Un lavoratore registra di nascosto la conversazione in una riunione di lavoro tra colleghi che aveva ad oggetto l’esame e la risoluzione di alcune problematiche organizzative interne all’azienda. Una classica e normale riunione aziendale. Questo lavoratore, che ha realizzato occultamente la registrazione fonica, l’ha conservata per sé per un certo tempo, poi, l’ha ceduta a due colleghi di lavoro perché la potessero liberamente utilizzare, nel momento che avessero ritenuto opportuno, e secondo le loro necessità, contro l’azienda. Questi colleghi non erano stati presenti alla riunione e non avevano partecipato in alcun modo alla discussione delle problematiche aziendali oggetto della registrazione fonica.
Questi due lavoratori, venuti in possesso della registrazione eseguita dal collega, a distanza di due anni da quella riunione, hanno prodotto la registrazione fonica nelle cause di lavoro da loro promosse avanti il tribunale contro l’azienda. La produzione della registrazione, a loro dire, costituiva una prova a sostegno delle loro domande giudiziali.
Per iniziativa dell’azienda, è sorta controversia contro i due lavoratori in possesso della registrazione fonica, avanti il tribunale di Venezia, sulla illiceità della produzione giudiziale della registrazione fonica, carpita in modo occulto da un terzo soggetto e successivamente ceduta ai due lavoratori che l’hanno utilizzata nella loro azione avanti il giudice del lavoro.
Il tribunale di Venezia ha affermato che a questa fattispecie deve essere applicato il regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 2016 che tutela “ I diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati personali nell’Unione perché la registrazione oggetto della causa costituisce un trattamento automatizzato di dati personali.
Accertata questa natura della registrazione fonica, il tribunale di Venezia ha ritenuto che la sua produzione nella causa tra i due lavoratori e l’azienda non abbia rispettato i principi fissati dall’art. 5 del Regolamento europeo. La registrazione fonica occulta di una conversazione, per giurisprudenza della Cassazione, per essere considerata lecita, deve essere eseguita “per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda” nonché “per precostituirsi un mezzo di prova”, e a patto che sia “pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità”.
Il richiamato articolo 5 del Regolamento europeo prevede che:
“1. I dati personali sono:
- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).”
Il tribunale di Venezia ha così agevolmente affermato che i due lavoratori con la produzione della registrazione fonica avuta dal collega hanno violato i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento Europeo numero 679/2016 perché la loro condotta ” è illecita sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati e a quanto strettamente necessario alla propria difesa”.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di accertamento o esercizio di un proprio diritto è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento e, pertanto, in caso di una insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di uno dei suoi presupposti.
La Cassazione, in più occasioni, ha ritenuto che la registrazione fonica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale. Si tratta di una condotta legittima, se è pertinente alla tesi difensiva del lavoratore e non eccedente le sue finalità; su questi presupposti la registrazione fonica non può in alcun modo integrare non solo l’illecito penale ma nemmeno quello disciplinare. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11322/18; depositata il 10 maggio).
Il tribunale di Venezia, ha censurato la condotta dei due lavoratori e richiamando i criteri risarcitori fissati dall’articolo 83 del regolamento europeo (“la natura, gravità e durata della violazione”; il carattere doloso o colposo della violazione”; “il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi” ha condannato i due responsabili della trasgressione alla sanzione di euro 5000 ciascuno oltre al pagamento delle spese di lite, ordinando la distruzione del file audio contenente la registrazione occulta della riunione. – Sentenza tribunale di Venezia 2 dicembre 2021.
Biagio Cartillone