delle misure previste dal decreto-legge e sottolineando altresì la piena adeguatezza delle coperture finanziarie.
Propone quindi alla Commissione l’emissione di un parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.
(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) segnala inizialmente, per quanto di competenza, l’articolo 1, comma 1, lettera b), che interviene sull’articolo 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
È inoltre prevista la sostituzione del vigente comma 2-bis del summenzionato articolo 187, riguardante i controlli sullo stato del conducente.
In base al nuovo comma 5-ter, di cui è prevista l’introduzione, e al riformulato comma 6, in determinati casi, successivamente all’effettuazione degli accertamenti analitici il prefetto dispone che il conducente si sottoponga a visita medica.
È inoltre proposta l’introduzione del nuovo comma 6-quater, concernente la fase successiva all’ordine prefettizio di effettuare la visita medica, in base al quale, nel caso in cui all’esito della visita medica il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno; alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e alle conferme successive non può eccedere cinque anni.
L’articolo 18 del disegno di legge modifica il comma 5 dell’articolo 41 del codice della strada al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva negli attraversamenti pedonali semaforizzati.
Il successivo articolo 35 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della legislazione concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Fra i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3, la lettera cc), concernente il riordino e la semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, è volta a consentire l’eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute.
Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Cede quindi la parola alla relatrice per la formulazione di una proposta di parere.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) formula una proposta di parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.
(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 92, il relatore BERRINO (FdI) segnala in primo luogo l’articolo 1, il quale autorizza l’assunzione straordinaria di fino a mille unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Sono inoltre quantificati i relativi oneri ai quali si provvede parzialmente mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando, tra gli altri, gli accantonamenti relativi ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
L’articolo 2 dispone in merito all’aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di venti unità, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.
L’articolo 3 autorizza l’assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori, mediante scorrimento di graduatorie.
L’articolo 8 prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, le strutture residenziali sono tenute a garantire, oltre a un’idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.
Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Cede quindi la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.
Il relatore BERRINO (FdI) formula una proposta di parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.
Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l’iter del provvedimento. Fornisce quindi al senatore MAZZELLA (M5S) chiarimenti procedurali in ordine alla possibilità di presentare eventuali riformulazioni di emendamenti.
Si prosegue quindi con l’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi innanzitutto sulla proposta 1.21, volta a garantire un miglior coordinamento tra Governo e regioni, superando le incertezze del testo.
L’emendamento 1.23, sulla scia di altre proposte similari, garantisce alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale di accedere ai dati rilevabili dal monitoraggio effettuato dalla piattaforma nazionale, evitando posture connotate da eccessivo dirigismo.
Particolare importanza riveste poi, sotto il profilo squisitamente lavoristico, l’emendamento 3.46.
L’emendamento 3.0.2, concernente l’accreditamento istituzionale, pone quindi l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro come condizione insuperabile per dar luogo alle stesse procedure di accreditamento, fornendo ai lavoratori un indispensabile strumento di garanzia.
Dopo aver posto l’accento sulle proposte emendative a sostegno delle erogazioni e volte ad estendere i contratti della sanità pubblica alle categorie cui non sono stati rinnovati, al fine di evitare disparità, si sofferma sugli emendamenti 5.1 e 5.5, volti a garantire nuove assunzioni nel comparto sanitario. La soluzione proposta dal decreto-legge, incentrata sull’aumento degli orari di lavoro, appare infatti decisamente insufficiente a sanare le problematicità del settore.
Conclude illustrando brevemente ulteriori proposte relative alla copertura finanziaria.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) dà conto delle proposte 7.10 e 7.0.8. Nel dettaglio, il primo emendamento affronta il problema della perdita dei benefici del taglio del cuneo fiscale, statuendo che i compensi di cui al comma 2 dell’articolo 7 non si considerano concorrenti all’imponibile per l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui alla legge n. 213 del 2023.
La seconda proposta, invece, mira a semplificare le pratiche burocratiche di applicazione dei contratti collettivi.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS), nell’illustrare gli emendamenti a sua firma, ribadisce le numerose criticità sottese al testo del decreto-legge, che affronta il problema del monitoraggio delle liste di attesa senza predisporre adeguate risorse economiche e senza prevedere nuove assunzioni di personale.
Tali criticità, peraltro, sono emerse anche nel corso del ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione, dove è stato sottolineato, altresì, un preoccupante fenomeno migratorio verso l’estero di importanti professionalità, attratte da prospettive stipendiali migliori.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) si riserva di approfondire i contenuti degli emendamenti a sua firma in sede di dichiarazione di voto.
Si apre quindi un dibattito sull’ordine dei lavori, nel quale intervengono le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az) e GUIDOLIN (M5S), il senatore MAGNI (Misto-AVS) e il relatore ZULLO (FdI).
Il PRESIDENTE ricorda che il calendario dei lavori prevede l’approdo in Aula del disegno di legge nella seduta di martedì 16 alle ore 11 e assicura che, come nelle sue prerogative e nei suoi doveri, ogni sua decisione sarà improntata a garantirne il rispetto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
Riunione n. 2
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI) E DELL’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
Riunione n. 1
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 17,10 alle ore 18,15
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ACN) E DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)