L’azienda ha assunto la lavoratrice con l’attribuzione della qualifica di quadro e le funzioni di “Program Manager Professional Services”, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato ma sottoposto ad un periodo di prova di 6 mesi. Nella lettera di assunzione si specificava che la lavoratrice, nella sua qualità di quadro, avrebbe svolto i compiti previsti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro per la qualifica e il livello attribuiti.
Prima della scadenza dei 6 mesi del periodo di prova, l’azienda ha comunicato alla lavoratrice il licenziamento per mancato superamento della prova.
La lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo l’esistenza di un vizio genetico del patto di prova: le mansioni non sono state indicate nella lettera di assunzione in modo specifico. La mancanza di specificità comporta per la nullità del patto di prova, con la conseguente definitività dell’assunzione e illegittimità del licenziamento.
Il tribunale di Milano ha rigettato la domanda ritenendo pienamente valido il patto di prova perché il patto di prova nella lettera di assunzione recava “un’ indicazione sufficientemente chiara e specifica delle mansioni attribuite, attraverso il riferimento non solo alla categoria contrattuale, ma anche al profilo professionale assegnato”. Tra i documenti sottoposti all’esame del giudice vi è il curriculum della lavoratrice dove la stessa si definisce “program Manager Emea Professional Services” e la job application presentata in azienda della lavoratrice quando era candidata all’assunzione.
Contro la sentenza, la lavoratrice ha presentato ricorso in appello. L’impugnazione della sentenza è stata respinta perché il patto di prova, come già rilevato dal Tribunale, è stato formato per iscritto con la specifica indicazione delle mansioni che l’interessata avrebbe dovuto svolgere rendendo la sua prestazione lavorativa.
La Corte di Appello, in questa sua decisione, ha richiamato le plurime pronunce della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha affermato che le mansioni per la validità del patto di prova non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili; l’indicazione delle mansioni può essere operata anche per relationem, mediante il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo. “Siffatte indicazioni, lungi dal poter essere considerate vaghe o sintetiche, appaiono, di contro, sufficientemente esaustive e idonee ad identificare esattamente le attività affidate”. Corte appello Milano sez. lav., 08/02/2022, n.1588.
Applicato il criterio della soccombenza e considerato il valore della causa, la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite sia per la causa avanti il Tribunale che per la causa avanti la Corte di Appello.
Biagio Cartillone