182ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 12,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell’età contemporanea
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) rileva innanzitutto che l’articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, il Ministero dell’istruzione assegna ogni anno all’Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.
Inoltre, in base al comma 3, gli atti d’intesa tra l’Istituto e il Ministero dell’istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.
Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell’articolo 4, nel rapporto che l’Istituto presenta annualmente ai ministeri dell’istruzione e della cultura.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore RUSSO (FdI) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l’adozione del Piano nazionale d’azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall’articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all’accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell’inquinamento acustico.
In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d’azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell’aria intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.
Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole.
La proposta di parere è quindi posta in votazione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.
(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Ha la parola la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), la quale segnala l’opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.
Il presidente ZAFFINI informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), premessa l’utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all’opzione legislativo-strategica.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Il PRESIDENTE fa presente la possibilità di procedere all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede un rinvio del seguito dell’esame congiunto, finalizzato a consentire l’approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell’illustrazione.
Il presidente ZAFFINI ritiene di accogliere la proposta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.
Riunione n. 37
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANSEB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ EMETTITRICI DI BUONI PASTO), AIWA (ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE), AGI (AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI) E CLAAI (CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)
8ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 11,45.
IN SEDE REDIGENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore per la 2a Commissione, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), ricapitola preliminarmente gli interventi della Corte costituzionale in materia di fine vita, con particolare riguardo alla sentenza n. 242 del 2019, che ha dichiarato illegittimo, qualora ricorrano determinate condizioni, l’assoggettamento dei casi di suicidio medicalmente assistito al delitto di istigazione o aiuto al suicidio. Tale sentenza ha inoltre ricavato dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fintanto che sulla materia non intervenga il Parlamento.
Si sofferma quindi sui contenuti del disegno di legge n. 104, la cui finalità, specificata dall’articolo 1, consiste nel disciplinare la facoltà di richiedere assistenza medica allo scopo di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni.
L’articolo 2 reca alcune definizioni generali, con riferimento alla disciplina proposta, mentre l’articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita.
L’articolo 4 reca disposizioni concernenti i requisiti e la forma della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.
L’articolo 5 dispone circa le condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio, mentre l’articolo 6 prevede che l’esercente la professione sanitaria non sia tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita nel caso di preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza.
Il successivo articolo 7 introduce la figura dei comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali.
L’articolo 8, con riferimento alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto della disciplina in esame, esclude l’applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo, nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione della procedura, delle fattispecie di istigazione o aiuto al suicidio e di omissione di soccorso. Reca in proposito anche una norma transitoria relativa agli eventi di morte medicalmente assistita precedenti all’entrata in vigore della normativa proposta.
L’articolo 9 reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 10, oltre a demandare a un decreto ministeriale la definizione di alcune misure attuative, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 1083 reca, tramite l’aggiunta di un comma all’articolo 580 del codice penale, una diversa articolazione della misura della pena per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, prevedendo limiti minimi e massimi più bassi per i casi ivi specificati.
Il successivo articolo 2 apporta una serie di modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, con particolare riguardo alla disciplina in materia di disposizioni anticipate di trattamento e di erogazione di cure palliative.
Il relatore per la 10a Commissione, senatore ZULLO (FdI), dà conto in primo luogo dell’articolo 1 del disegno di legge n. 65, il quale riscrive il primo comma dell’articolo 580 del codice penale distinguendo, anche sul piano sanzionatorio, la condotta della determinazione e del rafforzamento del proposito suicida e la condotta dell’agevolazione dell’esecuzione del suicidio.
L’articolo 4 esclude la punibilità ai sensi dell’articolo 580 del codice penale per coloro che direttamente o indirettamente contribuiscano o abbiano contribuito a cagionare la morte di uno dei soggetti che possono avere accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
L’articolo 2 modifica l’articolo 2 della legge n. 38 del 2010, intervenendo sulle definizioni di “terapia del dolore” e di “paziente”, nonché sul successivo articolo 8, che disciplina la formazione e l’aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore.
L’articolo 3 modifica la legge 22 dicembre 2017, n. 219, prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare la sedazione palliativa profonda continua fino al sopraggiungere della morte. Inoltre è riconosciuta la possibilità per il medico di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua non solo con il consenso del paziente, ma anche su richiesta dello stesso.
Il disegno di legge n. 124 prevede per ogni soggetto maggiorenne capace di intendere e volere il diritto, a determinate condizioni, al suicidio medicalmente assistito e al trattamento di eutanasia.
Le definizioni di “suicidio medicalmente assistito” e di “trattamento eutanasico” sono recate dall’articolo 2.
Il successivo articolo 3 pone le condizioni che legittimano la richiesta di suicidio medicalmente assistito o trattamento eutanasico, da formulare secondo le forme di cui all’articolo 4.
Lo svolgimento delle procedure richieste, garantito dal Servizio sanitario nazionale, è disciplinato dall’articolo 5. Ai sensi dell’articolo 6, tali procedure sono inquadrate come livelli essenziali di assistenza, privi di compartecipazione alla spesa da parte del paziente, e sono effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che eroghino anche cure palliative.
Il paziente può indicare le persone che devono essere informate della procedura e quelle che possono assistere alla medesima, mentre il medico che ha ricevuto la richiesta deve redigere un rapporto specifico.
Il comma 6 dell’articolo 5 specifica che il medico nel corso delle procedure è tenuto ad accertare che persista la volontà del paziente e che permangano i relativi presupposti e condizioni, mentre i commi 5 e 7 recano norme di coordinamento e di chiusura, con riferimento alla cartella clinica, al fascicolo sanitario elettronico e alla qualificazione del decesso, giuridicamente equiparato a quello per cause naturali.
L’articolo 7 prevede che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie possa dichiarare obiezione di coscienza, al fine dell’esonero dalla partecipazione alle procedure in oggetto.
L’articolo 8 esclude dall’ambito del delitto di istigazione o aiuto al suicidio i soggetti che abbiano partecipato alle procedure oggetto del provvedimento.
L’articolo 9 prevede l’adozione di un regolamento ministeriale attuativo, demanda la definizione di linee guida a un decreto del Ministro della salute e prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere.
Il disegno di legge n. 570 prevede per ogni soggetto maggiorenne capace di intendere e volere il diritto, a determinate condizioni, al trattamento di eutanasia, definito dall’articolo 2. Tale trattamento può essere richiesto dai soggetti con i requisiti di cui all’articolo 3.
La forma e la modalità della richiesta sono disciplinate dall’articolo 4. Il decesso conseguente è giuridicamente equiparato al decesso per cause naturali.
L’articolo 5 reca disposizioni concernenti il rapporto del medico che ha ricevuto la richiesta, da trasmettere al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente e all’interessato. Al Comitato per la valutazione clinica spetta l’espressione di un parere motivato.
Il parere favorevole del Comitato è trasmesso, insieme a tutta la documentazione in possesso del medico, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.
La procedura di eutanasia deve svolgersi presso il domicilio del paziente o presso una struttura ospedaliera.
Il comma 1 dell’articolo 6 esclude dall’ambito dei delitti di omicidio, di omicidio del consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio e di omissione di soccorso i soggetti che abbiano praticato o agevolato i trattamenti eutanasici.
Il successivo comma 2 dispone che le strutture sanitarie pubbliche garantiscano il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’articolo 4.
L’articolo 7 demanda a un regolamento ministeriale l’istituzione dei comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali, nonché la definizione della relativa disciplina. Prevede inoltre la presentazione di una relazione annuale alle Camere da parte del Ministro della salute.
Il presidente ZAFFINI sollecita le valutazioni dei relatori in merito al prosieguo della discussione congiunta.
Il relatore per la 2ª Commissione, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), prima di passare all’esame del merito dei disegni di legge in discussione, riterrebbe indispensabile un ciclo di audizioni al fine di poter meglio sintetizzare i numerosi aspetti trattati nelle differenti proposte.
Il relatore per la 10a Commissione, senatore ZULLO (FdI), concorda, richiamando la complessità della materia dei disegni di legge in titolo.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale. Chiedendo ai commissari di esprimersi in merito alla proposta dei relatori, specifica che il dibattito potrà utilmente avere luogo successivamente allo svolgimento delle audizioni.
Interviene quindi il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime anzitutto la propria soddisfazione per l’inizio della discussione di un tema come quello del fine vita che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, ormai di cinque anni fa, è stato oggetto di tentativi da parte del Parlamento di arrivare ad una definizione legislativa che presenta complessità rilevanti. Peraltro, anche l’attuale Presidente della Corte costituzionale ha invitato di recente il Parlamento a dare una disciplina organica alla materia. Va infatti sottolineato che dopo la sentenza n. 242 del 2019 della Corte, il suicidio medicalmente assistito è già una realtà dell’ordinamento italiano e molte regioni sono intervenute in maniera diversificata per renderlo possibile. Alcune regioni hanno tentato, anche recentemente, di legiferare sul tema, con il risultato che i cittadini si trovano di fronte ad un sistema a macchia di leopardo che cambia a seconda del luogo in cui questa pratica medica si dovrebbe svolgere. Ciò rende ancor più urgente un intervento del Parlamento, auspica dunque che su un tema di questa natura vi sia un atteggiamento aperto e costruttivo da parte di tutte le forze politiche attraverso un confronto che non sia ridotto ad una mera contrapposizione ideologica tra maggioranza ed opposizione o tra destra e sinistra. La questione riguarda infatti trasversalmente tutta la società e tutte le famiglie. A questo riguardo fa presente che la proposta presentata a sua prima firma in questa legislatura è la riproposizione di un testo a lungo discusso nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, testo che già rappresenta una mediazione a cui il Parlamento era giunto dopo un lungo dibattito. Ribadisce pertanto l’auspicio che su questo tema si possa trovare un’intesa ampia e dichiara l’avviso favorevole del suo Gruppo allo svolgimento di una serie mirata di audizioni che tuttavia non ritardino troppo la procedura di esame di un provvedimento che già è stato inserito nel programma dei lavori dell’Assemblea.
La senatrice LOPREIATO (M5S) dichiara di aver apprezzato le relazioni svolte da entrambi i relatori sui disegni di legge congiuntamente in discussione che affrontano in modo abbastanza univoco il tema del suicidio medicalmente assistito. Ritiene al contrario che il disegno di legge n. 1083 sia molto diverso e rappresenti un vistoso passo indietro rispetto ai principi affermati nella ricordata sentenza della Corte costituzionale. Propone pertanto che il provvedimento in questione sia trattato disgiuntamente da tutti gli altri. Concorda invece con la proposta di audizioni avanzate dai relatori nell’auspicio di un lavoro condiviso.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta soddisfazione perché le Commissioni riunite hanno finalmente dato inizio all’iter di provvedimenti che, nella sua visione, devono agevolare l’autonomia di scelta degli individui in tema di fine vita. Al riguardo ritiene necessarie due premesse: in primo luogo appare opportuno che i provvedimenti siano discussi in sede referente affinché anche tutti coloro che non possono prendere parte al dibattito delle Commissioni riunite possano poter decidere in Assemblea su di un tema così delicato e importante per la libertà individuale. In secondo luogo, ritiene che le Commissioni riunite, che stanno dando l’avvio ad una procedura complessa, non possono fare alcun passo indietro rispetto ai principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2019. La normativa nazionale sul suicidio assistito che il Parlamento si accinge ad esaminare dovrà pertanto fornire ai cittadini garanzie affinché questa pratica possa essere affrontata da ciascuno a prescindere dal luogo di residenza. Non va infatti dimenticato che molte regioni, come sottolineato anche dal senatore Bazoli, adottino strategie differenti per offrire soluzioni ad un identico problema e che alcuni cittadini debbono addirittura andare in altri Stati per poter garantire la propria autodeterminazione in questa decisione estrema. Ricordando il caso di Sibilla Barbieri che ha pubblicamente giustificato la sua decisione di ricorrere al suicidio assistito, fa presente come quelle dichiarazioni abbiano rappresentato tra l’altro un vero e proprio atto di accusa a tutta la classe politica e ad un Parlamento che su questo tema è risultato inadempiente e renitente. Un passo indietro rispetto ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 sarebbe inaccettabile e costringerebbe la Corte a pronunciarsi di nuovo e ciò sarebbe da parte del legislatore un comportamento sbagliato sia politicamente che giuridicamente. Un Paese civile come l’Italia non può in alcun modo accettare che possano essere messi in discussione diritti che già esistono.
La senatrice PIRRO (M5S), nell’esprimere il proprio rammarico per l’incapacità del Parlamento di aver portato a termine nella scorsa legislatura una legge che finalmente delineasse una normativa organica in una materia delicatissima come quella del suicidio assistito, esprime l’auspicio che in questa legislatura non si facciano passi indietro rispetto a quanto già stabilito dalla Corte costituzionale e che si possa, al contrario, trovare un terreno condiviso per dare finalmente anche all’Italia una disciplina unitaria che garantisca i diritti delle persone ed aiuti le famiglie ad affrontare il difficile tema del fine vita.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) esprime la soddisfazione della propria parte politica in ordine all’avvio della trattazione dei disegni di legge in titolo, peraltro di iniziativa parlamentare. Riservandosi di intervenire nel merito successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni, auspica che l’iter si svolga in tempi ragionevolmente contenuti, anche tenuto conto degli approfondimenti già svolti nella scorsa legislatura. Osserva inoltre l’opportunità che il Parlamento apporti significativi miglioramenti al quadro normativo conseguente agli interventi della Corte costituzionale.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) esprime il favore del proprio Gruppo relativamente alla proposta di passaggio alla sede referente. Valuta quindi sfavorevolmente la proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 1083.
Il PRESIDENTE si riserva di pronunciarsi sulle proposte di carattere procedurale formulate durante la seduta dopo la conclusione del ciclo di audizioni. Propone quindi di presentare le proposte concernenti i soggetti da audire entro le ore 12 di mercoledì 10 aprile.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,30.