Riunione n. 36
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,15
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFLAVORO PMI (CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CONFARTIGIANATO IMPRESE – CNA ARTIGIANI IMPRENDITORI D’ITALIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFPROFESSIONI, ASSOPROFESSIONI, ASSOLAVORO E COMMA2 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)
181ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10
IN SEDE CONSULTIVA
(1058) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Per quanto riguarda i profili di competenza dell’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore RUSSO (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l’articolo 2 prevede l’obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell’articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.
L’articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.
L’articolo 35 dispone in merito all’intensificazione della cooperazione nelle materie dell’occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.
La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell’articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l’altro le principali malattie trasmissibili.
In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.
Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l’elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l’altro, alla formazione professionale.
Ai sensi della lettera o) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall’Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera p) prevede la promozione dell’attivazione di percorsi formativi.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) pone in evidenza l’utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.
Il presidente ZAFFINI fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspicate dalla senatrice Furlan.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
La proposta è accolta dalla relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.
La Commissione approva all’unanimità.
(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera h) dell’articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera i).
L’articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.
L’articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.
Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l’individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sottolinea l’intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.
(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell’alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell’articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per l’adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l’accreditamento delle associazioni e delle strutture private.
L’articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull’alto potenziale cognitivo.
È inoltre disposta l’istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.
Il disegno di legge n. 1041 prevede, all’articolo 2, che il Ministro dell’istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.
L’articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all’inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell’organico dell’autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dall’ordinamento vigente.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP), fatta presente la complessità dell’oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell’esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.
Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.
Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 939, in materia di salute mentale.
Il presidente ZAFFINI rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all’audizione di singoli esperti. Ai fini di un’ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) lamenta a sua volta l’esclusione di uno studioso altamente qualificato dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.
Il presidente ZAFFINI ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l’opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita la programmazione di un’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.
Il presidente ZAFFINI concorda, facendo altresì presente l’esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell’oggetto dell’audizione. Rammenta quindi l’interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmarne l’audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell’emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.
La seduta termina alle ore 15,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 990
G/990/1/10
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
La 10a Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia” (Atto Senato n. 990),
premesso che:
l’articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all’articolo 1, comma 1;
l’Istituto Superiore di sanità ha condotto un’analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell’Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d’Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l’Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;
i risultati evidenziano rilevanti criticità nell’assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l’accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l’assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;
l’analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli standard minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;
considerato che:
gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell’alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l’area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l’unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;
impegna il Governo:
a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza operativi nell’ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;
a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.
Art. 1
1.1
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per “sovrappeso e obesità” si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell’alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».
1.2
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro
Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».
1.3
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro
Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».
1.4
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Per “ortoressia” si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da un’ossessione psicologica da mangiare sano.
3-quater. Per “abbuffate compulsive” (Binge eating disorder-BED) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell’infanzia e nell’adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.
3-quinquies. Per “disturbo evitante e restrittivo dell’assunzione di cibo (Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID)” si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l’evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell’immagine corporea.”»
1.5
Zampa, Zambito, Camusso, Furlan
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»
1.0.1
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione)
1. All’articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “e di 10 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti “e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.
2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui all’articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all’evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell’ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 2
2.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale)
1. Dopo l’articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 580-bis. – (Istigazione all’anoressia e alla bulimia) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l’anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere.”».
2.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso “Art. 580-bis“, apportare le seguenti modifiche:
a) Sopprimere le parole: «o rafforza»;
b) Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».
2.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al capoverso “Art. 580-bis“, terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».
Art. 3
3.1
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all’articolo 1, comma 1.»
3.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all’articolo 1, comma 1,».
3.3
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all’articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».
3.4
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».
3.5
Camusso, Zambito, Zampa, Furlan
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;
2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;
3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno d’età in un’unità funzionale di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza (UFSMIA);».
3.6
Zampa, Zambito, Camusso, Furlan
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»
3.7
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale».
3.8
Furlan, Zambito, Zampa, Camusso
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».
3.9
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».
3.10
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».
3.11
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».
3.12
Camusso, Zambito, Zampa, Furlan
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:
«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;
h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:
1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;
2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;
3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;
4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;
5) l’invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».
3.13
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) istituire l’Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».
3.14
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l’Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d’ascolto e di monitoraggio».
3.15
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d’ascolto e di monitoraggio».
3.16
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»
3.17
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all’educazione ad una sana e corretta alimentazione».
3.18
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo “Interventi per l’accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso” predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione che accedono al pronto soccorso».
3.19
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».
Art. 4
4.1
Zampa, Zambito, Camusso, Furlan
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) prevedere che l’attribuzione del “codice lilla” nell’ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli “Interventi per l’accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. “Percorso lilla in pronto soccorso”» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione;».
4.2
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».
4.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Tessera per l’assistenza)
1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all’articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l’esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall’imposta lorda, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
3. L’attestazione dell’esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all’idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l’accesso alle attività lavorative e sportive.»
4.0.2
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Educazione emozionale)
1. Nell’ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell’autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l’insegnamento di un’autonoma disciplina, denominata “educazione emozionale”, avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».
Art. 5
5.1
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell’indice di massa corporea (IMC/BMI).
4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».
Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l’immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell’immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».
5.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».
Art. 6
6.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Introduzione dell’insegnamento dell’educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il Ministro dell’istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l’insegnamento dell’educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»
6.0.2
Camusso, Zambito, Zampa, Furlan
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Osservatori regionali)
1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l’attuazione e l’efficacia delle diposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»
Art. 7
7.1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».
7.0.1
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
Art. 8