GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023
133ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,15.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.
Il relatore SATTA (FdI) presenta uno schema di risoluzione, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) pone in evidenza l’entità dell’impatto – sul piano economico, sociale e sanitario – del complesso degli interventi sull’ordinamento farmaceutico contenuti nelle proposte di atti legislativi dell’Unione europea all’ordine del giorno della Commissione. La riforma, certamente ineludibile a causa dell’evoluzione del settore farmaceutico, che ha reso inadeguato l’adeguamento vigente, richiede tuttavia un impegno mirato all’approfondimento della materia, allo scopo di evitare soluzioni affrettate e non adeguatamente ponderate. Risulterebbe pertanto opportuna una riflessione, anche sulla base di specifiche audizioni.
Esprime quindi perplessità in ordine alla proposta di risoluzione presentata, in quanto carente e scarsamente condivisibile in merito a certi aspetti, quali la sottovalutazione dell’importanza dell’esame dell’impatto ambientale dei nuovi farmaci. Giudica inoltre indispensabile dedicare adeguata attenzione in merito alla necessaria chiarezza della disciplina in materia di data protection, tenuto conto che gli incentivi proposti a tale riguardo a favore delle aziende produttrici di nuovi medicinali risentono dei tempi connessi alle modalità di intervento delle agenzie nazionali. Tale aspetto si riverbera oltretutto sull’obiettivo fondamentale della distribuzione contestuale in tutta l’Unione europea dei farmaci di nuova produzione.
Preannuncia infine l’intenzione del proprio Gruppo di non partecipare all’eventuale votazione nella odierna seduta dello schema di risoluzione presentato, in mancanza dell’auspicata possibilità di approfondimento.
La senatrice PIRRO (M5S) condivide le osservazioni formulate dalla senatrice Zambito, richiamando l’esigenza di una migliore definizione della disciplina in materia di protezione dei dati e di tutela dell’ambiente. Risulta infatti indispensabile garantire adeguati benefici alle imprese in relazione alla produzione di farmaci innovativi, nonché offrire certezza normativa in ordine alla produzione di medicinali generici, la cui disponibilità sul mercato costituisce un fattore decisivo ai fini del contenimento della spesa sanitaria pubblica.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l’Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta uno schema di risoluzione, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), sulla proposta di regolamento in esame.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva in primo luogo il carattere strategico delle disposizioni volte a innovare l’assetto dell’Agenzia europea per i medicinali contenute nella proposta di regolamento in titolo. Questa, così come la proposta di direttiva precedentemente esaminata, non è stata peraltro oggetto di trattazione da parte della competente Commissione della Camera dei deputati, né, per i profili di competenza, da parte della 4ª Commissione permanente del Senato. Tuttavia, l’importanza della riforma recata da entrambi i provvedimenti comporta l’esigenza di accordare la massima attenzione al loro esame in fase ascendente, con la finalità di incidere in maniera sostanziale sul procedimento legislativo europeo.
Rinnova quindi la richiesta di procedere ad audizioni precedentemente formulata.
Il presidente ZAFFINI esprime apprezzamento nei riguardi della sensibilità dimostrata nei confronti della materia e sostiene l’esigenza del massimo impegno con riferimento alla fase ascendente degli atti legislativi dell’Unione europea.
La senatrice PIRRO (M5S) giudica favorevolmente le considerazioni del presidente Zaffini riguardo l’importanza da accordare alla fase ascendente, spesso trascurata in passato. Rimarca quindi la richiesta di tempi adeguati per un esame ponderato di entrambe le proposte legislative in materia farmaceutica.
Il presidente ZAFFINI fa presente la propria costante attenzione rispetto alle questioni della legislazione farmaceutica. Quindi, valutate con favore le sollecitazioni volte al maggiore approfondimento dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea all’ordine del giorno, invita i Gruppi a far pervenire in tempi brevi le loro proposte relativamente ai soggetti da audire. Specifica che si procederà all’audizione, presumibilmente nella giornata di giovedì 23 novembre, di un numero ridottissimo di soggetti altamente qualificati, fra i quali necessariamente Farmindustria. Le audizioni riguarderanno sia la proposta di direttiva che la proposta di regolamento all’esame della Commissione, di cui è evidente la stretta connessione. La conclusione dell’esame delle proposte COM(2023) 192 e COM(2023) 193 avverrà quindi successivamente alle audizioni, con la votazione degli schemi di risoluzione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 192 DEFINITIVO
La 10a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di regolamento (COM(2023) 193), un’ampia riforma della legislazione farmaceutica dell’UE, volta a “semplificare e razionalizzare le procedure e creare un quadro agile e adeguato alle esigenze future”;
rilevato che la proposta di direttiva mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali per i pazienti dell’UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;
tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell’Unione europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell’Unione europea;
considerato che la revisione della normativa vigente effettuata dalla proposta di direttiva è indirizzata, tra l’altro: all’introduzione di incentivi variabili, legati alla protezione normativa dei dati, e alla premiazione dell’innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; al sostegno alla concorrenza, grazie a un ingresso più rapido sul mercato di medicinali generici e biosimilari; alla trasparenza sui finanziamenti pubblici relativi ai costi di ricerca e sviluppo, nonché alla riduzione dell’impatto ambientale dei medicinali;
osservato che ai sensi dell’articolo 200 gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti responsabili dell’attuazione dei compiti definiti nella proposta di direttiva e a provvedere altresì al conferimento di risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal provvedimento;
considerato che in base all’articolo 205, in assenza di autorizzazione all’immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l’immissione in commercio del medicinale in questione;
tenuto conto che ai sensi dell’articolo 206 è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva;
rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati da I e VI, allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, o finalizzati alla revisione dell’articolo 22, per quanto concerne le prescrizioni per le valutazioni del rischio ambientale;
osservato che ai sensi dell’articolo 216 la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva in parola, comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla;
visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;
ritenuto che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l’individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l’autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l’introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l’Unione europea;
considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell’erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;
considerato, infine, che la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l’azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento – nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell’Unione europea – che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si esprimono perplessità con riferimento alla riduzione del periodo della data protection, in considerazione dell’impatto che tale modifica potrà produrre sulla ricerca e sul tempestivo lancio di nuovi medicinali.
Con riferimento ai cosiddetti farmaci orfani, desta altresì preoccupazione la rimodulazione dei termini di market exclusivity, in quanto il meccanismo delineato nella proposta potrebbe avere l’effetto di scoraggiare gli investimenti nell’ambito delle malattie rare.
Si manifestano, infine, dubbi in relazione all’inserimento della valutazione del rischio ambientale tra i requisiti per l’autorizzazione all’immissione in commercio, segnalando al riguardo l’opportunità di chiarire i termini applicativi di tale previsione per evitare ritardi sull’accesso alle terapie.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 193 DEFINITIVO
La 10a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), un’ampia riforma della normativa dell’Unione europea in materia di farmaci;
rilevato che la proposta di regolamento in esame mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali per i pazienti dell’UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;
tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell’Unione europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell’Unione europea;
visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;
considerato che oggetto della proposta di regolamento è la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali; inoltre, la proposta contiene disposizioni innovative in materia di governance dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA);
rilevato che l’articolo 3 disciplina l’autorizzazione centralizzata UE all’immissione in commercio, che può avere luogo: per i medicinali elencati nell’Allegato I (che comprende, tra gli altri, i farmaci orfani, quelli per terapie avanzate, i medicinali pediatrici e gli antimicrobici prioritari); i medicinali non inclusi nell’Allegato I, che costituiscono innovazioni significative, di particolare interesse per la salute dei pazienti o esclusivamente pediatrici;
osservato che l’autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri;
considerato che la proposta: al Capo II (articoli 5 – 39), disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all’EMA; al Capo III (articoli 40 – 43), reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari, in base alla valutazione dell’EMA; al Capo IV (articoli 44 – 57), dispone in relazione alla fase successiva all’autorizzazione all’ammissione in commercio, prevedendo fra l’altro la possibilità di restrizioni urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica.
rilevato che il provvedimento, al Capo V (articoli 58 – 62), disciplina, altresì, la fase precedente all’autorizzazione, prevedendo che le istituzioni dell’Unione siano coinvolte in un’attività di sostegno normativo, anche in termini di consulenza scientifica;
tenuto conto che la proposta, al Capo VI (articoli 63 – 98), reca norme specifiche in merito ai medicinali orfani, per i quali sono previsti il contributo finanziario dell’UE e un’esclusiva di mercato, e ai medicinali per uso pediatrico, per cui è richiesta la presentazione di piani di indagine pediatrica e l’istituzione di premialità;
visto il Capo VIII della proposta (articoli 99 – 112), dedicato alla farmacovigilanza, nel quale sono definiti gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni in commercio, individuando altresì i compiti spettanti in tale ambito all’EMA;
considerato che il Capo IX della proposta (articoli 113 – 115), al fine di promuovere l’innovazione e la competitività, prevede la possibilità che Commissione europea, su raccomandazione dell’EMA, istituisca uno spazio di “sperimentazione normativa”, la cui attuazione è regolata in maniera dettagliata dalla decisione istitutiva ed è sottoposta alla supervisione diretta delle autorità competenti degli Stati membri interessati;
rilevato che il Capo X del provvedimento (articoli 116 – 134) reca norme volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei medicinali, disciplinando a tal fine gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e i compiti della Commissione europea;
considerato che il Capo XI della proposta (articoli 135 – 170) reca una nuova disciplina della struttura e del funzionamento dell’EMA, abrogando il regolamento (CE) n. 726/2004;
viste le disposizioni contenute al Capo XII della proposta (articoli 171 – 172), dedicate alle sanzioni, al livello nazionale e unionale;
rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati finalizzati, tra l’altro: a modificare l’Allegato I, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e avendo così la possibilità di modificare i medicinali da sottoporre alla procedura centralizzata di autorizzazione; a definire le categorie di medicinali per cui può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata; a integrare la proposta di regolamento individuando le procedure applicate dalla Commissione per irrogare ammende o penalità di mora, nonché ulteriori modalità per l’imposizione di sanzioni pecuniarie a soggetti giuridici diversi dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
ritenuto che la proposta di regolamento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l’individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l’autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l’introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l’Unione europea;
considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell’erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;
considerato, infine, che la proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l’azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento – nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell’Unione europea – che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si esprimono perplessità con riferimento alla riduzione del periodo della data protection, in considerazione dell’impatto che tale modifica potrà produrre sulla ricerca e sul tempestivo lancio di nuovi medicinali.
Con riferimento ai cosiddetti farmaci orfani, desta altresì preoccupazione la rimodulazione dei termini di market exclusivity, in quanto il meccanismo delineato nella proposta potrebbe avere l’effetto di scoraggiare gli investimenti nell’ambito delle malattie rare.
Si manifestano, infine, dubbi in relazione all’inserimento della valutazione del rischio ambientale tra i requisiti per l’autorizzazione all’immissione in commercio, segnalando al riguardo l’opportunità di chiarire i termini applicativi di tale previsione per evitare ritardi sull’accesso alle terapie.
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023
7ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 9,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e dell’articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI comunica che i relatori hanno presentato un nuovo schema di parere e che è stato inoltre presentato uno schema di parere contrario, alternativo a quello dei relatori, di cui è primo firmatario il senatore Verducci.
Il presidente MARTI (LSP-PSd’Az), relatore per la 7a Commissione, anche a nome del relatore per la 10a Commissione, senatore Russo, illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, soffermandosi in particolare sulle modifiche rispetto al testo già illustrato nella seduta di ieri, una delle quali è volta a tener conto del suggerimento avanzato dal senatore Castiello riguardo all’articolo 2, comma 1, lettera g), del provvedimento.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere dei relatori.
La senatrice PIRRO (M5S) rileva le notevoli perplessità suscitate dallo schema di decreto legislativo in esame, messe in evidenza, in particolare, dai soggetti rappresentativi delle categorie interessate nel corso delle audizioni presso l’altro ramo del Parlamento. In primo luogo, risulta grave l’incongruità del testo con i principi di delega. Inoltre, la copertura relativa al riconoscimento dell’indennità di discontinuità è del tutto insufficiente, mentre i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio, eccessivamente restrittivi, e le previsioni riguardanti la non cumulabilità con altre forme di reddito riducono fortemente la portata e l’utilità sociale dell’intervento. Appare oltretutto particolarmente grave e incomprensibile l’esclusione dei lavoratori autonomi dall’ambito di applicazione del provvedimento benché costituiscano la porzione maggioritaria dei soggetti attivi nel settore dello spettacolo.
Conclude dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sullo schema di parere presentato dai relatori, richiamando i contenuti dello schema di parere alternativo a sua prima firma.
Critica il provvedimento in esame giudicandolo grave e dannoso per il settore e rilevando che esso tradisce lo spirito originario della riforma (di cui alla legge n. 106 del 2022), approvata nella scorsa legislatura anche grazie al contributo e alla determinazione della propria parte politica. La richiamata legge reca una delega al Governo per l’introduzione dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e delle arti creative, con l’obiettivo di introdurre tutele previdenziali di carattere universale sino ad allora assenti, la cui urgenza era risultata palese nel corso della pandemia.
La legge delega, frutto delle indicazioni delle associazioni e degli operatori del settore che hanno preso parte alle procedure informative nel corso dell’istruttoria legislativa, prosegue l’oratore, mira ad una riforma strutturale del sistema di wellfare e non ad un mero ristoro una tantum, in termini di sostegno al reddito, peraltro di modica entità, come previsto nello schema di decreto legislativo in esame.
Manifesta inoltre preoccupazione per il rischio che la dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, pari a 100 milioni di euro, non sia destinata, nella sua interezza, alle finalità della richiamata legge delega. Nello specifico, giudicherebbe estremamente grave l’eventuale scelta del Governo di sottrarre al settore l’incremento di risorse, pari a 60 milioni di euro, introdotto nella scorsa manovra di bilancio. Al riguardo, ritiene preoccupanti le indicazioni emerse nel corso dell’audizione dei rappresentanti dell’INPS svolta presso la Commissione cultura dell’altro ramo del Parlamento.
Nel ribadire la contrarietà al provvedimento in esame, fa presente altresì che i criteri ivi introdotti per poter accedere all’indennità di discontinuità sono talmente stringenti che, rispetto alla platea potenziale di circa 300.000 lavoratori del settore, i beneficiari effettivi sono destinati a non superare le 20.000 unità.
Proprio per le ragioni esposte – prosegue il senatore – le associazioni operanti nel settore dello spettacolo manifestano viva contrarietà nei confronti dello schema del decreto legislativo e ne chiedono il ritiro da parte del Governo.
In conclusione, preannuncia l’intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 (Atto Senato n. 926), al fine di poter assicurare un effettivo sostegno al settore.
Il PRESIDENTE osserva che non è stata presentata alcuna richiesta di audizioni contestualmente e successivamente all’incardinamento dello schema di decreto in esame. Pone quindi in votazione lo schema di parere dei relatori.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, le Commissioni riunite approvano a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere alternativo.
La seduta termina alle ore 9,35.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 86
Le Commissioni 7ª e 10ª riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, visti i pareri favorevoli resi dal Consiglio superiore dello spettacolo in data 4 luglio 2023 e in data 23 ottobre 2023;
vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;
considerati il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1331 del 18 ottobre 2023 e l’ulteriore parere del medesimo Organo consultivo n. 1422, reso in data 8 novembre 2023;
considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato, nel richiamato parere interlocutorio, ha, fra l’altro, invitato il Governo ad introdurre un sistema di rideterminazione dell’indennità di discontinuità rispettoso del principio della proporzionalità, affinché, qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a godere del beneficio, l’INPS sia tenuto a riparametrare la quota dell’indennità da erogare in misura proporzionale alla dotazione finanziaria;
espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a dar seguito alla richiamata indicazione del Consiglio di Stato, di cui si dà conto nel richiamato parere dell’8 novembre;
ritenuto, più in generale, condivisibile l’impianto dello schema di decreto legislativo in esame e urgente l’approvazione dello stesso al fine di consentire ai lavoratori dello spettacolo che ne hanno diritto di presentare istanza entro la fine del corrente anno e di poter conseguentemente percepire l’indennità di discontinuità,
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) si invita innanzitutto il Governo, con riferimento all’articolo 1, comma 2, a valutare l’opportunità di chiarire se la categoria dei lavoratori intermittenti ivi considerata ricomprenda tutti i profili professionali per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;
2) su un piano meramente formale, si suggerisce di sostituire l’espressione “cittadino dell’Unione europea” – riportata all’articolo 2, lettera a) – con la seguente: “cittadino di uno Stato dell’Unione europea”;
3) con riguardo alla lettera e) dell’articolo 2, si consideri l’opportunità di chiarire se la nozione di prevalenza sia da riferire alle ipotesi di reddito – derivante da attività lavorative per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – “superiore alla metà” del complesso dei redditi da lavoro;
4) in relazione alla lettera g) del predetto articolo 2, si segnala l’opportunità di verificare, in sede di decreto legislativo correttivo e integrativo, la possibilità di limitare, in applicazione del principio di proporzionalità già richiamato in premessa, il divieto di cumulo con i trattamenti pensionistici diretti ai casi in cui la misura di questi ultimi superi un determinato importo;
5) in merito all’articolo 5, comma 3, che rimanda, quanto alla determinazione dei contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale, all’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si valuti l’opportunità di precisare se l’applicabilità del predetto richiamo normativo sia limitato alla sola definizione dei contenuti delle citate iniziative formative o debba estendersi anche al regime sanzionatorio previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25-ter in caso di mancata partecipazione alle stesse;
6) in relazione all’articolo 7, comma 2, si consideri l’opportunità di chiarire se l’aliquota contributiva previdenziale addizionale ivi prevista resti pari a 1,10 punti percentuali anche nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a tempo determinato, o resti salvo l’aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;
7) con riferimento all’articolo 8, comma 1, si invita il Governo – anche alla luce dei tempi di approvazione definitiva e di entrata in vigore del decreto in esame – a valutare l’opportunità di differire il termine del 15 dicembre 2023, previsto per la presentazione delle domande di indennità riferite all’anno 2022, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell’indennità di discontinuità, garantendo una adeguata conoscenza della normativa;
8) sempre con riguardo al predetto termine di cui all’articolo 8, comma 1, si suggerisce altresì di esplicitare se esso sia posto a pena di decadenza, analogamente a quanto disposto all’articolo 3, comma 3, dello schema in esame;
9) si rileva l’opportunità che il Governo trasferisca al bilancio dell’INPS, per le finalità di cui al provvedimento in esame, l’intera dotazione finanziaria, o comunque la massima parte possibile, del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, che per l’anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro;
10) in considerazione dell’ampiezza della delega posta dall’articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106, si segnala infine l’opportunità di prevedere lo svolgimento di un’attività di monitoraggio sull’attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di verificare se sussistano le condizioni per un ulteriore esercizio della delega legislativa sulla materia, anche nell’ottica di una più ampia revisione delle indennità e degli ammortizzatori.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VERDUCCI, CECILIA D’ELIA, SANDRA ZAMPA, SUSANNA LINA GIULIA CAMUSSO, CRISANTI, ANNAMARIA FURLAN, VINCENZA RANDO E YLENIA ZAMBITO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 86
Le Commissioni 7ª e 10ª, premesso che:
lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, Atto Governo n. 86, concerne l’attuazione della legge di delega di cui all’articolo 2, commi 4, lettera c), e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, e l’articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175;
il comma 4, lettera c), dell’articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce che il Governo, con decreto delegato da adottare entro ventiquattro mesi dalla data entrata in vigore della legge, provveda alla “previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro”;
il comma 6, dell’articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce la delega al Governo per “per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente” a favore dei lavoratori dello spettacolo; il medesimo comma prevede che il decreto legislativo dev’essere adottato tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati;
evidenziato che:
l’istituzione dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo – artisti, tecnici, professionisti – è stata inserita nella legge di delega n. 106 del 2022 da parte del Parlamento affinché si potessero accelerare, il più possibile, i tempi di realizzazione di un istituto di tutela previdenziale universale, specifico e dedicato al settore e sostenuto dall’erogazione di un’indennità economica. Tale urgenza era stata, infatti, ampiamente dimostrata dalla profonda e grave crisi subita dai lavoratori e dalle imprese dello spettacolo a causa della pandemia; una crisi che ha disvelato l’inefficienza e l’insufficienza degli strumenti di welfare dedicati al settore;
tra le conseguenze gravi di quella crisi di sistema vi è stata anche la perdita di competenze e di professionalità di lavoratori che sono stati costretti a scegliere altri settori di attività per conservare o per poter riprendere la propria vita lavorativa;
lo scopo del nuovo istituto di tutela previsto dalla legge di delega è, pertanto, di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici degli intervalli che intercorrono tra un contratto di lavoro e l’altro in quanto parti integranti ed essenziali del lavoro degli artisti, dei tecnici, dei professionisti del settore; tale riconoscimento ai fini pensionistici per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti nel FPLS costituisce dunque lo scopo primario della delega al Governo;
si tratta di finalità da perseguire attraverso una riforma strutturale del sistema di welfare dello spettacolo della quale l’Indennità di discontinuità rappresenta l’asse portante. Per questa ragione, come accade per ogni strumento di natura previdenziale, tra le proposte di legge di riforma del welfare del settore creativo e dello spettacolo che sono state oggetto di iter parlamentare di approvazione, vi era, tra l’altro, l’istituzione di un contributo a carico dei datori di lavoro e di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al FPLS: contribuzione finalizzata al finanziamento, a regime, di un fondo dedicato all’indennità di discontinuità;
con le suddette premesse, finalità e obiettivi, il Parlamento, rispondendo peraltro alle istanze chiaramente manifestate e documentate dal mondo del lavoro dello spettacolo con il contributo attivo di associazioni, organizzazioni sindacali, operatori, ha approvato, per la parte riguardante lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, la delega al Governo contenuta nella legge n. 106 del 2022. Premesse, finalità e obiettivi, ampiamente discussi e affrontati dal Parlamento, naturalmente, anche con il Governo;
rilevato che:
la competenza primaria nell’ambito del Governo, stante la natura esclusivamente previdenziale della delega sull’Indennità di discontinuità, è in tutta evidenza da attribuire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non già al Ministero della cultura;
lo schema di decreto depositato dal Governo non risponde alle finalità e agli obiettivi di tutela previdenziale universale, specifica e dedicata per i lavoratori del settore, in quanto i principali criteri previsti per l’accesso all’Indennità di discontinuità limitano palesemente la platea dei potenziali aventi diritto, attraverso la previsione di un limite di reddito annuo (25.000 euro) e di un numero di giornate (60 gg) di contribuzione accreditata nel FPLS nell’anno precedente alla domanda di indennità: criteri di accesso del tutto irrealistici e comunque inadeguati;
inoltre, il limite di reddito annuo di 25.000 euro potrebbe semmai giustificarsi ai soli fini del diritto all’indennità economica, ma non può essere un parametro da assumere per il riconoscimento della contribuzione utile ai fini pensionistici; tale Indennità, inoltre, è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nel FPLS per lavoro effettivo nell’anno precedente alla domanda. Se ne ricava che avendo lavorato per le 60 giornate richieste come requisito minimo per l’accesso all’Indennità, si potranno ottenere un massimo 20 giornate indennizzate e di relativi di contributi accreditati nel FPLS;
sempre secondo lo schema di decreto l’importo dell’indennità è pari al 60 per cento della media delle retribuzioni in rapporto alle giornate di contribuzione accreditate, per le attività lavorative per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS, nell’anno precedente alla presentazione della domanda dell’indennità;
il combinato disposto delle previsioni stabilite dallo schema di decreto fin qui elencate produce lo stravolgimento degli obiettivi di tutela previdenziale stabiliti dalla legge di delega, realizzando, invece, una misura di mero sostegno del reddito di entità talmente esigua da rendere evidente la sua trasformazione nell’ennesimo modesto, irrilevante e non strutturale intervento che né il settore, né il Parlamento hanno mai richiesto e perseguito;
d’altronde le stesse dichiarazioni pubblicamente rese dal Governo confermano che l’indennità erogabile sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dallo schema di decreto si attesterebbe, mediamente, intorno ai 1.500 euro annui, al lordo delle ritenute IRPEF;
senza il pur stabilito riordino e revisione degli strumenti e delle misure di sostegno, degli ammortizzatori sociali e delle indennità (si veda il comma 7, articolo 2, Legge 106/2022), lo schema di decreto produce un aumento del costo del lavoro per le imprese senza realizzare gli obiettivi previdenziali stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento;
lo schema di decreto del Governo, infatti, provoca un aumento effettivo del costo del lavoro per le imprese, che pagheranno gli oneri contributivi sia per la NASpI, sia per l’ALAS, sia per l’Indennità di discontinuità, facendo permanere nel sistema della previdenza sociale dei lavoratori dello spettacolo difformità di trattamento che, invece, la legge di delega si proponeva di sanare, esprimono parere contrario.
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
132ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,50.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)
Il relatore SATTA (FdI) ricapitola in primo luogo le finalità della proposta di direttiva in esame, volta alla riforma della legislazione farmaceutica dell’Unione europea, segnalando in particolare gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici.
La revisione della normativa vigente è principalmente indirizzata a determinate aree: promozione dell’innovazione e dell’accesso a medicinali a prezzi accessibili; introduzione di incentivi variabili e premiazione dell’innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; sostegno alla concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari; trasparenza sui finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo; riduzione dell’impatto ambientale dei medicinali; riduzione degli oneri normativi e messa a disposizione di un quadro normativo flessibile a sostegno dell’innovazione e della competitività; misure specifiche relative alla qualità e alla fabbricazione.
Per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, gli Stati membri hanno competenze relativamente alle autorità responsabili dell’attuazione dei compiti di cui alla proposta di direttiva, ai sensi dell’articolo 200.
L’articolo 205 prevede che, in assenza di autorizzazione all’immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l’immissione in commercio del medicinale in questione.
In base all’articolo 206, gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica degli allegati da I e VI, o riguardo alla modifica di alcune disposizioni dell’articolo 22.
La Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva proposta, ai sensi dell’articolo 216.
L’articolo 217 specifica che saranno abrogate le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE
Il relatore dà successivamente conto della base giuridica della proposta individuata dalla Commissione europea e delle motivazioni fornite dalla stessa in ordine alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché delle osservazioni formulate dal Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l’Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativi dell’Unione europea, e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) riferisce sula proposta di regolamento in esame, volta, congiuntamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), alla riforma della normativa dell’Unione europea in materia di farmaci.
La finalità della proposta consiste nella definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali. L’autorizzazione centralizzata UE all’immissione in commercio è regolata dall’articolo 3, mentre l’autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri. L’articolo 4 specifica le condizioni a cui è subordinata la relativa autorizzazione.
Il Capo II disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all’EMA.
Il Capo III reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari.
Il Capo IV e il Capo V disciplinano rispettivamente le fasi successiva e precedente all’autorizzazione all’ammissione in commercio.
Norme specifiche sono dedicate dal Capo VI ai medicinali orfani e ai medicinali per uso pediatrico.
Il Capo VIII è dedicato alla farmacovigilanza. Accanto alla descrizione degli obblighi per i titolari delle autorizzazioni in commercio, sono individuati i compiti spettanti in tale ambito all’EMA.
Al fine di promuovere l’innovazione e la competitività è prevista dal Capo IX la possibilità di istituzione di uno spazio di “sperimentazione normativa”.
Il Capo X reca norme volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei medicinali. Il Capo XI è destinato a sostituire l’abrogando regolamento (CE) n. 726/2004, in quanto reca la disciplina ex novo della struttura e del funzionamento dell’EMA.
Il successivo Capo XII contiene le disposizioni riguardanti le sanzioni.
La proposta di regolamento conferisce inoltre alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati con finalità specifiche.
La base giuridica della proposta in esame è analoga a quella indicata per la proposta di direttiva (COM(2023) 192).
La proposta di regolamento condivide altresì con la richiamata proposta di direttiva le motivazioni riguardanti la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità esplicitate dalla Commissione europea. Sono inoltre analoghe le osservazioni espresse nella relazione del Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell’andamento dei lavori e al fine di consentire ulteriori approfondimenti della delicata e complessa normativa oggetto delle due proposte di direttiva all’ordine del giorno, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di domani, mercoledì 15 novembre, non avrà luogo e che l’esame proseguirà nella seduta già convocata per giovedì 16 alle ore 9.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,10.
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
6ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e dell’articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.
Il relatore per la 10a Commissione RUSSO (FdI), intervenendo anche a nome del correlatore, presidente Marti, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP), nel far presente che il tema del riordino e della revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo è avvertito come particolarmente rilevante nel settore, ritiene che le Commissioni riunite avrebbero dovuto svolgere un’ampia fase conoscitiva, attivando un ciclo di audizioni dei lavoratori e degli operatori dello spettacolo, come peraltro stanno facendo le Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati.
Entrando nel merito, giudica negativamente i contenuti del provvedimento in esame, segnalando che il Governo procede ad una attuazione solo parziale della delega recata ai sensi della legge n. 106 del 2022. Nello specifico, rileva criticamente che lo schema di decreto legislativo si limita a prefigurare un’indennità di discontinuità consistente in un trasferimento monetario una tantum, il cui onere finanziario è inferiore rispetto alle risorse disponibili. Ritiene, in proposito, grave che non si proceda invece a utilizzare, per le finalità della legge delega, l’intera dotazione finanziaria del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l’anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro.
Il presidente ZAFFINI fa presente che successivamente all’avvio dell’esame, avvenuto il 26 ottobre, non è stata formulata alcuna proposta relativa allo svolgimento di audizioni, mentre è ormai imminente la scadenza del termine per l’espressione del parere.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rende noto che in caso di passaggio immediato alla votazione dello schema di parere, stante l’impossibilità di una trattazione sufficientemente approfondita, il proprio Gruppo non parteciperebbe alla stessa.
Il senatore CASTIELLO (M5S), nel condividere i rilievi critici avanzati dai colleghi sul provvedimento, stigmatizza la previsione, recata all’articolo 2, comma 1, lettera g), che non consente ai lavoratori, già titolari di trattamento pensionistico diretto, di poter presentare istanza per l’ottenimento dell’indennità di discontinuità. In proposito, nel ritenere che viene in questo modo leso il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, auspica che i relatori tengano conto di tale rilievo integrando il parere illustrato.
Il PRESIDENTE ritiene preferibile rinviare il seguito dell’esame alla seduta di domani, così da permettere ai relatori di valutare lo schema di parere alla luce dei rilievi formulati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 86
Le Commissioni 7ª e 10ª riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, visti i pareri favorevoli resi dal Consiglio superiore dello spettacolo in data 4 luglio 2023 e in data 23 ottobre 2023;
vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;
considerati il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1331 del 18 ottobre 2023 e l’ulteriore parere del medesimo Organo consultivo n. 1422, reso in data 8 novembre 2023;
considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato, nel richiamato parere interlocutorio, ha, fra l’altro, invitato il Governo ad introdurre un sistema di rideterminazione dell’indennità di discontinuità rispettoso del principio della proporzionalità, affinché, qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a godere del beneficio, l’INPS sia tenuto a riparametrare la quota dell’indennità da erogare in misura proporzionale alla dotazione finanziaria;
espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a dar seguito alla richiamata indicazione del Consiglio di Stato, di cui si dà conto nel richiamato parere dell’8 novembre;
ritenuto, più in generale, condivisibile l’impianto dello schema di decreto legislativo in esame e urgente l’approvazione dello stesso al fine di consentire ai lavoratori dello spettacolo che ne hanno diritto di presentare istanza entro la fine del corrente anno e di poter conseguentemente percepire l’indennità di discontinuità,
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) si invita innanzitutto il Governo, con riferimento all’articolo 1, comma 2, a valutare l’opportunità di chiarire se la categoria dei lavoratori intermittenti ivi considerata ricomprenda tutti i profili professionali per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;
2) su un piano meramente formale, si suggerisce: di sostituire l’espressione “cittadino dell’Unione europea” – riportata all’articolo 2, lettera a) – con la seguente: “cittadino di uno Stato dell’Unione europea”; con riguardo alla lettera e) dello stesso articolo, si consideri poi l’opportunità di chiarire se la nozione di prevalenza sia da riferire alle ipotesi di reddito – derivante da attività lavorative per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – “superiore alla metà” del complesso dei redditi da lavoro;
3) in merito all’articolo 5, comma 3, che rimanda, quanto alla determinazione dei contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale, all’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si valuti l’opportunità di precisare se l’applicabilità del predetto richiamo normativo sia limitato alla sola definizione dei contenuti delle citate iniziative formative o debba estendersi anche al regime sanzionatorio previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25-ter in caso di mancata partecipazione alle stesse;
4) in relazione all’articolo 7, comma 2, si consideri l’opportunità di chiarire se l’aliquota contributiva previdenziale addizionale ivi prevista resti pari a 1,10 punti percentuali anche nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a tempo determinato;
5) con riferimento all’articolo 8, comma 1, si invita il Governo – anche alla luce dei tempi di approvazione definitiva e di entrata in vigore del decreto in esame – a valutare l’opportunità di differire il termine del 15 dicembre 2023, previsto per la presentazione delle domande di indennità riferite all’anno 2022, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell’indennità di discontinuità, garantendo una adeguata conoscenza della normativa;
6) sempre con riguardo al predetto termine di cui all’articolo 8, comma 1, si suggerisce altresì di esplicitare se esso sia posto a pena di decadenza, analogamente a quanto disposto all’articolo 3, comma 3, dello schema in esame;
7) si rileva l’opportunità che il Governo trasferisca al bilancio dell’INPS, per le finalità di cui al provvedimento in esame, l’intera dotazione finanziaria, o comunque la massima parte possibile, del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l’anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro;
8) in considerazione dell’ampiezza della delega posta dall’articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106, si segnala infine l’opportunità di prevedere lo svolgimento di un’attività di monitoraggio sull’attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di verificare se sussistano le condizioni per un ulteriore esercizio della delega legislativa sulla materia, anche nell’ottica di una più ampia revisione delle indennità e degli ammortizzatori.