GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023
118ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell’Istituto superiore di sanità (n. 18)
(Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) illustra il curriculum del professor Bellantone, esprimendo al riguardo una valutazione nettamente favorevole. Suggerisce comunque di procedere alla sua audizione, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis del Regolamento.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) si riserva di intervenire in discussione generale successivamente all’audizione.
Constatato l’orientamento della Commissione, il presidente ZAFFINI specifica che lo svolgimento dell’audizione verrà programmato nella prossima settimana.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 settembre.
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, giudica particolarmente apprezzabile la finalità di contrastare l’antibiotico resistenza, che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Rispetto a tale questione l’Italia deve infatti colmare il ritardo accumulato nei confronti degli altri sistemi europei.
Notevole importanza riveste inoltre l’osservazione concernente il potenziamento della dotazione organica dell’amministrazione competente, in ragione della notevole complessità delle procedure per l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Lo schema di parere, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posto in votazione.
La Commissione approva all’unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 settembre.
Il presidente ZAFFINI avverte che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 4.3, 5.2 e 5.3, pubblicati in allegato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 61
La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127;
visto il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023;
premesso particolare apprezzamento, nei confronti delle misure per la lotta all’antimicrobico-resistenza contenute nello schema di decreto in parola;
valutata con favore la conferma della ricetta elettronica veterinaria quale formato obbligatorio per le prescrizioni,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 7 dello schema di decreto, si reputerebbe opportuno evitare la completa sostituzione del foglietto illustrativo cartaceo con quello su supporto elettronico, allo scopo di garantirne la più ampia accessibilità da parte di tutti i cittadini.
All’articolo 8, comma 3, si richiama l’opportunità di valutare se sostituire le parole: “per un ristretto numero di animali” con le seguenti: “o comunque per singolo intervento in ambito domestico“.
Quanto al sistema di tracciabilità, si invita a chiarire meglio all’articolo 16 se l’adempimento degli obblighi di registrazione dei dati da parte delle farmacie possa definirsi assolto con l’inserimento dei dati richiesti dal sistema REV.
All’articolo 24, comma 2, lettera b), si segnala l’opportunità di valutare se inserire, dopo le parole: “in fase di approvvigionamento” le seguenti: “per quanto di competenza“.
Con riguardo all’articolo 26, comma 2, si propone di sopprimere le parole: “per uso esterno“, al fine di consentire una più ampia accessibilità ai prodotti ad azione antiparassitaria e disinfestante per gli animali da compagnia, come avviene in altri Paesi europei, con conseguenti benefici per la salute animale e umana.
In merito alle disposizioni sulla vendita a distanza di medicinali veterinari, riportate all’articolo 27, a tutela del consumatore, si evidenzia l’opportunità di ripristinare l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della salute i provvedimenti amministrativi di blocco all’accesso dei siti illegali di vendita on line di farmaci veterinari.
In relazione all’articolo 33, sulle modalità di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture di cura degli animali, si segnala l’opportunità di prevedere la limitazione prevista al comma 5 solo per l’elenco delle sostanze antimicrobiche riservate all’uomo o, in alternativa, solo per i medicinali che contengono un principio attivo non presente in medicinali veterinari già vendibili al pubblico.
In relazione all’articolo 37 dello schema, che disciplina la cessione dei medicinali veterinari, si invita il Governo a valutare l’opportunità di modificare il termine di 48 ore previsto al comma 2, ampliandolo a tre giorni.
Con riferimento al sistema sanzionatorio delineato all’articolo 42 dello schema di decreto, che appare particolarmente gravoso, si invita a valutare una revisione degli importi delle sanzioni ivi stabiliti, commisurando le sanzioni medesime in termini proporzionali alla gravità delle violazioni, tenuto conto dei potenziali rischi per la salute umana.
La Commissione sottolinea, inoltre, l’opportunità di introdurre una specifica previsione che consenta la donazione dei farmaci veterinari, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di farmaci umani.
In considerazione delle numerose attività, previste dal regolamento, sottoposte a valutazione tecnico-amministrativa di farmacovigilanza, si coglie l’occasione per auspicare, infine, il potenziamento della dotazione organica della Direzione Farmaci Veterinari del Ministero della salute.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 623
Art. 4
4.3 (testo 2)
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;
b) alla lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché i gestori di centri sportivi, centri estivi, gli oratori e gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia ove è prevista la somministrazione di alimenti» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».
Art. 5
5.2 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’introduzione di un insegnamento ad hoc nelle scuole di ogni ordine e grado, attività nelle scuole dell’infanzia anche prevedendo una precipua giornata al mese dove si somministrano pasti senza glutine per tutti gli studenti e».
5.3 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all’interno dell’offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell’area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia e gluten sensitivity e FodMap (acronimo di Fermentable Oligo-saccharides, Disaccharides».
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
117ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) auspica che, al fine di svolgere un esame adeguatamente ponderato, si proceda all’espressione del parere successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito. Sottolinea quindi la complessità della questione del disagio giovanile, rispetto al quale giudica del tutto inadeguata la risposta fornita con il decreto-legge n. 123. Alla base delle disposizioni in esso contenute è infatti un disegno meramente repressivo, fondato sui principi del controllo e del castigo dei devianti. La situazione di Caivano ha posto invece in luce la necessità di dedicare la massima attenzione alle questioni del disagio e della povertà, nonché del potenziamento delle istituzioni scolastiche. E’ inoltre fondamentale l’adozione di un piano organico sulla salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza.
Conclude manifestando contrarietà al provvedimento in esame.
La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) si esprime a sua volta in senso sfavorevole al decreto-legge in esame, in quanto meramente emergenziale e privo di misure di carattere strutturale.
In particolare è urgente approntare strumenti educativi idonei e coinvolgere la famiglia e la scuola in un nuovo patto educativo. La prevenzione del disagio e della violenza richiede inoltre spazi di aggregazione giovanile e, a tale riguardo, l’incoraggiamento della pratica sportiva riveste un’importanza strategica.
Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) ritiene che a fronte della sussistenza di un’emergenza sia opportuno l’intervento del Governo con provvedimenti d’urgenza, in mancanza dei quali sarebbe criticabile per inerzia. La risposta repressiva, pur non rappresentando in assoluto la misura migliore, costituisce tuttavia un utile elemento deterrente. In particolare, poi, il decreto-legge in esame manifesta con fermezza l’indispensabile presenza delle istituzioni.
Per quanto riguarda il tema di fondo, risulta opportuno adottare un atteggiamento prudenziale rispetto alle specificità dell’infanzia e dell’adolescenza, che, in quanto ancora non del tutto comprese, costituiscono materia meritevole di un atteggiamento rispettoso. Le peculiarità dell’attuale momento storico aumentano ulteriormente la difficoltà della comprensione della dimensione psichica dell’età evolutiva, per cui è indispensabile osservare cautela ed occorre evitare di medicalizzare l’approccio al disagio delle fasce di età più giovani.
Il senatore ZULLO (FdI) conviene in merito all’utilità di specifici approfondimenti riguardo i temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Segnala tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un provvedimento specifico, motivato da una realtà particolarmente difficile, a fronte della quale si è manifestata una volontà unanime di aumentare le capacità di controllo e di repressione.
Lo stesso decreto-legge in esame non si limita del resto a recare disposizioni penali di inasprimento ma comprende altresì numerose misure volte alla prevenzione e al miglioramento del contesto socio-culturale, nonché interventi infrastrutturali in materia di sport e di carattere formativo, anche in relazione all’uso corretto della tecnologia digitale.
Il presidente ZAFFINI ringrazia gli intervenuti per l’ampio approfondimento dei temi in esame. In riferimento all’opportunità di attendere lo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito, interpella quindi il relatore.
Il relatore BERRINO (FdI), ragguagliata la Commissione relativamente allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni, presenta una proposta di parere favorevole, che è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.
(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana
(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) suggerisce di riprendere l’esame dei disegni di legge in titolo successivamente allo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito.
Dopo aver anticipato l’intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, la relatrice LEONARDI (FdI) ritiene che si possa comunque procedere nel senso auspicato dalla senatrice Zambito.
Il presidente ZAFFINI, preso atto dell’intervento della relatrice, dispone il rinvio della trattazione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
116ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 12,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)
Dopo aver dato conto delle finalità generali del decreto-legge n. 123, il relatore BERRINO (FdI) segnala l’articolo 4, che prevede inasprimenti delle pene per alcuni reati, tra cui quelli di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’articolo 7 concerne le ipotesi in cui, durante le indagini per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerga una situazione di pregiudizio che interessi un minore, mentre l’articolo 8 reintroduce tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento.
Il successivo articolo 10 prevede varie misure transitorie a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nonché un incremento permanente del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
L’articolo 11 autorizza un ulteriore piano per asili nido, volto all’incremento dei posti per la prima infanzia.
L’articolo 12 interviene in materia di obbligo scolastico e, in particolare, il comma 4 esclude dall’ambito dei nuclei familiari aventi diritto all’Assegno di inclusione quelli aventi uno o più componenti che non abbiano rispettato la frequenza della scuola dell’obbligo.
L’articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica.
Inoltre, il comma 1 dell’articolo 14 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Il successivo comma 2 richiede che i centri per la famiglia svolgano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e il comma 3 demanda al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero delle imprese e del made in Italy l’avvio di campagne annue di informazione sull’uso consapevole della rete e sui rischi connessi.
Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente che l’adozione del provvedimento in esame, giustificata in base ad una specifica situazione emergenziale, non può esimere da una riflessione generale volta alla prevenzione e riferita al complesso dei contesti a maggior rischio, presenti in tutto il territorio nazionale. Richiama a tale proposito l’eventuale ricorso a strutture interministeriali e segnala il caso particolare delle amministrazioni comunali oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, le quali non hanno la possibilità di sanare le gravi carenze degli organici dei corpi di polizia municipale. Questi costituiscono strumenti indispensabili per un efficace controllo del territorio e sarebbe pertanto opportuno consentire l’assunzione in deroga di nuovo personale.
Il senatore RUSSO (FdI) osserva che i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose non sono necessariamente caratterizzati da situazioni di particolare pericolosità sociale e che le difficoltà nell’assunzione di personale dei corpi di polizia municipale hanno carattere generale. Reputa inoltre necessario predisporre misure energiche per la sicurezza dei territori urbani basati sul ricorso alle forze dell’ordine, in quanto dotate di capacità di intervento maggiormente incisive.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.
Il presidente ZAFFINI ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli emendamenti e dell’ordine del giorno G/623/1/10, riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.
Interviene la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) per l’illustrazione degli emendamenti di cui è proponente. In primo luogo segnala la finalità di ampliare le possibilità di offerta di alimenti privi di glutine e, in riferimento alla proposta 3.1, pone in evidenza il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti.
Gli emendamenti riferiti all’articolo 4 sono volti ad adeguare i buoni per l’acquisto di prodotti senza glutine e ad ampliare le possibilità di approvvigionamento anche in riferimento alla generalità delle istituzioni scolastiche e allo svolgimento di eventi sportivi. Le proposte emendative 1.2 e quelle riferite all’articolo 5 hanno tra l’altro la finalità di potenziare la formazione del personale docente e includere moduli didattici sulla celiachia nell’ambito delle istituzioni universitarie.
Gli emendamenti riferiti all’articolo 7 sono volti a garantire la migliore etichettatura dei prodotti senza glutine.
La senatrice PIRRO (M5S) interviene sull’ordine del giorno G/623/1/10, teso a impegnare il Governo ad attivarsi per la realizzazione di una mappatura nazionale degli esercizi che somministrano cibi senza glutine, nonché a favorire tali attività per mezzo di agevolazioni fiscali.
L’emendamento 4.1 è invece volto a garantire la validità sull’intero territorio nazionale dei buoni per l’acquisto di prodotti privi di glutine emessi dalle Regioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana
(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) introduce l’esame delle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, riguardanti la materia della rigenerazione urbana. In particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 761, l’articolo 1 descrive finalità e obiettivi, fra i quali è compresa l’integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative – con spazi dedicati al coworking e al lavoro agile – e dei servizi sociali, culturali ed educativi, per l’incontro e la socializzazione, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la realizzazione degli interventi di edilizia sociale.
L’articolo 3 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a Regioni e Province autonome, compiti specifici in tema di rigenerazione urbana.
Riguardo agli strumenti di rigenerazione urbana, l’articolo 5 reca disposizioni mirate alla programmazione comunale, mentre l’articolo 6 stabilisce che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana debbano assicurare una serie di condizioni, fra le quali l’uso sociale dei luoghi e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici. Questo è altresì uno degli obiettivi previsti dall’articolo 7 in caso di interventi di rigenerazione urbana realizzati da privati.
L’articolo 8 reca norme per la partecipazione delle comunità locali ai processi di realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
Infine, l’articolo 10 stabilisce che siano ricompresi tra le spese eligibili del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana gli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma, secondo modalità socialmente sostenibili.
Le finalità del disegno di legge n. 29 sono definite dall’articolo 1, che contempla l’integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività economiche, lavorative, sociali, culturali ed educative, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l’incontro e per la socializzazione, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei soggetti con disabilità, nonché la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
L’articolo 4 disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, che ha fra gli obiettivi la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani.
Nell’ambito dei compiti conferiti a Regioni e Province autonome, l’articolo 8 contempla l’adozione di disposizioni che prevedano, tra l’altro, la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici oggetto di interventi di rigenerazione urbana e il coinvolgimento nelle iniziative di rigenerazione urbana dei cittadini e di soggetti locali, sociali e del terzo settore.
Infine, l’articolo 10 stabilisce che la redazione dei piani comunali di rigenerazione urbana debba avvenire definendo gli obiettivi generali da questi perseguiti, anche in termini di integrazione sociale, accessibilità e rivitalizzazione sociale ed economica.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita una riflessione approfondita in merito alla questione degli edifici abbandonati, frequentemente presenti nei centri storici, anche a causa dell’entità modesta delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa manutenzione. Le amministrazioni comunali hanno infatti limitate o nulle capacità di intervento a tale riguardo; tuttavia, la presenza di numerosi edifici abbandonati nei centri urbani, oltre a costituire un grave pericolo per l’incolumità della cittadinanza, comporta il rischio, nel caso di interventi disposti dai comuni, di pesanti squilibri finanziari. E’ pertanto urgente fornire ai sindaci strumenti idonei a fronteggiare la questione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il presidente ZAFFINI annuncia che l’ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 settembre, è integrato con l’esame della proposta di nomina n. 18, concernente il Presidente dell’Istituto superiore di sanità.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 61
Il presidente ZAFFINI (FdI) avverte che la documentazione riferita all’esame dell’atto del Governo n. 61, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, consegnata nell’ambito dell’odierna seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,50.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/623/1/10
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge recante “Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca” (A.S. 623)
premesso che:
il provvedimento in esame è finalizzato a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca;
la malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti;
dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia riferita all’anno 2021 si evince che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l’1% della popolazione generale e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41%. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile;
la regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (43.919), seguita da Lazio (24.600), Campania (23.431), Emilia Romagna (19.659) mentre quella che ne registra meno è la Valle d’Aosta (636) seguita dal Molise (1067);
considerato che:
l’unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e alimenti e bevande appositamente prodotti senza glutine; nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439,00 euro;
in questi anni sono cambiate le abitudini alimentari visto l’alto tasso di intolleranze e ciò impone la necessità di una revisione anche nei menu di ristoranti, bar e hotel; sono sempre di più i ristoranti che si sono attrezzati per proporre piatti senza glutine e in Italia, al 2020, erano circa 5 mila;
impegna il Governo
ad attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di realizzare una mappatura nazionale dei bar, ristoranti, tavole calde e trattorie che somministrano pasti per celiaci e, conseguentemente, prevedere agevolazioni, anche di carattere fiscale, per gli esercizi commerciali ubicati in territori che non forniscono tali alimenti e che distano almeno 5 km dagli esercizi commerciali che già ne prevedano l’erogazione, così da garantire la qualità di vita dei soggetti e la distribuzione degli alimenti in tutte le regioni e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.
Art. 1
1.1
Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 32 della Costituzione,» inserire le seguenti: «riconosce la malattia celiaca o celiachia come patologia di tipo autoimmunitario scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti nonché come malattia sociale ed».
1.2
Al comma 1, sostituire le parole: «di ogni ordine e» con le seguenti: «di primo e secondo».
Art. 2
2.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al capoverso«g-bis)», sostituire le parole: «producono e somministrano» con le seguenti: «producono, somministrano e vendono»;
- b) al capoverso«g-ter)», dopo le parole: «alla somministrazione» inserire le seguenti: «e alla vendita».
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire le seguenti: «e follow up» e dopo le parole: «medicina generale» inserire le seguenti: «, pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti».
Art. 4
4.1
Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:
«2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l’azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
2-ter. Per l’acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L’elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l’elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da celiachia, vengono stabiliti i criteri standard per:
- a)l’attuazione di un sistema dematerializzato dell’erogazione del buono mensile;
- b)l’erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c)le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d)la tracciabilità dell’importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e)le modalità di compensazione da una regione all’altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l’erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.
2-sexies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»;
Conseguentemente alla rubrica dell’articolo dopo le parole: «senza glutine» sono aggiunte le seguenti: «specificamente formulati per celiaci».
4.2
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», sopprimere le parole: «, parificate pareggiate e autorizzate».
4.3
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letterab), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;
- b) alla letterac), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».
4.4
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Al fine di incentivare gli esercizi di ristorazione ad inserire nella propria offerta commerciale pasti senza glutine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, che costituiscono limite di spesa.
4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato alla previsione di un credito d’imposta in favore delle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.20, o 56.30.00 a copertura parziale della spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti senza glutine.
4-quater. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 4-ter, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.”.».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.5
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono innalzati i tetti di spesa previsti per l’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine sulla base degli indici Istat, prevedendo inoltre il superamento della differenziazione dell’importo del buono in base al genere.».
Art. 5
5.1
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5.2
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, attività nelle scuole dell’infanzia e».
5.3
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all’interno dell’offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell’area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia».
Art. 6
6.1
Al comma 1, dopo le parole: «per prevenire» inserire le seguenti: «le possibili complicanze e».
Art. 7
7.1
Al comma 2 sostituire le parole: «mono cereale senza glutine» con le seguenti: «mono cereale certificate senza glutine» e dopo la parola: «sorgo» inserire le seguenti: «nonché i prodotti panati certificati senza glutine».
7.2
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute emana linee guida in ordine alla formazione della classe medica, soprattutto quella territoriale, sulla celiachia e sulle caratteristiche suggestive di questa patologia, fornendo raccomandazioni volte ad intercettare i pazienti a rischio, in ordine alla prescrizione del primo dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi e al conseguente invio in caso di positività o di dubbio ai centri secondari per il completamento dell’iter diagnostico previsto dalle linee guida.».
Art. 8
8.1
Al comma 1, dopo le parole: «della pratica clinica,» inserire le seguenti: «della performance di diagnosi e follow up del paziente».
8.2
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia».
8.3
Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per il sostegno della ricerca sulla celiachia».
Riunione n. 20
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,55
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFARMA (FEDERAZIONE NAZIONALE DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI), FEDERCHIMICA – AISA (ASSOCIAZIONE IMPRESE SALUTE ANIMALE), FNOVI (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI), A.N.M.V.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI) E ASCOFARVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI MEDICINALI VETERINARI) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 61 (ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/6 E RELATIVO AI MEDICINALI VETERINALI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/82/CE).