Riunione n. 7
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI AFAM (ANDA), DELL’UNIONE NAZIONALE ARTE MUSICA SPETTACOLO (UNIONE ARTISTI-UNAMS), DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE PROFESSIONALE (ANIEF) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (CNAM) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 126 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM)
174ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 20,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) presenta un nuovo testo dello schema di parere (pubblicato in allegato), dando conto in modo particolare delle modifiche apportate sulla base dei rilievi espressi nel corso dell’esame. Segnala inoltre gli aspetti di convergenza rispetto ai contenuti presenti negli schemi di parere presentati dagli esponenti dei Gruppi di opposizione.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI mette in evidenza la portata della riforma avviata con la legge di delegazione alla base dello schema di decreto legislativo in esame. Posto che l’attuazione di tale riforma necessita di risorse considerevoli, il Governo si impegna a reperirne ulteriori nell’ambito delle successive fasi di attuazione delle diverse misure recate. Peraltro, parte dei fondi sono stati individuati a valere sul Piano nazionale di ripresa resilienza, nonché su eccedenze relative a obiettivi raggiunti in tale contesto.
Particolarmente importante è l’impegno relativo all’assistenza domiciliare e alla non autosufficienza, oggetto di una specifica fase di sperimentazione. Le osservazioni contenute nello schema di parere riguardanti tali ambiti sono in sintonia con l’impostazione dello schema di decreto, nella quale ha particolare rilevanza lo strumento della valutazione unica multidimensionale. L’osservazione relativa alla previsione di un sistema di monitoraggio in relazione all’articolo 21 è a sua volta compatibile con l’impostazione del provvedimento.
Avviandosi alla conclusione, esprime soddisfazione per le modalità costruttive con cui la Commissione ha affrontato l’esame dello schema di decreto legislativo, la cui importanza risiede in special modo nella funzione di garanzia certa dei diritti. Nel rilevare il carattere fondamentale dell’interlocuzione con il Parlamento, esprime infine una valutazione complessivamente positiva dello schema di parere del relatore, manifestando avviso contrario sugli schemi di parere alternativi.
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del nuovo schema di parere a sua firma, precedentemente presentato.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che lo sforzo compiuto dal relatore, per quanto apprezzabile, non attenua l’insoddisfazione nei confronti della proposta in votazione. Lo schema di decreto legislativo in esame attua in sostanza uno svuotamento della legge delega e lo schema di parere non tiene in adeguata considerazione quanto segnalato nel ciclo di audizioni.
Il provvedimento in esame, per il quale risultano inadeguate le risorse individuate, consiste di fatto in una misura di contrasto alla povertà di portata estremamente limitata. Confermato il sostegno nei confronti dello schema di parere contrario di cui è prima firmataria, dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MAZZELLA (M5S) giudica lo schema di decreto in esame deludente in particolare a fronte dell’impegno, iniziato nella scorsa legislatura, volto alla predisposizione di uno strumento legislativo di grande portata. La carenza delle risorse si somma alla frammentazione normativa postulata dai numerosi rinvii a successivi atti normativi di rango non legislativo. Sono poi particolarmente gravi le lacune del provvedimento in materia di domiciliarità e di residenzialità.
Annuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore ZULLO (FdI) motiva il voto favorevole del suo Gruppo richiamando la risorsa fondamentale costituita dall’insieme di misure recate dallo schema di decreto legislativo, di natura innovativa, quali la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, le disposizioni a favore dell’invecchiamento attivo e l’introduzione della valutazione unica multidimensionale. Il provvedimento in esame è in linea con i principi della delega legislativa ed è particolarmente apprezzabile l’impegno profuso a tale riguardo dal Governo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) pone in evidenza il carattere nevralgico dello schema di decreto legislativo in esame a fronte delle tendenze demografiche della popolazione italiana. Il provvedimento delinea una disciplina fortemente innovativa in materia di non autosufficienza e di assistenza, anche con rifermento alla telemedicina nell’ambito dell’assistenza domiciliare e allo strumento dello SNAA. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.
Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere del relatore è infine posto in votazione nel nuovo testo poc’anzi presentato.
La Commissione approva. Risulta di conseguenza preclusa la votazione degli ulteriori schemi di parere presentati.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI, in considerazione dell’andamento dei lavori, avverte che la seduta già convocata alle ore 10,15 di domani, mercoledì 6 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 121
La 10a Commissione permanente, esaminato l’Atto del Governo n. 121, considerato che:
lo schema di decreto legislativo esaminato è stato adottato in attuazione delle deleghe legislative recate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 33;
la medesima legge n. 33 del 2023 ha delineato una riforma organica, volta ad attuare disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso ha posto gli obiettivi di adottare la disciplina di delega entro il primo trimestre del 2023 e di approvare la conseguente legislazione delegata entro il primo trimestre del 2024;
la legge delega è fondata sul riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e sul principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente;
la stessa prevede inoltre l’effettuazione, in una sede unica, mediante i “punti unici di accesso” (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana;
ulteriori elementi di rilievo della delega sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; la promozione d’interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l’integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; la previsione di interventi a favore dei caregiver familiari;
l’oggetto e le finalità dello schema di decreto legislativo, come definiti dall’articolo 1, consistono nella promozione della dignità e dell’autonomia, dell’inclusione sociale, dell’invecchiamento attivo e della prevenzione della fragilità della persona anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale, lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento;
lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche mediante il coordinamento delle risorse disponibili, nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti;
come emerso nel corso dell’istruttoria, lo schema di decreto legislativo è complessivamente fedele allo spirito della legge delega, nonché rispettoso della complessità dei temi trattati, i quali attendevano da lungo tempo un intervento di riforma organica;
esprime parere favorevole, osservando che occorrerebbe:
un chiarimento in ordine al finanziamento (e alla relativa copertura) per le campagne istituzionali di cui all’articolo 4, comma 2, con riguardo al riferimento al piano di gestione n. 12 (richiamato dalla relazione tecnica) del capitolo 5510 dello stato di previsione del Ministero della salute, considerata l’entità dello stanziamento relativo al medesimo piano;
un coordinamento delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), e comma 3, con i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11, in considerazione dell’affinità della materia, nonché del fatto che il citato comma 3 dell’articolo 6 prevede una procedura di relazione annua (non contemplata invece dall’articolo 11);
per quanto riguarda i commi 2 e 4 dell’articolo 6, completare il richiamo normativo inerente al Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana;
valutare i motivi della limitazione del riferimento agli anziani autosufficienti (con conseguente esclusione di quelli non autosufficienti) nelle norme sulla promozione dei soggiorni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
relativamente all’articolo 9, con riguardo al comma 4, prevedere espressamente che l’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti possa essere effettuata anche dall’infermiere di famiglia e comunità; esplicitare, più in generale, che le prestazioni erogabili in telemedicina debbano essere fornite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 29 aprile 2022, in tema di assistenza domiciliare, e possano pertanto essere erogate da tutti gli enti pubblici e privati accreditati per le cure domiciliari, di cui all’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2021 (Atto n. 151/CSR);
chiarire, in merito alla formulazione dell’articolo 11, comma 4, se l’adozione delle misure di incentivo e sostegno sia prevista in termini tassativi oppure in termini di semplice possibilità;
integrare, sotto il profilo terminologico, la locuzione “percorsi universitari” posta alla fine dell’articolo 11, comma 4, al fine di ricomprendere anche i percorsi di studio delle istituzioni AFAM (in coerenza con la parte precedente del medesimo comma);
specificare, al successivo comma 5, se la disposizione riguardi (come sembra indicato nella relazione illustrativa dello schema) anche le aziende sanitarie diverse da quelle pubbliche;
integrare la rubrica dell’articolo 11 con un riferimento all’oggetto del comma 6;
rivedere, sotto il profilo terminologico, il riferimento, di cui all’articolo 12, comma 1, a un'”intesa” interministeriale (tenuto conto che, nella terminologia legislativa consueta, si fa riferimento al “concerto” per le procedure in oggetto intragovernative), nonché rivedere, al comma 2, la seguente formulazione: “da ripartire con decreto del Sottosegretario di Stato allo Sport del 27 ottobre 2021”;
chiarire se per tutte le tipologie di agevolazioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 si faccia riferimento alle risorse del fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali da affezione, nonché approfondire la difformità letterale tra la norma vigente, che fa riferimento al valore di ISEE inferiore a 16.215 euro, e il medesimo comma 3, che, così come il successivo comma 5, fa riferimento a un valore non superiore alla suddetta cifra;
specificare se gli standard edilizi e costruttivi di cui all’articolo 16, comma 2 siano tassativi anche al fine dell’eventuale finanziamento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, di progetti pilota a livello ministeriale;
relativamente all’articolo 18, comma 1, far riferimento al Ministro, anziché al Ministero, in merito alla trasmissione alle Camere della relazione ivi menzionata, nonché provvedere a una specificazione in ordine al termine per l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 2, considerato che tale termine è posto a novanta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il quale ultimo, tuttavia, non prevede un termine specifico;
relativamente all’articolo 19, comma 1, valutare un coinvolgimento dell’infermiere nella formazione delle persone anziane in materia di sanità digitale;
relativamente all’art. 21, verificare se esso sia formulato in maniera tale da assicurare al Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) il ruolo effettivo di organo di programmazione permanente in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, come richiesto dalla legge delega, che fa dello SNAA l’architrave sul quale deve fondarsi l’intero assetto delle misure da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti (cfr. art. 4, co. 2, lett. b) e c) legge 33); prevedere, altresì, l’istituzione di un sistema di monitoraggio, quale strumento per la rappresentazione oggettiva e continua delle attività svolte e dei servizi resi;
in riferimento al profilo redazionale del comma 3 dell’articolo 21, un approfondimento circa le disposizioni da richiamare in tema di indirizzi generali del CIPA rivolti allo SNAA, considerato che la locuzione indirizzi generali figura in una norma della legge delega (legge n. 33 del 2023) diversa dalle disposizioni della medesima legge richiamate nel suddetto comma 3;
un coordinamento tra il comma 6 e il comma 2, lettera a), dell’articolo 21, in ordine al Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, considerato che entrambi i commi disciplinano, in maniere diverse, le relative modalità di adozione;
specificare che la disposizione di cui all’articolo 23, comma 3, fa riferimento all’interoperabilità dei sistemi informatici;
una riconsiderazione dell’espressione “istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207”, contenuta nel comma 2 dell’articolo 24, al fine di precisare (considerata anche la varietà delle tipologie tuttora sussistente) le categorie oggetto del richiamo;
riguardo al successivo comma 5, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni previsto per l’adozione delle linee guida;
relativamente all’articolo 27, valutare un coinvolgimento della figura dell’infermiere di famiglia e comunità nell’effettuazione della valutazione multidimensionale unificata;
in riferimento all’articolo 27, comma 15, precisare a chi competa la valutazione sulla capacità ad esprimere il consenso alla partecipazione al PAI (e alle decisioni che ne conseguono) delle persone con compromissione cognitiva e demenza;
con riferimento al comma 16 dell’articolo 27, rettificare il richiamo delle linee di indirizzo ivi citate, le quali sono state adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, mentre la formulazione del comma fa riferimento a un’intesa;
un approfondimento circa la formulazione del successivo comma 17, che contempla, letteralmente in tutti i casi, l’approvazione e la sottoscrizione del PAI anche da parte del “rappresentante” della persona anziana non autosufficiente;
indicare il destinatario della relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute di cui all’articolo 28, comma 5;
relativamente all’articolo 29: prevedere Linee guida nazionali per sperimentazioni, da avviare e concludere nell’arco del biennio successivo all’entrata in vigore del provvedimento, ai fini dell’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia; prevedere, inoltre, che la promozione della permanenza al domicilio degli anziani non autosufficienti, ove sia appropriata ai bisogni e rispondente ai desideri delle persone coinvolte, rappresenti la priorità dello SNAA; prevedere, altresì, che l’integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio avvenga anche attraverso strumenti di telemedicina, la dotazione dei quali dovrebbe rilevare ai fini dell’accreditamento per prestazioni di assistenza domiciliare integrata;
esplicitare in termini più puntuali il contenuto normativo della parte del comma 1 dell’articolo 29 relativa ai limiti ivi richiamati;
considerata la complessità della formulazione del successivo comma 2, rivedere, sul piano formale, la previsione relativa all’utilizzo degli strumenti informativi;
rettificare, nell’articolo 29, comma 6, il richiamo normativo, che dovrebbe concernere il numero 6) dell’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 33 del 2023, anziché l’inesistente comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge;
integrare la rubrica dell’articolo 30 con la menzione dei servizi socioassistenziali di tipo diurno;
riguardo al comma 7 dell’articolo 31, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni ivi previsto per l’adozione del decreto ministeriale;
integrare la rubrica dell’articolo 31 con la menzione (alla luce del comma 7 dello stesso articolo) anche delle prestazioni sanitarie, nonché di quelle domiciliari (sanitarie e socio-sanitarie);
all’articolo 33, comma 3, dopo le parole: «possono, su richiesta,» inserire le seguenti: «senza necessità di richiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale»;
con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 34, procedere all’istituzione di un sistema unico e omogeneo di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, maggiormente in linea con le finalità di “semplificazione e integrazione delle procedure” di cui alla legge delega, anziché introdurre una pluralità di procedure e istituti assistenziali;
relativamente agli articoli 34-36, valutare se la disciplina ivi prevista, in tema di erogazione della prestazione universale, sia pienamente in linea con la legge delega, laddove: si subordina l’erogazione della prestazione universale non solo allo specifico bisogno assistenziale del singolo (art. 34, co. 1), ma anche a un’altra serie di requisiti (art. 35, co. 1); si preclude la scelta relativa alla forma di assistenza (prestazione monetaria, servizi alla persona, o entrambe le provvidenze), imponendo peraltro la corresponsione di un importo che (nelle due componenti dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno di assistenza) è a somma “fissa” (pari a € 850,00 per l’assegno e all’importo di legge per l’indennità) e non anche (come da disciplina di delega) “graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale” (cfr. art. 5, co. 2, lett. a), n. 1), della l. n. 33/2023);
riconsiderare l’articolo 40, il quale prevede che le norme del Titolo II (in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti) si applichino, fermo rimanendo quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36, alle persone che abbiano compiuto 70 anni: da un lato, tale previsione potrebbe dare luogo a difficoltà interpretative in relazione alla pluralità di disposizioni di cui si ridetermina l’ambito applicativo (si ricorda in proposito che all’articolo 2 del presente schema, oltre alla definizione di “persona anziana non autosufficiente”, viene data la definizione di “persona anziana”, vale a dire il soggetto che abbia compiuto 65 anni, e di “persona grande anziana”, ossia il soggetto che abbia compiuto 80 anni); d’altro canto, tale previsione non sembra trovare un preciso riscontro nella disciplina di delega, né appare chiaro il suo fondamento scientifico (la relazione illustrativa e quella tecnica, allegate allo schema, non forniscono delucidazioni sulla ratio della disposizione);
definire in tempi brevi, a valle dell’attuale tavolo di lavoro governativo, una proposta di legge organica in materia di caregiver, comprensiva delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale.
173ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 11,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio.
Il presidente ZAFFINI (FdI) illustra lo schema di parere presentato, in qualità di relatore, nella seduta precedente. Specifica in primo luogo che il livello di dettaglio dei contenuti è conseguente alla rilevanza attribuita allo schema di decreto legislativo in esame. Quanto alle osservazioni, si sofferma in primo luogo su quella relativa all’articolo 21, tesa a sollecitare una formulazione adeguata alle esigenze di funzionalità del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). L’osservazione concernente il successivo articolo 29 riguarda, tra l’altro, la centralità delle funzioni di coordinamento rispetto all’assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti da riconoscere allo SNAA.
L’osservazione concernente gli articoli da 34 a 36 è volta, principalmente, alla garanzia della possibilità di scelta fra servizi alla persona e prestazione monetaria, mentre in riferimento all’articolo 40 viene richiesta una valutazione circa l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al Titolo II, limitato ai soggetti che abbiano compiuto i 70 anni.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) invita a una riflessione sull’opportunità di un’integrazione riguardo alle prestazioni erogate in telemedicina, sia nell’ambito degli interventi di sanità preventiva di cui all’articolo 9, sia nell’ambito del successivo articolo 29.
Sull’osservazione relativa all’articolo 21 auspica un’integrazione concernente il potenziamento dello SNAA tramite l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte ai sensi del medesimo articolo. L’osservazione riferita all’articolo 29 dovrebbe essere integrata anche con un’indicazione riguardante la durata della sperimentazione. Sarebbe opportuno, altresì, sollecitare una maggiore semplificazione in ordine alle procedure concernenti il riconoscimento della non autosufficienza, in riferimento all’articolo 34.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiede ragguagli in merito alle possibilità di confronto sullo schema di parere presentato dal relatore nella prospettiva di eventuali modifiche al testo.
Il presidente ZAFFINI (FdI) ricorda la presentazione di altri due schemi di parere, di segno contrario, da parte di rappresentanti di Gruppi di opposizione. Tale condotta, del tutto legittima, pare limitare le possibilità di confronto intese alla definizione di una proposta di parere largamente condivisa, che pure costituirebbe la soluzione preferibile.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che la presentazione di schemi di parere da parte delle forze di opposizione è finalizzata in primo luogo a fornire specifici spunti di riflessione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) fa presente che gli schemi di parere alternativi a quello del relatore sono in particolare contraddistinti dallo sforzo di valorizzare il contributo apportato dai soggetti auditi.
Il senatore MAZZELLA (M5S) specifica a sua volta che gli schemi di parere delle opposizioni sono stati redatti sulla base delle riflessioni offerte dai soggetti interessati, allo scopo di ampliare l’ambito di riflessione della Commissione.
Il presidente ZAFFINI (FdI) rileva che i tempi di predisposizione degli schemi di parere delle forze di opposizione, presentati prima o contestualmente rispetto a quello del relatore, hanno di fatto ristretto i margini di confronto per l’individuazione di una soluzione condivisa.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime la disponibilità al ritiro dello schema di parere di cui è prima firmataria, in funzione dell’accoglimento da parte del relatore di suoi contenuti qualificanti.
La senatrice CASTELLONE (M5S) sottolinea il carattere costruttivo dell’atteggiamento del proprio Gruppo, il quale ha agito con la finalità di fornire un contributo volto ad ampliare l’attenzione della Commissione nei confronti dell’effettivo esercizio della delega legislativa.
Il presidente ZAFFINI (FdI) si riserva un’ulteriore valutazione delle diverse proposte presentate ai fini di un’eventuale integrazione del proprio schema di parere.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) auspica che i contributi forniti dal dibattito possano risultare utili ai fini dell’approvazione di un testo condiviso ed esaustivo.
Il senatore ZULLO (FdI) suggerisce di porre attenzione ai contenuti puntuali degli schemi di parere presentati.
Il presidente ZAFFINI si riserva di convocare un’ulteriore seduta nella giornata odierna, così da consentire alla Commissione di procedere all’approvazione del parere sull’Atto del Governo in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.
Constatata la mancanza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI ritiene di rinviare il seguito dell’esame ad una successiva seduta, permettendo così gli opportuni approfondimenti sui contenuti del provvedimento in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà, articolo per articolo, all’illustrazione degli emendamenti presentati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 1.2, volto alla valorizzazione dell’interdisciplinarietà, e l’emendamento 1.4, con i quali si intende includere il diabetologo fra gli specialisti responsabili della presa in carico.
Richiama poi l’attenzione sull’emendamento 1.7, volto a prevedere la menzione puntuale della rete europea ERN-EYE, mentre l’emendamento 1.6 (testo 2) contempla il riferimento a specifiche patologie oculari rare. L’emendamento 1.8 integra il testo in discussione con il riferimento alla telecooperazione sanitaria.
Il successivo emendamento 1.9 è teso a sopprimere l’incongruo riferimento alle strutture sanitarie private a contratto, mentre l’emendamento 1.11 prevede il coinvolgimento delle società scientifiche riconosciute e delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative. Infine, l’emendamento 1.13 è finalizzato all’inserimento delle patologie oculari cronico-degenerative nel Piano nazionale della cronicità.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) richiama i contenuti su cui si è soffermato il senatore Mazzella, in quanto caratterizzanti anche gli emendamenti di cui è firmataria. Pone quindi in evidenza l’emendamento 1.1, volto a integrare il provvedimento con un riferimento specifico alla cataratta.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra quindi l’emendamento 2.1, contenente una specificazione relativa alla presa in carico, e l’emendamento 2.2, il quale menziona l’approccio integrato e interdisciplinare. Prosegue illustrando l’emendamento 2.4, in base al quale sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel piano diagnostico terapeutico-assistenziale e in assenza di valida alternativa terapeutica.
Il successivo emendamento 2.5 concerne le linee guida in materia di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi.
Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 3, richiama successivamente l’attenzione sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, volti rispettivamente all’inserimento nei LEA delle maculopatie degenerative e al riconoscimento delle stesse come malattie croniche e invalidanti, specificando che entrambe le proposte prevedono le relative coperture.
Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.
Successivamente, passando agli emendamenti all’articolo 4, illustra l’emendamento 4.1, concernente l’individuazione dei centri di riferimento, nonché l’emendamento 4.0.1, recante la previsione di piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative.
L’emendamento 4.0.1 è sottoscritto dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale passa quindi all’illustrazione dell’emendamento 6.1, volto a far sì che le previsioni di cui all’articolo 6 siano riferite alla IAPB Italia, anziché al Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, di cui il medesimo articolo prevede l’istituzione, ai fini di una complessiva maggiore razionalità dell’impiego delle risorse.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene sull’emendamento 6.2, il quale specifica che il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra l’emendamento 7.0.1, teso a un aumento delle risorse a disposizione delle finalità del provvedimento.
Tutte le rimanenti proposte emendative sono infine date per illustrate.
Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti. Specifica che l’unico ordine del giorno presentato potrà essere illustrato nel prosieguo dell’esame, in risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore MAZZELLA (M5S).
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19,30 di oggi, per il seguito e la conclusione dell’esame dell’Atto del Governo n. 121.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 12,05.