In sede di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano le seguenti previsioni:
- il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
- i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
- per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Per l’indennità economica, riconosciuta retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2022, è previsto uno stanziamento di 16,4 milioni di euro. L’INPS procederà agli indennizzi sino ad esaurimento delle risorse. ( art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021 ) ;
- i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti
- da immunodeficienze da malattie croniche,
- da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso
- da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età,
ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
La procedura da seguire è la seguente:
- inoltro della richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato
- poi, segue la individuazione del medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore;
- esito della valutazione della condizione di fragilità;
- quindi, il giudizio di idoneità del medico competente che fornisce indicazioni di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore/lavoratrice;
Il giudizio di non idoneità temporanea si riserva solo ai casi che non consentano soluzioni alternative;
infine, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
La copertura economica FINO al 31 marzo 2022, peraltro, sarà riconosciuta dall’Inps nel limite di 16,4 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Dei 16,4 milioni, 1,5 sono espressamente destinati all’indennità economica dei lavoratori la cui malattia non è indennizzata dall’Inps. Esaurito il budget, l’istituto di previdenza non accetterà ulteriori richieste. Inoltre, questa applicazione retroattiva potrebbe comportare per i datori di lavoro la necessità di modificare buste paga e flussi uniemens relativi ai mesi già trascorsi.
La legge di conversione riscrive altresì il comma 2 dell’articolo 26, che rinvia a un decreto (già previsto dal testo originario del Dl) del ministro della Salute, di concerto quelli del Lavoro e della Pubblica amministrazione, per l’individuazione delle patologie croniche con scarso compendio clinico e con connotazione di particolare gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.
Il decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 è stato adottato lo scorso 11 febbraio sebbene in vigenza della precedente e ormai superata versione dell’articolo 17 del Dl 221/2022 che collegava direttamente le nuove patologie elencate nel decreto con la proroga del lavoro agile, secondo il comma 2-bis dell’articolo 26 del Dl 18/2020.
La nuova versione dell’articolo 17 attenua tale collegamento, evidenziando così in modo più forte il dubbio, peraltro già sollevato, se la nuova definizione di fragile, secondo la nomenclatura contenuta nel DM del 4 febbraio, si aggiunga o sostituisca a quella dell’articolo 26 del Dl 18/2020. Secondo quest’ultima norma, infatti, è considerato fragile il lavoratore portatore di handicap grave (in base al l’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) o quello in possesso di certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.
La necessità di un coordinamento tra le due definizioni di lavoratore fragile, cioè quella del decreto legge 18/2020 e quella del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, è stata altresì evidenziata nel dossier del servizio studi di Camera e Senato redatto in vista della definitiva conversione in legge del provvedimento. È quindi opportuno un intervento chiarificatore dei ministeri competenti.
Sembrano invece escluse le tutele economiche e normative già previste, fino al 31 dicembre 2021 per i lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, per i quali, allo stato, non sussiste nessuna tutela, salva, naturalmente quella di malattia, qualora la situazione specifica del soggetto interessato sia certificata come tale dal medico di base, equiparandosi così la relativa assenza dal lavoro a quella di assenza per malattia.
Pasquale Dui