180ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.
La seduta inizia alle ore 9,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.
Ha la parola il relatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), il quale presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), esprimendo particolare soddisfazione per l’attenzione con cui è stato trattato un tema di rilevanza storica. Il provvedimento in esame pone infatti le premesse per un approccio diverso alla disabilità, in quanto oggetto di valutazione pluridimensionale, volto a valorizzare la centralità della persona e a garantirle la possibilità di compiere le proprie scelte di vita.
Il giudizio complessivamente favorevole dello schema di decreto legislativo non può comunque essere disgiunto dalla necessaria preoccupazione in ordine all’attuazione, particolarmente riguardo alle questioni della formazione e dell’adeguamento della mentalità, in rapporto alla corretta valutazione delle disabilità. Questa deve infatti porre al centro la personalità dell’individuo e non certo la dimensione patologica.
Interviene brevemente il presidente ZAFFINI, in riferimento all’osservazione, compresa nello schema di parere, relativa al trattamento delle persone invalide in conseguenza di infortunio sul lavoro e degli invalidi civili, notando che la formulazione va intesa come finalizzata all’estensione del trattamento più favorevole a tutti i soggetti menzionati.
Il ministro Alessandra LOCATELLI nota che l’osservazione, del tutto legittima, riguarda un ambito di intervento non compreso nell’ambito della delega legislativa.
Il relatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) rileva il bisogno del massimo impegno anche al di fuori del perimetro definito dalla delega legislativa.
Ribadisce quindi il carattere di svolta storico-culturale proprio del nuovo approccio alle persone con disabilità, teso al miglioramento effettivo della qualità della vita, il quale costituisce motivo legittimo di orgoglio.
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) riconosce la rilevanza del provvedimento in esame, caratterizzato da un approccio innovativo, auspicando peraltro la massima attenzione alla sua applicazione concreta, a partire dalla fase di sperimentazione. Sussistono inoltre aspetti di criticità, quale il riferimento alla mobilità dei medici, quando il bisogno reale ai fini dell’attuazione del provvedimento consiste piuttosto nell’assunzione di personale medico.
In generale, risulta necessario che la Commissione svolga la propria attività di esame degli atti del Governo in piena autonomia rispetto alle aspettative dell’Esecutivo stesso, così da rispettare una distinzione di ruoli istituzionali necessaria a evitare lo svilimento della funzione del Parlamento.
Considerato inoltre che, nel caso dello schema di decreto in esame, sarebbe stato particolarmente opportuno un atteggiamento maggiormente critico sulla questione delle risorse, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Il presidente ZAFFINI, pur riconoscendo la serietà dell’argomento posto dalla senatrice Camusso, facendo peraltro presente che la Commissione ha sempre inteso esprimere pareri con osservazioni puntuali, in base alle proprie autonome valutazioni. Conferma inoltre il proprio costante impegno al fine di garantire che sia evitato qualsiasi appiattimento della Commissione stessa nei confronti del Governo.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore ZULLO (FdI) manifesta in primo luogo apprezzamento nei confronti dell’operato del relatore.
Ritiene quindi che l’esame svolto non sia stato oggetto di influenze esterne, verificandosi piuttosto una sintonia con il Governo in ordine alla questione fondamentale dell’effettiva efficacia dell’Atto. In particolare, occorre verificare scrupolosamente l’attuazione delle disposizioni recate, particolarmente allo scopo di evitare che le aspettative di numerose persone risultino frustrate.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime particolare soddisfazione riguardo l’impegno del Ministro per le disabilità nei confronti del provvedimento, il quale costituisce un punto di partenza per un processo di attuazione complesso. Risulterà a tale proposito centrale il tema della presa in carico, oltre a quello della soddisfazione della pluralità dei bisogni della persona. Ugualmente nevralgica sarà l’attenzione da porre all’impiego delle risorse e al monitoraggio, riferito all’attuazione concreta delle diverse misure proposte, specialmente in rapporto agli esiti.
Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.
Interviene brevemente il relatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), il quale fa presente, nel rispetto della facoltà di critica, che taluni rilievi avanzati nel corso del dibattito risultano del tutto privi di fondamento.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per dichiarazione di voto di astensione, richiamando a sua volta l’esigenza di dedicare un’elevata attenzione all’attuazione del provvedimento, già nella fase di sperimentazione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Comissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 10,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 122
La 10ª Commissione permanente, esaminato l’Atto del Governo n. 122, considerato che:
lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la quale ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;
in attuazione della medesima delega sono già stati adottati i decreti legislativi 13 dicembre 2023, n. 222 – “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227″ – e 5 febbraio 2024, n. 20 – “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”;
in base al cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i decreti legislativi predisposti ai sensi della delega di cui alla summenzionata legge n. 227 del 2021 devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2024;
tenuto conto:
dei principi e criteri direttivi della disciplina di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h) della citata legge n. 227 del 2021;
della finalità generale espressa dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, consistente nell’assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti;
che, come specificato dal medesimo articolo 1, le disposizioni dello schema di decreto legislativo sono intese a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in base alla legge 3 marzo 2009, n. 18, l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e di non discriminazione;
dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta dell’11 gennaio 2024 e del parere espresso in data 30 gennaio 2024 dal Consiglio di Stato;
esprime parere favorevole, osservando che occorrerebbe:
con riferimento all’articolo 3, valutare se sia opportuno integrare la conferma del principio secondo il quale le necessità di prestazioni in favore delle persone con disabilità sono determinate anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie con il richiamo del sistema delle classificazioni internazionali a cui è collegato il procedimento valutativo disciplinato dal successivo articolo 10;
valutare, in relazione all’articolo 5, comma 3, lettera c), se la formulazione disgiuntiva relativa al termine “misure” sia appropriata rispetto al carattere onnicomprensivo dei sostegni;
in relazione all’articolo 6, comma 8, valutare l’opportunità di fissare un termine inferiore a quello ordinario di 90 giorni per la conclusione del procedimento per la valutazione di base, nel caso in cui siano coinvolti soggetti minori;
prevedere in via diretta, in luogo del richiamo normativo operato nel primo periodo dell’articolo 6, comma 8, il termine di quindici giorni per la conclusione del procedimento di valutazione di base relativo a un soggetto con patologie oncologiche, considerato il superamento in corso dei riferimenti normativi in oggetto;
chiarire che gli eventuali termini dilatori previsti, nell’ambito del suddetto procedimento per la valutazione di base, dall’articolo 6, comma 8, secondo periodo, si applicano anche per i soggetti con patologie oncologiche;
una valutazione in ordine al fatto che l’articolo 7 fa riferimento, oltre che alle prestazioni sociali, a quelle socio-sanitarie, mentre il successivo articolo 13 fa riferimento sia a tali due tipologie sia alle “prestazioni socio-assistenziali”;
all’articolo 7, comma 1, eliminare la previsione della ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione del procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessità di sostegni di minore intensità rispetto a quanto erogato, tenuto conto del fatto che la persona con disabilità è oggetto di valutazioni sanitarie indipendenti effettuate da strutture sanitarie e professionisti abilitati;
valutare l’opportunità di specificare se entrambe le categorie di medici individuate dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono legittimate sia al rilascio che alla trasmissione del certificato medico introduttivo;
in relazione all’articolo 9, comma 3, valutare, sul piano strettamente formale, una riformulazione del comma 4 del nuovo articolo 4 della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui esso precisa in quali casi le commissioni che assolvono alle funzioni di Unità valutativa di base debbano essere integrate;
in relazione all’articolo 9, comma 6, in tema di assunzioni di personale da parte dell’INPS, prevedere espressamente anche il ricorso all’istituto della mobilità;
al comma 1 dell’articolo 10, considerare l’opportunità di rivedere l’incipit delle lettere c) ed e), che non reca l’indicazione della specifica attività valutativa richiesta, ma individua solo l’oggetto della stessa, nonché, alla lettera d), di volgere al plurale l’aggettivo “strumentale”, e, alla lettera f), di sopprimere le parole “dell’ICF” dopo le parole “sulla partecipazione”;
riconsiderare sul piano redazionale il successivo comma 2, nel senso di sopprimere la parola “adottato” dopo le parole “Ministro della salute”, di rivedere la parte relativa ai concerti e di tenere conto che la denominazione ufficiale della Conferenza Stato-Regioni è “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” (osservando ciò anche con riferimento a tutte le citazioni della medesima Conferenza nel testo dello schema di decreto legislativo);
in relazione al medesimo comma 2, riconsiderare l’impiego della parola “termini”, le cui accezioni appaiono incompatibili con la natura meramente tecnico-riproduttiva delle classificazioni in argomento, nonché specificare che l’ambito del decreto ministeriale ivi previsto concerne gli aggiornamenti eventualmente sopravvenuti nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto legislativo e la data di effettiva emanazione del medesimo decreto ministeriale ed integrare la formulazione con la previsione espressa anche di ulteriori decreti ministeriali, in relazione a eventuali ulteriori aggiornamenti;
con riferimento all’articolo 12, specificare che il decreto del Ministro della Salute ivi previsto al comma 1 è volto, tra l’altro, a riconoscere la condizione di sordocecità per tutte le persone nei cui confronti vengano accertate, con una o più visite, le condizioni di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, di sordità civile o di invalidità civile; più in generale, e in maniera correlata, ampliare la portata della legge n. 107 del 2010 (“Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”) per garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza;
valutare l’esigenza di riformulare l’articolo 14, al fine di prevedere chiaramente quando le sopravvenienze consentono comunque una valutazione multidimensionale e quando rendono necessaria una domanda di nuova valutazione di base;
relativamente al successivo comma 2, considerare l’opportunità di un approfondimento, tenuto conto che la lettera della disposizione prevede la facoltà di richiedere l’invio diretto da parte della commissione, ma non anche, almeno non espressamente, un obbligo di informazione sulla spettanza di tale facoltà (obbligo a cui fa invece riferimento la relazione illustrativa);
in merito al medesimo comma 2, valutare l’indicazione – contenuta nel testo definito in sede di intesa in Conferenza unificata – dell’Ambito territoriale sociale ove ricade il comune di residenza o di altro ente individuato per legge regionale, quale sede di presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita individuale, indicazione che, secondo il Consiglio di Stato, non risulta del tutto adeguata;
verificare se il comma 3 dell’articolo 15 sia da coordinare con il precedente comma 2, il quale prevede, come detto, in base al testo definito in sede di Conferenza unificata, l’invio diretto, da parte della commissione, ad un soggetto diverso dal comune di residenza;
valutare la possibilità di esplicitare in capo a chi sia posto l’obbligo di trasmissione del quadro sintetico di cui al comma 2 dell’articolo 16;
riguardo all’articolo 17, verificare la possibilità che il riferimento corretto di cui al comma 2 del nuovo articolo 5-bis della legge n. 104 del 1992 sia al nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 della medesima legge n. 104, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 17, anziché alla lettera m-bis), la quale risulta inesistente; considerare che il comma 4 del nuovo articolo 5-bis della legge n. 104 del 1992 prevede la partecipazione della persona con disabilità al procedimento di individuazione dell’accomodamento ragionevole e non anche la partecipazione eventuale degli altri soggetti indicati dal comma 3 dello stesso articolo 5-bis, nonché valutare, in quest’ultimo articolo, la pertinenza del richiamo, di cui al comma 7, all’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 e la mancata specificazione, nel successivo comma 8, del carattere necessariamente motivato del provvedimento di diniego di accomodamento ragionevole;
integrare l’articolo 18 con un comma aggiuntivo che, novellando l’art.14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, preveda che le persone con disabilità (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) possano richiedere l’elaborazione del progetto di vita (di cui all’art. 2 comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 2021, n. 227);
ancora all’articolo 18, assicurare che il progetto di vita sia effettivamente redatto secondo i desideri, le aspettative e le scelte della persona con disabilità e non in base alle possibilità/potenzialità dei servizi di assistenza sanitaria e di protezione sociale;
in riferimento all’articolo 20 (e al successivo articolo 27), specificare che la portabilità del progetto di vita è garantita anche nel caso di variazione temporanea o definitiva dei contesti di vita o della soluzione alloggiativa;
all’articolo 24, prevedere che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in quanto tutori della salute fisica, psichica e sociale dell’assistito, siano componenti necessari – e non meramente eventuali – dell’unità di valutazione multidimensionale;
all’articolo 26, comma 3, lettera f), considerare l’opportunità (sulla base delle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato) di sopprimere l’inciso “, salva diversa disposizione regionale”; più in generale, nell’ambito del predetto articolo, considerare gli enti del Terzo settore;
nel comma 4 dell’articolo 28, adeguare il riferimento rispetto al richiamo del comma 254 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto quest’ultimo comma è stato abrogato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), nell’ambito della costituzione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (cfr. i commi 210 e 212 dell’articolo 1 di quest’ultima legge);
all’articolo 28, comma 8, ampliare il termine per l’adozione del decreto ivi previsto in tema di disciplina della rendicontazione sul budget di progetto, anche in considerazione della circostanza che il Consiglio di Stato ha rilevato la natura regolamentare dello stesso decreto;
all’articolo 31, stabilire le priorità di intervento e la modalità di erogazione, relativamente al Fondo per l’implementazione dei progetti di vita;
all’articolo 32, stabilire che una quota delle risorse per la formazione ivi previste possa essere destinata anche ai soggetti coinvolti nella fase della valutazione di base di cui all’articolo 6;
all’articolo 33, commi 3 e 4, in tema di coinvolgimento nelle procedure di sperimentazione ivi previste, fare riferimento ai territori anziché ai soggetti;
sempre con riguardo all’articolo 33, valutare la congruità della tempistica: appare esiguo il tempo intercorrente tra la scadenza del 30 novembre 2024 per l’adozione del decreto che stabilisce i contenuti della sperimentazione e l’avvio della sperimentazione stessa, fissato al 1° gennaio 2025;
completare la formulazione del comma 1 dell’articolo 35 con l’indicazione del comma dell’articolo 2 della legge n. 227 del 2021 nel quale figura la lettera h) ivi richiamata;
all’articolo 37, espungere l’abrogazione prevista dalla lettera f), concernente l’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, abrogazione che appare suscettibile di determinare un vuoto normativo;
integrare l’elenco di eccezioni, rispetto al principio di decorrenza dal 1° gennaio 2025, di cui all’articolo 38, comma 2, con il richiamo dell’articolo 9, commi 6 e 7, e dell’articolo 33, comma 1, secondo periodo, considerato che tali disposizioni fanno esplicito riferimento anche all’anno 2024; ampliare ulteriormente il novero delle disposizioni immediatamente applicabili, con particolare riferimento all’articolo 4 e alle innovazioni terminologiche ivi previste;
al fine di assicurare una completa attuazione delle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. h), n. 2, della legge delega, valutare l’individuazione di specifici obiettivi di servizio e disciplinare una procedura per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
operare una modifica dell’attuale normativa che riconosce all’invalido in conseguenza di infortunio sul lavoro, che ha la copertura economica garantita dall’INAIL, un trattamento più favorevole rispetto all’invalido civile, a cui non sono riservate le medesime opportunità di sussidio per l’aggiornamento dei presidi tecnologici a supporto della propria disabilità da parte dell’INPS: l’auspicata modifica dovrebbe tendenzialmente garantire anche all’invalido civile il trattamento più favorevole allo stato previsto per l’invalido in conseguenza di infortunio sul lavoro;
aggiornare con continuità il nomenclatore tariffario seguendo in modo sistematico le evoluzioni tecnologiche delle protesi e degli ausili, così da garantire alle persone con disabilità gli evidenti benefici derivanti dal progresso della ricerca scientifica, e prevedendo in merito un fondo sperimentale che tenga conto, in base a criteri da stabilirsi, anche degli invalidi civili;
introdurre nello schema di decreto un articolo aggiuntivo recante clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da formularsi nei termini concordati nell’ambito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta dell’11 gennaio 2024;
evidenziare maggiormente nel testo che nel progetto di vita di ogni persona con disabilità non possono mancare né l’accesso all’istruzione (non solo alla formazione), né l’accesso al lavoro: andrebbe dunque inserito in tutti gli articoli il riferimento all’inclusione in questi percorsi con il necessario raccordo con le istituzioni interessate. Già negli articoli 2 e 4, quando si definiscono le indicazioni utili a determinare l’intensità o la gradazione del sostegno, dovrebbero essere considerati l’accesso all’istruzione e al lavoro. All’articolo 24, relativamente all’unità di valutazione multidimensionale, andrebbe previsto il coinvolgimento del centro per l’impiego per le persone con disabilità in età da lavoro.
179ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,50.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 10)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.
La relatrice MANCINI (FdI) presenta uno schema di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), di tenore favorevole rispetto all’atto in titolo. Precisa quindi, facendo riferimento a taluni spunti del dibattito, che la disciplina in esame appare idonea in ordine alla tutela della salute dei lavoratori impegnati in operazioni di soccorso, restando fermi gli obblighi attribuiti in materia ai datori di lavoro.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un orientamento maggiormente teso a stimolare l’innovazione dell’ordinamento. Tuttavia, tenuto conto del contenuto apprezzabile della proposta di direttiva in relazione alla questione fondamentale della tutela della salute nei luoghi di lavoro, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, lo schema di risoluzione è infine posto in votazione, risultando approvato.
Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta di domani, giovedì 21 marzo, già convocata alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30. Precisa che in tale seduta la Commissione procederà alla conclusione dell’esame dell’Atto del Governo n. 122.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 738 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 10)
La 10a Commissione permanente, esaminato l’Atto dell’Unione europea n. COM (2023) 738 definitivo, recante proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio);
vista la relazione sull’Atto predisposta dal Governo ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012;
considerato che:
l’Atto esaminato si inserisce nel quadro normativo europeo volto a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro nonché dall’esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
lo scopo dell’Atto è quello di avviare la codificazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ai suddetti agenti;
il risultato perseguito è quello di ridefinire le disposizioni relative alla suddetta materia, che hanno subito frequenti modifiche, apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione;
rispetto al contesto nazionale, l’Atto si inserisce sia nel quadro normativo previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, segnatamente, dal suo Titolo IX, Capo II, che concerne gli obblighi in capo al datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori con riferimento agli agenti cancerogeni e mutageni, sia nell’ambito della disciplina di delega di cui all’articolo 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (che prevede il recepimento nell’ordinamento della direttiva (UE) 2022/431, che ha esteso l’ambito di applicazione della tutela, con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione umana);
non si ravvisano elementi innovativi nell’Atto, che come già rilevato apporta unicamente modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione;
l’Atto appare conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità, posto che solo le istituzioni dell’Unione europea possono procedere alla codificazione di atti da essa emanati;
l’Atto appare conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento della codificazione, la quale appare particolarmente utile per garantire la certezza del diritto applicabile;
le finalità generali dell’Atto meritano una valutazione complessivamente positiva, in termini di contributo al chiarimento della disciplina applicabile al momento, in materia di protezione dei lavoratori avverso i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro nonché dall’esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
l’Atto appare altresì conforme all’interesse nazionale, sia perché esso contribuisce a semplificare il processo di recepimento del diritto dell’Unione europea e a far chiarezza sul diritto applicabile, sia in quanto le disposizioni dallo stesso recate si pongono nell’ambito della strategia nazionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori;
esprime parere favorevole.
178ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REDIGENTE
(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Discussione e rinvio)
Il relatore BERRINO (FdI) illustra in primo luogo l’articolo 1, il quale esclude le attività di collaborazione dei titolari di trattamenti pensionistici dall’ambito del principio in base al quale i rapporti di collaborazione contraddistinti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e da modalità di esecuzione organizzate dal committente sono considerati rapporti di lavoro subordinato.
L’articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse. Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore.
L’articolo 3 dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’articolo 4 amplia l’ambito delle informazioni obbligatorie che possono essere rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l’articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l’applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell’orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.
L’articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante la determinazione del reddito da lavoro dipendente.
L’articolo 8 prevede una deroga transitoria al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.
Il successivo articolo 9 dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all’incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, mentre l’articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l’offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.
L’articolo 11 esclude alcune ipotesi dall’ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’articolo 12 esclude dall’ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.
Il successivo articolo 13 modifica la disciplina delle sanzioni per l’omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
L’articolo 14 modifica la disciplina sui provvedimenti di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari è oggetto dell’articolo 15.
L’articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede inoltre che l’atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.
Richiamando la delicatezza dei temi oggetto delle disposizioni in esame, il senatore MAGNI (Misto-AVS) auspica lo svolgimento di audizioni, che dovranno necessariamente contemplare l’intervento delle parti sociali.
Si esprimono quindi favorevolmente, in ordine a tale proposta, il senatore MAZZELLA (M5S) e le senatrici FURLAN (PD-IDP), MANCINI (FdI) e MURELLI (LSP-PSd’Az).
Il presidente ZAFFINI propone le ore 16 di domani quale termine per la presentazione delle proposte concernenti i soggetti da audire, nel numero massimo di due per Gruppo, fermo restando che saranno comunque contemplate le organizzazioni sindacali confederali.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente ZAFFINI comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente.
Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi inclusa l’individuazione del disegno di legge n. 990 quale testo base.
Altresì, concorde la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), propone di fissare a martedì 26 marzo, ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.
Il relatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si riserva di svolgere un compiuto approfondimento in merito alle proposte di osservazioni presentate dai Gruppi, nella prospettiva di redigere in tempi brevi uno schema di parere.
Il presidente ZAFFINI rileva la necessità di concludere l’esame del provvedimento in titolo entro giovedì 21 marzo, tenuto conto dell’ormai prossima scadenza del termine.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore RUSSO (FdI) premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall’articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.
Ciascun disegno di legge, all’articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l’articolo 3 demanda al Ministro della salute l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l’articolo 4 prevede l’adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.
Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l’articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l’articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all’interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l’assunzione di specifiche figure professionali. L’articolo 6 disciplina le forme di partecipazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l’istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L’articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L’articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell’autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L’articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l’articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l’illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L’articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L’articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell’autore di reato con disturbo mentale.
Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l’articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L’articolo 16 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per la salute mentale.
Il Capo IV consta dell’articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell’articolo 18, concernente l’entrata in vigore.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az), SBROLLINI (IV-C-RE) e ZAMBITO (PD-IDP) e i senatori MAGNI (Misto-AVS) e ZULLO (FdI).
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Considerato l’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 20 marzo, non avrà luogo.
Soggiunge che restano ferme le altre sedute già convocate.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,15.
177ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Oliveti, presidente dell’Associazione degli Enti di previdenza privata (ADEPP).
La seduta inizia alle ore 12,40.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
La presidente CANTU’ avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all’ordine del giorno, l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: audizione di rappresentanti dell’Associazione degli Enti di previdenza privata (ADEPP)
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.
La presidente CANTU’ introduce l’odierna audizione.
Il dottor OLIVETI svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.
La presidente CANTU’, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa l’audizione all’ordine del giorno.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,50.